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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/10/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO BR
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 221 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 02.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
DI BR (RC) il 12/12/1956) e (cod. fisc.: Parte_2 [...]
, nato a [...] l'[...]), entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. MALAVENDA PAOLO, giuste procure in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO BR, VIA REGGIO CAMPI II°
TRONCO DIR. GIUNTA n. 21, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 29/01/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 25/06/1977; -considerato che con decreto dell'11.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 01.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 10:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 25/06/1977; b) dal matrimonio sono nati due figli: Per_1
(11.06.1978) e PA (04.02.1982), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M., il quale ha espresso il parere in data 16.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 29/01/2025 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 418, parte 2, serie A, anno 1977,
Ufficio 1, alle seguenti condizioni: “- La Signora già da un anno non vive più nella casa coniugale, ella si è Pt_1
trasferita presso l'abitazione di proprietà della figlia al piano 1 Controparte_1
e precisamente alla Via Spirito Santo II Pr. S. Anna 287/A ed in data 20.12.2024 ha presentato la richiesta al Comune di Reggio Calabria per la variazione nell'anagrafe della residenza;
- Il sig. è rimasto nella casa coniugale al piano 2 del Parte_2 medesimo indirizzo;
- I beni mobili ubicati nella casa coniugale, acquistati in via esclusiva dal sig.
restano a disposizione dello stesso;
Parte_2
- I coniugi danno altresì atto di essere economicamente indipendenti così da non vantare pretese di alcun genere l'uno nei confronti dell'altro;
- I coniugi comunicheranno qualsiasi cambio di residenza e consentono al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 02.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO BR
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 221 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 02.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
DI BR (RC) il 12/12/1956) e (cod. fisc.: Parte_2 [...]
, nato a [...] l'[...]), entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. MALAVENDA PAOLO, giuste procure in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO BR, VIA REGGIO CAMPI II°
TRONCO DIR. GIUNTA n. 21, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 29/01/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 25/06/1977; -considerato che con decreto dell'11.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 01.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 10:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 25/06/1977; b) dal matrimonio sono nati due figli: Per_1
(11.06.1978) e PA (04.02.1982), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M., il quale ha espresso il parere in data 16.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 29/01/2025 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 418, parte 2, serie A, anno 1977,
Ufficio 1, alle seguenti condizioni: “- La Signora già da un anno non vive più nella casa coniugale, ella si è Pt_1
trasferita presso l'abitazione di proprietà della figlia al piano 1 Controparte_1
e precisamente alla Via Spirito Santo II Pr. S. Anna 287/A ed in data 20.12.2024 ha presentato la richiesta al Comune di Reggio Calabria per la variazione nell'anagrafe della residenza;
- Il sig. è rimasto nella casa coniugale al piano 2 del Parte_2 medesimo indirizzo;
- I beni mobili ubicati nella casa coniugale, acquistati in via esclusiva dal sig.
restano a disposizione dello stesso;
Parte_2
- I coniugi danno altresì atto di essere economicamente indipendenti così da non vantare pretese di alcun genere l'uno nei confronti dell'altro;
- I coniugi comunicheranno qualsiasi cambio di residenza e consentono al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 02.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna