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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
3245/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Francesco Campagna, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3245/2024 R.G.A.C., vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Parte_1 C.F._1 Demetrio Tripepi n. 54 presso lo studio dell'Avv. Nicolò Alfio Messina, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attore;
(P.IVA ), in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso l'indirizzo pec dell'avv. Luca Giacobbe, dal quale è rappresentata difesa congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Massimiliano Cirillo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuta; Oggetto: responsabilità contrattuale – risarcimento del danno Conclusioni: come da scritti difensivi MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 25.12.2024, ritualmente notificato, citava in giudizio la Parte_1 società al fine di sentirne dichiarare la responsabilità in ordine all'evento dannoso Controparte_1 occorsogli e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patiti e alla restituzione delle vincite già maturate. A sostegno della propria domanda rappresentava che il 22.3.2024, quale titolare del conto gioco avente user Unic1Q33 n. 2169960, aveva effettuato una sessione di gioco nella slot machine Raging super2ways, con una puntata iniziale di € 3,00. Durante tale sessione, la slot gli aveva attribuito un bonus, consistente in 12 giri di slot gratuiti, durante i quali avrebbe potuto accumulare vincite fino a 7.000 volte la puntata. Tuttavia, dopo soli 8 giri, a fronte dei 12 concessi, il gioco aveva subito un arresto improvviso, cancellando le vincite fino a quel momento conseguite, pari ad € 960,60 e precludendogli la possibilità di completare il numero delle giocate. Aveva quindi effettuato una fotografia della schermata di gioco, indicata con il numero di partecipazione N5E12267DEA202EN – codice sessione AAMS M5E1224BDF8FCBTN, attestante il blocco durante l'ottava giocata nonché l'importo fino a quel momento vinto e provveduto ad inviare una segnalazione agli operatori del supporto senza tuttavia ricevere alcun tipo di aiuto, CP_2 poiché questi, dopo aver più volte provato a scollegare il gioco, dichiaravano conclusa la sessione.
pagina 1 di 7 Ciononostante, l'indomani, alle ore 10.36, la società aveva riaccreditato la somma di € 330,63, a fronte dei 374,33 iniziali. Nei giorni successivi, aveva richiesto nuovamente l'intervento dell'assistenza, sia a mezzo chat ufficiale che e-mail, ma soltanto il 27.3.2024 la società aveva riscontrato, dichiarando di CP_2 CP_2 non poter far fronte alle richieste avanzate. Il malfunzionamento denunciato si era riproposto anche durante la sessione di gioco del 27.3.2024 e anche in questo caso egli aveva proposto reclamo. Tuttavia, la società aveva replicato sostenendo che le sessioni risultavano correttamente concluse. Tramite il proprio legale, aveva diffidato la società alla restituzione di quanto dovuto e, con CP_2 pec del 18.4.2024, la convenuta, avendo riconosciuto la propria responsabilità, aveva proposto, a titolo di riconoscimento della vincita fino a quel momento maturata, la somma di € 1.141,77, che non veniva tuttavia accettata, poiché non corrispondente all'entità del danno subito e alla mancata vincita. Con una nuova comunicazione a mezzo pec, la società aveva reiterato la propria offerta, CP_2 inviando un link del fornitore della piattaforma, che conduceva ad un pannello con l'indicazione di un numero utente e di un saldo, che però non era riconducibile alla sessione di gioco dell'attore, poiché privo del numero di partecipazione, del codice di sessione AAMS, della data e dell'orario di gioco, nonché del saldo. In punto di diritto, deduceva la responsabilità della società in ordine al danno patito. Invero, la CP_2 slot in questione era pubblicizzata come idonea a far conseguire vincite fino a 7000 volte la puntata, in quanto dotata di una meccanica con modalità a cascata in cui il pannello iniziale, formato da 5 righe e 5 rulli, si poteva espandere fino a 15 file di altezza e 3 modalità di bonus con moltiplicatore di simboli. Nel caso di specie, l'interruzione anomala della partita correttamente avviata aveva generato un danno da perdita di chance sul piano prettamente patrimoniale, in quanto, atteso che il gioco avrebbe potuto comportare una vincita pari a sino 7.000 volte la puntata iniziale e che egli aveva effettuato plurime puntate, allora il danno era da quantificarsi in minimo € 21.000,00 per ogni giocata, da moltiplicarsi per le quattro rimanenti. Peraltro, le possibilità di vincita non erano così remote, in quanto, fino al momento dell'interruzione del gioco, egli aveva accumulato una vincita pari ad € 960,00. Contestualmente, era da riconoscersi anche il danno morale causato dall'illegittimo comportamento della società , la quale aveva negato la liquidazione della vincita. CP_1 Concludeva, quindi, chiedendo l'accertamento della responsabilità della società per Controparte_1 il danno arrecatogli, da quantificarsi in € 84.000,00 e in € 10.000,00 a titolo di danno morale, nonché alla restituzione della somma di € 960,00 a titolo di vincita già maturata;
in via subordinata, chiedeva che il risarcimento fosse liquidato in via equitativa.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 6.3.2025, si costitutiva in giudizio la società
chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. Controparte_1 Deduceva, in primo luogo, di essere concessionaria per la commercializzazione dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, attività nell'ambito della quale si avvaleva di sistemi certificati e collaudati dall' idonei ad assicurare il pieno rispetto Controparte_3 degli standard normativi e tecnologici previsti dalla legge. Pertanto, l'intero processo di gioco si svolgeva nel rispetto della normativa in materia.
pagina 2 di 7 Contestava la domanda di controparte, rilevando l'insussistenza del danno da perdita di chance da questa subito, in quanto la sessione di gioco si era conclusa regolarmente, come dimostrato anche dalla documentazione prodotta dallo stesso attore. Ed invero, tanto dal link fornito dalla società quanto dalla schermata dei movimenti di gioco, si apprendeva la conformità del numero di partecipazione n. N5E12267DEA202EN e del codice sessione AAMS M5E1224BDF8FCBTN ai numeri che emergono dallo screenshot di giocata prodotto dal Pt_1 Era indubbia la veridicità di tali dati, in quanto prodotti dal sistema di gioco di , sviluppato CP_1 Contr attraverso software certificati e sottoposti a rigorosi controlli da parte di . Del resto, anche il link allegato era riconducibile esclusivamente alla sessione di gioco oggetto di causa, poiché conteneva tutti i parametri indicativi della stessa e non era modificabile né altrimenti replicabile. Specificava, in particolare, che inizialmente, il giocatore aveva ottenuto 12 giri gratuiti e durante la loro esecuzione, conseguiva ulteriori 6 giri gratuiti, raggiungendo così il totale complessivo di 18 giri gratis, i quali venivano tutti regolarmente eseguiti. Il totale delle vincite conseguite era pari ad
€ 1472,70, che veniva corrisposta al giocatore mediante accredito diretto sul conto di gioco. Inoltre, era da evidenziarsi che, come da regolamento, il malfunzionamento del sistema di gioco determinava, di per sé, l'annullamento di tutte le puntate e delle vincite, ma la circostanza per cui il concessionario aveva riconosciuto la vincita era indice della regolarità di tutte le operazioni. Non era, pertanto, riconoscibile un danno da perdita da chance, che per insegnamento costante, implicava una possibilità concreta e non meramente ipotetica di conseguire il risultato favorevole. Parte attrice non aveva fornito alcuna prova in tal senso, ma al contrario, dalla disamina della documentazione prodotta, era evincibile che la vincita totale fosse pari ad € 1.472,70, essendo stati giocati tutti i 18 giri riconosciuti. Anche a voler diversamente opinare, si trattava di una possibilità puramente aleatoria di vincita, la quale mai può integrare un danno da perdita di chance. Parimenti insussistente era il danno morale derivante dall'asserito stress psicologico patito a causa della mancata vincita, in quanto questo, come noto, avrebbe potuto essere riconosciuto soltanto a fronte della lesione di un diritto della persona costituzionalmente garantito. La frustrazione e la delusione conseguenti alla mancata vincita non potevano certamente assurgere al rango diritto tutelato dall'ordinamento, fermo restando che, in ogni caso, sul punto non era stata fornita alcuna prova. Pertanto, non soltanto non era ravvisabile un danno risarcibile, ma neppure una condotta addebitabile alla società convenuta, il che conduceva al rigetto della domanda avanzata.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebratasi il 15.5.2025, parte attrice eccepiva la tardività della documentazione prodotta dalla controparte con la terza memoria ex art. 171ter c.p.c., mentre la convenuta replicava rilevando che la produzione era conseguente all'eccezione formulata dallo stesso attore. Entrambe le parti, quindi, insistevano per l'accoglimento delle rispettive istanze istruttorie.
Con ordinanza del 27.5.2025, il giudice, ritenuta la superfluità dei mezzi probatori richiesti, rigettava le richieste istruttorie e rinviava alla successiva udienza per la precisazione delle conclusioni. Pertanto, all'udienza del 6.11.2025, svolta con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti rassegnavano le proprie conclusioni e il giudice riservava la propria decisione.
4. La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 7 L'odierno procedimento ha ad oggetto l'azione di risarcimento del danno patito dall'attore per effetto della mancata liquidazione della vincita asseritamente conseguita alla slot machine Ragion super2ways, derivante da un malfunzionamento del software di gioco.
Occorre innanzitutto premettere che l'accesso al sistema di gioco determina l'instaurazione di un rapporto contrattuale tra il giocatore e il gestore del sistema stesso, che può assumere i connotati del contratto di gioco ovvero di scommessa, a seconda delle caratteristiche della competizione. Più precisamente, il gioco ricorre allorquando tra la competizione abbia finalità ricreativa e sia disciplinata da regole proprie, atte a consentire lo svolgimento della gara e l'individuazione di un vincitore. Oggetto del contratto è la c.d. posta, ossia la somma di denaro o altro bene che un partecipante deve all'altro in base all'esito del gioco. Diversamente, il contratto di scommessa è quel rapporto in forza del quale le parti si obbligano reciprocamente a pagare una posta in base all'esito di un evento incerto o all'esattezza di un'opinione. Le scommesse si distinguono tradizionalmente in base alla natura del rischio, sicché si parla d'azzardo, quando l'esito dipenda solo dalla sorte, o di abilità, quando invece le capacità dei partecipanti abbiano un ruolo determinante nella produzione dell'esito. Fatta questa premessa di carattere generale, non vi è dubbio che quello configuratosi nel caso di specie sia un contratto di scommessa, in quanto il risultato non era strettamente correlato a specifiche abilità del giocatore, bensì alla mera casualità. In forza di tale rapporto, dunque, lo scommettitore versava una somma di denaro su un determinato risultato, di produzione futura ed incerta, mentre l'agenzia di scommesse, ossia la concessionaria del servizio di gioco, si obbligava alla corresponsione, in caso di esito favorevole della scommessa, di un importo a titolo di vincita. Tale figura contrattuale rientra a piano titolo nell'ambito dei c.d. contratti aleatori, in quanto fondato sull'obiettiva incertezza del risultato del gioco. Ed invero, la causa del contratto di scommessa è costituita dall'alea che grava su entrambe le parti: difatti, in caso di esito sfavorevole per il giocatore, il concessionario incamera la posta scommessa, mentre nell'ipotesi opposta, egli è tenuto a corrispondergli l'importo vinto. Secondo un orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'aleatorietà di un contratto deve essere valutata ex ante, ossia con riferimento alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto ed essa ricorre ove vi sia una ragionevole incertezza sul valore della prestazione, che non risulta quindi determinabile: “Il contratto è aleatorio qualora, già al momento della sua conclusione, l'alea sia, per legge o per volontà delle parti, elemento essenziale del sinallagma” (Cass. civ., n. 5050/2013). Pertanto, nel contratto aleatorio è incerto, al momento della sua stipulazione, il rapporto tra il sacrificio e il vantaggio derivante dall'esecuzione del negozio.
Ciò posto, deve rilevarsi come la tipologia di gioco oggetto di scrutinio del giudice rientri nell'ambito dei c.d. giochi a distanza con vincita di denaro, la cui disciplina è da individuarsi nell'art. 24, commi 11-24, l. 88/2009. Nell'ambito di tale quadro normativo, il legislatore ha inteso distinguere due alternative tipologie di attività di raccolta dei giochi e delle scommesse: “a distanza”, ossia tramite internet, ovvero mediante un sistema di reti fisiche. Trattasi di due modelli organizzativi differenti idonei ad incidere su tutte le fasi del rapporto contrattuale (offerta, quantificazione della posta di gioco, conclusione del contratto, pagamento e riscossione della vincita). Con precipuo riferimento al sistema di raccolta “a distanza”, questo si basa essenzialmente sul ricorso a protocolli informatici, previa istituzione, in capo al giocatore, di un c.d. “conto di gioco”,
pagina 4 di 7 sul quale far confluire le singole giocate, il pagamento delle poste di gioco e delle relative vincite e perdite, senza alcun intervento da parte di altri operatori. Nell'ambito della medesima disciplina, si prevede, altresì, che in Italia l'esercizio lecito dei giochi online con vincite in denaro possa avvenire esclusivamente previo rilascio del titolo concessorio e della licenza di pubblica sicurezza, nel rispetto della normativa di cui al R.D. n. 773/1931 (TULPS).
Orbene, nel caso di specie, la convenuta ha fornito prova di essere concessionaria per Controparte_1 la commercializzazione dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, in forza di apposita convenzione stipulata con l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) (cfr. all. 1 fascicolo convenuto). Essa, pertanto, è legittimata alla commercializzazione dei giochi e delle scommesse, all'attivazione e alla conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento di cui all'art. 110 comma 6 lett. a del T.U.L.P.S. (cd. AWP) nonché per l'installazione degli apparecchi videoterminali di cui all'art. 110 comma 6 lett. b del T.U.L.P.S. (cd. VLT) e, infine, alla diffusione dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro. Da ciò consegue che tutta la sua attività sia sottoposta ai controlli sia di AAMS che dell'
[...] di Stati (ADM), la quale è chiamata ad assicurare il pieno rispetto, da Controparte_3 parte della società, degli standard normativi e tecnologici previsti dalla legge. Va precisato che, sebbene lo schema di convenzione non sia corredato di data né di certificazione, è comunque indubbio che la società sia titolare della concessione amministrativa in parola, Contr trattandosi di dato notorio reperibile dalla consultazione del sito web istituzionale di , a cui del resto la stessa convenuta ha rimandato.
Venendo, quindi, allo specifico rapporto negoziale dedotto in giudizio, deve in prima battuta rammentarsi che, secondo i tradizionali criteri di riparto dell'onere della prova, sanciti dall'art. 2697 c.c., spetta al creditore allegare il titolo del rapporto negoziale e l'inadempimento contestato alla controparte negoziale, residuando, invece, in capo a quest'ultima, il compito di provare l'avvenuto adempimento ovvero la sussistenza di cause impeditive dello stesso (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 3996/2020).
Nel caso di specie, dalla disamina del complessivo compendio probatorio non può dirsi provata la responsabilità della società convenuta in ordine alla perdita lamentata dall'attore. Invero, parte attrice, pur allegando il malfunzionamento del software di gioco e delle rimostranze avanzate alla
(cfr. all. 2, 3, 4 fascicolo attoreo), non ha tuttavia assolto al proprio onere nella misura in CP_1 cui lo screenshot della schermata di gioco, che avrebbe dovuto attestare il blocco, non è tal fine sufficiente, non emergendo dallo stesso alcuna situazione di stallo in cui sarebbe incorso il giocatore. Al contrario, invece, ha fornito ampia dimostrazione del corretto funzionamento del Controparte_1 software di gioco per tutta la sua durata, delle partite giocate e della complessiva vincita maturata dal In questo senso, il Tribunale reputa satisfattivo il link di replay della partita allegato agli Pt_1 scritti difensivi di parte, il quale, consentendo di ripercorrere le varie fasi del gioco, pone il giudice nella condizione di verificare se, in effetti, la partita sia stata o meno interrotta. Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, tale link consente di appurare non soltanto le sessioni di gioco principali, ma anche quelle concesse a titolo di giro bonus. Innanzitutto, deve chiarirsi che non si nutrono dubbi in ordine alla riconducibilità al della Pt_1 partita ivi riprodotta, essendo qui riportati gli estremi identificativi del giocatore, quali ID gioco e codice utente n. , quest'ultimo corrispondente al numero carta SNAI evincibile NumeroDiPassa_1 dallo screenshot depositato dall'attore. Tale conclusione è suffragata proprio da tale ultimo dato, il pagina 5 di 7 quale, in uno all'orario di gioco e alla corrispondenza della schermata di gioco prodotta dall'attore con quella di cui alla “cascata 3” del “giro 8”. Ciò posto, dalla replica della partita, si evince che al Ripepi, dopo il giro principale, venivano concessi 18 giri gratis, ciascuno dei quali generava fino ad un massimo di 4 ulteriori giri (c.d.
“cascate”). Di questi, tutti i 18 giri, “cascate” incluse, venivano regolarmente giocati, senza che alcuna interruzione fosse mai stata registrata. All'esito del gioco, l'attore conseguiva una vincita pari ad € 1.472,70, come attestato dallo stesso link nonché come riconosciuto dalla stessa società nelle comunicazioni intercorse con l'attore, nelle quali, peraltro, la stessa ribadiva la regolare conclusione del gioco.
Anche in questo caso non colgono nel segno le doglianze attoree, in quanto nelle predette comunicazioni, la non ha mai riconosciuto il malfunzionamento del sistema da cui Controparte_1 sarebbe derivato il mancato accredito di una vincita pari a 7.000 volte la giocata. Al contrario, ha ammesso che un blocco momentaneo può talora verificarsi in fase di accredito della vincita conseguita oppure a causa dell'uso di una versione non aggiornata del browser da cui si effettua l'accesso al sito per giocare (cfr. all. 3 e 8 fascicolo attoreo). CP_2 Peraltro, non può tacersi che, preso atto del malfunzionamento in fase di accredito della vincita, per effetto del quale non veniva immediatamente riconosciuto al giocatore tutto l'importo dovuto, ha proposto al il versamento della somma residua, così dimostrando la Controparte_1 Pt_1 correttezza del proprio operato. Inoltre, anche a voler diversamente opinare, da regolamento del gioco – a tutti gli effetti valido contratto, cui il giocatore aderisce all'atto del versamento della posta giocata (cfr. Cass. civ., ord. n. 14287 e 14288/2015) -, in caso di eventuali malfunzionamenti del sistema, vengono annullate tutte le puntate e le vincite, con conseguente riaccredito delle giocate interessate;
previsione, questa, adottata in conformità alle “Linee guida Linee Guida per la certificazione della piattaforma di gioco” pubblicate dall' (cfr. par. 2.4.13 – all. 5 fascicolo convenuto). Controparte_3 CP_3 Di conseguenza, anche in caso di acclarato blocco del gioco, l'attore non avrebbe mai avuto diritto a vedersi riconosciuto il massimo della vincita possibile, bensì soltanto quanto fino a quel momento scommesso.
Dalla mancata dimostrazione di un malfunzionamento del software di gioco deriva il rigetto della domanda risarcitoria, non ravvisandosi un presupposto idoneo a determinare il venir meno della chance di vincita auspicata. Si rammenta sul punto che “il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta” (ex multis, Cass. civ., n. 1752/2005). Peraltro, è opportuno precisare che, in ogni caso, la chance di vincita di una somma fino a 7.000 volte la giocata inziale era un'ipotesi soltanto astrattamente potenziale, poiché affidata interamente al caso. In altri termini, il contratto aleatorio de quo presentava una duplice alea: la possibilità di vincita genericamente intesa e la possibilità che questa fosse fino a 7.000 volte l'importo investito.
pagina 6 di 7 Posto che – lo si ribadisce – non sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno da perdita di chance, si ritiene che a maggior ragione tale conclusione debba estendersi all'ipotesi della vincita ulteriore, cui parte attrice ha per vero ricollegato la domanda risarcitoria.
Analoghe considerazioni valgono per la richiesta del danno morale, rispetto al quale la domanda è generica e priva di supporto probatorio. Parte attrice, infatti, non ha fornito alcuna prova dell'evento lesivo patito, non essendo versata in atti alcuna documentazione atta a comprovare la sofferenza psicologica patita. Sul punto, va rammentato che per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, il danno morale è una voce autonoma di danno, che può essere ristorata previo accertamento del suo verificarsi, non potendo lo stesso considerarsi in re ipsa (cfr., tra i tanti, Cass. civ., ord. n. 30461/2024) Tutto quanto esposto non consente, quindi, di accogliere la domanda proposta dall'attore, che va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al decisum, da individuarsi nell'importo effettivamente vinto in sede di gioco dal (€ 1.472,70) Pt_1
e ai valori medi. Pertanto, l'attore deve rifondere alla società convenuta la somma complessiva di € 2.552,00, per compensi, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Campagna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande attoree;
- condanna alla refusione, in favore della società delle spese di lite, da Parte_1 Controparte_1 liquidarsi in complessivi € 2.552,00, per onorari, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge. Reggio Calabria, 30.11.2025 Il Giudice Francesco Campagna
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Francesco Campagna, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3245/2024 R.G.A.C., vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Parte_1 C.F._1 Demetrio Tripepi n. 54 presso lo studio dell'Avv. Nicolò Alfio Messina, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attore;
(P.IVA ), in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso l'indirizzo pec dell'avv. Luca Giacobbe, dal quale è rappresentata difesa congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Massimiliano Cirillo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-convenuta; Oggetto: responsabilità contrattuale – risarcimento del danno Conclusioni: come da scritti difensivi MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 25.12.2024, ritualmente notificato, citava in giudizio la Parte_1 società al fine di sentirne dichiarare la responsabilità in ordine all'evento dannoso Controparte_1 occorsogli e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patiti e alla restituzione delle vincite già maturate. A sostegno della propria domanda rappresentava che il 22.3.2024, quale titolare del conto gioco avente user Unic1Q33 n. 2169960, aveva effettuato una sessione di gioco nella slot machine Raging super2ways, con una puntata iniziale di € 3,00. Durante tale sessione, la slot gli aveva attribuito un bonus, consistente in 12 giri di slot gratuiti, durante i quali avrebbe potuto accumulare vincite fino a 7.000 volte la puntata. Tuttavia, dopo soli 8 giri, a fronte dei 12 concessi, il gioco aveva subito un arresto improvviso, cancellando le vincite fino a quel momento conseguite, pari ad € 960,60 e precludendogli la possibilità di completare il numero delle giocate. Aveva quindi effettuato una fotografia della schermata di gioco, indicata con il numero di partecipazione N5E12267DEA202EN – codice sessione AAMS M5E1224BDF8FCBTN, attestante il blocco durante l'ottava giocata nonché l'importo fino a quel momento vinto e provveduto ad inviare una segnalazione agli operatori del supporto senza tuttavia ricevere alcun tipo di aiuto, CP_2 poiché questi, dopo aver più volte provato a scollegare il gioco, dichiaravano conclusa la sessione.
pagina 1 di 7 Ciononostante, l'indomani, alle ore 10.36, la società aveva riaccreditato la somma di € 330,63, a fronte dei 374,33 iniziali. Nei giorni successivi, aveva richiesto nuovamente l'intervento dell'assistenza, sia a mezzo chat ufficiale che e-mail, ma soltanto il 27.3.2024 la società aveva riscontrato, dichiarando di CP_2 CP_2 non poter far fronte alle richieste avanzate. Il malfunzionamento denunciato si era riproposto anche durante la sessione di gioco del 27.3.2024 e anche in questo caso egli aveva proposto reclamo. Tuttavia, la società aveva replicato sostenendo che le sessioni risultavano correttamente concluse. Tramite il proprio legale, aveva diffidato la società alla restituzione di quanto dovuto e, con CP_2 pec del 18.4.2024, la convenuta, avendo riconosciuto la propria responsabilità, aveva proposto, a titolo di riconoscimento della vincita fino a quel momento maturata, la somma di € 1.141,77, che non veniva tuttavia accettata, poiché non corrispondente all'entità del danno subito e alla mancata vincita. Con una nuova comunicazione a mezzo pec, la società aveva reiterato la propria offerta, CP_2 inviando un link del fornitore della piattaforma, che conduceva ad un pannello con l'indicazione di un numero utente e di un saldo, che però non era riconducibile alla sessione di gioco dell'attore, poiché privo del numero di partecipazione, del codice di sessione AAMS, della data e dell'orario di gioco, nonché del saldo. In punto di diritto, deduceva la responsabilità della società in ordine al danno patito. Invero, la CP_2 slot in questione era pubblicizzata come idonea a far conseguire vincite fino a 7000 volte la puntata, in quanto dotata di una meccanica con modalità a cascata in cui il pannello iniziale, formato da 5 righe e 5 rulli, si poteva espandere fino a 15 file di altezza e 3 modalità di bonus con moltiplicatore di simboli. Nel caso di specie, l'interruzione anomala della partita correttamente avviata aveva generato un danno da perdita di chance sul piano prettamente patrimoniale, in quanto, atteso che il gioco avrebbe potuto comportare una vincita pari a sino 7.000 volte la puntata iniziale e che egli aveva effettuato plurime puntate, allora il danno era da quantificarsi in minimo € 21.000,00 per ogni giocata, da moltiplicarsi per le quattro rimanenti. Peraltro, le possibilità di vincita non erano così remote, in quanto, fino al momento dell'interruzione del gioco, egli aveva accumulato una vincita pari ad € 960,00. Contestualmente, era da riconoscersi anche il danno morale causato dall'illegittimo comportamento della società , la quale aveva negato la liquidazione della vincita. CP_1 Concludeva, quindi, chiedendo l'accertamento della responsabilità della società per Controparte_1 il danno arrecatogli, da quantificarsi in € 84.000,00 e in € 10.000,00 a titolo di danno morale, nonché alla restituzione della somma di € 960,00 a titolo di vincita già maturata;
in via subordinata, chiedeva che il risarcimento fosse liquidato in via equitativa.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 6.3.2025, si costitutiva in giudizio la società
chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. Controparte_1 Deduceva, in primo luogo, di essere concessionaria per la commercializzazione dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, attività nell'ambito della quale si avvaleva di sistemi certificati e collaudati dall' idonei ad assicurare il pieno rispetto Controparte_3 degli standard normativi e tecnologici previsti dalla legge. Pertanto, l'intero processo di gioco si svolgeva nel rispetto della normativa in materia.
pagina 2 di 7 Contestava la domanda di controparte, rilevando l'insussistenza del danno da perdita di chance da questa subito, in quanto la sessione di gioco si era conclusa regolarmente, come dimostrato anche dalla documentazione prodotta dallo stesso attore. Ed invero, tanto dal link fornito dalla società quanto dalla schermata dei movimenti di gioco, si apprendeva la conformità del numero di partecipazione n. N5E12267DEA202EN e del codice sessione AAMS M5E1224BDF8FCBTN ai numeri che emergono dallo screenshot di giocata prodotto dal Pt_1 Era indubbia la veridicità di tali dati, in quanto prodotti dal sistema di gioco di , sviluppato CP_1 Contr attraverso software certificati e sottoposti a rigorosi controlli da parte di . Del resto, anche il link allegato era riconducibile esclusivamente alla sessione di gioco oggetto di causa, poiché conteneva tutti i parametri indicativi della stessa e non era modificabile né altrimenti replicabile. Specificava, in particolare, che inizialmente, il giocatore aveva ottenuto 12 giri gratuiti e durante la loro esecuzione, conseguiva ulteriori 6 giri gratuiti, raggiungendo così il totale complessivo di 18 giri gratis, i quali venivano tutti regolarmente eseguiti. Il totale delle vincite conseguite era pari ad
€ 1472,70, che veniva corrisposta al giocatore mediante accredito diretto sul conto di gioco. Inoltre, era da evidenziarsi che, come da regolamento, il malfunzionamento del sistema di gioco determinava, di per sé, l'annullamento di tutte le puntate e delle vincite, ma la circostanza per cui il concessionario aveva riconosciuto la vincita era indice della regolarità di tutte le operazioni. Non era, pertanto, riconoscibile un danno da perdita da chance, che per insegnamento costante, implicava una possibilità concreta e non meramente ipotetica di conseguire il risultato favorevole. Parte attrice non aveva fornito alcuna prova in tal senso, ma al contrario, dalla disamina della documentazione prodotta, era evincibile che la vincita totale fosse pari ad € 1.472,70, essendo stati giocati tutti i 18 giri riconosciuti. Anche a voler diversamente opinare, si trattava di una possibilità puramente aleatoria di vincita, la quale mai può integrare un danno da perdita di chance. Parimenti insussistente era il danno morale derivante dall'asserito stress psicologico patito a causa della mancata vincita, in quanto questo, come noto, avrebbe potuto essere riconosciuto soltanto a fronte della lesione di un diritto della persona costituzionalmente garantito. La frustrazione e la delusione conseguenti alla mancata vincita non potevano certamente assurgere al rango diritto tutelato dall'ordinamento, fermo restando che, in ogni caso, sul punto non era stata fornita alcuna prova. Pertanto, non soltanto non era ravvisabile un danno risarcibile, ma neppure una condotta addebitabile alla società convenuta, il che conduceva al rigetto della domanda avanzata.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebratasi il 15.5.2025, parte attrice eccepiva la tardività della documentazione prodotta dalla controparte con la terza memoria ex art. 171ter c.p.c., mentre la convenuta replicava rilevando che la produzione era conseguente all'eccezione formulata dallo stesso attore. Entrambe le parti, quindi, insistevano per l'accoglimento delle rispettive istanze istruttorie.
Con ordinanza del 27.5.2025, il giudice, ritenuta la superfluità dei mezzi probatori richiesti, rigettava le richieste istruttorie e rinviava alla successiva udienza per la precisazione delle conclusioni. Pertanto, all'udienza del 6.11.2025, svolta con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti rassegnavano le proprie conclusioni e il giudice riservava la propria decisione.
4. La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 7 L'odierno procedimento ha ad oggetto l'azione di risarcimento del danno patito dall'attore per effetto della mancata liquidazione della vincita asseritamente conseguita alla slot machine Ragion super2ways, derivante da un malfunzionamento del software di gioco.
Occorre innanzitutto premettere che l'accesso al sistema di gioco determina l'instaurazione di un rapporto contrattuale tra il giocatore e il gestore del sistema stesso, che può assumere i connotati del contratto di gioco ovvero di scommessa, a seconda delle caratteristiche della competizione. Più precisamente, il gioco ricorre allorquando tra la competizione abbia finalità ricreativa e sia disciplinata da regole proprie, atte a consentire lo svolgimento della gara e l'individuazione di un vincitore. Oggetto del contratto è la c.d. posta, ossia la somma di denaro o altro bene che un partecipante deve all'altro in base all'esito del gioco. Diversamente, il contratto di scommessa è quel rapporto in forza del quale le parti si obbligano reciprocamente a pagare una posta in base all'esito di un evento incerto o all'esattezza di un'opinione. Le scommesse si distinguono tradizionalmente in base alla natura del rischio, sicché si parla d'azzardo, quando l'esito dipenda solo dalla sorte, o di abilità, quando invece le capacità dei partecipanti abbiano un ruolo determinante nella produzione dell'esito. Fatta questa premessa di carattere generale, non vi è dubbio che quello configuratosi nel caso di specie sia un contratto di scommessa, in quanto il risultato non era strettamente correlato a specifiche abilità del giocatore, bensì alla mera casualità. In forza di tale rapporto, dunque, lo scommettitore versava una somma di denaro su un determinato risultato, di produzione futura ed incerta, mentre l'agenzia di scommesse, ossia la concessionaria del servizio di gioco, si obbligava alla corresponsione, in caso di esito favorevole della scommessa, di un importo a titolo di vincita. Tale figura contrattuale rientra a piano titolo nell'ambito dei c.d. contratti aleatori, in quanto fondato sull'obiettiva incertezza del risultato del gioco. Ed invero, la causa del contratto di scommessa è costituita dall'alea che grava su entrambe le parti: difatti, in caso di esito sfavorevole per il giocatore, il concessionario incamera la posta scommessa, mentre nell'ipotesi opposta, egli è tenuto a corrispondergli l'importo vinto. Secondo un orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'aleatorietà di un contratto deve essere valutata ex ante, ossia con riferimento alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto ed essa ricorre ove vi sia una ragionevole incertezza sul valore della prestazione, che non risulta quindi determinabile: “Il contratto è aleatorio qualora, già al momento della sua conclusione, l'alea sia, per legge o per volontà delle parti, elemento essenziale del sinallagma” (Cass. civ., n. 5050/2013). Pertanto, nel contratto aleatorio è incerto, al momento della sua stipulazione, il rapporto tra il sacrificio e il vantaggio derivante dall'esecuzione del negozio.
Ciò posto, deve rilevarsi come la tipologia di gioco oggetto di scrutinio del giudice rientri nell'ambito dei c.d. giochi a distanza con vincita di denaro, la cui disciplina è da individuarsi nell'art. 24, commi 11-24, l. 88/2009. Nell'ambito di tale quadro normativo, il legislatore ha inteso distinguere due alternative tipologie di attività di raccolta dei giochi e delle scommesse: “a distanza”, ossia tramite internet, ovvero mediante un sistema di reti fisiche. Trattasi di due modelli organizzativi differenti idonei ad incidere su tutte le fasi del rapporto contrattuale (offerta, quantificazione della posta di gioco, conclusione del contratto, pagamento e riscossione della vincita). Con precipuo riferimento al sistema di raccolta “a distanza”, questo si basa essenzialmente sul ricorso a protocolli informatici, previa istituzione, in capo al giocatore, di un c.d. “conto di gioco”,
pagina 4 di 7 sul quale far confluire le singole giocate, il pagamento delle poste di gioco e delle relative vincite e perdite, senza alcun intervento da parte di altri operatori. Nell'ambito della medesima disciplina, si prevede, altresì, che in Italia l'esercizio lecito dei giochi online con vincite in denaro possa avvenire esclusivamente previo rilascio del titolo concessorio e della licenza di pubblica sicurezza, nel rispetto della normativa di cui al R.D. n. 773/1931 (TULPS).
Orbene, nel caso di specie, la convenuta ha fornito prova di essere concessionaria per Controparte_1 la commercializzazione dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, in forza di apposita convenzione stipulata con l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) (cfr. all. 1 fascicolo convenuto). Essa, pertanto, è legittimata alla commercializzazione dei giochi e delle scommesse, all'attivazione e alla conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento di cui all'art. 110 comma 6 lett. a del T.U.L.P.S. (cd. AWP) nonché per l'installazione degli apparecchi videoterminali di cui all'art. 110 comma 6 lett. b del T.U.L.P.S. (cd. VLT) e, infine, alla diffusione dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro. Da ciò consegue che tutta la sua attività sia sottoposta ai controlli sia di AAMS che dell'
[...] di Stati (ADM), la quale è chiamata ad assicurare il pieno rispetto, da Controparte_3 parte della società, degli standard normativi e tecnologici previsti dalla legge. Va precisato che, sebbene lo schema di convenzione non sia corredato di data né di certificazione, è comunque indubbio che la società sia titolare della concessione amministrativa in parola, Contr trattandosi di dato notorio reperibile dalla consultazione del sito web istituzionale di , a cui del resto la stessa convenuta ha rimandato.
Venendo, quindi, allo specifico rapporto negoziale dedotto in giudizio, deve in prima battuta rammentarsi che, secondo i tradizionali criteri di riparto dell'onere della prova, sanciti dall'art. 2697 c.c., spetta al creditore allegare il titolo del rapporto negoziale e l'inadempimento contestato alla controparte negoziale, residuando, invece, in capo a quest'ultima, il compito di provare l'avvenuto adempimento ovvero la sussistenza di cause impeditive dello stesso (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 3996/2020).
Nel caso di specie, dalla disamina del complessivo compendio probatorio non può dirsi provata la responsabilità della società convenuta in ordine alla perdita lamentata dall'attore. Invero, parte attrice, pur allegando il malfunzionamento del software di gioco e delle rimostranze avanzate alla
(cfr. all. 2, 3, 4 fascicolo attoreo), non ha tuttavia assolto al proprio onere nella misura in CP_1 cui lo screenshot della schermata di gioco, che avrebbe dovuto attestare il blocco, non è tal fine sufficiente, non emergendo dallo stesso alcuna situazione di stallo in cui sarebbe incorso il giocatore. Al contrario, invece, ha fornito ampia dimostrazione del corretto funzionamento del Controparte_1 software di gioco per tutta la sua durata, delle partite giocate e della complessiva vincita maturata dal In questo senso, il Tribunale reputa satisfattivo il link di replay della partita allegato agli Pt_1 scritti difensivi di parte, il quale, consentendo di ripercorrere le varie fasi del gioco, pone il giudice nella condizione di verificare se, in effetti, la partita sia stata o meno interrotta. Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, tale link consente di appurare non soltanto le sessioni di gioco principali, ma anche quelle concesse a titolo di giro bonus. Innanzitutto, deve chiarirsi che non si nutrono dubbi in ordine alla riconducibilità al della Pt_1 partita ivi riprodotta, essendo qui riportati gli estremi identificativi del giocatore, quali ID gioco e codice utente n. , quest'ultimo corrispondente al numero carta SNAI evincibile NumeroDiPassa_1 dallo screenshot depositato dall'attore. Tale conclusione è suffragata proprio da tale ultimo dato, il pagina 5 di 7 quale, in uno all'orario di gioco e alla corrispondenza della schermata di gioco prodotta dall'attore con quella di cui alla “cascata 3” del “giro 8”. Ciò posto, dalla replica della partita, si evince che al Ripepi, dopo il giro principale, venivano concessi 18 giri gratis, ciascuno dei quali generava fino ad un massimo di 4 ulteriori giri (c.d.
“cascate”). Di questi, tutti i 18 giri, “cascate” incluse, venivano regolarmente giocati, senza che alcuna interruzione fosse mai stata registrata. All'esito del gioco, l'attore conseguiva una vincita pari ad € 1.472,70, come attestato dallo stesso link nonché come riconosciuto dalla stessa società nelle comunicazioni intercorse con l'attore, nelle quali, peraltro, la stessa ribadiva la regolare conclusione del gioco.
Anche in questo caso non colgono nel segno le doglianze attoree, in quanto nelle predette comunicazioni, la non ha mai riconosciuto il malfunzionamento del sistema da cui Controparte_1 sarebbe derivato il mancato accredito di una vincita pari a 7.000 volte la giocata. Al contrario, ha ammesso che un blocco momentaneo può talora verificarsi in fase di accredito della vincita conseguita oppure a causa dell'uso di una versione non aggiornata del browser da cui si effettua l'accesso al sito per giocare (cfr. all. 3 e 8 fascicolo attoreo). CP_2 Peraltro, non può tacersi che, preso atto del malfunzionamento in fase di accredito della vincita, per effetto del quale non veniva immediatamente riconosciuto al giocatore tutto l'importo dovuto, ha proposto al il versamento della somma residua, così dimostrando la Controparte_1 Pt_1 correttezza del proprio operato. Inoltre, anche a voler diversamente opinare, da regolamento del gioco – a tutti gli effetti valido contratto, cui il giocatore aderisce all'atto del versamento della posta giocata (cfr. Cass. civ., ord. n. 14287 e 14288/2015) -, in caso di eventuali malfunzionamenti del sistema, vengono annullate tutte le puntate e le vincite, con conseguente riaccredito delle giocate interessate;
previsione, questa, adottata in conformità alle “Linee guida Linee Guida per la certificazione della piattaforma di gioco” pubblicate dall' (cfr. par. 2.4.13 – all. 5 fascicolo convenuto). Controparte_3 CP_3 Di conseguenza, anche in caso di acclarato blocco del gioco, l'attore non avrebbe mai avuto diritto a vedersi riconosciuto il massimo della vincita possibile, bensì soltanto quanto fino a quel momento scommesso.
Dalla mancata dimostrazione di un malfunzionamento del software di gioco deriva il rigetto della domanda risarcitoria, non ravvisandosi un presupposto idoneo a determinare il venir meno della chance di vincita auspicata. Si rammenta sul punto che “il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta” (ex multis, Cass. civ., n. 1752/2005). Peraltro, è opportuno precisare che, in ogni caso, la chance di vincita di una somma fino a 7.000 volte la giocata inziale era un'ipotesi soltanto astrattamente potenziale, poiché affidata interamente al caso. In altri termini, il contratto aleatorio de quo presentava una duplice alea: la possibilità di vincita genericamente intesa e la possibilità che questa fosse fino a 7.000 volte l'importo investito.
pagina 6 di 7 Posto che – lo si ribadisce – non sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno da perdita di chance, si ritiene che a maggior ragione tale conclusione debba estendersi all'ipotesi della vincita ulteriore, cui parte attrice ha per vero ricollegato la domanda risarcitoria.
Analoghe considerazioni valgono per la richiesta del danno morale, rispetto al quale la domanda è generica e priva di supporto probatorio. Parte attrice, infatti, non ha fornito alcuna prova dell'evento lesivo patito, non essendo versata in atti alcuna documentazione atta a comprovare la sofferenza psicologica patita. Sul punto, va rammentato che per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, il danno morale è una voce autonoma di danno, che può essere ristorata previo accertamento del suo verificarsi, non potendo lo stesso considerarsi in re ipsa (cfr., tra i tanti, Cass. civ., ord. n. 30461/2024) Tutto quanto esposto non consente, quindi, di accogliere la domanda proposta dall'attore, che va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al decisum, da individuarsi nell'importo effettivamente vinto in sede di gioco dal (€ 1.472,70) Pt_1
e ai valori medi. Pertanto, l'attore deve rifondere alla società convenuta la somma complessiva di € 2.552,00, per compensi, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Campagna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande attoree;
- condanna alla refusione, in favore della società delle spese di lite, da Parte_1 Controparte_1 liquidarsi in complessivi € 2.552,00, per onorari, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge. Reggio Calabria, 30.11.2025 Il Giudice Francesco Campagna
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