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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 20/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio iscritto al n. 441/2024 R.G. instaurato tra
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
16.9.1961,
e
(C.F. ), nato in Controparte_1 C.F._2
Venezuela il 6.1.1967,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Simonetti del Foro di Sulmona, presso il cui studio, sito in Sulmona al Vico dell'Arco n.8, sono elettivamente domiciliati come
– rispettivamente - da procura in calce al ricorso e da procura Parte_1 rilasciata in data 25.10.2024 ) Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.12.2024, chiedendo recepirsi l'accordo raggiunto e di seguito trascritto.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 9.9.2024 premesso: Parte_1
-di avere contratto matrimonio con rito civile con a Controparte_1
Sulmona il 16.8.2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile con atto Anno 2018,
Parte I, n.16;
-che dal matrimonio non sono nati figli;
-di aver richiesto, essendo venuta meno la reciproca comunione materiale e spirituale, in data 9.10.2023 la separazione consensuale presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Sulmona, separazione registrata in data 9.10.2023 al n. 109, Parte II, Serie C dei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune;
-di aver vissuto dall'epoca della separazione ininterrottamente separati e che non può prevedersi il ripristino della comunione materiale e spirituale di vita, definitivamente cessata;
-di essere priva di reddito, di vivere con l'anziana madre percettrice di una esigua pensione di vecchiaia, mentre è lavoratore dipendente con la qualifica CP_1 di elettricista;
che entrambi vivono in immobili condotti in locazione;
ha chiesto che questo Tribunale, a seguito della loro audizione e della verificata esistenza dei presupposti di legge, dichiarasse lo scioglimento del matrimonio.
Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 c.p.c. al P.M.
Comparsi entrambi i coniugi, alla prima udienza le parti hanno dato atto: che nelle more del processo parte resistente aveva rilasciato procura all'Avv. Simonetti;
di aver raggiunto una intesa sulle condizioni di divorzio;
di confermare la volontà che il
Tribunale recepisca il contenuto dell'accordo trascritto a verbale di cui è stata data lettura in udienza.
La causa è stata quindi presa in riserva per la decisione collegiale.
*
Di seguito si riporta il tenore dell'accordo raggiunto tra le parti.
“I Sigg.ri nata a [...] il [...] codice Parte_1 fiscale e nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(Venezuela) il 6.1.1967, codice fiscale , la prima residente in [...]
Sulmona alla Via Benedetto Croce n.35, il secondo residente in [...] alla Via
I° Maggio n.8, entrambi elettivamente domiciliati in Sulmona al Vico dell'Arco n.8, presso e nello studio dell'Avv. Cinzia Mariassunta Simonetti, C.F.
che li rappresenta e difende giusta procura in calce del presente C.F._4 atto e dichiara, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al seguente numero di telefax: 0864/34169 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata o al seguente indirizzo e-mail: Email_1
Email_2
PREMESSO
1)- Che i ricorrenti contraevano matrimonio civile in Sulmona (Aq) il giorno 16.8.2018, con atto n. 16, Anno 2018, Parte I.
2)- Che gli stessi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
Pag. 2 di 4 3)- Che dall'unione non sono nati i figli;
4)-Che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, gli stessi, in data 9.10.2023, hanno richiesto la separazione consensuale.
5)-Che per la separazione è stato concluso accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sulmona in data 9.10.2023 al n. 109, Parte II, Serie C dei Registri degli
Atti di Matrimonio e confermato con dichiarazione di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 123 parte 2, Serie C.
6)-Che dall'epoca della separazione personale la convivenza non è stata più ripresa ed il tempo trascorso rende impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra
i coniugi.
7)-Che, nella fattispecie, ricorrono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7)-Che gli istanti intendono proporre la relativa domanda congiuntamente ai sensi dell'art.4 n.13 della L.898/70, così come sostituito dall'art.8 della L.74/87.
CHIEDONO
che l'On.le Tribunale di Sulmona, previ gli incombenti di cui all'art.4 n.13 della
L.898/70, così come sostituito dall'art.8 della L.74/87, voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Sulmona in data 16.8.2018, con atto n. 16,
Anno 2018, Parte I, alle seguenti condizioni:
1)- Nessun mantenimento sarà previsto a favore di ciascuno dei coniugi da parte dell'altro.
2)- Dato che l'acquisto dell'autovettura FIAT mod. 500 X, Tg. FW 011 JP è avvenuto tramite pagamento dell'importo in parti uguali da parte dei due coniugi, la stessa sarà destinata alla Signora che si impegna a pagare al Signor Parte_1 CP_1 la somma di euro 5.000,00 (cinquemila), in dieci mensilità con rate di euro 500,00 ciascuna da versare con bonifico su conto corrente bancario con iban [...]
2000003085723 acceso sulla , Agenzia di Sulmona, Piazza del Carmine, CP_2 entro il giorno 5 di ciascun mese a partire dal mese di gennaio 2025.
3) I coniugi dichiarano di non avere nulla altro a pretendere reciprocamente, non avendo acquistato altri beni in comune in costanza di matrimonio”.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
La documentazione prodotta e la manifestata volontà dei coniugi consentono, infatti, di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma 16, l. n. 898/1970 e successive modifiche, per farsi luogo alla chiesta pronuncia.
Pag. 3 di 4 I coniugi, poi, hanno in udienza confermato che dall'epoca della separazione non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e ribadito la volontà di ottenere la pronuncia alle condizioni pattuite.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda – apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi – deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate e disporsi i conseguenti adempimenti di legge.
Date le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese di lite vengono interamente compensate e liquidate nei confronti del difensore di Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'accordo delle parti, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Sulmona il 16.8.2018 tra e , trascritto al n. 16, parte I, anno Parte_1 Controparte_1
2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sulmona, alle seguenti condizioni:
1)- Nessun mantenimento sarà previsto a favore di ciascuno dei coniugi da parte dell'altro.
2)- Dato che l'acquisto dell'autovettura FIAT mod. 500 X, Tg. FW 011 JP è avvenuto tramite pagamento dell'importo in parti uguali da parte dei due coniugi, la stessa sarà destinata alla Signora che si impegna a pagare al Signor la Parte_1 CP_1 somma di euro 5.000,00 (cinquemila), in dieci mensilità con rate di euro 500,00 ciascuna da versare con bonifico su conto corrente bancario con iban [...]
2000003085723 acceso sulla , Agenzia di Sulmona, Piazza del Carmine, CP_2 entro il giorno 5 di ciascun mese a partire dal mese di gennaio 2025.
3) I coniugi dichiarano di non avere nulla altro a pretendere reciprocamente, non avendo acquistato altri beni in comune in costanza di matrimonio. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 14/01/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Sani Dott. Pierfilippo Mazzagreco
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