Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2150/2020 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Suriano Presidente dott. ssa Grazia Bisogni Giudice dott. ssa Cristina Correale Giudice designato ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2150/20 promossa da:
nato in [...] il [...] C.F. -CODICE CUI Parte_1 C.F._1
- rapp.to e difeso dall'Avv. Roberto Ricciardi C.F. CodiceFiscale_2
, come da mandato in atti;
C.F._3
RICORRENTE
contro in persona della Controparte_1 [...]
Controparte_2
RESISTENTE- contumace
Con l'intervento del PM
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso, proposto tempestivamente avverso il provvedimento della DI notificato in data 08.01.20, con il quale Controparte_2 CP_2
veniva rigettata la domanda di protezione internazionale e quella di protezione umanitaria.
Il ricorrente lamenta che la avrebbe valutato superficialmente le Controparte_2
dichiarazioni rese con riguardo alla specifica vicenda personale ed alla situazione di instabilità del pagina 1 di 11
Con decreto n 66/24 il fascicolo veniva scardinato dal ruolo del Giudice Bisogni ed assegnata al giudice Correale, designato pertanto come relatore.
Con decreto del giudice designato è stata fissata udienza il 18.12.24 per la comparizione delle parti ex art. 35 bis d.lvo 25/08, di cui veniva disposta la sostituzione con il deposito di note ex art. 127 ter cpc, con termine per il loro deposito il 18.12.2024.
Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.
La non si è costituita pur avendo avuto rituale notifica del ricorso e del Controparte_2 decreto di fissazione udienza da parte della cancelleria.
Scaduto il termine per il deposito di note ex art. 127 ter cpc, lette le note di sola parte ricorrente che si riportava al ricorso, insistendo in particolare per il riconoscimento della protezione speciale alla luce del contratto di lavoro stipulato nel settembre 2024, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
La presente controversia è disciplinata dall'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, entrato in vigore a decorrere dal 18.08.2017 per effetto del d-l. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella legge 46/2017, perché ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale e di mancato riconoscimento, in subordine, del diritto alla protezione speciale, come tale rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25. La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata, sotto il profilo sostanziale, dal d.lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
Tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito, in quanto, in ogni caso, l'adito giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, come da giurisprudenza che si condivide e per la quale “il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione” (Cass., ord.
9.12.2011 n. 26480; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n. 7385, Cassazione civile, sez. I , 23/11/2020, n. 26576; Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, n.6374, per la quale “questa Corte ripete stabilmente che, in tema di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della quanto, piuttosto, Controparte_2
l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, ne consegue che il tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito”). Il ricorso proposto ex art. 35 d.lgs. 28.1.2008 n. 25 è infondato.
pagina 2 di 11 In sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale, il ricorrente ha raccontato di essere nato a
Obuasi, nella regione di Ashanti, ma di essersi trasferito in giovane età con il padre ad Abuakwa, dove è rimasto sino alla partenza;
di essere di religione musulmana e di appartenere al gruppo etnico di zugu;
di aver frequentato la scuola sino al ciclo secondario e di aver lavorato come giornalista sportivo;
di parlare zugu, inglese e un po' di italiano. In merito alla famiglia di origine ha dichiarato di avere entrambi i genitori in vita;
di avere tredici fratelli poiché il padre ha quattro mogli;
di essere in contatto solo con uno di questi e con il padre;
di non essere sposato e di non avere figli. Nel corso dell'intervista con la CT ha riferito che ha lasciato il Paese a causa delle minacce telefoniche ricevute durante la campagna elettorale del 2016 dai sostenitori del partito N.D.C. per aver in passato firmato una petizione contro in seguito ad un'azione violenta compiuta da tale parlamentare a danno di CP_3 un suo collega giornalista. In particolare il ricorrente ha riferito che aveva distrutto la CP_3 telecamera del giornalista che stava facendo foto e intervistando altri giornalisti, che al ritorno Pt_2 da una missione del Presidente erano rimasti feriti ed erano ricoverati in ospedale. A tal proposito la PA ha posto domande specifiche circa la sua attività da giornalista ma il ricorrente non ha saputo riferire il titolo di alcun articolo da lui scritto né ha saputo riferire nulla di preciso circa la sua attività, limitandosi a dire che consiste nel reperire informazioni circa le squadre di calcio e diffonderle sul giornale online o alla radio per cui lavorava. In merito, invece, alla vicenda specifica che lo ha visto coinvolto, ha raccontato che nell'anno 2015 il presidente del era e un giorno, mentre si Per_1 Per_2 stava dirigendo presso il villaggio HoHoe, seguito da alcuni giornalisti, è stato coinvolto in un incidente stradale in cui uno dei reporter ha perso la vita, mentre altri sono stati portati all'ospedale 37 Military Hospital. Qui sono giunti altri giornalisti, tra cui un tale del Ghana Persona_3
Broadcasting Corporation, per intervistare i feriti. Mentre stava svolgendo il suo lavoro, un Per_3 parlamentare, gli ha sottratto e distrutto l'attrezzattura. In seguito a tale episodio, CP_3 l'associazione dei giornalisti in ha iniziato una Controparte_4 protesta e lanciato una petizione per chiedere le dimissioni di dal Parlamento. Il CP_3 richiedente, allora, ha deciso di sposare la causa e nel Settembre 2015 ha firmato, tramite internet, la petizione. Invitato a precisare il merito della petizione ha raccontato che la stessa conteneva la descrizione del fatto e la richiesta di sospensione di come parlamentare. Ha aggiunto, CP_3 inoltre, che prima di aderire alla protesta non ha parlato con altri colleghi perché costoro avrebbero potuto scrivere articoli su di lui e creare così uno scandalo attirando maggiormente l'attenzione su di lui. Egli, infatti, temeva che il padre venisse a sapere che aveva firmato la petizione, nonostante i nomi dei firmatari fossero pubblici, dice che il padre era malato, perciò egli non voleva che sapesse che aveva firmato la petizione. Inoltre, ha aggiunto che la sua è stata una scelta personale per solidarietà al collega Tuttavia, l'allora presidente del non ha accolto la richiesta di dimissioni e nel Per_3 Per_1
2016, durante la campagna elettorale per le elezioni che si sarebbero dovute tenere quell'anno, i sostenitori del partito N.D.C., di cui faceva parte, hanno iniziato a chiamare e minacciare i CP_3 firmatari della petizione. Il ricorrente riferisce di essere stato contattato e minacciato più volte con telefonate del tipo “dovete smettere di scrivere cose contro se perderemo le elezioni CP_3 pagherete caro”. A tal proposito la PA ha chiesto maggiori dettagli circa il contenuto delle minacce ed egli ha risposto che erano cominciate a novembre o dicembre 2015, che al telefono lo accusavano con gli altri firmatari di essere stato pagato dai partiti di opposizione al fine di indebolire il partito NDC e che, se questo avesse perso le elezioni, avrebbero pagato con la vita. Allora, all'insaputa di tutti, si era recato alla polizia per denunciare il fatto e ha cambiato recapito telefonico. I poliziotti hanno acquisito i numeri da cui veniva contattato e gli hanno detto di non preoccuparsi. Dato che però continuavano telefonate minacciose, l'istante si è nascosto per circa un mese nel villaggio di Gyaemetanhunu, dove il padre aveva piantagioni di cacao. Ritornato poi ad Abuakwa, le minacce persistevano e così ha deciso di lasciare definitivamente il Paese, senza nulla dire alla famiglia e senza consultarsi con altri colleghi giornalisti per capire cosa fare. È partito il 12 Luglio 2016, ha attraversato il Togo, il Benin, il Niger, l'Algeria e la Libia, dove è rimasto circa dieci mesi ed è giunto in Italia il 17 Giugno 2017. In merito al pagina 3 di 11 timore in caso di rientro in Patria ha dichiarato che teme di essere ucciso perché chi lo minaccia appartiene al partito NDC che ha perso le elezioni. A domanda della CT sul se si fosse informato sulla sorte degli altri giornalisti firmatari ha risposto di no perché non aveva i contatti.
L'autorità amministrativa ha rigettato la domanda di protezione internazionale in quanto le dichiarazioni del richiedente sono apparse non credibili ed estremamente generiche. Egli, infatti, non ha saputo descrivere la sua attività di giornalista né fornire dettagli circa la vicenda della petizione che ha detto di aver firmato. La CT rileva anche alcune incongruenze tra il narrato del richiedente ed il contenuto delle notizie stampa circa l'aggressione al giornalista da parte del parlamentare e CP_3 la rottura della telecamera Inoltre, la CT evidenzia come sia inverosimile il timore espresso in quanto, invitato più volte a chiarire il contenuto delle minacce telefoniche, il ricorrente non è stato in grado di fornire un racconto adeguatamente dettagliato. Ad avviso della CT è improbabile che il richiedente, dopo le asserite minacce, non si sia messo in contatto con altri giornalisti che avevano firmato la petizione;
inoltre sono apparse contraddittorie le dichiarazioni circa il voler mantenere un certo riserbo sulla sua adesione, considerato che la petizione era pubblica e i nomi dei firmatari facilmente reperibili.
Ancora, la CT evidenzia l'ulteriore incongruenza della risposta fornita dal richiedente secondo cui egli aveva preferito tenere segreta la sua adesione alla petizione perché suo padre era malato. Poco plausibile secondo la PA, è anche la circostanza per cui egli non sia interessato alla sorte degli altri firmatari dopo la sconfitta del partito N.D.C alle elezioni. Alla luce di ciò, la ha ritenuto CP_2 che il richiedente ha posto a fondamento della propria domanda di protezione internazionale questioni non attendibili ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. (a) e (b), escludendo altresì che il luogo di provenienza del richiedente, sia interessata Per_1 da violenza indiscriminata nell'ambito di un conflitto armato tale da configurare un danno ai sensi della lett. (c) della citata disposizione. Infine, ha escluso che sussistessero i presupposti per accordare la protezione speciale.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha censurato la decisione senza aggiungere alcun elemento Pa ulteriore al racconto fornito alla che è rimasto pertanto invariato, e senza fornire alcuna prova documentale circa i fatti narrati, come ad esempio in relazione all'asserita professione di giornalista sportivo.
Nel merito, il Collegio, condivide il giudizio di inattendibilità del narrato effettuato dalla CT nel diniego, che si richiama in parte qua in quanto ben motivato, ed evidenzia che il ricorrente, sebbene persona mediamente istruita, avendo frequentato la scuola sino alla terza media, rende un racconto estremamente confusionario e generico su elementi importanti della vicenda in primis sul fatto di lavorare come giornalista sportivo, in secondo luogo circa le minacce telefoniche asseritamente ricevute durante la campagna elettorale per le elezioni del 2016. Il ricorrente, infatti, come evidenziato nel diniego, descrive in modo troppo generico in cosa consistesse il suo lavoro né è in grado di indicare i titoli di alcun articolo o di alcun servizio di cui si sarebbe occupato.
Inoltre è inverosimile che, pur avendo riferito di aver firmato la petizione a settembre 2015, le minacce sarebbero cominciate solo a distanza di qualche mese, a novembre – dicembre 2015.
Ugualmente inverosimile è che il ricorrente, che era solo un giornalista sportivo, che non aveva mai scritto di politica né si era mai occupato del caso del parlamentare limitandosi a firmare la CP_3 famosa petizione, sia stato ripetutamente minacciato con frasi del tipo “dovete smettere di scrivere cose contro se perderemo le elezioni pagherete caro”, visto che non ha mai riferito di aver CP_3 scritto pezzi contro tale politico né contro altri politici.
Si evidenzia, inoltre, che le asserite minacce avvenivano esclusivamente al telefono, per cui non si sono mai concretizzate in alcun pericolo concreto né il ricorrente ha mai identificato gli autori, avendo difatti sporto denuncia contro ignoti, per cui anche l'asserzione che si sarebbe trattato di minacce poste in essere dai sostenitori del partito NDC è una mera supposizione del ricorrente, mai esposto ad un pericolo concreto su cui fondare la presunzione di alcun rischio alla sua incolumità in caso di rimpatrio.
pagina 4 di 11 A fronte dei seri dubbi di attendibilità delle sue dichiarazioni già evidenziati dalla CT nel diniego qui opposto, che non consentono di ricorrere al beneficio del dubbio non risultando rispettati i parametri di cui all'art. 3 co. 5 d.lgs 251/07, il ricorrente non ha ottemperato in alcun modo all'onere della prova su di lui incombente seppur in misura attenuata, come richiesto dal medesimo art. 3 D.Lgs. 19 novembre
2007, n. 251, e ribadito dalla Corte di Cassazione in sentenza n. 27310 del 2008 nonché di recente nell'ordinanza n. 14157/16. In particolare, egli ha omesso di fornire qualunque prova in relazione al fatto di esercitare la professione di giornalista sportivo e non ha spiegato perché non potesse ottemperarvi, sebbene in patria abbia riferito di essere rimasto in contatto con i suoi parenti.
Non può dunque fondatamente ritenersi che, in caso di rientro nel suo paese, il ricorrente correrebbe il rischio di essere perseguitato o di subire un danno grave alla sua incolumità o libertà personale ex art.14 lett. A) e B), né rischi derivanti da violenza indiscriminata ex art. 14 lett. C) emergono dalle fonti internazionali consultate dal collegio nell'esercizio dei poteri di ufficio, in ordine alla situazione attuale del ed in particolare della regione di Ashanti, non risultando che il paese ed in particolare tale Per_1 regione versi in una situazione di grave instabilità politica o di violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie del 17 febbraio 2009).
L'art. 15, lett. c), della direttiva n. 2004/83, in attuazione della quale è stato emesso il d.lgs.
251\07, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, sussiste un conflitto armato interno quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione (Corte giustizia UE sez. IV 30 gennaio 2014 n. 285).
Dalle COI consultate dal Collegio nell'esercizio del dovere di cooperazione, emerge che il
è considerato uno dei sistemi democratici più maturi e stabili dell' e ha già superato Per_1 CP_4 senza traumi due alternanze per effetto degli esiti elettorali. La morte improvvisa del presidente avvenuta nel luglio 2012, è stata l'occasione per dare prova della solidità delle Persona_4 istituzioni democratiche: a differenza di quanto successo in molti paesi confinanti in occasioni simili, la successione al potere è avvenuta nei modi e nei tempi previsti dalla Costituzione.
Reintrodotte nel 1992, le elezioni multipartitiche si sono tenute con regolarità, migliorando a ogni tornata elettorale il clima del voto. I due principali partiti, che si sono alternati al governo, si rifanno alle tradizioni politiche del Ghana post-indipendenza, ovvero al pensiero di AH (il
National Democratic Congress, Ndc) e a quello dell'ex primo ministro (il New Patriotic Per_5
Party, Npp). La stabilità politica va contestualizzata da un lato nel caos cronico vissuto tra il 1966 e il 1992, con ben nove colpi di stato, e dall'altro nel clima di violenza instaurata dai governi militari in molti stati confinanti. Alle elezioni tenutesi nel dicembre 2016, candidato Parte_4 all'opposizione, ha battuto il precedente Le elezioni presidenziali e parlamentari Persona_6 svoltesi nel 2020 sono state generalmente pacifiche, anche se si sono verificati episodi isolati di pagina 5 di 11 violenza, che hanno causato otto morti, alcuni dei quali ad opera delle forze di sicurezza. Gli osservatori nazionali e internazionali hanno giudicato le elezioni trasparenti, inclusive e credibili13.
Durante il periodo delle elezioni del 2020, le autorità, i media e gli osservatori hanno riferito di ben otto uccisioni, di cui almeno due ad opera della Task Force per la sicurezza delle elezioni nazionali, composta da unità militari e di polizia, e almeno due morti per violenza civile. Le indagini su queste morti sono rimaste in sospeso con scarsi progressi a due anni dagli incidenti (si veda la sezione 3,
Libertà di partecipazione al processo politico). Secondo gli osservatori nazionali e internazionali, le elezioni presidenziali e parlamentari del 2020 sono state trasparenti, inclusive, credibili e hanno rispecchiato la volontà popolare. Alcuni osservatori hanno espresso preoccupazione per l'uso improprio dell'incumbency, per la mancata applicazione delle norme sul finanziamento delle campagne elettorali e per la disparità di accesso ai media di proprietà dello Stato durante la campagna. Le autorità, i media e gli osservatori hanno riferito di almeno due uccisioni da parte delle forze di sicurezza, di almeno due morti per violenze da parte di civili, di ben otto morti in totale (si veda la sezione 1.a.) e di diversi feriti nelle regioni di Greater Accra, Bono East e Northern (USDOS – US Department of State: 2022
Country Report on Human Rights Practices: Ghana, 20 March
2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089217.html ).
Paese amministrato secondo gli standard regionali, il è spesso visto come un modello per le Per_1 riforme politiche ed economiche in . Le esportazioni di cacao sono una parte essenziale CP_4 dell'economia; il è il secondo produttore mondiale. La scoperta di importanti riserve petrolifere Per_1 offshore è stata annunciata nel giugno 2007, incoraggiando le aspettative di un forte impulso economico. La produzione è iniziata ufficialmente alla fine del 2010, ma alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per la capacità del paese di gestire la sua nuova industria, in quanto le leggi che governano il settore petrolifero non erano ancora state approvate. L'economia del si è dimostrata Per_1 relativamente resiliente a causa dello shock economico mondiale del 2008-9, principalmente a causa dei prezzi elevati del cacao e dell'oro. Ha continuato ad avere alcuni dei più alti tassi di crescita del PIL annuale dell' . In termini di sviluppo ha superato il suo record nel raggiungimento di alcuni CP_4
Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015 (Millennium EV Goals). Ha raggiunto l'obbiettivo di dimezzare la povertà estrema e la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile, nonché quelli relativi all'istruzione primaria universale e alla parità di genere nella scuola primaria. Tuttavia, prevale ancora un grande divario Nord. Sud. Infatti, circa il 60% della popolazione più povera si trova nelle tre regioni settentrionali. Le tendenze economiche e demografiche mostrano che la povertà potrebbe essere sradicata nel sud del paese entro il 2030, mentre si prevede che continuerà a colpire circa il 40% della popolazione nelle regioni del Nord. L'agenzia di sviluppo regionale della AV LE EV AU (SA) intende colmare il divario Nord Sud in riducendo le disparità di sviluppo tra le due regioni. Per_1
Tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, data ha registrato 289 eventi che hanno causato Per_7 la morte di 142 di cui 74 episodi di violenza contro i civili con un incremento del 150% rispetto alle ultime quattro settimane e alla media mensile (quattro settimane) del periodo analizzato.
Nella fattispecie, il ricorrente proviene dal dove – alla luce delle fonti su riportate - non Per_1
risulta in atto alcun fenomeno di violenza indiscriminata di tale livello e intensità da costituire un pericolo per una persona per il solo fatto di trovarsi lì, secondo il parametro indicato da consolidato orientamento della CGUE su citato e della stessa Corte di Cassazione.
Ne consegue il rigetto della domanda di protezione internazionale.
Si deve esaminare a questo punto la domanda di protezione umanitaria, adesso denominata protezione speciale, alla luce delle modifiche introdotte dal DL 130/20, convertito in L. 173/20, pagina 6 di 11 immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso ai sensi dell'art. 15, domanda su cui il difensore del ricorrente ha insistito nella precisazione delle conclusioni, evidenziando in ricorso la vulnerabilità del ricorrente alla luce della sua storia personale e della situazione del paese di origine.
A tale proposito, va premesso che il D.L. nr. 130/2020 – in vigore dal 22.10.2020 – conv. in L.
173/20 con modifiche, ha comportato nuovamente la modifica degli artt. 5 comma 6 e 19 del D.lvo 286 del 1998 e dell'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l
130 conv. in L. 173/20 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «1.1 Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la trasmette gli atti al Controparte_2
Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della Controparte_2 protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e lett. e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di pagina 7 di 11 entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma
3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2,
Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni , invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi
(Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1.
– divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs
25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il collegio che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per protezione speciale, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (vds. tra le altre SU 29454/19), dall'altro, va tenuta a mente la giurisprudenza della
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU ed art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di
Ginevra firmata il 28 luglio 1951, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il
Collegio ritiene sussistente il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna pagina 8 di 11 ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso concreto, non vi sono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in discorso.
Il ricorrente è un uomo adulto e non ha allegato nè documentato gravi problemi di salute. Gli unici documenti a sostegno della domanda di protezione subordinata depositati in atti riguardano un contratto di apprendistato stipulato con l'associazione di prom.soc. “Porte Aperte” società “Herakem S.r.l” a far data dall'11.09.2024 sino all'11/09/2027 e due buste paga, periodo troppo breve ai fini della prova dell'asserita integrazione in assenza di qualsivoglia ulteriore indice di una più duratura e consolidata integrazione anche sotto il profilo sociale, nel territorio italiano. Sul piano oggettivo, in ed in particolare nella zona di origine del ricorrente, dalle fonti Per_1 consultate dal collegio, non emergono peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o di sicurezza o rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre. Dalle COI emerge che il è un paese amministrato secondo gli standard regionali, il Per_1
è spesso visto come un modello per le riforme politiche ed economiche in Africa. Le Per_1 esportazioni di cacao sono una parte essenziale dell'economia; il è il secondo produttore Per_1 mondiale. La scoperta di importanti riserve petrolifere offshore è stata annunciata nel giugno 2007, incoraggiando le aspettative di un forte impulso economico. La produzione è iniziata ufficialmente alla fine del 2010, ma alcuni analisti hanno espresso preoccupazione per la capacità del paese di gestire la sua nuova industria, in quanto le leggi che governano il settore petrolifero non erano ancora state approvate. L'economia del si è dimostrata relativamente resiliente a causa dello shock Per_1 economico mondiale del 2008-9, principalmente a causa dei prezzi elevati del cacao e dell'oro. Ha continuato ad avere alcuni dei più alti tassi di crescita del PIL annuale dell' (Ghana Country CP_4 profile BBC, available at http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-africa-13433790). In termini di sviluppo ha superato il suo record nel raggiungimento di alcuni Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015 (Millennium EV Goals). Ha raggiunto l'obbiettivo di dimezzare la povertà estrema e la percentuale di persone senza accesso all'acqua potabile, nonché quelli relativi all'istruzione primaria universale e alla parità di genere nella scuola primaria(Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Ghana* 10 ottobre
2018 https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/38/33/ADD.2, ultimo accesso 5 maggio 2020) . Tuttavia, prevale ancora un grande divario Nord. Sud. Infatti, circa il 60% della popolazione più povera si trova nelle tre regioni settentrionali. Le tendenze economiche e demografiche mostrano che la povertà potrebbe essere sradicata nel sud del paese entro il 2030, mentre si prevede che continuerà a colpire circa il 40% della popolazione nelle regioni del Nord. L'agenzia di sviluppo regionale della
AV LE EV AU (SA) intende colmare il divario Nord Sud in Per_1 riducendo le disparità di sviluppo tra le due regioni. Si evidenzia che il ricorrente non proviene dalle regioni del Nord Est in cui, secondo le fonti su citate, esiste una grave situazione di povertà.
Inoltre, il ricorrente non ha allegato, né reso oggetto di circostanziata istanza di libero interrogatorio, elementi specifici che permettano di ricollegarlo a forme di violazione dei diritti umani nel suo paese di origine e che impongano al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi (cfr., cass. s.u. 29460\19, per la quale “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di pagina 9 di 11 provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072), limitandosi ad affermazioni del tutto generiche sia in ricorso, sia nelle note di udienza. La giurisprudenza evidenzia che, ragionando diversamente, si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”; Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9304: “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all' art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998”; Cassazione civile sez. I, 11/01/2019, n.538: “Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di «seri motivi», non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può cioè essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286 del 1998.”; Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, n.1352: “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata a specifiche situazioni individuali del richiedente rapportate non alla condizione generale del suo Paese di provenienza, ma a peculiari vicende personali tali da esporre lo straniero, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali”; cass. 24572\2020, che osserva, a proposito del riconoscimento della protezione umanitaria, che “Le censure del ricorrente si mantengono a un livello assolutamente generico, senza introdurre, come sarebbe stato necessario, riferimenti puntuali e specifici alle condizioni personali e individuali del richiedente e senza allegare in modo specifico e individualizzato una condizione in patria di intollerabile deprivazione dei bisogni essenziali”.; Cassazione civile sez. I, 06/12/2021 n.38601: “Non conducente è il generico richiamo al quadro socio-politico della Nigeria, dovendosi ribadire che la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018), ”.).
Ne consegue il rigetto integrale del ricorso.
Nulla per le spese processuali, dal momento che parte resistente, vittoriosa in giudizio, non si è costituita in giudizio.
PQM
Il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta integralmente il ricorso proposto.
Nulla per le spese processuali.
Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 8.1.25
pagina 10 di 11 IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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