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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile – Sezione Impesa, composta dai Sigg.:
Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Vittoria Gabriele Consigliere
Annamaria Laneri Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A, nella causa civile n. 803/2024 promossa con ricorso depositato in data 8/08/2024 e notificato, unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, in data 9/08/2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 23/10/2024 da
in persona del socio accomandatario, sig. Parte_1
, e quest'ultimo personalmente, con gli avvocati Giuseppe Scotti, Parte_1 del foro di Parma, Simone Rossi e Giacomo Bonfante, del foro di Verona
Parte reclamante contro società n persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore,,, con l'avvocato Gioacchino Massimiliano Tavella, del foro di Milano;
la procedura di LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
[...]
(CF. ) nonché personale del socio Parte_1 P.IVA_1 accomandatario (CF: – in Parte_1 C.F._1 persona del Curatore avv. Laura Cristini, con l'avvocato Matteo Bonini, del foro di Brescia
Parti reclamate
Ed avente ad oggetto: reclamo ex art.51 CCII
In punto: appello avverso sentenza n. 256/2024 del Tribunale di Brescia,
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
Tutto ciò premesso, e il socio accomandatario Parte_1 pagina 1 di 29 , come sopra rappresentati e difesi, chiedono che l'Ecc.ma Corte Parte_1 d'Appello di Brescia voglia revocare la sentenza n. 256/2024 del Tribunale di Brescia notificata telematicamente ai reclamanti il 9 luglio 2024 per le ragioni in fatto e in diritto indicate nel presente reclamo, e, quindi, revocare la liquidazione giudiziale di e del socio accomandatario Parte_1
eventualmente previa assunzione dei provvedimenti di cui all'art. Parte_1 53, comma 4, CCII, dichiarando, per l'effetto, la tempestività e, dunque, l'ammissibilità del ricorso presentato presso il Tribunale di Brescia da
[...] il 1° luglio 2024, concedendo alla Società i termini di cui Parte_1 all'art. 44, c. 1 lett. a), b), c) CCII e accogliendo, quindi, la domanda depositata, con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese.
Per parte reclamata ): CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza e deduzione:
Nel merito: rigettare integralmente il reclamo proposto da Parte_1
e dal Sig. in quanto infondato in fatto e in diritto e, per
[...] Parte_1 l'effetto, confermare la sentenza n. 256/2024 pubblicata dal Tribunale di Brescia in data 09.07.2024.
In ogni caso: con condanna dei reclamanti al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA di legge.
Per parte reclamata (Curatela della Liquidazione Giudiziale della società
e del socio accomandatario Parte_1 [...]
): Parte_1
< nonché Parte_1 personale del socio come sopra rappresentata e difesa chiede: Parte_1
nel merito:
Per tutti i motivi dedotti nel presente atto e previe tutte le declaratorie del caso rigettare ogni domanda – nessuna esclusa – come proposta da
[...] nonché dal socio accomandatario e, Parte_1 Parte_1 conseguentemente, respingersi il reclamo come presentato con conferma, quindi, della reclamata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale come emessa dal
Tribunale di Brescia.
Spese rifuse.
In via istruttoria:
Si chiede l'acquisizione al presente procedimento del fascicolo relativo al procedimento unitario RG n. 422-1/2023 (riunito con il n. 422-2/2023) nonché il fascicolo relativo al procedimento di conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII pendente avanti il Tribunale di Brescia RG n. 789/2024 V.G.>>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7/11/2023 la società commerciale ha proposto istanza di CP_1 pagina 2 di 29 apertura della liquidazione giudiziale, ed in subordine di liquidazione controllata, nei confronti della società nonché del socio Parte_1 accomandatario . Parte_1
A tal fine ha esposto:
- di svolgere attività di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati;
- di aver fornito carburante alla società emettendo Pt_1 Parte_1 le seguenti fatture: a) Fattura n. 1428 del 17.08.2023 dell'importo pari ad euro 44.375,78; b) Fattura n. 1522 del 06.09.2023 dell'importo pari ad euro 34.772,93; c) Fattura n. 1576 del 15.09.2023 dell'importo pari ad euro 19.016.81; d) Fattura n. 1577 del 15.09.2023 dell'importo pari ad euro 19.016,81; e) Fattura n. 1578 del 15.09.2023 dell'importo pari ad euro 34.258,11; f) Fattura n. 1598 del 20.09.2023 dell'importo pari ad euro 41.316,54.;
- che a fronte del parziale pagamento della prima fattura residuava in favore della un credito pari ad euro 151.771,25 Controparte_1
(centocinquantunomilasettecentosettantantuno/25), oltre gli interessi moratori e maturandi fino al saldo effettivo;
- che il credito, non pagato nonostante solleciti, era certo, liquido ed esigibile, come da fatture prodotte (estratte dal sistema di interscambio), da ritenersi dimostrato, posto che, ai sensi dell'art. 1, co.
3-ter, D.Lgs. 127/2015, i soggetti obbligati ad emettere in via esclusiva fatture mediante il sistema di interscambio (SdI) sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972;
- che, peraltro, il formato di “.xml” della fattura elettronica fornisce prova di autenticità del documento stesso, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate al punto 1.3 del Provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757/2018, per cui: “la fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati”;
- che, pertanto, la fattura impagata, emessa in formato elettronico “.xml”, è documento equipollente all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, co. 2, c.p.c.;
- che, vista l'attuale situazione finanziaria e patrimoniale della resistente, la società intendeva procedere al fine di ottenere l'apertura della Controparte_1 procedura in liquidazione giudiziale a carico di Parte_1 nonché – in estensione – del relativo socio accomandatario sig. e Parte_1 socia accomandante sig.ra , così da tutelare il proprio ingente Parte_2 credito.
Ciò posto, così ha precisato i presupposti dell'azione esercitata.
Ha anzitutto affermato di esser legittimata ad agire ex art.37, comma 2, CCII, in quanto creditrice della società convenuta per importo certo, liquido ed esigibile, sulla base delle fatture regolarmente emesse.
pagina 3 di 29 Ha poi affermato sussistere i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: infatti la debitrice era impresa esercente attività commerciale
(art.2195 cc), soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII, norma la quale dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”. Richiamato il CCII, il quale stabilisce che non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se il debitore dimostra, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), ovvero: i) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza, non superiore ad euro 300.000,00; ii) ricavi lordi di ammontare complessivo annuo, sempre nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, non superiore ad euro 200.000,00; iii) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro 500.000,00, la ricorrente ha sostenuto doversi presumere, in assenza di prove del contrario, l'intervenuto superamento delle predette soglie. Ha inoltre affermato sussistere insolvenza della debitrice, secondo la definizione di cui all'art.3, comma 1, lett. b) del CCNI: "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", risultando tale stato comprovato dal significativo e reiterato inadempimento del debito maturato nei confronti della creditrice istante e della società Controparte_1 per fatture non pagate nonché dall'assenza di qualsiasi riscontro alle Controparte_2 intimazioni di pagamento inoltrate.
Per la denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito dell'espletanda istruttoria dovesse emergere il mancato superamento delle soglie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del CCII, per cautela difensiva l'istante ha proposto in via di subordine richiesta di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268, comma 2, C.C.I.I., instando in ogni caso per l'estensione delle domande anche al socio accomandante sig.ra per violazione del divieto di immistione di cui all'art.2320 cc, Parte_2 Pa asserendo che la stessa si sarebbe ingerita nella gestione della
***
Costituendosi in giudizio, e il socio Parte_1 accomandatario hanno esposto che in data 9 gennaio 2024, la Parte_1 aveva proposto istanza di accesso alla Controparte_3 procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi degli artt. 12 e ss. CCII, ed hanno in conseguenza chiesto disporsi la sospensione del procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale ovvero, in subordine, disporsi il rinvio dell'udienza del 17.01.2024, onde dar corso allo svolgimento della composizione negoziata finalizzata alla definizione di uno strumento di regolazione della crisi alternativo alla liquidazione giudiziale, nel rispetto del principio di esame prioritario di tale strumento alternativo sancito dall'art. 7 e dall'art. 40, comma 10, CCII. A tale proposito hanno anzitutto dato conto delle difficoltà economico-finanziarie in cui la società si era venuta a trovare: la società, con Parte_1 capitale sociale di euro 10.000,00 detenuto per il 50% dal socio accomandatario sig.
pagina 4 di 29 e per il 50% dalla socia accomandante sig.ra era Parte_1 Parte_2 stata costituita, con effetto dal 21 giugno 2019, per scissione della
[...] di la quale si sarebbe perciò Controparte_4 Parte_1 collocata non in posizione di controllo sulla bensì di collegamento con essa, in Pt_1 quanto anch'essa partecipata dai sig.ri e per il 50% ciascuno;
i resistenti Pt_1 Pt_2 hanno aggiunto che gestiva la più parte dei punti di distribuzione di carburante Pt_1 di proprietà (o nella disponibilità) di , sulla base di rapporti contrattuali stipulati CP_4
a far data dal 2019, che prevedevano la concessione da - che acquistava il
CP_4 carburante da un fornitore, Retitalia S.p.a. - a della gestione dei punti di Pt_1 distribuzione del carburante fornito da Retitalia S.p.a. e la fornitura da ad
CP_4 Pt_1 del carburante stesso, con il marchio col quale venivano identificati gli impianti;
i resistenti hanno poi affermato che nell'ultimo periodo era venuta a trovarsi Parte_1 in difficoltà a causa della crisi che aveva investito , la cui attività era stata
CP_4 penalizzata per l'improvviso aumento dei prezzi del carburante applicati dal proprio fornitore, tali circostanze avevano determinato l'interruzione della fornitura a ,
CP_4 che a sua volta si era venuta a ripercuotere sulle forniture da ad
CP_4 Pt_1 determinando una temporanea sospensione dell'attività anche di quest'ultima; i resistenti hanno inoltre allegato che nel frattempo, aveva presentato al
CP_4
Tribunale di Brescia domanda di cui all'art. 44, co. 1 CCII, in relazione alla quale entro il 19.1.2024 avrebbe avuto luogo la presentazione della domanda e del piano di concordato. Per far fronte a tale situazione di difficoltà attraverso il socio Parte_1 accomandatario, aveva prontamente incaricato i propri legali – unitamente ad altri professionisti – di supportarla nell'individuazione di un percorso di risanamento che consentisse un'integrale soddisfazione dei creditori, e tuttavia la Controparte_5 aveva presentato, senza preavviso e senza che ve ne fosse necessità, il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della Società e dei suoi soci.
Ciò premesso, i resistenti hanno contestato la sussistenza del prospettato stato di insolvenza: pur essendo vero che, al momento, non aveva fatto Parte_1 integralmente e tempestivamente fronte ai pagamenti pretesi dalla creditrice, si doveva considerare che tali debiti erano scaduti da tempo relativamente breve (l'importo della fattura più risalente non integralmente saldata, alla data di proposizione del ricorso, era dovuto da meno di 90 giorni) e che, in ogni caso, l'importo dei medesimi – se rapportato all'attivo patrimoniale e ai ricavi conseguiti – non era rilevante a tal punto dal fornir prova della sussistenza di uno stato di insolvenza di così grave e definitivo da non poter essere considerato Pt_1 reversibile.
Hanno inoltre affermato che il progetto di piano presentato da nell'ambito Parte_1 della composizione negoziata prevedeva il pagamento integrale di tutti i creditori, sia privilegiati che chirografari, inclusa la ricorrente, rispetto alla quale rilevava inoltre che le fatture da essa prodotte sub doc. n. 1 indicavano un credito di importo differente rispetto a quanto riportato a più riprese dalla stessa, risultando in favore della medesima il minor credito di euro 149.582,58.
I resistenti hanno poi fatto riferimento al procedimento di composizione negoziata della crisi promosso da ed al progetto di piano di risanamento, affermando Parte_1 che, con il supporto dei propri consulenti la predetta società aveva individuato, quale pagina 5 di 29 iniziativa per il superamento della crisi, la procedura di composizione negoziata ex artt. 12 e ss. CCII, la cui istanza era stata presentata attraverso il portale della CCIAA in data 9 gennaio 2024 (doc. n. 1: ricevuta di presentazione dell'istanza di composizione negoziata), unitamente all'istanza per la concessione delle misure protettive e cautelari di cui all'art. 18 CCII, resasi necessaria proprio in considerazione dell'iniziativa della creditrice (doc. n. 2: istanza per la concessione delle misure protettive); hanno precisato, inoltre, che aveva presentato, Parte_1 nell'ambito della procedura di composizione negoziata, un progetto di piano di risanamento (doc. n. 3: progetto di piano di risanamento), in esecuzione del quale si sarebbe quindi proposta ai creditori la conclusione di un accordo ex art. 23, co. 1, lett. c) CCII ovvero di un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, ivi prevedendosi il pagamento integrale di tutti i creditori;
hanno aggiunto che le risorse necessarie per il soddisfacimento dei creditori, ulteriori rispetto all'attivo disponibile, sarebbero state reperite attraverso: a) la cessione, entro un orizzonte temporale di 12 mesi, ove necessario previa autorizzazione da parte del Tribunale, di tutto o di parte del compendio immobiliare di proprietà dei soci, il cui valore di mercato era stato stimato dal perito incaricato, ing. in complessivi 2.601 Euro Persona_1 migliaia (ad eccezione dell'immobile di Cannes, per il quale si era in fase di individuazione dello stimatore); b) la rinuncia da parte di - nell'ambito della CP_4 risoluzione dei rapporti contrattuali di concessione (da a della gestione CP_4 Pt_1 dei punti di distribuzione di carburante e dei connessi rapporti di fornitura del carburante - al credito in quel momento vantato nei confronti di (1.972 Euro Pt_1 migliaia), nonché a quello che si sarebbe determinato a seguito dell'escussione delle fideiussioni prestate a favore degli istituti di credito affidanti quest'ultima (800 Euro migliaia) nonché a quello di 350 Euro migliaia conseguente alla cessione di un credito vantato da nei confronti di creditori di onde permettere a questa CP_4 Pt_1 di opporne la compensazione;
hanno precisato che i predetti interventi di CP_4 sarebbero avvenuti nell'ambito di un piano di concordato in continuità che essa avrebbe presentato entro il 19.1.2024, e che prevedeva, allo stato, il pagamento integrale sia dei creditori privilegiati che di quelli chirografari.
Ciò posto, la parte convenuta ha chiesto disporsi ai sensi dell'art.40, comma 10,
CCII, la sospensione del procedimento di liquidazione giudiziale, ovvero il rinvio dell'udienza di trattazione del 17.1.2024 – per consentire ad di presentare Parte_1 una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi diverso dalla liquidazione giudiziale (ovvero di presentare al Tribunale le positive conseguenze di una diversa soluzione della crisi, allorché non sfoci in una domanda al Tribunale, come nel caso dell'accordo con i creditori previsto dall'art. 23, comma 1, lett. c), CCII). Ha ricordato che all'esito della composizione negoziata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, CCII, deve essere valutata prioritariamente la domanda di regolazione della crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, qualora a) la domanda non sia manifestamente inammissibile;
b) il piano non sia manifestamente inadeguato, e c) nella proposta siano espressamente indicate le ragioni di convenienza per i creditori, ed ha sostenuto che il piano da essa predisposto, nel quale era prevista l'integrale soddisfazione di tutti i creditori della Società, avrebbe rispettato tutti i requisiti stabiliti da tale norma.
Per le ragioni sopra esposte e il socio Parte_1 pagina 6 di 29 accomandatario hanno chiesto: Parte_1
- anzitutto che il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale venisse sospeso fino alla conclusione di quello di composizione negoziata promosso da
Pt_1
- in subordine che venisse disposto un congruo rinvio dell'udienza del 17.01.2024 fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata promosso da
Pt_1
- che in ogni caso venisse rigettata l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di nonché del socio accomandatario Parte_1 Parte_1
, con condanna della ricorrente al pagamento spese legali del procedimento.
[...]
***
Si è costituita la socia accomandante negando la sussistenza dei Parte_2 presupposti per l'affermata sua responsabilità ex art.2320 cc.
***
In data 9/01/2024 è pervenuta al sig. da parte di < Parte_1
- la seguente comunicazione: < Email_1
Composizione Negoziata>>: , La informo che è stata Parte_3 correttamente inviata l'istanza di Composizione Negoziata, relativa all'impresa: con Codice Fiscale . L'accesso Parte_1 P.IVA_1 alla piattaforma “Composizione Negoziata” è disponibile al seguente indirizzo: https://composizionenegoziata.camcom.it. Cordialmente>>.
***
All'udienza del 17 gennaio 2024 innanzi al giudice relatore delegato sono comparsi i procuratori di parte ricorrente, il procuratore della società e Parte_1 dell'accomandatario , nonché quest'ultimo personalmente, il Parte_1 procuratore dell'accomandante e l'esperto stimatore nominato ex Parte_2 art.12 CCII su istanza di dott. Pt_1 Persona_2
In tale sede il procuratore di parte ricorrente – per quanto qui rileva - ha ribadito come il progetto di piano di risanamento prodotto da parte di ne confermasse lo Pt_1 stato di insolvenza, posto che vi si prevedeva la dismissione del patrimonio personale dei soci per il pagamento dei crediti sociali. La parte ricorrente ha pertanto insistito per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Il procuratore della parte resistente – per quanto qui rileva - ha contestato quanto affermato dalla controparte sostenendo che la società convenuta versava in una situazione di crisi transitoria, tanto che il piano prevedeva il pagamento integrale dei crediti. Ha inoltre chiesto disporsi un congruo rinvio al fine di consentire lo sviluppo delle trattative.
Il dott. ha confermato di aver il giorno prima inoltrato l'accettazione Per_2 dell'incarico di esperto negoziatore;
il procuratore di parte resistente ha confermato che la società era pronta a depositare il ricorso per la conferma delle misure Pt_1 protettive richieste.
pagina 7 di 29 Il Giudice, preso atto, ha disposto che la Cancelleria provvedesse a richiedere all' ed all'Inail informazioni in merito Controparte_6 all'eventuale esposizione debitoria di ed ha fissato nuova udienza al Parte_1
12/06/2024.
***
Effettuati dalla Cancelleria gli adempimenti richiesti, alla successiva udienza del 12/06/2024, il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso per apertura di liquidazione giudiziale, rappresentando essere spirato il termine di 120 giorni di durata delle misure protettive richieste da a decorrere Pt_1 dal 17/01/2024 e non essersi presentata alcuna istanza di proroga;
i difensori delle parti convenute si sono opposti;
il Giudice, preso atto, ritenuta l'opportunità di conoscere l'esito del procedimento di conferma delle misure protettive richieste da parte di ha fissato nuova udienza al 3/07/2024. CP_7
***
In data 26/01/2024 nel procedimento di composizione negoziata della crisi ex artt. 12
e segg. CCII si è tenuta riunione mediante videoconferenza cui hanno preso parte avvocati e consulenti della società rappresentata dal Pt_1 Parte_1 socio accomandatario sig. , anch'egli presente, nonché il dott. Parte_1
in qualità di esperto nominato dalla CCIAA, e la dott.ssa Persona_2
in qualità di collaboratrice dell'esperto, incaricata di redigere il Persona_3 verbale. Il legale della società ha comunicato: che in data di venerdì 19 gennaio Pt_1 era stato depositato presso il Tribunale di Brescia il piano di concordato in continuità di SISA S.R.L.(in seguito anche ”), società detenuta dai medesimi soci di CP_4 in seguito anche o la ”); che Parte_1 Pt_1 CP_3 il piano di prevedeva in sintesi il pagamento di tutti i creditori attraverso CP_4 operazioni di continuità diretta e indiretta, vendita di un ramo d'azienda nonché di alcuni immobili non strumentali all'attività principale e prosecuzione parziale dell'attività attraverso l'affitto di altro ramo d'azienda; che nel piano di erano CP_4 già inclusi gli interventi della stessa in favore di e previsti nel progetto di Pt_1 piano di risanamento di quest'ultima: a grandi linee, come riportato nel “Progetto di piano di Risanamento” depositato in Piattaforma Telematica, si tratta della rinuncia del credito residuale vantato da nei confronti di pari circa 1,9 milioni di CP_4 Pt_1 euro, post compensazione di reciproche partite di credito/debito esistenti fra le medesime società per oltre 12 milioni di euro, della rinuncia del credito di di CP_4 regresso verso in relazione alle garanzie prestate agli istituti di credito in Pt_1 favore di in ipotesi che detti istituti possano ristorare il credito vantato nei Pt_1 confronti di escutendo le suddette garanzie nell'ambito del piano Pt_1 concordatario , della cessione a di crediti vantati da verso soggetti CP_4 Pt_1 CP_4 terzi per un importo di circa 350.000 euro al fine di consentire ad la Pt_1 compensazione di suddetto credito con posizioni di debito esistenti nei confronti dei medesimi soggetti terzi ed, infine, dell'assunzione che “talune significative poste dell'attivo e del passivo patrimoniale”, classificate nella situazione contabile al 30/11/2023 depositata in Piattaforma Telematica come “Partite in Sospeso” “in attesa di allocazione”, non determinino “in futuro né flussi finanziari in entrata né in uscita”. pagina 8 di 29 Ciò premesso, i consulenti di hanno dichiarato di essere in attesa di riscontro Pt_1 del Tribunale in merito alle tempistiche fornite al Commissario Giudiziale per l'emissione del parere in ordine all'ammissione di alla procedura di concordato CP_4 preventivo.
L'esperto nominato dott. ha replicato esprimendosi nel senso della necessità Per_2 di un confronto con il Tribunale in merito alla possibilità di utilizzare lo strumento della composizione negoziata in presenza di un piano di liquidazione della società che preveda un risanamento ed escluda il ripristino della continuità aziendale, reggendosi, oltre che su una ipotizzata cessione atomistica di beni immobiliari riconducibili ai soci, sull'intervento finanziario di , subordinato, a sua volta, CP_4 all'omologa di un piano concordatario predisposto da quest'ultima la cui ammissione era in allora sub iudice. Ha affermato che tale auspicabile confronto con il Tribunale sarebbe risultato opportuno in funzione dell'emissione del parere motivato “in ordine alla sussistenza di una ragionevole probabilità di perseguimento del risanamento dell'impresa, alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, alla proporzionalità delle misure rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori” che, a seguito del ricorso presentato lo scorso 18/1/2024 da al Pt_1 Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 19 CCII al fine di ottenere la conferma delle misure protettive, era stato richiesto all'esperto con provvedimento del 24/1/2024.
Il legale della ha a sua volta replicato rilevando che la società non si trovava in Pt_1 liquidazione e che il progetto di piano non ne contemplava necessariamente la liquidazione, limitandosi a prevedere il risanamento entro il breve termine del
31.12.2024 mediante pagamento integrale di tutti i creditori;
ha inoltre sostenuto che lo scenario liquidatorio non sarebbe risultato incompatibile con il procedimento di composizione negoziata, e ciò in quanto tra i possibili esiti positivi delle trattative con i creditori vi sono: la convenzione di moratoria ex art. 23, comma 1, lett. b) e art. 62 CCII, che può essere conclusa anche in uno scenario liquidatorio;
l'accordo sottoscritto anche dall'esperto di cui all'art. 23, comma 1, lett. c) CCII, che può essere concluso allorché il piano sia 'coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza', formula che non esclude piani liquidatori;
l'accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII che, come noto, può abbinarsi anche a un piano meramente liquidatorio.
Ha aggiunto sussistere in merito alla prognosi (positiva) di risanamento due dati fondamentali: 1) il progetto di piano di che prevedeva il pagamento del 100% Pt_1 dei creditori. Se le basi di questa previsione erano ragionevoli in via preliminare, si doveva concludere ritenendo che il risanamento fosse perseguibile e risultava altresì probabile che i creditori avrebbero accettato le proposte. Quanto alla solidità della proposta, le fonti da cui sarebbero derivate le disponibilità liquide erano costituite da risorse personali dei soci ottenibili attraverso la vendita di immobili, di significativo valore, già periziati e per il cui acquisto erano già pendenti trattative in alcuni casi già concretizzate con la presentazione di proposte irrevocabili di acquisto, nonché dagli interventi di;
2) con riferimento a questi ultimi, la , pur essendo in CP_4 CP_4 crisi, era comunque in grado di sostenere il piano di infatti gli interventi Pt_1 previsti erano già inclusi nel piano concordatario da essa stessa proposto, che prevedeva il pagamento del 100% dei creditori, il che faceva presumere che i pagina 9 di 29 creditori lo avrebbero votato. Inoltre, anche nel concordato di erano stati messi CP_4
a disposizione per la vendita immobili sia sociali che dei soci e si erano previsti la vendita di un ramo d'azienda e l'affitto di altro ramo d'azienda per i quali oggi era stata formalizzata un'offerta vincolante da parte di RETITALIA, fornitore di . CP_4
A fronte di tali considerazioni l'esperto dott. aveva replicato manifestando Per_2 serie perplessità in proposito, ed in particolare chiedendo se gli interventi di Pt_1
e/o in favore della stessa fossero già stati verificati e/o attuati (o almeno formalizzati)
e/o in corso, ed ancora se la cessione del credito fosse già certa se il creditore ceduto ne fosse a conoscenza, posto che tale fornitore aveva presentato istanza al Tribunale di Brescia di Liquidazione Giudiziale di se i contratti con i gestori dei Pt_1 distributori prevedessero delle penali in caso di risoluzione degli stessi, cosa si fosse stabilito per i gestori e per i dipendenti attualmente ancora in forza, se le fideiussioni rilasciate da erano già state escusse;
se vi fosse uno stand still formalizzato da CP_4 parte delle Banche o una disponibilità a concederlo, se vi fosse i soci accettassero di rendere disponibile, oltre agli immobili, anche finanza, a garanzia del buon esito del piano;
quali e a che punto fossero le trattative in essere per la cessione degli immobili a terzi.
Il consulente di ha a ciò replicato fornendo le seguenti spiegazioni. Ha Pt_1 anzitutto spiegato la questione relativa alla cessione a del credito di € Pt_1
350.000,00 vantato da nei confronti di un fornitore con la disponibilità (già CP_4 manifestata dallo stesso nell'ambito dell'accordo con il quale aveva ceduto al CP_4 medesimo un contratto preliminare per l'acquisto di un terreno per la costruzione di un nuovo impianto) alla compensazione con altre partite creditorie nei confronti di ha inoltre evidenziato, sulla base del piano di , che il pagamento degli Pt_1 CP_4 importi garantiti da questa in favore di avrebbe dovuto avvenire nel secondo Pt_1 semestre del 2024, essendosi ipotizzata entro il 30/6/2024 l'omologa del concordato di;
ha ribadito esser già pervenute diverse proposte irrevocabili e CP_4 manifestazioni di interesse per l'acquisto della maggior parte degli immobili di CP_4
(ed alcune sono in corso di formalizzazione anche per quelli dei Sigg.ri ) tutte a
Pt_1 valori in linea rispetto a quelli di perizia;
ha evidenziato come il Piano SISA scontasse ancora la criticità data dalla due diligence prevista da RETITALIA nella proposta di acquisto formulata il cui esito potrebbe determinare modifiche alla suddetta proposta e al piano concordatario;
ha individuato l'origine del credito di circa 12 milioni di euro vantato da nei confronti di in una gestione
Pt_1 CP_4 quantomeno “poco attenta” degli incassi dell'una e dell'altra successivamente alla scissione di che aveva portato alla costituzione di aggiungendo che tali CP_4 Pt_1 effetti si riflettevano anche nella contabilità di laddove, nella situazione
Pt_1 patrimoniale depositata risultavano ancora partite attive e passive la cui natura (ed esistenza) doveva ancora essere indagata ed individuata;
ha aggiunto che la società era rimasta sprovvista sia di un contabile interno, che si era dimesso, sia del commercialista con il quale i rapporti risultavano interrotti;
ha infine precisato che, per quanto riferito dal Sig. , in non vi erano finanziamenti garantiti da
Pt_1 Pt_1
MCC e che il debito bancario era esclusivamente di natura chirografaria, seppur assistito da garanzia di . CP_4
A questo punto l'esperto è intervenuto ribadendo la necessità, oltre che sotto pagina 10 di 29 l'aspetto formale anche da un punto di vista sostanziale, di eseguire il test pratico, non allegato ai documenti caricati in Piattaforma Telematica, sebbene il risultato in tal modo ottenibile non risulterebbe definitivo non conoscendosi natura e dimensione di tutte le poste contabili;
ha inoltre evidenziato la mancanza nella Piattaforma di alcuni documenti espressamente previsti all'art. 17, comma 3, lett. e) e g) CCII (allo stato sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, co. 3 D.L. 24.02.2023 n. 13) nonché dei dichiarativi del 2022.
A tale obiezione il legale della ha a sua volta replicato precisando che le Pt_1 richieste era state tempestivamente inviate agli enti preposti ma che al momento non erano ancora pervenute le relative risposte;
il consulente, con riferimento ai dichiarativi di relativi al 2022, ha precisato che era previsto che questi Pt_1 fossero trasmessi tardivamente entro 90 giorni dalla scadenza, quindi entro la fine del mese di febbraio 2024.
L'esperto, dott. ha, infine, richiesto di poter ricevere l'elenco aggiornato Per_2 dei creditori, con la precisazione di quelli ai quali era stato notificato il provvedimento del Giudice in merito alla richiesta di misure protettive, per poter iniziare ad individuare e contattare i soggetti coinvolti dal piano di Pt_1
A tale richiesta il legale di quest'ultima ha replicato illustrando le prossime mosse che la Società intendeva porre in essere, in corso di affinamento e che sarebbero state condivise con l'esperto: ad alcuni creditori più ”strategici” si sarebbero trasmessi il piano e tutta la documentazione a supporto mentre ad altri creditori in un primo momento si sarebbe inviata una comunicazione informativa sull'avvio della
Composizione Negoziata e sulle proposte che la Società intende ad essi sottoporre;
a tale comunicazione avrebbe poi potuto seguire la disponibilità a fare accedere i creditori alla Piattaforma Telematica e successivamente si sarebbe potuto ipotizzare una convocazione in presenza dell'esperto.
La riunione veniva chiusa con il rinvio ad altra successiva, per la data del 2 febbraio
2024, per gli opportuni aggiornamenti sul reperimento delle informazioni e dei documenti richiesti dall'esperto e su eventuali sviluppi anche in ordine alle trattative intraprese e da intraprendere.
***
Nella successiva riunione del 2/02/2024 il consulente di ribadendo che il buon Pt_1 esito del concordato avrebbe a sua volta resa possibile la tenuta del piano di CP_4 risanamento di e che si era in attesa dell'ammissione della società alla Pt_1 procedura di concordato preventivo, ha quindi illustrato le azioni concretamente compiute per la vendita degli immobili di proprietà di soci e società significando che entro i primi giorni della settimana successiva si sarebbero potute concretizzare le offerte vincolanti di acquisto, in particolare sugli immobili di Cannes e Camogli, con riserva di trasmissione all'TO delle offerte ricevute onde dimostrare l'appetibilità del compendio immobiliare e le valutazioni peritali svolte;
ha inoltre ribadito la disponibilità dei sig.ri a mettere a disposizione di come Pt_1 Pt_1 previsto nel progetto di piano, tutte le risorse derivanti dalla dismissione del proprio patrimonio immobiliare personale.
Ha ancora ribadito la difficoltà dal punto di vista amministrativo-contabile in quanto pagina 11 di 29 era venuta meno la risorsa con la memoria storica della società ed aveva rimesso il mandato il professionista che seguiva gli aspetti amministrativi e fiscali della stessa e dei soci.
Sul punto l'esperto dott. ha ribadito che la completa e trasparente Per_2 rappresentazione documentale della situazione patrimoniale e finanziaria della società – anche attraverso la predisposizione di una contabilità aggiornata, chiara, attendibile e coerente con il progetto di piano di risanamento - costituiva condizione indispensabile per consentire: a) l'individuazione e la determinazione del passivo di tutti i creditori della società con relative cause di prelazione;
b) l'esecuzione del Test
Pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
c) la predisposizione di un piano finanziario completo e dettagliato che evidenziasse la sostenibilità finanziaria del progetto di risanamento e consentisse, quindi, di comprendere se e in che misura fosse possibile intraprendere il percorso di negoziazione stragiudiziale;
d) una partecipazione informata alle trattative a tutte le parti interessate a manifestare l'eventuale adesione alle proposte formulate dal debitore. Solo in tal modo sarebbe stato possibile, in conclusione, rilevare la
“concretezza” delle prospettive di risanamento, anche ai fini della conferma delle misure protettive, attraverso un esteso e rigoroso controllo di ragionevolezza stante il grave stato di deterioramento della situazione aziendale rappresentato (i.e. impianti chiusi da settembre 2023, conseguenti inattività e insolvenza).
A ciò il legale della ha replicato rilevando come nella Piattaforma si fosse Pt_1 ipotizzato un percorso di risanamento dato dalla conclusione di una convenzione di moratoria sino al 31.12.2024 al quale avrebbe fatto seguito il pagamento integrale del credito di tutti i creditori e come a detta convenzione si dovesse affiancare un accordo ex art. 23, co. 1 lett. b) CCII nel quale si sarebbe prevista anche la regolazione della posizione della Società verso il Gruppo AN, rispetto al quale si sarebbe proposta la cessione del credito vantato da a e la successiva CP_4 Pt_1 compensazione. In tale prospettiva si evidenziava il fatto che giorni immediatamente successivi si sarebbe inoltrata un'integrazione rispetto al set documentale presente in piattaforma (consistente unicamente nella documentazione obbligatoria richiesta dalla disciplina normativa applicabile), con trasmissione, in particolare, delle proposte di acquisto degli immobili ad oggi pervenute, delle relative perizie, dell'offerta irrevocabile di Retitalia relativa agli impianti di , delle risultanze CP_4 della centrale rischi aggiornata, del certificato dei debiti tributari recentemente pervenuto, delle nuove richieste degli ulteriori certificati nonché dell'accordo tra e il Gruppo AN comprendente cessione e compensazione del credito. CP_4
La riunione veniva chiusa con il rinvio ad altra successiva, per la data del 9 febbraio
2024, per tenersi aggiornati sul reperimento delle informazioni e dei documenti richiesti dall'esperto, su eventuali sviluppi anche in ordine alle trattative intraprese e da intraprendere nonché sullo stato della procedura di concordato preventivo di
. CP_4
***
In data 9/02/2024 ha predisposto il piano Pt_1 Parte_1 Parte_1 operativo da condividere con l'TO al fine di individuare le iniziative da pagina 12 di 29 intraprendere al fine di garantire un proficuo svolgimento delle trattative nell'ambito della composizione negoziata della crisi che possano portare, al termine della procedura, al risanamento di secondo quanto previsto dal progetto di piano
Pt_1 presentato;
vi si individuava lo svolgimento della procedura di Euris nonché del concordato preventivo di S.I.S.A. S.r.l., concordato al quale è legato il progetto di piano di visti gli interventi di in favore di Come di seguito veniva
Pt_1 CP_4 Pt_1 indicato il cronoprogramma ipotizzato per le due procedure: fine febbraio: apertura del concordato preventivo di;
entro febbraio: comunicazione ai creditori di CP_4 contenente l'ipotesi di proposta di accordo;
inizio marzo: conclusione della due
Pt_1 diligence da parte di Retitalia S.p.A. sugli impianti di;
7 marzo: termine per il CP_4 deposito del parere dell'TO sulla conferma delle misure protettive;
metà marzo: predisposizione e deposito del piano definitivo di Euris;
entro il 31 maggio: raggiungimento dell'accordo con i creditori di a partire da giugno (dopo
Pt_1 l'accordo con i creditori): dismissione del patrimonio personale del sig. ; 12
Pt_1 giugno: udienza per la liquidazione giudiziale di entro il 30 giugno: stipula dei
Pt_1 contratti con Retitalia S.p.A.; 15 luglio: scade il termine per la conclusione della composizione negoziata;
entro il 31 luglio: approvazione del concordato preventivo di da parte dei creditori;
entro il 31 ottobre: omologazione del concordato CP_4 preventivo di;
entro il 31 dicembre: pagamento dei creditori di CP_4 Pt_1
Venivano inoltre ivi indicate le attività da svolgere nell'ambito della composizione negoziata di Euris: 1) individuazione dello strumento di regolazione della crisi da proporre ai creditori;
2) aggiornamento della situazione economico-finanziaria di ed esecuzione del test pratico;
3) revisione ed eventuale aggiornamento Pt_1 dell'elenco creditori, in particolare per quanto attiene la voce 'debiti vs. altri' – in quanto alcune poste potrebbero essere ricomprese nella voce 'fornitori' – e la valutazione della possibile suddivisione dei creditori in categorie omogenee qualora ciò dovesse essere necessario alla luce dello strumento di regolazione della crisi che verrà individuato;
4) elaborazione del piano definitivo;
5) presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative all'anno 2022 non ancora trasmesse a causa delle verifiche interne in essere e del venir meno del rapporto professionale con il precedente commercialista – da predisporsi entro il termine per effettuare la dichiarazione tardiva (28 febbraio 2024) – adempimento rispetto alla quale si è Pt_1 già attivata;
6) invio, da parte dei consulenti di di una comunicazione a tutti i Pt_1 creditori a mezzo PEC - e in copia l'TO – con la quale essi vengono informati: (i) dell'avvio della composizione negoziata, della nomina dell'TO e della possibilità di richiedere l'accesso alla Piattaforma;
(ii) della misure protettive in essere;
(iii) della proposta di e (iv) della futura convocazione, da parte Pt_1 dell'TO, a uno o più incontri per partecipare alle trattative;
7) convocazione, da parte dell'TO, dei principali creditori chirografari rappresentanti complessivamente più del 90% del debito verso i creditori chirografari, a uno o più incontri nell'ambito dei quali verrà esposto il piano e verranno fornite ai singoli creditori tutte le informazioni che dovessero dai medesimi essere ritenute necessarie;
8) convocazione collettiva, da parte dell'TO, dei restanti creditori chirografari (c.a. 80) in uno o più incontri da tenersi in videoconferenza, incontri nell'ambito dei quali verrà esposto puntualmente il progetto di piano e verranno fornite le eventuali informazioni che dovessero dai medesimi essere ritenute necessarie;
9) eventuali pagina 13 di 29 successivi incontri e/o interlocuzioni dirette tra la Società e i creditori che dovessero farne richiesta e/o che dovessero essere ritenuti essenziali ai fini del raggiungimento delle adesioni alla proposta necessarie per il raggiungimento degli accordi atti al risanamento di 10) conclusione degli accordi tra e i propri creditori. Pt_1 Pt_1
Veniva poi ivi ipotizzata, con riguardo allo strumento di regolazione della crisi da utilizzare, a) la conclusione di una convenzione di moratoria ex art. 62 CCII con tutti i creditori (con raggiungimento dell'accordo con almeno il 75% degli stessi ed estensione agli altri), che prevedesse il pagamento integrale entro il 31.12.2024, assieme a b) la conclusione di un accordo ex art. 23, co. 1, lett. c) CCII tra e i Pt_1 principali creditori (v. nota 5) e sottoscritto dall'TO – nel quale si sarebbero previsti, secondo quanto previsto nel piano, oltre alla moratoria di cui alla lettera a):
(i) la vendita degli immobili da parte dei soci di e la messa a disposizione delle Pt_1 somme ricavate per il pagamento dei creditori di (ii) l'acquisto da del Pt_1 CP_4 credito verso e la compensazione del debito verso la medesima Controparte_2 nonché verso (previa cessione da questa a Controparte_1
) con detto credito;
(iii) gli altri interventi di previsti dal piano. CP_2 CP_4
Essendo in numero limitato (nove, otto considerando che e Controparte_1
appartengono al medesimo gruppo) i principali creditori, veniva loro CP_2 richiesto solamente di ritardare il pagamento sino al 31.12.2024.
Ciò considerato, si riteneva che un accordo nei tempi sopra prospettati fosse concretamente raggiungibile.
***
Nel corso della riunione tenutasi il 9/02/2024 l'esperto dott. proceduto ad Per_2 un rapido e generale esame del set documentale integrativo richiesto nei precedenti incontri e pervenuto in data 7/2/2024, soffermandosi sul Parere del Commissario
Giudiziale ex art. 47 CCII rilasciato in relazione al Ricorso per ammissione al concordato presentato da SISA S.r.l., ha chiesto se vi fossero stati aggiornamenti in merito alle criticità rilevate dallo stesso con riferimento ai vari impianti oggetto della Proposta irrevocabile di acquisto di ramo d'azienda/affitto altro ramo datata 12 gennaio 2024 avanzata da Retitalia S.p.a. a e, in merito a quest'ultima, a che CP_4 punto fossero le attività di Due Diligence da parte di Retitalia.
Il legale di ha risposto affermando che i vari punti evidenziati dal Commissario Pt_1 erano già stati anticipati per le vie brevi in un precedente confronto e che rispetto ad alcuni di essi erano già in corso le attività di approfondimento per fornire i chiarimenti necessari, mentre per i restanti punti si era in attesa del provvedimento del Tribunale;
con riferimento alle attività di Due Diligence ha risposto che le stesse erano in corso e che allo stato non erano emerse particolari criticità, anche in ordine ai rilievi effettuati dal Commissario.
L'esperto dott. sullo spunto dei rilievi contenuti nel Parere del Per_2
Commissario Giudiziale di in relazione al compendio immobiliare intestato ai CP_4 soci di e ai rapporti fra e – preso atto delle proposte di acquisto Pt_1 CP_4 Pt_1 nel frattempo formulate per gli immobili di Brescia, Via Tosio n. 3 e di Camogli
(GE) – ha chiesto, anzitutto, a che punto fosse la finalizzazione delle suddette proposte d'acquisto (essendo quella di Via Tosio n.3, datata 19/1/2024 e con prezzo pagina 14 di 29 di acquisto pari a 525.000 euro, non accettata dalla parte venditrice e quella di
Camogli, datata 24/1/2024 e con prezzo di acquisto pari a 230.000 euro, non firmata dal proponente, non cauzionata e non accettata da parte venditrice) e, poi, a che punto fossero le eventuali negoziazioni finalizzate alla dismissione dei restanti immobili facenti parte del compendio intestato ai Soci Ha chiesto inoltre Pt_1 chiarimenti anche in merito ai gravami ipotecari iscritti sugli immobili di Brescia,
Via Tosio n. 3 e di Brescia, Via Cavallotti n. 4, rilevati dalla lettura dalle Perizie redatte per tali immobili dall' Ing. (allegate alla citata mail del Persona_1
7/2/2024).
Il consulente di ha replicato fornendo aggiornamenti sulle azioni Pt_1 concretamente compiute per la vendita degli immobili di proprietà dei soci, riferendo, in particolare, che, oltre alle proposte d'acquisto già pervenute e che dovrebbero essere perfezionate a breve, entro pochi giorni si sarebbero potuto concretizzare altre offerte vincolanti di acquisto, in particolare sull'immobile di
Cannes; quanto, poi, ai sopra segnalati gravami ipotecari ha riferito trattarsi di ipoteche volontarie iscritte su beni dei sigg. e rilasciate per Pt_1 Pt_2 finanziamenti erogati in favore di , il cui valore residuo nell'attualità sarebbe CP_4 risultato pari a circa 260.0000 euro, con la conseguenza che nel Piano Pt_1 l'eventuale incasso derivante dalla vendita dell'immobile di Via Tosio n.3 doveva essere considerato al netto del valore residuo dei suddetti finanziamenti . CP_4
L'esperto dott. ha quindi chiesto aggiornamenti anche in merito alla Per_2 documentazione non presente in Piattaforma UNIONCAERE come richiesto dall'art. 17 co 3 lett. a), e g) CCII, al Test Pratico e, soprattutto all'aggiornamento della situazione contabile della Società e, conseguentemente, dell'elenco dei creditori per relativa causa di prelazione attribuibile agli stessi.
In risposta a tale interrogativo il sig. ha illustrato la situazione contabile e Pt_1 amministrativa della società ed esplicitato in modo maggiormente dettagliato le cause della crisi nonché i plurimi e complessi rapporti di natura commerciale e finanziaria intercorrenti tra e che avevano determinato ripercussioni CP_4 Pt_1 anche sulla corretta gestione e rappresentazione dei fatti aziendali nelle rispettive scritture contabili.
I consulenti di hanno a tale proposito ribadito che l'attività di ricostruzione Pt_1 della situazione contabile e il recupero degli aspetti amministrativi erano in corso ed hanno precisato, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2022, che si sarebbe proceduto all'invio tardivo entro il 28/2/2024; hanno aggiunto, per quanto riguarda i certificati relativi ai debiti contributivi INPS e quello per premi assicurativi INAIL, che la società era ancora in attesa di ricevere risposta dai rispettivi Enti pubblici;
per quanto concerne il Test pratico, hanno dichiarato che lo stesso sarebbe stato predisposto non appena disponibile la situazione contabile aggiornata.
Con riferimento alle richieste di aggiornamento in merito ai contatti con i vari creditori, il legale di ha dichiarato che in data 8/2/2024 era stata inviata mail ai Pt_1 legali del Gruppo AN con richiesta di incontro, per la quale si era in attesa di riscontro e che, con riferimento alle PEC inviate in data 1/2/2024 a e Banca CP_8 Bper per informarle dell'apertura della Composizione Negoziata e del ricorso alle pagina 15 di 29 misure protettive, non erano ancora pervenuti riscontri formali per iscritto;
quanto alla posizione dei vari gestori e/o di altri creditori, non vi era stata in allora alcuna pretesa formale.
Ha quindi illustrato i termini della scrittura privata siglata tra e il Gruppo CP_4 AN (compreso nel set documentale inviato all'esperto lo scorso 7/2/2024), affermando che vi si prevedeva la cessione in favore di di un credito di Pt_1 CP_4 nei confronti di una delle Società del Gruppo AN ( – con Controparte_2 rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti di per la cessione di detto credito - Pt_1 al fine di consentire alla stessa di procedere poi alla compensazione di detto Pt_1 credito con posizione debitorie nei confronti di società appartenenti al Gruppo
AN.
L'esperto, preso atto di quanto rappresentato dal legale di ha dichiarato di Pt_1 riservare ogni valutazione nel merito di tale accordo in attesa degli esiti sia del prospettato incontro con i legali del Gruppo AN sia del Ricorso per l'ammissione al concordato presentato da . CP_4
La riunione veniva chiusa con il rinvio ad altra successiva, per la data del 19 febbraio
2024, per tenersi aggiornati sul reperimento delle informazioni e dei documenti richiesti dall'esperto, su eventuali sviluppi anche in ordine alle trattative intraprese e da intraprendere nonché sullo stato della procedura di concordato preventivo di
. CP_4
***
Con riferimento all'incontro del 19-2-2024, l'esperto dott. ha Persona_2 reso noto con external mail del 31/03/2024, che l'unico tema brevemente discusso in tale incontro aveva riguardato l'invio all'esperto di una situazione contabile sintetica di aggiornata al 31-12-2023 e del relativo elenco creditori, non essendo Pt_1 emersi altri aspetti di rilievo o di novità.
***
Nel quadro della procedura relativa alle misure cautelari e protettive l'TO dott. ha emesso in data 6/03/2024 parere motivato ex art.19, comma 4, Persona_2
CCII a procedura, per la sua acquisizione, in ordine alla sussistenza di una ragionevole probabilità di perseguimento del risanamento dell'impresa, alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, alla proporzionalità delle misure rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori ed a tutto quanto indicato al punto 6 del Protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.9.2021 e successivi aggiornamenti.
Ha ivi riscontrato le seguenti criticità.
a) sul concetto di risanamento.
Ha premesso che nel progetto di piano di risanamento di veniva indicato che Pt_1
“Nell'ambito della composizione negoziata della crisi, verrà proposto ai creditori della Società la conclusione di un accordo ex art.23, co. 1, lett. c) del CCII ovvero di un accordo di ristrutturazione ex art. 57 del CCII. In entrambe le ipotesi, e in
pagina 16 di 29 ossequio al principio ispiratore del progetto di complessivo risanamento delle attività facenti capo ai sig.ri e sulla base delle informazioni al Pt_1 Pt_2 momento disponibili, gli accordi potrebbero sostanzialmente prevedere il pagamento integrale tanto dei creditori privilegiati che di quelli chirografi”. Ha osservato in proposito che, come dichiarato dalla Proponente anche nel progetto di piano di risanamento, l'attività era cessata nel mese di settembre 2023. Ha aggiunto che nel progetto allegato all'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata veniva dichiarato che ha una “struttura, come per la più parte delle aziende Pt_1 commerciali, di fatto priva di una significativa sostanza patrimoniale” ovvero che non esiste un concetto di azienda o ramo di essa da valorizzare per poter poi essere ceduto. Ha rilevato, infatti, che il progetto di non prevedeva il risanamento Pt_1 della società bensì la liquidazione della stessa non mediante la vendita di propri assets (se non qualche attrezzatura di scarso valore) bensì mediante l'intervento del socio accomandatario - e in quota parte anche del socio accomandante – mediante la dismissione del proprio patrimonio immobiliare e mediante l'intervento finanziario della parte correlata nell'ambito dell'esecuzione del piano concordatario in CP_4 continuità qualora lo stesso, fosse stato ammesso e, soprattutto, omologato. Con riferimento al piano , nello stesso era espressamente previsto che vi fosse “un CP_4 intervento finanziario a favore di al fine di permettere a questa l'ultimazione Pt_1
“in bonis” della propria liquidazione” … “e ciò anche a fronte della risoluzione del rapporto di concessione al tempo stipulato con la Società”; la risoluzione del rapporto di concessione tra e sarebbe quindi risultata condizione CP_4 Pt_1 imprescindibile per l'esecuzione “in continuità” del piano ed era, infatti, CP_4 contenuta nella proposta irrevocabile di acquisto di “Ramo d'Azienda 8 Impianti” e di “Affitto Ramo d'Azienda 17 Impianti”, sottoscritta e avanzata da Retitalia laddove si prevedeva che quest'ultima “non subentrerà in eventuali contratti straordinari ovvero contratti di servizi”…” nonché in tutti quelli conclusi da con che CP_4 Pt_1 andranno risolti preventivamente senza oneri per Retitalia.”.
Tenuto conto di ciò, l'TO ha concluso affermando che a suo giudizio il concetto di risanamento, per come prospettato dalla Società istante, non avrebbe potuto ritenersi foriero del superamento della crisi d'impresa e della situazione di insolvenza, non essendovi di fatto alcuna utile prospettiva di ricollocamento della stessa sul mercato. Ha ritenuto quindi impossibile lo ristabilimento di ordinarie condizioni di vitalità e di continuità aziendale, di tal che avrebbe dovuto Pt_1 piuttosto accedere ad uno degli strumenti espressamente previsti dal CCII all'art. 23, comma 2, lettere c) e d), del CCII che disciplinano il “concordato semplificato” e
“uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, tra i quali si annovera anche il concordato preventivo a carattere liquidatorio.
b) sul progetto di piano di risanamento
L'esperto ha concluso affermando che il progetto di piano così come formulato contenesse ineliminabili incertezze sulle prospettive di un risanamento e sull'effettiva possibilità di attuazione di quanto in esso ipotizzato.
L'esperto è pertanto pervenuto alle seguenti conclusioni:
<
pagina 17 di 29 - il progetto di piano di risanamento formulato - con le declinazioni relative al
“risanamento” già esposte e applicabili alla situazione particolare di quale Pt_1 società inattiva e priva di compendio aziendale da valorizzare e realizzare - passa attraverso il sostegno finanziario di società quale parte correlata ( ) che CP_4 attualmente è in attesa di conoscere l'esito di eventuale ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità nonché attraverso la messa a disposizione da parte dei soci di di immobili personali ad uso abitativo;
Pt_1
- il progetto di piano di EURIS appare embrionale rispetto alle indicazioni contenute nella lista di controllo di cui all'art. 13, comma 2, CCII e così le azioni e gli interventi ipotizzati per liquidare al 100% tutti i creditori sociali dal momento che:
a. la parte correlata individuata per fornire il necessario apporto finanziario (SISA) è sottoposta a procedura concorsuale i cui esiti ad oggi non possono essere noti;
b. le offerte pervenute da terzi per l'acquisto dei beni immobili personali dei soci di con tutte le cautele meglio espresse in precedenza in punto di effettività e Pt_1 fruibilità delle stesse, non consentono di soddisfare integralmente i creditori sociali ma sarebbero astrattamente sufficienti a pagare parzialmente i creditori prededucibili e privilegiati;
- le trattative con il ceto creditorio non sono state avviate in quanto, come meglio precisato in precedenza, ad oggi sono stati contattati esclusivamente tre creditori degli oltre cento indicati nei documenti caricati in piattaforma: in particolare due istituti finanziari contattati non hanno fornito alcun riscontro mentre il terzo soggetto coinvolto coincide con il fornitore che ha depositato ricorso per apertura della liquidazione giudiziale e si è dichiarato solo disponibile ad avviare le trattative;
- il risultato del Test Pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, in termini di “Grado di difficoltà del Risanamento”, è stato pari a zero ossia “Grado di difficoltà non calcolabile”;
- nell'ambito dell'attività svolta dallo scrivente in termini di analisi della coerenza del (progetto) di piano di risanamento con la check-list (lista di controllo particolareggiata) contenuta nella SEZIONE II del Decreto Dirigenziale, in relazione a quanto previsto al paragrafo 1. (intitolato: “Il requisito dell'organizzazione dell'impresa”), sono state riscontrate evidenti carenze a livello organizzativo, amministrativo e contabile.
Per i motivi sopra esposti il sottoscritto TO ritiene che non vi siano elementi sufficienti per esprimere parere favorevole in ordine alla sussistenza di una ragionevole probabilità di perseguimento del risanamento dell'impresa, alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, alla proporzionalità delle misure rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori ed a tutto quanto indicato al punto 6 del Protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.9.2021 e successivi aggiornamenti.
- Lo scrivente si riserva di integrare il presente parere qualora emergano ulteriori fatti rilevanti.>>
*** pagina 18 di 29 All'udienza del 14/03/2024 (nel procedimento relativo alle misure cautelari e protettive) il Giudice ha concesso termine per replica avverso il parere dell'TO.
In data 8/04/2024 la parte istante ha depositato memoria con la quale ha chiesto confermarsi, per tutta la durata della composizione negoziata della crisi ovvero per la diversa durata ritenuta opportuna, le misure protettive del patrimonio di di Pt_1 [...] ai sensi dell'art. 18 CCII nei confronti di tutti i creditori della Parte_1
Società ed estendersi nei confronti del socio accomandatario e della Parte_1 socia accomandante gli effetti delle suddette misure protettive del Parte_2 patrimonio per analoga durata.
In data 24/06/2024 la società ha comunicato all'TO la propria volontà di Pt_1
“procedere alla chiusura immediata della composizione negoziata” prima della sua naturale conclusione.
***
All'udienza del 3/07/2024 innanzi al giudice relatore delegato (nel procedimento per cui è causa), comparsi i procuratori delle parti, il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e dunque per l'accoglimento del ricorso senza assegnazione ad Euris del termine di cui all'art.44 CCII, evidenziando il carattere eminentemente dilatorio dell'iniziativa dei resistenti.
Il procuratore di e di ha replicato ribadendo che aveva Pt_1 Parte_1 Pt_1 depositato istanza di archiviazione della composizione negoziata in ragione del fatto che l'TO aveva espresso parere negativo sulla conferma delle misure protettive e che non vi erano state dunque trattative negoziate ma soltanto trattative condotte in autonomia;
ha inoltre evidenziato che tanto quanto avevano elaborato Pt_1 CP_4 nuovi piani di risanamento che avrebbero comportato il superamento delle criticità evidenziate dal Tribunale;
ha infine sostenuto che la chiusura di parte ricorrente ad ogni soluzione conciliativa sarebbe apparsa irragionevole e che l'iniziativa concordataria da ultimo avviata non avrebbe presentato carattere dilatorio, essendo già stato prodotto anche un piano di risanamento.
Il procuratore di parte ricorrente ha a sua volta
contro
-replicato negando corrispondere al vero che vi fosse stata da parte di Parte_4 una chiusura totale.
Il procuratore della convenuta ha infine sostenuto che il ricorso ex art.44 Pt_2
CCII avrebbe dovuto ritenersi ammissibile anche se proposto alla terza udienza posto che proveniva della composizione negoziata. Pt_1
Il Giudice, preso atto, si era riservato di riferire al Collegio.
***
Con sentenza n.256/2024, il Tribunale di Brescia, ritenuta: a) la tardività ex art.40 comma 10, CCII della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza formulata dalla società convenuta in data 1.7.2024, e dunque dopo la celebrazione della prima udienza del 17.1.2024 (oltreché della seconda del
12.6.2024), e congiuntamente b) l'inapplicabilità nella fattispecie della deroga di cui all'ultimo periodo del comma 10 dell'art.40, ha dichiarato inammissibile il ricorso ex pagina 19 di 29 artt. 40 e 44, c. I, CCII depositato in data 1.7.2024 da Parte_1
[...]
Ciò premesso, il Tribunale di Brescia ha accolto, ritenendola fondata, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da nei Controparte_1 confronti della società e con essa, per estensione Parte_1 ex art.256 CCII, del socio accomandatario . Parte_1
Ciò perché:
a) il Tribunale di Brescia è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Brescia, Via Tosio, n.
3:
b) la società istante è legittimata all'esercizio Controparte_1 dell'azione in discorso, essendo creditrice nei confronti di quantomeno per Pt_1 l'importo, non oggetto di contestazioni, di € 149.582,58;
c) la società debitrice, la quale - come emerge dalla visura camerale agli atti - “opera nel settore della distribuzione di carburanti”, è imprenditore esercente attività commerciale, ed è pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;
d) la debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII;
anzi dalla documentazione acquisita ne è emerso il superamento (cfr. l'elenco dei creditori aggiornato al 30.4.2024 depositato da Pt_1 quale allegato 4 al proprio ricorso ex art. 44 CCII, ove viene esposto un importo complessivo di € 4.805.778,24);
e) la domanda è procedibile ex art. 49, ultimo comma, CCII, in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00;
f) ricorre nella specie una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, c. I, lett.
b) CCII, desumibile:
1) dall'inadempimento serbato da rispetto al credito di Pt_1 Controparte_1
[...]
2) dall'esistenza di un ulteriore ingente indebitamento,
3) dal rilievo per cui nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 30.4.2024, depositata da quale allegato n. 24 al proprio ricorso ex Pt_1 art. 44 CCII, vengono esposte disponibilità liquide per soli € 15.353,91= e perdite per € 162.403,88=;
4) dalla disamina dello stesso ricorso ex art. 44 CCII depositato da da cui Pt_1 emerge che la ristrutturazione della sua conclamata situazione di insolvenza potrebbe avvenire soltanto attraverso l'integrale dismissione del patrimonio anche immobiliare personale dei soci e l'intervento finanziario della terza società S.I.S.A. S.r.l.
Il Tribunale ha invece respinto la domanda di estensione della liquidazione giudiziale anche a carico della socia accomandante proposta da Parte_2 CP_1
ritenendo non acquisita prova della violazione, da parte della medesima
[...] socia accomandante, del divieto di cui all'art. 2320 c.c. Con integrale compensazione pagina 20 di 29 delle spese di lite nei rapporti fra e Controparte_1 Parte_2
***
Avverso la predetta sentenza hanno proposto tempestivo reclamo
[...]
e il socio accomandatario chiedendo Parte_1 Parte_1 accertarsi la tempestività e, dunque, l'ammissibilità del ricorso presentato presso il
Tribunale di Brescia da il 1° luglio 2024, Parte_1 concedendo alla stessa i termini di cui all'art. 44, c. 1 lett. a), b), c) CCII e quindi accogliersi la domanda depositata, con ogni conseguente statuizione, ed in conseguenza revocarsi la liquidazione giudiziale disposta dal giudice di prime cure.
***
La società e la Curatela della Giudiziale Controparte_1 Parte_5 della società nonché del socio accomandatario Pt_1 Parte_1 [...]
, costituendosi in giudizio, hanno chiesto entrambe respingersi il reclamo Parte_1 col favore delle spese.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 23/10/2024 all'esito della quale è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame
Col primo motivo di gravame la parte reclamante denuncia erroneità della Sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che avesse “tardivamente proposto” la Pt_1 domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex artt. 40 e 44 comma 1 CCII.
Precisa che le parti di dispositivo del provvedimento che intende impugnare con tale motivo sono le seguenti: “a) dichiara inammissibile il ricorso ex art. 40 e 44, c. I, CCII depositato in data 1.7.2024 da e “d) Parte_1 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di
[...] (…) nonché personale del socio accomandatario Parte_1 Parte_1
(…)” (pag. 7 della sentenza).
[...]
Riporta la parte di provvedimento impugnata: “a tale ricorso non può essere applicata l'esenzione dell'art. 40, c. X, ultimo periodo, CCII con la conseguenza per cui, essendo stato depositato in data 1.7.2024 e dunque ben oltre la prima udienza celebratasi innanzi al giudice relatore delegato in data 17.1.2024 (circa il rilievo dello “sbarramento” rappresentato dalla prima udienza di comparizione delle parti, cfr. peraltro Corte d'Appello di Brescia, Sez. I, 24.4.2024) ne va dichiarata l'inammissibilità” (pag. 5 della sentenza).
Lamenta essere erronea la statuizione di tardività e conseguente inammissibilità della domanda in data 1° luglio 2024 ex artt. 40 e 44 comma 1 CCII formulata da
[...]
Rileva che per giungere alla conclusione censurata il Parte_1
Tribunale aveva ritenuto che la “prima udienza”, entro la quale ai sensi Pt_1 dell'art. 40 comma 10 primo periodo, avrebbe dovuto presentare il ricorso, si fosse già tenuta il 17 gennaio 2024. La parte reclamante sostiene che invece per “prima udienza” di cui all'art. 40, comma 10, CCII (e, per l'accomandatario, ex art. 256 pagina 21 di 29 CCII) deve intendersi un'udienza di trattazione nella quale si dibatta nel merito dell'istanza di liquidazione giudiziale pendente e delle difese del resistente, e, ove richiesto o ritenuto necessario, si ammettano e/o si assumano nuovi mezzi di prova ed infine si concedano alle parti termini per contraddire e controreplicare. La parte reclamante sostiene perciò che un'udienza di comparizione in occasione della quale sia disposto un rinvio ad udienza successiva, essendo pendente una procedura di composizione negoziata, non potrebbe assumere rilievo come “termine di decadenza” e non potrebbe pertanto costituire uno “sbarramento” per domande di accesso ad altri strumenti presentate successivamente.
La parte reclamante richiama, ancora, l'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 40, il quale prevede, peraltro, che lo strumento alternativo di regolazione della crisi possa essere chiesto dal debitore anche oltre la prima udienza, purché “all'esito della composizione negoziata” (ed entro 60 giorni dalla relazione finale dell'TO nominato).
Col secondo motivo di gravame la parte reclamante lamenta come erronea la sentenza impugnata nella parte in cui vi si sarebbe affermato che l'esenzione - dal termine di decadenza - prevista nel secondo periodo del comma 10 dell'art. 40 CCII sia applicabile solo se, nella composizione negoziata, le trattative si siano svolte, siano state negoziate dall'esperto e abbiano avuto un esito positivo.
Precisa che le parti di dispositivo del provvedimento che intende impugnare con tale motivo sono le seguenti: “a) Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 40 e 44, c. I, CCII depositato in data 1.7.2024 da e “d) Parte_1
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Pt_1 Parte_1 (…) nonché personale del socio accomandatario (…)“
[...] Parte_1
(pag. 7 della sentenza).
Le parti di provvedimento contestate sono contenute alle pagine 2, 3 e 4 del provvedimento, laddove il Tribunale afferma che il debitore, affinché la sua domanda di accesso ad uno strumento di regolazione alternativo sia ammessa in pendenza di un procedimento di liquidazione giudiziale in cui si sia già tenuta la prima udienza, deve averla presentata a conclusione di una procedura di composizione negoziata in cui le trattative con i creditori si siano svolte, siano state “negoziate dall'esperto” e abbiano portato a “positivi frutti” dei quali l'esperto abbia poi dato atto nella sua relazione finale. Secondo il Tribunale, infatti, “affinché operi l'esenzione indicata all'art. 40, c. X, ultimo periodo, CCII”, occorrerebbe che “la composizione negoziata sia in effetti giunta alla predisposizione di una 'relazione finale' e non si sia arrestata anzi tempo per l'accertata assenza, da parte dell'esperto, di concrete prospettive di risanamento” (pag. 4 della sentenza). E siccome, nel caso di Pt_1 l'TO aveva reso un parere negativo nell'ambito del procedimento di conferma delle misure protettive e non vi era stato un percorso di trattative “negoziate” dall'TO, sulla base degli assunti sopra indicati il Tribunale non ha ritenuto applicabile l'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 40 CCII e ha dichiarato tardiva la domanda ex art. 40 e 44 co. 1 CCII.
Secondo parte reclamante, il quale sostiene che il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione degli artt. 17, co. 8 e 40, comma 10, ultimo periodo CCII,
pagina 22 di 29 anche alla luce dell'art. 18 co. 4 CCII e dell'art. 17 co. 5 CCII., detta decisione sarebbe viziata sia per un'erronea applicazione di alcune norme di legge, sia per una inesatta ricostruzione dei fatti.
I reclamanti osservano che l'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 40 CCII prevede che l'esenzione in esame sia applicabile al caso di domanda “proposta all'esito della composizione negoziata”, ma non richiede che l'esito della composizione debba essere stato positivo e non indica quali connotati debbano aver caratterizzato la procedura, cioè se le trattative si debbano essere svolte effettivamente e con quali caratteristiche e se l'esperto debba averle negoziate in prima persona.
Rilevano, inoltre, che l'articolo 40 precisa che la proposta deve avvenire “entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8 (ndr. CCII)”, norma quest'ultima la quale prevede che “Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata”.
Osservano che la relazione finale prevista dall'17, comma 8, CCII è la medesima e unica relazione finale che l'esperto redige in tutti i casi in cui termina il proprio incarico. Secondo parte reclamante, quindi, la decisione del Tribunale violerebbe il combinato disposto delle due norme (art. 40, comma 10, ultimo periodo CCII e art. 17, commi 8 e 5, CCII) che non escludono dall'ambito di applicazione del richiamato comma 10 dell'art. 40 (ai fini dell'applicazione di un termine di decadenza diverso da quello dell'udienza di trattazione) i casi in cui la relazione finale ex art. 17, comma 8 CCII consegua a un esito negativo della composizione negoziata.
A conforto di tale tesi fanno richiamo al comma 4 dell'art. 18 CCII, che, con riferimento all'istanza di conferma delle misure protettive presentata in pendenza di una istanza di liquidazione giudiziale e di una procedura di composizione negoziata, prevede che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non possa essere pronunciata dal giorno della pubblicazione della richiesta delle misure protettive
“fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata”: l'uso della congiunzione avversativa “o” starebbe inequivocabilmente a significare che, ai fini della sospensione della decisione sull'istanza di liquidazione, oltre all'ipotesi in cui vi siano delle trattative in corso non ancora concluse, è contemplata anche la diversa ipotesi nella quale la composizione sia comunque pendente ma non ancora archiviata, quindi a prescindere dallo svolgimento o dalla pendenza delle trattative. Secondo parte reclamante non sussisterebbe ragione alcuna per trattare diversamente il caso della domanda ex artt. 40 e 44 co. 1 CCII in pendenza di una istanza di liquidazione giudiziale e di una procedura di composizione negoziata e ritenere che, diversamente dalla fattispecie dell'art. 18 co.
4 CCII, il Tribunale non debba considerare anche il caso di conclusione della composizione negoziata senza svolgimento di trattative “negoziate” dall'esperto.
Sostengono, in definitiva, che una corretta applicazione delle norme sopra citate avrebbe condotto il Tribunale a concludere che l'ultimo periodo del comma 10
pagina 23 di 29 dell'art. 40 CCII sia applicabile anche nei casi in cui, nell'ambito della composizione negoziata, le trattative non abbiano avuto esito positivo, oppure si siano svolte ma non siano state “facilitate” dall'esperto, come nel caso di specie.
Col terzo motivo di gravame la parte reclamante lamenta erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non avrebbe ritenuto applicabile il termine di decadenza previsto nel secondo periodo del comma 10 dell'art. 40 CCII anziché quello previsto nel primo periodo perché, nel caso della composizione negoziata di si sarebbero svolte trattative 'autonome' e la domanda ex artt. 40 e 44 co. 1 Pt_1 CCII non sarebbe perciò il 'precipitato' della composizione.
Indica quali parti di dispositivo del provvedimento oggetto di impugnazione con tale motivo di reclamo le medesime dei precedenti motivi.
Precisa che le parti di provvedimento contestate sono quelle contenute alle pagine 2,
3 e 4 della sentenza, e in particolare nei punti in cui il Tribunale – basandosi su una interpretazione dell'art. 40 CCII ritenuta non corretta (per le ragioni sopra indicate) – afferma che nel corso della composizione, avrebbe svolto trattative autonome Pt_1
“senza il coinvolgimento dell'TO (ciò che invece qualifica essenzialmente la composizione)” (pag. 5 della sentenza).
La conseguenza di questa conduzione “autonoma” delle trattative sarebbe, secondo il Tribunale, che la domanda di accesso allo strumento alternativo di regolazione della crisi ex artt. 40 e 44 co. 1 CCII presentata da non costituirebbe “il precipitato” Pt_1 della procedura di composizione negoziata (pag. 5 della sentenza) e cioè non risulterebbe “causalmente connotata, in un certo qual modo, da quanto accaduto nel corso della negoziazione” (pag. 4 della sentenza). Cosa che invece, secondo il Tribunale, sarebbe necessario secondo la ratio sottesa all'art. 40 comma 10 ultimo periodo e in base alla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n.
83/2022 (di cui il Tribunale riporta un estratto a pag. 3 della sentenza).
I reclamanti sottopongono a censura tale affermazione affermando che non può sostenersi che non vi sia stata trattativa con i creditori se non sia stato l'TO a darvi impulso in prima persona;
infatti le negoziazioni vanno condotte con la facilitazione dell'TO, ma non è necessario che sia quest'ultimo a coltivarle;
lo stesso Protocollo di svolgimento della composizione negoziata al punto 8.2 esplicita che l'esperto “non si sostituisce alle parti nell'esercizio dell'autonomia privata ma ha il compito di facilitare le trattative” e, ancora, al punto 9 rubricato “Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate” evidenzia chiaramente che le proposte sono formulate dall'imprenditore e l'esperto è chiamato solo ad agevolare la conclusione dell'accordo.
Contestano, poi, o le conclusioni del Tribunale in punto di fatto, non potendosi affermare che non vi sia stato, nella composizione di “un coinvolgimento Pt_1 dell'esperto”: la società aveva più volte incontrato l'esperto e le aveva costantemente aggiornato su tutte le circostanze via via emerse nel corso della procedura fornendogli tempestivamente le informazioni ed i documenti richiesti, ed informandolo su tutti i colloqui e le interlocuzioni intercorsi con i creditori, ed ancora trasmettendogli tutte le proposte ad essi inviate e tutte le interlocuzioni intercorse con i creditori.
pagina 24 di 29 Ritengono, poi, errata la conclusione del Tribunale secondo la quale lo strumento ex artt. 40 e 44 co. 1 CCII a cui si chiede di fare accesso ex art. 40 comma 10 ultimo periodo, debba essere “causalmente connotato” da quanto precedentemente
“accaduto nella composizione” o debba essere per forza il “precipitato” di quella procedura: affermano trattarsi di un'interpretazione estremamente restrittiva della norma, che si porrebbe in contrasto con l'art. 23 CCII che contempla sia l'ipotesi di esito positivo della composizione (comma 1), sia quella di esito negativo (comma 2), qualificando gli strumenti di cui all'art. 23 co. 2 lett. a), b), c), d) CCII come epiloghi tipizzati della procedura di composizione negoziata, riservati al caso in cui “all'esito delle trattative non è individuata una soluzione di quelle di cui al comma 1”.
Richiamano sul punto precedenti di merito secondo i quali “La procedura di composizione negoziata si propone non solo come modalità di individuazione di una soluzione negoziata tra le parti ma anche quale presupposto per l'accesso a procedure semplificate per la gestione dell'insolvenza nell'ottica della maggior tutela del ceto creditorio”, laddove viene posta in evidenza la doppia valenza della composizione negoziata, quale modalità di risoluzione della crisi lato sensu, non solo tramite la conclusione di un accordo all'esito del suo svolgimento, ma anche quale
“lasciapassare” per l'adozione di uno strumento di regolazione della crisi, il tutto sorretto da una ratio comune: limitare l'apertura della liquidazione giudiziale ad extrema ratio.
Sottopongono, in ogni caso, a censura la decisione del Tribunale, perché il ricorso presentato da sarebbe stato in concreto effettivamente “connotato causalmente” Pt_1 da quanto via via emerso nel corso della composizione, e ciò in quanto la domanda ex art. 40 e 44 co. 1 CCII sarebbe risultata, invece, in diretta continuità con quanto era emerso nella composizione negoziata, essendo il piano allegato al ricorso perfettamente coerente e del tutto sovrapponibile alle proposte trattate con i creditori fino a poche settimane prima.
Col quarto motivo di gravame la parte reclamante lamenta erroneità e mancanza di motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale non aveva ritenuto applicabile il termine previsto nel secondo periodo del comma 10 dell'art. 40 CCII perché la composizione negoziata sarebbe stata promossa da solo con scopo Pt_1 dilatorio, non meritevole del beneficio premiale dell'esenzione
Premette che le parti di dispositivo del provvedimento oggetto di impugnazione con tale motivo sono le medesime impugnate con i precedenti motivi di reclamo.
Precisa che le parti di provvedimento contestate sono contenute a pagina 3 della sentenza, laddove il Tribunale, dopo aver premesso - anche alla luce del richiamo alla già citata relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 83/2022 - che l'esenzione dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 40 CCII avrebbe una
“funzione premiale” – quindi non potrebbe avvalersene l'imprenditore che sia incorso in “comportamenti dilatori, dannosi per i creditori e per il mercato di riferimento” – afferma che avrebbe invece “scelto di accedere alla Pt_1 composizione negoziata sostanzialmente allo scopo di ritardare la decisione sul ricorso per liquidazione giudiziale promosso da e Controparte_1 conclude, più avanti, per la non applicabilità dell'esenzione.
pagina 25 di 29 I reclamanti affermano trattarsi di conclusione basata su una erronea ricostruzione dei fatti e, in ogni caso, non sorretta da adeguata motivazione.
Affermano anzitutto in diritto che la presunta natura “dilatoria” dell'iniziativa di non potrebbe essere desunta dalla tempistica di presentazione dell'istanza di Pt_1 accesso alla procedura di cui agli artt. 12 e ss. CCII: la legge consente infatti all'imprenditore, in presenza di determinati requisiti e condizioni e con i limiti di cui agli artt. 17 comma 4 lett. d) e comma 9 CCII, di presentare l'istanza. E ciò anche in pendenza di un procedimento di liquidazione giudiziale, tant'è che nell'istanza dovrà darne atto con la dichiarazione prevista all'art. 17 comma 4 lett. d) CCII: la scelta di accedere alla composizione a seguito dell'istanza di liquidazione di AN ne risulterebbe pertanto pienamente legittima.
Sostengono, poi, in fatto che la presunta natura “dilatoria” dell'istanza di di Pt_1 accesso alla composizione sarebbe contraddetta dal tenore del progetto di piano depositato, dalle proposte formulate ai creditori e, da ultimo, dal contenuto del piano allegato al ricorso ex artt. 40 e 44 co. 1 CCII: avrebbe sempre prospettato a Pt_1 tutti i creditori (privilegiati e chirografari, incluso AN, che aveva presentato l'istanza di liquidazione giudiziale) un percorso di risanamento che prevedeva il pagamento integrale dei loro crediti in un breve orizzonte di tempo legato alla necessità di perfezionare le dismissioni che avrebbero generato le risorse utili a soddisfarli;
non avrebbe avuto motivo di utilizzare strumentalmente la composizione negoziata non essendovi alcun vantaggio nel ritardare la realizzazione del piano.
Affermano, inoltre, che a confutare l'assunto secondo il quale la composizione sarebbe stata avviata da solo per scopo “dilatorio” starebbe il rilievo della Pt_1 buona fede e correttezza che avrebbero contraddistinto il comportamento di e Pt_1 del socio accomandatario durante tutta la procedura.
Rilevano, ancora, che la presunta natura “dilatoria” dell'iniziativa di non Pt_1 potrebbe essere desunta dal contegno dell'TO durante la composizione: osservano che l'TO non aveva depositato – né all'esito dei vari incontri con il debitore, né all'esito delle interlocuzioni e informative fornitegli dal debitore, né all'esito delle udienze a cui aveva partecipato (sia nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale sia nel procedimento di conferma delle misure protettive) – l'istanza di archiviazione della procedura di composizione, ai sensi dell'art. 17 comma 5 CCII, per mancanza di “concrete prospettive di risanamento”. Rilevano, inoltre, che l'TO non aveva depositato la relazione finale di cui agli artt. 40 co.
10 ultimo periodo e 17 co. 8 CCII fino alla fine dei procedimenti di liquidazione giudiziale e di conferma delle misure protettive: l'unico documento che l'TO aveva presentato, durante la composizione negoziata e fino alla sentenza reclamata, era stato un parere negativo sulla conferma delle misure protettive. Al quale e il Pt_1 socio accomandatario avevano puntualmente replicato nell'ambito del giudizio di conferma delle misure.
I reclamanti, in replica alla parte della motivazione della sentenza, laddove si era lasciato intendere l'uso strumentale del procedimento (… “è proprio di questa ultima esenzione che vorrebbe giovarsi, tanto da aver provveduto essa stessa in data Pt_1 26.6.2024 a formulare un'espressa richiesta di archiviazione della composizione
pagina 26 di 29 negoziata”) affermano, infine, non potersi dedurre lo scopo “dilatorio” della procedura di composizione dalla circostanza della presentazione da parte loro di istanza di archiviazione della medesima. Ciò anzitutto perché la legge lo consente (l'art. 17 comma 9 CCII contempla, inter alia, l'ipotesi di “archiviazione richiesta dall'imprenditore”) a prescindere dalle ragioni che lo hanno determinato a farlo. E poi perché possono certamente verificarsi circostanze (l'inerzia dell'TO, la conclamata indisponibilità dei creditori o di alcuni di essi a partecipare alla procedura o a valutare le proposte) che non dipendono dal debitore e che non sono affatto sintomatiche di un suo atteggiamento strumentale o dilatorio e, nondimeno, lo inducono a chiudere la composizione. E poi perché l'archiviazione della composizione negoziata è condizione necessaria per la concessione dei termini ex art. 44 CCII che aveva interesse ad ottenere per proseguire nel proprio piano di Pt_1 risanamento. Nel caso di specie la situazione di stallo in cui, alla fine del mese di giugno 2024, si sarebbero venuti a trovare e il socio accomandatario, anche e Pt_1 soprattutto a causa della dichiarata indisponibilità dell'TO di agevolare le trattative in corso e della dichiarata contrarietà di AN a valutare qualsiasi proposta di rimborso integrale, avrebbero indotto la Società, suo malgrado, a rinunciare legittimamente alla composizione, per poter presentare ai creditori, al di fuori di essa, un piano identico sotto il profilo delle percentuali totalitarie di rimborso sul quale anche la sola maggioranza dei creditori (60%), senza AN avrebbe potuto finalmente essere sufficiente per l'attuazione.
La valutazione del collegio.
Poiché nell'atto di impugnazione non è mossa alcuna censura in ordine alla sussistenza dei presupposti per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società debitrice e del socio accomandatario l'esame del collegio ha ad oggetto esclusivamente il capo di sentenza col quale il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile perché tardiva la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza proposta in data 1.7.2024 e dunque dopo la celebrazione della prima udienza del 17.1.2024 (oltreché della seconda del 12.6.2024), in applicazione del disposto di cui al primo periodo del decimo comma dell'art. 40 CCII (<nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pensa di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41…>>), ritenendo non applicabile alla fattispecie l'eccezione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma (<Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma
8>>, norma, quest'ultima, che stabilisce quanto segue: <Al termine dell'incarico
l'esperto redige una relazione finale, avente il contenuto previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 13, comma 2, che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli pagina 27 di 29 adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. L'archiviazione è iscritta nel registro delle imprese in presenza di una istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel medesimo registro>>).
In discussione sono, in buona sostanza, anzitutto la qualificazione dell'udienza del primo luglio 2024 come terza udienza oppure come prima udienza (in ragione del fatto che quelle precedenti si erano concluse con il rinvio ad udienza successiva) e quindi, ove si opini per la seconda soluzione (terza udienza), per l'applicabilità o meno del regime di esenzione dalla decadenza contemplato, in via di eccezione, dall'ultimo periodo del decimo comma dell'articolo 40.
Con riferimento al primo tema, sarebbe risolutivo il testo della legge, così come risultante dal correttivo di cui al d.lgs n.136/2024 del 13/09/2024, applicabile ex art.56 alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore, che fa riferimento alla <<…prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41>>. In ogni caso dalla narrativa in fatto, come sopra riportata, risulta con chiarezza che nel corso della prima udienza, tenutasi il 17 gennaio 2024, vi è stata ampia discussione circa la fondatezza o meno della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, così che non è possibile affermare che si sia trattato di udienza di mero rinvio.
Con riguardo al secondo tema, va anzitutto chiarito che l'interpretazione della norma in esame va condotta sulla base del relativo testo, che non pare presentare lacune, di tal che non risulta né utile né necessario il richiamo alla disciplina in tema di misure protettive e cautelari (art. 18 co. 4 CCII).
Occorre, poi, sottolineare che l'ultimo periodo del decimo comma dell'articolo 40 introduce un'eccezione alla disciplina generale di cui al primo comma;
ne va dunque fatta un'applicazione in senso restrittivo, secondo il disposto di cui all'art.14 disp.prel.c.c.
La norma, dunque, può ritenersi operante se e soltanto se si vengano a realizzare tutti i presupposti da essa stessa contemplati, tra i quali vi è quello in forza del quale la presentazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere effettuata <al termine dell'incarico>> assegnato all'TO ed <all'esito della composizione negoziata>>, vale a dire ad intervenuto esaurimento della stessa in ragione del completamento dei contatti e degli adempimenti che in essa debbono ordinariamente essere compiuti.
Il che non può ritenersi verificato allorchè la proponente si risolva, per sua propria ed autonoma determinazione, a richiedere anticipatamente la chiusura della procedura, prima che l'TO abbia potuto portare a termine il compito che gli era stato affidato, e che quindi Egli abbia potuto depositare e comunicare la relazione finale, la cui funzione è di rendere edotti tutti gli interessati degli esiti della procedura di composizione.
Tale conclusione, del resto, è da ritenersi imposta dall'applicazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 3 e 4 del CCII;
soluzione in senso diverso potrebbe ipotizzarsi soltanto nel caso in cui la richiesta di archiviazione da parte del proponente avesse fatto seguito ad una situazione di stallo imputabile all'inerzia pagina 28 di 29 dell'TO.
Sennonché dalla parte in fatto, ed in particolare dai verbali delle riunioni tenutesi nel quadro del procedimento di composizione negoziata della crisi, emerge con chiarezza che l'TO ha profuso il massimo impegno nell'adempimento all'incarico ricevuto e che la decisione della proponente di richiedere l'archiviazione del procedimento ha avuto luogo nel mezzo dello svolgimento dell'incarico stesso.
Con ogni evidenza, difetta dunque uno dei presupposti richiesti dalla legge per l'operatività dell'esenzione dal regime di decadenza, quello costituito dalla presentazione della domanda di concordato <all'esito della composizione negoziata>>.
Va pertanto confermata la valutazione espressa dal giudice di prime cure in ordine all'intervenuta decadenza.
L'esame degli argomenti addotti a sostegno della censura avverso tale statuizione, sopra riportati, ne viene pertanto assorbito, apparendo sufficiente per la relativa conferma la considerazione testè fatta.
Il reclamo va pertanto respinto, con condanna di parte reclamante alla rifusione in favore di entrambe le parti reclamate delle spese di lite del presente grado di reclamo, che si liquidano per ciascuna di esse, secondo tabelle di cui al DM n.147 del
13/08/2022, scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, valore medio, in complessivi €.6.946,00 per compenso tabellare, di cui € 2.058,00 per fase di studio della controversia, € 1.418,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 3.470,00 per fase decisionale, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico di parte reclamante la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La corte d'appello di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto da e da , socio Parte_1 Parte_1 accomandatario, avverso la sentenza n.256/2024 del Tribunale di Brescia;
condanna la parte reclamante a rifondere alle parti reclamate (società e CP_1 [...]
e ) Controparte_9 Parte_1 le spese di lite, liquidate per ciascuna di esse in complessivi €.6.946,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile – Sezione Impesa, composta dai Sigg.:
Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Vittoria Gabriele Consigliere
Annamaria Laneri Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A, nella causa civile n. 803/2024 promossa con ricorso depositato in data 8/08/2024 e notificato, unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, in data 9/08/2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 23/10/2024 da
in persona del socio accomandatario, sig. Parte_1
, e quest'ultimo personalmente, con gli avvocati Giuseppe Scotti, Parte_1 del foro di Parma, Simone Rossi e Giacomo Bonfante, del foro di Verona
Parte reclamante contro società n persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore,,, con l'avvocato Gioacchino Massimiliano Tavella, del foro di Milano;
la procedura di LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
[...]
(CF. ) nonché personale del socio Parte_1 P.IVA_1 accomandatario (CF: – in Parte_1 C.F._1 persona del Curatore avv. Laura Cristini, con l'avvocato Matteo Bonini, del foro di Brescia
Parti reclamate
Ed avente ad oggetto: reclamo ex art.51 CCII
In punto: appello avverso sentenza n. 256/2024 del Tribunale di Brescia,
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
Tutto ciò premesso, e il socio accomandatario Parte_1 pagina 1 di 29 , come sopra rappresentati e difesi, chiedono che l'Ecc.ma Corte Parte_1 d'Appello di Brescia voglia revocare la sentenza n. 256/2024 del Tribunale di Brescia notificata telematicamente ai reclamanti il 9 luglio 2024 per le ragioni in fatto e in diritto indicate nel presente reclamo, e, quindi, revocare la liquidazione giudiziale di e del socio accomandatario Parte_1
eventualmente previa assunzione dei provvedimenti di cui all'art. Parte_1 53, comma 4, CCII, dichiarando, per l'effetto, la tempestività e, dunque, l'ammissibilità del ricorso presentato presso il Tribunale di Brescia da
[...] il 1° luglio 2024, concedendo alla Società i termini di cui Parte_1 all'art. 44, c. 1 lett. a), b), c) CCII e accogliendo, quindi, la domanda depositata, con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese.
Per parte reclamata ): CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza e deduzione:
Nel merito: rigettare integralmente il reclamo proposto da Parte_1
e dal Sig. in quanto infondato in fatto e in diritto e, per
[...] Parte_1 l'effetto, confermare la sentenza n. 256/2024 pubblicata dal Tribunale di Brescia in data 09.07.2024.
In ogni caso: con condanna dei reclamanti al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA di legge.
Per parte reclamata (Curatela della Liquidazione Giudiziale della società
e del socio accomandatario Parte_1 [...]
): Parte_1
< nonché Parte_1 personale del socio come sopra rappresentata e difesa chiede: Parte_1
nel merito:
Per tutti i motivi dedotti nel presente atto e previe tutte le declaratorie del caso rigettare ogni domanda – nessuna esclusa – come proposta da
[...] nonché dal socio accomandatario e, Parte_1 Parte_1 conseguentemente, respingersi il reclamo come presentato con conferma, quindi, della reclamata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale come emessa dal
Tribunale di Brescia.
Spese rifuse.
In via istruttoria:
Si chiede l'acquisizione al presente procedimento del fascicolo relativo al procedimento unitario RG n. 422-1/2023 (riunito con il n. 422-2/2023) nonché il fascicolo relativo al procedimento di conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII pendente avanti il Tribunale di Brescia RG n. 789/2024 V.G.>>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7/11/2023 la società commerciale ha proposto istanza di CP_1 pagina 2 di 29 apertura della liquidazione giudiziale, ed in subordine di liquidazione controllata, nei confronti della società nonché del socio Parte_1 accomandatario . Parte_1
A tal fine ha esposto:
- di svolgere attività di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati;
- di aver fornito carburante alla società emettendo Pt_1 Parte_1 le seguenti fatture: a) Fattura n. 1428 del 17.08.2023 dell'importo pari ad euro 44.375,78; b) Fattura n. 1522 del 06.09.2023 dell'importo pari ad euro 34.772,93; c) Fattura n. 1576 del 15.09.2023 dell'importo pari ad euro 19.016.81; d) Fattura n. 1577 del 15.09.2023 dell'importo pari ad euro 19.016,81; e) Fattura n. 1578 del 15.09.2023 dell'importo pari ad euro 34.258,11; f) Fattura n. 1598 del 20.09.2023 dell'importo pari ad euro 41.316,54.;
- che a fronte del parziale pagamento della prima fattura residuava in favore della un credito pari ad euro 151.771,25 Controparte_1
(centocinquantunomilasettecentosettantantuno/25), oltre gli interessi moratori e maturandi fino al saldo effettivo;
- che il credito, non pagato nonostante solleciti, era certo, liquido ed esigibile, come da fatture prodotte (estratte dal sistema di interscambio), da ritenersi dimostrato, posto che, ai sensi dell'art. 1, co.
3-ter, D.Lgs. 127/2015, i soggetti obbligati ad emettere in via esclusiva fatture mediante il sistema di interscambio (SdI) sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972;
- che, peraltro, il formato di “.xml” della fattura elettronica fornisce prova di autenticità del documento stesso, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate al punto 1.3 del Provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757/2018, per cui: “la fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati”;
- che, pertanto, la fattura impagata, emessa in formato elettronico “.xml”, è documento equipollente all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634, co. 2, c.p.c.;
- che, vista l'attuale situazione finanziaria e patrimoniale della resistente, la società intendeva procedere al fine di ottenere l'apertura della Controparte_1 procedura in liquidazione giudiziale a carico di Parte_1 nonché – in estensione – del relativo socio accomandatario sig. e Parte_1 socia accomandante sig.ra , così da tutelare il proprio ingente Parte_2 credito.
Ciò posto, così ha precisato i presupposti dell'azione esercitata.
Ha anzitutto affermato di esser legittimata ad agire ex art.37, comma 2, CCII, in quanto creditrice della società convenuta per importo certo, liquido ed esigibile, sulla base delle fatture regolarmente emesse.
pagina 3 di 29 Ha poi affermato sussistere i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: infatti la debitrice era impresa esercente attività commerciale
(art.2195 cc), soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII, norma la quale dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”. Richiamato il CCII, il quale stabilisce che non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se il debitore dimostra, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), ovvero: i) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza, non superiore ad euro 300.000,00; ii) ricavi lordi di ammontare complessivo annuo, sempre nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, non superiore ad euro 200.000,00; iii) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro 500.000,00, la ricorrente ha sostenuto doversi presumere, in assenza di prove del contrario, l'intervenuto superamento delle predette soglie. Ha inoltre affermato sussistere insolvenza della debitrice, secondo la definizione di cui all'art.3, comma 1, lett. b) del CCNI: "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", risultando tale stato comprovato dal significativo e reiterato inadempimento del debito maturato nei confronti della creditrice istante e della società Controparte_1 per fatture non pagate nonché dall'assenza di qualsiasi riscontro alle Controparte_2 intimazioni di pagamento inoltrate.
Per la denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito dell'espletanda istruttoria dovesse emergere il mancato superamento delle soglie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del CCII, per cautela difensiva l'istante ha proposto in via di subordine richiesta di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268, comma 2, C.C.I.I., instando in ogni caso per l'estensione delle domande anche al socio accomandante sig.ra per violazione del divieto di immistione di cui all'art.2320 cc, Parte_2 Pa asserendo che la stessa si sarebbe ingerita nella gestione della
***
Costituendosi in giudizio, e il socio Parte_1 accomandatario hanno esposto che in data 9 gennaio 2024, la Parte_1 aveva proposto istanza di accesso alla Controparte_3 procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi degli artt. 12 e ss. CCII, ed hanno in conseguenza chiesto disporsi la sospensione del procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale ovvero, in subordine, disporsi il rinvio dell'udienza del 17.01.2024, onde dar corso allo svolgimento della composizione negoziata finalizzata alla definizione di uno strumento di regolazione della crisi alternativo alla liquidazione giudiziale, nel rispetto del principio di esame prioritario di tale strumento alternativo sancito dall'art. 7 e dall'art. 40, comma 10, CCII. A tale proposito hanno anzitutto dato conto delle difficoltà economico-finanziarie in cui la società si era venuta a trovare: la società, con Parte_1 capitale sociale di euro 10.000,00 detenuto per il 50% dal socio accomandatario sig.
pagina 4 di 29 e per il 50% dalla socia accomandante sig.ra era Parte_1 Parte_2 stata costituita, con effetto dal 21 giugno 2019, per scissione della
[...] di la quale si sarebbe perciò Controparte_4 Parte_1 collocata non in posizione di controllo sulla bensì di collegamento con essa, in Pt_1 quanto anch'essa partecipata dai sig.ri e per il 50% ciascuno;
i resistenti Pt_1 Pt_2 hanno aggiunto che gestiva la più parte dei punti di distribuzione di carburante Pt_1 di proprietà (o nella disponibilità) di , sulla base di rapporti contrattuali stipulati CP_4
a far data dal 2019, che prevedevano la concessione da - che acquistava il
CP_4 carburante da un fornitore, Retitalia S.p.a. - a della gestione dei punti di Pt_1 distribuzione del carburante fornito da Retitalia S.p.a. e la fornitura da ad
CP_4 Pt_1 del carburante stesso, con il marchio col quale venivano identificati gli impianti;
i resistenti hanno poi affermato che nell'ultimo periodo era venuta a trovarsi Parte_1 in difficoltà a causa della crisi che aveva investito , la cui attività era stata
CP_4 penalizzata per l'improvviso aumento dei prezzi del carburante applicati dal proprio fornitore, tali circostanze avevano determinato l'interruzione della fornitura a ,
CP_4 che a sua volta si era venuta a ripercuotere sulle forniture da ad
CP_4 Pt_1 determinando una temporanea sospensione dell'attività anche di quest'ultima; i resistenti hanno inoltre allegato che nel frattempo, aveva presentato al
CP_4
Tribunale di Brescia domanda di cui all'art. 44, co. 1 CCII, in relazione alla quale entro il 19.1.2024 avrebbe avuto luogo la presentazione della domanda e del piano di concordato. Per far fronte a tale situazione di difficoltà attraverso il socio Parte_1 accomandatario, aveva prontamente incaricato i propri legali – unitamente ad altri professionisti – di supportarla nell'individuazione di un percorso di risanamento che consentisse un'integrale soddisfazione dei creditori, e tuttavia la Controparte_5 aveva presentato, senza preavviso e senza che ve ne fosse necessità, il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della Società e dei suoi soci.
Ciò premesso, i resistenti hanno contestato la sussistenza del prospettato stato di insolvenza: pur essendo vero che, al momento, non aveva fatto Parte_1 integralmente e tempestivamente fronte ai pagamenti pretesi dalla creditrice, si doveva considerare che tali debiti erano scaduti da tempo relativamente breve (l'importo della fattura più risalente non integralmente saldata, alla data di proposizione del ricorso, era dovuto da meno di 90 giorni) e che, in ogni caso, l'importo dei medesimi – se rapportato all'attivo patrimoniale e ai ricavi conseguiti – non era rilevante a tal punto dal fornir prova della sussistenza di uno stato di insolvenza di così grave e definitivo da non poter essere considerato Pt_1 reversibile.
Hanno inoltre affermato che il progetto di piano presentato da nell'ambito Parte_1 della composizione negoziata prevedeva il pagamento integrale di tutti i creditori, sia privilegiati che chirografari, inclusa la ricorrente, rispetto alla quale rilevava inoltre che le fatture da essa prodotte sub doc. n. 1 indicavano un credito di importo differente rispetto a quanto riportato a più riprese dalla stessa, risultando in favore della medesima il minor credito di euro 149.582,58.
I resistenti hanno poi fatto riferimento al procedimento di composizione negoziata della crisi promosso da ed al progetto di piano di risanamento, affermando Parte_1 che, con il supporto dei propri consulenti la predetta società aveva individuato, quale pagina 5 di 29 iniziativa per il superamento della crisi, la procedura di composizione negoziata ex artt. 12 e ss. CCII, la cui istanza era stata presentata attraverso il portale della CCIAA in data 9 gennaio 2024 (doc. n. 1: ricevuta di presentazione dell'istanza di composizione negoziata), unitamente all'istanza per la concessione delle misure protettive e cautelari di cui all'art. 18 CCII, resasi necessaria proprio in considerazione dell'iniziativa della creditrice (doc. n. 2: istanza per la concessione delle misure protettive); hanno precisato, inoltre, che aveva presentato, Parte_1 nell'ambito della procedura di composizione negoziata, un progetto di piano di risanamento (doc. n. 3: progetto di piano di risanamento), in esecuzione del quale si sarebbe quindi proposta ai creditori la conclusione di un accordo ex art. 23, co. 1, lett. c) CCII ovvero di un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, ivi prevedendosi il pagamento integrale di tutti i creditori;
hanno aggiunto che le risorse necessarie per il soddisfacimento dei creditori, ulteriori rispetto all'attivo disponibile, sarebbero state reperite attraverso: a) la cessione, entro un orizzonte temporale di 12 mesi, ove necessario previa autorizzazione da parte del Tribunale, di tutto o di parte del compendio immobiliare di proprietà dei soci, il cui valore di mercato era stato stimato dal perito incaricato, ing. in complessivi 2.601 Euro Persona_1 migliaia (ad eccezione dell'immobile di Cannes, per il quale si era in fase di individuazione dello stimatore); b) la rinuncia da parte di - nell'ambito della CP_4 risoluzione dei rapporti contrattuali di concessione (da a della gestione CP_4 Pt_1 dei punti di distribuzione di carburante e dei connessi rapporti di fornitura del carburante - al credito in quel momento vantato nei confronti di (1.972 Euro Pt_1 migliaia), nonché a quello che si sarebbe determinato a seguito dell'escussione delle fideiussioni prestate a favore degli istituti di credito affidanti quest'ultima (800 Euro migliaia) nonché a quello di 350 Euro migliaia conseguente alla cessione di un credito vantato da nei confronti di creditori di onde permettere a questa CP_4 Pt_1 di opporne la compensazione;
hanno precisato che i predetti interventi di CP_4 sarebbero avvenuti nell'ambito di un piano di concordato in continuità che essa avrebbe presentato entro il 19.1.2024, e che prevedeva, allo stato, il pagamento integrale sia dei creditori privilegiati che di quelli chirografari.
Ciò posto, la parte convenuta ha chiesto disporsi ai sensi dell'art.40, comma 10,
CCII, la sospensione del procedimento di liquidazione giudiziale, ovvero il rinvio dell'udienza di trattazione del 17.1.2024 – per consentire ad di presentare Parte_1 una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi diverso dalla liquidazione giudiziale (ovvero di presentare al Tribunale le positive conseguenze di una diversa soluzione della crisi, allorché non sfoci in una domanda al Tribunale, come nel caso dell'accordo con i creditori previsto dall'art. 23, comma 1, lett. c), CCII). Ha ricordato che all'esito della composizione negoziata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, CCII, deve essere valutata prioritariamente la domanda di regolazione della crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, qualora a) la domanda non sia manifestamente inammissibile;
b) il piano non sia manifestamente inadeguato, e c) nella proposta siano espressamente indicate le ragioni di convenienza per i creditori, ed ha sostenuto che il piano da essa predisposto, nel quale era prevista l'integrale soddisfazione di tutti i creditori della Società, avrebbe rispettato tutti i requisiti stabiliti da tale norma.
Per le ragioni sopra esposte e il socio Parte_1 pagina 6 di 29 accomandatario hanno chiesto: Parte_1
- anzitutto che il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale venisse sospeso fino alla conclusione di quello di composizione negoziata promosso da
Pt_1
- in subordine che venisse disposto un congruo rinvio dell'udienza del 17.01.2024 fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata promosso da
Pt_1
- che in ogni caso venisse rigettata l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di nonché del socio accomandatario Parte_1 Parte_1
, con condanna della ricorrente al pagamento spese legali del procedimento.
[...]
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Si è costituita la socia accomandante negando la sussistenza dei Parte_2 presupposti per l'affermata sua responsabilità ex art.2320 cc.
***
In data 9/01/2024 è pervenuta al sig. da parte di < Parte_1
- la seguente comunicazione: < Email_1
Composizione Negoziata>>: , La informo che è stata Parte_3 correttamente inviata l'istanza di Composizione Negoziata, relativa all'impresa: con Codice Fiscale . L'accesso Parte_1 P.IVA_1 alla piattaforma “Composizione Negoziata” è disponibile al seguente indirizzo: https://composizionenegoziata.camcom.it. Cordialmente>>.
***
All'udienza del 17 gennaio 2024 innanzi al giudice relatore delegato sono comparsi i procuratori di parte ricorrente, il procuratore della società e Parte_1 dell'accomandatario , nonché quest'ultimo personalmente, il Parte_1 procuratore dell'accomandante e l'esperto stimatore nominato ex Parte_2 art.12 CCII su istanza di dott. Pt_1 Persona_2
In tale sede il procuratore di parte ricorrente – per quanto qui rileva - ha ribadito come il progetto di piano di risanamento prodotto da parte di ne confermasse lo Pt_1 stato di insolvenza, posto che vi si prevedeva la dismissione del patrimonio personale dei soci per il pagamento dei crediti sociali. La parte ricorrente ha pertanto insistito per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Il procuratore della parte resistente – per quanto qui rileva - ha contestato quanto affermato dalla controparte sostenendo che la società convenuta versava in una situazione di crisi transitoria, tanto che il piano prevedeva il pagamento integrale dei crediti. Ha inoltre chiesto disporsi un congruo rinvio al fine di consentire lo sviluppo delle trattative.
Il dott. ha confermato di aver il giorno prima inoltrato l'accettazione Per_2 dell'incarico di esperto negoziatore;
il procuratore di parte resistente ha confermato che la società era pronta a depositare il ricorso per la conferma delle misure Pt_1 protettive richieste.
pagina 7 di 29 Il Giudice, preso atto, ha disposto che la Cancelleria provvedesse a richiedere all' ed all'Inail informazioni in merito Controparte_6 all'eventuale esposizione debitoria di ed ha fissato nuova udienza al Parte_1
12/06/2024.
***
Effettuati dalla Cancelleria gli adempimenti richiesti, alla successiva udienza del 12/06/2024, il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso per apertura di liquidazione giudiziale, rappresentando essere spirato il termine di 120 giorni di durata delle misure protettive richieste da a decorrere Pt_1 dal 17/01/2024 e non essersi presentata alcuna istanza di proroga;
i difensori delle parti convenute si sono opposti;
il Giudice, preso atto, ritenuta l'opportunità di conoscere l'esito del procedimento di conferma delle misure protettive richieste da parte di ha fissato nuova udienza al 3/07/2024. CP_7
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In data 26/01/2024 nel procedimento di composizione negoziata della crisi ex artt. 12
e segg. CCII si è tenuta riunione mediante videoconferenza cui hanno preso parte avvocati e consulenti della società rappresentata dal Pt_1 Parte_1 socio accomandatario sig. , anch'egli presente, nonché il dott. Parte_1
in qualità di esperto nominato dalla CCIAA, e la dott.ssa Persona_2
in qualità di collaboratrice dell'esperto, incaricata di redigere il Persona_3 verbale. Il legale della società ha comunicato: che in data di venerdì 19 gennaio Pt_1 era stato depositato presso il Tribunale di Brescia il piano di concordato in continuità di SISA S.R.L.(in seguito anche ”), società detenuta dai medesimi soci di CP_4 in seguito anche o la ”); che Parte_1 Pt_1 CP_3 il piano di prevedeva in sintesi il pagamento di tutti i creditori attraverso CP_4 operazioni di continuità diretta e indiretta, vendita di un ramo d'azienda nonché di alcuni immobili non strumentali all'attività principale e prosecuzione parziale dell'attività attraverso l'affitto di altro ramo d'azienda; che nel piano di erano CP_4 già inclusi gli interventi della stessa in favore di e previsti nel progetto di Pt_1 piano di risanamento di quest'ultima: a grandi linee, come riportato nel “Progetto di piano di Risanamento” depositato in Piattaforma Telematica, si tratta della rinuncia del credito residuale vantato da nei confronti di pari circa 1,9 milioni di CP_4 Pt_1 euro, post compensazione di reciproche partite di credito/debito esistenti fra le medesime società per oltre 12 milioni di euro, della rinuncia del credito di di CP_4 regresso verso in relazione alle garanzie prestate agli istituti di credito in Pt_1 favore di in ipotesi che detti istituti possano ristorare il credito vantato nei Pt_1 confronti di escutendo le suddette garanzie nell'ambito del piano Pt_1 concordatario , della cessione a di crediti vantati da verso soggetti CP_4 Pt_1 CP_4 terzi per un importo di circa 350.000 euro al fine di consentire ad la Pt_1 compensazione di suddetto credito con posizioni di debito esistenti nei confronti dei medesimi soggetti terzi ed, infine, dell'assunzione che “talune significative poste dell'attivo e del passivo patrimoniale”, classificate nella situazione contabile al 30/11/2023 depositata in Piattaforma Telematica come “Partite in Sospeso” “in attesa di allocazione”, non determinino “in futuro né flussi finanziari in entrata né in uscita”. pagina 8 di 29 Ciò premesso, i consulenti di hanno dichiarato di essere in attesa di riscontro Pt_1 del Tribunale in merito alle tempistiche fornite al Commissario Giudiziale per l'emissione del parere in ordine all'ammissione di alla procedura di concordato CP_4 preventivo.
L'esperto nominato dott. ha replicato esprimendosi nel senso della necessità Per_2 di un confronto con il Tribunale in merito alla possibilità di utilizzare lo strumento della composizione negoziata in presenza di un piano di liquidazione della società che preveda un risanamento ed escluda il ripristino della continuità aziendale, reggendosi, oltre che su una ipotizzata cessione atomistica di beni immobiliari riconducibili ai soci, sull'intervento finanziario di , subordinato, a sua volta, CP_4 all'omologa di un piano concordatario predisposto da quest'ultima la cui ammissione era in allora sub iudice. Ha affermato che tale auspicabile confronto con il Tribunale sarebbe risultato opportuno in funzione dell'emissione del parere motivato “in ordine alla sussistenza di una ragionevole probabilità di perseguimento del risanamento dell'impresa, alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, alla proporzionalità delle misure rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori” che, a seguito del ricorso presentato lo scorso 18/1/2024 da al Pt_1 Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 19 CCII al fine di ottenere la conferma delle misure protettive, era stato richiesto all'esperto con provvedimento del 24/1/2024.
Il legale della ha a sua volta replicato rilevando che la società non si trovava in Pt_1 liquidazione e che il progetto di piano non ne contemplava necessariamente la liquidazione, limitandosi a prevedere il risanamento entro il breve termine del
31.12.2024 mediante pagamento integrale di tutti i creditori;
ha inoltre sostenuto che lo scenario liquidatorio non sarebbe risultato incompatibile con il procedimento di composizione negoziata, e ciò in quanto tra i possibili esiti positivi delle trattative con i creditori vi sono: la convenzione di moratoria ex art. 23, comma 1, lett. b) e art. 62 CCII, che può essere conclusa anche in uno scenario liquidatorio;
l'accordo sottoscritto anche dall'esperto di cui all'art. 23, comma 1, lett. c) CCII, che può essere concluso allorché il piano sia 'coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza', formula che non esclude piani liquidatori;
l'accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII che, come noto, può abbinarsi anche a un piano meramente liquidatorio.
Ha aggiunto sussistere in merito alla prognosi (positiva) di risanamento due dati fondamentali: 1) il progetto di piano di che prevedeva il pagamento del 100% Pt_1 dei creditori. Se le basi di questa previsione erano ragionevoli in via preliminare, si doveva concludere ritenendo che il risanamento fosse perseguibile e risultava altresì probabile che i creditori avrebbero accettato le proposte. Quanto alla solidità della proposta, le fonti da cui sarebbero derivate le disponibilità liquide erano costituite da risorse personali dei soci ottenibili attraverso la vendita di immobili, di significativo valore, già periziati e per il cui acquisto erano già pendenti trattative in alcuni casi già concretizzate con la presentazione di proposte irrevocabili di acquisto, nonché dagli interventi di;
2) con riferimento a questi ultimi, la , pur essendo in CP_4 CP_4 crisi, era comunque in grado di sostenere il piano di infatti gli interventi Pt_1 previsti erano già inclusi nel piano concordatario da essa stessa proposto, che prevedeva il pagamento del 100% dei creditori, il che faceva presumere che i pagina 9 di 29 creditori lo avrebbero votato. Inoltre, anche nel concordato di erano stati messi CP_4
a disposizione per la vendita immobili sia sociali che dei soci e si erano previsti la vendita di un ramo d'azienda e l'affitto di altro ramo d'azienda per i quali oggi era stata formalizzata un'offerta vincolante da parte di RETITALIA, fornitore di . CP_4
A fronte di tali considerazioni l'esperto dott. aveva replicato manifestando Per_2 serie perplessità in proposito, ed in particolare chiedendo se gli interventi di Pt_1
e/o in favore della stessa fossero già stati verificati e/o attuati (o almeno formalizzati)
e/o in corso, ed ancora se la cessione del credito fosse già certa se il creditore ceduto ne fosse a conoscenza, posto che tale fornitore aveva presentato istanza al Tribunale di Brescia di Liquidazione Giudiziale di se i contratti con i gestori dei Pt_1 distributori prevedessero delle penali in caso di risoluzione degli stessi, cosa si fosse stabilito per i gestori e per i dipendenti attualmente ancora in forza, se le fideiussioni rilasciate da erano già state escusse;
se vi fosse uno stand still formalizzato da CP_4 parte delle Banche o una disponibilità a concederlo, se vi fosse i soci accettassero di rendere disponibile, oltre agli immobili, anche finanza, a garanzia del buon esito del piano;
quali e a che punto fossero le trattative in essere per la cessione degli immobili a terzi.
Il consulente di ha a ciò replicato fornendo le seguenti spiegazioni. Ha Pt_1 anzitutto spiegato la questione relativa alla cessione a del credito di € Pt_1
350.000,00 vantato da nei confronti di un fornitore con la disponibilità (già CP_4 manifestata dallo stesso nell'ambito dell'accordo con il quale aveva ceduto al CP_4 medesimo un contratto preliminare per l'acquisto di un terreno per la costruzione di un nuovo impianto) alla compensazione con altre partite creditorie nei confronti di ha inoltre evidenziato, sulla base del piano di , che il pagamento degli Pt_1 CP_4 importi garantiti da questa in favore di avrebbe dovuto avvenire nel secondo Pt_1 semestre del 2024, essendosi ipotizzata entro il 30/6/2024 l'omologa del concordato di;
ha ribadito esser già pervenute diverse proposte irrevocabili e CP_4 manifestazioni di interesse per l'acquisto della maggior parte degli immobili di CP_4
(ed alcune sono in corso di formalizzazione anche per quelli dei Sigg.ri ) tutte a
Pt_1 valori in linea rispetto a quelli di perizia;
ha evidenziato come il Piano SISA scontasse ancora la criticità data dalla due diligence prevista da RETITALIA nella proposta di acquisto formulata il cui esito potrebbe determinare modifiche alla suddetta proposta e al piano concordatario;
ha individuato l'origine del credito di circa 12 milioni di euro vantato da nei confronti di in una gestione
Pt_1 CP_4 quantomeno “poco attenta” degli incassi dell'una e dell'altra successivamente alla scissione di che aveva portato alla costituzione di aggiungendo che tali CP_4 Pt_1 effetti si riflettevano anche nella contabilità di laddove, nella situazione
Pt_1 patrimoniale depositata risultavano ancora partite attive e passive la cui natura (ed esistenza) doveva ancora essere indagata ed individuata;
ha aggiunto che la società era rimasta sprovvista sia di un contabile interno, che si era dimesso, sia del commercialista con il quale i rapporti risultavano interrotti;
ha infine precisato che, per quanto riferito dal Sig. , in non vi erano finanziamenti garantiti da
Pt_1 Pt_1
MCC e che il debito bancario era esclusivamente di natura chirografaria, seppur assistito da garanzia di . CP_4
A questo punto l'esperto è intervenuto ribadendo la necessità, oltre che sotto pagina 10 di 29 l'aspetto formale anche da un punto di vista sostanziale, di eseguire il test pratico, non allegato ai documenti caricati in Piattaforma Telematica, sebbene il risultato in tal modo ottenibile non risulterebbe definitivo non conoscendosi natura e dimensione di tutte le poste contabili;
ha inoltre evidenziato la mancanza nella Piattaforma di alcuni documenti espressamente previsti all'art. 17, comma 3, lett. e) e g) CCII (allo stato sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, co. 3 D.L. 24.02.2023 n. 13) nonché dei dichiarativi del 2022.
A tale obiezione il legale della ha a sua volta replicato precisando che le Pt_1 richieste era state tempestivamente inviate agli enti preposti ma che al momento non erano ancora pervenute le relative risposte;
il consulente, con riferimento ai dichiarativi di relativi al 2022, ha precisato che era previsto che questi Pt_1 fossero trasmessi tardivamente entro 90 giorni dalla scadenza, quindi entro la fine del mese di febbraio 2024.
L'esperto, dott. ha, infine, richiesto di poter ricevere l'elenco aggiornato Per_2 dei creditori, con la precisazione di quelli ai quali era stato notificato il provvedimento del Giudice in merito alla richiesta di misure protettive, per poter iniziare ad individuare e contattare i soggetti coinvolti dal piano di Pt_1
A tale richiesta il legale di quest'ultima ha replicato illustrando le prossime mosse che la Società intendeva porre in essere, in corso di affinamento e che sarebbero state condivise con l'esperto: ad alcuni creditori più ”strategici” si sarebbero trasmessi il piano e tutta la documentazione a supporto mentre ad altri creditori in un primo momento si sarebbe inviata una comunicazione informativa sull'avvio della
Composizione Negoziata e sulle proposte che la Società intende ad essi sottoporre;
a tale comunicazione avrebbe poi potuto seguire la disponibilità a fare accedere i creditori alla Piattaforma Telematica e successivamente si sarebbe potuto ipotizzare una convocazione in presenza dell'esperto.
La riunione veniva chiusa con il rinvio ad altra successiva, per la data del 2 febbraio
2024, per gli opportuni aggiornamenti sul reperimento delle informazioni e dei documenti richiesti dall'esperto e su eventuali sviluppi anche in ordine alle trattative intraprese e da intraprendere.
***
Nella successiva riunione del 2/02/2024 il consulente di ribadendo che il buon Pt_1 esito del concordato avrebbe a sua volta resa possibile la tenuta del piano di CP_4 risanamento di e che si era in attesa dell'ammissione della società alla Pt_1 procedura di concordato preventivo, ha quindi illustrato le azioni concretamente compiute per la vendita degli immobili di proprietà di soci e società significando che entro i primi giorni della settimana successiva si sarebbero potute concretizzare le offerte vincolanti di acquisto, in particolare sugli immobili di Cannes e Camogli, con riserva di trasmissione all'TO delle offerte ricevute onde dimostrare l'appetibilità del compendio immobiliare e le valutazioni peritali svolte;
ha inoltre ribadito la disponibilità dei sig.ri a mettere a disposizione di come Pt_1 Pt_1 previsto nel progetto di piano, tutte le risorse derivanti dalla dismissione del proprio patrimonio immobiliare personale.
Ha ancora ribadito la difficoltà dal punto di vista amministrativo-contabile in quanto pagina 11 di 29 era venuta meno la risorsa con la memoria storica della società ed aveva rimesso il mandato il professionista che seguiva gli aspetti amministrativi e fiscali della stessa e dei soci.
Sul punto l'esperto dott. ha ribadito che la completa e trasparente Per_2 rappresentazione documentale della situazione patrimoniale e finanziaria della società – anche attraverso la predisposizione di una contabilità aggiornata, chiara, attendibile e coerente con il progetto di piano di risanamento - costituiva condizione indispensabile per consentire: a) l'individuazione e la determinazione del passivo di tutti i creditori della società con relative cause di prelazione;
b) l'esecuzione del Test
Pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
c) la predisposizione di un piano finanziario completo e dettagliato che evidenziasse la sostenibilità finanziaria del progetto di risanamento e consentisse, quindi, di comprendere se e in che misura fosse possibile intraprendere il percorso di negoziazione stragiudiziale;
d) una partecipazione informata alle trattative a tutte le parti interessate a manifestare l'eventuale adesione alle proposte formulate dal debitore. Solo in tal modo sarebbe stato possibile, in conclusione, rilevare la
“concretezza” delle prospettive di risanamento, anche ai fini della conferma delle misure protettive, attraverso un esteso e rigoroso controllo di ragionevolezza stante il grave stato di deterioramento della situazione aziendale rappresentato (i.e. impianti chiusi da settembre 2023, conseguenti inattività e insolvenza).
A ciò il legale della ha replicato rilevando come nella Piattaforma si fosse Pt_1 ipotizzato un percorso di risanamento dato dalla conclusione di una convenzione di moratoria sino al 31.12.2024 al quale avrebbe fatto seguito il pagamento integrale del credito di tutti i creditori e come a detta convenzione si dovesse affiancare un accordo ex art. 23, co. 1 lett. b) CCII nel quale si sarebbe prevista anche la regolazione della posizione della Società verso il Gruppo AN, rispetto al quale si sarebbe proposta la cessione del credito vantato da a e la successiva CP_4 Pt_1 compensazione. In tale prospettiva si evidenziava il fatto che giorni immediatamente successivi si sarebbe inoltrata un'integrazione rispetto al set documentale presente in piattaforma (consistente unicamente nella documentazione obbligatoria richiesta dalla disciplina normativa applicabile), con trasmissione, in particolare, delle proposte di acquisto degli immobili ad oggi pervenute, delle relative perizie, dell'offerta irrevocabile di Retitalia relativa agli impianti di , delle risultanze CP_4 della centrale rischi aggiornata, del certificato dei debiti tributari recentemente pervenuto, delle nuove richieste degli ulteriori certificati nonché dell'accordo tra e il Gruppo AN comprendente cessione e compensazione del credito. CP_4
La riunione veniva chiusa con il rinvio ad altra successiva, per la data del 9 febbraio
2024, per tenersi aggiornati sul reperimento delle informazioni e dei documenti richiesti dall'esperto, su eventuali sviluppi anche in ordine alle trattative intraprese e da intraprendere nonché sullo stato della procedura di concordato preventivo di
. CP_4
***
In data 9/02/2024 ha predisposto il piano Pt_1 Parte_1 Parte_1 operativo da condividere con l'TO al fine di individuare le iniziative da pagina 12 di 29 intraprendere al fine di garantire un proficuo svolgimento delle trattative nell'ambito della composizione negoziata della crisi che possano portare, al termine della procedura, al risanamento di secondo quanto previsto dal progetto di piano
Pt_1 presentato;
vi si individuava lo svolgimento della procedura di Euris nonché del concordato preventivo di S.I.S.A. S.r.l., concordato al quale è legato il progetto di piano di visti gli interventi di in favore di Come di seguito veniva
Pt_1 CP_4 Pt_1 indicato il cronoprogramma ipotizzato per le due procedure: fine febbraio: apertura del concordato preventivo di;
entro febbraio: comunicazione ai creditori di CP_4 contenente l'ipotesi di proposta di accordo;
inizio marzo: conclusione della due
Pt_1 diligence da parte di Retitalia S.p.A. sugli impianti di;
7 marzo: termine per il CP_4 deposito del parere dell'TO sulla conferma delle misure protettive;
metà marzo: predisposizione e deposito del piano definitivo di Euris;
entro il 31 maggio: raggiungimento dell'accordo con i creditori di a partire da giugno (dopo
Pt_1 l'accordo con i creditori): dismissione del patrimonio personale del sig. ; 12
Pt_1 giugno: udienza per la liquidazione giudiziale di entro il 30 giugno: stipula dei
Pt_1 contratti con Retitalia S.p.A.; 15 luglio: scade il termine per la conclusione della composizione negoziata;
entro il 31 luglio: approvazione del concordato preventivo di da parte dei creditori;
entro il 31 ottobre: omologazione del concordato CP_4 preventivo di;
entro il 31 dicembre: pagamento dei creditori di CP_4 Pt_1
Venivano inoltre ivi indicate le attività da svolgere nell'ambito della composizione negoziata di Euris: 1) individuazione dello strumento di regolazione della crisi da proporre ai creditori;
2) aggiornamento della situazione economico-finanziaria di ed esecuzione del test pratico;
3) revisione ed eventuale aggiornamento Pt_1 dell'elenco creditori, in particolare per quanto attiene la voce 'debiti vs. altri' – in quanto alcune poste potrebbero essere ricomprese nella voce 'fornitori' – e la valutazione della possibile suddivisione dei creditori in categorie omogenee qualora ciò dovesse essere necessario alla luce dello strumento di regolazione della crisi che verrà individuato;
4) elaborazione del piano definitivo;
5) presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative all'anno 2022 non ancora trasmesse a causa delle verifiche interne in essere e del venir meno del rapporto professionale con il precedente commercialista – da predisporsi entro il termine per effettuare la dichiarazione tardiva (28 febbraio 2024) – adempimento rispetto alla quale si è Pt_1 già attivata;
6) invio, da parte dei consulenti di di una comunicazione a tutti i Pt_1 creditori a mezzo PEC - e in copia l'TO – con la quale essi vengono informati: (i) dell'avvio della composizione negoziata, della nomina dell'TO e della possibilità di richiedere l'accesso alla Piattaforma;
(ii) della misure protettive in essere;
(iii) della proposta di e (iv) della futura convocazione, da parte Pt_1 dell'TO, a uno o più incontri per partecipare alle trattative;
7) convocazione, da parte dell'TO, dei principali creditori chirografari rappresentanti complessivamente più del 90% del debito verso i creditori chirografari, a uno o più incontri nell'ambito dei quali verrà esposto il piano e verranno fornite ai singoli creditori tutte le informazioni che dovessero dai medesimi essere ritenute necessarie;
8) convocazione collettiva, da parte dell'TO, dei restanti creditori chirografari (c.a. 80) in uno o più incontri da tenersi in videoconferenza, incontri nell'ambito dei quali verrà esposto puntualmente il progetto di piano e verranno fornite le eventuali informazioni che dovessero dai medesimi essere ritenute necessarie;
9) eventuali pagina 13 di 29 successivi incontri e/o interlocuzioni dirette tra la Società e i creditori che dovessero farne richiesta e/o che dovessero essere ritenuti essenziali ai fini del raggiungimento delle adesioni alla proposta necessarie per il raggiungimento degli accordi atti al risanamento di 10) conclusione degli accordi tra e i propri creditori. Pt_1 Pt_1
Veniva poi ivi ipotizzata, con riguardo allo strumento di regolazione della crisi da utilizzare, a) la conclusione di una convenzione di moratoria ex art. 62 CCII con tutti i creditori (con raggiungimento dell'accordo con almeno il 75% degli stessi ed estensione agli altri), che prevedesse il pagamento integrale entro il 31.12.2024, assieme a b) la conclusione di un accordo ex art. 23, co. 1, lett. c) CCII tra e i Pt_1 principali creditori (v. nota 5) e sottoscritto dall'TO – nel quale si sarebbero previsti, secondo quanto previsto nel piano, oltre alla moratoria di cui alla lettera a):
(i) la vendita degli immobili da parte dei soci di e la messa a disposizione delle Pt_1 somme ricavate per il pagamento dei creditori di (ii) l'acquisto da del Pt_1 CP_4 credito verso e la compensazione del debito verso la medesima Controparte_2 nonché verso (previa cessione da questa a Controparte_1
) con detto credito;
(iii) gli altri interventi di previsti dal piano. CP_2 CP_4
Essendo in numero limitato (nove, otto considerando che e Controparte_1
appartengono al medesimo gruppo) i principali creditori, veniva loro CP_2 richiesto solamente di ritardare il pagamento sino al 31.12.2024.
Ciò considerato, si riteneva che un accordo nei tempi sopra prospettati fosse concretamente raggiungibile.
***
Nel corso della riunione tenutasi il 9/02/2024 l'esperto dott. proceduto ad Per_2 un rapido e generale esame del set documentale integrativo richiesto nei precedenti incontri e pervenuto in data 7/2/2024, soffermandosi sul Parere del Commissario
Giudiziale ex art. 47 CCII rilasciato in relazione al Ricorso per ammissione al concordato presentato da SISA S.r.l., ha chiesto se vi fossero stati aggiornamenti in merito alle criticità rilevate dallo stesso con riferimento ai vari impianti oggetto della Proposta irrevocabile di acquisto di ramo d'azienda/affitto altro ramo datata 12 gennaio 2024 avanzata da Retitalia S.p.a. a e, in merito a quest'ultima, a che CP_4 punto fossero le attività di Due Diligence da parte di Retitalia.
Il legale di ha risposto affermando che i vari punti evidenziati dal Commissario Pt_1 erano già stati anticipati per le vie brevi in un precedente confronto e che rispetto ad alcuni di essi erano già in corso le attività di approfondimento per fornire i chiarimenti necessari, mentre per i restanti punti si era in attesa del provvedimento del Tribunale;
con riferimento alle attività di Due Diligence ha risposto che le stesse erano in corso e che allo stato non erano emerse particolari criticità, anche in ordine ai rilievi effettuati dal Commissario.
L'esperto dott. sullo spunto dei rilievi contenuti nel Parere del Per_2
Commissario Giudiziale di in relazione al compendio immobiliare intestato ai CP_4 soci di e ai rapporti fra e – preso atto delle proposte di acquisto Pt_1 CP_4 Pt_1 nel frattempo formulate per gli immobili di Brescia, Via Tosio n. 3 e di Camogli
(GE) – ha chiesto, anzitutto, a che punto fosse la finalizzazione delle suddette proposte d'acquisto (essendo quella di Via Tosio n.3, datata 19/1/2024 e con prezzo pagina 14 di 29 di acquisto pari a 525.000 euro, non accettata dalla parte venditrice e quella di
Camogli, datata 24/1/2024 e con prezzo di acquisto pari a 230.000 euro, non firmata dal proponente, non cauzionata e non accettata da parte venditrice) e, poi, a che punto fossero le eventuali negoziazioni finalizzate alla dismissione dei restanti immobili facenti parte del compendio intestato ai Soci Ha chiesto inoltre Pt_1 chiarimenti anche in merito ai gravami ipotecari iscritti sugli immobili di Brescia,
Via Tosio n. 3 e di Brescia, Via Cavallotti n. 4, rilevati dalla lettura dalle Perizie redatte per tali immobili dall' Ing. (allegate alla citata mail del Persona_1
7/2/2024).
Il consulente di ha replicato fornendo aggiornamenti sulle azioni Pt_1 concretamente compiute per la vendita degli immobili di proprietà dei soci, riferendo, in particolare, che, oltre alle proposte d'acquisto già pervenute e che dovrebbero essere perfezionate a breve, entro pochi giorni si sarebbero potuto concretizzare altre offerte vincolanti di acquisto, in particolare sull'immobile di
Cannes; quanto, poi, ai sopra segnalati gravami ipotecari ha riferito trattarsi di ipoteche volontarie iscritte su beni dei sigg. e rilasciate per Pt_1 Pt_2 finanziamenti erogati in favore di , il cui valore residuo nell'attualità sarebbe CP_4 risultato pari a circa 260.0000 euro, con la conseguenza che nel Piano Pt_1 l'eventuale incasso derivante dalla vendita dell'immobile di Via Tosio n.3 doveva essere considerato al netto del valore residuo dei suddetti finanziamenti . CP_4
L'esperto dott. ha quindi chiesto aggiornamenti anche in merito alla Per_2 documentazione non presente in Piattaforma UNIONCAERE come richiesto dall'art. 17 co 3 lett. a), e g) CCII, al Test Pratico e, soprattutto all'aggiornamento della situazione contabile della Società e, conseguentemente, dell'elenco dei creditori per relativa causa di prelazione attribuibile agli stessi.
In risposta a tale interrogativo il sig. ha illustrato la situazione contabile e Pt_1 amministrativa della società ed esplicitato in modo maggiormente dettagliato le cause della crisi nonché i plurimi e complessi rapporti di natura commerciale e finanziaria intercorrenti tra e che avevano determinato ripercussioni CP_4 Pt_1 anche sulla corretta gestione e rappresentazione dei fatti aziendali nelle rispettive scritture contabili.
I consulenti di hanno a tale proposito ribadito che l'attività di ricostruzione Pt_1 della situazione contabile e il recupero degli aspetti amministrativi erano in corso ed hanno precisato, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2022, che si sarebbe proceduto all'invio tardivo entro il 28/2/2024; hanno aggiunto, per quanto riguarda i certificati relativi ai debiti contributivi INPS e quello per premi assicurativi INAIL, che la società era ancora in attesa di ricevere risposta dai rispettivi Enti pubblici;
per quanto concerne il Test pratico, hanno dichiarato che lo stesso sarebbe stato predisposto non appena disponibile la situazione contabile aggiornata.
Con riferimento alle richieste di aggiornamento in merito ai contatti con i vari creditori, il legale di ha dichiarato che in data 8/2/2024 era stata inviata mail ai Pt_1 legali del Gruppo AN con richiesta di incontro, per la quale si era in attesa di riscontro e che, con riferimento alle PEC inviate in data 1/2/2024 a e Banca CP_8 Bper per informarle dell'apertura della Composizione Negoziata e del ricorso alle pagina 15 di 29 misure protettive, non erano ancora pervenuti riscontri formali per iscritto;
quanto alla posizione dei vari gestori e/o di altri creditori, non vi era stata in allora alcuna pretesa formale.
Ha quindi illustrato i termini della scrittura privata siglata tra e il Gruppo CP_4 AN (compreso nel set documentale inviato all'esperto lo scorso 7/2/2024), affermando che vi si prevedeva la cessione in favore di di un credito di Pt_1 CP_4 nei confronti di una delle Società del Gruppo AN ( – con Controparte_2 rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti di per la cessione di detto credito - Pt_1 al fine di consentire alla stessa di procedere poi alla compensazione di detto Pt_1 credito con posizione debitorie nei confronti di società appartenenti al Gruppo
AN.
L'esperto, preso atto di quanto rappresentato dal legale di ha dichiarato di Pt_1 riservare ogni valutazione nel merito di tale accordo in attesa degli esiti sia del prospettato incontro con i legali del Gruppo AN sia del Ricorso per l'ammissione al concordato presentato da . CP_4
La riunione veniva chiusa con il rinvio ad altra successiva, per la data del 19 febbraio
2024, per tenersi aggiornati sul reperimento delle informazioni e dei documenti richiesti dall'esperto, su eventuali sviluppi anche in ordine alle trattative intraprese e da intraprendere nonché sullo stato della procedura di concordato preventivo di
. CP_4
***
Con riferimento all'incontro del 19-2-2024, l'esperto dott. ha Persona_2 reso noto con external mail del 31/03/2024, che l'unico tema brevemente discusso in tale incontro aveva riguardato l'invio all'esperto di una situazione contabile sintetica di aggiornata al 31-12-2023 e del relativo elenco creditori, non essendo Pt_1 emersi altri aspetti di rilievo o di novità.
***
Nel quadro della procedura relativa alle misure cautelari e protettive l'TO dott. ha emesso in data 6/03/2024 parere motivato ex art.19, comma 4, Persona_2
CCII a procedura, per la sua acquisizione, in ordine alla sussistenza di una ragionevole probabilità di perseguimento del risanamento dell'impresa, alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, alla proporzionalità delle misure rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori ed a tutto quanto indicato al punto 6 del Protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.9.2021 e successivi aggiornamenti.
Ha ivi riscontrato le seguenti criticità.
a) sul concetto di risanamento.
Ha premesso che nel progetto di piano di risanamento di veniva indicato che Pt_1
“Nell'ambito della composizione negoziata della crisi, verrà proposto ai creditori della Società la conclusione di un accordo ex art.23, co. 1, lett. c) del CCII ovvero di un accordo di ristrutturazione ex art. 57 del CCII. In entrambe le ipotesi, e in
pagina 16 di 29 ossequio al principio ispiratore del progetto di complessivo risanamento delle attività facenti capo ai sig.ri e sulla base delle informazioni al Pt_1 Pt_2 momento disponibili, gli accordi potrebbero sostanzialmente prevedere il pagamento integrale tanto dei creditori privilegiati che di quelli chirografi”. Ha osservato in proposito che, come dichiarato dalla Proponente anche nel progetto di piano di risanamento, l'attività era cessata nel mese di settembre 2023. Ha aggiunto che nel progetto allegato all'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata veniva dichiarato che ha una “struttura, come per la più parte delle aziende Pt_1 commerciali, di fatto priva di una significativa sostanza patrimoniale” ovvero che non esiste un concetto di azienda o ramo di essa da valorizzare per poter poi essere ceduto. Ha rilevato, infatti, che il progetto di non prevedeva il risanamento Pt_1 della società bensì la liquidazione della stessa non mediante la vendita di propri assets (se non qualche attrezzatura di scarso valore) bensì mediante l'intervento del socio accomandatario - e in quota parte anche del socio accomandante – mediante la dismissione del proprio patrimonio immobiliare e mediante l'intervento finanziario della parte correlata nell'ambito dell'esecuzione del piano concordatario in CP_4 continuità qualora lo stesso, fosse stato ammesso e, soprattutto, omologato. Con riferimento al piano , nello stesso era espressamente previsto che vi fosse “un CP_4 intervento finanziario a favore di al fine di permettere a questa l'ultimazione Pt_1
“in bonis” della propria liquidazione” … “e ciò anche a fronte della risoluzione del rapporto di concessione al tempo stipulato con la Società”; la risoluzione del rapporto di concessione tra e sarebbe quindi risultata condizione CP_4 Pt_1 imprescindibile per l'esecuzione “in continuità” del piano ed era, infatti, CP_4 contenuta nella proposta irrevocabile di acquisto di “Ramo d'Azienda 8 Impianti” e di “Affitto Ramo d'Azienda 17 Impianti”, sottoscritta e avanzata da Retitalia laddove si prevedeva che quest'ultima “non subentrerà in eventuali contratti straordinari ovvero contratti di servizi”…” nonché in tutti quelli conclusi da con che CP_4 Pt_1 andranno risolti preventivamente senza oneri per Retitalia.”.
Tenuto conto di ciò, l'TO ha concluso affermando che a suo giudizio il concetto di risanamento, per come prospettato dalla Società istante, non avrebbe potuto ritenersi foriero del superamento della crisi d'impresa e della situazione di insolvenza, non essendovi di fatto alcuna utile prospettiva di ricollocamento della stessa sul mercato. Ha ritenuto quindi impossibile lo ristabilimento di ordinarie condizioni di vitalità e di continuità aziendale, di tal che avrebbe dovuto Pt_1 piuttosto accedere ad uno degli strumenti espressamente previsti dal CCII all'art. 23, comma 2, lettere c) e d), del CCII che disciplinano il “concordato semplificato” e
“uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, tra i quali si annovera anche il concordato preventivo a carattere liquidatorio.
b) sul progetto di piano di risanamento
L'esperto ha concluso affermando che il progetto di piano così come formulato contenesse ineliminabili incertezze sulle prospettive di un risanamento e sull'effettiva possibilità di attuazione di quanto in esso ipotizzato.
L'esperto è pertanto pervenuto alle seguenti conclusioni:
<
pagina 17 di 29 - il progetto di piano di risanamento formulato - con le declinazioni relative al
“risanamento” già esposte e applicabili alla situazione particolare di quale Pt_1 società inattiva e priva di compendio aziendale da valorizzare e realizzare - passa attraverso il sostegno finanziario di società quale parte correlata ( ) che CP_4 attualmente è in attesa di conoscere l'esito di eventuale ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità nonché attraverso la messa a disposizione da parte dei soci di di immobili personali ad uso abitativo;
Pt_1
- il progetto di piano di EURIS appare embrionale rispetto alle indicazioni contenute nella lista di controllo di cui all'art. 13, comma 2, CCII e così le azioni e gli interventi ipotizzati per liquidare al 100% tutti i creditori sociali dal momento che:
a. la parte correlata individuata per fornire il necessario apporto finanziario (SISA) è sottoposta a procedura concorsuale i cui esiti ad oggi non possono essere noti;
b. le offerte pervenute da terzi per l'acquisto dei beni immobili personali dei soci di con tutte le cautele meglio espresse in precedenza in punto di effettività e Pt_1 fruibilità delle stesse, non consentono di soddisfare integralmente i creditori sociali ma sarebbero astrattamente sufficienti a pagare parzialmente i creditori prededucibili e privilegiati;
- le trattative con il ceto creditorio non sono state avviate in quanto, come meglio precisato in precedenza, ad oggi sono stati contattati esclusivamente tre creditori degli oltre cento indicati nei documenti caricati in piattaforma: in particolare due istituti finanziari contattati non hanno fornito alcun riscontro mentre il terzo soggetto coinvolto coincide con il fornitore che ha depositato ricorso per apertura della liquidazione giudiziale e si è dichiarato solo disponibile ad avviare le trattative;
- il risultato del Test Pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, in termini di “Grado di difficoltà del Risanamento”, è stato pari a zero ossia “Grado di difficoltà non calcolabile”;
- nell'ambito dell'attività svolta dallo scrivente in termini di analisi della coerenza del (progetto) di piano di risanamento con la check-list (lista di controllo particolareggiata) contenuta nella SEZIONE II del Decreto Dirigenziale, in relazione a quanto previsto al paragrafo 1. (intitolato: “Il requisito dell'organizzazione dell'impresa”), sono state riscontrate evidenti carenze a livello organizzativo, amministrativo e contabile.
Per i motivi sopra esposti il sottoscritto TO ritiene che non vi siano elementi sufficienti per esprimere parere favorevole in ordine alla sussistenza di una ragionevole probabilità di perseguimento del risanamento dell'impresa, alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, alla proporzionalità delle misure rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori ed a tutto quanto indicato al punto 6 del Protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.9.2021 e successivi aggiornamenti.
- Lo scrivente si riserva di integrare il presente parere qualora emergano ulteriori fatti rilevanti.>>
*** pagina 18 di 29 All'udienza del 14/03/2024 (nel procedimento relativo alle misure cautelari e protettive) il Giudice ha concesso termine per replica avverso il parere dell'TO.
In data 8/04/2024 la parte istante ha depositato memoria con la quale ha chiesto confermarsi, per tutta la durata della composizione negoziata della crisi ovvero per la diversa durata ritenuta opportuna, le misure protettive del patrimonio di di Pt_1 [...] ai sensi dell'art. 18 CCII nei confronti di tutti i creditori della Parte_1
Società ed estendersi nei confronti del socio accomandatario e della Parte_1 socia accomandante gli effetti delle suddette misure protettive del Parte_2 patrimonio per analoga durata.
In data 24/06/2024 la società ha comunicato all'TO la propria volontà di Pt_1
“procedere alla chiusura immediata della composizione negoziata” prima della sua naturale conclusione.
***
All'udienza del 3/07/2024 innanzi al giudice relatore delegato (nel procedimento per cui è causa), comparsi i procuratori delle parti, il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e dunque per l'accoglimento del ricorso senza assegnazione ad Euris del termine di cui all'art.44 CCII, evidenziando il carattere eminentemente dilatorio dell'iniziativa dei resistenti.
Il procuratore di e di ha replicato ribadendo che aveva Pt_1 Parte_1 Pt_1 depositato istanza di archiviazione della composizione negoziata in ragione del fatto che l'TO aveva espresso parere negativo sulla conferma delle misure protettive e che non vi erano state dunque trattative negoziate ma soltanto trattative condotte in autonomia;
ha inoltre evidenziato che tanto quanto avevano elaborato Pt_1 CP_4 nuovi piani di risanamento che avrebbero comportato il superamento delle criticità evidenziate dal Tribunale;
ha infine sostenuto che la chiusura di parte ricorrente ad ogni soluzione conciliativa sarebbe apparsa irragionevole e che l'iniziativa concordataria da ultimo avviata non avrebbe presentato carattere dilatorio, essendo già stato prodotto anche un piano di risanamento.
Il procuratore di parte ricorrente ha a sua volta
contro
-replicato negando corrispondere al vero che vi fosse stata da parte di Parte_4 una chiusura totale.
Il procuratore della convenuta ha infine sostenuto che il ricorso ex art.44 Pt_2
CCII avrebbe dovuto ritenersi ammissibile anche se proposto alla terza udienza posto che proveniva della composizione negoziata. Pt_1
Il Giudice, preso atto, si era riservato di riferire al Collegio.
***
Con sentenza n.256/2024, il Tribunale di Brescia, ritenuta: a) la tardività ex art.40 comma 10, CCII della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza formulata dalla società convenuta in data 1.7.2024, e dunque dopo la celebrazione della prima udienza del 17.1.2024 (oltreché della seconda del
12.6.2024), e congiuntamente b) l'inapplicabilità nella fattispecie della deroga di cui all'ultimo periodo del comma 10 dell'art.40, ha dichiarato inammissibile il ricorso ex pagina 19 di 29 artt. 40 e 44, c. I, CCII depositato in data 1.7.2024 da Parte_1
[...]
Ciò premesso, il Tribunale di Brescia ha accolto, ritenendola fondata, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da nei Controparte_1 confronti della società e con essa, per estensione Parte_1 ex art.256 CCII, del socio accomandatario . Parte_1
Ciò perché:
a) il Tribunale di Brescia è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Brescia, Via Tosio, n.
3:
b) la società istante è legittimata all'esercizio Controparte_1 dell'azione in discorso, essendo creditrice nei confronti di quantomeno per Pt_1 l'importo, non oggetto di contestazioni, di € 149.582,58;
c) la società debitrice, la quale - come emerge dalla visura camerale agli atti - “opera nel settore della distribuzione di carburanti”, è imprenditore esercente attività commerciale, ed è pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;
d) la debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII;
anzi dalla documentazione acquisita ne è emerso il superamento (cfr. l'elenco dei creditori aggiornato al 30.4.2024 depositato da Pt_1 quale allegato 4 al proprio ricorso ex art. 44 CCII, ove viene esposto un importo complessivo di € 4.805.778,24);
e) la domanda è procedibile ex art. 49, ultimo comma, CCII, in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00;
f) ricorre nella specie una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, c. I, lett.
b) CCII, desumibile:
1) dall'inadempimento serbato da rispetto al credito di Pt_1 Controparte_1
[...]
2) dall'esistenza di un ulteriore ingente indebitamento,
3) dal rilievo per cui nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 30.4.2024, depositata da quale allegato n. 24 al proprio ricorso ex Pt_1 art. 44 CCII, vengono esposte disponibilità liquide per soli € 15.353,91= e perdite per € 162.403,88=;
4) dalla disamina dello stesso ricorso ex art. 44 CCII depositato da da cui Pt_1 emerge che la ristrutturazione della sua conclamata situazione di insolvenza potrebbe avvenire soltanto attraverso l'integrale dismissione del patrimonio anche immobiliare personale dei soci e l'intervento finanziario della terza società S.I.S.A. S.r.l.
Il Tribunale ha invece respinto la domanda di estensione della liquidazione giudiziale anche a carico della socia accomandante proposta da Parte_2 CP_1
ritenendo non acquisita prova della violazione, da parte della medesima
[...] socia accomandante, del divieto di cui all'art. 2320 c.c. Con integrale compensazione pagina 20 di 29 delle spese di lite nei rapporti fra e Controparte_1 Parte_2
***
Avverso la predetta sentenza hanno proposto tempestivo reclamo
[...]
e il socio accomandatario chiedendo Parte_1 Parte_1 accertarsi la tempestività e, dunque, l'ammissibilità del ricorso presentato presso il
Tribunale di Brescia da il 1° luglio 2024, Parte_1 concedendo alla stessa i termini di cui all'art. 44, c. 1 lett. a), b), c) CCII e quindi accogliersi la domanda depositata, con ogni conseguente statuizione, ed in conseguenza revocarsi la liquidazione giudiziale disposta dal giudice di prime cure.
***
La società e la Curatela della Giudiziale Controparte_1 Parte_5 della società nonché del socio accomandatario Pt_1 Parte_1 [...]
, costituendosi in giudizio, hanno chiesto entrambe respingersi il reclamo Parte_1 col favore delle spese.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 23/10/2024 all'esito della quale è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame
Col primo motivo di gravame la parte reclamante denuncia erroneità della Sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che avesse “tardivamente proposto” la Pt_1 domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex artt. 40 e 44 comma 1 CCII.
Precisa che le parti di dispositivo del provvedimento che intende impugnare con tale motivo sono le seguenti: “a) dichiara inammissibile il ricorso ex art. 40 e 44, c. I, CCII depositato in data 1.7.2024 da e “d) Parte_1 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di
[...] (…) nonché personale del socio accomandatario Parte_1 Parte_1
(…)” (pag. 7 della sentenza).
[...]
Riporta la parte di provvedimento impugnata: “a tale ricorso non può essere applicata l'esenzione dell'art. 40, c. X, ultimo periodo, CCII con la conseguenza per cui, essendo stato depositato in data 1.7.2024 e dunque ben oltre la prima udienza celebratasi innanzi al giudice relatore delegato in data 17.1.2024 (circa il rilievo dello “sbarramento” rappresentato dalla prima udienza di comparizione delle parti, cfr. peraltro Corte d'Appello di Brescia, Sez. I, 24.4.2024) ne va dichiarata l'inammissibilità” (pag. 5 della sentenza).
Lamenta essere erronea la statuizione di tardività e conseguente inammissibilità della domanda in data 1° luglio 2024 ex artt. 40 e 44 comma 1 CCII formulata da
[...]
Rileva che per giungere alla conclusione censurata il Parte_1
Tribunale aveva ritenuto che la “prima udienza”, entro la quale ai sensi Pt_1 dell'art. 40 comma 10 primo periodo, avrebbe dovuto presentare il ricorso, si fosse già tenuta il 17 gennaio 2024. La parte reclamante sostiene che invece per “prima udienza” di cui all'art. 40, comma 10, CCII (e, per l'accomandatario, ex art. 256 pagina 21 di 29 CCII) deve intendersi un'udienza di trattazione nella quale si dibatta nel merito dell'istanza di liquidazione giudiziale pendente e delle difese del resistente, e, ove richiesto o ritenuto necessario, si ammettano e/o si assumano nuovi mezzi di prova ed infine si concedano alle parti termini per contraddire e controreplicare. La parte reclamante sostiene perciò che un'udienza di comparizione in occasione della quale sia disposto un rinvio ad udienza successiva, essendo pendente una procedura di composizione negoziata, non potrebbe assumere rilievo come “termine di decadenza” e non potrebbe pertanto costituire uno “sbarramento” per domande di accesso ad altri strumenti presentate successivamente.
La parte reclamante richiama, ancora, l'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 40, il quale prevede, peraltro, che lo strumento alternativo di regolazione della crisi possa essere chiesto dal debitore anche oltre la prima udienza, purché “all'esito della composizione negoziata” (ed entro 60 giorni dalla relazione finale dell'TO nominato).
Col secondo motivo di gravame la parte reclamante lamenta come erronea la sentenza impugnata nella parte in cui vi si sarebbe affermato che l'esenzione - dal termine di decadenza - prevista nel secondo periodo del comma 10 dell'art. 40 CCII sia applicabile solo se, nella composizione negoziata, le trattative si siano svolte, siano state negoziate dall'esperto e abbiano avuto un esito positivo.
Precisa che le parti di dispositivo del provvedimento che intende impugnare con tale motivo sono le seguenti: “a) Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 40 e 44, c. I, CCII depositato in data 1.7.2024 da e “d) Parte_1
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Pt_1 Parte_1 (…) nonché personale del socio accomandatario (…)“
[...] Parte_1
(pag. 7 della sentenza).
Le parti di provvedimento contestate sono contenute alle pagine 2, 3 e 4 del provvedimento, laddove il Tribunale afferma che il debitore, affinché la sua domanda di accesso ad uno strumento di regolazione alternativo sia ammessa in pendenza di un procedimento di liquidazione giudiziale in cui si sia già tenuta la prima udienza, deve averla presentata a conclusione di una procedura di composizione negoziata in cui le trattative con i creditori si siano svolte, siano state “negoziate dall'esperto” e abbiano portato a “positivi frutti” dei quali l'esperto abbia poi dato atto nella sua relazione finale. Secondo il Tribunale, infatti, “affinché operi l'esenzione indicata all'art. 40, c. X, ultimo periodo, CCII”, occorrerebbe che “la composizione negoziata sia in effetti giunta alla predisposizione di una 'relazione finale' e non si sia arrestata anzi tempo per l'accertata assenza, da parte dell'esperto, di concrete prospettive di risanamento” (pag. 4 della sentenza). E siccome, nel caso di Pt_1 l'TO aveva reso un parere negativo nell'ambito del procedimento di conferma delle misure protettive e non vi era stato un percorso di trattative “negoziate” dall'TO, sulla base degli assunti sopra indicati il Tribunale non ha ritenuto applicabile l'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 40 CCII e ha dichiarato tardiva la domanda ex art. 40 e 44 co. 1 CCII.
Secondo parte reclamante, il quale sostiene che il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione degli artt. 17, co. 8 e 40, comma 10, ultimo periodo CCII,
pagina 22 di 29 anche alla luce dell'art. 18 co. 4 CCII e dell'art. 17 co. 5 CCII., detta decisione sarebbe viziata sia per un'erronea applicazione di alcune norme di legge, sia per una inesatta ricostruzione dei fatti.
I reclamanti osservano che l'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 40 CCII prevede che l'esenzione in esame sia applicabile al caso di domanda “proposta all'esito della composizione negoziata”, ma non richiede che l'esito della composizione debba essere stato positivo e non indica quali connotati debbano aver caratterizzato la procedura, cioè se le trattative si debbano essere svolte effettivamente e con quali caratteristiche e se l'esperto debba averle negoziate in prima persona.
Rilevano, inoltre, che l'articolo 40 precisa che la proposta deve avvenire “entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8 (ndr. CCII)”, norma quest'ultima la quale prevede che “Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata”.
Osservano che la relazione finale prevista dall'17, comma 8, CCII è la medesima e unica relazione finale che l'esperto redige in tutti i casi in cui termina il proprio incarico. Secondo parte reclamante, quindi, la decisione del Tribunale violerebbe il combinato disposto delle due norme (art. 40, comma 10, ultimo periodo CCII e art. 17, commi 8 e 5, CCII) che non escludono dall'ambito di applicazione del richiamato comma 10 dell'art. 40 (ai fini dell'applicazione di un termine di decadenza diverso da quello dell'udienza di trattazione) i casi in cui la relazione finale ex art. 17, comma 8 CCII consegua a un esito negativo della composizione negoziata.
A conforto di tale tesi fanno richiamo al comma 4 dell'art. 18 CCII, che, con riferimento all'istanza di conferma delle misure protettive presentata in pendenza di una istanza di liquidazione giudiziale e di una procedura di composizione negoziata, prevede che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non possa essere pronunciata dal giorno della pubblicazione della richiesta delle misure protettive
“fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata”: l'uso della congiunzione avversativa “o” starebbe inequivocabilmente a significare che, ai fini della sospensione della decisione sull'istanza di liquidazione, oltre all'ipotesi in cui vi siano delle trattative in corso non ancora concluse, è contemplata anche la diversa ipotesi nella quale la composizione sia comunque pendente ma non ancora archiviata, quindi a prescindere dallo svolgimento o dalla pendenza delle trattative. Secondo parte reclamante non sussisterebbe ragione alcuna per trattare diversamente il caso della domanda ex artt. 40 e 44 co. 1 CCII in pendenza di una istanza di liquidazione giudiziale e di una procedura di composizione negoziata e ritenere che, diversamente dalla fattispecie dell'art. 18 co.
4 CCII, il Tribunale non debba considerare anche il caso di conclusione della composizione negoziata senza svolgimento di trattative “negoziate” dall'esperto.
Sostengono, in definitiva, che una corretta applicazione delle norme sopra citate avrebbe condotto il Tribunale a concludere che l'ultimo periodo del comma 10
pagina 23 di 29 dell'art. 40 CCII sia applicabile anche nei casi in cui, nell'ambito della composizione negoziata, le trattative non abbiano avuto esito positivo, oppure si siano svolte ma non siano state “facilitate” dall'esperto, come nel caso di specie.
Col terzo motivo di gravame la parte reclamante lamenta erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non avrebbe ritenuto applicabile il termine di decadenza previsto nel secondo periodo del comma 10 dell'art. 40 CCII anziché quello previsto nel primo periodo perché, nel caso della composizione negoziata di si sarebbero svolte trattative 'autonome' e la domanda ex artt. 40 e 44 co. 1 Pt_1 CCII non sarebbe perciò il 'precipitato' della composizione.
Indica quali parti di dispositivo del provvedimento oggetto di impugnazione con tale motivo di reclamo le medesime dei precedenti motivi.
Precisa che le parti di provvedimento contestate sono quelle contenute alle pagine 2,
3 e 4 della sentenza, e in particolare nei punti in cui il Tribunale – basandosi su una interpretazione dell'art. 40 CCII ritenuta non corretta (per le ragioni sopra indicate) – afferma che nel corso della composizione, avrebbe svolto trattative autonome Pt_1
“senza il coinvolgimento dell'TO (ciò che invece qualifica essenzialmente la composizione)” (pag. 5 della sentenza).
La conseguenza di questa conduzione “autonoma” delle trattative sarebbe, secondo il Tribunale, che la domanda di accesso allo strumento alternativo di regolazione della crisi ex artt. 40 e 44 co. 1 CCII presentata da non costituirebbe “il precipitato” Pt_1 della procedura di composizione negoziata (pag. 5 della sentenza) e cioè non risulterebbe “causalmente connotata, in un certo qual modo, da quanto accaduto nel corso della negoziazione” (pag. 4 della sentenza). Cosa che invece, secondo il Tribunale, sarebbe necessario secondo la ratio sottesa all'art. 40 comma 10 ultimo periodo e in base alla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n.
83/2022 (di cui il Tribunale riporta un estratto a pag. 3 della sentenza).
I reclamanti sottopongono a censura tale affermazione affermando che non può sostenersi che non vi sia stata trattativa con i creditori se non sia stato l'TO a darvi impulso in prima persona;
infatti le negoziazioni vanno condotte con la facilitazione dell'TO, ma non è necessario che sia quest'ultimo a coltivarle;
lo stesso Protocollo di svolgimento della composizione negoziata al punto 8.2 esplicita che l'esperto “non si sostituisce alle parti nell'esercizio dell'autonomia privata ma ha il compito di facilitare le trattative” e, ancora, al punto 9 rubricato “Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate” evidenzia chiaramente che le proposte sono formulate dall'imprenditore e l'esperto è chiamato solo ad agevolare la conclusione dell'accordo.
Contestano, poi, o le conclusioni del Tribunale in punto di fatto, non potendosi affermare che non vi sia stato, nella composizione di “un coinvolgimento Pt_1 dell'esperto”: la società aveva più volte incontrato l'esperto e le aveva costantemente aggiornato su tutte le circostanze via via emerse nel corso della procedura fornendogli tempestivamente le informazioni ed i documenti richiesti, ed informandolo su tutti i colloqui e le interlocuzioni intercorsi con i creditori, ed ancora trasmettendogli tutte le proposte ad essi inviate e tutte le interlocuzioni intercorse con i creditori.
pagina 24 di 29 Ritengono, poi, errata la conclusione del Tribunale secondo la quale lo strumento ex artt. 40 e 44 co. 1 CCII a cui si chiede di fare accesso ex art. 40 comma 10 ultimo periodo, debba essere “causalmente connotato” da quanto precedentemente
“accaduto nella composizione” o debba essere per forza il “precipitato” di quella procedura: affermano trattarsi di un'interpretazione estremamente restrittiva della norma, che si porrebbe in contrasto con l'art. 23 CCII che contempla sia l'ipotesi di esito positivo della composizione (comma 1), sia quella di esito negativo (comma 2), qualificando gli strumenti di cui all'art. 23 co. 2 lett. a), b), c), d) CCII come epiloghi tipizzati della procedura di composizione negoziata, riservati al caso in cui “all'esito delle trattative non è individuata una soluzione di quelle di cui al comma 1”.
Richiamano sul punto precedenti di merito secondo i quali “La procedura di composizione negoziata si propone non solo come modalità di individuazione di una soluzione negoziata tra le parti ma anche quale presupposto per l'accesso a procedure semplificate per la gestione dell'insolvenza nell'ottica della maggior tutela del ceto creditorio”, laddove viene posta in evidenza la doppia valenza della composizione negoziata, quale modalità di risoluzione della crisi lato sensu, non solo tramite la conclusione di un accordo all'esito del suo svolgimento, ma anche quale
“lasciapassare” per l'adozione di uno strumento di regolazione della crisi, il tutto sorretto da una ratio comune: limitare l'apertura della liquidazione giudiziale ad extrema ratio.
Sottopongono, in ogni caso, a censura la decisione del Tribunale, perché il ricorso presentato da sarebbe stato in concreto effettivamente “connotato causalmente” Pt_1 da quanto via via emerso nel corso della composizione, e ciò in quanto la domanda ex art. 40 e 44 co. 1 CCII sarebbe risultata, invece, in diretta continuità con quanto era emerso nella composizione negoziata, essendo il piano allegato al ricorso perfettamente coerente e del tutto sovrapponibile alle proposte trattate con i creditori fino a poche settimane prima.
Col quarto motivo di gravame la parte reclamante lamenta erroneità e mancanza di motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale non aveva ritenuto applicabile il termine previsto nel secondo periodo del comma 10 dell'art. 40 CCII perché la composizione negoziata sarebbe stata promossa da solo con scopo Pt_1 dilatorio, non meritevole del beneficio premiale dell'esenzione
Premette che le parti di dispositivo del provvedimento oggetto di impugnazione con tale motivo sono le medesime impugnate con i precedenti motivi di reclamo.
Precisa che le parti di provvedimento contestate sono contenute a pagina 3 della sentenza, laddove il Tribunale, dopo aver premesso - anche alla luce del richiamo alla già citata relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 83/2022 - che l'esenzione dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 40 CCII avrebbe una
“funzione premiale” – quindi non potrebbe avvalersene l'imprenditore che sia incorso in “comportamenti dilatori, dannosi per i creditori e per il mercato di riferimento” – afferma che avrebbe invece “scelto di accedere alla Pt_1 composizione negoziata sostanzialmente allo scopo di ritardare la decisione sul ricorso per liquidazione giudiziale promosso da e Controparte_1 conclude, più avanti, per la non applicabilità dell'esenzione.
pagina 25 di 29 I reclamanti affermano trattarsi di conclusione basata su una erronea ricostruzione dei fatti e, in ogni caso, non sorretta da adeguata motivazione.
Affermano anzitutto in diritto che la presunta natura “dilatoria” dell'iniziativa di non potrebbe essere desunta dalla tempistica di presentazione dell'istanza di Pt_1 accesso alla procedura di cui agli artt. 12 e ss. CCII: la legge consente infatti all'imprenditore, in presenza di determinati requisiti e condizioni e con i limiti di cui agli artt. 17 comma 4 lett. d) e comma 9 CCII, di presentare l'istanza. E ciò anche in pendenza di un procedimento di liquidazione giudiziale, tant'è che nell'istanza dovrà darne atto con la dichiarazione prevista all'art. 17 comma 4 lett. d) CCII: la scelta di accedere alla composizione a seguito dell'istanza di liquidazione di AN ne risulterebbe pertanto pienamente legittima.
Sostengono, poi, in fatto che la presunta natura “dilatoria” dell'istanza di di Pt_1 accesso alla composizione sarebbe contraddetta dal tenore del progetto di piano depositato, dalle proposte formulate ai creditori e, da ultimo, dal contenuto del piano allegato al ricorso ex artt. 40 e 44 co. 1 CCII: avrebbe sempre prospettato a Pt_1 tutti i creditori (privilegiati e chirografari, incluso AN, che aveva presentato l'istanza di liquidazione giudiziale) un percorso di risanamento che prevedeva il pagamento integrale dei loro crediti in un breve orizzonte di tempo legato alla necessità di perfezionare le dismissioni che avrebbero generato le risorse utili a soddisfarli;
non avrebbe avuto motivo di utilizzare strumentalmente la composizione negoziata non essendovi alcun vantaggio nel ritardare la realizzazione del piano.
Affermano, inoltre, che a confutare l'assunto secondo il quale la composizione sarebbe stata avviata da solo per scopo “dilatorio” starebbe il rilievo della Pt_1 buona fede e correttezza che avrebbero contraddistinto il comportamento di e Pt_1 del socio accomandatario durante tutta la procedura.
Rilevano, ancora, che la presunta natura “dilatoria” dell'iniziativa di non Pt_1 potrebbe essere desunta dal contegno dell'TO durante la composizione: osservano che l'TO non aveva depositato – né all'esito dei vari incontri con il debitore, né all'esito delle interlocuzioni e informative fornitegli dal debitore, né all'esito delle udienze a cui aveva partecipato (sia nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale sia nel procedimento di conferma delle misure protettive) – l'istanza di archiviazione della procedura di composizione, ai sensi dell'art. 17 comma 5 CCII, per mancanza di “concrete prospettive di risanamento”. Rilevano, inoltre, che l'TO non aveva depositato la relazione finale di cui agli artt. 40 co.
10 ultimo periodo e 17 co. 8 CCII fino alla fine dei procedimenti di liquidazione giudiziale e di conferma delle misure protettive: l'unico documento che l'TO aveva presentato, durante la composizione negoziata e fino alla sentenza reclamata, era stato un parere negativo sulla conferma delle misure protettive. Al quale e il Pt_1 socio accomandatario avevano puntualmente replicato nell'ambito del giudizio di conferma delle misure.
I reclamanti, in replica alla parte della motivazione della sentenza, laddove si era lasciato intendere l'uso strumentale del procedimento (… “è proprio di questa ultima esenzione che vorrebbe giovarsi, tanto da aver provveduto essa stessa in data Pt_1 26.6.2024 a formulare un'espressa richiesta di archiviazione della composizione
pagina 26 di 29 negoziata”) affermano, infine, non potersi dedurre lo scopo “dilatorio” della procedura di composizione dalla circostanza della presentazione da parte loro di istanza di archiviazione della medesima. Ciò anzitutto perché la legge lo consente (l'art. 17 comma 9 CCII contempla, inter alia, l'ipotesi di “archiviazione richiesta dall'imprenditore”) a prescindere dalle ragioni che lo hanno determinato a farlo. E poi perché possono certamente verificarsi circostanze (l'inerzia dell'TO, la conclamata indisponibilità dei creditori o di alcuni di essi a partecipare alla procedura o a valutare le proposte) che non dipendono dal debitore e che non sono affatto sintomatiche di un suo atteggiamento strumentale o dilatorio e, nondimeno, lo inducono a chiudere la composizione. E poi perché l'archiviazione della composizione negoziata è condizione necessaria per la concessione dei termini ex art. 44 CCII che aveva interesse ad ottenere per proseguire nel proprio piano di Pt_1 risanamento. Nel caso di specie la situazione di stallo in cui, alla fine del mese di giugno 2024, si sarebbero venuti a trovare e il socio accomandatario, anche e Pt_1 soprattutto a causa della dichiarata indisponibilità dell'TO di agevolare le trattative in corso e della dichiarata contrarietà di AN a valutare qualsiasi proposta di rimborso integrale, avrebbero indotto la Società, suo malgrado, a rinunciare legittimamente alla composizione, per poter presentare ai creditori, al di fuori di essa, un piano identico sotto il profilo delle percentuali totalitarie di rimborso sul quale anche la sola maggioranza dei creditori (60%), senza AN avrebbe potuto finalmente essere sufficiente per l'attuazione.
La valutazione del collegio.
Poiché nell'atto di impugnazione non è mossa alcuna censura in ordine alla sussistenza dei presupposti per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società debitrice e del socio accomandatario l'esame del collegio ha ad oggetto esclusivamente il capo di sentenza col quale il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile perché tardiva la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza proposta in data 1.7.2024 e dunque dopo la celebrazione della prima udienza del 17.1.2024 (oltreché della seconda del 12.6.2024), in applicazione del disposto di cui al primo periodo del decimo comma dell'art. 40 CCII (<nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pensa di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41…>>), ritenendo non applicabile alla fattispecie l'eccezione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma (<Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma
8>>, norma, quest'ultima, che stabilisce quanto segue: <Al termine dell'incarico
l'esperto redige una relazione finale, avente il contenuto previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 13, comma 2, che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli pagina 27 di 29 adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. L'archiviazione è iscritta nel registro delle imprese in presenza di una istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel medesimo registro>>).
In discussione sono, in buona sostanza, anzitutto la qualificazione dell'udienza del primo luglio 2024 come terza udienza oppure come prima udienza (in ragione del fatto che quelle precedenti si erano concluse con il rinvio ad udienza successiva) e quindi, ove si opini per la seconda soluzione (terza udienza), per l'applicabilità o meno del regime di esenzione dalla decadenza contemplato, in via di eccezione, dall'ultimo periodo del decimo comma dell'articolo 40.
Con riferimento al primo tema, sarebbe risolutivo il testo della legge, così come risultante dal correttivo di cui al d.lgs n.136/2024 del 13/09/2024, applicabile ex art.56 alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore, che fa riferimento alla <<…prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41>>. In ogni caso dalla narrativa in fatto, come sopra riportata, risulta con chiarezza che nel corso della prima udienza, tenutasi il 17 gennaio 2024, vi è stata ampia discussione circa la fondatezza o meno della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, così che non è possibile affermare che si sia trattato di udienza di mero rinvio.
Con riguardo al secondo tema, va anzitutto chiarito che l'interpretazione della norma in esame va condotta sulla base del relativo testo, che non pare presentare lacune, di tal che non risulta né utile né necessario il richiamo alla disciplina in tema di misure protettive e cautelari (art. 18 co. 4 CCII).
Occorre, poi, sottolineare che l'ultimo periodo del decimo comma dell'articolo 40 introduce un'eccezione alla disciplina generale di cui al primo comma;
ne va dunque fatta un'applicazione in senso restrittivo, secondo il disposto di cui all'art.14 disp.prel.c.c.
La norma, dunque, può ritenersi operante se e soltanto se si vengano a realizzare tutti i presupposti da essa stessa contemplati, tra i quali vi è quello in forza del quale la presentazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere effettuata <al termine dell'incarico>> assegnato all'TO ed <all'esito della composizione negoziata>>, vale a dire ad intervenuto esaurimento della stessa in ragione del completamento dei contatti e degli adempimenti che in essa debbono ordinariamente essere compiuti.
Il che non può ritenersi verificato allorchè la proponente si risolva, per sua propria ed autonoma determinazione, a richiedere anticipatamente la chiusura della procedura, prima che l'TO abbia potuto portare a termine il compito che gli era stato affidato, e che quindi Egli abbia potuto depositare e comunicare la relazione finale, la cui funzione è di rendere edotti tutti gli interessati degli esiti della procedura di composizione.
Tale conclusione, del resto, è da ritenersi imposta dall'applicazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 3 e 4 del CCII;
soluzione in senso diverso potrebbe ipotizzarsi soltanto nel caso in cui la richiesta di archiviazione da parte del proponente avesse fatto seguito ad una situazione di stallo imputabile all'inerzia pagina 28 di 29 dell'TO.
Sennonché dalla parte in fatto, ed in particolare dai verbali delle riunioni tenutesi nel quadro del procedimento di composizione negoziata della crisi, emerge con chiarezza che l'TO ha profuso il massimo impegno nell'adempimento all'incarico ricevuto e che la decisione della proponente di richiedere l'archiviazione del procedimento ha avuto luogo nel mezzo dello svolgimento dell'incarico stesso.
Con ogni evidenza, difetta dunque uno dei presupposti richiesti dalla legge per l'operatività dell'esenzione dal regime di decadenza, quello costituito dalla presentazione della domanda di concordato <all'esito della composizione negoziata>>.
Va pertanto confermata la valutazione espressa dal giudice di prime cure in ordine all'intervenuta decadenza.
L'esame degli argomenti addotti a sostegno della censura avverso tale statuizione, sopra riportati, ne viene pertanto assorbito, apparendo sufficiente per la relativa conferma la considerazione testè fatta.
Il reclamo va pertanto respinto, con condanna di parte reclamante alla rifusione in favore di entrambe le parti reclamate delle spese di lite del presente grado di reclamo, che si liquidano per ciascuna di esse, secondo tabelle di cui al DM n.147 del
13/08/2022, scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, valore medio, in complessivi €.6.946,00 per compenso tabellare, di cui € 2.058,00 per fase di studio della controversia, € 1.418,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 3.470,00 per fase decisionale, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico di parte reclamante la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La corte d'appello di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto da e da , socio Parte_1 Parte_1 accomandatario, avverso la sentenza n.256/2024 del Tribunale di Brescia;
condanna la parte reclamante a rifondere alle parti reclamate (società e CP_1 [...]
e ) Controparte_9 Parte_1 le spese di lite, liquidate per ciascuna di esse in complessivi €.6.946,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
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