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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 820 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza di discussione del 07.04.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. SERA MANLIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, ricorrente TI
CONTRO
C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2
resistente intimato contumace
OGGETTO: risoluzione contratto di comodato.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 07.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del
1 giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Sempre in via preliminare, va rilevato che:
"…ai sensi dell'art. 665 c.p.c.. si determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena ( Cass. 8336/2004, Cass. 21242/2006, Cass. 25399/2010, Cass. 12247/2013). Quindi, la prosecuzione del giudizio, in seguito alla ordinanza di trasformazione del rito, non deve essere intesa nel senso letterale del termine ma piuttosto come chiusura del procedimento a cognizione sommaria ed apertura di un giudizio a cognizione piena. In tale prospettiva le preclusioni proprie del rito del lavoro scattano, all'esito dell'adozione di detta ordinanza, con il deposito, nel termine concesso dal giudice, della memoria integrativa ex art. 426c.p.c.. Lo sbarramento di cui all'art. 420, 1° comma c.p.c., sulla possibilità di modificare le domande, si riferisce non all'originaria domanda di cui all'intimazione di sfratto, ma a quella così come cristallizzata nella memoria ex art. 426 c.p.c. Stesso principio riguarda le eccezioni, con la conseguenza che le memorie integrative segnano il limite temporale entro il quale le parti (attore e convenuto) sono tenute, a pena di decadenza, a precisare le proprie rispettive, definitive, posizioni attraverso le allegazioni assertive e probatorie" (Cass., sez.
III civ., ordinanza n. 7430 del 2313117).
Ciò posto, il presente giudizio, incardinato come sfratto per scadenza del contratto di comodato, a seguito di ordinanza di mutamento di rito, è proseguito a cognizione piena senza la rituale costituzione dell'intimato in entrambe le fasi.
Dunque, le circostanze di fatto di cui all'atto introduttivo del giudizio sono rimaste incontestate anche a seguito dell'invio di formale diffida al all'immediato rilascio CP_1 della porzione dell'immobile in questione libera da cose (v. doc. 3 fascicolo di parte TI)
e a seguito dell'avvio della procedura di mediazione che sortiva esito negativo per essere il
– pur regolarmente citato – contumace (v. doc. 4 fascicolo di parte TI). CP_1
Pertanto, ai fini della presente decisione ex art. 116 c.p.c., non può non tenersi conto di dette circostanze, ovvero dell'atteggiamento di totale disinteresse che il resistente ha mantenuto non avendo risposto, nè alla messa in mora di parte TI (v. doc. 3 fascicolo di parte TI), né all'invito alla mediazione concluso negativamente (v. doc. 4 fascicolo di parte TI), restando contumace anche nel presente giudizio, nonostante la citazione regolarmente notificata.
In definitiva, la domanda è fondata e va accolta con conseguente condanna del
[...] all'immediato rilascio dell'immobile da lui occupato, sito in San Vittore CP_1 del Lazio (Fr) alla Via Molinello, n. 15, in favore della TI . Parte_1
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, avendo la ricorrente ragionevolmente subito una perdita per effetto della concreta impossibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, anche mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, questo giudice liquida detto danno con valutazione equitativa (v. Cass.,
SS.UU., 15 novembre 2022, n. 33645), in € 1.000,00 oltre interessi e la rivalutazione monetaria, come richiesti e per legge.
2 Le spese di giudizio, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite non può essere disposta per la mancata costituzione della controparte, che è rimasta contumace (Cass.
Civ., n. 21871/14), seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex
D.M. 55/2014 e succ. mod. ed int., come da dispositivo che segue (Tribunale Cassino, sent. n.
1380 del 15 dicembre 2014).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
[...]
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) condanna all'immediato rilascio dell'immobile da lui Controparte_1 occupato, sito in San Vittore del Lazio (Fr), Via Molinello, n. 15, in favore della TI;
Parte_1
c) condanna al pagamento dell'importo equitativamente Controparte_1 determinato di € 1.000,00 in favore della TI , a titolo di Parte_1 risarcimento danni oltre interessi e rivalutazione monetaria, come richiesti e per legge;
d) condanna il resistente intimato al pagamento, in favore della ricorrente TI, delle spese di giudizio, che liquida in €. 2.540,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 115,28 per spese esenti, spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cassino il 07/04/2025
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 820 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza di discussione del 07.04.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. SERA MANLIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata, ricorrente TI
CONTRO
C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2
resistente intimato contumace
OGGETTO: risoluzione contratto di comodato.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 07.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del
1 giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Sempre in via preliminare, va rilevato che:
"…ai sensi dell'art. 665 c.p.c.. si determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena ( Cass. 8336/2004, Cass. 21242/2006, Cass. 25399/2010, Cass. 12247/2013). Quindi, la prosecuzione del giudizio, in seguito alla ordinanza di trasformazione del rito, non deve essere intesa nel senso letterale del termine ma piuttosto come chiusura del procedimento a cognizione sommaria ed apertura di un giudizio a cognizione piena. In tale prospettiva le preclusioni proprie del rito del lavoro scattano, all'esito dell'adozione di detta ordinanza, con il deposito, nel termine concesso dal giudice, della memoria integrativa ex art. 426c.p.c.. Lo sbarramento di cui all'art. 420, 1° comma c.p.c., sulla possibilità di modificare le domande, si riferisce non all'originaria domanda di cui all'intimazione di sfratto, ma a quella così come cristallizzata nella memoria ex art. 426 c.p.c. Stesso principio riguarda le eccezioni, con la conseguenza che le memorie integrative segnano il limite temporale entro il quale le parti (attore e convenuto) sono tenute, a pena di decadenza, a precisare le proprie rispettive, definitive, posizioni attraverso le allegazioni assertive e probatorie" (Cass., sez.
III civ., ordinanza n. 7430 del 2313117).
Ciò posto, il presente giudizio, incardinato come sfratto per scadenza del contratto di comodato, a seguito di ordinanza di mutamento di rito, è proseguito a cognizione piena senza la rituale costituzione dell'intimato in entrambe le fasi.
Dunque, le circostanze di fatto di cui all'atto introduttivo del giudizio sono rimaste incontestate anche a seguito dell'invio di formale diffida al all'immediato rilascio CP_1 della porzione dell'immobile in questione libera da cose (v. doc. 3 fascicolo di parte TI)
e a seguito dell'avvio della procedura di mediazione che sortiva esito negativo per essere il
– pur regolarmente citato – contumace (v. doc. 4 fascicolo di parte TI). CP_1
Pertanto, ai fini della presente decisione ex art. 116 c.p.c., non può non tenersi conto di dette circostanze, ovvero dell'atteggiamento di totale disinteresse che il resistente ha mantenuto non avendo risposto, nè alla messa in mora di parte TI (v. doc. 3 fascicolo di parte TI), né all'invito alla mediazione concluso negativamente (v. doc. 4 fascicolo di parte TI), restando contumace anche nel presente giudizio, nonostante la citazione regolarmente notificata.
In definitiva, la domanda è fondata e va accolta con conseguente condanna del
[...] all'immediato rilascio dell'immobile da lui occupato, sito in San Vittore CP_1 del Lazio (Fr) alla Via Molinello, n. 15, in favore della TI . Parte_1
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, avendo la ricorrente ragionevolmente subito una perdita per effetto della concreta impossibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, anche mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, questo giudice liquida detto danno con valutazione equitativa (v. Cass.,
SS.UU., 15 novembre 2022, n. 33645), in € 1.000,00 oltre interessi e la rivalutazione monetaria, come richiesti e per legge.
2 Le spese di giudizio, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite non può essere disposta per la mancata costituzione della controparte, che è rimasta contumace (Cass.
Civ., n. 21871/14), seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex
D.M. 55/2014 e succ. mod. ed int., come da dispositivo che segue (Tribunale Cassino, sent. n.
1380 del 15 dicembre 2014).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
[...]
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) condanna all'immediato rilascio dell'immobile da lui Controparte_1 occupato, sito in San Vittore del Lazio (Fr), Via Molinello, n. 15, in favore della TI;
Parte_1
c) condanna al pagamento dell'importo equitativamente Controparte_1 determinato di € 1.000,00 in favore della TI , a titolo di Parte_1 risarcimento danni oltre interessi e rivalutazione monetaria, come richiesti e per legge;
d) condanna il resistente intimato al pagamento, in favore della ricorrente TI, delle spese di giudizio, che liquida in €. 2.540,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 115,28 per spese esenti, spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cassino il 07/04/2025
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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