TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 32734 /2022 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv.to TERRACCIANO MARCO , Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MASCIA GIANGUIDO , BATTISTI LOREDANA CP_1
Resistente
OGGETTO: retribuzione
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21.10.22 e regolarmente notificato, esponeva di avere Parte_1 lavorato per la resistente dal 1.5.2019 al 29.2.2020 e poi dal 12.10.20 al 30.11.21, con le mansioni descritte in ricorso, diverse da quelle di operaio generico ( addetto al reparto produttivo nel primo contratto, conduttore di mezzi nel secondo) con le quali era stato inquadrato;
deduceva di avere svolto le mansioni di macellaio;
esponeva l'orario e le modalità di lavoro nonché le differenze retributive maturate e non versate;
deduceva in diritto e concludeva nel modo che segue: “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato per entrambi i rapporti di lavoro indicati in premessa nel Livello C/2 (ex D/1) del CCNL Anpit, ovvero altro livello ritenuto di giustizia;
B) conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della somma di €.10.131,00, come differenze retributive maturate per entrambi i rapporti di lavoro e
1 per i titoli meglio precisati in premessa;
C) per l'effetto, condannare in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della predetta somma di Parte_1
€.10.131,00, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava in fatto le mansioni allegate dal ricorrente, insistendo per il corretto inquadramento già attribuito, eccepiva la decadenza ex art.233 CCNL Commercio Anpit-Cisal, contestava i conteggi, in quanto non tenevano conto delle assenze del dipendente, e concludeva nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
Espletata istruttoria orale, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3
Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda non merita accoglimento.
Il ricorrente ha dedotto quanto segue:
“Il sig. svolgeva mansioni di macellaio: in particolare il ricorrente si occupava del taglio di Pt_1 qualsiasi tipo di carne, della disossatura, nonché della lavorazione e confezionamento delle carni.
Nell'esecuzione delle proprie mansioni utilizzava qualunque tipo di coltello, la sega a nastro e l'affettatrice. Dopo un primo periodo durato circa uno o due mesi, di affiancamento, il lavoratore ha lavorato in piena autonomia… A parte il “conduttore di mezzi”, che non ha mai fatto, come
“addetto al reparto produttivo” la declaratoria contrattuale del Livello D2 (art. 176) prevede l'Ausiliario di Cucina/Laboratorio (lavapiatti / pentole / utensili, attività di facchinaggio ecc.).
Come si vede, il livello assegnato, previsto per lavoratori con competenze davvero basilari, nulla ha a che vedere con le mansioni realmente svolte dal lavoratore, le quali si attagliano invece a quelle di cui al Livello C2, ex Livello D1 del CCNL citato…(Egli )in piena autonomia si occupava del taglio di qualsiasi tipo di carne, della disossatura, nonché della lavorazione e confezionamento delle carni, utilizzando qualunque tipo di coltello, la sega a nastro e l'affettatrice”.
Dall'istruttoria svolta peraltro non è emerso quanto dedotto dal ricorrente.
Il primo e unico teste di parte ricorrente si è limitato a riferire per il periodo pre-Covid, in quanto ha dichiarato di non ricordare le date ma solo che era “prima del 2020”.
Inoltre, come dimostrato da parte resistente (v. doc.8), il teste ha lavorato nel solo periodo
1.5.2019-16.7.2019.
Il teste invero ha precisato che, “per un periodo”, che non ha potuto precisare e in cui ha svolto le mansioni di facchino alle dipendenze di parte resistente, ha visto nella macelleria, mentre Pt_1
2 preparava ordini, tagliava la carne, la confezionava per il cliente, “usava coltelli, una sega che era all'ingresso”.
Riguardo agli orari, il teste ha dichiarato che vedeva la mattina alle 5,00 e che non Pt_1 conosceva gli altri suoi orari.
Il primo teste di parte resistente – ha dichiarato di potere rispondere per il 2021, in Tes_1 quanto era diventato il responsabile di , e ha precisato che questi “faceva affettati con Pt_1
l'affettatrice, il petto di pollo a fette o i bocconcini di pollo, in base agli ordini che arrivavano”; inoltre, faceva il taglio delle fettine con il coltello , legava le salsicce, faceva packaging ed Pt_1 eseguiva le pulizie del locale.
Il teste ha ancora dichiarato che lavorava 7 ore al giorno e che, al massimo, avrà fatto Pt_1 un'ora di straordinario dietro richiesta dei responsabili.
Inoltre, il teste ha precisato che i responsabili stavano dietro un vetro e osservavano Pt_1 Per_
“perché noi stessi dovevamo imparare”, che c'erano due esperti, e CI , che si occupavano di ripieni e macinati, che il prodotto finale veniva da loro verificato.
Le dichiarazioni della teste sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle del teste Tes_2 Tes_1 la teste ha altresì precisato, per quel che qui rileva, che “lui non aveva autonomia, lo seguivano i due responsabili e i due esperti…gli ordini preparati dal in laboratorio venivano messi su Pt_1 carrelli e portati da lui stesso in magazzino, esternamente alla macelleria”.
Alla luce di tali dichiarazioni, non sembra possibile affermare che svolgesse l'attività di Pt_1
“Macellaio qualificato” di cui a livello C2 CCNL applicato.
Tale livello implica che il lavoratore sia innanzitutto qualificato, “per l'elevata conoscenza del prodotto”, e che operi in “elevata autonomia esecutiva”.
Su questi due aspetti specifici non è stata offerta una prova adeguata.
E invero, da un lato va osservato che l'attestazione HACCP, che si rinviene in atti e che riguarda la formazione di un giorno, peraltro prescritta per chiunque maneggi alimenti, non può sopperire alla mancanza di un prova rigorosa della “elevata conoscenza” prevista dalla norma contrattuale che disciplina il livello C2.
Dall'altro, si evidenzia che dalla istruttoria non è emerso in alcun modo che il ricorrente operasse in autonomia esecutiva, dal momento che operava invece, come dichiarato dai testi, sotto la supervisione dei due responsabili e degli esperti.
Né è emerso che egli operasse in modo specifico nella macelleria, in quanto si occupava promiscuamente di preparare il prodotto, confezionarlo, portarlo in magazzino, oltre che di effettuare le pulizie.
L'uso del coltello non sarebbe invero neanche incompatibile con il livello D2, in quanto esso prevede l'utilizzo di macchine e apparecchiature di uso corrente o ad esse analoghe.
3 Di strumenti più impegnativi, come la sega, ha parlato solo il primo teste, ma lo stesso non appare particolarmente attendibile, sia perché non ha saputo collocare temporalmente la sua dichiarazione se non genericamente, sia perché ha dichiarato di avere visto nella Pt_1 macelleria, mentre la teste ha spiegato che “il laboratorio non è visibile dagli altri reparti”. Tes_3
Inoltre, tale teste ha potuto riferire solo per il breve periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della resistente e con riferimento alle occasioni – non è stato specificato con quale frequenza tali occasioni si siano presentate - nelle quali aveva potuto osservare al lavoro. Pt_1
Deve precisarsi che il livello richiesto dal ricorrente concerne il “Macellaio qualificato” e che la figura del “Macellaio specializzato”, ricompreso nel livello superiore, si caratterizza in quanto comprende, a differenza del primo, mansioni caratterizzate da un certo grado di specializzazione e da responsabilità, da potere di iniziativa e di coordinamento;
nel livello C2 si rinvengono mansioni specialistiche e potere di coordinamento organizzativo, ma si tratta di soggetto che risponde al proprio responsabile.
Anche raffrontando queste due figure, come chiede di fare il ricorrente, deve escludersi che al possa riconoscersi di avere svolto le mansioni di C2, in quanto, come emerso Pt_1 dall'istruttoria, lo stesso poteva vantare conoscenze del suo settore e capacità tecnico pratiche comunque acquisite , rispondeva al coordinatore di settore, svolgeva lavorazioni, preparazioni, confezionamento di alimenti, ma certamente non è emersa la prova che svolgesse attività specialistiche o che esercitasse potere di coordinamento organizzativo né che vantasse qualificate esperienza e competenza, cosicchè risulta smentita l'argomentazione secondo cui, se il livello più alto è quello di macellaio specializzato, a andrebbe riconosciuta la mansione di macellaio Pt_1 qualificato.
Con ciò si può affermare che quelle del ricorrente al più potrebbero rientrare nel livello D1, che comprende la figura dell'operatore esperto settoriale, avendo lavorato in un settore Pt_1 specifico con una certa autonomia esecutiva e compiti operativi, concernenti “lavorazioni, preparazioni e confezionamento”.
Sebbene sia stata proposta domanda subordinata di attribuzione di altro livello ritenuto di giustizia, non sono stato depositati conteggi alternativi.
Ne consegue che può attribuirsi il livello D1 (ex livello D2 Commercio 28.12.2016), ma nulla può riconoscersi a titolo di differenze retributive collegate a tale livello superiore, non essendo stato provato che, con riferimento al livello D1, il lavoratore abbia diritto a differenze rispetto a quanto già percepito.
Poiché non vi è riconoscimento di differenze retributive, le altre eccezioni (quelle relative alla decadenza, ai conteggi, alle assenze) rimangono assorbite.
Stante la parziale soccombenza, le spese possono compensarsi per il 50%, con distrazione come richiesto;
le spese vengono liquidate per l'intero come in dispositivo.
4
PQM
Definitivamente pronunziando;
accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che, nel corso dei rapporti descritti in ricorso, ha svolto mansioni di livello D1 (ex livello D2 CCNL Commercio Parte_1
28.12.2016) e pertanto dichiara il diritto di a vedersi riconosciuto tale livello per i Parte_1 periodi di lavoro indicati in ricorso;
liquida le spese di lite in E. 2.700,00, oltre 15%, IVA e CAP come per legge e compensa le stesse nella misura del 50%, ponendo il residuo 50% a carico di parte resistente e in favore di parte ricorrente, con distrazione.
Roma 4.3.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
5
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 32734 /2022 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv.to TERRACCIANO MARCO , Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MASCIA GIANGUIDO , BATTISTI LOREDANA CP_1
Resistente
OGGETTO: retribuzione
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21.10.22 e regolarmente notificato, esponeva di avere Parte_1 lavorato per la resistente dal 1.5.2019 al 29.2.2020 e poi dal 12.10.20 al 30.11.21, con le mansioni descritte in ricorso, diverse da quelle di operaio generico ( addetto al reparto produttivo nel primo contratto, conduttore di mezzi nel secondo) con le quali era stato inquadrato;
deduceva di avere svolto le mansioni di macellaio;
esponeva l'orario e le modalità di lavoro nonché le differenze retributive maturate e non versate;
deduceva in diritto e concludeva nel modo che segue: “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato per entrambi i rapporti di lavoro indicati in premessa nel Livello C/2 (ex D/1) del CCNL Anpit, ovvero altro livello ritenuto di giustizia;
B) conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della somma di €.10.131,00, come differenze retributive maturate per entrambi i rapporti di lavoro e
1 per i titoli meglio precisati in premessa;
C) per l'effetto, condannare in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della predetta somma di Parte_1
€.10.131,00, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava in fatto le mansioni allegate dal ricorrente, insistendo per il corretto inquadramento già attribuito, eccepiva la decadenza ex art.233 CCNL Commercio Anpit-Cisal, contestava i conteggi, in quanto non tenevano conto delle assenze del dipendente, e concludeva nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
Espletata istruttoria orale, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3
Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda non merita accoglimento.
Il ricorrente ha dedotto quanto segue:
“Il sig. svolgeva mansioni di macellaio: in particolare il ricorrente si occupava del taglio di Pt_1 qualsiasi tipo di carne, della disossatura, nonché della lavorazione e confezionamento delle carni.
Nell'esecuzione delle proprie mansioni utilizzava qualunque tipo di coltello, la sega a nastro e l'affettatrice. Dopo un primo periodo durato circa uno o due mesi, di affiancamento, il lavoratore ha lavorato in piena autonomia… A parte il “conduttore di mezzi”, che non ha mai fatto, come
“addetto al reparto produttivo” la declaratoria contrattuale del Livello D2 (art. 176) prevede l'Ausiliario di Cucina/Laboratorio (lavapiatti / pentole / utensili, attività di facchinaggio ecc.).
Come si vede, il livello assegnato, previsto per lavoratori con competenze davvero basilari, nulla ha a che vedere con le mansioni realmente svolte dal lavoratore, le quali si attagliano invece a quelle di cui al Livello C2, ex Livello D1 del CCNL citato…(Egli )in piena autonomia si occupava del taglio di qualsiasi tipo di carne, della disossatura, nonché della lavorazione e confezionamento delle carni, utilizzando qualunque tipo di coltello, la sega a nastro e l'affettatrice”.
Dall'istruttoria svolta peraltro non è emerso quanto dedotto dal ricorrente.
Il primo e unico teste di parte ricorrente si è limitato a riferire per il periodo pre-Covid, in quanto ha dichiarato di non ricordare le date ma solo che era “prima del 2020”.
Inoltre, come dimostrato da parte resistente (v. doc.8), il teste ha lavorato nel solo periodo
1.5.2019-16.7.2019.
Il teste invero ha precisato che, “per un periodo”, che non ha potuto precisare e in cui ha svolto le mansioni di facchino alle dipendenze di parte resistente, ha visto nella macelleria, mentre Pt_1
2 preparava ordini, tagliava la carne, la confezionava per il cliente, “usava coltelli, una sega che era all'ingresso”.
Riguardo agli orari, il teste ha dichiarato che vedeva la mattina alle 5,00 e che non Pt_1 conosceva gli altri suoi orari.
Il primo teste di parte resistente – ha dichiarato di potere rispondere per il 2021, in Tes_1 quanto era diventato il responsabile di , e ha precisato che questi “faceva affettati con Pt_1
l'affettatrice, il petto di pollo a fette o i bocconcini di pollo, in base agli ordini che arrivavano”; inoltre, faceva il taglio delle fettine con il coltello , legava le salsicce, faceva packaging ed Pt_1 eseguiva le pulizie del locale.
Il teste ha ancora dichiarato che lavorava 7 ore al giorno e che, al massimo, avrà fatto Pt_1 un'ora di straordinario dietro richiesta dei responsabili.
Inoltre, il teste ha precisato che i responsabili stavano dietro un vetro e osservavano Pt_1 Per_
“perché noi stessi dovevamo imparare”, che c'erano due esperti, e CI , che si occupavano di ripieni e macinati, che il prodotto finale veniva da loro verificato.
Le dichiarazioni della teste sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle del teste Tes_2 Tes_1 la teste ha altresì precisato, per quel che qui rileva, che “lui non aveva autonomia, lo seguivano i due responsabili e i due esperti…gli ordini preparati dal in laboratorio venivano messi su Pt_1 carrelli e portati da lui stesso in magazzino, esternamente alla macelleria”.
Alla luce di tali dichiarazioni, non sembra possibile affermare che svolgesse l'attività di Pt_1
“Macellaio qualificato” di cui a livello C2 CCNL applicato.
Tale livello implica che il lavoratore sia innanzitutto qualificato, “per l'elevata conoscenza del prodotto”, e che operi in “elevata autonomia esecutiva”.
Su questi due aspetti specifici non è stata offerta una prova adeguata.
E invero, da un lato va osservato che l'attestazione HACCP, che si rinviene in atti e che riguarda la formazione di un giorno, peraltro prescritta per chiunque maneggi alimenti, non può sopperire alla mancanza di un prova rigorosa della “elevata conoscenza” prevista dalla norma contrattuale che disciplina il livello C2.
Dall'altro, si evidenzia che dalla istruttoria non è emerso in alcun modo che il ricorrente operasse in autonomia esecutiva, dal momento che operava invece, come dichiarato dai testi, sotto la supervisione dei due responsabili e degli esperti.
Né è emerso che egli operasse in modo specifico nella macelleria, in quanto si occupava promiscuamente di preparare il prodotto, confezionarlo, portarlo in magazzino, oltre che di effettuare le pulizie.
L'uso del coltello non sarebbe invero neanche incompatibile con il livello D2, in quanto esso prevede l'utilizzo di macchine e apparecchiature di uso corrente o ad esse analoghe.
3 Di strumenti più impegnativi, come la sega, ha parlato solo il primo teste, ma lo stesso non appare particolarmente attendibile, sia perché non ha saputo collocare temporalmente la sua dichiarazione se non genericamente, sia perché ha dichiarato di avere visto nella Pt_1 macelleria, mentre la teste ha spiegato che “il laboratorio non è visibile dagli altri reparti”. Tes_3
Inoltre, tale teste ha potuto riferire solo per il breve periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della resistente e con riferimento alle occasioni – non è stato specificato con quale frequenza tali occasioni si siano presentate - nelle quali aveva potuto osservare al lavoro. Pt_1
Deve precisarsi che il livello richiesto dal ricorrente concerne il “Macellaio qualificato” e che la figura del “Macellaio specializzato”, ricompreso nel livello superiore, si caratterizza in quanto comprende, a differenza del primo, mansioni caratterizzate da un certo grado di specializzazione e da responsabilità, da potere di iniziativa e di coordinamento;
nel livello C2 si rinvengono mansioni specialistiche e potere di coordinamento organizzativo, ma si tratta di soggetto che risponde al proprio responsabile.
Anche raffrontando queste due figure, come chiede di fare il ricorrente, deve escludersi che al possa riconoscersi di avere svolto le mansioni di C2, in quanto, come emerso Pt_1 dall'istruttoria, lo stesso poteva vantare conoscenze del suo settore e capacità tecnico pratiche comunque acquisite , rispondeva al coordinatore di settore, svolgeva lavorazioni, preparazioni, confezionamento di alimenti, ma certamente non è emersa la prova che svolgesse attività specialistiche o che esercitasse potere di coordinamento organizzativo né che vantasse qualificate esperienza e competenza, cosicchè risulta smentita l'argomentazione secondo cui, se il livello più alto è quello di macellaio specializzato, a andrebbe riconosciuta la mansione di macellaio Pt_1 qualificato.
Con ciò si può affermare che quelle del ricorrente al più potrebbero rientrare nel livello D1, che comprende la figura dell'operatore esperto settoriale, avendo lavorato in un settore Pt_1 specifico con una certa autonomia esecutiva e compiti operativi, concernenti “lavorazioni, preparazioni e confezionamento”.
Sebbene sia stata proposta domanda subordinata di attribuzione di altro livello ritenuto di giustizia, non sono stato depositati conteggi alternativi.
Ne consegue che può attribuirsi il livello D1 (ex livello D2 Commercio 28.12.2016), ma nulla può riconoscersi a titolo di differenze retributive collegate a tale livello superiore, non essendo stato provato che, con riferimento al livello D1, il lavoratore abbia diritto a differenze rispetto a quanto già percepito.
Poiché non vi è riconoscimento di differenze retributive, le altre eccezioni (quelle relative alla decadenza, ai conteggi, alle assenze) rimangono assorbite.
Stante la parziale soccombenza, le spese possono compensarsi per il 50%, con distrazione come richiesto;
le spese vengono liquidate per l'intero come in dispositivo.
4
PQM
Definitivamente pronunziando;
accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che, nel corso dei rapporti descritti in ricorso, ha svolto mansioni di livello D1 (ex livello D2 CCNL Commercio Parte_1
28.12.2016) e pertanto dichiara il diritto di a vedersi riconosciuto tale livello per i Parte_1 periodi di lavoro indicati in ricorso;
liquida le spese di lite in E. 2.700,00, oltre 15%, IVA e CAP come per legge e compensa le stesse nella misura del 50%, ponendo il residuo 50% a carico di parte resistente e in favore di parte ricorrente, con distrazione.
Roma 4.3.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
5