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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/05/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1048/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1048/2022 RG Lav. promossa da:
, con gli avv.ti Adriano e Fabio Caretta Parte_1
ricorrente contro
, con gli avv.ti Quarnetti, , CP_1 CP_2 [...]
Controparte_3
, con gli avv.ti Miazzi e Biscaro
[...]
resistenti
e con la chiamata di
, con l'avv. Cappa Controparte_4
pagina 1 di 21
terza chiamata
pagina 2 di 21 Premesso che:
- il ricorrente, in pensione dal 2020, agisce in giudizio contro e CP_1 [...]
al fine di ottenere il Controparte_5 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto dell'attività lavorativa svolta come operaio forestale alle dipendenze delle medesime in forza di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal 1992 al 2019;
- i danni lamentati consistono in particolare nell'insorgenza/aggravamento delle seguenti patologie: tendinopatia alla spalla dx, ipoacusia e SDR tunnel carpale;
b) nell'aggravamento della tendinopatia per effetto dell'infortunio occorso il 26.06.2019, che avrebbe causato la rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra;
- il ricorrente allega di aver lavorato, con la qualifica di operaio addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, liv. 5S del CCNL, alle dipendenze di , CP_1 presso l'Unità Organizzativa Forestale Ovest-Vicenza dal 1992 al 2017, e di aver poi proseguito la medesima attività lavorativa, dal 6.4.2018 al 31.12.2019, alle dipendenze di
, quale ente strumentale e di supporto della Allega di aver svolto, Controparte_3 CP_1
per entrambi gli enti, le mansioni di motoseghista, taglialegna-boscaiolo, occupandosi in particolare del disboscamento e della manutenzione delle aree boschive;
- l'articolazione oraria determinata dal datore di lavoro prevedeva, riferisce, turni di 8 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, inframezzate da due pause, rispettivamente dalle 9.00 alle
9.30 e dalle 12.00 alle 13.00;
- allega inoltre che l'attrezzatura di lavoro fosse costituita da: motoseghe a scoppio di 5 kg ciascuna, con una rumorosità dai 104 Db (A) ai 117 dB (A); otoprotettori integrati nel casco, sfornito di inserti auricolari;
guanti antitaglio, ma non antivibrazione;
un giratronchi di 3 kg;
- il ricorrente riferisce di soffrire di ipoacusia sin dall'anno 2015 e di essersi sottoposto a visita medica in data 3.4.2019, all'esito della quale è stata certificata “moderata/grave ipoacusia bilaterale alle alte frequenze” (doc. 19 ricorrente). Ha, inoltre, riferito, di avvertire sin dall'anno 2017 tremori e parestesie alla mano destra e di essersi sottoposto in data 8.4.2021 a visita medica all'esito della quale emergeva “neuropatia da entrapment del mediano al tunnel carpale, a destra, inquadrabile […] come moderata” (doc. 20 ricorrente);
- rappresenta poi di essere rimasto vittima di infortunio sul lavoro in data 26.6.2019 in Val
Miela quando, nell'atto di eseguire i lavori di sgombero dei sentieri dagli alberi caduti a pagina 3 di 21 seguito di una tempesta, a causa della pendenza del terreno, umido e sdrucciolevole, nonché della mancanza di idonei dispositivi, quali imbragature, o DPI, o funi di sicurezza, sarebbe scivolato a terra, impattando con la spalla destra su un grosso masso. Recatosi in serata al PS dell'Ulss n.7 in data 27.6.2019, ha ricevuto diagnosi di “trauma della spalla dx da caduta con impotenza funzionale” e, all'esito di contestuale visita ortopedica, di un'“importante limitazione funzionale. Dolore alla palpazione della regione mediale della spalla
(all'inserzione del capo lungo) e posteriore. Dolore irradiato alla regione antero-mediale della spalla destra” (doc. 5 ricorrente);
- evidenziando che l' ha riconosciuto l'origine professionale della malattia alla spalla dx CP_6
“rottura postraumatica del sovraspinoso”, della SDR del TC e dell'ipoacusia bilaterale, egli domanda in questa sede il risarcimento a carico delle convenute del danno differenziale e complementare;
- si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto, rappresentando in particolare che:
a) il sig. ha prestato servizio alle sue dipendenze da aprile 1992 sino al mese di Pt_1
dicembre 2017, in virtù di contratti stagionali, normalmente di durata aprile/maggio- novembre, senza carattere di continuità;
b) sin dalla prima assunzione egli aveva dichiarato di avere problematiche fisiche. Già nel
1993, d'altra parte, il medico competente aveva espresso idoneità all'attività lavorativa con limitazioni, sempre rispettate (doc. 2 ); CP_1
c) nel 1990 il ricorrente aveva aperto una propria attività di boscaiolo, conclusasi nel 1992 a causa di un infortunio sul lavoro consistente nella caduta dalla cima di un albero con conseguente trauma cranico, contusioni, lesioni e fratture (doc. 23 ricorrente);
- anche si è costituita in giudizio contestando il ricorso in fatto ed in diritto Controparte_3
e chiedendone il rigetto. Ha rappresentato in particolare che:
a) il ricorrente ha lavorato alle sue dipendenze dall'anno 2018, in forza di due contratti a tempo determinato decorrenti rispettivamente dal 06.04.2018 al 31.12.2018 (terminato in anticipo in data 11.12.2018) e dal 01.04.2019 al 31.12.2019 (doc. 7 e 8). Il rapporto, della durata complessiva di 11 mesi, sarebbe quindi stato avviato quando le malattie professionali erano già insorte (ipoacusia insorta nel 2014-2015; sindrome del tunnel pagina 4 di 21 carpale insorto nel 2017; tendinopatia insorta nell'inverno tra 2018-2019/primavera 2019
(punto 45 di ricorso e doc. 5 di ricorso), rimanendo poi invariate;
b) quanto al sinistro del 26.6.2019 ha contestato l'attendibilità della rappresentazione come operata dal ricorrente, eccependo, se del caso, l'esclusiva responsabilità del sig. Pt_1 da valutarsi in subordine, ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- da ultimo, ha chiesto chiamarsi in giudizio la propria compagnia assicurativa CP_4
al fine di essere dalla stessa manlevata.
[...]
- si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e della Controparte_4
domanda di manleva di e, in subordine, di limitare il quantum dovuto a Controparte_3
quello effettivamente accertato in corso di causa. Aderendo alla ricostruzione fattuale della propria assicurata, ha contestato la genericità e la mancanza di prova rispetto a quanto allegato dal ricorrente nonché la dinamica dell'infortunio del 26.6.2019, richiamando comunque la franchigia prevista in contratto. Ha infine eccepito l'inoperatività della polizza per difetto dei presupposti contrattuali, richiamando le disposizioni di cui all'art. 3 sub doc. 1; ciò chiarito, rilevato che:
- Come già accennato, dal 1992 al 2017 il ricorrente ha lavorato per la , che CP_1
fino al 2018 ha gestito direttamente le attività di sistemazione idraulico-forestale del territorio;
- alla fine del 2017 tali attività sono state trasferite ad un nuovo organismo, l'
[...]
(in breve, Controparte_7 [...]
); CP_3
- per quanto qui rileva, come allegato dalla stessa è stato sottoscritto un accordo CP_3
sindacale ex art. 47 l. 428/1990 e con DGR 2138 del 19.12.2017 è stato approvato lo schema di convenzione, poi stata sottoscritta tra le parti, per il passaggio delle attività al nuovo Ente e la disciplina dei loro rapporti interni, a cui si rimanda (docc. 1, 2, 3
[...]
); CP_3
- l'accordo sindacale, preso atto del fatto che il passaggio di attività andasse considerato come trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 165/2001, disponeva il passaggio senza soluzione di continuità da cedente ( ) a cessionaria CP_1
(Agenzia) di tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato,
pagina 5 di 21 e il riparto di obblighi ed impegni è stato poi meglio regolato tra le parti con la
Convenzione sub doc. 1;
- il ricorrente, tuttavia, è sempre stato impiegato come lavoratore agricolo in forza di contratti a tempo determinato sottratti al regime del lavoro nel pubblico impiego, e regolati dalla contrattazione collettiva, come disposto dalla l. 124/1985 per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: “(..) Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento (..) L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato”;
- l'art. 12 della l. r. 37/2014 (istitutiva di ) prevede che “all' Controparte_3 [...]
nel settore primario sono trasferiti i dipendenti a tempo Controparte_3
indeterminato e determinato con contratto collettivo di lavoro di diritto privato regolante le attività di sistemazione idraulicoforestale ed idraulico-agraria, in servizio presso strutture regionali ed enti strumentali. L'Agenzia stipula eventuali ulteriori contratti a tempo determinato di diritto privato (..).”
- ne deriva che, col al passaggio delle funzioni dalla a , CP_1 Controparte_3
non si è trasferito anche il rapporto di lavoro del ricorrente, che non è stato coinvolto in un trasferimento d'azienda/ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c., ma ha stipulato con l'Agenzia (seppur in forza di un diritto di precedenza riconosciuto dalla Convenzione nel passaggio di funzioni) due autonomi contratti a tempo determinato: il primo dal
06.04.2018 al 31.12.2018 (terminato in anticipo in data 11.12.2018) e il secondo dal
01.04.2019 al 31.12.2019 (docc. 7, 8 ); Controparte_3
- ne deriva che la responsabilità dell' dipende dalla dimostrazione della CP_3 responsabilità di quest'ultima nell'insorgenza/aggravamento delle patologie;
ciò premesso, quanto all'infortunio, rilevato che:
- il lavoratore allega in ricorso di essere caduto mentre si trovava su una “scarpata in pendenza rispetto al sentiero”, su un terreno umido e sdrucciolevole, e di essere improvvisamente scivolato impattando con la spalla su un grosso masso durante la caduta;
- la dinamica descritta nell'atto introduttivo risulta parzialmente differente da quella riferita al momento dell'accesso al Pronto soccorso, avvenuto il giorno successivo all'evento, nonché al datore di lavoro: nei docc. 17-19 allegati alla memoria di si Controparte_3
pagina 6 di 21 legge infatti che il ricorrente sarebbe scivolato accidentalmente mentre si spostava all'interno del cantiere sbattendo sulla spalla, senza alcun riferimento ad una scarpata, né ad altri elementi che suggeriscano lo svolgimento di un'attività in altezza che avrebbe reso necessario l'utilizzo di corde, imbragature, funi o particolari DPI (come secondo il ricorrente sarebbe stato richiesto dalle caratteristiche della prestazione – v. punto 42 ricorso -);
- è comunque assorbente la considerazione del fatto che a fronte di un referto che dà atto di un trauma e della rottura del tendine del sovraspinoso, la causa dell'evento risulta tutt'ora indefinita, pertanto non è in alcun modo possibile stabilire se l'evento sia avvenuto in occasione di lavoro né, soprattutto, se dello stesso la datrice di lavoro dell'epoca (
[...]
) sia responsabile per l'omessa adozione di cautele idonee ad evitare l'evento; CP_3
- risulta in ogni caso sia dai documenti allegati da (doc. 22), sia dalle Controparte_3
dichiarazioni dei testi ma soprattutto che il compito Tes_1 Tes_2 Tes_3
assegnato dal direttore dei lavori quel giorno fosse quello di liberare dalle ramaglie il sentiero CAI in quell'area; in particolare il fratello del ricorrente e preposto del cantiere, sig. ha dichiarato: “il nostro compito era solo aprire il sentiero spostando i Tes_3 rami o i tronchi, e depezzare dove passavano le persone”. Quel giorno, quindi, era stato chiesto alla ricorrente di lavorare sul sentiero CAI, non in una scarpata;
- la caduta, poi, non è stata vista da alcuno dei colleghi, ed anzi della squadra presente in loco il ricorrente ha avvertito solo il signor della caduta, senza aggiungere Tes_3
però al racconto alcun elemento che ne abbia connotato la dinamica. Il teste infatti Pt_1 ha dichiarato: “Io non ho visto niente. Ad un certo punto è venuto su, e mi ha detto che era scivolato, aveva inciampato sui rami”);
- la domanda di accertamento della responsabilità per l'infortunio e le relative conseguenze va pertanto respinta;
quanto invece alle malattie professionali lamentate, rilevato che:
- il ricorrente sostiene di aver sempre svolto, per le resistenti, la mansione di motoseghista e taglialegna, che consisteva nel disboscamento e nella manutenzione delle aree boschive, prevalentemente montane;
- l'attività richiedeva:
a) l'abbattimento e la potatura di piante, alberi, arbusti a seconda delle esigenze;
pagina 7 di 21 b) in caso di abbattimento, la sramatura e la depezzatura dei tronchi;
- per tali attività, il ricorrente utilizzava:
1) motoseghe a scoppio;
2) asce per inserire dei cunei durante l'abbattimento di alberi;
3) giratronchi per ruotare i tronchi durante le operazioni di sramatura.
- l'istruttoria orale svolta non ha confermato, quantomeno in termini utili a contrastare l'allegazione attorea, che come sostenuto dalla egli non sia stato adibito, CP_1 prima del 2000, all'attività di motoseghista. In ogni caso, il periodo compreso tra l'anno
2000 e il 2017 (in cui è scaduto il termine dell'ultimo contratto con il ricorrente prima del passaggio di funzioni a ) appare significativo ai fini della decisione, Controparte_3 nonostante i contratti a termine non coprissero tutto l'anno solare;
- la prova orale ha invece confermato da un lato che il ricorrente abbattesse fino a 5/7 alberi al giorno (circa 5-6 m³ di legna) e trasportasse manualmente la propria attrezzatura sul luogo di lavoro (motosega, ascia, giratronchi) dividendosi con la squadra anche il compito di trasportare le taniche di olio e benzina per le motoseghe (v. teste e teste Tes_4 Pt_1
in particolare, cioè gli unici tra i testi sentiti ad aver concretamente svolto insieme al ricorrente le mansioni in questione), e dall'altro che dopo l'apertura del cantiere egli, come tutti, eseguisse quotidianamente numerose attività oltre a quella di abbattimento in senso stretto delle piante tramite motosega: trasporto e sistemazione del materiale dalla macchina al sito di lavoro, affilatura della catena, valutazione di ciascuna pianta prima dell'abbattitura, utilizzo del giratronchi, spostamento delle ramaglie, rifornimenti motosega e pulizia degli strumenti, trasporto materiale all'auto dopo la chiusura del cantiere;
- è stato inoltre confermato che il ricorrente abbia goduto delle pause dall'attività descritte in ricorso: una per il panino, di circa mezz'ora verso le ore 9, e quella per il pranzo, della durata di un'ora;
- in questo quadro, la consulenza tecnica d'ufficio volta all'esito dell'istruttoria orale ha consentito di confermare che il ricorrente soffre di:
a) ipoacusia bilaterale di entità moderata/grave per le alte frequenze;
b) sindrome del tunnel carpale destra;
c) tendinopatia della cuffia dei rotatori alla spalla destra con pregressa rottura;
pagina 8 di 21 - considerando in primo luogo l'ipoacusia, va evidenziato che come rilevato dalla ctu dott.ssa la malattia è stata diagnosticata nel 2019, e che le caratteristiche Per_1 emerse dall'esame svolto all'epoca (audiometria per via ossea) sono sicuramente compatibili sia con un quadro di danno uditivo da esposizione prolungata al rumore che con un quadro di presbiacusia, cioè un deficit uditivo legato all'invecchiamento, potendosi escludere soltanto con relativa sicurezza un danno uditivo di tipo acuto;
- il perito d'ufficio ha altresì affermato che non è possibile determinare l'epoca di insorgenza della patologia, in assenza di test precedenti a quello del 2019;
- quanto poi alla questione del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa svolta per le resistenti, la dott.ssa ha svolto la propria analisi considerando lo svolgimento Per_1
da parte del sig. della mansione di boscaiolo per circa 27 anni, di cui 26 alle Pt_1
dipendenze della , con esposizione ad elevati livelli di rumore connaturata CP_1 all'uso della motosega, e ha rilevato tale antecedente risulta “certamente idoneo allo sviluppo di ipoacusia da rumore, specialmente per le alte frequenze”. Le motoseghe utilizzate nel corso degli anni risultavano infatti produttive di un rumore compreso tra
104dB(A) e 117 dB(A). La ctu ha chiarito che sebbene il ricorrente abbia dichiarato di aver sempre fatto uso delle cuffie otoprotettrici, queste hanno certamente ridotto la rumorosità a livelli compresi tra 77.8 dB(A) e 78.8 dB(A), e così attenuato le conseguenze dannose, senza tuttavia incidere sulla probabilità del c.d. danno-evento. Il perito d'ufficio ha precisato che tutti i DPI riducono l'entità di un danno la cui probabilità di realizzazione rimane tuttavia inalterata, essendo solo le misure di prevenzione quelle che agiscono sulle probabilità di verificazione di un evento dannoso. La consulente ha altresì considerato l'attività venatoria svolta dal ricorrente in modo ricorrente dall'età di
15 anni, ritenuta “sicuramente […] da non trascurare”, dato che il livello di esposizione e in tal caso può “superare tranquillamente i 140 dB(A)”;
- sulla base delle considerazioni sopra sintetizzate, su cui si rimanda più compiutamente alle pagine 68 e 69 della ctu, la consulente è giunta a ritenere che l'ipotesi più probabile sia che l'ipoacusia abbia origine multifattoriale, e cioè origini dalla convergenza tra diversi fattori: presbiacusia, attività lavorativa e attività venatoria. In ogni caso, la consulente d'ufficio ha elaborato un prospetto sulle probabili cause della patologia in questione, da cui risulta che le probabilità che la causa lavorativa non incida sulla genesi pagina 9 di 21 della patologia sono marcatamente inferiori a quelle delle ricostruzioni causali che ne contemplino quantomeno il concorso. Se ne ricava si ricava che il ruolo quantomeno concausale dell'attività svolta sia “più probabile che non”;
- così chiarita la riconducibilità sul piano oggettivo dell'ipoacusia all'attività lavorativa del ricorrente, va verificato se sussistano gli elementi per affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo;
- come noto, infatti, l'art. 2087 cod. civ. non configura un caso di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale ovvero suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento;
- ebbene, sulla base dei parametri forniti dall'art. 189 t.u. sicurezza, risulta che il livello di esposizione al rumore a cui il ricorrente era esposto superasse le soglie di attenzione indicate dal decreto, in quanto come già si è detto l'impiego di motoseghe comporta di per sé l'esposizione a 104-117 dB(A). La norma infatti prevede: “a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20
\muPa); b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa
(137 dB(C) riferito a 20 \muPa); c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80
dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa)”;
- l'art. 190 del Testo Unico, tuttavia, dispone che: “1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con
l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
pagina 10 di 21 e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.”;
- ai sensi dell'art 192, poi “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
pagina 11 di 21 f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro
e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.”;
- ebbene, risulta innanzitutto che l'attività demandata al ricorrente non potesse essere svolta senza il ricorso alla motosega, con riferimento al momento del taglio dei tronchi;
risulta inoltre che il ricorrente lavorasse all'aperto e con strumenti dalla tecnologia avanzata che venivano manutenuti costantemente. I testi sentiti nel corso dell'istruttoria hanno infatti riferito che veniva dedicato del tempo, in particolare, alla rifilatura delle lame della motosega, il che riduceva altresì le vibrazioni a cui i lavoratori erano esposti, e che le macchine venissero sostituite con frequenza;
- risulta soprattutto, perché riferito dallo stesso lavoratore, che egli fosse stato dotato e utilizzasse i dispositivi otoprotettivi le cui schede tecniche e di consegna sono allegati alle memorie delle resistenti, strumenti che la ctu ha ritenuto idonei ad abbassare il livello di esposizione a 77.8-78.8 dB(A) circa, cioè al di sotto dei valori di azione il cui verosimile superamento avrebbe imposto innanzitutto la valutazione del rischio e, in caso di rischio superiore al consentito, l'applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative specifiche;
- tali misure tecniche ed organizzative specifiche, in ogni caso, sono state adottate, pertanto non è possibile affermare la responsabilità delle convenute in relazione alla patologia in questione. Come affermato anche nel corso dell'istruttoria orale dai testi sentiti sul punto l'attività svolta nel taglio degli alberi era infatti discontinua (essendo molte le attività demandate al motoseghista, come già detto), era svolta come detto in ambiente aperto e soprattutto con l'utilizzo di dpi, e gli strumenti utilizzati erano costantemente aggiornati;
- considerato che il ricorrente ha collocato l'insorgenza della patologia a partire dal 2010, e che l'unico esame diagnostico svolto, per quanto risulta, è stato effettuato nell'aprile 2019,
pagina 12 di 21 senza che sia possibile avere riscontro alcuno di un aggravamento apprezzabile della malattia, considerato inoltre che il rapporto alle dipendenze di è Controparte_3
insorto solo a partire dall'aprile 2018, per cessare nel dicembre del medesimo anno e ricominciare il successivo aprile, non sussistono in ogni caso elementi sufficienti per affermare la responsabilità dell'ente da ultimo indicato;
- va sul punto ribadito che alla luce dell'avvicendamento nelle funzioni delle due convenute già descritto, l'eventuale collegamento funzionale tra i due enti resistenti non può spingersi al punto di affermare la responsabilità dell'uno per le attività dell'altro nella gestione dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, trattandosi, per quanto qui rileva, di soggetti giuridici distinti che distintamente, nel corso del tempo, hanno assunto in via autonoma il ruolo di datore di lavoro del ricorrente, pertanto ciascuno risponde a condizione di aver quantomeno (con)causato, con la propria condotta attiva od omissiva, i danni lamentati, e quindi l'insorgenza o l'aggravamento delle patologie in questione;
- passando poi alla sindrome del tunnel carpale, i primi sintomi dolorosi alla mano destra sono stati riferiti dal ricorrente sin dal ricorso al 2017. La successiva elettromiografia dell'aprile 2021 ha rilevato una neuropatia del mediano al tunnel carpale inquadrabile come moderata (doc. 20 ricorrente);
- in assenza di altri, precedenti esami, va quindi in primo luogo evidenziato che anche in questo caso lo svolgimento dell'attività alle dipendenze di non può Controparte_3
dirsi una verosimile concausa della patologia, considerata l'epoca di insorgenza e l'assenza di alcuna evidenza, e prima ancora di allegazione, di un suo aggravamento successivo alla manifestazione in epoca contestuale all'avvio del rapporto;
- ciò detto, la consulente d'ufficio ha chiarito che il lavoro manuale di boscaiolo, con un utilizzo frequente della motosega, è senz'altro idoneo a cagionare l'insorgenza della sindrome del tunnel carpale, come peraltro evidenziato dalle stesse valutazioni dei rischi prodotte dalle resistenti, in ragione dell'esposizione alle vibrazioni;
- in assenza di traumi pregressi al polso destro, e valutata la specifica posizione del ricorrente, la ctu ha concluso che “le due ipotesi più plausibili sono quelle di una patologia idiopatica e quella di una patologia da vibrazioni […] a parere di chi scrive legittimo attribuire alla seconda ricostruzione a 1 ° di credibilità lievemente superiore rispetto alla prima, per il semplice fatto che generalmente una eziopatogenesi viene
pagina 13 di 21 qualificata come idiopatica quando non vi è alcun elemento che possa far sospettare una eziopatogenesi alternativa, mentre nel caso in esame c'è (le vibrazioni ripetute articolatasi nell'arco di lunghi anni). Nessuna delle attività extra lavorative e menzionate nel quesito incidente anteriore al rapporto di lavoro presso le convenute e attività venatoria) possono ritenersi idonee alla causazione della sindrome di cui si discute”;
- trattasi di ragionamento immune da qualunque tipo di censura, che va per questo condiviso;
- la responsabilità della è invece dimostrata dal fatto che sebbene il rischio CP_1
fosse stato valutato sin dal 1996 (docc. 6 e 6ter , e sia allegata da entrambe le CP_1
resistenti la consegna di guanti anti vibrazioni al ricorrente (prevista a scopo di protezione sin da quell'epoca), dal verbale sub doc. 14 allegato alla memoria della stessa, la CP_1
prima data di consegna di tale DPI, principale strumento di protezione contro rischio in questione, è quella del 24.5.2010, il che significa che fino a quella data il ricorrente è stato esposto al rischio in questione senza l'adozione di particolari misure protettive, quantomeno in base hanno risultanze fornite dalla parte a ciò onerata (che il doc. 14 si riferisca anche ai guanti antivibrazione si evince dal fatto che nella Controparte_3
propria memoria ha allegato con precisione di aver consegnato i dpi in questione riferendosi ai guanti Husq 10, di cui dimostra la consegna con il doc. 23 - la circostanza non è stata specificamente contestata -, e dalla lettura del doc. 14 richiamato dalla in memoria sembra trattarsi dei medesimi guanti consegnati al lavoratore da CP_1 quest'ultima);
- ogni ulteriore questione sul punto appare pertanto assorbita;
- quanto invece alla tendinopatia a carico della cuffia dei rotatori, come si è detto le conseguenze dell'asserito infortunio non possono essere imputate al datore di lavoro per le ragioni sopra esposte , cui si rimanda;
- va non di meno verificato se possa ritenersi sussistente una lesione nel distretto in questione da qualificarsi come malattia professionale imputabile alle convenute. Risulta infatti accertato dalla ctu che al momento dell'accesso al pronto soccorso in data
27.06.2019, il ricorrente presentasse già una degenerazione tendina profonda, compatibile con un quadro patologico preesistente;
pagina 14 di 21 - sempre considerando in primo luogo l'elemento oggettivo va detto che la consulente d'ufficio hai evidenziato che il nesso causale dell'attività tutta svolta dal ricorrente, tanto nel periodo alle dipendenze della quanto nel periodo di lavoro per CP_1 [...]
, appare riscontrato in base alle considerazioni svolte dalla consulente CP_3
d'ufficio, che ha chiarito quanto segue: “la presenza di un dolore recidivante e l'evidenza di fenomeni artrosici e tendinosici già documentabili alla RMN del 6 luglio 2019 suggeriscono che la spalla destra fosse già soggetta a un quadro di degenerazione tendinea. Il referto RMN indica infatti un'ampia lesione a tutto spessore del sovraspinoso con alterazioni tendinee e fenomeni artrosici preesistenti, i quali potrebbero essere riconducibili a microtraumi ripetuti e a processi involutivi, fattori frequenti in chi svolge attività manuali pesanti, come quella del boscaiolo. L'infortunio del 26 giugno sembra aver causato un peggioramento della sintomatologia dolorosa e un'acutizzazione della limitazione funzionale, come rilevato dall'esame obiettivo e dalla consulenza ortopedica, ma non necessariamente una rottura acuta del tendine. Gli esiti della RMN del
06.07.2019, peraltro, mostrano caratteristiche di una patologia tendinea degenerativa, con lesioni croniche preesistenti che non sembrano compatibili con un evento acuto e improvviso, bensì con un processo tendinosico progressivo. Inoltre, in occasione dell'intervento chirurgico del 3 settembre 2019 la descrizione di retrazione e consistenza ridotta dei tendini conferma la presenza di alterazioni tendinee croniche piuttosto che un danno recente e traumatico (dal verbale operatorio: “… La cuffia appare lacerata a tutto spessore con esposizione completa della testa. Si esegue una sutura side to side del sovraspinoso e del sottospinoso con fiberwire, per quanto possibile data la consistenza ridotta dei residui tendinei e la loro retrazione …”). In conclusione, pur riconoscendosi
l'infortunio del 26 giugno come un fattore aggravante del dolore e dell'impotenza funzionale, è improbabile che esso sia stato la causa primaria della rottura completa della cuffia dei rotatori. Tale rottura sembra piuttosto il risultato di un deterioramento cronico tendineo, accelerato e amplificato da attività lavorative usuranti protratte nel tempo. Se come si è detto al momento dell'accesso al pronto soccorso il 27.06.2019 il ricorrente presentava una degenerazione tendinea profonda, con un quadro patologico preesistente.”;
pagina 15 di 21 - la ctu ha poi evidenziato che “come emerso anche nel corso dell'istruttoria orale, il signor oltre ad utilizzare la motosega movimentava anche carichi. L'uso ripetuto della Pt_1
motosega impone di esercitare movimenti continui di elevazione e abduzione del braccio, spesso con il braccio sollevato una posizione che esercita una pressione significativa sui tendini della cuffia, in particolare sul sovraspinato e sull'infraspinato, responsabili dei movimenti di abduzione e rotazione esterna della spalla punto la ripetitività di questi movimenti produce microtraumi che, nel frattempo, favoriscono processi infiammatori e degenerativi nei tendini. Vi è poi l'esposizione costante alle vibrazioni generate dallo strumento, che contribuiscono a incrementare il carico su questi tendini, rendendoli più suscettibili alla degenerazione. Inoltre, i movimenti di sollevamento e spostamento di carichi pesanti come i tronchi (anche se svolti congiuntamente con altri) richiedono un'intensa attività muscolare e tendinea, che stressa ulteriormente la cuffia dei rotatori, sollecitando costantemente i tendini. Questi fattori si sommano, causandone il tempo un'accelerazione nella degenerazione tendinea, poiché non sempre vi è tempo sufficiente per il recupero tra una sessione lavorativa e l'altra, limitando così le capacità rigenerative dei tendini stessi”;
- vagliando ancora una volta con la già dimostrata precisione, le ipotesi ricostruttive possibili, la dott.ssa è giunta a concludere che “l'ipotesi più plausibile […] e Per_1
che la tendinopatia con rottura tendinea della cuffia dei rotatori destra si è insorta a seguito dell'infortunio […] quale conseguenza da un lato di un fisiologico processo di degenerazione e dall'altro delle reiterate sollecitazioni meccaniche a cui l'articolazione è stata sottoposta nell'arco della lunga vita lavorativa del ricorrente”. La consulente ha inoltre escluso che nella realizzazione del quadro morboso a carico della spalla destra possa aver inciso l'incidente occorso al ricorrente nel 1992, in ragione del fatto che l'evento ha comportato lesioni a carico di distretti diversi da quello della spalla destra;
- la patologia, pertanto risulta correlata all'esposizione a vibrazioni, all'adozione di posture incongrue e alla movimentazione di carichi che l'attività demandata al ricorrente ha sicuramente realizzato;
- ciò premesso, i testi sentiti hanno confermato che tutti i motoseghisti avessero ricevuto in sede di formazione specifiche indicazioni sulle posizioni da assumere nell'utilizzo della motosega e sul suo impiego, e che (come già si è detto) gli strumenti venissero pagina 16 di 21 periodicamente aggiornati. Il teste capo squadra del ricorrente in un certo Tes_3 periodo, in particolare ha dichiarato: “Le motoseghe sono state cambiate, ne sono state cambiate tante, la regione ha procurato ad un certo punto anche quelle professionali.
Tutti noi operai siamo stati formati per l'uso della motosega. Dovevamo smontarla, limarla e pulirla e ognuno doveva mantenere il proprio strumento. Abbiamo fatto dei corsi”. Della formazione vi è peraltro evidenza nella documentazione allegata sub doc. 29 da , anche con riferimento al periodo precedente all'instaurazione del Controparte_3 rapporto con il ricorrente. Dalla consultazione dei documenti allegati risulta tra l'altro anche la consegna al ricorrente di specifiche istruzioni operative nonché del manuale del corso base per motoseghisti. Dal complesso della documentazione, anche per come integrata dalle dichiarazioni dei testi sentiti, si evince che il ricorrente fosse sufficientemente edotto dei rischi e dei sistemi di prevenzione e protezione con riferimento all'uso della motosega;
- la necessità di elevare le braccia oltre la linea delle spalle, poi, è stata confermata dal teste nonostante egli abbia confermato che “Nell'utilizzo della motosega non si Tes_4 dovrebbe, ce lo hanno detto per questioni di sicurezza”, ma è stata negata, se non per la propria persona, dal teste oltre che dai testi introdotti dalle resistenti;
Tes_3
- va tuttavia evidenziato che dal 1993 al 2000 il ricorrente aveva ricevuto un giudizio di idoneità alle mansioni con prescrizioni di evitare mmc e lavori pesanti (doc. 2 CP_1
);
[...]
- sia il teste che il teste ciononostante, quanto alla movimentazione dei Tes_4 Pt_1 carichi hanno dichiarato che il ricorrente “Se ce la faceva si arrangiava, altrimenti come tutti chiamava qualcuno nel corso dello svolgimento dell'attività”. Il teste peraltro, Tes_4
ha riferito di non conoscere le limitazioni in questo senso del ricorrente. Sebbene non sia certo che le sue dichiarazioni si riferiscano al periodo coperto dalle limitazioni in questione (perché il teste non ha saputo riferire quando abbia lavorato insieme al ricorrente), e non possa quindi affermarsi con certezza il che significa che nessun onere aggiuntivo fosse posto a carico degli altri componenti della squadra per alleggerire quelli del sig. a tale conclusione può giungersi comunque. Va infatti considerato che il Pt_1 sig. sig. ha dichiarato: “Confermo che mio fratello non fosse autorizzato a Tes_3
pagina 17 di 21 movimentare carichi. In generale però nella movimentazione ci si aiutava, tranne per i pezzi piccoli in cui ognuno, anche mio fratello, si arrangiava.”;
- nessuno dei testi, in definitiva, ha riferito dell'adozione di specifici accorgimenti volti al rispetto delle indicazioni del medico competente, ed anzi pare che il ricorrente, come tutti, solo nella movimentazione dei carichi più pesanti (non è dato sapere quali) venisse aiutato da altri uomini della squadra, ma, come pare aver riferito il teste ciò avveniva Tes_4 quando “non ce la faceva”, e quindi secondo una stima personale del carico sostenibile fisicamente;
- tale comportamento omissivo appare non solo idoneo a determinare causalmente la patologia alla spalla, ma anche imputabile alla CP_1
- è stata invece rispettata la prescrizione, impartita dal 2004 al 2009, di affidare al ricorrente una motosega leggera, come affermato dal teste ma non è stato dimostrato Tes_3
con sufficiente precisione che i tempi di utilizzo prescritti (al massimo per mezza giornata, doc. 3 e doc. 13 ) siano stati parimenti CP_1 Controparte_3
osservati;
- per il periodo di lavoro alle dipendenze di , invece, il ricorrente ha Controparte_3
ricevuto giudizi di idoneità alle mansioni, fatta eccezione per la prescrizione di otoprotettori (che come si è visto gli sono stati forniti). Si veda in proposito il doc. 13 dell'Ente;
- deve ritenersi poi, come detto, che il lavoratore fosse adeguatamente formato sui rischi in esame (movimentazione carichi, vibrazioni e posture incongrue) puntualmente individuati da (doc. 11 Ente), anche in ragione della periodica formazione Controparte_3
ricevuta, da ultimo nel maggio 2017, nel corso del rapporto con la confermata CP_1
anche dai testi sentiti (doc. 29 ); Controparte_3
- sono state poi dimostrate la consegna dei dpi, ed in particolare dei guanti antivibrazione come già si è detto, consegna che il ricorrente invece contesta in radice (v. anche pag. 4 delle note conclusive), e la verifica periodica dell'idoneità alle mansioni (doc. 13);
- la domanda svolta nei confronti dell'Agenzia va quindi rigettata nella sua integralità, restando quindi assorbita quella svolta da quest'ultima nei confronti della Compagnia assicurativa terza chiamata CP_4
pagina 18 di 21 - si precisa sin d'ora, tuttavia, che la complessità della vicenda sia in fatto che in diritto giustifica la compensazione delle spese sia con riferimento a quelle sostenute dall' che con riferimento a quelle della Compagnia Controparte_3
Contr assicurativa ciò chiarito, quanto al danno risarcibile, rilevato che:
- ai fini della determinazione del danno biologico temporaneo va considerato quanto accertato dalla consulenza della dott.ssa tenendo conto dello scenario B con Per_1 riferimento alla patologia alla spalla, cioè senza considerare gli esiti dell'asserito infortunio del 26.6.2019;
- la ctu ha quantificato il danno temporaneo complessivo nella misura di 30 giorni al 50% e
30 giorni al 25%, stabilendo invece la misura del 3% con riferimento al danno biologico permanente relativo alla spalla virgola e quella del 2% con riferimento al danno biologico permanente relativo alla sindrome del tunnel carpale, con grado di sofferenza soggettiva giudicato lieve sia relativamente alla fase temporanea che nel permanente;
- dall'applicazione delle più recenti tabelle di Milano risulta che la somma da riconoscere al ricorrente a ristoro del danno non patrimoniale temporaneo ammonta a complessivi euro
2025 (90,00 x 30 giorni x 50% (1350 euro) + 90,00 x 30 giorni x 25% (675 euro).
Devalutata al giugno 2019, la somma ammonta ad euro 1.714,65, e su di essa, rivalutata di anno in anno, andranno riconosciuti altresì gli interessi legali;
- considerati poi: a) l'età del ricorrente all'epoca dell'insorgenza delle malattie come accertate dal ctu (59 anni); b) la percentuale di danno permanente attribuibile responsabilità del datore di lavoro (4%, se si considera la stima del 6% complessivo che la ctu ha effettuato considerando però anche l'ipoacusia); d) il grado (lieve) di sofferenza accertato dal ctu relativamente al danno permanente, in applicazione delle tabelle di
Milano stimasi equo determinare il danno biologico permanente nella somma di euro
3719,10, somma che devalutata alla data di stabilizzazione delle malattie considerate
(giugno 2019) va rideterminata in euro 3.149,11. La somma non può essere maggiorata a titolo di personalizzazione del danno. Le generiche allegazioni svolte sul punto in ricorso, infatti, non giustificano un allontanamento dai parametri medi individuati dall'Osservatorio milanese, così che la somma sin qui determinata pare ristorare pagina 19 di 21 adeguatamente il pregiudizio non patrimoniale legato alle patologie sopra richiamate. Si consideri in particolare che è pacifico che il ricorrente abbia sempre dedicato il proprio tempo libero all'attività venatoria, in montagna, e che in base alle dichiarazioni rese in anamnesi e dal teste pare che tale attività (che richiede presa ferma dell'arma Tes_3
e sollecita udito, polso e spalle) non sia stata mai interrotta per questioni legate alle malattie in esame;
- quanto al danno patrimoniale, la consulente ha valutato come rimborsabili le spese mediche di euro 75 del settembre 2019, quella di euro 87 del marzo 2021 e quella di euro
132 sostenuta nell'aprile 2021. Il ricorrente ha pertanto diritto al rimborso dell'importo di euro 394,00 a titolo di ristoro del danno patrimoniale per spese mediche;
- le somme riconosciute a titolo di danno alla salute devono essere ridotte, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dell'importo erogato dall' CP_6
considerando il principio della detrazione per poste omogenee (cfr. Cass. 4972/2018;
Cass. 20807/2016). Dovendo essere acquisito un dato documentale aggiornato, la causa va rimessa in istruttoria;
- si riserva all'esito la decisione su ogni ulteriore questione.
P.Q.M.
Il giudice:
- accerta la responsabilità della per le patologie: sindrome tunnel carpale CP_1
polso destro, tendinopatia cuffia rotatori spalla destra;
- rimette la causa in istruttoria al fine di determinare il danno differenziale;
- rigetta la domanda svolta nei confronti della con riferimento al CP_1
risarcimento del danno per ipoacusia;
- rigetta l'intera domanda svolta nei confronti di Controparte_8
;
[...]
Contr
- dichiara assorbita la domanda nei confronti di Contr
- compensa le spese tra parte ricorrente, e Controparte_3
- riserva all'esito ogni ulteriore determinazione, anche in punto di spese tra le parti ancora in causa.
pagina 20 di 21 Vicenza, 27/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1048/2022 RG Lav. promossa da:
, con gli avv.ti Adriano e Fabio Caretta Parte_1
ricorrente contro
, con gli avv.ti Quarnetti, , CP_1 CP_2 [...]
Controparte_3
, con gli avv.ti Miazzi e Biscaro
[...]
resistenti
e con la chiamata di
, con l'avv. Cappa Controparte_4
pagina 1 di 21
terza chiamata
pagina 2 di 21 Premesso che:
- il ricorrente, in pensione dal 2020, agisce in giudizio contro e CP_1 [...]
al fine di ottenere il Controparte_5 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto dell'attività lavorativa svolta come operaio forestale alle dipendenze delle medesime in forza di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal 1992 al 2019;
- i danni lamentati consistono in particolare nell'insorgenza/aggravamento delle seguenti patologie: tendinopatia alla spalla dx, ipoacusia e SDR tunnel carpale;
b) nell'aggravamento della tendinopatia per effetto dell'infortunio occorso il 26.06.2019, che avrebbe causato la rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra;
- il ricorrente allega di aver lavorato, con la qualifica di operaio addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, liv. 5S del CCNL, alle dipendenze di , CP_1 presso l'Unità Organizzativa Forestale Ovest-Vicenza dal 1992 al 2017, e di aver poi proseguito la medesima attività lavorativa, dal 6.4.2018 al 31.12.2019, alle dipendenze di
, quale ente strumentale e di supporto della Allega di aver svolto, Controparte_3 CP_1
per entrambi gli enti, le mansioni di motoseghista, taglialegna-boscaiolo, occupandosi in particolare del disboscamento e della manutenzione delle aree boschive;
- l'articolazione oraria determinata dal datore di lavoro prevedeva, riferisce, turni di 8 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, inframezzate da due pause, rispettivamente dalle 9.00 alle
9.30 e dalle 12.00 alle 13.00;
- allega inoltre che l'attrezzatura di lavoro fosse costituita da: motoseghe a scoppio di 5 kg ciascuna, con una rumorosità dai 104 Db (A) ai 117 dB (A); otoprotettori integrati nel casco, sfornito di inserti auricolari;
guanti antitaglio, ma non antivibrazione;
un giratronchi di 3 kg;
- il ricorrente riferisce di soffrire di ipoacusia sin dall'anno 2015 e di essersi sottoposto a visita medica in data 3.4.2019, all'esito della quale è stata certificata “moderata/grave ipoacusia bilaterale alle alte frequenze” (doc. 19 ricorrente). Ha, inoltre, riferito, di avvertire sin dall'anno 2017 tremori e parestesie alla mano destra e di essersi sottoposto in data 8.4.2021 a visita medica all'esito della quale emergeva “neuropatia da entrapment del mediano al tunnel carpale, a destra, inquadrabile […] come moderata” (doc. 20 ricorrente);
- rappresenta poi di essere rimasto vittima di infortunio sul lavoro in data 26.6.2019 in Val
Miela quando, nell'atto di eseguire i lavori di sgombero dei sentieri dagli alberi caduti a pagina 3 di 21 seguito di una tempesta, a causa della pendenza del terreno, umido e sdrucciolevole, nonché della mancanza di idonei dispositivi, quali imbragature, o DPI, o funi di sicurezza, sarebbe scivolato a terra, impattando con la spalla destra su un grosso masso. Recatosi in serata al PS dell'Ulss n.7 in data 27.6.2019, ha ricevuto diagnosi di “trauma della spalla dx da caduta con impotenza funzionale” e, all'esito di contestuale visita ortopedica, di un'“importante limitazione funzionale. Dolore alla palpazione della regione mediale della spalla
(all'inserzione del capo lungo) e posteriore. Dolore irradiato alla regione antero-mediale della spalla destra” (doc. 5 ricorrente);
- evidenziando che l' ha riconosciuto l'origine professionale della malattia alla spalla dx CP_6
“rottura postraumatica del sovraspinoso”, della SDR del TC e dell'ipoacusia bilaterale, egli domanda in questa sede il risarcimento a carico delle convenute del danno differenziale e complementare;
- si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto, rappresentando in particolare che:
a) il sig. ha prestato servizio alle sue dipendenze da aprile 1992 sino al mese di Pt_1
dicembre 2017, in virtù di contratti stagionali, normalmente di durata aprile/maggio- novembre, senza carattere di continuità;
b) sin dalla prima assunzione egli aveva dichiarato di avere problematiche fisiche. Già nel
1993, d'altra parte, il medico competente aveva espresso idoneità all'attività lavorativa con limitazioni, sempre rispettate (doc. 2 ); CP_1
c) nel 1990 il ricorrente aveva aperto una propria attività di boscaiolo, conclusasi nel 1992 a causa di un infortunio sul lavoro consistente nella caduta dalla cima di un albero con conseguente trauma cranico, contusioni, lesioni e fratture (doc. 23 ricorrente);
- anche si è costituita in giudizio contestando il ricorso in fatto ed in diritto Controparte_3
e chiedendone il rigetto. Ha rappresentato in particolare che:
a) il ricorrente ha lavorato alle sue dipendenze dall'anno 2018, in forza di due contratti a tempo determinato decorrenti rispettivamente dal 06.04.2018 al 31.12.2018 (terminato in anticipo in data 11.12.2018) e dal 01.04.2019 al 31.12.2019 (doc. 7 e 8). Il rapporto, della durata complessiva di 11 mesi, sarebbe quindi stato avviato quando le malattie professionali erano già insorte (ipoacusia insorta nel 2014-2015; sindrome del tunnel pagina 4 di 21 carpale insorto nel 2017; tendinopatia insorta nell'inverno tra 2018-2019/primavera 2019
(punto 45 di ricorso e doc. 5 di ricorso), rimanendo poi invariate;
b) quanto al sinistro del 26.6.2019 ha contestato l'attendibilità della rappresentazione come operata dal ricorrente, eccependo, se del caso, l'esclusiva responsabilità del sig. Pt_1 da valutarsi in subordine, ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- da ultimo, ha chiesto chiamarsi in giudizio la propria compagnia assicurativa CP_4
al fine di essere dalla stessa manlevata.
[...]
- si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e della Controparte_4
domanda di manleva di e, in subordine, di limitare il quantum dovuto a Controparte_3
quello effettivamente accertato in corso di causa. Aderendo alla ricostruzione fattuale della propria assicurata, ha contestato la genericità e la mancanza di prova rispetto a quanto allegato dal ricorrente nonché la dinamica dell'infortunio del 26.6.2019, richiamando comunque la franchigia prevista in contratto. Ha infine eccepito l'inoperatività della polizza per difetto dei presupposti contrattuali, richiamando le disposizioni di cui all'art. 3 sub doc. 1; ciò chiarito, rilevato che:
- Come già accennato, dal 1992 al 2017 il ricorrente ha lavorato per la , che CP_1
fino al 2018 ha gestito direttamente le attività di sistemazione idraulico-forestale del territorio;
- alla fine del 2017 tali attività sono state trasferite ad un nuovo organismo, l'
[...]
(in breve, Controparte_7 [...]
); CP_3
- per quanto qui rileva, come allegato dalla stessa è stato sottoscritto un accordo CP_3
sindacale ex art. 47 l. 428/1990 e con DGR 2138 del 19.12.2017 è stato approvato lo schema di convenzione, poi stata sottoscritta tra le parti, per il passaggio delle attività al nuovo Ente e la disciplina dei loro rapporti interni, a cui si rimanda (docc. 1, 2, 3
[...]
); CP_3
- l'accordo sindacale, preso atto del fatto che il passaggio di attività andasse considerato come trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 165/2001, disponeva il passaggio senza soluzione di continuità da cedente ( ) a cessionaria CP_1
(Agenzia) di tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato,
pagina 5 di 21 e il riparto di obblighi ed impegni è stato poi meglio regolato tra le parti con la
Convenzione sub doc. 1;
- il ricorrente, tuttavia, è sempre stato impiegato come lavoratore agricolo in forza di contratti a tempo determinato sottratti al regime del lavoro nel pubblico impiego, e regolati dalla contrattazione collettiva, come disposto dalla l. 124/1985 per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: “(..) Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento (..) L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato”;
- l'art. 12 della l. r. 37/2014 (istitutiva di ) prevede che “all' Controparte_3 [...]
nel settore primario sono trasferiti i dipendenti a tempo Controparte_3
indeterminato e determinato con contratto collettivo di lavoro di diritto privato regolante le attività di sistemazione idraulicoforestale ed idraulico-agraria, in servizio presso strutture regionali ed enti strumentali. L'Agenzia stipula eventuali ulteriori contratti a tempo determinato di diritto privato (..).”
- ne deriva che, col al passaggio delle funzioni dalla a , CP_1 Controparte_3
non si è trasferito anche il rapporto di lavoro del ricorrente, che non è stato coinvolto in un trasferimento d'azienda/ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c., ma ha stipulato con l'Agenzia (seppur in forza di un diritto di precedenza riconosciuto dalla Convenzione nel passaggio di funzioni) due autonomi contratti a tempo determinato: il primo dal
06.04.2018 al 31.12.2018 (terminato in anticipo in data 11.12.2018) e il secondo dal
01.04.2019 al 31.12.2019 (docc. 7, 8 ); Controparte_3
- ne deriva che la responsabilità dell' dipende dalla dimostrazione della CP_3 responsabilità di quest'ultima nell'insorgenza/aggravamento delle patologie;
ciò premesso, quanto all'infortunio, rilevato che:
- il lavoratore allega in ricorso di essere caduto mentre si trovava su una “scarpata in pendenza rispetto al sentiero”, su un terreno umido e sdrucciolevole, e di essere improvvisamente scivolato impattando con la spalla su un grosso masso durante la caduta;
- la dinamica descritta nell'atto introduttivo risulta parzialmente differente da quella riferita al momento dell'accesso al Pronto soccorso, avvenuto il giorno successivo all'evento, nonché al datore di lavoro: nei docc. 17-19 allegati alla memoria di si Controparte_3
pagina 6 di 21 legge infatti che il ricorrente sarebbe scivolato accidentalmente mentre si spostava all'interno del cantiere sbattendo sulla spalla, senza alcun riferimento ad una scarpata, né ad altri elementi che suggeriscano lo svolgimento di un'attività in altezza che avrebbe reso necessario l'utilizzo di corde, imbragature, funi o particolari DPI (come secondo il ricorrente sarebbe stato richiesto dalle caratteristiche della prestazione – v. punto 42 ricorso -);
- è comunque assorbente la considerazione del fatto che a fronte di un referto che dà atto di un trauma e della rottura del tendine del sovraspinoso, la causa dell'evento risulta tutt'ora indefinita, pertanto non è in alcun modo possibile stabilire se l'evento sia avvenuto in occasione di lavoro né, soprattutto, se dello stesso la datrice di lavoro dell'epoca (
[...]
) sia responsabile per l'omessa adozione di cautele idonee ad evitare l'evento; CP_3
- risulta in ogni caso sia dai documenti allegati da (doc. 22), sia dalle Controparte_3
dichiarazioni dei testi ma soprattutto che il compito Tes_1 Tes_2 Tes_3
assegnato dal direttore dei lavori quel giorno fosse quello di liberare dalle ramaglie il sentiero CAI in quell'area; in particolare il fratello del ricorrente e preposto del cantiere, sig. ha dichiarato: “il nostro compito era solo aprire il sentiero spostando i Tes_3 rami o i tronchi, e depezzare dove passavano le persone”. Quel giorno, quindi, era stato chiesto alla ricorrente di lavorare sul sentiero CAI, non in una scarpata;
- la caduta, poi, non è stata vista da alcuno dei colleghi, ed anzi della squadra presente in loco il ricorrente ha avvertito solo il signor della caduta, senza aggiungere Tes_3
però al racconto alcun elemento che ne abbia connotato la dinamica. Il teste infatti Pt_1 ha dichiarato: “Io non ho visto niente. Ad un certo punto è venuto su, e mi ha detto che era scivolato, aveva inciampato sui rami”);
- la domanda di accertamento della responsabilità per l'infortunio e le relative conseguenze va pertanto respinta;
quanto invece alle malattie professionali lamentate, rilevato che:
- il ricorrente sostiene di aver sempre svolto, per le resistenti, la mansione di motoseghista e taglialegna, che consisteva nel disboscamento e nella manutenzione delle aree boschive, prevalentemente montane;
- l'attività richiedeva:
a) l'abbattimento e la potatura di piante, alberi, arbusti a seconda delle esigenze;
pagina 7 di 21 b) in caso di abbattimento, la sramatura e la depezzatura dei tronchi;
- per tali attività, il ricorrente utilizzava:
1) motoseghe a scoppio;
2) asce per inserire dei cunei durante l'abbattimento di alberi;
3) giratronchi per ruotare i tronchi durante le operazioni di sramatura.
- l'istruttoria orale svolta non ha confermato, quantomeno in termini utili a contrastare l'allegazione attorea, che come sostenuto dalla egli non sia stato adibito, CP_1 prima del 2000, all'attività di motoseghista. In ogni caso, il periodo compreso tra l'anno
2000 e il 2017 (in cui è scaduto il termine dell'ultimo contratto con il ricorrente prima del passaggio di funzioni a ) appare significativo ai fini della decisione, Controparte_3 nonostante i contratti a termine non coprissero tutto l'anno solare;
- la prova orale ha invece confermato da un lato che il ricorrente abbattesse fino a 5/7 alberi al giorno (circa 5-6 m³ di legna) e trasportasse manualmente la propria attrezzatura sul luogo di lavoro (motosega, ascia, giratronchi) dividendosi con la squadra anche il compito di trasportare le taniche di olio e benzina per le motoseghe (v. teste e teste Tes_4 Pt_1
in particolare, cioè gli unici tra i testi sentiti ad aver concretamente svolto insieme al ricorrente le mansioni in questione), e dall'altro che dopo l'apertura del cantiere egli, come tutti, eseguisse quotidianamente numerose attività oltre a quella di abbattimento in senso stretto delle piante tramite motosega: trasporto e sistemazione del materiale dalla macchina al sito di lavoro, affilatura della catena, valutazione di ciascuna pianta prima dell'abbattitura, utilizzo del giratronchi, spostamento delle ramaglie, rifornimenti motosega e pulizia degli strumenti, trasporto materiale all'auto dopo la chiusura del cantiere;
- è stato inoltre confermato che il ricorrente abbia goduto delle pause dall'attività descritte in ricorso: una per il panino, di circa mezz'ora verso le ore 9, e quella per il pranzo, della durata di un'ora;
- in questo quadro, la consulenza tecnica d'ufficio volta all'esito dell'istruttoria orale ha consentito di confermare che il ricorrente soffre di:
a) ipoacusia bilaterale di entità moderata/grave per le alte frequenze;
b) sindrome del tunnel carpale destra;
c) tendinopatia della cuffia dei rotatori alla spalla destra con pregressa rottura;
pagina 8 di 21 - considerando in primo luogo l'ipoacusia, va evidenziato che come rilevato dalla ctu dott.ssa la malattia è stata diagnosticata nel 2019, e che le caratteristiche Per_1 emerse dall'esame svolto all'epoca (audiometria per via ossea) sono sicuramente compatibili sia con un quadro di danno uditivo da esposizione prolungata al rumore che con un quadro di presbiacusia, cioè un deficit uditivo legato all'invecchiamento, potendosi escludere soltanto con relativa sicurezza un danno uditivo di tipo acuto;
- il perito d'ufficio ha altresì affermato che non è possibile determinare l'epoca di insorgenza della patologia, in assenza di test precedenti a quello del 2019;
- quanto poi alla questione del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa svolta per le resistenti, la dott.ssa ha svolto la propria analisi considerando lo svolgimento Per_1
da parte del sig. della mansione di boscaiolo per circa 27 anni, di cui 26 alle Pt_1
dipendenze della , con esposizione ad elevati livelli di rumore connaturata CP_1 all'uso della motosega, e ha rilevato tale antecedente risulta “certamente idoneo allo sviluppo di ipoacusia da rumore, specialmente per le alte frequenze”. Le motoseghe utilizzate nel corso degli anni risultavano infatti produttive di un rumore compreso tra
104dB(A) e 117 dB(A). La ctu ha chiarito che sebbene il ricorrente abbia dichiarato di aver sempre fatto uso delle cuffie otoprotettrici, queste hanno certamente ridotto la rumorosità a livelli compresi tra 77.8 dB(A) e 78.8 dB(A), e così attenuato le conseguenze dannose, senza tuttavia incidere sulla probabilità del c.d. danno-evento. Il perito d'ufficio ha precisato che tutti i DPI riducono l'entità di un danno la cui probabilità di realizzazione rimane tuttavia inalterata, essendo solo le misure di prevenzione quelle che agiscono sulle probabilità di verificazione di un evento dannoso. La consulente ha altresì considerato l'attività venatoria svolta dal ricorrente in modo ricorrente dall'età di
15 anni, ritenuta “sicuramente […] da non trascurare”, dato che il livello di esposizione e in tal caso può “superare tranquillamente i 140 dB(A)”;
- sulla base delle considerazioni sopra sintetizzate, su cui si rimanda più compiutamente alle pagine 68 e 69 della ctu, la consulente è giunta a ritenere che l'ipotesi più probabile sia che l'ipoacusia abbia origine multifattoriale, e cioè origini dalla convergenza tra diversi fattori: presbiacusia, attività lavorativa e attività venatoria. In ogni caso, la consulente d'ufficio ha elaborato un prospetto sulle probabili cause della patologia in questione, da cui risulta che le probabilità che la causa lavorativa non incida sulla genesi pagina 9 di 21 della patologia sono marcatamente inferiori a quelle delle ricostruzioni causali che ne contemplino quantomeno il concorso. Se ne ricava si ricava che il ruolo quantomeno concausale dell'attività svolta sia “più probabile che non”;
- così chiarita la riconducibilità sul piano oggettivo dell'ipoacusia all'attività lavorativa del ricorrente, va verificato se sussistano gli elementi per affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo;
- come noto, infatti, l'art. 2087 cod. civ. non configura un caso di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale ovvero suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento;
- ebbene, sulla base dei parametri forniti dall'art. 189 t.u. sicurezza, risulta che il livello di esposizione al rumore a cui il ricorrente era esposto superasse le soglie di attenzione indicate dal decreto, in quanto come già si è detto l'impiego di motoseghe comporta di per sé l'esposizione a 104-117 dB(A). La norma infatti prevede: “a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20
\muPa); b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa
(137 dB(C) riferito a 20 \muPa); c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80
dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa)”;
- l'art. 190 del Testo Unico, tuttavia, dispone che: “1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con
l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
pagina 10 di 21 e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.”;
- ai sensi dell'art 192, poi “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
pagina 11 di 21 f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro
e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.”;
- ebbene, risulta innanzitutto che l'attività demandata al ricorrente non potesse essere svolta senza il ricorso alla motosega, con riferimento al momento del taglio dei tronchi;
risulta inoltre che il ricorrente lavorasse all'aperto e con strumenti dalla tecnologia avanzata che venivano manutenuti costantemente. I testi sentiti nel corso dell'istruttoria hanno infatti riferito che veniva dedicato del tempo, in particolare, alla rifilatura delle lame della motosega, il che riduceva altresì le vibrazioni a cui i lavoratori erano esposti, e che le macchine venissero sostituite con frequenza;
- risulta soprattutto, perché riferito dallo stesso lavoratore, che egli fosse stato dotato e utilizzasse i dispositivi otoprotettivi le cui schede tecniche e di consegna sono allegati alle memorie delle resistenti, strumenti che la ctu ha ritenuto idonei ad abbassare il livello di esposizione a 77.8-78.8 dB(A) circa, cioè al di sotto dei valori di azione il cui verosimile superamento avrebbe imposto innanzitutto la valutazione del rischio e, in caso di rischio superiore al consentito, l'applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative specifiche;
- tali misure tecniche ed organizzative specifiche, in ogni caso, sono state adottate, pertanto non è possibile affermare la responsabilità delle convenute in relazione alla patologia in questione. Come affermato anche nel corso dell'istruttoria orale dai testi sentiti sul punto l'attività svolta nel taglio degli alberi era infatti discontinua (essendo molte le attività demandate al motoseghista, come già detto), era svolta come detto in ambiente aperto e soprattutto con l'utilizzo di dpi, e gli strumenti utilizzati erano costantemente aggiornati;
- considerato che il ricorrente ha collocato l'insorgenza della patologia a partire dal 2010, e che l'unico esame diagnostico svolto, per quanto risulta, è stato effettuato nell'aprile 2019,
pagina 12 di 21 senza che sia possibile avere riscontro alcuno di un aggravamento apprezzabile della malattia, considerato inoltre che il rapporto alle dipendenze di è Controparte_3
insorto solo a partire dall'aprile 2018, per cessare nel dicembre del medesimo anno e ricominciare il successivo aprile, non sussistono in ogni caso elementi sufficienti per affermare la responsabilità dell'ente da ultimo indicato;
- va sul punto ribadito che alla luce dell'avvicendamento nelle funzioni delle due convenute già descritto, l'eventuale collegamento funzionale tra i due enti resistenti non può spingersi al punto di affermare la responsabilità dell'uno per le attività dell'altro nella gestione dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, trattandosi, per quanto qui rileva, di soggetti giuridici distinti che distintamente, nel corso del tempo, hanno assunto in via autonoma il ruolo di datore di lavoro del ricorrente, pertanto ciascuno risponde a condizione di aver quantomeno (con)causato, con la propria condotta attiva od omissiva, i danni lamentati, e quindi l'insorgenza o l'aggravamento delle patologie in questione;
- passando poi alla sindrome del tunnel carpale, i primi sintomi dolorosi alla mano destra sono stati riferiti dal ricorrente sin dal ricorso al 2017. La successiva elettromiografia dell'aprile 2021 ha rilevato una neuropatia del mediano al tunnel carpale inquadrabile come moderata (doc. 20 ricorrente);
- in assenza di altri, precedenti esami, va quindi in primo luogo evidenziato che anche in questo caso lo svolgimento dell'attività alle dipendenze di non può Controparte_3
dirsi una verosimile concausa della patologia, considerata l'epoca di insorgenza e l'assenza di alcuna evidenza, e prima ancora di allegazione, di un suo aggravamento successivo alla manifestazione in epoca contestuale all'avvio del rapporto;
- ciò detto, la consulente d'ufficio ha chiarito che il lavoro manuale di boscaiolo, con un utilizzo frequente della motosega, è senz'altro idoneo a cagionare l'insorgenza della sindrome del tunnel carpale, come peraltro evidenziato dalle stesse valutazioni dei rischi prodotte dalle resistenti, in ragione dell'esposizione alle vibrazioni;
- in assenza di traumi pregressi al polso destro, e valutata la specifica posizione del ricorrente, la ctu ha concluso che “le due ipotesi più plausibili sono quelle di una patologia idiopatica e quella di una patologia da vibrazioni […] a parere di chi scrive legittimo attribuire alla seconda ricostruzione a 1 ° di credibilità lievemente superiore rispetto alla prima, per il semplice fatto che generalmente una eziopatogenesi viene
pagina 13 di 21 qualificata come idiopatica quando non vi è alcun elemento che possa far sospettare una eziopatogenesi alternativa, mentre nel caso in esame c'è (le vibrazioni ripetute articolatasi nell'arco di lunghi anni). Nessuna delle attività extra lavorative e menzionate nel quesito incidente anteriore al rapporto di lavoro presso le convenute e attività venatoria) possono ritenersi idonee alla causazione della sindrome di cui si discute”;
- trattasi di ragionamento immune da qualunque tipo di censura, che va per questo condiviso;
- la responsabilità della è invece dimostrata dal fatto che sebbene il rischio CP_1
fosse stato valutato sin dal 1996 (docc. 6 e 6ter , e sia allegata da entrambe le CP_1
resistenti la consegna di guanti anti vibrazioni al ricorrente (prevista a scopo di protezione sin da quell'epoca), dal verbale sub doc. 14 allegato alla memoria della stessa, la CP_1
prima data di consegna di tale DPI, principale strumento di protezione contro rischio in questione, è quella del 24.5.2010, il che significa che fino a quella data il ricorrente è stato esposto al rischio in questione senza l'adozione di particolari misure protettive, quantomeno in base hanno risultanze fornite dalla parte a ciò onerata (che il doc. 14 si riferisca anche ai guanti antivibrazione si evince dal fatto che nella Controparte_3
propria memoria ha allegato con precisione di aver consegnato i dpi in questione riferendosi ai guanti Husq 10, di cui dimostra la consegna con il doc. 23 - la circostanza non è stata specificamente contestata -, e dalla lettura del doc. 14 richiamato dalla in memoria sembra trattarsi dei medesimi guanti consegnati al lavoratore da CP_1 quest'ultima);
- ogni ulteriore questione sul punto appare pertanto assorbita;
- quanto invece alla tendinopatia a carico della cuffia dei rotatori, come si è detto le conseguenze dell'asserito infortunio non possono essere imputate al datore di lavoro per le ragioni sopra esposte , cui si rimanda;
- va non di meno verificato se possa ritenersi sussistente una lesione nel distretto in questione da qualificarsi come malattia professionale imputabile alle convenute. Risulta infatti accertato dalla ctu che al momento dell'accesso al pronto soccorso in data
27.06.2019, il ricorrente presentasse già una degenerazione tendina profonda, compatibile con un quadro patologico preesistente;
pagina 14 di 21 - sempre considerando in primo luogo l'elemento oggettivo va detto che la consulente d'ufficio hai evidenziato che il nesso causale dell'attività tutta svolta dal ricorrente, tanto nel periodo alle dipendenze della quanto nel periodo di lavoro per CP_1 [...]
, appare riscontrato in base alle considerazioni svolte dalla consulente CP_3
d'ufficio, che ha chiarito quanto segue: “la presenza di un dolore recidivante e l'evidenza di fenomeni artrosici e tendinosici già documentabili alla RMN del 6 luglio 2019 suggeriscono che la spalla destra fosse già soggetta a un quadro di degenerazione tendinea. Il referto RMN indica infatti un'ampia lesione a tutto spessore del sovraspinoso con alterazioni tendinee e fenomeni artrosici preesistenti, i quali potrebbero essere riconducibili a microtraumi ripetuti e a processi involutivi, fattori frequenti in chi svolge attività manuali pesanti, come quella del boscaiolo. L'infortunio del 26 giugno sembra aver causato un peggioramento della sintomatologia dolorosa e un'acutizzazione della limitazione funzionale, come rilevato dall'esame obiettivo e dalla consulenza ortopedica, ma non necessariamente una rottura acuta del tendine. Gli esiti della RMN del
06.07.2019, peraltro, mostrano caratteristiche di una patologia tendinea degenerativa, con lesioni croniche preesistenti che non sembrano compatibili con un evento acuto e improvviso, bensì con un processo tendinosico progressivo. Inoltre, in occasione dell'intervento chirurgico del 3 settembre 2019 la descrizione di retrazione e consistenza ridotta dei tendini conferma la presenza di alterazioni tendinee croniche piuttosto che un danno recente e traumatico (dal verbale operatorio: “… La cuffia appare lacerata a tutto spessore con esposizione completa della testa. Si esegue una sutura side to side del sovraspinoso e del sottospinoso con fiberwire, per quanto possibile data la consistenza ridotta dei residui tendinei e la loro retrazione …”). In conclusione, pur riconoscendosi
l'infortunio del 26 giugno come un fattore aggravante del dolore e dell'impotenza funzionale, è improbabile che esso sia stato la causa primaria della rottura completa della cuffia dei rotatori. Tale rottura sembra piuttosto il risultato di un deterioramento cronico tendineo, accelerato e amplificato da attività lavorative usuranti protratte nel tempo. Se come si è detto al momento dell'accesso al pronto soccorso il 27.06.2019 il ricorrente presentava una degenerazione tendinea profonda, con un quadro patologico preesistente.”;
pagina 15 di 21 - la ctu ha poi evidenziato che “come emerso anche nel corso dell'istruttoria orale, il signor oltre ad utilizzare la motosega movimentava anche carichi. L'uso ripetuto della Pt_1
motosega impone di esercitare movimenti continui di elevazione e abduzione del braccio, spesso con il braccio sollevato una posizione che esercita una pressione significativa sui tendini della cuffia, in particolare sul sovraspinato e sull'infraspinato, responsabili dei movimenti di abduzione e rotazione esterna della spalla punto la ripetitività di questi movimenti produce microtraumi che, nel frattempo, favoriscono processi infiammatori e degenerativi nei tendini. Vi è poi l'esposizione costante alle vibrazioni generate dallo strumento, che contribuiscono a incrementare il carico su questi tendini, rendendoli più suscettibili alla degenerazione. Inoltre, i movimenti di sollevamento e spostamento di carichi pesanti come i tronchi (anche se svolti congiuntamente con altri) richiedono un'intensa attività muscolare e tendinea, che stressa ulteriormente la cuffia dei rotatori, sollecitando costantemente i tendini. Questi fattori si sommano, causandone il tempo un'accelerazione nella degenerazione tendinea, poiché non sempre vi è tempo sufficiente per il recupero tra una sessione lavorativa e l'altra, limitando così le capacità rigenerative dei tendini stessi”;
- vagliando ancora una volta con la già dimostrata precisione, le ipotesi ricostruttive possibili, la dott.ssa è giunta a concludere che “l'ipotesi più plausibile […] e Per_1
che la tendinopatia con rottura tendinea della cuffia dei rotatori destra si è insorta a seguito dell'infortunio […] quale conseguenza da un lato di un fisiologico processo di degenerazione e dall'altro delle reiterate sollecitazioni meccaniche a cui l'articolazione è stata sottoposta nell'arco della lunga vita lavorativa del ricorrente”. La consulente ha inoltre escluso che nella realizzazione del quadro morboso a carico della spalla destra possa aver inciso l'incidente occorso al ricorrente nel 1992, in ragione del fatto che l'evento ha comportato lesioni a carico di distretti diversi da quello della spalla destra;
- la patologia, pertanto risulta correlata all'esposizione a vibrazioni, all'adozione di posture incongrue e alla movimentazione di carichi che l'attività demandata al ricorrente ha sicuramente realizzato;
- ciò premesso, i testi sentiti hanno confermato che tutti i motoseghisti avessero ricevuto in sede di formazione specifiche indicazioni sulle posizioni da assumere nell'utilizzo della motosega e sul suo impiego, e che (come già si è detto) gli strumenti venissero pagina 16 di 21 periodicamente aggiornati. Il teste capo squadra del ricorrente in un certo Tes_3 periodo, in particolare ha dichiarato: “Le motoseghe sono state cambiate, ne sono state cambiate tante, la regione ha procurato ad un certo punto anche quelle professionali.
Tutti noi operai siamo stati formati per l'uso della motosega. Dovevamo smontarla, limarla e pulirla e ognuno doveva mantenere il proprio strumento. Abbiamo fatto dei corsi”. Della formazione vi è peraltro evidenza nella documentazione allegata sub doc. 29 da , anche con riferimento al periodo precedente all'instaurazione del Controparte_3 rapporto con il ricorrente. Dalla consultazione dei documenti allegati risulta tra l'altro anche la consegna al ricorrente di specifiche istruzioni operative nonché del manuale del corso base per motoseghisti. Dal complesso della documentazione, anche per come integrata dalle dichiarazioni dei testi sentiti, si evince che il ricorrente fosse sufficientemente edotto dei rischi e dei sistemi di prevenzione e protezione con riferimento all'uso della motosega;
- la necessità di elevare le braccia oltre la linea delle spalle, poi, è stata confermata dal teste nonostante egli abbia confermato che “Nell'utilizzo della motosega non si Tes_4 dovrebbe, ce lo hanno detto per questioni di sicurezza”, ma è stata negata, se non per la propria persona, dal teste oltre che dai testi introdotti dalle resistenti;
Tes_3
- va tuttavia evidenziato che dal 1993 al 2000 il ricorrente aveva ricevuto un giudizio di idoneità alle mansioni con prescrizioni di evitare mmc e lavori pesanti (doc. 2 CP_1
);
[...]
- sia il teste che il teste ciononostante, quanto alla movimentazione dei Tes_4 Pt_1 carichi hanno dichiarato che il ricorrente “Se ce la faceva si arrangiava, altrimenti come tutti chiamava qualcuno nel corso dello svolgimento dell'attività”. Il teste peraltro, Tes_4
ha riferito di non conoscere le limitazioni in questo senso del ricorrente. Sebbene non sia certo che le sue dichiarazioni si riferiscano al periodo coperto dalle limitazioni in questione (perché il teste non ha saputo riferire quando abbia lavorato insieme al ricorrente), e non possa quindi affermarsi con certezza il che significa che nessun onere aggiuntivo fosse posto a carico degli altri componenti della squadra per alleggerire quelli del sig. a tale conclusione può giungersi comunque. Va infatti considerato che il Pt_1 sig. sig. ha dichiarato: “Confermo che mio fratello non fosse autorizzato a Tes_3
pagina 17 di 21 movimentare carichi. In generale però nella movimentazione ci si aiutava, tranne per i pezzi piccoli in cui ognuno, anche mio fratello, si arrangiava.”;
- nessuno dei testi, in definitiva, ha riferito dell'adozione di specifici accorgimenti volti al rispetto delle indicazioni del medico competente, ed anzi pare che il ricorrente, come tutti, solo nella movimentazione dei carichi più pesanti (non è dato sapere quali) venisse aiutato da altri uomini della squadra, ma, come pare aver riferito il teste ciò avveniva Tes_4 quando “non ce la faceva”, e quindi secondo una stima personale del carico sostenibile fisicamente;
- tale comportamento omissivo appare non solo idoneo a determinare causalmente la patologia alla spalla, ma anche imputabile alla CP_1
- è stata invece rispettata la prescrizione, impartita dal 2004 al 2009, di affidare al ricorrente una motosega leggera, come affermato dal teste ma non è stato dimostrato Tes_3
con sufficiente precisione che i tempi di utilizzo prescritti (al massimo per mezza giornata, doc. 3 e doc. 13 ) siano stati parimenti CP_1 Controparte_3
osservati;
- per il periodo di lavoro alle dipendenze di , invece, il ricorrente ha Controparte_3
ricevuto giudizi di idoneità alle mansioni, fatta eccezione per la prescrizione di otoprotettori (che come si è visto gli sono stati forniti). Si veda in proposito il doc. 13 dell'Ente;
- deve ritenersi poi, come detto, che il lavoratore fosse adeguatamente formato sui rischi in esame (movimentazione carichi, vibrazioni e posture incongrue) puntualmente individuati da (doc. 11 Ente), anche in ragione della periodica formazione Controparte_3
ricevuta, da ultimo nel maggio 2017, nel corso del rapporto con la confermata CP_1
anche dai testi sentiti (doc. 29 ); Controparte_3
- sono state poi dimostrate la consegna dei dpi, ed in particolare dei guanti antivibrazione come già si è detto, consegna che il ricorrente invece contesta in radice (v. anche pag. 4 delle note conclusive), e la verifica periodica dell'idoneità alle mansioni (doc. 13);
- la domanda svolta nei confronti dell'Agenzia va quindi rigettata nella sua integralità, restando quindi assorbita quella svolta da quest'ultima nei confronti della Compagnia assicurativa terza chiamata CP_4
pagina 18 di 21 - si precisa sin d'ora, tuttavia, che la complessità della vicenda sia in fatto che in diritto giustifica la compensazione delle spese sia con riferimento a quelle sostenute dall' che con riferimento a quelle della Compagnia Controparte_3
Contr assicurativa ciò chiarito, quanto al danno risarcibile, rilevato che:
- ai fini della determinazione del danno biologico temporaneo va considerato quanto accertato dalla consulenza della dott.ssa tenendo conto dello scenario B con Per_1 riferimento alla patologia alla spalla, cioè senza considerare gli esiti dell'asserito infortunio del 26.6.2019;
- la ctu ha quantificato il danno temporaneo complessivo nella misura di 30 giorni al 50% e
30 giorni al 25%, stabilendo invece la misura del 3% con riferimento al danno biologico permanente relativo alla spalla virgola e quella del 2% con riferimento al danno biologico permanente relativo alla sindrome del tunnel carpale, con grado di sofferenza soggettiva giudicato lieve sia relativamente alla fase temporanea che nel permanente;
- dall'applicazione delle più recenti tabelle di Milano risulta che la somma da riconoscere al ricorrente a ristoro del danno non patrimoniale temporaneo ammonta a complessivi euro
2025 (90,00 x 30 giorni x 50% (1350 euro) + 90,00 x 30 giorni x 25% (675 euro).
Devalutata al giugno 2019, la somma ammonta ad euro 1.714,65, e su di essa, rivalutata di anno in anno, andranno riconosciuti altresì gli interessi legali;
- considerati poi: a) l'età del ricorrente all'epoca dell'insorgenza delle malattie come accertate dal ctu (59 anni); b) la percentuale di danno permanente attribuibile responsabilità del datore di lavoro (4%, se si considera la stima del 6% complessivo che la ctu ha effettuato considerando però anche l'ipoacusia); d) il grado (lieve) di sofferenza accertato dal ctu relativamente al danno permanente, in applicazione delle tabelle di
Milano stimasi equo determinare il danno biologico permanente nella somma di euro
3719,10, somma che devalutata alla data di stabilizzazione delle malattie considerate
(giugno 2019) va rideterminata in euro 3.149,11. La somma non può essere maggiorata a titolo di personalizzazione del danno. Le generiche allegazioni svolte sul punto in ricorso, infatti, non giustificano un allontanamento dai parametri medi individuati dall'Osservatorio milanese, così che la somma sin qui determinata pare ristorare pagina 19 di 21 adeguatamente il pregiudizio non patrimoniale legato alle patologie sopra richiamate. Si consideri in particolare che è pacifico che il ricorrente abbia sempre dedicato il proprio tempo libero all'attività venatoria, in montagna, e che in base alle dichiarazioni rese in anamnesi e dal teste pare che tale attività (che richiede presa ferma dell'arma Tes_3
e sollecita udito, polso e spalle) non sia stata mai interrotta per questioni legate alle malattie in esame;
- quanto al danno patrimoniale, la consulente ha valutato come rimborsabili le spese mediche di euro 75 del settembre 2019, quella di euro 87 del marzo 2021 e quella di euro
132 sostenuta nell'aprile 2021. Il ricorrente ha pertanto diritto al rimborso dell'importo di euro 394,00 a titolo di ristoro del danno patrimoniale per spese mediche;
- le somme riconosciute a titolo di danno alla salute devono essere ridotte, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dell'importo erogato dall' CP_6
considerando il principio della detrazione per poste omogenee (cfr. Cass. 4972/2018;
Cass. 20807/2016). Dovendo essere acquisito un dato documentale aggiornato, la causa va rimessa in istruttoria;
- si riserva all'esito la decisione su ogni ulteriore questione.
P.Q.M.
Il giudice:
- accerta la responsabilità della per le patologie: sindrome tunnel carpale CP_1
polso destro, tendinopatia cuffia rotatori spalla destra;
- rimette la causa in istruttoria al fine di determinare il danno differenziale;
- rigetta la domanda svolta nei confronti della con riferimento al CP_1
risarcimento del danno per ipoacusia;
- rigetta l'intera domanda svolta nei confronti di Controparte_8
;
[...]
Contr
- dichiara assorbita la domanda nei confronti di Contr
- compensa le spese tra parte ricorrente, e Controparte_3
- riserva all'esito ogni ulteriore determinazione, anche in punto di spese tra le parti ancora in causa.
pagina 20 di 21 Vicenza, 27/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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