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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/11/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 638/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da (c.f. ), nata il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente alla Contrada Maddalena n .29 e rappresentata e difesa dall'avv. Pietro SOMMELLA (c.f.: , che dichiara voler ricevere le comunicazioni di legge ai seguenti C.F._2 recapiti: tel. fax 0982/ 582121, posta elettronica certificata: e presso il cui Email_1 studio sito in PA, Viale Mannarino n. 4 è elettivamente domiciliata in virtù di procura rilasciata su separato documento informatico, sottoscritta digitalmente e da ritenersi apposta in calce al presente atto;
e
(c.f. ), nato il [...] a [...], ivi residente alla CP_1 C.F._3 Contrada Maddalena n. 29 e rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo SOMMELLA (c.f.
), che dichiara voler ricevere le comunicazioni di legge ai seguenti recapiti: C.F._4 tel. fax 0982/ 582121, posta elettronica certificata: avv. iuffrè.it. e presso il Email_2 cui studio sito in PA, Viale Mannarino n. 4 è elettivamente domiciliato in virtù di procura rilasciata su separato documento informatico, sottoscritta digitalmente e da ritenersi apposta in calce al presente atto.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 CP_1 c.p.c. depositato il 9.06.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in FU (Cs) il 25.08.1979 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1979 del predetto comune al n. 30 parte 2 serie A, precisando che dalla loro unione sono nati cinque figli:
- nata il [...] a [...] (C.F. , Parte_2 C.F._5
- nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._6
- nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_4 C.F._7
- nato il [...] a [...] (C.F. ) e Parte_5 C.F._8
- nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_6 C.F._9 tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti. I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate;
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 16.09.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
CP_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati e, in particolare, la signora continuerà ad Parte_1 abitare nalla casa coniugale sita in FU alla Contrada Maddalena n. 29, presso l'abitazione già adibita a casa coniugale, mentre il sig. si trasferirà in altro CP_1 domicilio idoneo presso il medesimo o altro Comune.
2. Le parti dichiarano che, allo stato attuale, nessuna somma è stabilita per il mantenimento dei coniugi in quanto entrambi percettori di reddito e quindi indipendenti economicamente come si evince dall'allegata documentazione contabile e fiscale che si deposita unitamente al presente ricorso.
3. La Sig.ra e il Sig. , avendone i requisiti, hanno chiesto ed Parte_1 CP_1 ottenuto di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di PA.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 638/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in FU (Cs) il 25.08.1979 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1979 del predetto comune al n. 30 parte 2 serie A;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di FU (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FU (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in PA il 16.09.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 638/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da (c.f. ), nata il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente alla Contrada Maddalena n .29 e rappresentata e difesa dall'avv. Pietro SOMMELLA (c.f.: , che dichiara voler ricevere le comunicazioni di legge ai seguenti C.F._2 recapiti: tel. fax 0982/ 582121, posta elettronica certificata: e presso il cui Email_1 studio sito in PA, Viale Mannarino n. 4 è elettivamente domiciliata in virtù di procura rilasciata su separato documento informatico, sottoscritta digitalmente e da ritenersi apposta in calce al presente atto;
e
(c.f. ), nato il [...] a [...], ivi residente alla CP_1 C.F._3 Contrada Maddalena n. 29 e rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo SOMMELLA (c.f.
), che dichiara voler ricevere le comunicazioni di legge ai seguenti recapiti: C.F._4 tel. fax 0982/ 582121, posta elettronica certificata: avv. iuffrè.it. e presso il Email_2 cui studio sito in PA, Viale Mannarino n. 4 è elettivamente domiciliato in virtù di procura rilasciata su separato documento informatico, sottoscritta digitalmente e da ritenersi apposta in calce al presente atto.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 CP_1 c.p.c. depositato il 9.06.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in FU (Cs) il 25.08.1979 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1979 del predetto comune al n. 30 parte 2 serie A, precisando che dalla loro unione sono nati cinque figli:
- nata il [...] a [...] (C.F. , Parte_2 C.F._5
- nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._6
- nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_4 C.F._7
- nato il [...] a [...] (C.F. ) e Parte_5 C.F._8
- nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_6 C.F._9 tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti. I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato che da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate;
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 16.09.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
CP_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I coniugi vivranno separati e, in particolare, la signora continuerà ad Parte_1 abitare nalla casa coniugale sita in FU alla Contrada Maddalena n. 29, presso l'abitazione già adibita a casa coniugale, mentre il sig. si trasferirà in altro CP_1 domicilio idoneo presso il medesimo o altro Comune.
2. Le parti dichiarano che, allo stato attuale, nessuna somma è stabilita per il mantenimento dei coniugi in quanto entrambi percettori di reddito e quindi indipendenti economicamente come si evince dall'allegata documentazione contabile e fiscale che si deposita unitamente al presente ricorso.
3. La Sig.ra e il Sig. , avendone i requisiti, hanno chiesto ed Parte_1 CP_1 ottenuto di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di PA.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 638/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in FU (Cs) il 25.08.1979 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1979 del predetto comune al n. 30 parte 2 serie A;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di FU (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FU (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in PA il 16.09.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo