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Ordinanza 5 aprile 2025
Ordinanza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, ordinanza 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 476/2025 R.G.
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Nel procedimento cautelare iscritto al n. 476/2025 R.G. promosso da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi, per Parte_2 C.F._2
mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Aldo Favarolo, presso il cui studio in
Portici (NA), Corso Garibaldi n. 159, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI contro
(C.F. ) rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Fabio Ginetti, presso il cui studio in Foiano della Chiana (AR), Via Cairoli n. 5, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE avente ad oggetto: Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c
Il Giudice dott. Michele Moggi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.4.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato il 6.3.2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano che, in data 15.1.2025, seconda moglie del Controparte_1
loro padre aveva comunicato loro che quest'ultimo intendeva NA
vendere a tale il fondo sito in Sinalunga (SI), Via Vittorio Persona_2
Veneto n. 50, costituito da un bar con annesso appartamento, rappresentato al foglio 69, particella 181, subalterni 6 e 7, ed aveva a tal fine sottoscritto una procura notarile a favore della suddetta moglie, che aveva a sua volta stipulato un preliminare di compravendita;
sostenevano che il padre, ormai incapace di intendere e di volere, non aveva compreso gli effetti giuridici ed economici della N. 476/2025 R.G. 2
sottoscrizione dell'affare e, stante il fumus dell'annullabilità del contratto di compravendita e il periculum derivante dall'urgenza, chiedevano di sospendere l'efficacia del preliminare, con vittoria di spese.
Regolarmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si costituiva la resistente
[...]
evidenziava che il contratto preliminare in questione non era Controparte_1
stato stipulato da lei, neanche quale procuratore speciale di ma NA
dallo stesso il quale era perfettamente capace di intendere e di NA
volere, ed eccepiva pertanto il proprio difetto di legittimazione passiva;
chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita solo documentalmente.
All'udienza del 2.4.2025 il Giudice, uditi i procuratori delle parti, riservava la decisione.
* * * * * * *
I ricorrenti ed hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'emissione di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per sospendere l'efficacia obbligatoria di un contratto preliminare per l'incapacità di intendere e di volere del promittente venditore.
In proposito, è noto che il provvedimento d'urgenza disciplinato dall'art. 700
c.p.c. costituisce un provvedimento cautelare di natura atipica, in quanto è destinato a far fronte a pregiudizi atipici (nella norma si parla genericamente di
“un pregiudizio” senza alcuna specificazione ulteriore) attraverso effetti atipici
(nella norma si parla genericamente di “provvedimenti che appaiono, secondo le circostanze, più idonei…”) e sussidiaria, in quanto è destinato ad essere utilizzato quando non risultano previsti nell'ordinamento strumenti cautelari tipici (la norma dispone infatti che tale provvedimento può essere pronunciato “fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo” ma intende in realtà fare riferimento a tutti i provvedimenti cautelari tipici); ed è altrettanto noto che i presupposti per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. sono costituiti dal fumus boni iuris, ovvero dalla verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui viene chiesta la tutela all'esito dell'istruttoria sommaria, e dal periculum in mora, ovvero dall'esistenza di un pregiudizio imminente ed N. 476/2025 R.G. 3
irreparabile per il diritto fatto valere, il quale potrebbe essere definitivamente compromesso ove il ricorrente dovesse attendere l'esito del giudizio ordinario di merito.
Nel caso di specie, quanto al fumus boni iuris, a fronte della domanda avanzata dai ricorrenti, volta - come accennato supra - ad ottenere la sospensione dell'efficacia obbligatoria di un contratto preliminare di compravendita, in considerazione dell'annullabilità del contratto medesimo per l'incapacità di intendere e di volere del promittente venditore NE Cortonicchi, la resistente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_1
In proposito, la ha prodotto copia del contratto preliminare (doc. a CP_1
fasc.resistente), evidenziando di non avere in alcun modo partecipato alla stipulazione del contratto, neanche quale procuratrice speciale del promittente venditore NE NA
I ricorrenti hanno dichiarato di “disconoscere” la copia del contratto prodotta, in quanto priva delle sottoscrizioni delle parti.
E tuttavia, a prescindere da questo, è pacifico che l'immobile oggetto del preliminare di compravendita è di proprietà di padre dei NA
ricorrenti e marito della resistente ma non di quest'ultima; a fronte di CP_1
ciò, quand'anche la avesse ricevuto da una procura CP_1 NA
speciale a vendere, il contratto preliminare in questione sarebbe stato dalla medesima stipulato in nome e per conto del proprietario e non NA
in proprio;
per tale ragione, i ricorrenti, volendo far valere l'incapacità di intendere e di volere di quest'ultimo ai fini dell'annullabilità del contratto e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia obbligatoria del contratto stesso, avrebbero dovuto citare in giudizio NE e non la Quest'ultima, NA CP_1
infatti, per come da essa eccepito, risulta priva di legittimazione passiva.
In questo senso, anche a prescindere da ogni considerazione relativa al periculum in mora, non sussistendo il presupposto del fumus in considerazione del difetto di legittimazione passiva della resistente, la domanda dei ricorrenti deve essere ritenuta infondata e conseguentemente rigettata. N. 476/2025 R.G. 4
Conseguentemente, poiché il presente procedimento è astrattamente idoneo a definire la controversia, secondo i principi generali in materia di spese, si deve invece provvedere alla regolamentazione delle spese di lite.
In tal senso, il rigetto della domanda, in applicazione del principio della soccombenza, comporta che i ricorrenti ed Parte_1 [...]
devono essere condannati a rimborsare alla resistente le Parte_2 CP_1
spese di lite, spese che vengono liquidate per come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17405), tenuto conto del valore della causa, pari all'importo del prezzo della compravendita di € 50.000,00, rientrante nello scaglione di valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 e dell'attività svolta, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della semplicità della controversia, che si è risolta in un'unica udienza, con istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in persona del Giudice Dott.
Michele Moggi rigetta il ricorso;
condanna ed a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_1 le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.608,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Siena, 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Nel procedimento cautelare iscritto al n. 476/2025 R.G. promosso da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi, per Parte_2 C.F._2
mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Aldo Favarolo, presso il cui studio in
Portici (NA), Corso Garibaldi n. 159, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI contro
(C.F. ) rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Fabio Ginetti, presso il cui studio in Foiano della Chiana (AR), Via Cairoli n. 5, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE avente ad oggetto: Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c
Il Giudice dott. Michele Moggi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.4.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato il 6.3.2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano che, in data 15.1.2025, seconda moglie del Controparte_1
loro padre aveva comunicato loro che quest'ultimo intendeva NA
vendere a tale il fondo sito in Sinalunga (SI), Via Vittorio Persona_2
Veneto n. 50, costituito da un bar con annesso appartamento, rappresentato al foglio 69, particella 181, subalterni 6 e 7, ed aveva a tal fine sottoscritto una procura notarile a favore della suddetta moglie, che aveva a sua volta stipulato un preliminare di compravendita;
sostenevano che il padre, ormai incapace di intendere e di volere, non aveva compreso gli effetti giuridici ed economici della N. 476/2025 R.G. 2
sottoscrizione dell'affare e, stante il fumus dell'annullabilità del contratto di compravendita e il periculum derivante dall'urgenza, chiedevano di sospendere l'efficacia del preliminare, con vittoria di spese.
Regolarmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si costituiva la resistente
[...]
evidenziava che il contratto preliminare in questione non era Controparte_1
stato stipulato da lei, neanche quale procuratore speciale di ma NA
dallo stesso il quale era perfettamente capace di intendere e di NA
volere, ed eccepiva pertanto il proprio difetto di legittimazione passiva;
chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita solo documentalmente.
All'udienza del 2.4.2025 il Giudice, uditi i procuratori delle parti, riservava la decisione.
* * * * * * *
I ricorrenti ed hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'emissione di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per sospendere l'efficacia obbligatoria di un contratto preliminare per l'incapacità di intendere e di volere del promittente venditore.
In proposito, è noto che il provvedimento d'urgenza disciplinato dall'art. 700
c.p.c. costituisce un provvedimento cautelare di natura atipica, in quanto è destinato a far fronte a pregiudizi atipici (nella norma si parla genericamente di
“un pregiudizio” senza alcuna specificazione ulteriore) attraverso effetti atipici
(nella norma si parla genericamente di “provvedimenti che appaiono, secondo le circostanze, più idonei…”) e sussidiaria, in quanto è destinato ad essere utilizzato quando non risultano previsti nell'ordinamento strumenti cautelari tipici (la norma dispone infatti che tale provvedimento può essere pronunciato “fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo” ma intende in realtà fare riferimento a tutti i provvedimenti cautelari tipici); ed è altrettanto noto che i presupposti per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. sono costituiti dal fumus boni iuris, ovvero dalla verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui viene chiesta la tutela all'esito dell'istruttoria sommaria, e dal periculum in mora, ovvero dall'esistenza di un pregiudizio imminente ed N. 476/2025 R.G. 3
irreparabile per il diritto fatto valere, il quale potrebbe essere definitivamente compromesso ove il ricorrente dovesse attendere l'esito del giudizio ordinario di merito.
Nel caso di specie, quanto al fumus boni iuris, a fronte della domanda avanzata dai ricorrenti, volta - come accennato supra - ad ottenere la sospensione dell'efficacia obbligatoria di un contratto preliminare di compravendita, in considerazione dell'annullabilità del contratto medesimo per l'incapacità di intendere e di volere del promittente venditore NE Cortonicchi, la resistente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_1
In proposito, la ha prodotto copia del contratto preliminare (doc. a CP_1
fasc.resistente), evidenziando di non avere in alcun modo partecipato alla stipulazione del contratto, neanche quale procuratrice speciale del promittente venditore NE NA
I ricorrenti hanno dichiarato di “disconoscere” la copia del contratto prodotta, in quanto priva delle sottoscrizioni delle parti.
E tuttavia, a prescindere da questo, è pacifico che l'immobile oggetto del preliminare di compravendita è di proprietà di padre dei NA
ricorrenti e marito della resistente ma non di quest'ultima; a fronte di CP_1
ciò, quand'anche la avesse ricevuto da una procura CP_1 NA
speciale a vendere, il contratto preliminare in questione sarebbe stato dalla medesima stipulato in nome e per conto del proprietario e non NA
in proprio;
per tale ragione, i ricorrenti, volendo far valere l'incapacità di intendere e di volere di quest'ultimo ai fini dell'annullabilità del contratto e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia obbligatoria del contratto stesso, avrebbero dovuto citare in giudizio NE e non la Quest'ultima, NA CP_1
infatti, per come da essa eccepito, risulta priva di legittimazione passiva.
In questo senso, anche a prescindere da ogni considerazione relativa al periculum in mora, non sussistendo il presupposto del fumus in considerazione del difetto di legittimazione passiva della resistente, la domanda dei ricorrenti deve essere ritenuta infondata e conseguentemente rigettata. N. 476/2025 R.G. 4
Conseguentemente, poiché il presente procedimento è astrattamente idoneo a definire la controversia, secondo i principi generali in materia di spese, si deve invece provvedere alla regolamentazione delle spese di lite.
In tal senso, il rigetto della domanda, in applicazione del principio della soccombenza, comporta che i ricorrenti ed Parte_1 [...]
devono essere condannati a rimborsare alla resistente le Parte_2 CP_1
spese di lite, spese che vengono liquidate per come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17405), tenuto conto del valore della causa, pari all'importo del prezzo della compravendita di € 50.000,00, rientrante nello scaglione di valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 e dell'attività svolta, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della semplicità della controversia, che si è risolta in un'unica udienza, con istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in persona del Giudice Dott.
Michele Moggi rigetta il ricorso;
condanna ed a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_1 le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.608,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Siena, 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi