CA
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/06/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 581/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tem- Parte_1 pore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Mariasilvia
Mandarino, elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali della società in Genova, V. Dante 4,
APPELLANTE contro
rappresentata e difesa, per mandato ina atti, dall'avv. CP_1
Andrea Cozza, presso il cui studio in Genova, Viale Sauli 39/1, è elet- tivamente domiciliata,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 1236/2022 pubbli- cata e notificata in data 17/05/2022 (RG n. 8348/2020) del Tribunale della Genova
e così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare – in applicazione del D.M. 13.6.1986 – infondata in fatto e in diritto la maggior pretesa di pagamento della sig.ra nei confronti di quindi: - dichia- CP_1 Parte_1 rare inefficace e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1907/2020 – dan- do atto che i Buoni Fruttiferi Postali di cui è causa erano già stati liquidati da
[...]
[... all'odierna Controparte in data 2.1.2018, con corresponsione di quan- CP_2 to dovuto ex D.M. 13.6.1986 e che nulla è ulteriormente dovuto alla Controparte;
e conseguentemente: - condannare la sig.ra alla restituzione della CP_1 maggior somma corrisposta da in esecuzione della sentenza Parte_1 qui impugnata e del decreto ingiuntivo n. 1907/2020 a titolo di capitale e spese, così come documentato (doc. 10); IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compe- tenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte Appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiec- tis e previa ogni pronuncia preliminare e pregiudiziale del caso (ivi compresa la declaratoria di nullità del timbro apposto): In via principale, nel merito: confermare l'appellata sentenza n. 1236/2022 del Tribunale di Genova, Dott.ssa Romano, e, per l'effetto, confermare il d.i. opposto nel giudizio di primo grado n. 1907/2020, per le ragioni di cui agli atti e alle memorie conclusionali e di replica;
In estremo subordine (riproposizione della domanda subordinata già formulata in primo gra- do): nella denegata ed assolutamente non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale dell'opposizione e del presente appello, condannare la convenuta al pa- gamento della diversa somma risultante in corso di causa, sulla base dei conteggi contenuti negli atti di primo grado e che saranno riproposti in comparsa conclusio- nale, in misura non inferiore ad € 1498,96 €, e, di conseguenza, emettere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio ovvero, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Sentenza esecutiva ex lege.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto con il qua- Parte_1 le il Tribunale di Genova le aveva ingiunto di pagare a CP_1
l'importo di € 10.042,94, oltre interessi e spese, a titolo di interessi su due buoni postali fruttiferi, ciascuno del valore nominale di £ 1.000.00 (pari a €
516,45), emessi in data 18 maggio 1987, appartenenti alla serie P, ma con- tenenti sul tergo la dicitura P/Q, già incassati in data 2 gennaio 2018.
L'opponente allegava che l'importo richiesto era difforme da quello effetti- vamente spettante in quanto si sarebbero dovuti applicare i minori interessi liquidabili in base al D.M. 13 giugno 1986. si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo la conferma del CP_1 decreto.
2 Con sentenza n. 1236 del 17 maggio 2022 il Tribunale di Genova così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con atto di cita- Parte_2 zione notificato il 7.10.2020 nei confronti di avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 1907/2020 del 31.8.2020, rigetta l'opposizione e conferma il de- creto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della metà delle spese di lite liquidata in € 1.617,50 per compensi professionali, oltre IVA e cpa e 15% a titolo di rimborso spese generali e compensando nella restante metà.”.
In estrema sintesi, il Tribunale riteneva:
- che i buoni fossero stati acquistati in epoca successiva al DM
13.6.86 ma che aveva utilizzato buoni della vecchia Parte_1 serie, anteriori al DM, apponendo, al fine di aggiornarli rispetto ai tassi stabiliti con il DM, un timbro che riporta i tassi relativi al primo ventennio, senza nulla stabilire sull'ultimo decennio e lasciando Pt_3 perta e visibile la dicitura relativa a tale periodo;
- che la tesi della convenuta, secondo cui, ove l'attrice avesse vo- luto variare anche i tassi degli interessi relativi all'ultimo decennio, avrebbe dovuto apporre un timbro di aggiornamento specifico, era condivisibile tenuto conto di quanto affermato dalle SSUU nella sen- tenza n. 13979/2007, secondo cui prevalgono le indicazioni annotate sul titolo;
- che occorreva dare atto di un orientamento di merito contrastante con tale tesi, che tuttavia muoveva dal presupposto, non condivisibi- le, che sia sufficiente per l'applicazione al cliente dell'intera normati- va relativa ai buoni serie Q prevista dal DM del 1986 l'apposizione del timbro con l'indicazione della serie Q/P e del timbro con gli inte- ressi fino al XX anno;
- che tuttavia ciò che determina l'applicabilità dei tassi di cui al DM del 1986 non è l'annotazione della serie cui il buono appartiene o la previsione dell'art. 173 DM (secondo cui la disciplina relativa agli in- teressi di applica ai buoni emessi successivamente ma anche a quel- li anteriori se ad essi esplicitamente estesa), posto che lo stesso art. 3 173 afferma che i tassi applicabili ai buoni sono quelli stampigliati a tergo degli stessi, che possono essere aggiornati con DM successivi;
- che pertanto non possono essere aggiornati i tassi che non sono stati stampigliati con il timbro sul retro;
- che la tesi di sull'inapplicabilità dei tassi previsti sul Parte_1 buono per il periodo dal XX al XXX anno e del rimando alla lettera del DM 13 giugno 1986 con riferimento agli specifici importi previsti a titolo di rendimento maturato dopo i primi venti anni e quindi alle ta- belle del DM doveva essere respinta;
- che non poteva trovare accoglimento neppure l'eccezione relativa al non avere l'opposta, nel calcolare l'importo asseritamente dovuto, considerato l'entrata in vigore e l'applicazione ai titoli oggetto di cau- sa del prelievo fiscale introdotto con DL 556/1986, poiché
l'opponente non aveva prodotto un conteggio dell'incidenza del pre- lievo fiscale sulla somma ingiunta, né precisato la conseguente quantificazione del dovuto.
Avverso tale decisione interponeva appello , con atto di ci- Parte_1 tazione ritualmente notificato in data 15 giugno 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in CP_1 data 28 ottobre 2022, chiedendo la reiezione del gravame e proponendo domanda subordinata per la denegata ipotesi di suo accoglimento.
Con ordinanza 1 febbraio 2023, la Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 5 giugno 2024, 13 marzo 2024, incombente poi rinviato al 19 febbraio 2025, stante la necessità di mutare relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 27 febbraio 2025, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
censura le decisione di primo grado con un Parte_1 unico articolato motivo di gravame che di seguito si sintetizza.
L'appellante muove dalla considerazione secondo cui il DM 13 giugno
1986, che ha rimodulato i tassi di interesse dei buoni postali emessi in precedenza, ha anche espressamente previsto, all'art. 5, che: [“Sono,
4 a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986” ], stabilendo, quale unica condizione per poter uti- lizzare i precedenti moduli prestampati, che [ “Per questi ultimi verran- no apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte ante- riore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”
Nel caso di specie i timbri “aggiuntivi” risultano regolarmente apposti e ha dunque correttamente corrisposto il rendimento pre- Parte_1 visto dal DM citato.
Il primo Giudice ha valorizzato la circostanza che risulti ancora visibile sui titoli la precedente dicitura relativa all'ultimo decennio della serie P
e ha ritenuto che per quest'ultimo periodo dovesse applicarsi il rendi- mento della suddetta serie precedente per il principio secondo cui pre- valgono le indicazioni annotate sul titolo, secondo quanto statuito, in caso “analogo” da Cass. SS.UU. n. 13979/2007.
Così argomentando, tuttavia, non ha ad avviso dell'appellante tenuto conto della natura giuridica dei titoli di cui si discute quali documenti di legittimazione e non titoli di credito, ovverosia titoli equiparati a titoli del debito pubblico cui si applica la normativa pubblicistica vigente e non ha inoltre tenuto in debita considerazione il fatto che ha Parte_1 adempiuto a quanto previsto dal DM del 1986, sulla base del disposto del cui art. 5.
Il fatto che i buoni risultino sottoscritti dopo la pubblicazione del DM e che vi siano indicati i tassi precedenti, prosegue l'appellante, non infi- cia l'applicazione della norma, posto che, oltre all'indicazione della se- rie P e dei relativi tassi, vi è l'aggiunta di due distinti timbri recanti, a fronte, la dicitura “serie Q/P” e a tergo la nuova tabella con i rendi- menti dei tassi.
Quanto, poi, alla specifica questione dell'asserita mancata modifica del rendimento previsto dopo i primi 20 anni e quindi la somma di importo fisso predeterminato per ogni bimestre fino al compimento del 30° an- no riportata in calce alla tabella impressa sui BFP oggetto di causa, deve tenersi conto del fatto che l'art. 6 DM citato prevede altresì che:
“[…Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a
5 quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale ri- servata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gen- naio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q». Per i buoni del- la serie «P» emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi
saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data. I buoni di cui al primo comma del pre- sente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali
a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a de- correre dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui al- la tabella allegata al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti in- sieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni.” ].
I buoni postali per cui è causa sono pacificamente serie “Q/P” in ragio- ne dell'applicazione del dettato normativo di cui al D.M. 13.6.1986 e quindi, essendo il rendimento previsto per il periodo successivo al ventesimo anno, di importo fisso a bimestre ma diverso per ciascun
“taglio” dei BFP all'epoca sottoscrivibili, è stato gioco-forza procedere
(per l'allora Amministrazione PT) con l'applicazione dei principi gene- rali in materia di risparmio postale, rimandando alla lettura del D.M.
13.6.1986 gli specifici importi previsti a titolo di rendimento maturato dopo i primi 20 anni.
La decisione a SSUU 13979/2007 citata dal Tribunale riguardava un errore materiale, in cui l'ufficio postale aveva utilizzato moduli preesi- stenti senza apporre il timbro relativo all'indicazione dei nuovi tassi di interesse relativi alla serie di appartenenza, ma il Supremo Collegio, con l'arresto SSUU n. 3963/2019, ha chiarito che l'arresto del 2007 non ha affermato la prevalenza ad ogni costo del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successiva- mente all'emissione.
La sentenza del 2007 era cioè relativa a un contrasto tra la normativa e quanto riportato sul buono al momento dell'emissione, mentre nel caso che ci occupa, come in quello deciso da Corte Appello Genova n.
528/2022, il problema “si incentra sull'ambito temporale della stampi- gliatura apposta, ossia se implicitamente si estenda oltre il 20° anno”.
Errato, ad avviso dell'appellante, è anche il convincimento del primo
Giudice circa la tutela dell'affidamento del possessore del titolo.
6 La stessa Corte d'Appello di Brescia, i cui precedenti il primo Giudice ha utilizzato per argomentare la decisione oggi impugnata, ha poi mu- tato avviso ed è pervenuta ad affermare che la tesi di una reviviscen- za dei vecchi tassi per l'ultimo decennio non ha ragione d'essere nep- pure sulla base della tutela dell'affidamento, perché la normativa è co- nosciuta e conoscibile e i tassi più bassi da tale normativa introdotti sono stati stampigliati e pacificamente applicati per molti anni.
La recente giurisprudenza della Suprema Corte, prosegue l'appellante,
è infine anch'essa nel senso che “la pretesa di far discendere la misu- ra degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie Q provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma dei buoni della serie Q/P , con la disciplina prevista per i buoni della serie P non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti ai sensi dell'articolo 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q», e l'autorità prepo- sta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q», si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa.” (Cass. Civ., ord. n. 4384/2022 del 10.2.2022, principi ribaditi da Cass. Civ., ordi- nanza n. 4748/2022, ord. n. 4751/2022 e ord. n. 4763 del 14.2.2022 – doc. nn. 6, 7, 8 e 9).
Il motivo è fondato, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi dall'ormai più che consolidato orientamento della Giurisprudenza di le- gittimità, di recente confermato dalla I sezione, con l'Ordinanza n.
24715 del 16 settembre 2024.
Quest'ultimo arresto, in particolare, dà compiutamente conto dell'orientamento giurisprudenziale definitosi con numerose sentenze del 2022 e del 2023 (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 feb- braio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 feb- braio 2022, n. 4763, Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gennaio
2023, n. 122 e Cass. 11 febbraio 2023, n. 567), secondo cui: “la prete- sa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione del- la disciplina prevista per i buoni della serie "Q", provvisoriamente
7 emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie "Q/P", con la disciplina prevista per i buoni della serie "P", non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'appli- cazione dei principi basilari dell' interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell' intenzione delle parti, ai sensi dell'art.
1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie
"Q", e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q", si applica anche alla serie "Q/P", di modo che sul documen- to viene apposta la sigla "Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazio- ne della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa".
Nella citata Ordinanza n. 24715/2024 i principi di diritto che presiedono alla fattispecie, perfettamente sovrapponibile a quella oggetto del pre- sente giudizio, sono così riassunti: “Poiché l' interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il "senso letterale delle parole" alla di- chiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l' indicazione, per i buoni postali della serie
"Q/P", di rendimenti relativi alla serie "P" per l'ultimo periodo di fruttuo- sità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie "P", in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consi- deri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazio- ne degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di con- tinuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta
o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del det- to articolo.”.
La difesa di parte appellata ha a lungo disquisito sulla pretesa illeggibi- lità dei timbri apposti sul retro dei buoni, il che renderebbe tali timbri nulli con conseguente inapplicabilità al caso di specie della giurispru- denza invocata dall'appellante a supporto della propria tesi, che è rife- rita a ipotesi in cui i timbri erano stati correttamente apposti.
8 Rileva il Collegio che la tesi dell'illeggibilità dei timbri, oltre a essere smentita dall'esame dei documenti (versati in atti in copia fotostatica come doc. 2 allegato al ricorso monitorio), confligge con quanto da sostenuto nel corso dell'intero giudizio, ovverosia che pacifica- CP_1 mente per i primi venti anni dovevano essere corrisposti gli interessi ri-
sultanti, appunto, dal timbro che modificava i rendimenti dei buoni ri- spetto a quanto previsto per la serie “P”, e che soltanto per l'ultimo de- cennio i tassi dovevano essere calcolati secondo la stampigliatura ori- ginaria (cfr., a titolo esemplificativo, punto 2 ricorso per decreto ingiun- tivo, punto 2 parte in fatto comparsa costituzione rimo grado). CP_1
I conteggi relativi alla presunta differenza sono stati elaborati “sulla ba- se degli importi indicati sul retro dei buoni acquistati” (così il ricorso monitorio al punto 4) per i soli ultimi dieci anni, con il che non è dubita- bile che, per il primo ventennio, il timbro apposto consentisse di com- prendere quale fosse il rendimento applicabile.
La decisione di primo grado deve pertanto essere riformata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, ordinandosi al- tresì, in accoglimento della domanda formulata, la restituzione delle somme dall'appellante versate in esecuzione di detta deci- sione, sotto deduzione di quanto dall'appellante medesima dovu- to, stante la parziale fondatezza della domanda formulata in via subordinata dalla parte appellata.
In primo grado, l'opposta aveva chiesto in via subordinata: “In estremo subordine: in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, condan- nare la convenuta al pagamento della minor somma risultante in corso di causa, comunque non inferiore ad € 1498,96”, chiarendo che tale maggiore importo derivava dagli stessi conteggi esposti dalla
contro
- parte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Ivi (a pag. 5) si legge: “al termine del 20° anno, il capitale originaria- mente versato (Lire 1.000.000), in virtù della capitalizzazione annua degli interessi ai saggi sopra indicati, è pari a Lire 6.563.761. Da que- sto momento in poi, gli interessi non sono più capitalizzati annualmen- te;
pertanto, applicando all'importo di Lire 6.563.761 il saggio di inte- resse del 12%, senza capitalizzazione, la somma dovuta a titolo di in- teresse per ogni successivo intero anno è pari a Lire 787.651 e, per- tanto, pari a Lire 131.275 per ciascun successivo bimestre (Lire
9 787.651 diviso 6 bimestri = Lire 131.275), sino al 31 dicembre del 30° anno.”
Su questo aspetto non ha interposto appello e, operata Parte_1 la conversione Lire/Euro, i conteggi elaborati da compor- Parte_1 tano che il valore dei Buoni Postali al termine del trentesimo anno era pari a € 7.457,77 (Lire 6.563.761 + Lire 787.651 x 10 = Lire
14.440.271), mentre è pacifico che l'odierna appellata abbia ricevuto la minor somma di € 6.607,70 per ciascun buono.
La differenza, pari a € 850,07 per ciascun buono e, quindi, a comples- sivi € 1.700,14, maggiorata di interessi legali dalla data della domanda
(15 luglio 2020, data di deposito del ricorso monitorio) a quella del pa- gamento (26 maggio 2022, data del versamento da parte di CP_3
delle maggiori somme dovute in forza della sentenza di primo
[...] grado), deve essere ritemuta dovuta da a Pt_1 CP_1
La riforma dell'impugnata decisione impone in ogni caso alla Corte di procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adot- tata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquida- zione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le molte, sez. I, Sentenza n. 14916 del 13 Luglio 2020; sez. III, Ordinanza n.
9064 del 12 aprile 2018; sez. III, Sentenza n. 3438 del 22 febbraio
2016 e sez. VI Lavoro, Ordinanza n. 6259 del 18 marzo 2014).
Nel caso di specie, l'esito complessivo del giudizio, che vede la do- manda di attrice sostanziale, accolta per un importo pari a me- CP_1 no di un decimo della pretesa creditoria avanzata, legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza:
a. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1907/2020 emesso inter partes dal
Tribunale di Genova;
10 [... b. Dichiara tenuta e condanna a corrispondere a Parte_1
l'importo di € 1.770,14, oltre interessi legali dalla data Parte_4 della domanda (15 luglio 2020) a quella del pagamento (26 maggio
2022);
2) Dichiara tenuta e condanna a rimborsare a CP_1 [...]
la differenza tra l'importo pagato da in Parte_1 Parte_1 esecuzione della decisione di primo grado (€ 15.480,52) e quanto da dovuto in forza del precedente punto 1 lettera b), oltre Parte_1 interessi legali dal 26 maggio 2022 alla data dell'effettivo rimborso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Genova alli 19 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
11