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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/12/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 996/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 996 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 16/12/2025 e promossa da:
– CF - nata il [...] a [...], res. in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, Via Duccio di Boninsegna 8, in Lamezia Terme, Via Sele 33, presso lo studio dell'Avv.
OL RO - CF - PEC - che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
– CF - nato a [...] il [...], res. in Controparte_1 C.F._3
Lamezia Terme, Via Pitagora 14, domiciliato in Lamezia Terme, Via dei Bizantini 22, Scala H;
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16 dicembre 2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 22/09/2025, la sig.ra chiedeva che venisse Parte_1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lamezia Terme, in data
24/08/2008, tra la medesima e (matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Lamezia Terme, atto n. 25, parte II, serie A, anno 2008), precisando che dalla relativa unione coniugale era nato, in data 25/08/2012, il figlio , allo stato – dunque – ancora minorenne. Per_1
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva: - che, a seguito di ricorso per separazione giudiziale, il
Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 140/23 del 23/02/23, pubblicata il 06/03/23, passata in
1 giudicato, ha pronunciato la separazione personale tra i predetti coniugi, prevedendo, tra l'altro: 1)
l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso l'abitazione della madre e con Per_1 facoltà del padre di vederlo “a fine settimana alternati dalle ore 15,30 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
per tre pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 (e comunque al termine della scuola) alle ore
20,00 (in caso di mancato accordo tra le parti nelle giornate lunedì, mercoledì e venerdì); per sette giorni durante le vacanze natalizie e per tre durante quelle pasquali, alternando con l'altro genitore le festività principali;
per venti giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da raggiungersi entro il 30 maggio di ogni anno in ordine al periodo;
il giorno del compleanno e dell'onomastico del figlio ad anni alterni con la madre;
il giorno della festa del papà e del compleanno del padre”; 2) assegno mensile a carico del per il mantenimento del figlio minore pari ad euro 200,00, CP_1 da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
3)
l'esenzione reciproca all'assegno di mantenimento tra i coniugi;
- che dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione, avvenuta il 27/04/21, è trascorso ampiamente il termine di legge per la proposizione del ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che la
intende oggi ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sussistendone i Pt_1 presupposti di legge e ciò alle medesime condizioni di quelle previste nella sentenza di separazione ad eccezione del contributo di mantenimento in favore del figlio che deve essere oggetto di aumento essendo non bastevoli gli importi attualmente disposti e svolgendo attualmente il attività lavorativa (vedi, CP_1 in al senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
All'udienza del 16 dicembre 2025, compariva davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto - la sola ricorrente e veniva dichiarata la contumacia del resistente il quale, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo e successivo decreto di fissazione udienza, non compariva, rendendosi così impossibile il tentativo di conciliazione, che - ad ogni modo - non poteva avvenire anche a causa dell'indisponibilità in tal senso manifestata dalla parte ricorrente presente.
All'esito di detta udienza, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, procedeva ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma
4°, c.p.c., sicché precisate delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, nonostante la Controparte_2 regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo e successivo decreto di fissazione udienza, decideva di non costituirsi.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È stato, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente fin dalla sentenza di separazione n. 140/2023, emessa dal Tribunale di Lamezia
Terme nell'ambito del procedimento recante il n. 85/2021 R.g. e pubblicata in data 06/03/2023.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di
2 ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ricorre, quindi, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lettera b, della legge n. 898/70, dovendosi ritenere, attese le risultanze degli atti di causa, che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
2. La presente pronuncia concerne, altresì, il mantenimento del figlio minore , di cui la ricorrente Per_1 chiede un aumento.
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
L'art. 337 ter c.c., al quarto comma, prevede che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerando i seguenti elementi: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'ammontare dell'assegno, dunque, viene quantificato in base alle risorse economiche di entrambi i genitori, considerate non solo le entrate reddituali, ma anche il patrimonio costituito da proprietà, rendite immobiliari, finanziarie e risparmi.
In aggiunta, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
Le esigenze dei figli, in particolare, cui i genitori sono obbligati a provvedere ex art. 337 bis c.c., mutano nel tempo in base a diversi fattori, tra cui l'età, gli studi intrapresi, il contesto sociale.
Detto questo in punto di diritto, il Collegio rileva che rispetto alla pronuncia della separazione il figlio ha raggiunto l'età adolescenziale, presupponendo, verosimilmente, un aumento delle proprie Per_1 esigenze di vita.
Pertanto, appare equo aumentare il contributo che il sig. dovrà versare mensilmente alla CP_1 ricorrente per il mantenimento del figlio ad euro 250,00 (duecentocinquanta,00) mensili entro il Per_1
5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. Possono essere recepite le ulteriori condizioni richieste dalla ricorrente poiché pressoché identiche a quelle della precedente pronuncia di separazione, e che di seguito vengono riportate:
1) l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso l'abitazione della madre e con Per_1 facoltà del padre di vederlo “a fine settimana alternati dalle ore 15,30 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
per tre pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 (e comunque al termine della scuola) alle ore
3 20,00 (in caso di mancato accordo tra le parti nelle giornate lunedì, mercoledì e venerdì); per sette giorni durante le vacanze natalizie e per tre durante quelle pasquali, alternando con l'altro genitore le festività principali;
per venti giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da raggiungersi entro il 30 maggio di ogni anno in ordine al periodo;
il giorno del compleanno e dell'onomastico del figlio ad anni alterni con la madre;
il giorno della festa del papà e del compleanno del padre”;
2) esenzione reciproca all'assegno di mantenimento tra i coniugi.
4. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza di alcuna delle parti, oltre alla contumacia di parte resistente, alla mancata contestazione della domanda e alla mancata richiesta in tal senso di parte ricorrente, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Lamezia Terme, in data
24/08/2008, tra – CF - e – Parte_1 C.F._1 Controparte_1
CF - (matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune C.F._3 di Lamezia Terme, atto n. 25, parte II, serie A, anno 2008), alle seguenti condizioni:
a) l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso l'abitazione della madre Per_1
e con facoltà del padre di vederlo “a fine settimana alternati dalle ore 15,30 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
per tre pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 (e comunque al termine della scuola) alle ore 20,00 (in caso di mancato accordo tra le parti nelle giornate lunedì, mercoledì e venerdì); per sette giorni durante le vacanze natalizie e per tre durante quelle pasquali, alternando con l'altro genitore le festività principali;
per venti giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da raggiungersi entro il 30 maggio di ogni anno in ordine al periodo;
il giorno del compleanno e dell'onomastico del figlio ad anni alterni con la madre;
il giorno della festa del papà e del compleanno del padre”;
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno Controparte_1 Parte_1 mensile di euro 250,00 per il mantenimento del figlio minore , da corrispondersi Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa o con bonifico bancario/postale con decorrenza dal mese di gennaio 2026 e successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
c) esenzione reciproca all'assegno di mantenimento tra i coniugi.
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di procedere all'annotazione della presente sentenza;
4) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 16 dicembre 2025.
4
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
5