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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/03/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1150/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio degli avv.ti Carlo La Spina e Assunta Lombardo che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede della Direzione Provinciale dell' , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 30 novembre 2021 , lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1
della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 5619/2021 r.g.). Nella resistenza dell' , contumace l' CP_2 CP_3
Messina veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva il suddetto requisito. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 1 marzo 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto diritto alla prestazione e nella condanna dell' al pagamento della stessa. CP_2 Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 20 marzo 2025 dal deposito telematico di CP_1
note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, esaminata la più recente certificazione sanitaria prodotta, ha infine accertato che il ricorrente è affetto da “BRONCOPATIA
CRONICA. (pregressa frattura omero). Controparte_4
CARDIOPATIA Controparte_5
ISCHEMICA CRONICA IPERTENSIVA IN CLASSE NYHA III CON RIVASCOLARIZZAZIONE
CHIRURGICA NEL MAGGIO 2021 ED IMPIANTO DI PACE MAKER BICAMERALE DEFINITIVO
SOTTOCLAVEARE SN. ( PTCA Cx-IVP e Controparte_6
. ATEROMASIE TRONCHI SOVRAORTICI. DIABETE MELLITO TIPO II IN TRATTAMENTO CP_7
IPOGLICEMIZZANTE ORALE. PANCREATITE CRONICA. ANEMIA SIDEROPENICA” precisando che “… Con i riscontri specialistici espletati durante il periodo dal Novembre 2023 al Febbraio 2025, si è delineato in modo più completo il quadro patologico da cui l'attore è affetto e che coinvolge ed inficia la piena integrità di diversi distretti, organi ed apparati quali quello osteoarticolare, ghiandolare, respiratorio, uditivo e soprattutto cardiocircolatorio.
In considerazione di quanto esposto, nel caso in esame, si sono evidenziate alterazioni di natura morfo-strutturale o funzionale intervenute in prosieguo dell'iter amministrativo-giudiziario, tali da dare gravi limitazioni allo svolgimento degli abituali e comuni atti giornalieri della vita, senza un imprescindibile apporto di vigile e costante assistenza psico-fisica nei riguardi del periziato.” ed ancora “In seguito ad un approfondito vaglio di ulteriori accertamenti sanitari espletati successivamente e quindi non esibiti in occasione della visita medico-legale ed alle note integrative fatte pervenire dal patrocinante attorio, ed in ossequio ad esplicita disposizione del G. d. L. adito, è scaturita la necessità di effettuare una revisione critica dell'intero quadro diagnostico evidenziato sul
2 soggetto in esame, inducendoci a rimodulare le conclusioni precedentemente espresse in ambito di
A.T.P., permettendoci quindi, in ultima analisi, di esprimere un giudizio finale più consono al reale quadro patologico da cui si evince che il periziato è in atto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ed è inoltre portatore di Handicap “grave”.
Può concludersi che le infermità denunziate dall'attore, erano presenti in forma più sfumata all'epoca dell'avanzata domanda in via amministrativa e dell'accertamento tecnico preventivo, presenti attualmente e valutate in riferimento a quanto esposto precedentemente, essendosi aggravate nel prosieguo dell'iter giudiziario, come suffragato dalle documentazioni sanitarie depositate in atti ed attentamente vagliate in sede della presente revisione critica, hanno raggiunto una percentuale di invalidità del tutto ragguardevole.”
Ha concluso che dette patologie determinano la necessità di un intervento assistenziale permanente ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992 e di assistenza continua a far data dal gennaio
2025.
L'accertamento effettuato dal dr persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da Per_1
congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e non risulta specificamente contestato.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari in questione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
4.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza, successiva anche al deposito del ricorso in opposizione, è giusto compensare per intero le spese delle due fasi processuali;
vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza d'ufficio, liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di Parte_1
accompagnamento e dei benefici in favore delle persone con handicap grave, ora affette da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, dal gennaio
2025;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e compensa le altre spese processuali. CP_1
Messina, 21.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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