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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/11/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2535/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.7.2025
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. DI FRANCESCO SIMONA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Opera (MI), Via Torquato Tasso n. 9;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Castro (LE), in data 09/09/1999,
(atto n. 8, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno;
3) I figli, (CF ), nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._3
e (CF ), nato a [...] il [...], Persona_2 C.F._4 continueranno a vivere con la madre fino a quando vorranno.
4) Il padre potrà vedere i figli con le modalità che riterrà opportune e che concorderà direttamente con entrambi i figli.
pag. 1 di 7 5) Con riferimento al mantenimento dei figli, le parti concordano che nulla è dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento degli stessi. Tuttavia, il padre continuerà
a rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi e concordarsi secondo le modalità previste dal protocollo adottato dalla corte d'Appello di Milano e adottate nel mese di Giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master pag. 2 di 7 e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I coniugi, espressamente, concordano che la documentazione potrà essere inviata via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- per la madre o quella diversa eventualmente comunicata;
Email_1
- per il padre o quella diversa eventualmente comunicata. Email_2
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata del 50%.
pag. 3 di 7 6) La madre avrà diritto a percepire il 100% dell'assegno unico e universale per i figli a carico, ovvero qualunque altra agevolazione inerente agli stessi in base alla normativa vigente e al reddito personale.
7) Entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, il Sig. si impegna a cedere alla sig.ra che si impegna Parte_2 Parte_1 ad acquistare, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, dell'immobile sito in
Siziano (PV), via San Vitale 47, posto al piano rialzato, composto da tre locali oltre servizi, con annesso vano di cantina al piano terreno oltre box, tutti censiti al catasto dei fabbricati del predetto comune come segue:
- Quanto all'appartamento: Sez. Urbana B – Foglio 1 – Numero 894 Sub 26 – Cat.
A/3 – cl. 3 – consistenza 4,5 Vani – RC 395,09;
- Quanto al box pertinenziale all'appartamento: Sez. Urbana B – Foglio 1 –
Numero 894 Sub 39 – Cat. C/6 – cl. 2 – consistenza 16 mq – RC 49,58;
Annessa alla proprietà in contratto vi è proporzionale diritto di comproprietà in ragione dei millesimi ad essa riferibili di tutti gli spazi ed enti comuni all'intero stabile ai sensi di legge.
Inoltre, unitamente all'immobile viene espressamente ceduta la proprietà di tutto quanto ivi contenuto (mobili, suppellettili e tutto quanto, senza alcuna esclusione, è attualmente collocato all'interno del predetto appartamento o nelle relative pertinenze).
8) La sig.ra a titolo di prezzo e corrispettivo della cessione delle quote Parte_1 di proprietà di cui all'art. 7) delle condizioni, si impegna a corrispondere al sig. Parte_2 la complessiva somma di € 15.000,00 (euro quindicimila/00), da versarsi
[...] contestualmente all'atto di compravendita.
9) L'immobile è stato acquistato dai ricorrenti con rogito Notaio Dott. Per_3
in Milano, con atto Repertorio n. 33020, raccolta n. 17767, del 23/07/1999,
[...] trascritto all'agenzia del territorio – ufficio provinciale di Milano 2, in data 27/07/1999 al n. 76771 registro generale e n. 52579 registro particolare.
10) I coniugi chiedono espressamente, fin da ora, l'applicazione delle agevolazioni previste per l'assegnazione di immobili in sede di separazione, richiamata dalla sentenza della Corte Costituzionale del 10.05.99 n. 154.
pag. 4 di 7 11) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e, contestualmente, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
12) I coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei risparmi accumulati nel corso della vita familiare per cui essi, essendo reciprocamente soddisfatti, dichiarano l'uno all'altro di non avere nulla a pretendere a tale titolo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra esposte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso e hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
pag. 5 di 7 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 sposati in Castro (LE), in data 09/09/1999, (atto n. 8, parte Parte_2
II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
pag. 6 di 7 3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 10.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2535/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.7.2025
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. DI FRANCESCO SIMONA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Opera (MI), Via Torquato Tasso n. 9;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Castro (LE), in data 09/09/1999,
(atto n. 8, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno;
3) I figli, (CF ), nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._3
e (CF ), nato a [...] il [...], Persona_2 C.F._4 continueranno a vivere con la madre fino a quando vorranno.
4) Il padre potrà vedere i figli con le modalità che riterrà opportune e che concorderà direttamente con entrambi i figli.
pag. 1 di 7 5) Con riferimento al mantenimento dei figli, le parti concordano che nulla è dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento degli stessi. Tuttavia, il padre continuerà
a rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi e concordarsi secondo le modalità previste dal protocollo adottato dalla corte d'Appello di Milano e adottate nel mese di Giugno 2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master pag. 2 di 7 e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I coniugi, espressamente, concordano che la documentazione potrà essere inviata via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- per la madre o quella diversa eventualmente comunicata;
Email_1
- per il padre o quella diversa eventualmente comunicata. Email_2
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata del 50%.
pag. 3 di 7 6) La madre avrà diritto a percepire il 100% dell'assegno unico e universale per i figli a carico, ovvero qualunque altra agevolazione inerente agli stessi in base alla normativa vigente e al reddito personale.
7) Entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, il Sig. si impegna a cedere alla sig.ra che si impegna Parte_2 Parte_1 ad acquistare, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, dell'immobile sito in
Siziano (PV), via San Vitale 47, posto al piano rialzato, composto da tre locali oltre servizi, con annesso vano di cantina al piano terreno oltre box, tutti censiti al catasto dei fabbricati del predetto comune come segue:
- Quanto all'appartamento: Sez. Urbana B – Foglio 1 – Numero 894 Sub 26 – Cat.
A/3 – cl. 3 – consistenza 4,5 Vani – RC 395,09;
- Quanto al box pertinenziale all'appartamento: Sez. Urbana B – Foglio 1 –
Numero 894 Sub 39 – Cat. C/6 – cl. 2 – consistenza 16 mq – RC 49,58;
Annessa alla proprietà in contratto vi è proporzionale diritto di comproprietà in ragione dei millesimi ad essa riferibili di tutti gli spazi ed enti comuni all'intero stabile ai sensi di legge.
Inoltre, unitamente all'immobile viene espressamente ceduta la proprietà di tutto quanto ivi contenuto (mobili, suppellettili e tutto quanto, senza alcuna esclusione, è attualmente collocato all'interno del predetto appartamento o nelle relative pertinenze).
8) La sig.ra a titolo di prezzo e corrispettivo della cessione delle quote Parte_1 di proprietà di cui all'art. 7) delle condizioni, si impegna a corrispondere al sig. Parte_2 la complessiva somma di € 15.000,00 (euro quindicimila/00), da versarsi
[...] contestualmente all'atto di compravendita.
9) L'immobile è stato acquistato dai ricorrenti con rogito Notaio Dott. Per_3
in Milano, con atto Repertorio n. 33020, raccolta n. 17767, del 23/07/1999,
[...] trascritto all'agenzia del territorio – ufficio provinciale di Milano 2, in data 27/07/1999 al n. 76771 registro generale e n. 52579 registro particolare.
10) I coniugi chiedono espressamente, fin da ora, l'applicazione delle agevolazioni previste per l'assegnazione di immobili in sede di separazione, richiamata dalla sentenza della Corte Costituzionale del 10.05.99 n. 154.
pag. 4 di 7 11) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e, contestualmente, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
12) I coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei risparmi accumulati nel corso della vita familiare per cui essi, essendo reciprocamente soddisfatti, dichiarano l'uno all'altro di non avere nulla a pretendere a tale titolo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra esposte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso e hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
pag. 5 di 7 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 sposati in Castro (LE), in data 09/09/1999, (atto n. 8, parte Parte_2
II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
pag. 6 di 7 3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 10.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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