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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1913/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dal seguente collegio
Dott. Margherita Monte Presidente
Dott. Vinicia Calendino Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1913/2024 promossa con atto di citazione in appello
DA
AETERIA NY S.R.L., con sede in Como, via Valleggio n. 2 bis (Cod. fisc. e P.Iva
03505770135), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. HU ZH, elettivamente domiciliata in Bergamo, alla via Zambianchi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Davide Merlo (C.F.:
[...]).
APPELLANTE
CONTRO
OA NY SA, AK MP SA con sede in 6830 Chiasso (Svizzera) Corso Gottardo 74, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (IVA: CHE-208.900.262) rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania De Michele (c.f. [...]) del Foro di Milano e Micol Ruta (c.f.
[...]) del Foro di Verona, pec: stefania.demichele@milano.pecavvocati.it ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Via San Vittore al Teatro 1/3.
APPELLATA
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per AETERIA NY S.R.L. “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
In via preliminare: riunire il presente procedimento a quelli aventi ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.534/2024, resa inter-partes, dal Tribunale di Como, Dott.ssa Maria Paduano – R.G. n.
4699/2019, pubblicata il 10/05/2024 e notificata il 24 maggio 2024 e della sentenza n.535/2024, resa inter-partes, dal Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Maria Paduano – R.G. n. 4700/2019, pubblicata il 10/05/2024 e notificata il 24 maggio 2024.
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.533/2024 emessa dal Tribunale di Como, Sezione Seconda
Civile, Giudice Dott.ssa Maria Paduano, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4675/2019, depositata in cancelleria in data 10.05.2024, notificata il 24.05.2024, revocare il decreto ingiuntivo 1649/2019 RG
n.3344/2019 emesso dal Tribunale di Como ed accertare e dichiarare sulla scorta del diritto applicabile alla fattispecie che RI MP srl nulla deve a AK MP Sa in ragione delle obbligazioni nascenti dal contratto titolato scrittura privata del 10.11.2016.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado nello specifico la ctu volta ad accertare alla luce dei documenti in atti il valore dell'attività espletata dall'opposta in esecuzione del contratto del 10.11 2016 sub doc.3 e la congruità di quanto versato dall'opponente”
Per OA NY SA “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- IN VIA CAUTELARE, previa revoca del decreto emesso inaudita altera parte, respingere l'avverso ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c. del 24.09. 2024 per le ragioni esposte in atti;
- IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis, primo comma
c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 533/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 10 maggio 2024, per le ragioni esposte in atti;
-NEL MERITO, respingere l'appello e le domande ivi formulate da RI, perché inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
533/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 10 maggio 2024, per le ragioni esposte in atti.
pagina 2 di 10 -IN VIA ISTRUTTORIA, rigettare le avverse istanze istruttorie, poiché irrilevanti, del tutto generiche e meramente esplorative. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge, del doppio grado del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato ad OA MP SA (di qui in poi solo “AK”) in data 08.10.2019,
RI MP s.r.l. (di qui in poi solo “RI”) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.
1649/2019 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €7.000,00 oltre interessi e spese a saldo della fattura n. 35/2017 intitolata “nota d'onorario” a titolo di corrispettivo dovuto per i servizi resi a suo favore da OA, come pattuiti nel contratto sottoscritto il 10.11.2016.
RI sosteneva che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in assenza di una idonea prova scritta dell'esistenza del credito, come richiesto dall'art. 634 II comma cpc, avendo l'opposta prodotto la sola copia semplice della fattura;
eccepiva, altresì, l'inesistenza del credito medesimo in quanto la fattura oggetto del giudizio era già stata saldata;
inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva a titolo risarcitorio la condanna di AK al pagamento dell'importo di €74.000,00 relativo al canone di locazione pagato per un immobile sito in Legnano, Via Saronnese 12, che, stante l'inadempimento della opposta alle proprie obbligazioni, si sarebbe reso inutilizzabile.
Si costituiva regolarmente in giudizio la AK che chiedeva il rigetto di ogni domanda e la contestuale conferma del decreto ingiuntivo, stante l'infondatezza sia in fatto che in diritto di quanto sostento dalla opponente.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'assunzione di testimoni e, all'esito, il Tribunale di
Como con la sentenza n. 533/2024, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n.
1649/2019.
Il primo giudice riteneva che AK avesse dato idonea prova della sussistenza del credito, avendo dimostrato di aver correttamente adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto sulla base:” … della copiosa documentazione prodotta dall'opposta (docc. 1 a 6, 14 a 22 e 15 opposta) e dall'assunzione delle prove testimoniali. In particolare, i testimoni Cristina Passoni, Francesca Bertani e Alessandro
Ravaglia hanno confermato che l'opposta AK veniva incaricata da RI per sviluppare un progetto di ristorante di pesce a tema “Fishing Enjoy” definito progetto “Sailing” , che veniva incaricata da
RI di sviluppare un concept che abbinasse prodotti, dolci e gelati, e caffetteria definito progetto
“Cocoa”, che realizzava business plan per sviluppare un progetto di ristorante di pesce a tema
“Fishing Enjoy” definito “Sailing” e che realizzava business plan e le presentazioni per sviluppare il
pagina 3 di 10 concept definito progetto “Cocoa…”. Viceversa, non era stato dimostrato l'avvenuto pagamento e, parimenti, non poteva essere accolta la domanda riconvenzionale di RI poiché il contratto di locazione per il quale erano stati chiesti i danni, era stato stipulato tra l'Immobiliare SA di SA
EL & C. e la società Cee MP S.r.l., soggetti del tutto estranei al rapporto in causa.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, e contestuale istanza ex artt. 283 c.p.c., RI impugnava la predetta sentenza sulla base dei tre motivi che saranno di seguito esaminati chiedendo: - in via preliminare la riunione del presente giudizio con quelli aventi ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 535/2024
(procedimento iscritto al ruolo della Corte con il n.r.g. 1912/20204) e della sentenza n. 534/2024
(procedimento iscritto al ruolo della Corte al n.r.g. 1915/2024) sempre pronunciate dal Tribunale di
Como tra le stesse parti, -la sospensione della provvisoria esecuzione e, nel merito, l'integrale riforma.
Con successivo ricorso ex art. 351 c.p.c. reiterava l'istanza di sospensiva, che veniva rigettata dal
Collegio per le ragioni di cui all'ordinanza in atti del 15.07.2024. Con ulteriore ricorso ex art. 351 c.p.c.
l'appellante riproponeva la richiesta di sospensiva che veniva accolta, inaudita altera parte in via provvisoria, con decreto del Presidente di Sezione del 25.09.2024 che veniva poi revocato con la successiva ordinanza collegiale del 24.10.2024.
A sua volta AK nel costituirsi (sia in relazione alla seconda inibitoria che nel merito) chiedeva l'integrale rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione del 28.11.2024, le parti insistevano nelle domande, eccezioni ed istanze tutte;
il consigliere istruttore, non disponeva la riunione delle cause poiché non sussistevano i presupposti di cui all'art. 335 c.p.c. trattandosi di appelli proposti avverso tre pronunce che avevano definito tre opposizioni a D.I. relative a tre diversi contratti e, visto l'art. 350 co. 3 c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni. I difensori precisavano come da rispettivi atti, ed il Consigliere rinviava per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza collegiale del
27.02.2025, poi, rinviata d'ufficio al 6.03.2025. A tale udienza, i difensori discutevano insistendo per l'accoglimento delle rispettive istanze e domande tutte, e la Corte tratteneva la causa in decisione.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello RI ha eccepito la violazione dell'art. 14 della legge n. 281 /1995 per non avere il Tribunale verificato d'ufficio i presupposti della legge Svizzera applicabili alla presente controversia, sui quali cui fondare la propria decisione. L'art. 12 delle pattuizioni prevedeva, infatti, che “il contratto sarà regolato ed interpretato in conformità della legge Svizzera con esclusione
pagina 4 di 10 di qualsiasi altra legislazione o normativa ai sensi del diritto internazionale” e quindi, poiché la disapplicazione da parte del giudice nazionale della legge convenzionalmente scelta dalle parti è consentita solo nel caso in cui sussista incompatibilità con l'ordine pubblico italiano, ed essendo evidente che con tale espressa pattuizione le parti avevano convenzionalmente scelto che venisse obbligatoriamente applicata la legge Svizzera, il Tribunale ha errato nel momento in cui non ha compiuto tale accertamento, basandosi soltanto sulla legge italiana.
Con il secondo motivo di appello RI si lamenta del fatto che il primo giudice abbia completamente ignorato l'eccezione che aveva sollevato, sulla assenza di idonea prova scritta per la emissione del Decreto Ingiuntivo, requisito questo necessario ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.
Sottolinea, infatti che: “E' principio giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui una fattura commerciale rappresenta idonea prova scritta all'emissione del provvedimento monitorio solo se estratta in forma autentica ovvero se ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale (cft Cass.civ.
8549/2008). A tal fine non è quindi sufficiente la mera produzione di una copia semplice della fattura, essendo, viceversa, necessario che la stessa sia estratta in forma autentica dalle scritture contabili di cui il notaio attesta la regolare tenuta ai sensi dell'art 634 II comma c.p.c” (cfr. atto di citazione in appello, p. 9). La AK si era limitata a produrre la fattura n. 35/2017 non accompagnata dall'estratto autentico notarile e non aveva neppure depositato la certificazione che attesta la regolare tenuta delle scritture contabili nelle quali la stessa doveva essere stata annotata;
il decreto ingiuntivo in sede di opposizione andava, quindi, necessariamente revocato non ricorrendo i presupposti di legge per la sua emissione.
Con il terzo motivo di appello RI sostiene che vi sia stata da parte del Tribunale una disattenta lettura della documentazione versata in atti, e una errata e incompleta valutazione delle prove orali raccolte che, se correttamente vagliate, avrebbero condotto ad una decisione diametralmente opposta.
Gli elementi probatori acquisiti non sono in grado di dimostrare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni pattuite da parte di AK o, comunque, non sono in grado di giustificare la richiesta del versamento totale del corrispettivo. Infatti, l'attività oggetto del contratto era, tra l'altro, suddivisa nelle seguenti macroaree:
a) direzione coordinamento e organizzazione (Global Projec) e definizione delle strategie e degli obiettivi della committente (comprensiva della definizione del Concept, degli obiettivi aziendali, dei format, della formula e del conto economico previsionale);
b) direzione e coordinamento dell'area food (in quest'area sono comprese le attività di direzione e coordinamento della risorsa incaricata della redazione delle ricette e nella loro ingegnerizzazione); pagina 5 di 10 c) direzione e coordinamento dell'area legale (definizione dei quadri normativi di riferimento – leggi normative applicabili ai fini dell'ottenimento dei permessi e/o licenze commerciali- assistenza e supporto con gli enti locali per le problematiche amministrative e autorizzative).
Ebbene, “Dalle prove orali raccolte e dalla documentazione versata in atti richiamata dallo stesso
Tribunale di Como, emerge evidente che le attività di cui alle macro aree b) e c) dell'art 3.2 del contratto non sono state svolte” (cfr. atto di citazione in appello, p. 10) e, in ogni caso, l'attività di sub
a) non era stata neppure eseguita a regola d'arte. Infatti. dalle deposizioni rese dai testi LI KU
e CO SS… emerge allora chiara la circostanza che il sig. ZH legale rappresentante di
RI oltre che di CI NA Ltd, quanto meno in ordine al progetto Sailing relativo alla presente causa e al progetto Fish relativo alla causa RG 4669/2019, non aveva accettato e/o approvato
l'attività espletata da AK” (cfr. atto di citazione in appello, p. 13). Analoghe considerazioni possono essere svolte in riferimento alle produzioni documentali della appellata in quanto “trattasi di documentazione assai scarna e soprattutto priva di qualsivoglia valore intellettuale, perché estratta da siti e registri pubblici e soprattutto di nessuna utilizzabilità” (cfr. atto di citazione in appello, p. 16). In particolare, i primi undici documenti sono semplici fotografie di imbarcazioni, arredi e menù palesemente scaricati da Internet senza alcuna elaborazione originale o adattamento e personalizzazione alle specifiche esigenze di RI. Anche il successivo business plan del progetto
"Sailing Restaurant" (docc. 12-14) è un mero riepilogo di prospetti economici redatti su fogli bianchi, privi non solo del logo AK ma anche di qualsiasi riferimento specifico ad RI. I doc.18-22 sono nuovamente mere fotografie generiche relative al progetto "Cocoa Mission", ritraenti scene di raccolta del caffè in ambientazioni coloniali sudamericane, del tutto inadatte al contesto italiano, unite a schede tecniche di macchinari reperite su internet. Anche
per questi motivi
la sentenza deve, dunque, essere riformata.
Infine, con la memoria difensiva finale, la difesa di RI ha, poi, tardivamente proposto un quarto motivo di gravame con il quale sostiene che il Tribunale avrebbe, parimenti, erroneamente valutato le risultanze probatorie con riferimento ai pagamenti che aveva già effettuato nel corso del rapporto con
AK e la loro imputazione. A tal proposito evidenzia che RI ha versato complessivamente per i tre contratti da cui sono scaturite le tre cause di opposizioni a D.I. per le quali aveva chiesto la riunione, la somma di €118.000,00 di cui solo €81.500,00 sono stati riconosciuti da AK ma devono essere aggiunti €36.500,00 come da bonifici del 31.03.2017 di €11.500,00 (cft doc. 4 fascicolo di primo grado
RG 4699/2019 - RG 1915/2024 di II grado) e del 27.03.2017 di €25.000,00 (doc. 5 fascicolo di primo grado RG n. 4699/2019- fascicolo di II grado RG n. 1915/2024). Pertanto, a fronte di un debito complessivo di €167.500,00 derivante dai tre contratti in essere (€ 63.000,00 per il primo contratto di pagina 6 di 10 cui al giudizio rg 1912/2024, €68.00,00 per il secondo contratto di cui al presente giudizio e €36.000 per il terzo, di cui al giudizio rg 1915/2024), il Tribunale avrebbe comunque dovuto procedere alla corretta imputazione delle somme versate e determinare conseguentemente il reale ammontare del credito residuo di AK.
Opinione della Corte
L'appello è da rigettare per le ragioni che seguono.
Non può, infatti, essere accolto il primo motivo. E' documentale il fatto che le parti abbiano sottoscritto in data 10.11.2016 (cfr. doc. n. 3, appellante, fascicolo di primo grado) un contratto avente ad oggetto lo svolgimento da parte di AK dell'attività di direzione, coordinamento e organizzazione da svolgersi unitamente alla definizione delle strategie e degli obiettivi indicati da RI;
direzione e coordinamento dell'area food;
e direzione e coordinamento dell'area legale, dietro il versamento di un corrispettivo pari a € 68.500,00 (di cui € 61.500,00 sono già stati pagati).
Il contratto alla clausola n. 12 prevedeva che esso “sarà regolato ed interpretato in conformità della legge Svizzera con esclusione di qualsiasi altra legislazione o normativa ai sensi del diritto internazionale”. In sede di opposizione la difesa di RI non invocava davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 14 l. n. 298/1995 l'applicazione della legge Svizzera e neppure AK, nel cui interesse era stata pattuita, chiedeva il rispetto di tale clausola.
Come giustamente sottolineato dalla diesa della appellata, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “la rilevabilità di ufficio della legge applicabile presuppone che il caso dedotto in giudizio presenti oggettivamente un qualche collegamento con un ordinamento diverso da quello italiano, quale la diversa nazionalità delle parti, la loro residenza, il fatto che il contratto sia stato concluso all'estero, che altrove siano sorte o debbano eseguirsi le obbligazioni, e così via. Qualora invece la fattispecie sia interamente soggetta al diritto italiano e l'applicazione dell'ordinamento straniero sia frutto solo di una libera scelta delle parti, contenuta in una specifica clausola contrattuale […] la questione della legge applicabile diviene oggetto di un'eccezione soggetta ai medesimi principi che valgono con riguardo ad ogni altra clausola pattizia, i cui effetti debbono essere dedotti e allegati dalla parte che vi abbia interesse, non potendo il giudice far valere d'ufficio e di sua iniziativa i dettagli di accordi stipulati dalle parti nel loro privato interesse, qualora le parti medesime non dimostrino il loro concreto e attuale interesse ad avvalersene. È indubbio, quindi, che l'eccezione dovesse essere sollevata dalla parte interessata”. (Cass. Civ., Sez. III, n. 27547/2014). Nel caso di specie, entrambe le parti davanti al Tribunale hanno tacitamente rinunciato alla richiesta di applicazione della legge
Svizzera, e la parte soccombente cioè RI non può, quindi, per ciò solo chiedere per la prima volta pagina 7 di 10 in questa sede l'applicazione della legge straniera, anche perché la parte che ne richieda l'applicazione ha l'onere di allegare e dimostrare non solo le clausole o i fatti da cui derivi il collegamento della controversia con un diverso ordinamento, ma anche il contenuto della normativa richiamata e la dimostrazione che essa disciplina la materia in termini diversi dalle corrispondenti norme dell'ordinamento italiano. Indicazione questa che è del tutto mancata, non avendo la difesa di RI minimamente indicato tali aspetti, circostanza questa che ulteriormente dimostra la contraddittorietà della sua difesa. Va, inoltre, ribadito il principio per cui le eccezioni “debbano essere proposte in termini ragionevoli […], e soprattutto compatibili con i principi di sollecita definizione del processo, nel rispetto del contradditorio e dell'altrui diritto di difesa”.
Anche il secondo motivo non può essere accolto.
Contrariamente a quanto sostenuto, la AK in sede di ricorso monitorio ha rispettato i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 633-634 c.p.c. Oltre alla fattura ha, infatti, prodotto il contratto di consulenza (cioè la fonte negoziale del credito doc. n. 1, appellata, fascicolo monitorio) redatto per iscritto che individua, accanto alle prestazioni dovute, anche l'ammontare del corrispettivo pattuito dalle parti, pertanto, è stata data idonea prova scritta sulla liquidità ed esigibilità del credito.
Il terzo motivo deve essere parimenti rigettato, ritenendo la Corte del tutto condivisibile la lettura effettuata dal Tribunale degli elementi probatori offerti dalle parti.
Sul punto va richiamato il consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore” (Cass. Civ., S.U., N. 13533/2001).
Ebbene, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla appellante, come giustamente ritenuto dal Tribunale, AK ha sufficientemente provato di aver adempiuto, così assolvendo all'onere probatorio posto in capo al creditore. Lo svolgimento delle prestazioni da parte di AK ha trovato conferma, innanzitutto nella produzione documentale depositata in giudizio (docc. 1-6; 14-22 e doc. n.
15, appellata, fascicolo di primo grado). A titolo esemplificativo si noti come i docc n. 18 e 20
(appellata, fascicolo di primo grado) attestino come AK abbia lavorato al progetto “Cocoa”; i docc n.
2, 3 e 6 (appellata, fascicolo di primo grado) pongono chiaramente in evidenza come l'appellata abbia pagina 8 di 10 lavorato e preso parte al progetto “Sailing”. Come sottolineato dal Tribunale, l'espletamento dell'attività è stata, altresì, confermata dall'escussione dei testi in quanto “i testimoni Cristina Passoni ,
Francesca Bertani e Alessandro Ravaglia hanno confermato che l'opposta AK veniva incaricata da
RI per sviluppare un progetto di ristorante di pesce a tema “Fishing Enjoy” definito progetto
“Sailing” , che veniva incaricata da RI di sviluppare un concept che abbinasse prodotti, dolci e gelati, e caffetteria definito progetto “Cocoa”, che realizzava business plan per sviluppare un progetto di ristorante di pesce a tema “Fishing Enjoy” definito “Sailing” e che realizzava business plan e le presentazioni per sviluppare il concept definito progetto “Cocoa”. (cfr. sentenza di primo grado, p. 2).
È del tutto priva di rilevo e tardiva la contestazione dell'appellante secondo cui “I testi escussi hanno infatti confermato di avere eseguito l'attività contemplata nella macro area a) di cui all'art.
3.2 del contratto (definizione del concept, definizione degli obiettivi, definizione del format, definizione del conto economico previsionale), ma nulla riferiscono in ordine alle successive attività di cui alle macro aree b) e c) anch'esse oggetto del contratto. Ne al riguardo soccorre la documentazione offerta dalla difesa di AK che pacificamente inerisce alla sola attività di cui alla macroarea sub a)”, perché tale contestazione viene sollevata per la prima volta in questo grado di giudizio, in ogni caso, lo stesso contratto all'art.
3.3. prevede che “Le attività del Fornitore sopra menzionate [e cioè le attività di cui alle macro-aree a), b) e c)] dovranno essere svolte in accordo con la Committente e di volta in volta specificamente approvate da quest'ultima e sono indicate a titolo indicativo e non esaustivo. A tale fine la Committente espressamente riconosce la loro unica natura di indirizzo, di coordinamento e di organizzazione”. Stante la natura non tassativa delle attività indicate, le prestazioni di cui alle aree b) e c) dipendevano dallo sviluppo dei progetti oggetto del contratto. D'altra parte, il fatto che su
€68.5000,00 l'appellante abbia provveduto al pagamento di € 61.5000,00 (essendo non pagata solo la somma di € 7.000,00 sul totale previsto dal contratto) è indice inequivocabile di come la stessa RI abbia ritenuto meritevole e pienamente soddisfacente da un punto di vista qualitativo e quantitativo l'attività svolta da AK. Infatti, l'appellante non ha mai sollevato contestazioni sulle prestazioni rese dalla appellata ed ha affermato di avere già corrisposto la somma di cui al D.I. azionato. È, quindi, del tutto evidente la contraddittorietà e l'incongruenza delle tesi difensive dell'appellante, poiché da un lato eccepisce l'inadempimento della controparte ex art. 1460 c.c. per sostenere l'inesistenza del credito e dall'altra, afferma di avere già estinto l'obbligazione di pagamento.
Infine, non può essere esaminato il quarto motivo – da considerarsi inammissibile- perché, è stato introdotto tardivamente, solo con la nota conclusionale di cui all'art. 350 bis terzo comma c.p.c. dovendosi richiamare il principio statuito dalla Cassazione secondo cui la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 cod. proc. civ. (e, quindi, nel caso di specie la predetta memoria) ha la sola funzione di pagina 9 di 10 illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento d'appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo, potendo limitarsi ad ignorarla, senza con ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (vedi Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022 Cass., 5 agosto
2005, n. 16582; Cass., 29 luglio 2002, n. 11175).
In ragione di tutto quanto suesposto l'appello non può che essere rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto degli importi medi previsti per le cause di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
AETERIA NY S.R.L. contro OA NY SA, avverso la sentenza n.533/2024 del
Tribunale di Como, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna RI MP S.r.l. a rifondere, in favore di AK MP SA, le spese di lite del grado che si liquidano in € 3.966,00 oltre IVA (se dovuta), spese forfettarie al 15 % e CPA;
3. Dà atto della sussistenza, a carico di RI MP S.r.l., dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, il 6.03.2025 la cons. est. la presidente
Maria Teresa Brena Margherita Monte
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dal seguente collegio
Dott. Margherita Monte Presidente
Dott. Vinicia Calendino Consigliere
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1913/2024 promossa con atto di citazione in appello
DA
AETERIA NY S.R.L., con sede in Como, via Valleggio n. 2 bis (Cod. fisc. e P.Iva
03505770135), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. HU ZH, elettivamente domiciliata in Bergamo, alla via Zambianchi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Davide Merlo (C.F.:
[...]).
APPELLANTE
CONTRO
OA NY SA, AK MP SA con sede in 6830 Chiasso (Svizzera) Corso Gottardo 74, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (IVA: CHE-208.900.262) rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania De Michele (c.f. [...]) del Foro di Milano e Micol Ruta (c.f.
[...]) del Foro di Verona, pec: stefania.demichele@milano.pecavvocati.it ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Via San Vittore al Teatro 1/3.
APPELLATA
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per AETERIA NY S.R.L. “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
In via preliminare: riunire il presente procedimento a quelli aventi ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.534/2024, resa inter-partes, dal Tribunale di Como, Dott.ssa Maria Paduano – R.G. n.
4699/2019, pubblicata il 10/05/2024 e notificata il 24 maggio 2024 e della sentenza n.535/2024, resa inter-partes, dal Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Maria Paduano – R.G. n. 4700/2019, pubblicata il 10/05/2024 e notificata il 24 maggio 2024.
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.533/2024 emessa dal Tribunale di Como, Sezione Seconda
Civile, Giudice Dott.ssa Maria Paduano, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4675/2019, depositata in cancelleria in data 10.05.2024, notificata il 24.05.2024, revocare il decreto ingiuntivo 1649/2019 RG
n.3344/2019 emesso dal Tribunale di Como ed accertare e dichiarare sulla scorta del diritto applicabile alla fattispecie che RI MP srl nulla deve a AK MP Sa in ragione delle obbligazioni nascenti dal contratto titolato scrittura privata del 10.11.2016.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado nello specifico la ctu volta ad accertare alla luce dei documenti in atti il valore dell'attività espletata dall'opposta in esecuzione del contratto del 10.11 2016 sub doc.3 e la congruità di quanto versato dall'opponente”
Per OA NY SA “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- IN VIA CAUTELARE, previa revoca del decreto emesso inaudita altera parte, respingere l'avverso ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c. del 24.09. 2024 per le ragioni esposte in atti;
- IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis, primo comma
c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 533/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 10 maggio 2024, per le ragioni esposte in atti;
-NEL MERITO, respingere l'appello e le domande ivi formulate da RI, perché inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
533/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 10 maggio 2024, per le ragioni esposte in atti.
pagina 2 di 10 -IN VIA ISTRUTTORIA, rigettare le avverse istanze istruttorie, poiché irrilevanti, del tutto generiche e meramente esplorative. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge, del doppio grado del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato ad OA MP SA (di qui in poi solo “AK”) in data 08.10.2019,
RI MP s.r.l. (di qui in poi solo “RI”) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.
1649/2019 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €7.000,00 oltre interessi e spese a saldo della fattura n. 35/2017 intitolata “nota d'onorario” a titolo di corrispettivo dovuto per i servizi resi a suo favore da OA, come pattuiti nel contratto sottoscritto il 10.11.2016.
RI sosteneva che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in assenza di una idonea prova scritta dell'esistenza del credito, come richiesto dall'art. 634 II comma cpc, avendo l'opposta prodotto la sola copia semplice della fattura;
eccepiva, altresì, l'inesistenza del credito medesimo in quanto la fattura oggetto del giudizio era già stata saldata;
inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva a titolo risarcitorio la condanna di AK al pagamento dell'importo di €74.000,00 relativo al canone di locazione pagato per un immobile sito in Legnano, Via Saronnese 12, che, stante l'inadempimento della opposta alle proprie obbligazioni, si sarebbe reso inutilizzabile.
Si costituiva regolarmente in giudizio la AK che chiedeva il rigetto di ogni domanda e la contestuale conferma del decreto ingiuntivo, stante l'infondatezza sia in fatto che in diritto di quanto sostento dalla opponente.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'assunzione di testimoni e, all'esito, il Tribunale di
Como con la sentenza n. 533/2024, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n.
1649/2019.
Il primo giudice riteneva che AK avesse dato idonea prova della sussistenza del credito, avendo dimostrato di aver correttamente adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto sulla base:” … della copiosa documentazione prodotta dall'opposta (docc. 1 a 6, 14 a 22 e 15 opposta) e dall'assunzione delle prove testimoniali. In particolare, i testimoni Cristina Passoni, Francesca Bertani e Alessandro
Ravaglia hanno confermato che l'opposta AK veniva incaricata da RI per sviluppare un progetto di ristorante di pesce a tema “Fishing Enjoy” definito progetto “Sailing” , che veniva incaricata da
RI di sviluppare un concept che abbinasse prodotti, dolci e gelati, e caffetteria definito progetto
“Cocoa”, che realizzava business plan per sviluppare un progetto di ristorante di pesce a tema
“Fishing Enjoy” definito “Sailing” e che realizzava business plan e le presentazioni per sviluppare il
pagina 3 di 10 concept definito progetto “Cocoa…”. Viceversa, non era stato dimostrato l'avvenuto pagamento e, parimenti, non poteva essere accolta la domanda riconvenzionale di RI poiché il contratto di locazione per il quale erano stati chiesti i danni, era stato stipulato tra l'Immobiliare SA di SA
EL & C. e la società Cee MP S.r.l., soggetti del tutto estranei al rapporto in causa.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, e contestuale istanza ex artt. 283 c.p.c., RI impugnava la predetta sentenza sulla base dei tre motivi che saranno di seguito esaminati chiedendo: - in via preliminare la riunione del presente giudizio con quelli aventi ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 535/2024
(procedimento iscritto al ruolo della Corte con il n.r.g. 1912/20204) e della sentenza n. 534/2024
(procedimento iscritto al ruolo della Corte al n.r.g. 1915/2024) sempre pronunciate dal Tribunale di
Como tra le stesse parti, -la sospensione della provvisoria esecuzione e, nel merito, l'integrale riforma.
Con successivo ricorso ex art. 351 c.p.c. reiterava l'istanza di sospensiva, che veniva rigettata dal
Collegio per le ragioni di cui all'ordinanza in atti del 15.07.2024. Con ulteriore ricorso ex art. 351 c.p.c.
l'appellante riproponeva la richiesta di sospensiva che veniva accolta, inaudita altera parte in via provvisoria, con decreto del Presidente di Sezione del 25.09.2024 che veniva poi revocato con la successiva ordinanza collegiale del 24.10.2024.
A sua volta AK nel costituirsi (sia in relazione alla seconda inibitoria che nel merito) chiedeva l'integrale rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione del 28.11.2024, le parti insistevano nelle domande, eccezioni ed istanze tutte;
il consigliere istruttore, non disponeva la riunione delle cause poiché non sussistevano i presupposti di cui all'art. 335 c.p.c. trattandosi di appelli proposti avverso tre pronunce che avevano definito tre opposizioni a D.I. relative a tre diversi contratti e, visto l'art. 350 co. 3 c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni. I difensori precisavano come da rispettivi atti, ed il Consigliere rinviava per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza collegiale del
27.02.2025, poi, rinviata d'ufficio al 6.03.2025. A tale udienza, i difensori discutevano insistendo per l'accoglimento delle rispettive istanze e domande tutte, e la Corte tratteneva la causa in decisione.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello RI ha eccepito la violazione dell'art. 14 della legge n. 281 /1995 per non avere il Tribunale verificato d'ufficio i presupposti della legge Svizzera applicabili alla presente controversia, sui quali cui fondare la propria decisione. L'art. 12 delle pattuizioni prevedeva, infatti, che “il contratto sarà regolato ed interpretato in conformità della legge Svizzera con esclusione
pagina 4 di 10 di qualsiasi altra legislazione o normativa ai sensi del diritto internazionale” e quindi, poiché la disapplicazione da parte del giudice nazionale della legge convenzionalmente scelta dalle parti è consentita solo nel caso in cui sussista incompatibilità con l'ordine pubblico italiano, ed essendo evidente che con tale espressa pattuizione le parti avevano convenzionalmente scelto che venisse obbligatoriamente applicata la legge Svizzera, il Tribunale ha errato nel momento in cui non ha compiuto tale accertamento, basandosi soltanto sulla legge italiana.
Con il secondo motivo di appello RI si lamenta del fatto che il primo giudice abbia completamente ignorato l'eccezione che aveva sollevato, sulla assenza di idonea prova scritta per la emissione del Decreto Ingiuntivo, requisito questo necessario ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.
Sottolinea, infatti che: “E' principio giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui una fattura commerciale rappresenta idonea prova scritta all'emissione del provvedimento monitorio solo se estratta in forma autentica ovvero se ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale (cft Cass.civ.
8549/2008). A tal fine non è quindi sufficiente la mera produzione di una copia semplice della fattura, essendo, viceversa, necessario che la stessa sia estratta in forma autentica dalle scritture contabili di cui il notaio attesta la regolare tenuta ai sensi dell'art 634 II comma c.p.c” (cfr. atto di citazione in appello, p. 9). La AK si era limitata a produrre la fattura n. 35/2017 non accompagnata dall'estratto autentico notarile e non aveva neppure depositato la certificazione che attesta la regolare tenuta delle scritture contabili nelle quali la stessa doveva essere stata annotata;
il decreto ingiuntivo in sede di opposizione andava, quindi, necessariamente revocato non ricorrendo i presupposti di legge per la sua emissione.
Con il terzo motivo di appello RI sostiene che vi sia stata da parte del Tribunale una disattenta lettura della documentazione versata in atti, e una errata e incompleta valutazione delle prove orali raccolte che, se correttamente vagliate, avrebbero condotto ad una decisione diametralmente opposta.
Gli elementi probatori acquisiti non sono in grado di dimostrare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni pattuite da parte di AK o, comunque, non sono in grado di giustificare la richiesta del versamento totale del corrispettivo. Infatti, l'attività oggetto del contratto era, tra l'altro, suddivisa nelle seguenti macroaree:
a) direzione coordinamento e organizzazione (Global Projec) e definizione delle strategie e degli obiettivi della committente (comprensiva della definizione del Concept, degli obiettivi aziendali, dei format, della formula e del conto economico previsionale);
b) direzione e coordinamento dell'area food (in quest'area sono comprese le attività di direzione e coordinamento della risorsa incaricata della redazione delle ricette e nella loro ingegnerizzazione); pagina 5 di 10 c) direzione e coordinamento dell'area legale (definizione dei quadri normativi di riferimento – leggi normative applicabili ai fini dell'ottenimento dei permessi e/o licenze commerciali- assistenza e supporto con gli enti locali per le problematiche amministrative e autorizzative).
Ebbene, “Dalle prove orali raccolte e dalla documentazione versata in atti richiamata dallo stesso
Tribunale di Como, emerge evidente che le attività di cui alle macro aree b) e c) dell'art 3.2 del contratto non sono state svolte” (cfr. atto di citazione in appello, p. 10) e, in ogni caso, l'attività di sub
a) non era stata neppure eseguita a regola d'arte. Infatti. dalle deposizioni rese dai testi LI KU
e CO SS… emerge allora chiara la circostanza che il sig. ZH legale rappresentante di
RI oltre che di CI NA Ltd, quanto meno in ordine al progetto Sailing relativo alla presente causa e al progetto Fish relativo alla causa RG 4669/2019, non aveva accettato e/o approvato
l'attività espletata da AK” (cfr. atto di citazione in appello, p. 13). Analoghe considerazioni possono essere svolte in riferimento alle produzioni documentali della appellata in quanto “trattasi di documentazione assai scarna e soprattutto priva di qualsivoglia valore intellettuale, perché estratta da siti e registri pubblici e soprattutto di nessuna utilizzabilità” (cfr. atto di citazione in appello, p. 16). In particolare, i primi undici documenti sono semplici fotografie di imbarcazioni, arredi e menù palesemente scaricati da Internet senza alcuna elaborazione originale o adattamento e personalizzazione alle specifiche esigenze di RI. Anche il successivo business plan del progetto
"Sailing Restaurant" (docc. 12-14) è un mero riepilogo di prospetti economici redatti su fogli bianchi, privi non solo del logo AK ma anche di qualsiasi riferimento specifico ad RI. I doc.18-22 sono nuovamente mere fotografie generiche relative al progetto "Cocoa Mission", ritraenti scene di raccolta del caffè in ambientazioni coloniali sudamericane, del tutto inadatte al contesto italiano, unite a schede tecniche di macchinari reperite su internet. Anche
per questi motivi
la sentenza deve, dunque, essere riformata.
Infine, con la memoria difensiva finale, la difesa di RI ha, poi, tardivamente proposto un quarto motivo di gravame con il quale sostiene che il Tribunale avrebbe, parimenti, erroneamente valutato le risultanze probatorie con riferimento ai pagamenti che aveva già effettuato nel corso del rapporto con
AK e la loro imputazione. A tal proposito evidenzia che RI ha versato complessivamente per i tre contratti da cui sono scaturite le tre cause di opposizioni a D.I. per le quali aveva chiesto la riunione, la somma di €118.000,00 di cui solo €81.500,00 sono stati riconosciuti da AK ma devono essere aggiunti €36.500,00 come da bonifici del 31.03.2017 di €11.500,00 (cft doc. 4 fascicolo di primo grado
RG 4699/2019 - RG 1915/2024 di II grado) e del 27.03.2017 di €25.000,00 (doc. 5 fascicolo di primo grado RG n. 4699/2019- fascicolo di II grado RG n. 1915/2024). Pertanto, a fronte di un debito complessivo di €167.500,00 derivante dai tre contratti in essere (€ 63.000,00 per il primo contratto di pagina 6 di 10 cui al giudizio rg 1912/2024, €68.00,00 per il secondo contratto di cui al presente giudizio e €36.000 per il terzo, di cui al giudizio rg 1915/2024), il Tribunale avrebbe comunque dovuto procedere alla corretta imputazione delle somme versate e determinare conseguentemente il reale ammontare del credito residuo di AK.
Opinione della Corte
L'appello è da rigettare per le ragioni che seguono.
Non può, infatti, essere accolto il primo motivo. E' documentale il fatto che le parti abbiano sottoscritto in data 10.11.2016 (cfr. doc. n. 3, appellante, fascicolo di primo grado) un contratto avente ad oggetto lo svolgimento da parte di AK dell'attività di direzione, coordinamento e organizzazione da svolgersi unitamente alla definizione delle strategie e degli obiettivi indicati da RI;
direzione e coordinamento dell'area food;
e direzione e coordinamento dell'area legale, dietro il versamento di un corrispettivo pari a € 68.500,00 (di cui € 61.500,00 sono già stati pagati).
Il contratto alla clausola n. 12 prevedeva che esso “sarà regolato ed interpretato in conformità della legge Svizzera con esclusione di qualsiasi altra legislazione o normativa ai sensi del diritto internazionale”. In sede di opposizione la difesa di RI non invocava davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 14 l. n. 298/1995 l'applicazione della legge Svizzera e neppure AK, nel cui interesse era stata pattuita, chiedeva il rispetto di tale clausola.
Come giustamente sottolineato dalla diesa della appellata, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “la rilevabilità di ufficio della legge applicabile presuppone che il caso dedotto in giudizio presenti oggettivamente un qualche collegamento con un ordinamento diverso da quello italiano, quale la diversa nazionalità delle parti, la loro residenza, il fatto che il contratto sia stato concluso all'estero, che altrove siano sorte o debbano eseguirsi le obbligazioni, e così via. Qualora invece la fattispecie sia interamente soggetta al diritto italiano e l'applicazione dell'ordinamento straniero sia frutto solo di una libera scelta delle parti, contenuta in una specifica clausola contrattuale […] la questione della legge applicabile diviene oggetto di un'eccezione soggetta ai medesimi principi che valgono con riguardo ad ogni altra clausola pattizia, i cui effetti debbono essere dedotti e allegati dalla parte che vi abbia interesse, non potendo il giudice far valere d'ufficio e di sua iniziativa i dettagli di accordi stipulati dalle parti nel loro privato interesse, qualora le parti medesime non dimostrino il loro concreto e attuale interesse ad avvalersene. È indubbio, quindi, che l'eccezione dovesse essere sollevata dalla parte interessata”. (Cass. Civ., Sez. III, n. 27547/2014). Nel caso di specie, entrambe le parti davanti al Tribunale hanno tacitamente rinunciato alla richiesta di applicazione della legge
Svizzera, e la parte soccombente cioè RI non può, quindi, per ciò solo chiedere per la prima volta pagina 7 di 10 in questa sede l'applicazione della legge straniera, anche perché la parte che ne richieda l'applicazione ha l'onere di allegare e dimostrare non solo le clausole o i fatti da cui derivi il collegamento della controversia con un diverso ordinamento, ma anche il contenuto della normativa richiamata e la dimostrazione che essa disciplina la materia in termini diversi dalle corrispondenti norme dell'ordinamento italiano. Indicazione questa che è del tutto mancata, non avendo la difesa di RI minimamente indicato tali aspetti, circostanza questa che ulteriormente dimostra la contraddittorietà della sua difesa. Va, inoltre, ribadito il principio per cui le eccezioni “debbano essere proposte in termini ragionevoli […], e soprattutto compatibili con i principi di sollecita definizione del processo, nel rispetto del contradditorio e dell'altrui diritto di difesa”.
Anche il secondo motivo non può essere accolto.
Contrariamente a quanto sostenuto, la AK in sede di ricorso monitorio ha rispettato i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 633-634 c.p.c. Oltre alla fattura ha, infatti, prodotto il contratto di consulenza (cioè la fonte negoziale del credito doc. n. 1, appellata, fascicolo monitorio) redatto per iscritto che individua, accanto alle prestazioni dovute, anche l'ammontare del corrispettivo pattuito dalle parti, pertanto, è stata data idonea prova scritta sulla liquidità ed esigibilità del credito.
Il terzo motivo deve essere parimenti rigettato, ritenendo la Corte del tutto condivisibile la lettura effettuata dal Tribunale degli elementi probatori offerti dalle parti.
Sul punto va richiamato il consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore” (Cass. Civ., S.U., N. 13533/2001).
Ebbene, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla appellante, come giustamente ritenuto dal Tribunale, AK ha sufficientemente provato di aver adempiuto, così assolvendo all'onere probatorio posto in capo al creditore. Lo svolgimento delle prestazioni da parte di AK ha trovato conferma, innanzitutto nella produzione documentale depositata in giudizio (docc. 1-6; 14-22 e doc. n.
15, appellata, fascicolo di primo grado). A titolo esemplificativo si noti come i docc n. 18 e 20
(appellata, fascicolo di primo grado) attestino come AK abbia lavorato al progetto “Cocoa”; i docc n.
2, 3 e 6 (appellata, fascicolo di primo grado) pongono chiaramente in evidenza come l'appellata abbia pagina 8 di 10 lavorato e preso parte al progetto “Sailing”. Come sottolineato dal Tribunale, l'espletamento dell'attività è stata, altresì, confermata dall'escussione dei testi in quanto “i testimoni Cristina Passoni ,
Francesca Bertani e Alessandro Ravaglia hanno confermato che l'opposta AK veniva incaricata da
RI per sviluppare un progetto di ristorante di pesce a tema “Fishing Enjoy” definito progetto
“Sailing” , che veniva incaricata da RI di sviluppare un concept che abbinasse prodotti, dolci e gelati, e caffetteria definito progetto “Cocoa”, che realizzava business plan per sviluppare un progetto di ristorante di pesce a tema “Fishing Enjoy” definito “Sailing” e che realizzava business plan e le presentazioni per sviluppare il concept definito progetto “Cocoa”. (cfr. sentenza di primo grado, p. 2).
È del tutto priva di rilevo e tardiva la contestazione dell'appellante secondo cui “I testi escussi hanno infatti confermato di avere eseguito l'attività contemplata nella macro area a) di cui all'art.
3.2 del contratto (definizione del concept, definizione degli obiettivi, definizione del format, definizione del conto economico previsionale), ma nulla riferiscono in ordine alle successive attività di cui alle macro aree b) e c) anch'esse oggetto del contratto. Ne al riguardo soccorre la documentazione offerta dalla difesa di AK che pacificamente inerisce alla sola attività di cui alla macroarea sub a)”, perché tale contestazione viene sollevata per la prima volta in questo grado di giudizio, in ogni caso, lo stesso contratto all'art.
3.3. prevede che “Le attività del Fornitore sopra menzionate [e cioè le attività di cui alle macro-aree a), b) e c)] dovranno essere svolte in accordo con la Committente e di volta in volta specificamente approvate da quest'ultima e sono indicate a titolo indicativo e non esaustivo. A tale fine la Committente espressamente riconosce la loro unica natura di indirizzo, di coordinamento e di organizzazione”. Stante la natura non tassativa delle attività indicate, le prestazioni di cui alle aree b) e c) dipendevano dallo sviluppo dei progetti oggetto del contratto. D'altra parte, il fatto che su
€68.5000,00 l'appellante abbia provveduto al pagamento di € 61.5000,00 (essendo non pagata solo la somma di € 7.000,00 sul totale previsto dal contratto) è indice inequivocabile di come la stessa RI abbia ritenuto meritevole e pienamente soddisfacente da un punto di vista qualitativo e quantitativo l'attività svolta da AK. Infatti, l'appellante non ha mai sollevato contestazioni sulle prestazioni rese dalla appellata ed ha affermato di avere già corrisposto la somma di cui al D.I. azionato. È, quindi, del tutto evidente la contraddittorietà e l'incongruenza delle tesi difensive dell'appellante, poiché da un lato eccepisce l'inadempimento della controparte ex art. 1460 c.c. per sostenere l'inesistenza del credito e dall'altra, afferma di avere già estinto l'obbligazione di pagamento.
Infine, non può essere esaminato il quarto motivo – da considerarsi inammissibile- perché, è stato introdotto tardivamente, solo con la nota conclusionale di cui all'art. 350 bis terzo comma c.p.c. dovendosi richiamare il principio statuito dalla Cassazione secondo cui la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 cod. proc. civ. (e, quindi, nel caso di specie la predetta memoria) ha la sola funzione di pagina 9 di 10 illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento d'appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo, potendo limitarsi ad ignorarla, senza con ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (vedi Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022 Cass., 5 agosto
2005, n. 16582; Cass., 29 luglio 2002, n. 11175).
In ragione di tutto quanto suesposto l'appello non può che essere rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto degli importi medi previsti per le cause di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
AETERIA NY S.R.L. contro OA NY SA, avverso la sentenza n.533/2024 del
Tribunale di Como, ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna RI MP S.r.l. a rifondere, in favore di AK MP SA, le spese di lite del grado che si liquidano in € 3.966,00 oltre IVA (se dovuta), spese forfettarie al 15 % e CPA;
3. Dà atto della sussistenza, a carico di RI MP S.r.l., dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, il 6.03.2025 la cons. est. la presidente
Maria Teresa Brena Margherita Monte
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