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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17068/2024
avente per oggetto: revoca inabilitazione promossa da:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Torino
RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
Revocarsi l'inabilitazione di con ogni consequenziale provvedimento a norma Controparte_1
di legge;
Per parte resistente
Si rimette all'apprezzamento del Tribunale MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 il Pubblico Ministero in sede chiedeva a questo
Tribunale la revoca dell'inabilitazione disposta con sentenza n. 1274/2001 del Tribunale di Torino del 5.11.2001 nei confronti di , allegando l'attuale condizione di sostanziale Controparte_1
stabilità che caratterizza il quadro clinico degli ultimi anni ed il superamento della condizione che aveva determinato la limitazione della sua capacità, reputando come maggiormente adeguata alla condizione della SI.ra l'adozione della misura dell'amministrazione di sostegno. CP_1
Il Giudice, per il tramite del GOP all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona inabilitata, ed all'esito rimetteva il fascicolo al Giudice per i provvedimenti consequenziali.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e il Giudice, visto il verbale dell'udienza celebratasi innanzi al GOP delegato, ritenuto di dover fissare innanzi a sé discussione orale della causa da sostituire mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte.
In data 29.01.2025 il Pubblico Ministero precisava le conclusioni come in epigrafe indicate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Con sentenza n.1274/2001 del 5.11.2001 del Tribunale di Torino veniva disposta l'inabilitazione della SI.ra , in ragione della patologia che le veniva diagnosticata (disturbo di personalità di CP_1
cluster di tipo borderline), tale da portarla a manifestare crescenti difficoltà nella gestione della propria vita, anche sotto il profilo economico.
Le relazioni cliniche e sociali in atti danno atto di un quadro clinico stabile in cui tuttavia la IG.ra
“non dimostra di potersi occupare in completa autonomia, della gestione di alcune spese CP_1
quotidiane di ordinaria amministrazione come il pagamento delle utenze, o interventi di mantenimento dell'alloggio.”(cfr. relazione ASL- Città di Torino- Dipartimento di Salute mentale del 18.07.2024). I Servizi hanno evidenziato come il funzionamento globale appare ridotto e appaiono particolarmente inficiate alcune funzioni esecutive (soprattutto nella cura della casa e dei propri beni)
e la cura delle proprie condizioni di salute (sia psicopatologica sia internistica) e come la consapevolezza in merito ai propri tratti patologici e funzionali sia gravemente carente.
Interrogata nel corso dell'udienza, la SI.ra è parsa rispondere in modo adeguato alle domande CP_1
che le venivano poste, ha dimostrato di essere orientata nello spazio e nel tempo e, per quanto è stato possibile constatare, di conoscere sufficientemente il valore del denaro, nonché in linea generale, la propria situazione patrimoniale e di vita. Alla luce della documentazione allegata al ricorso del P.M., il Dipartimento di Salute Mentale ha concluso chiedendo di valutare il passaggio all'Amministrazione di sostegno, quale nuova misura di protezione data l'evoluzione del percorso clinico della IG.ra . CP_1
Così sinteticamente ricostruite le risultanze istruttorie, occorre rilevare come la misura dell'inabilitazione risulti una forma di tutela attinente all'amministrazione straordinaria del patrimonio, e abbia una connotazione di tipo prettamente economico;
connotazione che non è invece tipica dell'amministrazione di sostegno, che si caratterizza per la sua flessibilità sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo di tutela della persona.
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze in atti, è emerso come la condizione di incapacità della SI.ra (incapacità senz'altro solo parziale) non riguardi soltanto o prettamente il piano CP_1
economico, quanto - altresì - la propria autonomia nell'ambito delle scelte terapeutiche e dell'assunzione della terapia farmacologica: in ragione di tali considerazioni, ritiene il Collegio che l'amministrazione di sostegno - per la duttilità che contraddistingue tale strumento di tutela – sia senz'altro strumento di protezione più idoneo a supportare e tutelare la SInora . Sul punto, si CP_1
rammenta infatti come costituisca principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle eSIenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I,
12/06/2006, n. 13584).
Risulta infatti affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle eSIenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domanda di revoca dell'inabilitazione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 6/2004, per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla a provvedere sulle spese di lite, per le quali troverà applicazione l'art. 145 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: revoca l'inabilitazione di di , nata a [...], il [...] e residente Controparte_1
in Torino (TO) via Millefonti 26; provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c.; spese di lite come per legge a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17068/2024
avente per oggetto: revoca inabilitazione promossa da:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Torino
RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
Revocarsi l'inabilitazione di con ogni consequenziale provvedimento a norma Controparte_1
di legge;
Per parte resistente
Si rimette all'apprezzamento del Tribunale MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 il Pubblico Ministero in sede chiedeva a questo
Tribunale la revoca dell'inabilitazione disposta con sentenza n. 1274/2001 del Tribunale di Torino del 5.11.2001 nei confronti di , allegando l'attuale condizione di sostanziale Controparte_1
stabilità che caratterizza il quadro clinico degli ultimi anni ed il superamento della condizione che aveva determinato la limitazione della sua capacità, reputando come maggiormente adeguata alla condizione della SI.ra l'adozione della misura dell'amministrazione di sostegno. CP_1
Il Giudice, per il tramite del GOP all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona inabilitata, ed all'esito rimetteva il fascicolo al Giudice per i provvedimenti consequenziali.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e il Giudice, visto il verbale dell'udienza celebratasi innanzi al GOP delegato, ritenuto di dover fissare innanzi a sé discussione orale della causa da sostituire mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte.
In data 29.01.2025 il Pubblico Ministero precisava le conclusioni come in epigrafe indicate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Con sentenza n.1274/2001 del 5.11.2001 del Tribunale di Torino veniva disposta l'inabilitazione della SI.ra , in ragione della patologia che le veniva diagnosticata (disturbo di personalità di CP_1
cluster di tipo borderline), tale da portarla a manifestare crescenti difficoltà nella gestione della propria vita, anche sotto il profilo economico.
Le relazioni cliniche e sociali in atti danno atto di un quadro clinico stabile in cui tuttavia la IG.ra
“non dimostra di potersi occupare in completa autonomia, della gestione di alcune spese CP_1
quotidiane di ordinaria amministrazione come il pagamento delle utenze, o interventi di mantenimento dell'alloggio.”(cfr. relazione ASL- Città di Torino- Dipartimento di Salute mentale del 18.07.2024). I Servizi hanno evidenziato come il funzionamento globale appare ridotto e appaiono particolarmente inficiate alcune funzioni esecutive (soprattutto nella cura della casa e dei propri beni)
e la cura delle proprie condizioni di salute (sia psicopatologica sia internistica) e come la consapevolezza in merito ai propri tratti patologici e funzionali sia gravemente carente.
Interrogata nel corso dell'udienza, la SI.ra è parsa rispondere in modo adeguato alle domande CP_1
che le venivano poste, ha dimostrato di essere orientata nello spazio e nel tempo e, per quanto è stato possibile constatare, di conoscere sufficientemente il valore del denaro, nonché in linea generale, la propria situazione patrimoniale e di vita. Alla luce della documentazione allegata al ricorso del P.M., il Dipartimento di Salute Mentale ha concluso chiedendo di valutare il passaggio all'Amministrazione di sostegno, quale nuova misura di protezione data l'evoluzione del percorso clinico della IG.ra . CP_1
Così sinteticamente ricostruite le risultanze istruttorie, occorre rilevare come la misura dell'inabilitazione risulti una forma di tutela attinente all'amministrazione straordinaria del patrimonio, e abbia una connotazione di tipo prettamente economico;
connotazione che non è invece tipica dell'amministrazione di sostegno, che si caratterizza per la sua flessibilità sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo di tutela della persona.
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze in atti, è emerso come la condizione di incapacità della SI.ra (incapacità senz'altro solo parziale) non riguardi soltanto o prettamente il piano CP_1
economico, quanto - altresì - la propria autonomia nell'ambito delle scelte terapeutiche e dell'assunzione della terapia farmacologica: in ragione di tali considerazioni, ritiene il Collegio che l'amministrazione di sostegno - per la duttilità che contraddistingue tale strumento di tutela – sia senz'altro strumento di protezione più idoneo a supportare e tutelare la SInora . Sul punto, si CP_1
rammenta infatti come costituisca principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle eSIenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I,
12/06/2006, n. 13584).
Risulta infatti affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle eSIenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domanda di revoca dell'inabilitazione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 6/2004, per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla a provvedere sulle spese di lite, per le quali troverà applicazione l'art. 145 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: revoca l'inabilitazione di di , nata a [...], il [...] e residente Controparte_1
in Torino (TO) via Millefonti 26; provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c.; spese di lite come per legge a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo