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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 12/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 434/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 12.2.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente, il dott. GIUNTA Gaetano in sostituzione dell'avv.
RINALDI
Nessuno per il convenuto. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il dott. GIUNTA si riporta al ricorso, precisa che alla data del deposito del ricorso la ricorrente prestava servizio presso l'Istituto Cobianchi di Verbania, come emerge dal prospetto indicato a pag. 2 del ricorso e che solo per errore materiale in altra parte si indica come sede di servizio l'Istituto Magistrale ''Bellini'' di
Novara; sussiste pertanto la competenza territoriale del Tribunale di Verbania;
chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
Il procuratore di parte ricorrente presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, terminato il collegamento da remoto. Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 434/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 434/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. nata a [...]-Chiovenda il Parte_1 C.F._1
24.06.1961, residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rinaldi sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O
(c.f. con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_1
Viale Trastevere 76/A, in persona del Ministro pro tempore
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“accertare e dichiarare che il ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, Controparte_2 una abusiva reiterazione determinato e, per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 18.10.2024, allegava di avere prestato servizio Parte_1
alle dipendenze del come insegnante di religione dal 2009 al 2017 Controparte_2
in forza di supplenze brevi e saltuarie, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2019 con contratti sino al termine delle attività didattiche e dall'a.s. 2020/2021 al 2024/2025 in virtù di contratti annuali (al 31 agosto), e quindi per oltre 36 mesi, sulla base di contratti a termine e in assenza di ragioni giustificative.
Su questa premessa di fatto, richiamando la normativa di riferimento e l'evoluzione giurisprudenziale in tema, chiedeva di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno da calcolarsi ai sensi dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come novellato dall'art. 12 comma 1 del Decreto Salva infrazioni 2024.
Il e del non si costituiva in giudizio e deve pertanto Controparte_2 CP_1 ritenersi contumace.
La causa, istruita su base documentale, viene decisa, all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, mediante la pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda proposta è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Preliminarmente deve confermarsi che sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito perché dall'esame del contratto relativo all'a.s. 2024/2025 (con decorrenza 1.9.2024) risulta che la ricorrente alla data del deposito del ricorso (18.10.2024) prestava servizio presso l'Istituto Cobianchi di Verbania. La ricorrente, quindi, ha allegato e documentato di avere prestato servizio di supplenza quale docente di religione cattolica secondo il prospetto riportato nel ricorso.
Oggetto del giudizio è l'accertamento dell'illegittimità del ricorso a contratti a tempo determinato, da parte del convenuto, per il conferimento degli incarichi annuali CP_1
relativi all'insegnamento della religione cattolica.
Ora, la questione è stata oggetto di recenti interventi della Corte di Cassazione, cui si ritiene di aderire perché pienamente condivisibili (Cass. n. 18698/2022; vd. anche Cassazione civile sez. lav., 12/08/2022, n.24761, Cassazione civile sez. lav., 15/07/2022, n.22420 tutte da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Con dette pronunce la Corte di Cassazione, ripercorrendo le disposizioni di interesse dettate dalla stratificata legislazione in materia di insegnamento della religione cattolica e i principi di riferimento del diritto dell'Unione, così come recentemente declinati, in subiecta materia, dalla sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2022, ha affermato i seguenti principi di diritto che devono trovare applicazione al caso di specie:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti
a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28 comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitori CP_1 per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
Secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione va altresì ricordato che non sono rilevanti eventuali reiterazioni di contratti a tempo determinato realizzate prima del
10.7.2001, cioè prima del termine previsto dall'art. 2 Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, non configurandosi abuso sintantochè il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione (vd. Cass. 22552 del
7.11.2016).
Venendo alle fattispecie oggetto di causa, dalle emergenze dello stato matricolare e dai contratti prodotti risulta che anteriormente al 2017/2018, ha prestato Parte_1 servizio quale docente di religione in forza di supplenze brevi e temporanee e per l'a.s.
2017/2018 e per i due anni successivi in virtù di incarichi su organico di fatto (benché il ricorso non faccia riferimento all'a.s. 2017/2018).
Ora, non rilevano ai fini dell'abuso lamentato i contratti per supplenze brevi nè i contratti sino al termine delle attività scolastiche, con riguardo a questi ultimi, dal momento che non sono stati specificati elementi da cui ricavare che l'assunzione non rispondeva a necessità meramente temporanee, tra l'altro avendo la ricorrente sottoscritto per tali annualità contratti presso istituti scolastici diversi da quello per il quale era stato stipulato il contratto annuale riferito all'annualità precedente. Si ricorda, infatti, che “non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla
Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete CP_1
della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)” (Cass. n. 22552/2016).
Come detto, invece, la ricorrente ha prestato servizio in virtù di incarichi su organico di diritto dal 2020/2021 al 2024/2025.
In definitiva, l'abusiva reiterazione dei contratti si è verificata a partire dall'a.s. 2023/2024 coinvolgendo 2 annualità.
Quanto alla tutela riconoscibile alla ricorrente si ritiene di fare riferimento al nuovo testo dell'art. 36, comma 5 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12 d.l. 131/2024 che prevede ora: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro
e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Tenuto conto della durata dell'abuso nell'utilizzo del contratto a termine, pare equo determinare il risarcimento nella misura di 4 mensilità per il pregiudizio per il primo anno
“abusivo” e 1 mensilità per ciascuno degli anni successivi e, quindi, in 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e della natura seriale della controversia, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta -condanna il a pagare, a titolo di risarcimento del Controparte_2
danno derivante dall'abusiva reiterazione di contratti a termine, a favore di
[...]
l'importo pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del Parte_1
Trattamento di Fine Rapporto, oltre a interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, liquidate CP_1
complessivamente in € 2.109 per competenze ed € 259 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Verbania, 12.2.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 12.2.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente, il dott. GIUNTA Gaetano in sostituzione dell'avv.
RINALDI
Nessuno per il convenuto. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il dott. GIUNTA si riporta al ricorso, precisa che alla data del deposito del ricorso la ricorrente prestava servizio presso l'Istituto Cobianchi di Verbania, come emerge dal prospetto indicato a pag. 2 del ricorso e che solo per errore materiale in altra parte si indica come sede di servizio l'Istituto Magistrale ''Bellini'' di
Novara; sussiste pertanto la competenza territoriale del Tribunale di Verbania;
chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
Il procuratore di parte ricorrente presta l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, terminato il collegamento da remoto. Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 434/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 434/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. nata a [...]-Chiovenda il Parte_1 C.F._1
24.06.1961, residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rinaldi sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O
(c.f. con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_1
Viale Trastevere 76/A, in persona del Ministro pro tempore
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“accertare e dichiarare che il ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, Controparte_2 una abusiva reiterazione determinato e, per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 18.10.2024, allegava di avere prestato servizio Parte_1
alle dipendenze del come insegnante di religione dal 2009 al 2017 Controparte_2
in forza di supplenze brevi e saltuarie, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2019 con contratti sino al termine delle attività didattiche e dall'a.s. 2020/2021 al 2024/2025 in virtù di contratti annuali (al 31 agosto), e quindi per oltre 36 mesi, sulla base di contratti a termine e in assenza di ragioni giustificative.
Su questa premessa di fatto, richiamando la normativa di riferimento e l'evoluzione giurisprudenziale in tema, chiedeva di accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno da calcolarsi ai sensi dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come novellato dall'art. 12 comma 1 del Decreto Salva infrazioni 2024.
Il e del non si costituiva in giudizio e deve pertanto Controparte_2 CP_1 ritenersi contumace.
La causa, istruita su base documentale, viene decisa, all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, mediante la pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda proposta è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Preliminarmente deve confermarsi che sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito perché dall'esame del contratto relativo all'a.s. 2024/2025 (con decorrenza 1.9.2024) risulta che la ricorrente alla data del deposito del ricorso (18.10.2024) prestava servizio presso l'Istituto Cobianchi di Verbania. La ricorrente, quindi, ha allegato e documentato di avere prestato servizio di supplenza quale docente di religione cattolica secondo il prospetto riportato nel ricorso.
Oggetto del giudizio è l'accertamento dell'illegittimità del ricorso a contratti a tempo determinato, da parte del convenuto, per il conferimento degli incarichi annuali CP_1
relativi all'insegnamento della religione cattolica.
Ora, la questione è stata oggetto di recenti interventi della Corte di Cassazione, cui si ritiene di aderire perché pienamente condivisibili (Cass. n. 18698/2022; vd. anche Cassazione civile sez. lav., 12/08/2022, n.24761, Cassazione civile sez. lav., 15/07/2022, n.22420 tutte da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Con dette pronunce la Corte di Cassazione, ripercorrendo le disposizioni di interesse dettate dalla stratificata legislazione in materia di insegnamento della religione cattolica e i principi di riferimento del diritto dell'Unione, così come recentemente declinati, in subiecta materia, dalla sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2022, ha affermato i seguenti principi di diritto che devono trovare applicazione al caso di specie:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti
a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28 comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitori CP_1 per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
Secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione va altresì ricordato che non sono rilevanti eventuali reiterazioni di contratti a tempo determinato realizzate prima del
10.7.2001, cioè prima del termine previsto dall'art. 2 Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, non configurandosi abuso sintantochè il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concesso dalla Direttiva cui era tenuto a dare attuazione (vd. Cass. 22552 del
7.11.2016).
Venendo alle fattispecie oggetto di causa, dalle emergenze dello stato matricolare e dai contratti prodotti risulta che anteriormente al 2017/2018, ha prestato Parte_1 servizio quale docente di religione in forza di supplenze brevi e temporanee e per l'a.s.
2017/2018 e per i due anni successivi in virtù di incarichi su organico di fatto (benché il ricorso non faccia riferimento all'a.s. 2017/2018).
Ora, non rilevano ai fini dell'abuso lamentato i contratti per supplenze brevi nè i contratti sino al termine delle attività scolastiche, con riguardo a questi ultimi, dal momento che non sono stati specificati elementi da cui ricavare che l'assunzione non rispondeva a necessità meramente temporanee, tra l'altro avendo la ricorrente sottoscritto per tali annualità contratti presso istituti scolastici diversi da quello per il quale era stato stipulato il contratto annuale riferito all'annualità precedente. Si ricorda, infatti, che “non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla
Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete CP_1
della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)” (Cass. n. 22552/2016).
Come detto, invece, la ricorrente ha prestato servizio in virtù di incarichi su organico di diritto dal 2020/2021 al 2024/2025.
In definitiva, l'abusiva reiterazione dei contratti si è verificata a partire dall'a.s. 2023/2024 coinvolgendo 2 annualità.
Quanto alla tutela riconoscibile alla ricorrente si ritiene di fare riferimento al nuovo testo dell'art. 36, comma 5 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12 d.l. 131/2024 che prevede ora: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro
e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Tenuto conto della durata dell'abuso nell'utilizzo del contratto a termine, pare equo determinare il risarcimento nella misura di 4 mensilità per il pregiudizio per il primo anno
“abusivo” e 1 mensilità per ciascuno degli anni successivi e, quindi, in 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e della natura seriale della controversia, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta -condanna il a pagare, a titolo di risarcimento del Controparte_2
danno derivante dall'abusiva reiterazione di contratti a termine, a favore di
[...]
l'importo pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del Parte_1
Trattamento di Fine Rapporto, oltre a interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, liquidate CP_1
complessivamente in € 2.109 per competenze ed € 259 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Verbania, 12.2.2025
Il Giudice
Claudio Michelucci