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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4910 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi, vertente tra
CF rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Marcoccio, presso il cui studio in Casagiove (CE), alla via Aricivescovo Pontillo, n. 75, e presso il cui indirizzo email pec, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE - OPPONENTE
E
, quale concessionario della riscossione dei tributi e delle entrate CP_1 patrimoniali del CF , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Piscopo, presso il cui studio in Caivano, alla via Gramsci, n. 35, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA nonché
, PEC;
CP_3 Email_1
E
PEC ; CP_4 Email_2
pec CP_5 Email_4
1 , Controparte_6 Email_5
, PEC Controparte_7 Email_6
pec ; Controparte_8 Email_7
, Controparte_9 Email_5
, pec Controparte_10 Email_8
, PEC;
CP_11 Email_9
, Controparte_12 Email_10
, pec Controparte_13 Email_11
Controparte_14 Email_12
pec CP_15 Email_13
, pec Controparte_16 Email_14
contumaci CP_17
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dal ricorso “in opposizione ex artt. 615 e 617
c.p.c.” spiegato da con il quale l'opponente ha dedotto la scarsa Parte_1 chiarezza dell'atto di pignoramento ex art. dall'art. 72 bis DPR 602/73, l'omessa notifica del verbale di accertamento da parte del , l'omessa Controparte_2 notifica dell'ingiunzione di pagamento n°2022/574 emessa dalla nonché CP_1 la conseguente nullità del pignoramento.
Il g.e., sul rilievo che era già spirato di 60 giorni dalla notifica del pignoramento di cui all'art. 72 bis, comma 1, lett. a) del DPR 602/73, dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione e assegnava termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione l'opponente introduceva il presente giudizio di merito lamentando anche la mancata titolarità in capo ad esso della vettura oggetto della contestata infrazione al codice della strada, introducendo per la prima volta nel merito un motivo qualificabile come opposizione all'esecuzione.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'opposta CP_1 chiedendo al Tribunale, in via preliminare, di dichiarare la propria incompetenza
2 in favore del Giudice di Pace e di dichiarare l'inammissibilità dell'azione o in subordine ordinare l'integrazione del contraddittorio nonché, nel merito, di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata.
Non si costituivano i terzi pignorati, ritualmente evocati in giudizio, che devono essere dichiarati contumaci.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e celebrata la prima udienza, con provvedimento del 1° marzo 2025 il giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza (poi rinviata per i medesimi incombenti) per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
A tale udienza, fatte precisare le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
In via pregiudiziale, va ribadito quanto già affermato nell'ordinanza del 1° marzo 2025, ovverosia che l'introduzione per la prima volta nella fase di merito di un motivo qualificabile come opposizione all'esecuzione è inammissibile, in ossequio al costante orientamento della Suprema Corte, secondo il quale “non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione (Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. ord. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/07/2011, n.
16541), anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo” (Cass.
28387/2020 in motivazione);
Ciò posto, ritenuto che trattasi di opposizione qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, in quanto si contesta l'omessa notifica degli atti prodromici e la regolarità formale dell'atto di pignoramento, la competenza spetta sempre al tribunale, posto che la possibilità che sia competente per la fase di merito un giudice diverso (ad esempio il giudice di pace competente per materia e valore) è prevista solo per l'opposizione all'esecuzione dall'art. 616 c.p.c. e non anche per l'opposizione agli atti esecutivi, per la quale l'art. 618 c.p.c. non contempla alcuno spostamento di competenza.
3 Ne deriva che l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata.
Passando all'esame del merito, va osservato, in diritto, che la procedura semplificata prevista dall'art. 72 bis DPR 602/73 (che si concreta nel peculiare contenuto dell'atto di pignoramento presso terzi, recante, in luogo della citazione di cui all'art. 543 cpc, l'ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario le somme dovute al debitore sino a concorrenza del credito per cui si procede) è destinata, nel superiore interesse all'immediato recupero delle entrate da parte dell'agente della riscossione, a completarsi con il pagamento al concessionario dei crediti scaduti nel termine di sessanta giorni. A fronte di tale previsione l'inutile decorso di siffatto lasso temporale, senza che vi sia stato il pagamento, comporta per l'agente della riscossione la necessità di ricorrere alla espropriazione presso terzi ordinaria e per il terzo la cessazione di ogni obbligo di prestazione, anche quello di custodia delle somme, fermo restando la sua responsabilità se colpevolmente inottemperante all'ordine di pagare nei confronti dell'agente della riscossione.
Nel caso di specie, il termine previsto dall'art. 72 bis, comma 1, lett. a) del
DPR 602/73 e successive modifiche risulta definitivamente spirato al momento della celebrazione dell'udienza della fase sommaria davanti al g.e., senza che nessuno dei terzi abbia effettuato alcun pagamento nei confronti del concessionario, come affermato da parte convenuta nella sua comparsa (pag. 8) e come confermato dall'attore (si veda verbale d'udienza del 20.03.2025).
Decorso tale termine, la procedura speciale deve considerarsi conclusa, e ciò sia che sia intervenuto il pagamento (che segna l'atto conclusivo della esecuzione dell'esecuzione mobiliare presso terzi), sia che il pagamento non sia intervenuto.
Nel caso di specie, non essendo intervenuto il pagamento, si è verificata la cessazione della materia del contendere, in quanto il pignoramento è divenuto inefficace e l'agente della riscossione per ottenere esecutivamente quanto dovutogli deve ricorrere alla espropriazione presso terzi ordinaria. Ne deriva che lo scrivente non può procedere ad alcuna assegnazione ma deve solo ordinare lo svincolo delle somme in caso di vincolo da parte dei terzi. Nel caso di specie, peraltro, nessuna somma è stata vincolata e quindi nessuno svincolo deve essere ordinato.
Tutte le altre questioni sono assorbite.
4 Le spese della presente fase, come pure quelle della fase sommaria, vengono integralmente compensate in quanto se è vero che il verbale di accertamento è stato notificato in luogo in cui l'attore non aveva più la residenza (si veda certificato di residenza in atti) è anche vero che il vizio di notifica non è imputabile all'opposta ma al che non sussiste il vizio di notifica dell'ingiunzione Controparte_2 fiscale, in quanto l'attore richiama la normativa prevista per gli atti giudiziari, non applicabile al caso di specie, e che la proposizione del giudizio di merito, in caso di mancato pagamento da parte del terzo, è un modo per ottenere lo svincolo delle somme, che però nella specie non doveva essere disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1.- dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara inefficace l'esecuzione avviata con pignoramento ex art. dall'art. 72 bis
DPR 602/73 CRONOLOGICO : C22MEL CP del 25/11/2022;
3.- compensa integralmente le spese di lite tra opponente e opposta sia della fase sommaria che della presente fase di merito.
Così deciso in Nola il 10 giugno 2025.
Il giudice dott. Gennaro BEATRICE
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II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4910 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi, vertente tra
CF rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Marcoccio, presso il cui studio in Casagiove (CE), alla via Aricivescovo Pontillo, n. 75, e presso il cui indirizzo email pec, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE - OPPONENTE
E
, quale concessionario della riscossione dei tributi e delle entrate CP_1 patrimoniali del CF , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Piscopo, presso il cui studio in Caivano, alla via Gramsci, n. 35, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA nonché
, PEC;
CP_3 Email_1
E
PEC ; CP_4 Email_2
pec CP_5 Email_4
1 , Controparte_6 Email_5
, PEC Controparte_7 Email_6
pec ; Controparte_8 Email_7
, Controparte_9 Email_5
, pec Controparte_10 Email_8
, PEC;
CP_11 Email_9
, Controparte_12 Email_10
, pec Controparte_13 Email_11
Controparte_14 Email_12
pec CP_15 Email_13
, pec Controparte_16 Email_14
contumaci CP_17
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dal ricorso “in opposizione ex artt. 615 e 617
c.p.c.” spiegato da con il quale l'opponente ha dedotto la scarsa Parte_1 chiarezza dell'atto di pignoramento ex art. dall'art. 72 bis DPR 602/73, l'omessa notifica del verbale di accertamento da parte del , l'omessa Controparte_2 notifica dell'ingiunzione di pagamento n°2022/574 emessa dalla nonché CP_1 la conseguente nullità del pignoramento.
Il g.e., sul rilievo che era già spirato di 60 giorni dalla notifica del pignoramento di cui all'art. 72 bis, comma 1, lett. a) del DPR 602/73, dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione e assegnava termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione l'opponente introduceva il presente giudizio di merito lamentando anche la mancata titolarità in capo ad esso della vettura oggetto della contestata infrazione al codice della strada, introducendo per la prima volta nel merito un motivo qualificabile come opposizione all'esecuzione.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'opposta CP_1 chiedendo al Tribunale, in via preliminare, di dichiarare la propria incompetenza
2 in favore del Giudice di Pace e di dichiarare l'inammissibilità dell'azione o in subordine ordinare l'integrazione del contraddittorio nonché, nel merito, di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata.
Non si costituivano i terzi pignorati, ritualmente evocati in giudizio, che devono essere dichiarati contumaci.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e celebrata la prima udienza, con provvedimento del 1° marzo 2025 il giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza (poi rinviata per i medesimi incombenti) per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
A tale udienza, fatte precisare le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
In via pregiudiziale, va ribadito quanto già affermato nell'ordinanza del 1° marzo 2025, ovverosia che l'introduzione per la prima volta nella fase di merito di un motivo qualificabile come opposizione all'esecuzione è inammissibile, in ossequio al costante orientamento della Suprema Corte, secondo il quale “non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione (Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. ord. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/07/2011, n.
16541), anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo” (Cass.
28387/2020 in motivazione);
Ciò posto, ritenuto che trattasi di opposizione qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, in quanto si contesta l'omessa notifica degli atti prodromici e la regolarità formale dell'atto di pignoramento, la competenza spetta sempre al tribunale, posto che la possibilità che sia competente per la fase di merito un giudice diverso (ad esempio il giudice di pace competente per materia e valore) è prevista solo per l'opposizione all'esecuzione dall'art. 616 c.p.c. e non anche per l'opposizione agli atti esecutivi, per la quale l'art. 618 c.p.c. non contempla alcuno spostamento di competenza.
3 Ne deriva che l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata.
Passando all'esame del merito, va osservato, in diritto, che la procedura semplificata prevista dall'art. 72 bis DPR 602/73 (che si concreta nel peculiare contenuto dell'atto di pignoramento presso terzi, recante, in luogo della citazione di cui all'art. 543 cpc, l'ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario le somme dovute al debitore sino a concorrenza del credito per cui si procede) è destinata, nel superiore interesse all'immediato recupero delle entrate da parte dell'agente della riscossione, a completarsi con il pagamento al concessionario dei crediti scaduti nel termine di sessanta giorni. A fronte di tale previsione l'inutile decorso di siffatto lasso temporale, senza che vi sia stato il pagamento, comporta per l'agente della riscossione la necessità di ricorrere alla espropriazione presso terzi ordinaria e per il terzo la cessazione di ogni obbligo di prestazione, anche quello di custodia delle somme, fermo restando la sua responsabilità se colpevolmente inottemperante all'ordine di pagare nei confronti dell'agente della riscossione.
Nel caso di specie, il termine previsto dall'art. 72 bis, comma 1, lett. a) del
DPR 602/73 e successive modifiche risulta definitivamente spirato al momento della celebrazione dell'udienza della fase sommaria davanti al g.e., senza che nessuno dei terzi abbia effettuato alcun pagamento nei confronti del concessionario, come affermato da parte convenuta nella sua comparsa (pag. 8) e come confermato dall'attore (si veda verbale d'udienza del 20.03.2025).
Decorso tale termine, la procedura speciale deve considerarsi conclusa, e ciò sia che sia intervenuto il pagamento (che segna l'atto conclusivo della esecuzione dell'esecuzione mobiliare presso terzi), sia che il pagamento non sia intervenuto.
Nel caso di specie, non essendo intervenuto il pagamento, si è verificata la cessazione della materia del contendere, in quanto il pignoramento è divenuto inefficace e l'agente della riscossione per ottenere esecutivamente quanto dovutogli deve ricorrere alla espropriazione presso terzi ordinaria. Ne deriva che lo scrivente non può procedere ad alcuna assegnazione ma deve solo ordinare lo svincolo delle somme in caso di vincolo da parte dei terzi. Nel caso di specie, peraltro, nessuna somma è stata vincolata e quindi nessuno svincolo deve essere ordinato.
Tutte le altre questioni sono assorbite.
4 Le spese della presente fase, come pure quelle della fase sommaria, vengono integralmente compensate in quanto se è vero che il verbale di accertamento è stato notificato in luogo in cui l'attore non aveva più la residenza (si veda certificato di residenza in atti) è anche vero che il vizio di notifica non è imputabile all'opposta ma al che non sussiste il vizio di notifica dell'ingiunzione Controparte_2 fiscale, in quanto l'attore richiama la normativa prevista per gli atti giudiziari, non applicabile al caso di specie, e che la proposizione del giudizio di merito, in caso di mancato pagamento da parte del terzo, è un modo per ottenere lo svincolo delle somme, che però nella specie non doveva essere disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1.- dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara inefficace l'esecuzione avviata con pignoramento ex art. dall'art. 72 bis
DPR 602/73 CRONOLOGICO : C22MEL CP del 25/11/2022;
3.- compensa integralmente le spese di lite tra opponente e opposta sia della fase sommaria che della presente fase di merito.
Così deciso in Nola il 10 giugno 2025.
Il giudice dott. Gennaro BEATRICE
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