Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/05/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 423/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 423/2025 promossa da:
nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Marina Magistrelli;
ricorrente e
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Bernadette CP_1
Verducci;
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 21.05.2025 le parti hanno fatto propria la proposta conciliativa formulata dal giudice e hanno precisato le conclusioni di seguito riportate: “- i figli minori verranno affidati a entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la sig.ra cui resta assegnata l'abitazione familiare;
CP_1
-il sig. potrà tenere con sé i figli minori: Parte_1
- 1 -
_ a fine settimana alternati dal sabato alle ore 13:00 fino alla domenica alle ore 21:00 quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna.
Ad inizio mese le parti si accorderanno sui giorni di spettanza del padre dei minori a seconda dei diversi turni lavorativi di entrambi.
- in occasione delle festività natalizie i figli trascorreranno con un genitore il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre, mentre con l'altro genitore il 24 dicembre e il periodo dal 1° al 6 gennaio, alternando tali periodi di anno in anno. Durante le festività pasquali, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere due giorni con i figli minori, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivi Parte_1 CP_1 di € 700,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli (€ 350,00 per ciascun figlio);
- le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le spese complessive relative alla baby-sitter saranno ripartite nella misura del 70% in capo alla madre e del 30% in capo al padre;
le spese relative all'attività velistica dei minori saranno ripartite nella misura del 70% in capo al padre e del 30% in capo alla madre;
le spese relative a eventuali riparazioni o interventi da effettuare sulla barca a vela utilizzata dai minori per l'attività sportiva resteranno interamente a carico del padre;
- l'assegno unico sarà percepito in pari misura da ciascun genitore;
- rinuncia alle ulteriori domande e spese di lite compensate.
Le parti dichiarano espressamente che nelle spese relative alla baby-sitter si considera ricompresa anche la somma di € 250,00 che viene attualmente corrisposta alla stessa fuori busta, anche questa sarà ovviamente ripartita nella misura del 70% - 30%.
I genitori concordano espressamente che, a partire dal 2027, i minori potranno effettuare traversate in barca a vela insieme al padre. Fin da subito, è invece consentito loro trascorrere del tempo sulla barca a vela del padre per le navigazioni entro le acque territoriali.
Le parti manifestano altresì il consenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
- 2 - I genitori concordano altresì di proseguire il percorso di supporto alla genitorialità già avviato con la dott.ssa per il tempo che sarà ritenuto opportuno dalla professionista e la sig.ra Per_1 CP_1
si impegna a sostenerne il relativo costo”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 16.01.2025 si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la separazione dal coniuge con la quale aveva contratto CP_1
matrimonio concordatario a Sirolo (AN) in data 07.06.2014.
Con comparsa del 11.03.2025 si è costituita parte resistente.
2. All'udienza di prima comparizione del 21.05.2025, le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal giudice, facendola propria e rassegnando conclusioni analoghe: “- i figli minori verranno affidati a entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocamento prevalente presso la sig.ra cui resta assegnata l'abitazione familiare;
CP_1
-il sig. potrà tenere con sé i figli minori: Parte_1
_ due pomeriggi a settimana, compreso il pernottamento, dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva quando verranno accompagnati a scuola (ovvero presso l'abitazione materna, nei periodi di sospensione scolastica)
_ a fine settimana alternati dal sabato alle ore 13:00 fino alla domenica alle ore 21:00 quando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna.
Ad inizio mese le parti si accorderanno sui giorni di spettanza del padre dei minori a seconda dei diversi turni lavorativi di entrambi.
- in occasione delle festività natalizie i figli trascorreranno con un genitore il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre, mentre con l'altro genitore il 24 dicembre e il periodo dal 1° al 6 gennaio, alternando tali periodi di anno in anno. Durante le festività pasquali, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere due giorni con i figli minori, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivi Parte_1 CP_1 di € 700,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli (€ 350,00 per ciascun figlio);
- le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le spese complessive relative alla baby-sitter saranno ripartite nella misura del 70% in capo alla madre e del 30% in capo al padre;
le spese relative all'attività velistica dei minori saranno ripartite nella misura del 70% in capo al padre e del 30% in capo alla madre;
le spese relative a eventuali riparazioni o interventi da effettuare
- 3 - sulla barca a vela utilizzata dai minori per l'attività sportiva resteranno interamente a carico del padre;
- l'assegno unico sarà percepito in pari misura da ciascun genitore;
- rinuncia alle ulteriori domande e spese di lite compensate”.
3. Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere recepite dal Tribunale, tenuto conto di quanto concordato in riferimento ai figli minorenni, e , è congruo e Controparte_2 Controparte_3
adeguato a garantire i loro interessi morali e materiali e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
4. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1
contatto matrimonio a Sirolo (AN) il 07.06.2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 17, parte 2, serie B, dell'anno 2014 alle condizioni concordate dalle parti e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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