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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26073/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Guantario ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26073/2024 discussa all'udienza del 19/03/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta delega in calce al ricorso, dall'avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato in Foggia, via Lustro n. 29 presso lo studio del medesimo
RICORRENTE
contro
(C.F./N. ISCR. R.I. ) in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 suoi procuratori Dott. e Parte_2 Parte_3 rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti congiunta alla comparsa di costituzione dall'avv. Andrea Zeroli con studio in
Milano, Corso Monforte n. 13
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con pagina 1 di 11 conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma
3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
CONCLUSIONI PER LA RESISTENTE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto:
In via preliminare, accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio;
Ancora in via preliminare accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'intervenuta prescrizione del diritto del Signor ad ottenere la restituzione degli Parte_1 asseriti interessi illegittimamente corrisposti dal momento della data di primo utilizzo della carta di credito revolving – 6 marzo
2010 - al 16 luglio 2014;
In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria e con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre, eccepire, provare anche per testi e con testi da indicare, il tutto nel rispetto dei termini di legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 11 Il presente giudizio veniva introdotto da perché Parte_1 fosse accertata la nullità parziale o totale del contratto di finanziamento con carta revolving, stipulato in data 24.12.2009 con contestualmente al contratto di finanziamento Controparte_1 per l'acquisto di una cucina.
A fondamento della domanda parte ricorrente deduceva: che la clausola di determinazione degli interessi della linea di credito di cui sopra era nulla per violazione dell'art. 117 TUB e/o dell'art. 1284 cc in quanto il contratto si limitava “a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti abbiano concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né, tanto meno quale delle parti abbia avuto il potere di procedere a tale quantificazione”; che il contratto di finanziamento mediante c.d. carta revolving era stato collocato tramite un venditore di arredamenti, in violazione delle norme sul collocamento dei prodotti finanziari, ed in particolare dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999
(Agenzia in attività finanziaria), secondo il quale: “1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è
Cont riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero” e del regolamento adottato con Decreto Ministeriale 13.12.2001 n. 485, il cui articolo
2 dispone che “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste pagina 3 di 11 dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali”; che ciò comportava la nullità del contratto ed il diritto del ricorrente a restituire le somme ricevute ai tassi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e non a quelli convenuti nel contratto.
costituendosi deduceva, rispetto alle domande Controparte_1 avversarie in via pregiudiziale/preliminare, l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria nonché la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria anteriore al
16.7.2014 (ossia dieci anni antecedenti all'iscrizione a ruolo del ricorso).
Parte resistente precisava: che il contratto veniva concluso mediante l'accettazione da parte della Banca della richiesta di finanziamento sottoscritta dal ricorrente;
che tale accettazione veniva comunicata a quest'ultimo con lettera in data 08/01/2010; che mediante tale comunicazione, il ricorrente riceveva le specifiche condizioni applicabili al rapporto, che erano comunque espressamente indicate nel modulo ove lo stesso autorizzava la a valutare l'apertura CP_1 di una linea di credito mediante l'utilizzo di una carta revolving;
che, pertanto, la particolare natura del contratto c.d. a formazione progressiva non poteva integrare alcuna nullità relativamente alla clausola determinativa degli interessi in quanto la CP_1 autorizzando l'apertura della linea di credito indicava tutte le condizioni particolari per il suo utilizzo, peraltro già indicate in sede di formulazione della proposta.
Quanto alla dedotta violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, secondo la resistente doveva trovare applicazione il comma secondo del citato art.
2. Del Decreto
Ministeriale 13.12.2001 n. 485, che prevedeva: “Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento. b) la pagina 4 di 11 promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari;
” in ogni caso, la violazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 non poteva comportare la nullità del contratto in quanto tale normativa non era stata prevista al fine di tutelare il consumatore. La resistente deduceva che, peraltro, il D.lgs. n. 374/1999 regolava l'attività di promozione svolta da un soggetto che non era parte del contratto di cui è causa e, quindi, l'eventuale violazione dell'art. 3 non poteva incidere sulla validità del rapporto stesso.
A seguito del rilievo relativo al mancato esperimento della procedura di mediazione, la stessa veniva successivamente introdotta e terminava con esito negativo.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente chiedeva l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento revolving per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, ritenendole imperative e della nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza. Sebbene la domanda di nullità ex art. 1418 c.c. sia stata avanzata in via subordinata a quella della nullità della sola clausola, la rilevabilità d'ufficio della questione e le conclusioni della resistente volte ad ottenere il rigetto di tutte le domande avversarie ne impongono l'esame in via prioritaria.
Il ricorrente deduceva che il contratto di apertura di credito tramite carta revolving era nullo in quanto collocato tramite un rivenditore di arredamenti appartenente alla grande distribuzione e pertanto in violazione della normativa imperativa sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, sopra citata.
pagina 5 di 11 Invero si ritiene, pur dandosi atto della presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in ordine a tale questione, che l'attività svolta dal rivenditore di concessione, contestualmente alla stipula del contratto di compravendita dell'autovettura, di una carta di credito cd. revolving, non sia riconducibile all'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2 c. 2 lett. a) del menzionato regolamento attuativo. Tale disposizione, infatti, oltre a riferirsi alla mera distribuzione e non all'attività, svolta nel caso di specie, di raccolta ed invio di una proposta contrattuale, non è riferibile alle carte revolving che, non essendo condizionate all'esistenza di fondi disponibili su un conto collegato, costituiscono una vera e propria operazione di prestito.
La suddetta interpretazione trova conforto negli indirizzi forniti dalla Banca d'IA che, nella sua attività di vigilanza, nell'aprile 2010 ha ribadito l'obbligatorietà della promozione e della conclusione dei contratti di finanziamento mediante agenti in attività finanziaria derivante dal d.lgs. n. 374/1999 - e dal relativo regolamento recato dal D.M. 13.12.2001 n. 485 - derogabile solo in caso di esercizio del cd. credito finalizzato, vale a dire concesso dai fornitori unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi e non mediante carte revolving, utilizzabili anche a scopi diversi.
Tale precisazione, infatti, non avrebbe ragion d'essere qualora la promozione delle carte revolving fosse già compresa nella deroga dall'art. 2 c. 2 lett. a). Del pari, neppure si spiegherebbe la ragione di consentire la concessione di un'apertura di credito slegata dal prodotto acquistato qualora disposta mediante linea di credito revolving.
Parte resistente sosteneva tuttavia che, anche ritenendosi violato il disposto di cui all'art. 3 D.Lgs. 374/1999, ciò non comporterebbe in ogni caso la nullità della linea di credito revolving in quanto tale normativa non era stata prevista al fine di tutelare il consumatore pagina 6 di 11 e, comunque, regolava l'attività di promozione svolta da un soggetto che non era parte del contratto non potendo, quindi, incidere sulla validità del rapporto.
L'assunto è fondato.
Invero, deve ritenersi che l'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 ed il relativo regolamento di cui al D.M. 13.12.2001 n. 485, laddove limitano la possibilità dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria a soggetti che possiedono di determinati requisiti ed iscritti in apposito elenco, siano poste a tutela di interessi pubblicistici di particolare rilevanza sociale, identificabili nella trasparenza e regolarità del mercato del credito. Le suddette disposizioni, tuttavia, non hanno un'incidenza diretta sulla validità dei contratti in quanto non ne vietano la stipulazione ma esclusivamente, in assenza dei presupposti di cui sopra, la promozione.
Una volta perfezionatosi tra intermediario e cliente, il contratto, se anche collocato dal fornitore non autorizzato, non si pone in conflitto con la normativa di cui è sopra né rispetto al contenuto del regolamento negoziale né rispetto ai requisiti soggettivi richiesti per la sua stipulazione, che sono unicamente quelli prescritti in capo ai contraenti (nel caso di specie all'Intermediario).
Sul punto parte ricorrente chiedeva anche di disporre un rinvio alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea sui seguenti quesiti: se il diritto dell'Unione Europea, in particolare i principi generali di tutela del consumatore e della fiducia nel sistema finanziario, ostino all'applicazione di una normativa nazionale (quale il D.Lgs.
374/1999 e il D.M. 485/2001) che permette la stipulazione di contratti di finanziamento attraverso soggetti non abilitati senza prevedere la nullità degli stessi;
se la Direttiva 91/308/CEE, volta a prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio, debba essere interpretata in senso estensivo, includendo tra gli pagina 7 di 11 obblighi imposti anche il requisito della qualificazione degli agenti per proteggere i consumatori e garantire trasparenza nel sistema finanziario.
Come noto, ai sensi dell'art. 267 TFUE, l'organo giurisdizionale di uno degli Stati membri può domandare alla CGUE di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione concernente “l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione” qualora reputi necessaria una decisione sul punto per emanare la sua sentenza.
Nel caso di specie non ricorre tale esigenza.
La Direttiva 91/308/CEE, che, secondo il ricorrente, imporrebbe di interpretare estensivamente il D.Lgs. n. 374/1999 articolo 3 nel senso di farne discendere, in caso di violazione, la nullità dei contratti conclusi da soggetti non abilitati, non contiene indicazioni vincolanti in tal senso. Essa si limita infatti a demandare agli Stati membri l'adozione di misure sanzionatorie adeguate al raggiungimento degli scopi delle direttive stesse (l'art. 14 della Direttiva 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, prevede che “Ciascuno Stato membro prende le misure atte a garantire la piena applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva e, in particolare, stabilisce le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni adottate in esecuzione della medesima”.
I principi espressi nelle citate Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e
Direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, trovano invece adeguata applicazione nella normativa italiana a tutela del consumatore, citata dallo stesso ricorrente nell'istanza, ove sono anche stabilite sanzioni, in caso di violazione, conformi ai requisiti richiesti a pagina 8 di 11 livello sovranazionale, fino alla previsione della nullità delle clausole di cui venga accertata l'abusività.
Si ritiene pertanto che, al fine di assicurare adeguata tutela al consumatore rispetto a condizioni inique e/o vessatorie, invero neppure espressamente indicate dal ricorrente nel caso di specie, non si renda necessario interpretare estensivamente il citato D.Lgs. n.
374/1999 articolo 3 che, infatti, ha tutt'altra finalità e dunque non si rinviene nessun possibile contrasto tra tale disposizione ed il diritto eurounitario invocato.
La domanda di nullità del contratto per violazione dell'art. 1418
c.c. avanzata dal ricorrente non può pertanto trovare accoglimento.
Infine, parte ricorrente sosteneva la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 c.c.
L'assunto è fondato.
Si deve premettere che, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse” (tra le altre, Cass. Civ. n.
22179/15).
Nel regolamento contrattuale in esame, in punto di interessi, a pag.
2 veniva indicato tra le condizioni particolari relative alla carta di credito un tasso di interesse mensile compreso tra un minimo dell'1,16% (TAN 13,92 - TAEG 14,84% calcolato, con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata eguale ai sensi del
D.M. Tesoro del 6/5/2000) e un massimo dell'1.60% (TAN 19,20% - TAEG
20,98 calcolato alle stesse condizioni). Il tasso di interesse non veniva pertanto specificamente indicato, bensì la pattuizione rimandava genericamente ad una forbice entro la quale esso era contenuto.
pagina 9 di 11 Parte convenuta affermava di avere, con lettera dell'8 gennaio 2010, informato l'attore dell'approvazione della richiesta di apertura della linea di credito utilizzabile con carta di credito revolving e contestualmente di tutte le condizioni economiche della carta, inclusi i tassi applicati all'operazione (TAN 19,2%). L'assunto in primo luogo non è dimostrato, poiché non provava di avere CP_1 inviato tale documento al sig. . In ogni caso, il tasso non Parte_1 sarebbe validamente pattuito, in quanto determinato unilateralmente da sia pure nell'ambito di un range prestabilito. CP_1
La clausola determinativa degli interessi deve essere pertanto dichiarata nulla, con conseguente diritto in capo al ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 124 TUB vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto.
Considerato l'accoglimento della sola domanda di nullità parziale e di contro l'accertata validità del contratto, si ravvisa una soccombenza reciproca e si ritiene, pertanto, di compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda principale avanzata da Parte_1
rigetta la domanda di accertamento della nullità del contratto di apertura di linea di credito con carta di credito revolving stipulato in data 24.12.2009 da Parte_1
dichiara nulla la clausola di determinazione degli interessi del contratto, con conseguente diritto in capo al ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute al tasso legale;
dichiara interamente compensate le spese di lite.
Milano, 16.04.2025
pagina 10 di 11 Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Guantario ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26073/2024 discussa all'udienza del 19/03/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta delega in calce al ricorso, dall'avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliato in Foggia, via Lustro n. 29 presso lo studio del medesimo
RICORRENTE
contro
(C.F./N. ISCR. R.I. ) in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 suoi procuratori Dott. e Parte_2 Parte_3 rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti congiunta alla comparsa di costituzione dall'avv. Andrea Zeroli con studio in
Milano, Corso Monforte n. 13
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con pagina 1 di 11 conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma
3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
CONCLUSIONI PER LA RESISTENTE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto:
In via preliminare, accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio;
Ancora in via preliminare accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'intervenuta prescrizione del diritto del Signor ad ottenere la restituzione degli Parte_1 asseriti interessi illegittimamente corrisposti dal momento della data di primo utilizzo della carta di credito revolving – 6 marzo
2010 - al 16 luglio 2014;
In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria e con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre, eccepire, provare anche per testi e con testi da indicare, il tutto nel rispetto dei termini di legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 11 Il presente giudizio veniva introdotto da perché Parte_1 fosse accertata la nullità parziale o totale del contratto di finanziamento con carta revolving, stipulato in data 24.12.2009 con contestualmente al contratto di finanziamento Controparte_1 per l'acquisto di una cucina.
A fondamento della domanda parte ricorrente deduceva: che la clausola di determinazione degli interessi della linea di credito di cui sopra era nulla per violazione dell'art. 117 TUB e/o dell'art. 1284 cc in quanto il contratto si limitava “a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti abbiano concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né, tanto meno quale delle parti abbia avuto il potere di procedere a tale quantificazione”; che il contratto di finanziamento mediante c.d. carta revolving era stato collocato tramite un venditore di arredamenti, in violazione delle norme sul collocamento dei prodotti finanziari, ed in particolare dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999
(Agenzia in attività finanziaria), secondo il quale: “1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è
Cont riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero” e del regolamento adottato con Decreto Ministeriale 13.12.2001 n. 485, il cui articolo
2 dispone che “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste pagina 3 di 11 dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali”; che ciò comportava la nullità del contratto ed il diritto del ricorrente a restituire le somme ricevute ai tassi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e non a quelli convenuti nel contratto.
costituendosi deduceva, rispetto alle domande Controparte_1 avversarie in via pregiudiziale/preliminare, l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria nonché la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria anteriore al
16.7.2014 (ossia dieci anni antecedenti all'iscrizione a ruolo del ricorso).
Parte resistente precisava: che il contratto veniva concluso mediante l'accettazione da parte della Banca della richiesta di finanziamento sottoscritta dal ricorrente;
che tale accettazione veniva comunicata a quest'ultimo con lettera in data 08/01/2010; che mediante tale comunicazione, il ricorrente riceveva le specifiche condizioni applicabili al rapporto, che erano comunque espressamente indicate nel modulo ove lo stesso autorizzava la a valutare l'apertura CP_1 di una linea di credito mediante l'utilizzo di una carta revolving;
che, pertanto, la particolare natura del contratto c.d. a formazione progressiva non poteva integrare alcuna nullità relativamente alla clausola determinativa degli interessi in quanto la CP_1 autorizzando l'apertura della linea di credito indicava tutte le condizioni particolari per il suo utilizzo, peraltro già indicate in sede di formulazione della proposta.
Quanto alla dedotta violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, secondo la resistente doveva trovare applicazione il comma secondo del citato art.
2. Del Decreto
Ministeriale 13.12.2001 n. 485, che prevedeva: “Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento. b) la pagina 4 di 11 promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari;
” in ogni caso, la violazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 non poteva comportare la nullità del contratto in quanto tale normativa non era stata prevista al fine di tutelare il consumatore. La resistente deduceva che, peraltro, il D.lgs. n. 374/1999 regolava l'attività di promozione svolta da un soggetto che non era parte del contratto di cui è causa e, quindi, l'eventuale violazione dell'art. 3 non poteva incidere sulla validità del rapporto stesso.
A seguito del rilievo relativo al mancato esperimento della procedura di mediazione, la stessa veniva successivamente introdotta e terminava con esito negativo.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente chiedeva l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento revolving per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, ritenendole imperative e della nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza. Sebbene la domanda di nullità ex art. 1418 c.c. sia stata avanzata in via subordinata a quella della nullità della sola clausola, la rilevabilità d'ufficio della questione e le conclusioni della resistente volte ad ottenere il rigetto di tutte le domande avversarie ne impongono l'esame in via prioritaria.
Il ricorrente deduceva che il contratto di apertura di credito tramite carta revolving era nullo in quanto collocato tramite un rivenditore di arredamenti appartenente alla grande distribuzione e pertanto in violazione della normativa imperativa sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, sopra citata.
pagina 5 di 11 Invero si ritiene, pur dandosi atto della presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in ordine a tale questione, che l'attività svolta dal rivenditore di concessione, contestualmente alla stipula del contratto di compravendita dell'autovettura, di una carta di credito cd. revolving, non sia riconducibile all'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2 c. 2 lett. a) del menzionato regolamento attuativo. Tale disposizione, infatti, oltre a riferirsi alla mera distribuzione e non all'attività, svolta nel caso di specie, di raccolta ed invio di una proposta contrattuale, non è riferibile alle carte revolving che, non essendo condizionate all'esistenza di fondi disponibili su un conto collegato, costituiscono una vera e propria operazione di prestito.
La suddetta interpretazione trova conforto negli indirizzi forniti dalla Banca d'IA che, nella sua attività di vigilanza, nell'aprile 2010 ha ribadito l'obbligatorietà della promozione e della conclusione dei contratti di finanziamento mediante agenti in attività finanziaria derivante dal d.lgs. n. 374/1999 - e dal relativo regolamento recato dal D.M. 13.12.2001 n. 485 - derogabile solo in caso di esercizio del cd. credito finalizzato, vale a dire concesso dai fornitori unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi e non mediante carte revolving, utilizzabili anche a scopi diversi.
Tale precisazione, infatti, non avrebbe ragion d'essere qualora la promozione delle carte revolving fosse già compresa nella deroga dall'art. 2 c. 2 lett. a). Del pari, neppure si spiegherebbe la ragione di consentire la concessione di un'apertura di credito slegata dal prodotto acquistato qualora disposta mediante linea di credito revolving.
Parte resistente sosteneva tuttavia che, anche ritenendosi violato il disposto di cui all'art. 3 D.Lgs. 374/1999, ciò non comporterebbe in ogni caso la nullità della linea di credito revolving in quanto tale normativa non era stata prevista al fine di tutelare il consumatore pagina 6 di 11 e, comunque, regolava l'attività di promozione svolta da un soggetto che non era parte del contratto non potendo, quindi, incidere sulla validità del rapporto.
L'assunto è fondato.
Invero, deve ritenersi che l'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 ed il relativo regolamento di cui al D.M. 13.12.2001 n. 485, laddove limitano la possibilità dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria a soggetti che possiedono di determinati requisiti ed iscritti in apposito elenco, siano poste a tutela di interessi pubblicistici di particolare rilevanza sociale, identificabili nella trasparenza e regolarità del mercato del credito. Le suddette disposizioni, tuttavia, non hanno un'incidenza diretta sulla validità dei contratti in quanto non ne vietano la stipulazione ma esclusivamente, in assenza dei presupposti di cui sopra, la promozione.
Una volta perfezionatosi tra intermediario e cliente, il contratto, se anche collocato dal fornitore non autorizzato, non si pone in conflitto con la normativa di cui è sopra né rispetto al contenuto del regolamento negoziale né rispetto ai requisiti soggettivi richiesti per la sua stipulazione, che sono unicamente quelli prescritti in capo ai contraenti (nel caso di specie all'Intermediario).
Sul punto parte ricorrente chiedeva anche di disporre un rinvio alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea sui seguenti quesiti: se il diritto dell'Unione Europea, in particolare i principi generali di tutela del consumatore e della fiducia nel sistema finanziario, ostino all'applicazione di una normativa nazionale (quale il D.Lgs.
374/1999 e il D.M. 485/2001) che permette la stipulazione di contratti di finanziamento attraverso soggetti non abilitati senza prevedere la nullità degli stessi;
se la Direttiva 91/308/CEE, volta a prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio, debba essere interpretata in senso estensivo, includendo tra gli pagina 7 di 11 obblighi imposti anche il requisito della qualificazione degli agenti per proteggere i consumatori e garantire trasparenza nel sistema finanziario.
Come noto, ai sensi dell'art. 267 TFUE, l'organo giurisdizionale di uno degli Stati membri può domandare alla CGUE di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione concernente “l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione” qualora reputi necessaria una decisione sul punto per emanare la sua sentenza.
Nel caso di specie non ricorre tale esigenza.
La Direttiva 91/308/CEE, che, secondo il ricorrente, imporrebbe di interpretare estensivamente il D.Lgs. n. 374/1999 articolo 3 nel senso di farne discendere, in caso di violazione, la nullità dei contratti conclusi da soggetti non abilitati, non contiene indicazioni vincolanti in tal senso. Essa si limita infatti a demandare agli Stati membri l'adozione di misure sanzionatorie adeguate al raggiungimento degli scopi delle direttive stesse (l'art. 14 della Direttiva 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, prevede che “Ciascuno Stato membro prende le misure atte a garantire la piena applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva e, in particolare, stabilisce le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni adottate in esecuzione della medesima”.
I principi espressi nelle citate Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e
Direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, trovano invece adeguata applicazione nella normativa italiana a tutela del consumatore, citata dallo stesso ricorrente nell'istanza, ove sono anche stabilite sanzioni, in caso di violazione, conformi ai requisiti richiesti a pagina 8 di 11 livello sovranazionale, fino alla previsione della nullità delle clausole di cui venga accertata l'abusività.
Si ritiene pertanto che, al fine di assicurare adeguata tutela al consumatore rispetto a condizioni inique e/o vessatorie, invero neppure espressamente indicate dal ricorrente nel caso di specie, non si renda necessario interpretare estensivamente il citato D.Lgs. n.
374/1999 articolo 3 che, infatti, ha tutt'altra finalità e dunque non si rinviene nessun possibile contrasto tra tale disposizione ed il diritto eurounitario invocato.
La domanda di nullità del contratto per violazione dell'art. 1418
c.c. avanzata dal ricorrente non può pertanto trovare accoglimento.
Infine, parte ricorrente sosteneva la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 c.c.
L'assunto è fondato.
Si deve premettere che, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse” (tra le altre, Cass. Civ. n.
22179/15).
Nel regolamento contrattuale in esame, in punto di interessi, a pag.
2 veniva indicato tra le condizioni particolari relative alla carta di credito un tasso di interesse mensile compreso tra un minimo dell'1,16% (TAN 13,92 - TAEG 14,84% calcolato, con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata eguale ai sensi del
D.M. Tesoro del 6/5/2000) e un massimo dell'1.60% (TAN 19,20% - TAEG
20,98 calcolato alle stesse condizioni). Il tasso di interesse non veniva pertanto specificamente indicato, bensì la pattuizione rimandava genericamente ad una forbice entro la quale esso era contenuto.
pagina 9 di 11 Parte convenuta affermava di avere, con lettera dell'8 gennaio 2010, informato l'attore dell'approvazione della richiesta di apertura della linea di credito utilizzabile con carta di credito revolving e contestualmente di tutte le condizioni economiche della carta, inclusi i tassi applicati all'operazione (TAN 19,2%). L'assunto in primo luogo non è dimostrato, poiché non provava di avere CP_1 inviato tale documento al sig. . In ogni caso, il tasso non Parte_1 sarebbe validamente pattuito, in quanto determinato unilateralmente da sia pure nell'ambito di un range prestabilito. CP_1
La clausola determinativa degli interessi deve essere pertanto dichiarata nulla, con conseguente diritto in capo al ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 124 TUB vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto.
Considerato l'accoglimento della sola domanda di nullità parziale e di contro l'accertata validità del contratto, si ravvisa una soccombenza reciproca e si ritiene, pertanto, di compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda principale avanzata da Parte_1
rigetta la domanda di accertamento della nullità del contratto di apertura di linea di credito con carta di credito revolving stipulato in data 24.12.2009 da Parte_1
dichiara nulla la clausola di determinazione degli interessi del contratto, con conseguente diritto in capo al ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute al tasso legale;
dichiara interamente compensate le spese di lite.
Milano, 16.04.2025
pagina 10 di 11 Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
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