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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 12872/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12872/2022 R.G. promossa da:
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa per procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Francesco
GAMBI, presso il cui studio - in Firenze Viale Matteotti n. 60 - è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
Wolfgang BURCHIA, presso il cui studio - in Bolzano, Via Della Rena n. 3 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
(P. IVA e (P.IVA Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
), e per esse la mandataria (P. Iva ), P.IVA_4 Controparte_4 P.IVA_5 rappresentate e difese per procura in calce alla comparsa di costituzione ex art. 111 cod. proc. civ. dall'Avv. Tommaso RANCHINO, presso il cui studio - in Roma, Via C. Colombo n. 177 - sono elettivamente domiciliate
INTERVENUTE
Oggetto: leasing
Conclusioni delle parti
Per parte Attrice:
«che l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, previa gli incombenti di rito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione reietta, voglia: dichiarato risolto e/o cessato il contratto di locazione finanziaria n.
393707, condannare la società (cod fis. ), in persona del proprio CP_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, a rilasciare l'immobile meglio descritto in premessa del presene ricorso, libero e vacuo da persone e da cose, nella piena disponibilità di Parte_1 con vittoria di spese e compensi di causa».
Per parte convenuta:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, così giudicare: - dare atto della volontà della soc. RA di riscattare l'immobile oggetto di leasing, opponendosi quindi alla declaratoria di risoluzione e/o cessazione del contratto di locazione finanziaria n. 393707; - in via subordinata, ove venisse denegatamente accolta la domanda di rilascio dell'immobile, previo mutamento del rito e previa stima del bene immobile al momento della restituzione attraverso espletanda CTU, ridurre secondo equità la penale prevista dall'art. 21 del contratto di leasing, con diritto della soc. RA all'eventuale residuo;
- in ogni caso, con vittoria del compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP di legge. Si chiede fin d'ora la distrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore della resistente, il quale dichiara, all'uopo, di aver anticipato le spese relative al presente giudizio e di non aver riscosso alcun compenso. - Si segnala che il presente atto è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e si chiede pertanto l'aumento del 30 % del compenso previsto dall'art. 4 del Decreto del
Ministero della Giustizia n. 55/2014».
Per parte intervenuta:
«La scrivente difesa, nell'interesse della , mandataria delle intervenienti ex art. Controparte_4
111 cpc e precisa le proprie conclusioni Controparte_2 Controparte_3 riportandosi a quelle della EN , insistendo per l'accoglimento del ricorso Parte_1
e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con termini di legge».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., ha chiesto dichiararsi Parte_1 risolto per inadempimento il contratto di locazione finanziaria n. 393707 del 24.12.2001 (doc. n. 1 fascicolo , con condanna della convenuta a rilasciare Parte_1 CP_1
l'immobile situato nel comune di Bolzano, Via Rosmini n. 24, libero e vacuo da persone e da cose e nella piena disponibilità di con vittoria di spese e compensi. Parte_1
A fondamento della domanda, ha dedotto che: a) con contratto n. 393707 del 24.12.2001 era stata concessa in locazione finanziaria dalla allora Centro Leasing S.p.A. (poi Parte_1
a titolare dell'omonima impresa individuale, un'unità immobiliare
[...] Parte_2 situata nel comune di Bolzano;
b) con atto in data 14.12.2002, aveva trasferito Parte_2
l'azienda alla società c) l'utilizzatrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni CP_1 di locazione e, pertanto, con lettera del 28.11.2012, in virtù della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 delle condizioni generali di locazione, il contratto era stato risolto (doc. n. 7); c) alla data del 19.10.2022 la società utilizzatrice risultava morosa per la somma di € 73.250,76, comprensiva di interessi di mora (doc. n. 6); d) l'utilizzatrice non aveva provveduto al rilascio dell'immobile.
Si è costituita la società contestando la domanda e nello specifico deducendo che: CP_1
a) il contratto di leasing - concluso nel 2001 - deve qualificarsi come leasing traslativo, pertanto i canoni dovuti dall'utilizzatore costituiscono il versamento rateale del prezzo in previsione dell'esercizio dell'opzione finale di acquisto;
b) in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, co. 136 e ss., L. n. 124/2017, la risoluzione è sottoposta all'applicazione analogica dell'art. 1526 cod. civ.; pertanto il Giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, attribuendo al concedente sia il diritto di ottenere l'intero importo del finanziamento (canoni già versati, canoni scaduti e non corrisposti, canoni a scadere), sia il diritto di mantenere la proprietà dell'immobile e rientrarne in possesso, (cfr. art. 21 contratto n. 393707), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo;
nel caso in cui venisse accolta la richiesta di parte ricorrente di vedersi restituito l'immobile; ha quindi chiesto che il Tribunale voglia ridurre detta penale ad equità, previa valutazione del valore di mercato del predetto immobile.
Sono intervenute in giudizio, ex art. 111 cod. proc. civ., e Controparte_2 rappresentate dalla mandataria la prima quale Controparte_3 Controparte_4 cessionaria del contratto di locazione finanziaria e la seconda quale acquirente pro soluto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7.1, co. 4 e 5, L. Cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U.B., con efficacia giuridica in data 19.12.2022, del rapporto giuridico derivante dal contratto di locazione finanziaria dedotto in giudizio, unitamente alla titolarità dei beni oggetto dello stesso, condividendo le conclusioni rassegnate da parte opponente e chiedendone l'estromissione dal giudizio;
hanno inoltre contestato l'avversa comparsa di costituzione e risposta, in particolare in merito alla richiesta di C.T.U. per la stima dell'immobile oggetto del contratto di leasing immobiliare.
Il Giudice, con provvedimento del 30.1.2024, ha disposto il mutamento del rito, concedendo i termini ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ..
Sono quindi state depositato le memorie ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e, all'esito, il Giudice, con provvedimento del 30.4.2024, ha così disposto: «rilevato che l'attore ha chiesto l'accertamento della risoluzione del contratto e unicamente la restituzione del bene, rigetta la richiesta di ammissione della prova orale e di consulenza tecnica di parte convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione fissa per la precisazione delle conclusioni, (...) l'udienza del 7.4.2025 con le forme dell'art. 127 ter c.p.c.».
Il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, con provvedimento del 13.52025, ha fissato l'udienza odierna per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
All'udienza in data odierna, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è dunque passata in decisione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. sulle conclusioni rassegnate in epigrafe.
******
Preliminarmente, appare opportuno precisare che è ammissibile l'intervento in giudizio ex art. 111 cod. proc. civ. di e il cui evento successorio Controparte_2 Controparte_3
è provato dalla documentazione versata in atti dalle stesse (doc. n. 4); sul punto, comunque, non vi sono state contestazioni di sorta da parte di della convenuta, atteso Parte_1 che - in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso - l'art. 111, co. 3, cod. proc. civ. consente «in ogni caso» l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (cfr. Cass.
4333/1993). Del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientri tra i soggetti considerati dall'art. 105 cod. proc. civ., poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (Cass. 18937/06) e, in mancanza di espressa estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie, mantenendo il cessionario la veste processuale di interventore (cfr.
Cass. 6471/2012) e conservando il cedente piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del primo, quand'anche intervenuto in giudizio (Cass. 22424/2009; 17959/2016).
Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del Giudice ed il consenso di tutte le parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente (Cass. 1535/2010; 6302/1995). Nel caso di specie, pertanto, non risultando il consenso di tutte le parti all'estromissione della società attrice, la relativa istanza formulata dai cessionari non può trovare accoglimento. Ne consegue che
[...] deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti (Cass. 18483/2006), Parte_1 nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della parte intervenuta, quale suo successore a titolo particolare (Cass. 22424/2009; 8884/2000).
Premesso ciò, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Deve in primis osservarsi che, in via principale, è stata proposta da Parte_1 solo domanda di restituzione dell'immobile, senza alcuna richiesta in questa sede di condanna al pagamento dei canoni di locazione non versati, né dell'importo dovuto a titolo di penale pattuita ai sensi dell'art. 21 delle condizioni generali (canoni già versati, canoni scaduti e non corrisposti, canoni a scadere).
Nello specifico, parte attrice, in virtù del dedotto grave inadempimento della controparte (per €
43.862,02 alla data del 29.11.2012 per canoni scaduti ed insoluti;
cfr. doc. n. 7) al contratto di locazione finanziaria in oggetto, ha domandato l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione ex art. 1456 cod. civ., con la conseguente restituzione dell'immobile concesso in leasing.
In punto di diritto deve rilevarsi che, come noto, la risoluzione rappresenta il rimedio apprestato dal legislatore quando un contratto, seppur validamente concluso, diviene inefficace per circostanze sopravvenute. Trova, pertanto, applicazione quando il programma contrattuale non è più idoneo a svolgere la propria funzione, ovvero a soddisfare gli interessi dei contraenti.
Posto ciò, la risoluzione, nella (suddetta) funzione di riequilibrare la posizione economico- patrimoniale dei contraenti, produce un effetto liberatorio ex nunc ed un effetto recuperatorio ex tunc delle prestazioni eseguite, eliminando non già il contratto, ma piuttosto i suoi effetti e, pertanto, incidendo (non sull'atto ma) sul rapporto, ovvero sulla situazione giuridica che consegue alla stipula del contratto.
Ciononostante, l'ordinamento giuridico, non contemplando una disciplina unitaria sul punto, prevede diverse ipotesi risolutorie, ossia l'inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta e l'eccessiva onerosità.
Per quanto interessa in tale sede, con riferimento alla prima ipotesi, di fronte all'inadempimento o al rifiuto di adempiere di una parte, l'altra, se non ha ancora interesse all'adempimento (tardivo), può ricorrere alla risoluzione del contratto.
Il creditore, qualunque azione eserciti (adempimento o risoluzione), deve provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e, se è previsto un termine, la sua scadenza, ma non l'inadempimento, pur se parziale o dovuto a inesattezza, che va solo allegato (salvo si tratti di obbligazione negativa), mentre spetta al debitore provare il fatto estintivo del diritto stesso (Cass.,
SS.UU., n. 13533/2001).
Nel caso in esame, non solo parte attrice ha allegato l'inadempimento della resistente, ma quest'ultima non ha contestato di essere già dal 2012 inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni, limitandosi nelle proprie difese ad invocare l'applicazione della disciplina degli effetti della risoluzione di cui all'art. 1526 cod. civ. e a chiedere la riduzione dell'importo della penale dovuta, trattandosi di contratto di leasing risolto anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, co. 136 e ss., L.
n. 124/2017.
L'eccezione non è pertinente in quanto la disciplina degli effetti della risoluzione di cui all'art. 1526 cod. civ. presuppone l'avvenuta restituzione dell'immobile mentre nella fattispecie parte convenuta non ha dedotto nelle more del giudizio di aver provveduto alla restituzione del bene, che ancora risulta in suo possesso. Invero, «Al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto».
(Cass., 20.9.2017 n. 21895, Cass., 8.1.2010 n. 73; Cass., 28.8.2007 n. 18195; Cass. 24.6.2002 n
9161).
Nella fattispecie de qua, parte attrice ha fornito adeguata prova della fonte del suo diritto e del relativo termine di scadenza, allegando l'inadempimento della controparte, mentre il debitore, gravato dell'onere di provare l 'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass., Sez. Un.
n.13533/2001; Cass. n. 3373/2010) non ha contestato in alcun modo l'eccepito inadempimento;
inoltre, non può dubitarsi dell'importanza dell'inadempimento, considerato che, in tema di locazione, il pagamento dei canoni costituisce una delle obbligazioni primarie ed essenziali che incombono sul conduttore, per cui l'omesso pagamento alle scadenze incide su tutta l'economia del contratto stesso e rende inutile una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto (v. Tribunale di Roma, 21.7.2021, n. 13275; Cass., n. 21156/13).
Secondo giurisprudenza consolidata, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone o di ridurlo unilateralmente. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è infatti legittima solo qualora venga totalmente a mancare la controprestazione del locatore (v. Cass. n. 13133/2006; Cass. n. 14739/2005). In caso contrario, il mancato versamento del canone costituisce un fatto arbitrario, illegittimo e contrario al principio dell'esecuzione del contratto secondo buona fede, tale da provocare il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del contratto e far presumere la sussistenza di un grave inadempimento (Cass. n.
14234/2004).
Grave è pertanto l'inadempimento imputabile alla parte convenuta, che, dai documenti prodotti ed in virtù della suddetta non contestazione, risulta debitrice - per canoni scaduti e insoluti - di €
43.862,02.
Non può quindi dubitarsi della legittimità della risoluzione adoperata dalla parte attrice, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dalle condizioni generali di contratto.
Applicando l'art. 1456, co. 1, cod. civ., le parti in causa hanno difatti pattuito espressamente la risoluzione del contratto in caso di inadempimento secondo le modalità stabilite nel contratto e, pertanto, alla luce di quanto sopra detto, correttamente e legittimamente la società concedente ha esercitato il proprio diritto potestativo, attraverso una dichiarazione unilaterale recettizia, negoziale e formale, contenuta nella lettera raccomandata a.r. del 29.11.2012 (doc. n. 7).
In conclusione, la domanda attorea è fondata e l'eccezione di parte convenuta non può essere esaminata in questa sede.
Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità con il D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 12872/2022 R.G., così provvede:
- accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 393707 del
24.12.2001 concluso tra le parti e, per l'effetto, condanna al rilascio immediato, in CP_1 favore di libera da persone e cose, della seguente unità Parte_1 immobiliare: «2 p.m. (porzioni materiali) della p. ed. (particella edilizia) 588, c.c. (comune catastale) bolzano, della consistenza risultante dal tipo di frazionamento n. 667/2001 del geom. franchi del 18/9/2001 e dal piano di divisione in porzioni materiali del medesimo geom. CP_5 di data 10.11.2001; − tale immobile è censito al catasto urbano del comune di Controparte_6 bolzano, giusta denuncia di variazione su protocollo n. 8007.1/2001 come segue: − p.m. 2: sub. 11, cat. a/10, cons. 5,5 sup. 138»;
- condanna la parte convenuta a rifondere a parte attrice CP_1 Parte_1 le spese processuali, liquidate nella somma di € 4.180,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfetario per spese generali, nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna la parte convenuta a rifondere a parte intervenuta CP_1 [...]
e le spese processuali, liquidate nella somma di € 8.433,00 CP_2 Controparte_3 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge.
Firenze, 23 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12872/2022 R.G. promossa da:
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa per procura in calce all'atto introduttivo dall'Avv. Francesco
GAMBI, presso il cui studio - in Firenze Viale Matteotti n. 60 - è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
Wolfgang BURCHIA, presso il cui studio - in Bolzano, Via Della Rena n. 3 - è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
(P. IVA e (P.IVA Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
), e per esse la mandataria (P. Iva ), P.IVA_4 Controparte_4 P.IVA_5 rappresentate e difese per procura in calce alla comparsa di costituzione ex art. 111 cod. proc. civ. dall'Avv. Tommaso RANCHINO, presso il cui studio - in Roma, Via C. Colombo n. 177 - sono elettivamente domiciliate
INTERVENUTE
Oggetto: leasing
Conclusioni delle parti
Per parte Attrice:
«che l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, previa gli incombenti di rito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione reietta, voglia: dichiarato risolto e/o cessato il contratto di locazione finanziaria n.
393707, condannare la società (cod fis. ), in persona del proprio CP_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, a rilasciare l'immobile meglio descritto in premessa del presene ricorso, libero e vacuo da persone e da cose, nella piena disponibilità di Parte_1 con vittoria di spese e compensi di causa».
Per parte convenuta:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, così giudicare: - dare atto della volontà della soc. RA di riscattare l'immobile oggetto di leasing, opponendosi quindi alla declaratoria di risoluzione e/o cessazione del contratto di locazione finanziaria n. 393707; - in via subordinata, ove venisse denegatamente accolta la domanda di rilascio dell'immobile, previo mutamento del rito e previa stima del bene immobile al momento della restituzione attraverso espletanda CTU, ridurre secondo equità la penale prevista dall'art. 21 del contratto di leasing, con diritto della soc. RA all'eventuale residuo;
- in ogni caso, con vittoria del compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP di legge. Si chiede fin d'ora la distrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore della resistente, il quale dichiara, all'uopo, di aver anticipato le spese relative al presente giudizio e di non aver riscosso alcun compenso. - Si segnala che il presente atto è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e si chiede pertanto l'aumento del 30 % del compenso previsto dall'art. 4 del Decreto del
Ministero della Giustizia n. 55/2014».
Per parte intervenuta:
«La scrivente difesa, nell'interesse della , mandataria delle intervenienti ex art. Controparte_4
111 cpc e precisa le proprie conclusioni Controparte_2 Controparte_3 riportandosi a quelle della EN , insistendo per l'accoglimento del ricorso Parte_1
e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con termini di legge».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., ha chiesto dichiararsi Parte_1 risolto per inadempimento il contratto di locazione finanziaria n. 393707 del 24.12.2001 (doc. n. 1 fascicolo , con condanna della convenuta a rilasciare Parte_1 CP_1
l'immobile situato nel comune di Bolzano, Via Rosmini n. 24, libero e vacuo da persone e da cose e nella piena disponibilità di con vittoria di spese e compensi. Parte_1
A fondamento della domanda, ha dedotto che: a) con contratto n. 393707 del 24.12.2001 era stata concessa in locazione finanziaria dalla allora Centro Leasing S.p.A. (poi Parte_1
a titolare dell'omonima impresa individuale, un'unità immobiliare
[...] Parte_2 situata nel comune di Bolzano;
b) con atto in data 14.12.2002, aveva trasferito Parte_2
l'azienda alla società c) l'utilizzatrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni CP_1 di locazione e, pertanto, con lettera del 28.11.2012, in virtù della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 delle condizioni generali di locazione, il contratto era stato risolto (doc. n. 7); c) alla data del 19.10.2022 la società utilizzatrice risultava morosa per la somma di € 73.250,76, comprensiva di interessi di mora (doc. n. 6); d) l'utilizzatrice non aveva provveduto al rilascio dell'immobile.
Si è costituita la società contestando la domanda e nello specifico deducendo che: CP_1
a) il contratto di leasing - concluso nel 2001 - deve qualificarsi come leasing traslativo, pertanto i canoni dovuti dall'utilizzatore costituiscono il versamento rateale del prezzo in previsione dell'esercizio dell'opzione finale di acquisto;
b) in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, co. 136 e ss., L. n. 124/2017, la risoluzione è sottoposta all'applicazione analogica dell'art. 1526 cod. civ.; pertanto il Giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, attribuendo al concedente sia il diritto di ottenere l'intero importo del finanziamento (canoni già versati, canoni scaduti e non corrisposti, canoni a scadere), sia il diritto di mantenere la proprietà dell'immobile e rientrarne in possesso, (cfr. art. 21 contratto n. 393707), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo;
nel caso in cui venisse accolta la richiesta di parte ricorrente di vedersi restituito l'immobile; ha quindi chiesto che il Tribunale voglia ridurre detta penale ad equità, previa valutazione del valore di mercato del predetto immobile.
Sono intervenute in giudizio, ex art. 111 cod. proc. civ., e Controparte_2 rappresentate dalla mandataria la prima quale Controparte_3 Controparte_4 cessionaria del contratto di locazione finanziaria e la seconda quale acquirente pro soluto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7.1, co. 4 e 5, L. Cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U.B., con efficacia giuridica in data 19.12.2022, del rapporto giuridico derivante dal contratto di locazione finanziaria dedotto in giudizio, unitamente alla titolarità dei beni oggetto dello stesso, condividendo le conclusioni rassegnate da parte opponente e chiedendone l'estromissione dal giudizio;
hanno inoltre contestato l'avversa comparsa di costituzione e risposta, in particolare in merito alla richiesta di C.T.U. per la stima dell'immobile oggetto del contratto di leasing immobiliare.
Il Giudice, con provvedimento del 30.1.2024, ha disposto il mutamento del rito, concedendo i termini ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ..
Sono quindi state depositato le memorie ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e, all'esito, il Giudice, con provvedimento del 30.4.2024, ha così disposto: «rilevato che l'attore ha chiesto l'accertamento della risoluzione del contratto e unicamente la restituzione del bene, rigetta la richiesta di ammissione della prova orale e di consulenza tecnica di parte convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione fissa per la precisazione delle conclusioni, (...) l'udienza del 7.4.2025 con le forme dell'art. 127 ter c.p.c.».
Il nuovo Giudice assegnatario del fascicolo, con provvedimento del 13.52025, ha fissato l'udienza odierna per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
All'udienza in data odierna, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è dunque passata in decisione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. sulle conclusioni rassegnate in epigrafe.
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Preliminarmente, appare opportuno precisare che è ammissibile l'intervento in giudizio ex art. 111 cod. proc. civ. di e il cui evento successorio Controparte_2 Controparte_3
è provato dalla documentazione versata in atti dalle stesse (doc. n. 4); sul punto, comunque, non vi sono state contestazioni di sorta da parte di della convenuta, atteso Parte_1 che - in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso - l'art. 111, co. 3, cod. proc. civ. consente «in ogni caso» l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (cfr. Cass.
4333/1993). Del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientri tra i soggetti considerati dall'art. 105 cod. proc. civ., poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (Cass. 18937/06) e, in mancanza di espressa estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie, mantenendo il cessionario la veste processuale di interventore (cfr.
Cass. 6471/2012) e conservando il cedente piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del primo, quand'anche intervenuto in giudizio (Cass. 22424/2009; 17959/2016).
Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del Giudice ed il consenso di tutte le parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente (Cass. 1535/2010; 6302/1995). Nel caso di specie, pertanto, non risultando il consenso di tutte le parti all'estromissione della società attrice, la relativa istanza formulata dai cessionari non può trovare accoglimento. Ne consegue che
[...] deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti (Cass. 18483/2006), Parte_1 nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della parte intervenuta, quale suo successore a titolo particolare (Cass. 22424/2009; 8884/2000).
Premesso ciò, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Deve in primis osservarsi che, in via principale, è stata proposta da Parte_1 solo domanda di restituzione dell'immobile, senza alcuna richiesta in questa sede di condanna al pagamento dei canoni di locazione non versati, né dell'importo dovuto a titolo di penale pattuita ai sensi dell'art. 21 delle condizioni generali (canoni già versati, canoni scaduti e non corrisposti, canoni a scadere).
Nello specifico, parte attrice, in virtù del dedotto grave inadempimento della controparte (per €
43.862,02 alla data del 29.11.2012 per canoni scaduti ed insoluti;
cfr. doc. n. 7) al contratto di locazione finanziaria in oggetto, ha domandato l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione ex art. 1456 cod. civ., con la conseguente restituzione dell'immobile concesso in leasing.
In punto di diritto deve rilevarsi che, come noto, la risoluzione rappresenta il rimedio apprestato dal legislatore quando un contratto, seppur validamente concluso, diviene inefficace per circostanze sopravvenute. Trova, pertanto, applicazione quando il programma contrattuale non è più idoneo a svolgere la propria funzione, ovvero a soddisfare gli interessi dei contraenti.
Posto ciò, la risoluzione, nella (suddetta) funzione di riequilibrare la posizione economico- patrimoniale dei contraenti, produce un effetto liberatorio ex nunc ed un effetto recuperatorio ex tunc delle prestazioni eseguite, eliminando non già il contratto, ma piuttosto i suoi effetti e, pertanto, incidendo (non sull'atto ma) sul rapporto, ovvero sulla situazione giuridica che consegue alla stipula del contratto.
Ciononostante, l'ordinamento giuridico, non contemplando una disciplina unitaria sul punto, prevede diverse ipotesi risolutorie, ossia l'inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta e l'eccessiva onerosità.
Per quanto interessa in tale sede, con riferimento alla prima ipotesi, di fronte all'inadempimento o al rifiuto di adempiere di una parte, l'altra, se non ha ancora interesse all'adempimento (tardivo), può ricorrere alla risoluzione del contratto.
Il creditore, qualunque azione eserciti (adempimento o risoluzione), deve provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e, se è previsto un termine, la sua scadenza, ma non l'inadempimento, pur se parziale o dovuto a inesattezza, che va solo allegato (salvo si tratti di obbligazione negativa), mentre spetta al debitore provare il fatto estintivo del diritto stesso (Cass.,
SS.UU., n. 13533/2001).
Nel caso in esame, non solo parte attrice ha allegato l'inadempimento della resistente, ma quest'ultima non ha contestato di essere già dal 2012 inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni, limitandosi nelle proprie difese ad invocare l'applicazione della disciplina degli effetti della risoluzione di cui all'art. 1526 cod. civ. e a chiedere la riduzione dell'importo della penale dovuta, trattandosi di contratto di leasing risolto anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, co. 136 e ss., L.
n. 124/2017.
L'eccezione non è pertinente in quanto la disciplina degli effetti della risoluzione di cui all'art. 1526 cod. civ. presuppone l'avvenuta restituzione dell'immobile mentre nella fattispecie parte convenuta non ha dedotto nelle more del giudizio di aver provveduto alla restituzione del bene, che ancora risulta in suo possesso. Invero, «Al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto».
(Cass., 20.9.2017 n. 21895, Cass., 8.1.2010 n. 73; Cass., 28.8.2007 n. 18195; Cass. 24.6.2002 n
9161).
Nella fattispecie de qua, parte attrice ha fornito adeguata prova della fonte del suo diritto e del relativo termine di scadenza, allegando l'inadempimento della controparte, mentre il debitore, gravato dell'onere di provare l 'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass., Sez. Un.
n.13533/2001; Cass. n. 3373/2010) non ha contestato in alcun modo l'eccepito inadempimento;
inoltre, non può dubitarsi dell'importanza dell'inadempimento, considerato che, in tema di locazione, il pagamento dei canoni costituisce una delle obbligazioni primarie ed essenziali che incombono sul conduttore, per cui l'omesso pagamento alle scadenze incide su tutta l'economia del contratto stesso e rende inutile una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto (v. Tribunale di Roma, 21.7.2021, n. 13275; Cass., n. 21156/13).
Secondo giurisprudenza consolidata, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone o di ridurlo unilateralmente. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è infatti legittima solo qualora venga totalmente a mancare la controprestazione del locatore (v. Cass. n. 13133/2006; Cass. n. 14739/2005). In caso contrario, il mancato versamento del canone costituisce un fatto arbitrario, illegittimo e contrario al principio dell'esecuzione del contratto secondo buona fede, tale da provocare il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del contratto e far presumere la sussistenza di un grave inadempimento (Cass. n.
14234/2004).
Grave è pertanto l'inadempimento imputabile alla parte convenuta, che, dai documenti prodotti ed in virtù della suddetta non contestazione, risulta debitrice - per canoni scaduti e insoluti - di €
43.862,02.
Non può quindi dubitarsi della legittimità della risoluzione adoperata dalla parte attrice, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dalle condizioni generali di contratto.
Applicando l'art. 1456, co. 1, cod. civ., le parti in causa hanno difatti pattuito espressamente la risoluzione del contratto in caso di inadempimento secondo le modalità stabilite nel contratto e, pertanto, alla luce di quanto sopra detto, correttamente e legittimamente la società concedente ha esercitato il proprio diritto potestativo, attraverso una dichiarazione unilaterale recettizia, negoziale e formale, contenuta nella lettera raccomandata a.r. del 29.11.2012 (doc. n. 7).
In conclusione, la domanda attorea è fondata e l'eccezione di parte convenuta non può essere esaminata in questa sede.
Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità con il D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 12872/2022 R.G., così provvede:
- accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 393707 del
24.12.2001 concluso tra le parti e, per l'effetto, condanna al rilascio immediato, in CP_1 favore di libera da persone e cose, della seguente unità Parte_1 immobiliare: «2 p.m. (porzioni materiali) della p. ed. (particella edilizia) 588, c.c. (comune catastale) bolzano, della consistenza risultante dal tipo di frazionamento n. 667/2001 del geom. franchi del 18/9/2001 e dal piano di divisione in porzioni materiali del medesimo geom. CP_5 di data 10.11.2001; − tale immobile è censito al catasto urbano del comune di Controparte_6 bolzano, giusta denuncia di variazione su protocollo n. 8007.1/2001 come segue: − p.m. 2: sub. 11, cat. a/10, cons. 5,5 sup. 138»;
- condanna la parte convenuta a rifondere a parte attrice CP_1 Parte_1 le spese processuali, liquidate nella somma di € 4.180,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfetario per spese generali, nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna la parte convenuta a rifondere a parte intervenuta CP_1 [...]
e le spese processuali, liquidate nella somma di € 8.433,00 CP_2 Controparte_3 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge.
Firenze, 23 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.