Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4385/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 4385/2018 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA con sede in Amalfi (SA), Largo Francesco Parte_1
Amodio, C.F./P. I.V.A. in persona del Sindaco p.t. Dott. P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Lauro del Persona_1
Foro di Roma (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio in Amalfi (SA), Via delle Cartiere n. 104, in virtù di procura in calce al presente atto e deliberazione di G.C. n. 54 del 19 aprile 2018.
Appellante
Contro
nato ad [...] in data [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), ivi residente a[...], rappresentato C.F._2
e difeso dall'Avv. Andrea Esposito (CF ), ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Velia n. 15, in virtù di mandato in calce al presente atto.
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo esponeva che: - Controparte_1 ha rivestito la carica di Consigliere comunale ed Assessore presso il dal 11/05/2011 al 04/12/2014; - a seguito della Parte_1 delibera di Giunta n. 41 del 14/03/2013 (e delibera integrativa n. 112 del 04/07/2013) e successivo esposto da parte di terzi, tutti i partecipanti alla deliberazione venivano sottoposti al procedimento penale N. r.g. 9432/2013 dalla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Salerno, che si concludeva con provvedimento di archiviazione del 15.6.2015, emesso dal GUP del Tribunale di Salerno all'esito dell'udienza preliminare;
- con nota del 7.3.2016, prot. 0002578 presentava al istanza di rimborso delle spese Parte_1 processuali sostenute;
- non ricevendo riscontro favorevole alla propria istanza, otteneva dal Giudice di Pace di Amalfi, Decreto Ingiuntivo n. 13/2017, N. r.g. 161/2017 con il quale veniva ingiunto al Parte_1 di pagare, in suo favore la somma di euro 3.806,40 oltre spese
[...] del monitorio.
Avverso tale decreto il con atto di citazione del Parte_1
06/07/2017, proponeva opposizione per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario e per l'effetto dichiarare inammissibile il Decreto Ingiuntivo n.13/2017, N.r.g. 161/2017, emesso – su ricorso del Sig. Giovanni Camera – dal Giudice di Pace di Amalfi in data 19 maggio 2017 e notificato il 01/06/2017 e comunque rigettarlo;
2) Nel merito, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, per i suesposti motivi e anche previa disapplicazione dell'art. 28 dello Statuto del Parte_1 il Decreto Ingiuntivo n.13/2017, N.r.g. 161/2017, emesso – su ricorso del Sig. Camera – dal Giudice di Pace di Amalfi in data 19 CP_1 maggio 2017 e notificato il 01/06/2017 perché infondato, ingiusto ed illegittimo Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori, del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il Sig. Camera, contestando i motivi posti a fondamento della opposizione e chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 264/2018, emessa il 19.3.2018, pubblicata il 21.3.2018, il Giudice di Pace di Amalfi decideva: - "Il Giudice di Pace di Amalfi definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. contro ed iscritta a RG n. 245/17 di Controparte_1 codesto ufficio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, assorbita e reietta, così provvede: Rigetta la opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 13/2017 Rg reso dal GdP di Amalfi, che va reso esecutivo;
Condanna esso opponente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio liquidate, come in motivazione, in complessivi Euro 1.200,00 oltre 15,00% per spese generali nonché Iva e Cpa e con attribuzione all'Avv. Andrea Esposito dichiaratosi antistatario".
Il Giudice di prime cure ha ritenuto, in motivazione: - di disattendere la eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto la richiesta di rimborso del Sig. integrerebbe un diritto CP_1 soggettivo;
- nel merito, che tutte le eccezioni del sarebbero Pt_1 superate sia dal T.U.E.L che dal Regolamento comunale;
- che la esclusione del rimborso avrebbe presupposto la colpevolezza del Sig.
mancante nel caso di specie a seguito dell'archiviazione del CP_1 caso disposta dal G.I.P.
Successivamente, con atto di citazione in appello alla Sentenza del Giudice di Pace di Amalfi n. 264/2018, il citava in Parte_1 giudizio il Sig. innanzi al Tribunale di Salerno per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in integrale riforma della Sentenza n.264/2018 (giudizio R.G. 245/2017) del 19/03/2018, pubblicata il 21/0382018, emessa dal Giudice di Pace di Amalfi, Dott. , notificata il 06/04/2018, e previo Parte_2 accoglimento del presente appello:
1) In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario e per l'effetto dichiarare inammissibile il Decreto Ingiuntivo n.13/2017, N. r.g. 161/2017, emesso – su ricorso del Sig. Giovanni Camera – dal Giudice di Pace di Amalfi in data 19 maggio 2017 e notificato il 01/06/2017 e comunque rigettarlo;
2) Nel merito, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, per i suesposti motivi e anche previa disapplicazione dell'art. 28 dello Statuto del il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n.13/2017, N.r.g. 161/2017, emesso – su ricorso del Sig. Camera – dal Giudice di Pace di Amalfi in data 19 CP_1 maggio 2017 e notificato il 01/06/2017 perché infondato, ingiusto ed illegittimo
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori, del doppio grado di giudizio”
Con comparsa di costituzione e risposta del 02/10/2018, il Sig. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto inammissibile ed infondato in tutti i motivi di appello proposti dall'appellante, con la conferma del Decreto Ingiuntivo opposto, con annessa condanna agli interessi dal momento della richiesta di rimborso fino al soddisfo.
Il giudizio veniva ritenuto maturo per la decisione e rinviato alla udienza cartolare del 09.12.2024 nel corso della quale le parti facevan pervenire note di udienza e questo Giudice con provvedimento del 18/12/2024 il Giudice ha assegnato la causa a sentenza con i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la parte appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante non avrebbe indicato le circostanze da cui deriva la censurata violazione della legge e la precisazione della loro rilevanza, essendosi limitata a riproporre le questioni già sollevate e rigettate in primo grado.
Il giudice di seconda istanza, a tal proposito, ritiene che vi sia, da parte dell'appellante, una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata, accompagnata da sufficiente parte argomentativa a confutazione delle ragioni del primo giudice, perciò respinge l'eccezione di inammissibilità proposta.
Passando all'esame del merito, l'appello è infondato e va rigettato.
I. Con il primo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il ha rilevato che, a seguito della introduzione Parte_1 di una disciplina specifica che regolamenta la materia del rimborso delle spese legali ai funzionari onorari degli enti locali (quale era il sig. , ossia la modifica apportata dal D.L. CP_1
78/2015 all'art. 86, comma 5, del TUEL, quello che in passato veniva considerato un vero e proprio diritto soggettivo si sia affievolito in mero “interesse legittimo”, in quanto tale di competenza del Giudice Amministrativo. Sul punto si condivide pienamente quanto deciso dal giudice di prime cure nel confermare la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la controversia all'esame attiene all'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo. Infatti, l'ente locale è tenuto a procedere al predetto rimborso ove ne ricorrano i presupposti di legge, esulando, nel caso, apprezzamenti di natura discrezionale. Sul punto la Giurisprudenza di legittimità e di merito è copiosa e molto chiara, a nulla rilevando che i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio si siano verificati in epoca anteriore o successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2015, art.
7-bis (cifra Cass. civ. n. 478/2006 – n. 3887/2020).
“Né, d'altra parte, la circostanza che tale rimborso sia ammissibile, ai sensi della citata disposizione, "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", è suscettibile di incidere sulla posizione soggettiva dell'amministratore locale, degradandola a interesse legittimo, trattandosi di previsione di ordine contabile, dovuta alla necessità di rispettare l'equilibrio di bilancio, che non assegna all'ente territoriale potestà discrezionali nei confronti del suo amministratore” (Cass. 3887/2020). La questione di riparto di giurisdizione va risolta, pertanto, in favore del giudice ordinario. II. Con il secondo motivo d'appello, il ha Parte_1 censurato la decisione del Giudice di primo grado, in quanto lo stesso ha violato la disposizione di legge, ritenendo sufficiente, al fine di riconoscere il diritto al rimborso delle spese legali la (sola) archiviazione del procedimento penale nei confronti del Camera, ciò perché, secondo il Giudice, “la esclusione al rimborso potevasi applicare soltanto in caso di affermazione di colpevolezza” ed omettendo di valutare gli altri requisiti previsti dal novellato articolo 86 co. 5 Tuel. Ad avviso di parte appellante, dunque, premessa l'applicabilità dell'art. 86 co. 5 del Tuel, come modificato dal D. L. 78/2015, il Comune avrebbe potuto riconoscere il rimborso previa valutazione di alcuni precisi requisiti, che invece risultano non provati dal sig. Camera. È necessario muovere dalla ricostruzione del quadro normativo che regola la materia del rimborso delle spese affrontate dai consiglieri, assessori e sindaci per la difesa in un procedimento penale a cui siano stati sottoposti per fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni. L'eccezione del Parte_1 non ha fondamento dal momento che il fatto costitutivo
[...] del presunto diritto del sig. Camera, al rimborso delle spese legali sostenute, non trova la sua disciplina nella novella che parte appellante ritiene violata dal Giudice di Pace di Amalfi. In tema di spese legali sostenute dagli amministratori di enti locali, il diritto al rimborso è stato esplicitamente previsto dall'art. 86 comma 5 del TUEL, come modificato dall'art. 7 bis L. 125/2015. Esso recita: "Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave. Tuttavia, nell'ordinamento, all'epoca dei fatti di cui ivi si discute, non esisteva una disposizione, applicabile in via diretta ed immediata, che prevedesse l'assunzione a carico del Pt_1 delle spese legali sostenute dai propri amministratori in procedimenti penali per atti compiuti nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche. Come risulta dagli atti di causa, infatti, il sig. Camera veniva sottoposto al procedimento penale nel 2013 (procedimento n. r.g. 9432/2013 dalla Procura della Repubblica), a seguito della delibera n. 41 del 14/03/2013 e delibera integrativa n. 112 del 04/07/2013. In mancanza di una disposizione specifica, la giurisprudenza si è posta il problema se non sia applicabile retroattivamente quanto previsto dall'art. art. 86, 5 comma, TUEL o se non sia rinvenibile una norma applicabile per analogia e, in particolare, se non sia possibile fare riferimento al disposto dell'art. 16 d.P.R. n. 191 del 1979 e al disposto dell'art. 67 d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, che prevedono l'obbligo dell'ente locale di corrispondere le spese legali sostenute dai propri dipendenti, o all'istituto del mandato. A tal proposito, in più di un'occasione essa ha dato risposta negativa ad entrambi i quesiti. In riferimento ad una possibile applicazione retroattiva dell'art. 86 co. 5 del TUEL, come modificato nel 2015, la Corte di Cassazione si è espressa in questi termini: “In tema di spese legali sostenute dagli amministratori di enti locali, il diritto al rimborso è stato previsto con la disposizione di cui all'art. 7 bis del d.l. n. 78 del 2015, introdotto dalla legge di conversione n. 125 del 2015, che ha modificato l'art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 e che, in assenza di un'espressa previsione contraria, non ha efficacia retroattiva, applicandosi quindi solo nel caso di fatti costitutivi del diritto verificatisi in epoca successiva all'entrata in vigore della citata legge” (Cass. N. 6745/2019). Quanto al richiamo all'analogia con conseguente estensione agli amministratori di quanto previsto per i dipendenti dell'Ente o addirittura per il mandatario, gli hanno avuto Parte_3 molteplici occasioni di precisare che il richiamo all'analogia
“risulta correttamente evocabile quando emerga un vuoto normativo nell'ordinamento, vuoto che nella specie non è configurabile, atteso che il legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni non identiche fra loro”. “E tale diversa disciplina trova giustificazione proprio nella specificità insita nella mancanza - nel caso dell'assessore comunale - di un rapporto di lavoro dipendente con l'ente locale e, in particolare, nella natura onoraria di tale rapporto” (Cass. Civ. sez. III 8535/2024; Cass. Sez. Un. n. 478 del 13/01/2006; Cass., n.12645/10; Cass., n. 25690/11). Né è applicabile la disciplina del mandato ex art. 1720 c.c., difettando
“un nesso di causalità diretta” tra le spese sostenute per la difesa del processo penale e l'adempimento di obbligazioni derivanti dalla esecuzione dell'incarico elettivo, in quanto la spesa andava ricollegata esclusivamente alla causa esterna costituita dall'iniziativa penale (così la Cass. n. 12645/2010 e Cassazione civile sez. III - 08/03/2019, n. 6745). L'art. 7 bis, 1 comma, del D.L. n. 78/2015, convertito in L. n. 125/2015, che ha modificato l'art. 86, 5 comma, TUEL, prevedendo il diritto degli amministratori pubblici al rimborso delle spese legali, non può applicarsi retroattivamente ai fatti di causa, posto che la maturazione del fatto costitutivo della pretesa è avvenuta nel 2013 (in termini: Cass. n. 6745/2019; seguita da Cass. n. 835/2024; Cass. n. 17078/2024). Quanto sopra va, però, corretto alla luce di un'espressa previsione sulle spese legali sostenute dagli amministratori comunali per fatti compiuti nell'esercizio delle funzioni, che è rappresentata dal dettato normativo dello Statuto del Parte_1 del 2013. All'art. 28 nn. 6 e 7 dello Statuto si legge: “6.
[...]
I Consiglieri nonché il Sindaco e gli Assessori hanno diritto a essere tenuti indenni dagli oneri sostenuti nei giudizi civili, penali ed amministrativi per fatti compiuti nell'esercizio delle funzioni, conclusi con provvedimenti che escludono la loro responsabilità. 7. In caso di proscioglimento con formule diverse da quelle escludenti la materialità dei fatti (il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso), non deve sussistere in concreto alcun conflitto di interessi con l'Ente”. Più volte il a mezzo del proprio difensore, eccepisce che Parte_1 il sig. Camera, non essendo stato assolto con formula piena, non riesca a fornire la prova dell'assenza di un conflitto di interessi. Orbene, l'esistenza stessa di un provvedimento di archiviazione significa che il giudice per le indagini preliminari ha dichiarato l'infondatezza di una denuncia che ha originato un determinato procedimento penale. Nel caso portato all'attenzione di codesto Tribunale, dagli atti di causa, emerge la sussistenza del nesso causale tra le funzioni amministrative esercitate ed il procedimento penale subito, in quanto questo è scaturito dalla partecipazione del Rag. (allora Vicesindaco Controparte_1 ed Assessore) a delibere di giunta. Rimane, dunque, da verificare se sussiste anche la prova che l'accusa sia stata mossa non già in relazione alla funzione svolta dal vicesindaco, ma in ragione della fedele esecuzione dei compiti inerenti alla medesima. La delibera di giunta n. 41 del 14/03/2013, a seguito della quale tutti i partecipanti venivano sottoposti a procedimento penale, riguardava l'emanazione di subconcessione demaniale (ex art. 45 bis C.N.) ad alcune imprese di trasposto marittimo, per l'utilizzo estivo della biglietteria;
di conseguenza è indiscutibile che tale atto deliberativo, emanato peraltro anche negli anni precedenti dal rappresenti provvedimento conforme alla Parte_1 legge ed agli interessi economici dell'Ente. L'Ente stesso, d'altro canto, non revocando l'atto deliberativo con consuccessivi provvedimenti, ne ha confermato l'utilità e la regolarità. Non è dunque configurabile alcun conflitto di interessi tra sig. e l' essendo l'interesse CP_1 CP_2 perseguito dall'organo comunale, di cui l'appellato faceva parte, fornire spazi alle aziende di trasporto per il servizio biglietteria durante la stagione estiva ed incassare i canoni di sublocazione dai concessionari. Quanto previsto nello Statuto del fonda la Parte_1 pretesa del sig. ad ottenere il rimborso chiesto all'Ente CP_1 locale in conseguenza del procedimento penale avviato nei suoi confronti in occasione dello svolgimento dell'incarico di assessore e vicesindaco. Una volta accertato che l'art. 86 comma 5 TUEL, come modificato dal D.L. n. 78 del 2015, art. 7 bis non è applicabile "ratione temporis" alla circostanza in esame, rimane assorbito l'esame delle altre censure mosse dall'appellante e riferite sia all'applicabilità del principio dell'“invarianza finanziaria” che riconosce all'Ente la scelta di rimborsare le spese legali sostenute dagli amministratori, se ciò non determini “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”; sia alla necessità che la scelta del difensore del vicesindaco fosse previamente concordata tra Ente e assessore. Va pertanto rigettato l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata nella misura di euro € 1.701,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario. Salerno 5 aprile
Il Giudice dott. Daniela Oliva