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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 22/11/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. 328/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e
128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025,
n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 328/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , e , cod. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
fisc. , rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Giuseppe CodiceFiscale_2
Pilia
- attori -
contro
:
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentata e P.IVA_1
difesa come in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari,
- convenuta - avente ad oggetto: contenzioso relativo a beni demaniali. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – Gli attori hanno agito nei confronti dell'ente convenuto per ottenere l'accertamento negativo dell'occupazione, da parte di essi, dell'area demaniale marittima di mq 314, sita in Comune di Tortolì, Località FO NI e distinta in catasto al foglio 19, Sviluppo Z, mappale 353, chiedendo per l'effetto di
«annullare e/o comunque disapplicare, i provvedimenti dell'
[...]
di cui alla “seconda richiesta di pagamento” e alla “prima Controparte_1
richiesta di pagamento”, trasmesse insieme con prot. N. 0012248.13-11-2020 e ricevute in data 25.11.2020, e, per quanto occorrer possa, il provvedimento di cui al Pt_3
prot. N. 5841 dell'11.02.2021, dichiarando che nulla è dovuto da e Parte_1 [...]
in ragione degli stessi, mandandoli assolti da ogni avversa pretesa». Pt_2
La causa è stata trattata e istruita nella resistenza dell' Controparte_1
per essere decisa come segue.
2. – In via pregiudiziale va rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa degli sviluppi del procedimento penale iscritto al n.
131/2016 r.g.n.r. – n. 488/2016 r.g. g.i.p., posta l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sospensione obbligatoria è ammissibile solo quando l'accertamento demandato al giudice penale costituisce presupposto logico-giuridico indispensabile per la pronuncia civile,
e non quando la pregiudizialità è meramente logica o di opportunità. La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654
c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (cfr. Cass. Civ., sez. VI-3, ord. 15 luglio 2019,
n. 18918; Cass. civ., sez. VI-3, ord. 1 giugno 2021, n. 15284).
3. – La richiesta di risarcimento per occupazione sine titulo di un bene demaniale configura una controversia patrimoniale su diritto soggettivo, non sull'esercizio di poteri pubblici. Ne consegue che la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Cass. Civ., Sez. Un., ord. 15 maggio 2023, n. 13311) e che le richieste di pagamento non costituiscono atti impugnabili, poiché estranei all'esercizio di un potere autoritativo.
4. – Così ridefiniti i contorni dell'azione, la domanda di accertamento negativo del credito è fondata, con la conseguenza che nulla è dovuto dagli attori a titolo di risarcimento da occupazione senza titolo della predetta area demaniale.
4.1. – Deve ritenersi pacifico che gli attori non siano stati gli autori della recinzione dell'area demaniale marittima allibrata nel catasto terreni del
Comune di Tortolì, al foglio 19, particella 353. Infatti, come evidenziato in citazione, l' , nel verbale di ispezione dell'8 aprile 2014 dà Controparte_1
atto che «L'opera di cinta che determina l'uso esclusivo [dell'area demaniale] da parte del privato confinante […] risulta installata fin dal 01.01.2003, data relativa al riordino fondiario censito dall'Agenzia del Territorio a seguito dei rilievi aerofotogrammetrici realizzati dal Co.Gi.».
e hanno incontrovertibilmente acquistato la Parte_1 Parte_2
particella 170, non la 353 (di proprietà demaniale), con atto pubblico di compravendita del 25 settembre 2006. Non vi è a loro carico un onere e men che meno un obbligo giuridico di intervenire sullo spazio demaniale, ossia su un bene sottratto alla loro disponibilità, per rimuovere l'installazione apposta da altri. Essi sono meri aventi causa del diritto di proprietà sull'unità immobiliare confinante. Ma la successione a titolo particolare in tale diritto non determina la trasmissione anche di responsabilità da fatto illecito eventualmente compiuto dai precedenti proprietari.
Quando il diritto di proprietà su un bene viene trasferito inter vivos, come nel caso della compravendita, il successore a titolo particolare acquista il diritto nella situazione giuridica in cui esso si trova, ma non assume la responsabilità per illeciti extracontrattuali commessi dal precedente titolare. L'illecito civile consistente nell'occupazione abusiva del fondo del vicino o di un'area demaniale genera un'obbligazione risarcitoria personale che non si trasmette con il bene, poiché non costituisce – a ben vedere – un onere reale ovvero l'oggetto di un'obbligazione propter rem.
4.2. – Inoltre, non vi è prova che gli stessi abbiano comunque occupato, di fatto, l'area recintata da altri.
Non assume rilievo, sul punto, la contiguità territoriale tra le particelle, dal momento che tale elemento costituisce un indizio semplice e isolato dell'eventuale occupazione, come tale non rilevante (cfr. art. 2729, comma 1,
c.c.).
4.3. – Nessun elemento decisivo, ai fini della decisione, può cogliersi dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio. Questa si limita a descrivere lo stato dei luoghi senza fornire indicazioni utili per individuare i soggetti che hanno collocato la recinzione né per accertare l'esistenza di segni idonei a dimostrare
– anche in via indiretta ma con sufficiente gravità, precisione e concordanza –
l'occupazione dell'area demaniale da parte degli attori. L'elaborato, pertanto, non incide sulla ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del presente giudizio. 5. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., l' va condannata Controparte_1
al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 26.000,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
Nel rapporto tra le parti, va posto interamente e definitivamente a carico dell' anche l'importo liquidato in favore del consulente Controparte_1
tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
328/2021 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede: dichiara l'insussistenza del diritto dell' a pretendere Controparte_1
alcunché nei confronti degli attori a titolo di risarcimento per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq 314, sita in Comune di Tortolì, Località
FO NI e distinta in catasto al foglio 19, Sviluppo Z, mappale 353; condanna l' al pagamento, in favore degli attori, delle Controparte_1
spese processuali che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
pone a carico della convenuta, definitivamente e per l'intero, l'importo liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con decreto del 30 gennaio
2025.
Così deciso in Lanusei, il 22/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e
128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025,
n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 328/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , e , cod. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
fisc. , rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Giuseppe CodiceFiscale_2
Pilia
- attori -
contro
:
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentata e P.IVA_1
difesa come in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari,
- convenuta - avente ad oggetto: contenzioso relativo a beni demaniali. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – Gli attori hanno agito nei confronti dell'ente convenuto per ottenere l'accertamento negativo dell'occupazione, da parte di essi, dell'area demaniale marittima di mq 314, sita in Comune di Tortolì, Località FO NI e distinta in catasto al foglio 19, Sviluppo Z, mappale 353, chiedendo per l'effetto di
«annullare e/o comunque disapplicare, i provvedimenti dell'
[...]
di cui alla “seconda richiesta di pagamento” e alla “prima Controparte_1
richiesta di pagamento”, trasmesse insieme con prot. N. 0012248.13-11-2020 e ricevute in data 25.11.2020, e, per quanto occorrer possa, il provvedimento di cui al Pt_3
prot. N. 5841 dell'11.02.2021, dichiarando che nulla è dovuto da e Parte_1 [...]
in ragione degli stessi, mandandoli assolti da ogni avversa pretesa». Pt_2
La causa è stata trattata e istruita nella resistenza dell' Controparte_1
per essere decisa come segue.
2. – In via pregiudiziale va rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa degli sviluppi del procedimento penale iscritto al n.
131/2016 r.g.n.r. – n. 488/2016 r.g. g.i.p., posta l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sospensione obbligatoria è ammissibile solo quando l'accertamento demandato al giudice penale costituisce presupposto logico-giuridico indispensabile per la pronuncia civile,
e non quando la pregiudizialità è meramente logica o di opportunità. La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654
c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (cfr. Cass. Civ., sez. VI-3, ord. 15 luglio 2019,
n. 18918; Cass. civ., sez. VI-3, ord. 1 giugno 2021, n. 15284).
3. – La richiesta di risarcimento per occupazione sine titulo di un bene demaniale configura una controversia patrimoniale su diritto soggettivo, non sull'esercizio di poteri pubblici. Ne consegue che la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Cass. Civ., Sez. Un., ord. 15 maggio 2023, n. 13311) e che le richieste di pagamento non costituiscono atti impugnabili, poiché estranei all'esercizio di un potere autoritativo.
4. – Così ridefiniti i contorni dell'azione, la domanda di accertamento negativo del credito è fondata, con la conseguenza che nulla è dovuto dagli attori a titolo di risarcimento da occupazione senza titolo della predetta area demaniale.
4.1. – Deve ritenersi pacifico che gli attori non siano stati gli autori della recinzione dell'area demaniale marittima allibrata nel catasto terreni del
Comune di Tortolì, al foglio 19, particella 353. Infatti, come evidenziato in citazione, l' , nel verbale di ispezione dell'8 aprile 2014 dà Controparte_1
atto che «L'opera di cinta che determina l'uso esclusivo [dell'area demaniale] da parte del privato confinante […] risulta installata fin dal 01.01.2003, data relativa al riordino fondiario censito dall'Agenzia del Territorio a seguito dei rilievi aerofotogrammetrici realizzati dal Co.Gi.».
e hanno incontrovertibilmente acquistato la Parte_1 Parte_2
particella 170, non la 353 (di proprietà demaniale), con atto pubblico di compravendita del 25 settembre 2006. Non vi è a loro carico un onere e men che meno un obbligo giuridico di intervenire sullo spazio demaniale, ossia su un bene sottratto alla loro disponibilità, per rimuovere l'installazione apposta da altri. Essi sono meri aventi causa del diritto di proprietà sull'unità immobiliare confinante. Ma la successione a titolo particolare in tale diritto non determina la trasmissione anche di responsabilità da fatto illecito eventualmente compiuto dai precedenti proprietari.
Quando il diritto di proprietà su un bene viene trasferito inter vivos, come nel caso della compravendita, il successore a titolo particolare acquista il diritto nella situazione giuridica in cui esso si trova, ma non assume la responsabilità per illeciti extracontrattuali commessi dal precedente titolare. L'illecito civile consistente nell'occupazione abusiva del fondo del vicino o di un'area demaniale genera un'obbligazione risarcitoria personale che non si trasmette con il bene, poiché non costituisce – a ben vedere – un onere reale ovvero l'oggetto di un'obbligazione propter rem.
4.2. – Inoltre, non vi è prova che gli stessi abbiano comunque occupato, di fatto, l'area recintata da altri.
Non assume rilievo, sul punto, la contiguità territoriale tra le particelle, dal momento che tale elemento costituisce un indizio semplice e isolato dell'eventuale occupazione, come tale non rilevante (cfr. art. 2729, comma 1,
c.c.).
4.3. – Nessun elemento decisivo, ai fini della decisione, può cogliersi dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio. Questa si limita a descrivere lo stato dei luoghi senza fornire indicazioni utili per individuare i soggetti che hanno collocato la recinzione né per accertare l'esistenza di segni idonei a dimostrare
– anche in via indiretta ma con sufficiente gravità, precisione e concordanza –
l'occupazione dell'area demaniale da parte degli attori. L'elaborato, pertanto, non incide sulla ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del presente giudizio. 5. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., l' va condannata Controparte_1
al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 26.000,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
Nel rapporto tra le parti, va posto interamente e definitivamente a carico dell' anche l'importo liquidato in favore del consulente Controparte_1
tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
328/2021 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede: dichiara l'insussistenza del diritto dell' a pretendere Controparte_1
alcunché nei confronti degli attori a titolo di risarcimento per l'occupazione dell'area demaniale marittima di mq 314, sita in Comune di Tortolì, Località
FO NI e distinta in catasto al foglio 19, Sviluppo Z, mappale 353; condanna l' al pagamento, in favore degli attori, delle Controparte_1
spese processuali che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
pone a carico della convenuta, definitivamente e per l'intero, l'importo liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con decreto del 30 gennaio
2025.
Così deciso in Lanusei, il 22/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti