Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1542/23 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Paolo RAMPINI PRESIDENTE
Dott. ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott. ssa Sara POZZETTI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento ex art. 9 co. 3 legge 01. 12.1970 n. 898 per l'attribuzione delle quote della pensione di reversibilità di promosso da Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. M. Cristina Amoretti del Foro di Genova, con studio Parte_2 in Rapallo Via Cairoli 22 e dall'avv. Mario Fogliotti del foro di Asti, con studio in Via Umberto Calosso
n. 3
Ricorrente
, elettivamente domiciliata in Bra (CN) via San Giovanni n. 8, presso lo studio dell'avv. CP_1
Edmondo Chiavazza del foro di Cuneo che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Lorenzo Bellino del foro di Cuneo e all'avv. stabilito (abogado in Madrid)
Alessandra Morino del foro di Cuneo
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Zecchini Controparte_2 resistenti
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_2
pagina 1 di 7
898/70 e successive modifiche, attribuire alla Sig.ra la quota della pensione di Parte_2 reversibilità e di ogni altro emolumento alla stessa spettante quale ex coniuge superstite del de cuius CP_
, titolare di pensione N°10039787 categoria V.O. Sede provinciale 2700 Cuneo Parte_1
(sportello Bra, agenzia Alba), nella misura che sin da ora si indica in 43/55 o in quella diversa meglio accertanda e/o determinanda in corso di giudizio, tenuto conto della durata dei rapporti matrimoniali, nonché delle differenti condizioni economiche delle parti;
- Conseguentemente disporre e/o ordinare al il pagamento diretto della quota della pensione di CP_2 reversibilità e di ogni altro emolumento come sopra accertata e determinata a favore della Sig.ra a far data dal decesso del Sig. e/o in subordine dalla data successiva Parte_2 Parte_1 meglio vista, con ogni consequenziale pronuncia;
CP_
- Dichiarare opponibile al l'emanando provvedimento;
- Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge.”.
Per : CP_1
“voglia Ill.mo Tribunale,
- rigettare la domanda della ricorrente per le ragioni suesposte,
- condannare parte ricorrente alle spese di giudizio;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda,
- stabilire l'ammontare della quota di pensione di reversibilità spettante a parte ricorrente tenendo conto dei motivi su esposti in fatto ed in diritto;
- con compensazioni delle spese di liti.”.
Per l' CP_2
“- Voglia il Tribunale Ill.mo,
- stabilire l'ammontare della quota di pensione di reversibilità spettante a parte attrice e a parte convenuta, come per legge.
- Con compensazione delle spese di lite, per i motivi esposti in narrativa.”
***
Con ricorso ex art. 9 comma III L. 898/70, in data 5.5.2023, la signora ha chiesto Parte_2 accertarsi e dichiararsi l'obbligo dell' di corrispondere in Controparte_2 suo favore, nella qualità di ex coniuge divorziato, una quota della pensione di reversibilità del signor deceduto in data 12.2.2022, determinando la misura di siffatto trattamento Parte_1 previdenziale, in considerazione della presenza di una ulteriore avente diritto, signora , CP_1 coniuge superstite.
pagina 2 di 7 Si è ritualmente costituita la signora allegando che il matrimonio tra la ricorrente ed il CP_1 de cuius era durato 20 anni e non 43 e che le sue condizioni economiche erano drasticamente peggiorate dopo la morte del marito in quanto aveva dovuto liquidare la quota della casa coniugale alle figlie di contraendo un finanziamento e dovendo sopportare integralmente la rata di Parte_1 mutuo pari ad € 740,86 mensile.
Si costituiva anche l' chiedendo determinarsi la Controparte_2 CP_2 quota spettante alle parti.
All'udienza del 28.11.2024 le parti chiedevano accogliersi le conclusioni in epigrafe indicate e discutevano oralmente la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, il principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi – impone che la ripartizione del trattamento economico vada effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (v. Cass. 16093/2012 e anche Cass. 10391/2012, Cass.
10638/2007, Cass. 4868/2006, Cass. 4867/2006, Cass. 15164/2003).
Ciò posto, ricorrono nel caso di specie i presupposti per attribuire alla ricorrente, ex coniuge, così come alla convenuta, coniuge superstite, la quota della pensione di reversibilità L. n. 898 del 1970, ex art.
9. La norma richiamata, infatti, fa salvo il diritto del coniuge divorziato solo a condizione che, al momento del decesso dell'ex coniuge titolare di pensione, questi sia titolare dell'assegno di divorzio
(art. 9, comma 3). Nel caso di specie la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti richiesti per ottenere l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge è documentalmente provata (vds. sentenza divorzio n. 542/2007, doc. 1 parte ricorrente).
Sussiste, pertanto, il requisito della titolarità di assegno divorzile in capo alla ricorrente, di cui alla L.
n. 898 del 1970, art. 9, comma 3.
Sia il coniuge superstite che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità.
pagina 3 di 7 Secondo l'orientamento giurisprudenziale confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 419 del 4.11.1999 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 282 del 10/01/2001, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4867 del 07/03/2006, conf. Cass. n. 10669/2007 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16093 del
21/09/2012), che viene fatto proprio dal Collegio, la L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3 va interpretato nel senso che l'elemento temporale della durata dei matrimonio non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il "de cuius" gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita.
Pertanto, la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. 6^ - 1 Ordinanza,
05-07-2017, n. 16602).
Tali criteri assolvono esclusivamente ad una finalità correttiva, in relazione alle particolarità del caso concreto, con la conseguenza che anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge, può essere assunta dal giudice come elemento della sua valutazione complessiva, ma solo in relazione al suddetto fine perequativo e non quale indice di per sé giustificativo del computo del relativo periodo ai fini della ripartizione della pensione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
282 del 10/01/2001).
Nel caso in esame, l'applicazione del criterio aritmetico della proporzione tra la durata legale dei due matrimoni (quanto al matrimonio tra e dalla data della celebrazione del Parte_2 Parte_1 matrimonio 24.5.1964 alla sentenza di pronuncia di divorzio 22.10.2007- 43 anni e 5 mesi circa, quanto al matrimonio tra e dalla data della celebrazione del matrimonio il CP_1 Parte_1
8.12.2009 al decesso del marito il 12.2.2022- 12 anni e 2 mesi circa) porterebbe a ripartire la pensione di reversibilità nella misura del 72% circa in capo alla ricorrente e del 28% in capo alla convenuta.
In aderenza alle linee ermeneutiche sopra evidenziate, tuttavia, occorre considerare che il divorzio con la ricorrente è risalente nel tempo e che la stessa ha a lungo beneficiato dell'assegno divorzile.
Inoltre, come allegato dalla resistente e non contestato dalla ricorrente, la convivenza more uxorio di con il sig. risale al 1993. CP_1 Parte_1
Quanto alle condizioni economiche delle parti, risulta aver percepito nel 2022 un Parte_2 reddito di circa € 13.000 netti, fino al momento del decesso dell'ex marito ha goduto di un assegno divorzile di € 140,00 al mese, è proprietaria esclusiva della casa in cui vive.
pagina 4 di 7 risulta aver percepito nel 2022 un reddito di circa € 26.000 netti, è titolare della ex CP_1 casa coniugale, di un'altra abitazione e del negozio ove esercita l'attività di fioraia, percepisce €
771,56 a titolo di pensione di reversibilità di (ammontante ad € 1.099,21 lordi mensili), Parte_1 risulta aver liquidato la quota della casa coniugale pervenuta alle figlie di per € 55.000 Parte_1 accendendo un mutuo con rata di € 550 al mese e un finanziamento con rata di € 190 al mese.
Conclusivamente, considerate nel caso di specie che la significativa differenza della durata legale dei due matrimoni viene agli effetti pratici annullata dall'applicazione degli elementi correttivi sopra evidenziati, in particolar modo la durata della convivenza more uxorio della resistente con il sig. prima del matrimonio, e le condizioni economiche delle parti quali sopra illustrate e Parte_1
l'entità dell'assegno divorzile goduto da , ritiene il Collegio che la quota della Parte_2 ricorrente sulla pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge del defunto per debba Parte_1 essere rideterminata nella misura del 50% e la quota della resistente nella misura del 50%.
L' viene pertanto dichiarato tenuto e condannato a corrispondere alle sig.re e CP_2 Parte_2
le quote così determinate, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in CP_1 cui si è verificato il decesso del sig. e dunque, dal marzo 2022. Parte_1
Invero, la Suprema Corte (Sez. 1^, 31 gennaio 2007 n. 2092) ha evidenziato che la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo necessario ed attribuisce ad entrambi un diritto iure proprio sulla pensione di reversibilità.
Tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato;
invero la L. n.
898 del 1970, art. 9 ha esteso all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità demandando al giudice la ripartizione di essa tra i due aventi diritto, ma non ne ha modificato la decorrenza non avendo previsto nulla al riguardo;
la decorrenza rimane pertanto quella stabilita dalla normativa pensionistica che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
E' chiaro - precisa inoltre la Corte nella sentenza citata - che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può che essere l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità, non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta e solo l'ente previdenziale, del resto, ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa (v. da ultimo Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 22259 del 27/09/2013).
Attesa le reciproca parziale soccombenza, ritiene il Collegio che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti.
pagina 5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, ripartisce la pensione di reversibilità spettante al coniuge sulla pensione del defunto da Parte_1 erogarsi da parte di nella misura del 50% a favore della ricorrente e nella CP_2 Parte_2 misura del 50% a favore della resistente . CP_1 dichiara tenuta e condanna a corrispondere alle parti la quota di cui sopra della pensione, con CP_2 le relative perequazioni che si dovessero verificare, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del sig. Parte_1 dichiara compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Asti, il 3 gennaio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
pagina 6 di 7 Dr. Paolo Rampini
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