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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2637/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 554/2017 del Tribunale di Torre Annunziata – II sezione civile, depositata il 17.02.2017 e notificata il 05.04.2017, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 [...]
, con sede legale in Gragnano (NA) alla Via Statale per Agerola n. 12, Parte_2
P.I. P.IV_1
, nato a [...], il [...] (C.F. Parte_3
), in proprio e quale erede di C.F._1 Parte_4
, nata a [...] il [...] (C.F.
[...]
in proprio, quale amministratrice della e in C.F._2 Parte_1
qualità di erede di Persona_1
tutti elettivamente domiciliati in Gragnano alla via San Sebastiano n.3, presso lo studio dell'Avv.Ferdinando Grammegna, dal quale sono rappresentati e difesi, in sostituzione dell'Avv.Emilia Dell'Amura, in virtù di procura a margine dell'atto di riassunzione del 5.1.2024
APPELLANTI
E con Sede Legale in Roma, alla Via Alessandro Specchi, n.16 Controparte_1
e Direzione Generale in Milano, alla Piazza Cordusio, iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma n. C.F. e P.I. , società appartenente P.IV_2 P.IV_2 al Gruppo Bancario Iscritto all'albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1, in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la sua mandataria già , nonché CP_2 Controparte_3 CP_4
- in virtù di procura per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei propri crediti,
[...]
per Notar del 6.6.2016 rep n.35945 racc.16620 - rappresentata e Persona_2
difesa, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Verona del Persona_3
15.7.2010 rep.67340 racc.18520), dall'Avv.Maria Rosaria De Simone in Napoli alla via Vittoria Colonna n.14, ove elettivamente domicilia
APPELLATA
E
(già già CP_5 CP_2 Controparte_3
come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott.
[...] Per_4
, Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098
[...] di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale
Euro41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di
Verona e codice , P.IV , in persona del legale PartitaIV_3 P.IV_4 rappresentante pro tempore domiciliato in Verona viale dell'Agricoltura n. 7, in virtù dei poteri conferiti dal vigente Statuto Sociale, rappresentata e difesa dall'Avv.Claudio Orabona ( ), in sostituzione del CodiceFiscale_3 precedente difensore Avv.Maria Rosaria De Simone, in virtù di procura generale alle liti in autentica dr. , Notaio in Verona, in data 20 luglio 2011, Persona_3 repertorio 68807, raccolta 19357, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso avvocato in Napoli Via Manzoni n. 132. Per le comunicazioni relative al presente procedimento si indica il fax n. 0817618325 e la Pec:
Email_1
APPELLATA
NONCHE'
, nata a [...] il [...] PA
, nato a [...] il [...] CP_7
APPELLATI ON
E (C.F. e P.IV ), con sede legale in Controparte_8 P.IV_5
Milano al viale Brenta 18/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di cessionaria del credito da parte di , come da avviso di Controparte_1
pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 del 08/08/2017, contrassegnato dal codice redazionale e per essa C.F._4 quale mandataria rappresentata e difesa dall'Avv.Claudio CP_5
Orabona, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato in Napoli alla via
Manzoni n. 132.
TERZA INTERVENTRICE EX ART.111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. l'Avv.Orabona per per CP_5 [...]
così concludeva: “in via preliminare per il rigetto dell'appello ex Controparte_8 adverso spiegato in quanto inammissibile, improponibile e improcedibile, per violazione dell'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 Agosto 2012, n. 134, per mancato superamento del cd. “Filtro”; perché venga confermata la carenza di legittimazione passiva della ora in via Controparte_3 CP_5 istruttoria per il rigetto dell'avversa richiesta di rinnovazione di espletamento della ctu contabile perché ultronea, infondata ed irrilevante per tutto quanto rappresentato;
nel merito per il rigetto del proposto gravame in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto per i motivi gradatamente esposti e, per l'effetto, per la conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.554/2017 resa il 13/02/2017 e pubblicata il
17/02/2017. Con vittoria di spese, secondo la vigente normativa, oltre oneri ed accessori come per legge”.
L'Avv.Ferdinando Grammegna per gli appellanti concludeva come da conclusioni di cui all'atto di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.10.2010 la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, , in proprio e Persona_1 Parte_3
quale erede di , ed convenivano in giudizio Parte_4 Parte_2
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata-Sezione Distaccata di Gragnano la CP_1 e la per sentir dichiarare che alcun
[...] Controparte_3
credito la vantava nei confronti della R&G. . CP_4 Pt_1
Esponevano gli attori che con lettera inviata in data 01.12.2010 la Controparte_1
la revoca di ogni affidamento esistente con effetto CP_9
immediato nonché il recesso dai contratti di conto corrente, atteso che essa società risultava debitrice oltre 500.000,00 Euro.
Essi eccepivano
- la nullità dei contratti di finanziamento per mancanza di causa, atteso che gli stessi erano serviti per ripianare l'esposizione dei conti correnti e non per erogare facilitazioni creditizie;
- l'applicazione di condizioni economiche illegittime e il superamento delle soglie usurarie;
- l'estinzione dei rapporti di garanzia personale, osservando che le fideiussioni di e erano nulle per essere state firmate fuori dai Persona_1 Parte_3
locali della Banca, la fideiussione di doveva ritenersi nulla perché Parte_2 presa con l'inganno e quella di perché sottoscritta da terza Parte_4
persona.
Chiedevano, quindi, in via principale ed esclusivamente per la , di accertare Parte_1
e dichiarare la fondatezza della domanda di accertamento negativo del credito ed in ogni caso di accertare e dichiarare la somma dovuta dalla convenuta all'attrice, ovvero quella dovuta dall'attrice alla convenuta, defalcando da tale ultimo importo tutti i mutui e/o finanziamenti invalidi e privi di causa effettiva;
sempre in via principale, esclusivamente per i fideiussori, accertare e dichiarare le nullità delle fideiussioni, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni di ed Parte_4 [...]
, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o decadenza e/o estinzione Parte_2
delle fideiussioni degli attori per violazione e/o falsa applicazione degli artt.1955, 1956
e 1957 c.c..
Si costituiva la (poi poi ) Controparte_3 CP_10 CP_11
che eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva la la quale, dopo aver eccepito la nullità dell'atto di citazione Controparte_1 ai sensi dell'art.163 c.p.c. n.3 e n.4, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
In via riconvenzionale chiedeva condannarsi la in solido con i Parte_1
fideiussori al pagamento di E.541.618,78; in via istruttoria formulava istanza di verificazione e chiedeva l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio grafologica, al fine di provare l'infondatezza di quanto dedotto dagli attori sulla non veridicità della firma apposta da sul modulo fideiussorio. Parte_4
All'udienza del 3 ottobre 2011 il Giudice autorizzava la chiamata in causa degli eredi di
, e che rimanevano contumaci. Parte_4 CP_7 PA
Depositata la documentazione, espletata consulenza tecnica grafologica e contabile, con sentenza n. 544/2017, il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva: “1) dichiara la carenza di legittimazione passiva della .p.A. ora Controparte_12
2) rigetta la domanda attrice di estinzione delle fideiussioni rilasciate dai CP_2 sig.ri , in proprio e quale erede di Persona_1 Parte_3 Parte_4
e;
3) rigetta la domanda attrice di accertamento negativo
[...] Persona_5 del credito nei confronti della 4) accoglie parzialmente la Controparte_1 riconvenzionale della e, per l'effetto, condanna in solido la Controparte_1 Parte_1 nonché i sig.ri , in proprio e quale erede di
[...] Persona_1 Parte_3
e quali fideiussori a pagare l'importo Parte_4 Parte_2 complessivo di euro 464.261,12, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo
a favore della in persona del suo legale rapp.te p.t.; 5) condanna per la Controparte_1 metà le spese del giudizio e condanna la in persona legale rapp.te Parte_1
p.t., nonché i sig.ri , , in proprio e quale erede di Persona_1 Parte_3
e in solido al pagamento dell'altra metà Parte_4 Parte_2 chedetermina nella misura già ridotta di euro 9200,00 di cui euro 1.200,00 per esborsi, oltre Iva, CPA e rimborso spese generai al 15%; 6) compensa le spese di lite fra parte attrice e 7) pone le spese della Ctu grafica Controparte_3 già liquidata in euro 1881,03 a carico esclusivo della 8) pone le spese Controparte_1 della ctu contabile già liquidata in euro 5.098,92 a carico di entrambe le parti in causa al 50”.
Il giudice di prime cure in primo luogo affermava il difetto di legittimazione passiva della estranea ai rapporti per cui è causa intercorsi Controparte_3
esclusivamente con la Controparte_1
Dichiarava la validità delle fideiussioni: in particolare, quanto al fideiussore Parte_4
, pur accogliendo le conclusioni del CTU in merito alla non riconducibilità della
[...]
firma apposta al modulo fideiussorio del 24.09.2009, dichiarava comunque operativa la fideiussione del 29.01.2009, la cui sottoscrizione non era stata disconosciuta e che era stata utilizzata quale scrittura di comparazione. Riteneva inoltre che i fideiussori , e Parte_3 Persona_1 Parte_4
, non potevano essere liberati ex art.1956 c.c, perché erano a conoscenza
[...]
della reale situazione patrimoniale della , in qualità di soggetti partecipi alla Parte_1
gestione societaria. Infine, quanto al fideiussore , il Tribunale Parte_2 dichiarava la fideiussione valida, in applicazione dell'art. 4 del relativo modulo negoziale, che poneva in capo al fideiussore l'onere - nel caso di specie non adempiuto - di tenersi al corrente delle condizioni del debitore.
Avverso la predetta sentenza, con atto notificato in data 5.4.2017, , Parte_1 [...]
, , in proprio e quale erede di , e Per_1 Parte_3 Parte_4
proponevano appello deducendo: Parte_2
a) l'illegittimità e l'erroneità della sentenza in relazione al disconoscimento delle firme da parte di e relativa richiesta ex art. 216 c.p.c di verificazione Parte_4
da parte di nonché violazione e/o falsa applicazione del combinato CP_1
disposto degli art. 2697 c.c ed artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.;
b) l'accertamento dell'illegittimità e/o invalidità della sentenza appellata per effetto del rigetto delle eccezioni di estinzione della fideiussione;
c) l'illegittimità e/o invalidità della sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 120 TUB in relazione all'art. 2697 c.c., nonché per omessa prova da parte della del rispetto delle condizioni previste dalla delibera CICR CP_4
del 09.02.2000.
Chiedevano quindi: “ in via principale nel rito e nel merito,
1. riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del presente atto di appello, accertare e dichiarare voglia la Corte adita accertare e dichiarare, per il profilo sopra evidenziato, che la fidejussione del 24.09.2009 reca una firma apocrifa della
SIa nonché che le altre fidejussioni erano rinunziate da Parte_4
e per l'effetto, voglia la Corte adita accertare e dichiarare che la sentenza oggi CP_1 appellata in parte qua è illegittima, e, previa riforma integrale della stessa in parte qua, voglia accertare e dichiarare che la fidejussione del 24.09.2009 di Parte_4 reca una firma apocrifa e rigettare la domanda della Banca nei confronti della stessa, accogliendo la citazione degli Appellanti, dichiarando l'invalidità in tal senso della fidejussione del 24.09.2009 di , con vittoria di spese legali del Parte_4 doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv.Ferdinando Grammegna, antistatario ex art. 93 cpc, con ogni relativa conseguenza;
2.riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del presente atto di appello, accertare e dichiarare voglia la Corte adita in via principale accertare e dichiarare, per il secondo profilo sopra evidenziato, che la fideiussione degli appellanti sia quella degli estranei , e sia quella Pt_4 Parte_2 Parte_3 dell'intraneus SI è decaduta e/o estinta per violazione Persona_1 dell'art.1956 c.c., con ogni relativa conseguenza;
in subordine, accertare e dichiarare che certamente la fideiussione dei c.d. estranei , e Pt_4 Parte_2 Parte_3
è decaduta e/o estinta per violazione dell'art. 1956 c.c., con ogni relativa
[...] conseguenza e, per l'effetto, voglia la Corte adita accertare e dichiarare che la sentenza oggi appellata in parte qua è illegittima, e, previa riforma integrale della stessa sul punto, voglia rigettare la domanda della Banca, accogliendo la citazione degli appellanti, dichiarando l'estinzione e/o la decadenza della fideiussione degli appellanti ex art.1956
c.c.; in subordine, accertare e dichiarare che certamente la fideiussione dei c.d. estranei
, e è decaduta e/o estinta per violazione Pt_4 Parte_2 Parte_3 dell'art.1956 c.c., con vittoria di spese legale del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv.Ferdinando Grammegna, antistatario, con ogni relativa conseguenza.
3. riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del presente atto di appello, accertare e dichiarare voglia la Corte adita in via principale:
a) accertare e dichiarare, per il profilo sopra evidenziato, l'illegittimità della cms nonché degli interessi nonché dell'anatocismo nonché della capitalizzazione trimestrale nonché l'usurarietà degli stessi, con conseguente nullità e/o illegittimità in parte qua della sentenza oggi appellata sul punto in quanto nulla la rg cucine deve ad previa nuova CTU nel senso già sopra chiarito CP_1 nonché nel senso indicato negli scritti difensivi di prime cure, ed in particolare nella comparsa conclusionale del 21.07.2016 e nelle repliche del 9.9.2016, con ogni relativa conseguenza;
b) in subordine, accertare e dichiarare, per il profilo sopra evidenziato, che la
[...]
nulla deve ad ovvero che la somma effettivamente dovuta è di euro Pt_1 CP_1
72.729,65 (ipotesi 4 della CTU – l'importo dello sconto cambiario illecito di euro
300.000) ovvero che la somma effettivamente dovuta ad è minore di euro CP_1
464.261,12, nel senso chiarito dal nuovo CTU a nominarsi secondo e nel senso indicato negli scritti difensivi di prime cure, ed in particolare nella comparsa conclusionale del 21.07.2016 e nelle repliche del 9.9.16 ovvero, in estremo subordine, voglia la Corte adita ritenere più corretta la quantizzazione operata dal CTU Dr.ssa
nella c.d. 4, pari ad euro372.729,65 (vedi p. 24 perizia) cui si rinvia, con ogni Per_6 relativa conseguenza di legge.
c) con vittoria di spese legale del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv.
Ferdinando Grammegna, antistatario, con ogni relativa conseguenza;
in via gradata nel rito e nel merito,
4. riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del presente atto di appello, accertare e dichiarare che la fidejussione del 24.09.2009 reca una firma apocrifa della SIa nonché che le altre fidejussioni erano Parte_4 rinunziate da e per l'effetto, voglia la Corte adita accertare e dichiarare che CP_1 la sentenza oggi appellata in parte qua è illegittima, e, previa riforma integrale della stessa in parte qua, voglia accertare e dichiarare che la fidejussione del24.09.2009 di
reca una firma apocrifa e rigettare la domanda della nei Parte_4 CP_4 confronti della stessa, accogliendo la citazione degli appellanti, dichiarando l'invalidità in tal senso della fidejussione del 24.09.2009 di , con vittoria di Parte_4 spese legali del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv. Ferdinando
Grammegna, antistatario ex art. 93 cpc, con ogni relativa conseguenza.
5. riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del presente atto di appello, accertare e dichiarare voglia la Corte adita in via principale accertare e dichiarare, per il secondo profilo sopra evidenziato, che la fideiussione degli appellanti sia quella degli estranei , e sia quella Pt_4 Parte_2 Parte_3 dell'intraneus SI è decaduta e/o estinta per violazione Persona_1 dell'art.1956 c.c., con ogni relativa conseguenza;
in subordine, accertare e dichiarare che certamente la fideiussione dei c.d. estranei , e Pt_4 Parte_2 Parte_3
è decaduta e/o estinta per violazione dell'art.1956 c.c., lasciando debitori in
[...] solido la con il SI , secondo l'importo che questa Parte_1 Persona_1
Corte adita quantizzerà alla luce del Profilo 2.3.,con ogni relativa conseguenza e, per
l'effetto, voglia la Corte adita – per effetto di quanto sopra evidenziato per il presente profilo di appello - accertare e dichiarare che la sentenza oggi appellata in parte qua è illegittima, e, previa riforma integrale della stessa sul punto, voglia rigettare la domanda della Banca, accogliendo la citazione degli appellanti, dichiarando l'estinzione e/o la decadenza della fideiussione degli appellanti ex art. 1956 c.c.; in subordine, accertare
e dichiarare che certamente la fideiussione dei c.d. estranei , e Pt_4 Parte_2
è decaduta e/o estinta per violazione dell'art.1956 c.c. lasciando Parte_3 debitori in solido la con il SI , secondo l'importo che Parte_1 Persona_1 questa Corte adita quantizzerà alla luce del profilo 2.3., con vittoria di spese legale del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv. Ferdinando Grammegna, antistatario ex art. 93 cpc, con ogni relativa conseguenza.
6. riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del presente atto di appello, accertare e dichiarare voglia la Corte adita - ove ritenga di non nominare nuovo ctu in sede di appello - in via gradata nel rito e nel merito, accertare e dichiarare, per il profilo sopra evidenziato, che la RG CI deve ad la somma CP_1 effettivamente dovuta di euro 72.729,65 (ipotesi 4 della CTU meno azzeramento dell'importo dello sconto cambiario illecito di euro 300.000) ovvero che la somma effettivamente dovuta ad è minore di euro 464.261,12, nel senso chiarito CP_1 dalla Corte adita ovvero in estremo subordine, scegliendo la quantizzazione operata dal CTU Dr.ssa nella c.d. ipotesi 4, pari ad euro 372.729,65 (vedi p. 24 Per_6 perizia) cui si rinvia, con vittoria di spese legale del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv.Ferdinando Grammegna, antistatario ex art. 93 cpc, con ogni relativa conseguenza”.
Si costituivano la nonché la , Controparte_1 Controparte_3
ora in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, che in via CP_2 preliminare eccepivano l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt.342 e 348 bis c.p.c.; nel merito contestavano l'appello e ne chiedevano il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del giudizio.
Con ordinanza del 17 gennaio 2018 la Corte sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza e disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dal d.lgs. 28/2010 presso un organismo accreditato, il cui esito era negativo.
Con comparsa depositata in data 17.1.2022 si costituiva con nuovo difensore
Avv.Claudio Orabona, in sostituzione del precedente difensore avv. Maria Rosaria De
Simone, la (già già CP_5 CP_2 Controparte_3
, rappresentando che a seguito di
[...] Controparte_3 variazione sociale a decorrere dal 30/10/2015 cambiava la denominazione sociale in che a sua volta cambiava la ragione sociale in CP_2 CP_2 CP_5 come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott.
[...] Per_4
, Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di
[...]
Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019.
Con comparsa depositata in data 21.1.2022 interveniva in giudizio la
[...]
in qualità di cessionaria del credito di titolarità della Controparte_8 Controparte_1
e, riportandosi a tutte le richieste, difese, eccezioni e conclusioni già formulate dalla cedente, precisava che essendo società veicolo in operazione di cartolarizzazione ex lege 30 aprile 1999 n. 130 non rispondeva di eventuali eccedenze passive stante la sua estraneità ai rapporti ante cessione e la sua successione da tale data solo nel credito e si costituiva nella presente procedura per la sola parte attiva, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle passività ed a tutte le eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute dall'originaria titolare del credito, derivanti da fatti o circostanze verificatesi in epoca antecedente alla cessione, in alcun modo ascrivibili alla ma in via esclusiva Controparte_8 alla cedente.
A seguito del decesso di all'udienza del 12.10.2023 era dichiarata Persona_1
l'interruzione del processo, poi riassunto da , in qualità di Parte_2
amministratore unico della società, in proprio e in qualità di erede di , Persona_1
e da , in proprio e in qualità di erede di in data Parte_3 Parte_4
5.1. 2023, con costituzione di nuovo difensore.
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni in epigrafe trascritte la causa era riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va dichiarata la contumacia di e , i quali, PA CP_7
benchè ritualmente citati, non si costituivano, restando pertanto contumaci.
2. Va inoltre disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art.342 c.p.c. sollevata da Controparte_1
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultando quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata. Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.Sez.Un.
16.11.2017 n. 27199; 30.5.2018 n. 13535, 29.10.2018 n.27391, Sez.Un. 20.11.2018 n.
12587).
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare , in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass.19.3.2019 n.7675).
2.1. Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento, parimenti sollevata dall'appellata, è evidente che, trattandosi di una statuizione da compiere all'udienza di trattazione, ogni accertamento in proposito sia da ritenersi ormai precluso ed assorbito dalla decisione di merito e “ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità” (Cass.
1.6.2020 n.10409); peraltro la non ragionevole probabilità di accoglimento deve emergere ictu oculi, grazie ad un mero confronto tra motivi di appello e motivazione della sentenza della sentenza di primo grado.
3. Appare, altresì, priva di pregio la censura formulata da parte appellante a mezzo della quale si contesta la legittimazione sostanziale e processuale della Controparte_8
in qualità di cessionaria, in opera di cartolarizzazione, del credito di cui si discute.
[...]
A sostegno della doglianza parte appellante deduce che nell'incarto processuale non risulta depositato nessun documento da cui sia possibile evincere che la posizione creditoria di sia stata effettivamente a lei ceduta. CP_1
Tale affermazione risulta puntualmente disattesa dalla documentazione versata in atti.
Anzitutto va ricordato che, in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù appunto di tale operazione, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo nella cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 22/02/2022, n.5857).
Ora, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall' art.1264
c.c..
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Ciò detto, si è affermato in giurisprudenza che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29/12/2017, n.31188: nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle già menzionate categorie). A tali fini, si è correttamente evidenziato che i crediti ceduti possono essere individuati anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali, tra cui la dicitura
“crediti a sofferenza”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, la in forza di un contratto Controparte_8 di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 del 1999, concluso in data 14 luglio 2017 e richiamato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 8.08.2017– Parte Seconda, n. 93, ha acquistato pro-soluto da un portafoglio di crediti derivanti da “da contratti di mutuo, di apertura Controparte_1 di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche
e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (pag.1 dell'avviso di cessione crediti in blocco pubblicato in G.U.
e prodotto in atti).
Alla stregua dei principi innanzi enunciati, allora, deve ritenersi che la trascrizione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sopra riportato, consente di rilevare che i crediti ceduti erano individuabili per titolo e in base alla pendenza ad una certa data.
In altri termini, avuto riguardo alla natura ed alla tipologia delle posizioni oggetto di cessione del credito, la pretesa azionata da in via riconvenzionale Controparte_1 rientrava certamente tra quelle trasferite alla cessionaria, non essendo peraltro prescritto per il negozio di cessione alcun requisito di forma.
A nulla rileva, quindi, la mancata produzione del contratto di cessione che è necessaria solo se le informazioni rese nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. non individuano con sicurezza i crediti ceduti, laddove, invece, la terza interventrice ha dato prova documentale della inclusione, tra i crediti indicati nella cessione in blocco, anche del credito azionato in via riconvenzionale nei confronti degli odierni appellanti. Ciò anche perché, unitamente ai crediti, sono stati trasferiti tutti i diritti derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi comprese le garanzie reali e personali, nonché ogni diritto, azione o facoltà, di natura processuale inerenti suddetti crediti.
4. Nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Ai fini dell'esame del primo motivo di appello, appare utile rappresentare che i fideiussori
, , ed Parte_3 Persona_1 Parte_4 Parte_2 hanno garantito la in data 22.12.2005 per euro 230.000,00, in data Parte_1
31.05.2006 per euro 280.000,00, in data 29.11.2007 per Euro 350.000,00, in data
29.01.2009 per euro 560.000,00, in data 24.09.2009 per 650.000,00.
Tanto premesso, con il primo motivo di doglianza, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, nonostante l'accertata falsità della sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione del 24.09.2009, ha considerato valida la fideiussione a firma di del 29.01.2009 ritenuta Parte_4 non contestata e anzi utilizzata come strumento di comparazione, concludendo che “se la fideiussione del 24 settembre 2009 non è valida, quella del 29 gennaio 2009 lo è certamente e con essa si garantiva il debito della R.G. certamente inferiore a Euro
560.000,00”
Sostengono gli appellanti che la motivazione in parte qua è errata per avere essi sempre contestato tutte le fideiussioni, e non solo quella del 24.9.2009, come apocrife, ritenendo ingiustificata la scelta di utilizzare la fideiussione del 29.1.2009 come parametro di comparazione.
Di contro, rappresentano gli appellanti che , scegliendo di sottoporre a Controparte_1 verificazione ex art.216 c.p.c. la firma apposta alla fideiussione del 24.09.2009, aveva rinunciato a tutte le altre fideiussioni.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Dalla lettura dell'incarto processuale emerge che gli attori hanno inteso contestare, sin dall'instaurazione del giudizio di primo grado, esclusivamente il modulo fideiussorio che aumentava l'importo della garanzia ad euro 650.000,00. In particolare, gli odierni appellanti riferivano della fideiussione concessa fino all'importo appena menzionato
(pag.3, atto di citazione, pag. 3 memorie ex art. 183 c.p.c, sesto comma primo termine), chiedendo l'accertamento della nullità “della fideiussione in parola per tutti i fideiussori
e in ogni caso la nullità della fideiussione relativamente a ” (pag.4, Parte_4 atto di citazione). A tal proposito formulavano richiesta di consulenza tecnica grafologica che accertasse che la firma apposta sul modulo non era a lei riferibile. (pag.11 memorie
183 c.p.c, sesto comma, primo termine)
Si deve poi sottolineare che all'udienza di conferimento dell'incarico al CTU il giudice di prime cure indicava, quali scritture comparative da utilizzare ai fini della verifica della autenticità della firma apposta dall' al modulo fideiussorio del 24.9.2009, le Pt_4 fideiussioni da lei precedentemente sottoscritte, tra le quali anche la fideiussione del
29.1.2009. Nessuna contestazione in merito all'opportunità o meno di utilizzare le sottoscrizioni delle precedenti fideiussioni era stata avanzata dagli attori nella stessa udienza né nelle udienze successive.
Dunque, si deve ritenere che il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto valida ed efficace nei confronti della la fideiussione del 29.1.2009 e che pertanto con Pt_4 essa si garantiva il debito della inferiore a Euro 560.000,00. Parte_1
6. Con complesso secondo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha escluso la liberazione ex art.1956 c.c. dei fideiussori e e , perché gli stessi Parte_3 Per_1 Parte_4
erano a conoscenza della reale situazione patrimoniale della , in qualità di Parte_1
soggetti partecipi alla gestione societaria, e nella parte in cui riteneva valida la fideiussione di , in applicazione dell'art.4 della fideiussione che Parte_2
poneva in capo al fideiussore un onere, nel caso di specie non adempiuto, di tenersi al corrente delle condizioni del debitore.
Sostengono gli appellanti che la decisione del giudice di prime cure è errata perché la era a conoscenza della situazione di grave inadempimento della , CP_4 Parte_1
ma, nonostante ciò, continuava ad erogare linee di credito senza ottenere l'autorizzazione dei fideiussori, aggravando in tal modo la loro posizione, in violazione dell'art.1956 c.c.
La censura articolata è destituita di ogni fondamento.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore” (Cass. civ. ord. n. 20713/2023; conf. Cass. civ. sent. n.
3761/2006). Tale presunzione di conoscenza/conoscibilità delle difficoltà economiche della società può operare, secondo la S.C., anche laddove il fideiussore abbia ricoperto nella compagine sociale il solo ruolo di socio semplice, ancorchè titolare di una partecipazione di minoranza. Sul punto, è stato affermato infatti che “Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea
(quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice” (Cass. civ. ord.
n. 16822/2024).
In presenza di un rapporto qualificato tra fideiussore e garantito, che ricorre quando il primo è socio della società debitrice principale, l'autorizzazione può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga, anche in via presuntiva, la conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito (in tali sensi Cass. Sez. I, 02/03/2016, n. 4112).
Per concludere sul punto, la circostanza - non contestata - che e Persona_1
fossero rispettivamente amministratore e socio della società Parte_3
debitrice principale, è dirimente nella decisione della eccezione in quanto non vi è dubbio che le prerogative spettanti al socio di ispezionare i libri sociali, esaminare lo stato patrimoniale ed ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari, consentono al fideiussore – che cumuli la duplice qualità di socio e garante della società debitrice principale – di essere pienamente informato sulla situazione debitoria della società garantita.
Inoltre, in applicazione del principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte, si deve altresì presumere la conoscenza della situazione patrimoniale del soggetto garantito in capo a e , in virtù del vincolo coniugale, rispettivamente, con Pt_4 Parte_2
e . Persona_1 Parte_3
Se, infatti, è vero che, in ipotesi di concessione del credito nonostante il deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale può essere presunta comune al fideiussore, non è implausibile sostenere che tale sia anche, in relazione alle circostanze concrete, la condizione caratterizzante il coniuge del fideiussore che cumula anche la qualità di legale rappresentante o socio della società debitrice. La sussistenza di vincoli stabili di comunione di vita e di interessi induce a ritenere probabile - in mancanza di risultanze di segno contrario – sia la conoscenza del coniuge in ordine alla situazione dello stato patrimoniale in cui versa la società debitrice, rispetto alla quale dunque non può ritenersi del tutto estraneo, potendo intervenire evitando eventi per lei pregiudizievoli, sia la sua implicita autorizzazione.
In conclusione, è evidente che il giudice di prime cure abbia correttamente fatto applicazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, escludendo la liberazione dei fideiussori ex art.1956 c.c.
Il motivo in esame va pertanto rigettato.
7. Infine, con il terzo motivo, gli appellanti lamentano l'illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui non ha rilevato le seguenti illegittimità con riferimento ai conti correnti bancari oggetto della controversia:
- la violazione della normativa in materia di anatocismo bancario, non avendo la CP_4 allegato e dedotto l'effettivo rispetto delle condizioni di legittimità della capitalizzazione degli interessi passivi rispetto a quanto previsto dalla delibera CICR del 09.02.2000;
- la mancata esclusione di tutti gli interessi passivi stante l'accertata usurarietà dei tassi pattuiti;
- la nullità della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa.
Anche questo motivo di impugnazione risulta destituito di qualsiasi fondamento.
Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, è sicuramente corretta e condivisibile la ricostruzione normativa generale operata dagli appellanti, secondo cui deve considerarsi illegittima la capitalizzazione degli interessi passivi laddove non siano rispettate le condizioni che sono state previste in maniera chiara con la delibera CICR del 09.02.2000.
L'art.1 della predetta delibera, dispone espressamente che “Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono”. L'art.2, invece, disciplina le condizioni necessarie affinchè possa ritenersi legittima la c.d. capitalizzazione degli interessi, ovvero il fenomeno in base al quale gli interessi possono a loro volta produrre altri interessi: “Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. In considerazione della disciplina richiamata, la capitalizzazione degli interessi passivi può ritenersi legittimamente praticata dalla a condizione che sia stata CP_4
espressamente prevista e accettata dalla correntista e sempre che, nel singolo conto corrente, sia stata stabilità la medesima periodicità nel conteggio tanto degli interessi debitori quanto di quelli creditori.
Da un'analisi della documentazione in atti, richiamando l'accertamento tecnico effettuato in primo grado, è emersa la legittimità della capitalizzazione degli interessi praticata dalla con riguardo ad entrambi i conti correnti bancari. Sia con CP_4
riferimento al conto corrente n. 10096947 acceso con contratto sottoscritto dalla correntista del 22.07.2003, sia con riguardo al conto n. 10930369 acceso con contratto, anch'esso sottoscritto, del 07.11.2007, è stata espressamente contrattualizzata ed accettata la capitalizzazione degli interessi passivi la quale, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, deve considerarsi legittima in quanto rispettosa delle condizioni della delibera CICR, essendo stata chiaramente prevista la medesima periodicità trimestrale sia per la capitalizzazione degli interessi debitori che di quelli creditori.
Né tantomeno può rilevare la prospettazione difensiva secondo cui la legittimità della condizione negoziale andrebbe esclusa in mancanza di una specifica allegazione della che, secondo gli appellanti, avrebbe dovuto chiaramente indicare negli atti CP_4 difensivi il rispetto della normativa in materia. Fermo restando l'accertamento del CTU sul punto, deve ritenersi assolutamente sufficiente la prova fornita dalla mediante CP_4
il deposito dei contratti di apertura dei conti correnti, contenenti le condizioni economiche volte a regolare il singolo rapporto tra cui, appunto, proprio quelle relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia passivi che attivi.
In considerazione di quanto detto, quindi, deve ritenersi corretto sia l'accertamento eseguito dal CTU incaricato durante il giudizio di prime cure – il quale ha rielaborato il saldo contabile dei conti correnti analizzati applicando la capitalizzazione trimestrale negozialmente prevista – sia la sentenza gravata che giustamente ha recepito tale valutazione.
Anche con riguardo alla paventata usurarietà dei tassi, occorre fare delle precisazioni rispetto a quanto sul punto dedotto da parte degli appellanti, le quali conducono ad una chiara smentita di quanto da questi prospettato. Secondo gli appellanti, infatti, il CTU avrebbe erroneamente rideterminato il saldo contabile di conto corrente applicando i tassi di interesse convenzionali previsti dai rispettivi contratti nonostante fosse emersa l'usurarietà degli stessi.
Sul punto, occorre tenere distinte le valutazioni operate dal CTU con riguardo ai due conti correnti bancari oggetto dell'analisi.
Con riferimento al conto corrente n. 10096947, dalla documentazione depositata è emerso che le parti, successivamente all'apertura del conto con il contratto stipulato in data 22.07.2003, hanno modificato le condizioni economiche pattuendo un'apertura di credito regolata in conto corrente attraverso la stipulazione di tre ulteriori contratti:
- una apertura di credito di euro 20.000,00 con contratto del 31.01.2007;
- un affidamento di euro 200.000,00 del 31.01.2007;
- un ulteriore fido di euro 40.000,00 del 29.01.2009.
In considerazione delle diverse pattuizioni, nel verificare l'usurarietà dei tassi correttamente il consulente incaricato ha dovuto considerare non soltanto il tasso di interesse debitore stabilito con la pattuizione iniziale con cui è stato acceso il conto corrente, ma ha dovuto verificare il rispetto delle soglie antiusura anche al momento della stipulazione dei successivi contratti con i quali sono stati disciplinati ex novo i tassi di interessi passivi praticati sul rapporto.
Ebbene, dalle verifiche effettuate, è emersa l'usurarietà dei tassi pattuiti con il contratto del 29.01.2009 (13,923%) in quanto superiori alla soglia stabilita per il periodo di riferimento dai decreti ministeriali (13,68%).
Il tasso appena indicato è stato applicato dalla Banca fino alla revoca delle facilitazioni creditizie avvenuta in data 01.12.2010.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'usurarietà accertata dal CTU ancorchè considerata “originaria”, non può comportare l'assoluta gratuità del rapporto ai sensi dell'art.1815 c.c., in ragione della legittimità e correttezza dei tassi applicati dall'inizio del rapporto fino al momento della modifica contrattuale realizzata in data
29.01.2009. Deve considerarsi assolutamente condivisibile, infatti, la ricostruzione effettuata dal CTU il quale, nella rideterminazione del saldo contabile del conto corrente in esame, ha decurtato le somme applicate a titolo di interessi usurari esclusivamente con riferimento al periodo 29.01.2009 – 01.12.2010 nel quale effettivamente la CP_4
ha praticato condizioni contrarie alla normativa antiusura.
Tale affermazione trova una chiara conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale si è occupata della questione della sopravvenuta usurarietà dei tassi conseguentemente all'esercizio dello ius variandi esercitato dalla Banca, sostenendo che nel caso in cui il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca o anche a pattuizioni concluse successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96, la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'art.1815 c.c., con la conseguenza che nessun interesse sarà dovuto (sull'argomento, ex multiis Cass. civ. ord. n. 18277/2024; Cass. civ. SS.UU. n. 19597/2020).
Come conseguenza alla sopravvenuta usurarietà “originaria” dei tassi di interessi debitori non discende l'assoluta gratuità del rapporto bancario ma soltanto la non debenza di alcun interesse dal momento in cui è stata ex novo pattuita la nuova misura percentuale esorbitante rispetto alle soglie antiusura.
Per tali motivi, quindi, risulta corretta la valutazione operata dal primo giudice che, condividendo l'elaborazione effettuata da parte del consulente tecnico, ha rideterminato il saldo del conto corrente n.10096947 escludendo i tassi di interesse limitatamente al periodo 29.01.2009 – 01.12.2010, applicando per il resto gli interessi nella misura convenuta tra le parti nel contratto di apertura del conto e nei successivi accordi modificativi rispettosi della normativa di settore.
Diversamente, invece, la problematica paventata dagli appellanti non si pone con riguardo al rapporto di conto corrente n.10930369, aperto esclusivamente per regolare il rapporto di finanziamento collegato denominato “Flexicredito” per euro 104.575,00 concesso in data 29.11.2007.
Sul punto, stante il collegamento esistente tra i due rapporti, il CTU ha effettuato la valutazione relativa alla usurarietà dei tassi debitori pattuiti considerato cumulativamente il tasso convenuto all'atto della sottoscrizione del mutuo (7,05%) sia quello stabilito all'atto dell'accensione del conto di regolamento (14%), in considerazione del fatto che la provvedeva ad addebitare alla società finanziata CP_4
entrambi i tassi di interesse sul medesimo importo, applicando quindi un tasso di interesse reale pari al 21,05%, esorbitante rispetto al tasso soglia di 9,945%.
Per tale motivo, il CTU ha ricostruito i rapporti escludendo qualsiasi tipo di interesse ai sensi dell'art. 1815 c.c. in ragione della chiara usurarietà dei tassi pattuiti.
In ultimo, anche le doglianze riguardanti le commissioni di massimo scoperto non risultano condivisibili.
Con riferimento al conto n. 10930369, il contratto di apertura di conto corrente non prevedeva l'applicazione di alcun addebito a carico della correntista a titolo di commissione di massimo scoperto, dato che, nel regolare le condizioni economiche e le spese, con riferimento a questa specifica voce di costo era prevista una percentuale pari allo 0%. In ogni caso, nell'indicazione della voce di costo il testo negoziale era chiaro nell'individuazione dei parametri di riferimento cui attenersi per il calcolo della commissione, ovvero il massimo scoperto trimestrale.
Con riguardo, invece, al conto corrente n. 10096947, la commissione di massimo scoperto applicata dalla deve ritenersi legittima in quanto validamente pattuita CP_4
nel contratto di apertura di conto corrente e in quelli successivi.
Costituisce principio consolidato in materia quello secondo cui “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. civ. ord. nn. 1373/2024; 19825/2022).
Secondo la S.C., però, la pattuizione sulla CMS può ritenersi nulla solo laddove emerga una indeterminatezza “effettiva e radicale”, la quale non può dirsi riscontrata nel caso in cui, operando una interpretazione sistematica di tutte le condizioni negoziali complessivamente considerate, sia comunque possibile in via ermeneutica l'individuazione del periodo di riferimento.
Nel caso di specie, dalla lettura delle condizioni economiche emerge chiaramente la volontà delle parti di applicare la suddetta commissione trimestralmente, in considerazione del fatto che all'interno del documento di sintesi si fa sempre riferimento a “commissione di massimo scoperto trimestrale: - sul fido (1,00%); - oltre il limite del fido (1,20%)”, indicando sia il riferimento temporale sia la base di calcolo per l'applicazione della commissione, consentendo quindi alla correntista di conoscere l'effettiva incidenza economica della voce di costo.
Per tutti questi motivi, quindi, l'appello va integralmente rigettato con conseguenziale conferma della sentenza gravata.
8. Le spese processuali nel rapporto tra gli appellanti e la e tra gli Controparte_1 appellanti e la terza interventrice e per essa quale Controparte_8 mandataria seguono la soccombenza e sono liquidate come da CP_5 dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M.n.55/2014, aggiornato al D.M.
n.147/2022, in base a valori compresi tra i minimi ed i medi tariffari con riguardo al valore della causa da E.260.000,01 a E. 520.000,00, alla natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata. Tenuto conto delle attività effettivamente svolte vanno esclusi per entrambe i compensi relativi alla fase istruttoria, che non ha avuto luogo in grado di appello;
alla appellata cedente che dopo l'intervento della cessionaria non partecipava più al CP_1 giudizio, non precisava le conclusioni e non depositava la comparsa conclusionale, non vanno riconosciuti i compensi relativi alla fase decisoria;
alla terza interventrice cessionaria e per essa quale mandataria - Controparte_8 CP_5 che potrà comunque giovarsi delle statuizioni contenute nella presente sentenza, giusta il disposto dell'art. 111, ultimo comma, c.p.c., nonostante la mancata estromissione dal processo della banca cedente - spetta invece il pagamento dei compensi inerenti la fase conclusiva del giudizio, oltre a un compenso in misura ridotta (di circa del 50% rispetto ai valori medi, ex art. 4, 1° comma, D.M. n. 55/2014) per la fase di studio della controversia e per quella introduttiva del giudizio (comprendente, tra l'altro, la redazione dell'atto di costituzione in giudizio, l'autentica della firma apposta dalla parte in calce alla procura ad litem, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente).
Le spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e (già CP_5 CP_2
già vanno compensate considerato che Controparte_3
alcuna censura è stata mossa alla statuizione di difetto di legittimazione passiva pronunciata dal giudice di prime cure e alcuna statuizione è stata richiesta sul punto al giudice di appello e che la stessa è stata evocata in giudizio in quanto parte del giudizio di primo grado.
9. Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(in proprio e quale erede di ), Parte_1 Parte_3 Parte_4
(in proprio, quale amministratrice della e in qualità di Parte_2 Parte_1 erede di ), nei confronti di di (già Persona_1 Controparte_1 CP_5
già e di CP_2 Controparte_3 Controparte_13 , avverso la sentenza n. 554/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, con atto
[...] notificato in data 5.4.2017, e con l'intervento ex art.111 c.p.c. di Controparte_8
e per essa quale mandataria così provvede:
[...] CP_5
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_13
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
c) condanna gli appellanti al pagamento in favore di e di Controparte_1 CP_5
(già già e di CP_2 Controparte_3 [...]
e per essa quale mandataria delle spese del Controparte_8 CP_5 presente grado del giudizio, che liquida rispettivamente in E.5.000,00 e in E.8.500,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
d) dichiara compensate le spese del presente grado tra gli appellanti e CP_5
(già già ; CP_2 Controparte_3
e) visti gli artt.13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 16.12.2024
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2637/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 554/2017 del Tribunale di Torre Annunziata – II sezione civile, depositata il 17.02.2017 e notificata il 05.04.2017, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 [...]
, con sede legale in Gragnano (NA) alla Via Statale per Agerola n. 12, Parte_2
P.I. P.IV_1
, nato a [...], il [...] (C.F. Parte_3
), in proprio e quale erede di C.F._1 Parte_4
, nata a [...] il [...] (C.F.
[...]
in proprio, quale amministratrice della e in C.F._2 Parte_1
qualità di erede di Persona_1
tutti elettivamente domiciliati in Gragnano alla via San Sebastiano n.3, presso lo studio dell'Avv.Ferdinando Grammegna, dal quale sono rappresentati e difesi, in sostituzione dell'Avv.Emilia Dell'Amura, in virtù di procura a margine dell'atto di riassunzione del 5.1.2024
APPELLANTI
E con Sede Legale in Roma, alla Via Alessandro Specchi, n.16 Controparte_1
e Direzione Generale in Milano, alla Piazza Cordusio, iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma n. C.F. e P.I. , società appartenente P.IV_2 P.IV_2 al Gruppo Bancario Iscritto all'albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1, in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la sua mandataria già , nonché CP_2 Controparte_3 CP_4
- in virtù di procura per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei propri crediti,
[...]
per Notar del 6.6.2016 rep n.35945 racc.16620 - rappresentata e Persona_2
difesa, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Verona del Persona_3
15.7.2010 rep.67340 racc.18520), dall'Avv.Maria Rosaria De Simone in Napoli alla via Vittoria Colonna n.14, ove elettivamente domicilia
APPELLATA
E
(già già CP_5 CP_2 Controparte_3
come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott.
[...] Per_4
, Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098
[...] di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale
Euro41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di
Verona e codice , P.IV , in persona del legale PartitaIV_3 P.IV_4 rappresentante pro tempore domiciliato in Verona viale dell'Agricoltura n. 7, in virtù dei poteri conferiti dal vigente Statuto Sociale, rappresentata e difesa dall'Avv.Claudio Orabona ( ), in sostituzione del CodiceFiscale_3 precedente difensore Avv.Maria Rosaria De Simone, in virtù di procura generale alle liti in autentica dr. , Notaio in Verona, in data 20 luglio 2011, Persona_3 repertorio 68807, raccolta 19357, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso avvocato in Napoli Via Manzoni n. 132. Per le comunicazioni relative al presente procedimento si indica il fax n. 0817618325 e la Pec:
Email_1
APPELLATA
NONCHE'
, nata a [...] il [...] PA
, nato a [...] il [...] CP_7
APPELLATI ON
E (C.F. e P.IV ), con sede legale in Controparte_8 P.IV_5
Milano al viale Brenta 18/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di cessionaria del credito da parte di , come da avviso di Controparte_1
pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 del 08/08/2017, contrassegnato dal codice redazionale e per essa C.F._4 quale mandataria rappresentata e difesa dall'Avv.Claudio CP_5
Orabona, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato in Napoli alla via
Manzoni n. 132.
TERZA INTERVENTRICE EX ART.111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. l'Avv.Orabona per per CP_5 [...]
così concludeva: “in via preliminare per il rigetto dell'appello ex Controparte_8 adverso spiegato in quanto inammissibile, improponibile e improcedibile, per violazione dell'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 Agosto 2012, n. 134, per mancato superamento del cd. “Filtro”; perché venga confermata la carenza di legittimazione passiva della ora in via Controparte_3 CP_5 istruttoria per il rigetto dell'avversa richiesta di rinnovazione di espletamento della ctu contabile perché ultronea, infondata ed irrilevante per tutto quanto rappresentato;
nel merito per il rigetto del proposto gravame in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto per i motivi gradatamente esposti e, per l'effetto, per la conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.554/2017 resa il 13/02/2017 e pubblicata il
17/02/2017. Con vittoria di spese, secondo la vigente normativa, oltre oneri ed accessori come per legge”.
L'Avv.Ferdinando Grammegna per gli appellanti concludeva come da conclusioni di cui all'atto di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.10.2010 la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, , in proprio e Persona_1 Parte_3
quale erede di , ed convenivano in giudizio Parte_4 Parte_2
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata-Sezione Distaccata di Gragnano la CP_1 e la per sentir dichiarare che alcun
[...] Controparte_3
credito la vantava nei confronti della R&G. . CP_4 Pt_1
Esponevano gli attori che con lettera inviata in data 01.12.2010 la Controparte_1
la revoca di ogni affidamento esistente con effetto CP_9
immediato nonché il recesso dai contratti di conto corrente, atteso che essa società risultava debitrice oltre 500.000,00 Euro.
Essi eccepivano
- la nullità dei contratti di finanziamento per mancanza di causa, atteso che gli stessi erano serviti per ripianare l'esposizione dei conti correnti e non per erogare facilitazioni creditizie;
- l'applicazione di condizioni economiche illegittime e il superamento delle soglie usurarie;
- l'estinzione dei rapporti di garanzia personale, osservando che le fideiussioni di e erano nulle per essere state firmate fuori dai Persona_1 Parte_3
locali della Banca, la fideiussione di doveva ritenersi nulla perché Parte_2 presa con l'inganno e quella di perché sottoscritta da terza Parte_4
persona.
Chiedevano, quindi, in via principale ed esclusivamente per la , di accertare Parte_1
e dichiarare la fondatezza della domanda di accertamento negativo del credito ed in ogni caso di accertare e dichiarare la somma dovuta dalla convenuta all'attrice, ovvero quella dovuta dall'attrice alla convenuta, defalcando da tale ultimo importo tutti i mutui e/o finanziamenti invalidi e privi di causa effettiva;
sempre in via principale, esclusivamente per i fideiussori, accertare e dichiarare le nullità delle fideiussioni, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni di ed Parte_4 [...]
, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o decadenza e/o estinzione Parte_2
delle fideiussioni degli attori per violazione e/o falsa applicazione degli artt.1955, 1956
e 1957 c.c..
Si costituiva la (poi poi ) Controparte_3 CP_10 CP_11
che eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva la la quale, dopo aver eccepito la nullità dell'atto di citazione Controparte_1 ai sensi dell'art.163 c.p.c. n.3 e n.4, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
In via riconvenzionale chiedeva condannarsi la in solido con i Parte_1
fideiussori al pagamento di E.541.618,78; in via istruttoria formulava istanza di verificazione e chiedeva l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio grafologica, al fine di provare l'infondatezza di quanto dedotto dagli attori sulla non veridicità della firma apposta da sul modulo fideiussorio. Parte_4
All'udienza del 3 ottobre 2011 il Giudice autorizzava la chiamata in causa degli eredi di
, e che rimanevano contumaci. Parte_4 CP_7 PA
Depositata la documentazione, espletata consulenza tecnica grafologica e contabile, con sentenza n. 544/2017, il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva: “1) dichiara la carenza di legittimazione passiva della .p.A. ora Controparte_12
2) rigetta la domanda attrice di estinzione delle fideiussioni rilasciate dai CP_2 sig.ri , in proprio e quale erede di Persona_1 Parte_3 Parte_4
e;
3) rigetta la domanda attrice di accertamento negativo
[...] Persona_5 del credito nei confronti della 4) accoglie parzialmente la Controparte_1 riconvenzionale della e, per l'effetto, condanna in solido la Controparte_1 Parte_1 nonché i sig.ri , in proprio e quale erede di
[...] Persona_1 Parte_3
e quali fideiussori a pagare l'importo Parte_4 Parte_2 complessivo di euro 464.261,12, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo
a favore della in persona del suo legale rapp.te p.t.; 5) condanna per la Controparte_1 metà le spese del giudizio e condanna la in persona legale rapp.te Parte_1
p.t., nonché i sig.ri , , in proprio e quale erede di Persona_1 Parte_3
e in solido al pagamento dell'altra metà Parte_4 Parte_2 chedetermina nella misura già ridotta di euro 9200,00 di cui euro 1.200,00 per esborsi, oltre Iva, CPA e rimborso spese generai al 15%; 6) compensa le spese di lite fra parte attrice e 7) pone le spese della Ctu grafica Controparte_3 già liquidata in euro 1881,03 a carico esclusivo della 8) pone le spese Controparte_1 della ctu contabile già liquidata in euro 5.098,92 a carico di entrambe le parti in causa al 50”.
Il giudice di prime cure in primo luogo affermava il difetto di legittimazione passiva della estranea ai rapporti per cui è causa intercorsi Controparte_3
esclusivamente con la Controparte_1
Dichiarava la validità delle fideiussioni: in particolare, quanto al fideiussore Parte_4
, pur accogliendo le conclusioni del CTU in merito alla non riconducibilità della
[...]
firma apposta al modulo fideiussorio del 24.09.2009, dichiarava comunque operativa la fideiussione del 29.01.2009, la cui sottoscrizione non era stata disconosciuta e che era stata utilizzata quale scrittura di comparazione. Riteneva inoltre che i fideiussori , e Parte_3 Persona_1 Parte_4
, non potevano essere liberati ex art.1956 c.c, perché erano a conoscenza
[...]
della reale situazione patrimoniale della , in qualità di soggetti partecipi alla Parte_1
gestione societaria. Infine, quanto al fideiussore , il Tribunale Parte_2 dichiarava la fideiussione valida, in applicazione dell'art. 4 del relativo modulo negoziale, che poneva in capo al fideiussore l'onere - nel caso di specie non adempiuto - di tenersi al corrente delle condizioni del debitore.
Avverso la predetta sentenza, con atto notificato in data 5.4.2017, , Parte_1 [...]
, , in proprio e quale erede di , e Per_1 Parte_3 Parte_4
proponevano appello deducendo: Parte_2
a) l'illegittimità e l'erroneità della sentenza in relazione al disconoscimento delle firme da parte di e relativa richiesta ex art. 216 c.p.c di verificazione Parte_4
da parte di nonché violazione e/o falsa applicazione del combinato CP_1
disposto degli art. 2697 c.c ed artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.;
b) l'accertamento dell'illegittimità e/o invalidità della sentenza appellata per effetto del rigetto delle eccezioni di estinzione della fideiussione;
c) l'illegittimità e/o invalidità della sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 120 TUB in relazione all'art. 2697 c.c., nonché per omessa prova da parte della del rispetto delle condizioni previste dalla delibera CICR CP_4
del 09.02.2000.
Chiedevano quindi: “ in via principale nel rito e nel merito,
1. riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del presente atto di appello, accertare e dichiarare voglia la Corte adita accertare e dichiarare, per il profilo sopra evidenziato, che la fidejussione del 24.09.2009 reca una firma apocrifa della
SIa nonché che le altre fidejussioni erano rinunziate da Parte_4
e per l'effetto, voglia la Corte adita accertare e dichiarare che la sentenza oggi CP_1 appellata in parte qua è illegittima, e, previa riforma integrale della stessa in parte qua, voglia accertare e dichiarare che la fidejussione del 24.09.2009 di Parte_4 reca una firma apocrifa e rigettare la domanda della Banca nei confronti della stessa, accogliendo la citazione degli Appellanti, dichiarando l'invalidità in tal senso della fidejussione del 24.09.2009 di , con vittoria di spese legali del Parte_4 doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv.Ferdinando Grammegna, antistatario ex art. 93 cpc, con ogni relativa conseguenza;
2.riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del presente atto di appello, accertare e dichiarare voglia la Corte adita in via principale accertare e dichiarare, per il secondo profilo sopra evidenziato, che la fideiussione degli appellanti sia quella degli estranei , e sia quella Pt_4 Parte_2 Parte_3 dell'intraneus SI è decaduta e/o estinta per violazione Persona_1 dell'art.1956 c.c., con ogni relativa conseguenza;
in subordine, accertare e dichiarare che certamente la fideiussione dei c.d. estranei , e Pt_4 Parte_2 Parte_3
è decaduta e/o estinta per violazione dell'art. 1956 c.c., con ogni relativa
[...] conseguenza e, per l'effetto, voglia la Corte adita accertare e dichiarare che la sentenza oggi appellata in parte qua è illegittima, e, previa riforma integrale della stessa sul punto, voglia rigettare la domanda della Banca, accogliendo la citazione degli appellanti, dichiarando l'estinzione e/o la decadenza della fideiussione degli appellanti ex art.1956
c.c.; in subordine, accertare e dichiarare che certamente la fideiussione dei c.d. estranei
, e è decaduta e/o estinta per violazione Pt_4 Parte_2 Parte_3 dell'art.1956 c.c., con vittoria di spese legale del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv.Ferdinando Grammegna, antistatario, con ogni relativa conseguenza.
3. riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del presente atto di appello, accertare e dichiarare voglia la Corte adita in via principale:
a) accertare e dichiarare, per il profilo sopra evidenziato, l'illegittimità della cms nonché degli interessi nonché dell'anatocismo nonché della capitalizzazione trimestrale nonché l'usurarietà degli stessi, con conseguente nullità e/o illegittimità in parte qua della sentenza oggi appellata sul punto in quanto nulla la rg cucine deve ad previa nuova CTU nel senso già sopra chiarito CP_1 nonché nel senso indicato negli scritti difensivi di prime cure, ed in particolare nella comparsa conclusionale del 21.07.2016 e nelle repliche del 9.9.2016, con ogni relativa conseguenza;
b) in subordine, accertare e dichiarare, per il profilo sopra evidenziato, che la
[...]
nulla deve ad ovvero che la somma effettivamente dovuta è di euro Pt_1 CP_1
72.729,65 (ipotesi 4 della CTU – l'importo dello sconto cambiario illecito di euro
300.000) ovvero che la somma effettivamente dovuta ad è minore di euro CP_1
464.261,12, nel senso chiarito dal nuovo CTU a nominarsi secondo e nel senso indicato negli scritti difensivi di prime cure, ed in particolare nella comparsa conclusionale del 21.07.2016 e nelle repliche del 9.9.16 ovvero, in estremo subordine, voglia la Corte adita ritenere più corretta la quantizzazione operata dal CTU Dr.ssa
nella c.d. 4, pari ad euro372.729,65 (vedi p. 24 perizia) cui si rinvia, con ogni Per_6 relativa conseguenza di legge.
c) con vittoria di spese legale del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv.
Ferdinando Grammegna, antistatario, con ogni relativa conseguenza;
in via gradata nel rito e nel merito,
4. riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del presente atto di appello, accertare e dichiarare che la fidejussione del 24.09.2009 reca una firma apocrifa della SIa nonché che le altre fidejussioni erano Parte_4 rinunziate da e per l'effetto, voglia la Corte adita accertare e dichiarare che CP_1 la sentenza oggi appellata in parte qua è illegittima, e, previa riforma integrale della stessa in parte qua, voglia accertare e dichiarare che la fidejussione del24.09.2009 di
reca una firma apocrifa e rigettare la domanda della nei Parte_4 CP_4 confronti della stessa, accogliendo la citazione degli appellanti, dichiarando l'invalidità in tal senso della fidejussione del 24.09.2009 di , con vittoria di Parte_4 spese legali del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv. Ferdinando
Grammegna, antistatario ex art. 93 cpc, con ogni relativa conseguenza.
5. riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del presente atto di appello, accertare e dichiarare voglia la Corte adita in via principale accertare e dichiarare, per il secondo profilo sopra evidenziato, che la fideiussione degli appellanti sia quella degli estranei , e sia quella Pt_4 Parte_2 Parte_3 dell'intraneus SI è decaduta e/o estinta per violazione Persona_1 dell'art.1956 c.c., con ogni relativa conseguenza;
in subordine, accertare e dichiarare che certamente la fideiussione dei c.d. estranei , e Pt_4 Parte_2 Parte_3
è decaduta e/o estinta per violazione dell'art.1956 c.c., lasciando debitori in
[...] solido la con il SI , secondo l'importo che questa Parte_1 Persona_1
Corte adita quantizzerà alla luce del Profilo 2.3.,con ogni relativa conseguenza e, per
l'effetto, voglia la Corte adita – per effetto di quanto sopra evidenziato per il presente profilo di appello - accertare e dichiarare che la sentenza oggi appellata in parte qua è illegittima, e, previa riforma integrale della stessa sul punto, voglia rigettare la domanda della Banca, accogliendo la citazione degli appellanti, dichiarando l'estinzione e/o la decadenza della fideiussione degli appellanti ex art. 1956 c.c.; in subordine, accertare
e dichiarare che certamente la fideiussione dei c.d. estranei , e Pt_4 Parte_2
è decaduta e/o estinta per violazione dell'art.1956 c.c. lasciando Parte_3 debitori in solido la con il SI , secondo l'importo che Parte_1 Persona_1 questa Corte adita quantizzerà alla luce del profilo 2.3., con vittoria di spese legale del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv. Ferdinando Grammegna, antistatario ex art. 93 cpc, con ogni relativa conseguenza.
6. riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del presente atto di appello, accertare e dichiarare voglia la Corte adita - ove ritenga di non nominare nuovo ctu in sede di appello - in via gradata nel rito e nel merito, accertare e dichiarare, per il profilo sopra evidenziato, che la RG CI deve ad la somma CP_1 effettivamente dovuta di euro 72.729,65 (ipotesi 4 della CTU meno azzeramento dell'importo dello sconto cambiario illecito di euro 300.000) ovvero che la somma effettivamente dovuta ad è minore di euro 464.261,12, nel senso chiarito CP_1 dalla Corte adita ovvero in estremo subordine, scegliendo la quantizzazione operata dal CTU Dr.ssa nella c.d. ipotesi 4, pari ad euro 372.729,65 (vedi p. 24 Per_6 perizia) cui si rinvia, con vittoria di spese legale del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv.Ferdinando Grammegna, antistatario ex art. 93 cpc, con ogni relativa conseguenza”.
Si costituivano la nonché la , Controparte_1 Controparte_3
ora in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, che in via CP_2 preliminare eccepivano l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt.342 e 348 bis c.p.c.; nel merito contestavano l'appello e ne chiedevano il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del giudizio.
Con ordinanza del 17 gennaio 2018 la Corte sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza e disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dal d.lgs. 28/2010 presso un organismo accreditato, il cui esito era negativo.
Con comparsa depositata in data 17.1.2022 si costituiva con nuovo difensore
Avv.Claudio Orabona, in sostituzione del precedente difensore avv. Maria Rosaria De
Simone, la (già già CP_5 CP_2 Controparte_3
, rappresentando che a seguito di
[...] Controparte_3 variazione sociale a decorrere dal 30/10/2015 cambiava la denominazione sociale in che a sua volta cambiava la ragione sociale in CP_2 CP_2 CP_5 come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott.
[...] Per_4
, Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di
[...]
Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019.
Con comparsa depositata in data 21.1.2022 interveniva in giudizio la
[...]
in qualità di cessionaria del credito di titolarità della Controparte_8 Controparte_1
e, riportandosi a tutte le richieste, difese, eccezioni e conclusioni già formulate dalla cedente, precisava che essendo società veicolo in operazione di cartolarizzazione ex lege 30 aprile 1999 n. 130 non rispondeva di eventuali eccedenze passive stante la sua estraneità ai rapporti ante cessione e la sua successione da tale data solo nel credito e si costituiva nella presente procedura per la sola parte attiva, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle passività ed a tutte le eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute dall'originaria titolare del credito, derivanti da fatti o circostanze verificatesi in epoca antecedente alla cessione, in alcun modo ascrivibili alla ma in via esclusiva Controparte_8 alla cedente.
A seguito del decesso di all'udienza del 12.10.2023 era dichiarata Persona_1
l'interruzione del processo, poi riassunto da , in qualità di Parte_2
amministratore unico della società, in proprio e in qualità di erede di , Persona_1
e da , in proprio e in qualità di erede di in data Parte_3 Parte_4
5.1. 2023, con costituzione di nuovo difensore.
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni in epigrafe trascritte la causa era riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va dichiarata la contumacia di e , i quali, PA CP_7
benchè ritualmente citati, non si costituivano, restando pertanto contumaci.
2. Va inoltre disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art.342 c.p.c. sollevata da Controparte_1
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultando quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata. Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.Sez.Un.
16.11.2017 n. 27199; 30.5.2018 n. 13535, 29.10.2018 n.27391, Sez.Un. 20.11.2018 n.
12587).
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare , in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass.19.3.2019 n.7675).
2.1. Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento, parimenti sollevata dall'appellata, è evidente che, trattandosi di una statuizione da compiere all'udienza di trattazione, ogni accertamento in proposito sia da ritenersi ormai precluso ed assorbito dalla decisione di merito e “ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità” (Cass.
1.6.2020 n.10409); peraltro la non ragionevole probabilità di accoglimento deve emergere ictu oculi, grazie ad un mero confronto tra motivi di appello e motivazione della sentenza della sentenza di primo grado.
3. Appare, altresì, priva di pregio la censura formulata da parte appellante a mezzo della quale si contesta la legittimazione sostanziale e processuale della Controparte_8
in qualità di cessionaria, in opera di cartolarizzazione, del credito di cui si discute.
[...]
A sostegno della doglianza parte appellante deduce che nell'incarto processuale non risulta depositato nessun documento da cui sia possibile evincere che la posizione creditoria di sia stata effettivamente a lei ceduta. CP_1
Tale affermazione risulta puntualmente disattesa dalla documentazione versata in atti.
Anzitutto va ricordato che, in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù appunto di tale operazione, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo nella cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 22/02/2022, n.5857).
Ora, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall' art.1264
c.c..
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Ciò detto, si è affermato in giurisprudenza che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29/12/2017, n.31188: nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle già menzionate categorie). A tali fini, si è correttamente evidenziato che i crediti ceduti possono essere individuati anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali, tra cui la dicitura
“crediti a sofferenza”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, la in forza di un contratto Controparte_8 di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 del 1999, concluso in data 14 luglio 2017 e richiamato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 8.08.2017– Parte Seconda, n. 93, ha acquistato pro-soluto da un portafoglio di crediti derivanti da “da contratti di mutuo, di apertura Controparte_1 di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche
e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (pag.1 dell'avviso di cessione crediti in blocco pubblicato in G.U.
e prodotto in atti).
Alla stregua dei principi innanzi enunciati, allora, deve ritenersi che la trascrizione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sopra riportato, consente di rilevare che i crediti ceduti erano individuabili per titolo e in base alla pendenza ad una certa data.
In altri termini, avuto riguardo alla natura ed alla tipologia delle posizioni oggetto di cessione del credito, la pretesa azionata da in via riconvenzionale Controparte_1 rientrava certamente tra quelle trasferite alla cessionaria, non essendo peraltro prescritto per il negozio di cessione alcun requisito di forma.
A nulla rileva, quindi, la mancata produzione del contratto di cessione che è necessaria solo se le informazioni rese nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. non individuano con sicurezza i crediti ceduti, laddove, invece, la terza interventrice ha dato prova documentale della inclusione, tra i crediti indicati nella cessione in blocco, anche del credito azionato in via riconvenzionale nei confronti degli odierni appellanti. Ciò anche perché, unitamente ai crediti, sono stati trasferiti tutti i diritti derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi comprese le garanzie reali e personali, nonché ogni diritto, azione o facoltà, di natura processuale inerenti suddetti crediti.
4. Nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Ai fini dell'esame del primo motivo di appello, appare utile rappresentare che i fideiussori
, , ed Parte_3 Persona_1 Parte_4 Parte_2 hanno garantito la in data 22.12.2005 per euro 230.000,00, in data Parte_1
31.05.2006 per euro 280.000,00, in data 29.11.2007 per Euro 350.000,00, in data
29.01.2009 per euro 560.000,00, in data 24.09.2009 per 650.000,00.
Tanto premesso, con il primo motivo di doglianza, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, nonostante l'accertata falsità della sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione del 24.09.2009, ha considerato valida la fideiussione a firma di del 29.01.2009 ritenuta Parte_4 non contestata e anzi utilizzata come strumento di comparazione, concludendo che “se la fideiussione del 24 settembre 2009 non è valida, quella del 29 gennaio 2009 lo è certamente e con essa si garantiva il debito della R.G. certamente inferiore a Euro
560.000,00”
Sostengono gli appellanti che la motivazione in parte qua è errata per avere essi sempre contestato tutte le fideiussioni, e non solo quella del 24.9.2009, come apocrife, ritenendo ingiustificata la scelta di utilizzare la fideiussione del 29.1.2009 come parametro di comparazione.
Di contro, rappresentano gli appellanti che , scegliendo di sottoporre a Controparte_1 verificazione ex art.216 c.p.c. la firma apposta alla fideiussione del 24.09.2009, aveva rinunciato a tutte le altre fideiussioni.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Dalla lettura dell'incarto processuale emerge che gli attori hanno inteso contestare, sin dall'instaurazione del giudizio di primo grado, esclusivamente il modulo fideiussorio che aumentava l'importo della garanzia ad euro 650.000,00. In particolare, gli odierni appellanti riferivano della fideiussione concessa fino all'importo appena menzionato
(pag.3, atto di citazione, pag. 3 memorie ex art. 183 c.p.c, sesto comma primo termine), chiedendo l'accertamento della nullità “della fideiussione in parola per tutti i fideiussori
e in ogni caso la nullità della fideiussione relativamente a ” (pag.4, Parte_4 atto di citazione). A tal proposito formulavano richiesta di consulenza tecnica grafologica che accertasse che la firma apposta sul modulo non era a lei riferibile. (pag.11 memorie
183 c.p.c, sesto comma, primo termine)
Si deve poi sottolineare che all'udienza di conferimento dell'incarico al CTU il giudice di prime cure indicava, quali scritture comparative da utilizzare ai fini della verifica della autenticità della firma apposta dall' al modulo fideiussorio del 24.9.2009, le Pt_4 fideiussioni da lei precedentemente sottoscritte, tra le quali anche la fideiussione del
29.1.2009. Nessuna contestazione in merito all'opportunità o meno di utilizzare le sottoscrizioni delle precedenti fideiussioni era stata avanzata dagli attori nella stessa udienza né nelle udienze successive.
Dunque, si deve ritenere che il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto valida ed efficace nei confronti della la fideiussione del 29.1.2009 e che pertanto con Pt_4 essa si garantiva il debito della inferiore a Euro 560.000,00. Parte_1
6. Con complesso secondo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha escluso la liberazione ex art.1956 c.c. dei fideiussori e e , perché gli stessi Parte_3 Per_1 Parte_4
erano a conoscenza della reale situazione patrimoniale della , in qualità di Parte_1
soggetti partecipi alla gestione societaria, e nella parte in cui riteneva valida la fideiussione di , in applicazione dell'art.4 della fideiussione che Parte_2
poneva in capo al fideiussore un onere, nel caso di specie non adempiuto, di tenersi al corrente delle condizioni del debitore.
Sostengono gli appellanti che la decisione del giudice di prime cure è errata perché la era a conoscenza della situazione di grave inadempimento della , CP_4 Parte_1
ma, nonostante ciò, continuava ad erogare linee di credito senza ottenere l'autorizzazione dei fideiussori, aggravando in tal modo la loro posizione, in violazione dell'art.1956 c.c.
La censura articolata è destituita di ogni fondamento.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore” (Cass. civ. ord. n. 20713/2023; conf. Cass. civ. sent. n.
3761/2006). Tale presunzione di conoscenza/conoscibilità delle difficoltà economiche della società può operare, secondo la S.C., anche laddove il fideiussore abbia ricoperto nella compagine sociale il solo ruolo di socio semplice, ancorchè titolare di una partecipazione di minoranza. Sul punto, è stato affermato infatti che “Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea
(quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice” (Cass. civ. ord.
n. 16822/2024).
In presenza di un rapporto qualificato tra fideiussore e garantito, che ricorre quando il primo è socio della società debitrice principale, l'autorizzazione può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga, anche in via presuntiva, la conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito (in tali sensi Cass. Sez. I, 02/03/2016, n. 4112).
Per concludere sul punto, la circostanza - non contestata - che e Persona_1
fossero rispettivamente amministratore e socio della società Parte_3
debitrice principale, è dirimente nella decisione della eccezione in quanto non vi è dubbio che le prerogative spettanti al socio di ispezionare i libri sociali, esaminare lo stato patrimoniale ed ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari, consentono al fideiussore – che cumuli la duplice qualità di socio e garante della società debitrice principale – di essere pienamente informato sulla situazione debitoria della società garantita.
Inoltre, in applicazione del principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte, si deve altresì presumere la conoscenza della situazione patrimoniale del soggetto garantito in capo a e , in virtù del vincolo coniugale, rispettivamente, con Pt_4 Parte_2
e . Persona_1 Parte_3
Se, infatti, è vero che, in ipotesi di concessione del credito nonostante il deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale può essere presunta comune al fideiussore, non è implausibile sostenere che tale sia anche, in relazione alle circostanze concrete, la condizione caratterizzante il coniuge del fideiussore che cumula anche la qualità di legale rappresentante o socio della società debitrice. La sussistenza di vincoli stabili di comunione di vita e di interessi induce a ritenere probabile - in mancanza di risultanze di segno contrario – sia la conoscenza del coniuge in ordine alla situazione dello stato patrimoniale in cui versa la società debitrice, rispetto alla quale dunque non può ritenersi del tutto estraneo, potendo intervenire evitando eventi per lei pregiudizievoli, sia la sua implicita autorizzazione.
In conclusione, è evidente che il giudice di prime cure abbia correttamente fatto applicazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, escludendo la liberazione dei fideiussori ex art.1956 c.c.
Il motivo in esame va pertanto rigettato.
7. Infine, con il terzo motivo, gli appellanti lamentano l'illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui non ha rilevato le seguenti illegittimità con riferimento ai conti correnti bancari oggetto della controversia:
- la violazione della normativa in materia di anatocismo bancario, non avendo la CP_4 allegato e dedotto l'effettivo rispetto delle condizioni di legittimità della capitalizzazione degli interessi passivi rispetto a quanto previsto dalla delibera CICR del 09.02.2000;
- la mancata esclusione di tutti gli interessi passivi stante l'accertata usurarietà dei tassi pattuiti;
- la nullità della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa.
Anche questo motivo di impugnazione risulta destituito di qualsiasi fondamento.
Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, è sicuramente corretta e condivisibile la ricostruzione normativa generale operata dagli appellanti, secondo cui deve considerarsi illegittima la capitalizzazione degli interessi passivi laddove non siano rispettate le condizioni che sono state previste in maniera chiara con la delibera CICR del 09.02.2000.
L'art.1 della predetta delibera, dispone espressamente che “Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono”. L'art.2, invece, disciplina le condizioni necessarie affinchè possa ritenersi legittima la c.d. capitalizzazione degli interessi, ovvero il fenomeno in base al quale gli interessi possono a loro volta produrre altri interessi: “Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. In considerazione della disciplina richiamata, la capitalizzazione degli interessi passivi può ritenersi legittimamente praticata dalla a condizione che sia stata CP_4
espressamente prevista e accettata dalla correntista e sempre che, nel singolo conto corrente, sia stata stabilità la medesima periodicità nel conteggio tanto degli interessi debitori quanto di quelli creditori.
Da un'analisi della documentazione in atti, richiamando l'accertamento tecnico effettuato in primo grado, è emersa la legittimità della capitalizzazione degli interessi praticata dalla con riguardo ad entrambi i conti correnti bancari. Sia con CP_4
riferimento al conto corrente n. 10096947 acceso con contratto sottoscritto dalla correntista del 22.07.2003, sia con riguardo al conto n. 10930369 acceso con contratto, anch'esso sottoscritto, del 07.11.2007, è stata espressamente contrattualizzata ed accettata la capitalizzazione degli interessi passivi la quale, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, deve considerarsi legittima in quanto rispettosa delle condizioni della delibera CICR, essendo stata chiaramente prevista la medesima periodicità trimestrale sia per la capitalizzazione degli interessi debitori che di quelli creditori.
Né tantomeno può rilevare la prospettazione difensiva secondo cui la legittimità della condizione negoziale andrebbe esclusa in mancanza di una specifica allegazione della che, secondo gli appellanti, avrebbe dovuto chiaramente indicare negli atti CP_4 difensivi il rispetto della normativa in materia. Fermo restando l'accertamento del CTU sul punto, deve ritenersi assolutamente sufficiente la prova fornita dalla mediante CP_4
il deposito dei contratti di apertura dei conti correnti, contenenti le condizioni economiche volte a regolare il singolo rapporto tra cui, appunto, proprio quelle relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia passivi che attivi.
In considerazione di quanto detto, quindi, deve ritenersi corretto sia l'accertamento eseguito dal CTU incaricato durante il giudizio di prime cure – il quale ha rielaborato il saldo contabile dei conti correnti analizzati applicando la capitalizzazione trimestrale negozialmente prevista – sia la sentenza gravata che giustamente ha recepito tale valutazione.
Anche con riguardo alla paventata usurarietà dei tassi, occorre fare delle precisazioni rispetto a quanto sul punto dedotto da parte degli appellanti, le quali conducono ad una chiara smentita di quanto da questi prospettato. Secondo gli appellanti, infatti, il CTU avrebbe erroneamente rideterminato il saldo contabile di conto corrente applicando i tassi di interesse convenzionali previsti dai rispettivi contratti nonostante fosse emersa l'usurarietà degli stessi.
Sul punto, occorre tenere distinte le valutazioni operate dal CTU con riguardo ai due conti correnti bancari oggetto dell'analisi.
Con riferimento al conto corrente n. 10096947, dalla documentazione depositata è emerso che le parti, successivamente all'apertura del conto con il contratto stipulato in data 22.07.2003, hanno modificato le condizioni economiche pattuendo un'apertura di credito regolata in conto corrente attraverso la stipulazione di tre ulteriori contratti:
- una apertura di credito di euro 20.000,00 con contratto del 31.01.2007;
- un affidamento di euro 200.000,00 del 31.01.2007;
- un ulteriore fido di euro 40.000,00 del 29.01.2009.
In considerazione delle diverse pattuizioni, nel verificare l'usurarietà dei tassi correttamente il consulente incaricato ha dovuto considerare non soltanto il tasso di interesse debitore stabilito con la pattuizione iniziale con cui è stato acceso il conto corrente, ma ha dovuto verificare il rispetto delle soglie antiusura anche al momento della stipulazione dei successivi contratti con i quali sono stati disciplinati ex novo i tassi di interessi passivi praticati sul rapporto.
Ebbene, dalle verifiche effettuate, è emersa l'usurarietà dei tassi pattuiti con il contratto del 29.01.2009 (13,923%) in quanto superiori alla soglia stabilita per il periodo di riferimento dai decreti ministeriali (13,68%).
Il tasso appena indicato è stato applicato dalla Banca fino alla revoca delle facilitazioni creditizie avvenuta in data 01.12.2010.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'usurarietà accertata dal CTU ancorchè considerata “originaria”, non può comportare l'assoluta gratuità del rapporto ai sensi dell'art.1815 c.c., in ragione della legittimità e correttezza dei tassi applicati dall'inizio del rapporto fino al momento della modifica contrattuale realizzata in data
29.01.2009. Deve considerarsi assolutamente condivisibile, infatti, la ricostruzione effettuata dal CTU il quale, nella rideterminazione del saldo contabile del conto corrente in esame, ha decurtato le somme applicate a titolo di interessi usurari esclusivamente con riferimento al periodo 29.01.2009 – 01.12.2010 nel quale effettivamente la CP_4
ha praticato condizioni contrarie alla normativa antiusura.
Tale affermazione trova una chiara conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale si è occupata della questione della sopravvenuta usurarietà dei tassi conseguentemente all'esercizio dello ius variandi esercitato dalla Banca, sostenendo che nel caso in cui il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca o anche a pattuizioni concluse successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96, la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'art.1815 c.c., con la conseguenza che nessun interesse sarà dovuto (sull'argomento, ex multiis Cass. civ. ord. n. 18277/2024; Cass. civ. SS.UU. n. 19597/2020).
Come conseguenza alla sopravvenuta usurarietà “originaria” dei tassi di interessi debitori non discende l'assoluta gratuità del rapporto bancario ma soltanto la non debenza di alcun interesse dal momento in cui è stata ex novo pattuita la nuova misura percentuale esorbitante rispetto alle soglie antiusura.
Per tali motivi, quindi, risulta corretta la valutazione operata dal primo giudice che, condividendo l'elaborazione effettuata da parte del consulente tecnico, ha rideterminato il saldo del conto corrente n.10096947 escludendo i tassi di interesse limitatamente al periodo 29.01.2009 – 01.12.2010, applicando per il resto gli interessi nella misura convenuta tra le parti nel contratto di apertura del conto e nei successivi accordi modificativi rispettosi della normativa di settore.
Diversamente, invece, la problematica paventata dagli appellanti non si pone con riguardo al rapporto di conto corrente n.10930369, aperto esclusivamente per regolare il rapporto di finanziamento collegato denominato “Flexicredito” per euro 104.575,00 concesso in data 29.11.2007.
Sul punto, stante il collegamento esistente tra i due rapporti, il CTU ha effettuato la valutazione relativa alla usurarietà dei tassi debitori pattuiti considerato cumulativamente il tasso convenuto all'atto della sottoscrizione del mutuo (7,05%) sia quello stabilito all'atto dell'accensione del conto di regolamento (14%), in considerazione del fatto che la provvedeva ad addebitare alla società finanziata CP_4
entrambi i tassi di interesse sul medesimo importo, applicando quindi un tasso di interesse reale pari al 21,05%, esorbitante rispetto al tasso soglia di 9,945%.
Per tale motivo, il CTU ha ricostruito i rapporti escludendo qualsiasi tipo di interesse ai sensi dell'art. 1815 c.c. in ragione della chiara usurarietà dei tassi pattuiti.
In ultimo, anche le doglianze riguardanti le commissioni di massimo scoperto non risultano condivisibili.
Con riferimento al conto n. 10930369, il contratto di apertura di conto corrente non prevedeva l'applicazione di alcun addebito a carico della correntista a titolo di commissione di massimo scoperto, dato che, nel regolare le condizioni economiche e le spese, con riferimento a questa specifica voce di costo era prevista una percentuale pari allo 0%. In ogni caso, nell'indicazione della voce di costo il testo negoziale era chiaro nell'individuazione dei parametri di riferimento cui attenersi per il calcolo della commissione, ovvero il massimo scoperto trimestrale.
Con riguardo, invece, al conto corrente n. 10096947, la commissione di massimo scoperto applicata dalla deve ritenersi legittima in quanto validamente pattuita CP_4
nel contratto di apertura di conto corrente e in quelli successivi.
Costituisce principio consolidato in materia quello secondo cui “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. civ. ord. nn. 1373/2024; 19825/2022).
Secondo la S.C., però, la pattuizione sulla CMS può ritenersi nulla solo laddove emerga una indeterminatezza “effettiva e radicale”, la quale non può dirsi riscontrata nel caso in cui, operando una interpretazione sistematica di tutte le condizioni negoziali complessivamente considerate, sia comunque possibile in via ermeneutica l'individuazione del periodo di riferimento.
Nel caso di specie, dalla lettura delle condizioni economiche emerge chiaramente la volontà delle parti di applicare la suddetta commissione trimestralmente, in considerazione del fatto che all'interno del documento di sintesi si fa sempre riferimento a “commissione di massimo scoperto trimestrale: - sul fido (1,00%); - oltre il limite del fido (1,20%)”, indicando sia il riferimento temporale sia la base di calcolo per l'applicazione della commissione, consentendo quindi alla correntista di conoscere l'effettiva incidenza economica della voce di costo.
Per tutti questi motivi, quindi, l'appello va integralmente rigettato con conseguenziale conferma della sentenza gravata.
8. Le spese processuali nel rapporto tra gli appellanti e la e tra gli Controparte_1 appellanti e la terza interventrice e per essa quale Controparte_8 mandataria seguono la soccombenza e sono liquidate come da CP_5 dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M.n.55/2014, aggiornato al D.M.
n.147/2022, in base a valori compresi tra i minimi ed i medi tariffari con riguardo al valore della causa da E.260.000,01 a E. 520.000,00, alla natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata. Tenuto conto delle attività effettivamente svolte vanno esclusi per entrambe i compensi relativi alla fase istruttoria, che non ha avuto luogo in grado di appello;
alla appellata cedente che dopo l'intervento della cessionaria non partecipava più al CP_1 giudizio, non precisava le conclusioni e non depositava la comparsa conclusionale, non vanno riconosciuti i compensi relativi alla fase decisoria;
alla terza interventrice cessionaria e per essa quale mandataria - Controparte_8 CP_5 che potrà comunque giovarsi delle statuizioni contenute nella presente sentenza, giusta il disposto dell'art. 111, ultimo comma, c.p.c., nonostante la mancata estromissione dal processo della banca cedente - spetta invece il pagamento dei compensi inerenti la fase conclusiva del giudizio, oltre a un compenso in misura ridotta (di circa del 50% rispetto ai valori medi, ex art. 4, 1° comma, D.M. n. 55/2014) per la fase di studio della controversia e per quella introduttiva del giudizio (comprendente, tra l'altro, la redazione dell'atto di costituzione in giudizio, l'autentica della firma apposta dalla parte in calce alla procura ad litem, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente).
Le spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e (già CP_5 CP_2
già vanno compensate considerato che Controparte_3
alcuna censura è stata mossa alla statuizione di difetto di legittimazione passiva pronunciata dal giudice di prime cure e alcuna statuizione è stata richiesta sul punto al giudice di appello e che la stessa è stata evocata in giudizio in quanto parte del giudizio di primo grado.
9. Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(in proprio e quale erede di ), Parte_1 Parte_3 Parte_4
(in proprio, quale amministratrice della e in qualità di Parte_2 Parte_1 erede di ), nei confronti di di (già Persona_1 Controparte_1 CP_5
già e di CP_2 Controparte_3 Controparte_13 , avverso la sentenza n. 554/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, con atto
[...] notificato in data 5.4.2017, e con l'intervento ex art.111 c.p.c. di Controparte_8
e per essa quale mandataria così provvede:
[...] CP_5
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_13
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
c) condanna gli appellanti al pagamento in favore di e di Controparte_1 CP_5
(già già e di CP_2 Controparte_3 [...]
e per essa quale mandataria delle spese del Controparte_8 CP_5 presente grado del giudizio, che liquida rispettivamente in E.5.000,00 e in E.8.500,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
d) dichiara compensate le spese del presente grado tra gli appellanti e CP_5
(già già ; CP_2 Controparte_3
e) visti gli artt.13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 16.12.2024
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio