Corte d'Appello Bari, sentenza 23/12/2025, n. 823
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione

    La Corte ha ritenuto che, a seguito dell'opposizione dell'intimato, si instaura un nuovo procedimento con rito ordinario/locatizio, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, inclusa la possibilità per il locatore di porre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata, purché connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo.

  • Rigettato
    Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato

    La Corte ha ritenuto che la locatrice non aveva spiegato una azione dichiarativa ai sensi dell'art. 1456 c.c., bensì una ordinaria azione di risoluzione ex art. 1455 e 1453 c.c. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati.

  • Inammissibile
    Inammissibilità della domanda ex art. 1456 c.c. per violazione del divieto di mutatio libelli e carenza di presupposti

    La Corte ha ritenuto che la successiva domanda di risoluzione proposta dalla locatrice non fosse una domanda nuova, ma un tollerabile allargamento del petitum iniziale (emendatio libelli). Tuttavia, ha constatato che la locatrice non aveva mai comunicato al conduttore, nei modi previsti dall'art. 10 del contratto di locazione (raccomandata a.r.), la propria intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. La suddetta volontà è stata manifestata soltanto nell'istanza di mediazione. Di conseguenza, la domanda di risoluzione di diritto del contratto proposta con riferimento all'art. 10 del contratto non era ammissibile, in quanto violativa del richiamato art. 10. La domanda è stata ritenuta inammissibile ai fini della soccombenza virtuale.

  • Altro
    Condanna alle spese di lite del primo grado

    La Corte ha compensato integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

  • Altro
    Condanna alle spese del presente grado di giudizio

    La Corte ha compensato integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bari, sentenza 23/12/2025, n. 823
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
    Numero : 823
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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