Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 01861/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00687/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2025, proposto da GI CU, TE CU, RB RZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Livia Lucia Gugliotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea CA, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della la comunicazione di avvio del procedimento (ex art. 16 della legge n. 327/2001), con contestuale comunicazione di deposito del progetto definitivo presso gli uffici della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea di CA, di cui alla nota n. 952/2025 in data 24 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso notificato il 31 marzo 2025 e depositato in data 7 aprile 2025, i ricorrenti impugnavano, chiedendo l’annullamento, la comunicazione di avvio del procedimento (ex art. 16 della legge n. 327/2001), con contestuale comunicazione di deposito del progetto definitivo presso gli uffici della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea di CA, di cui alla nota n. 952/2025 in data 24 gennaio 2025.
Nel ricorso, in sintesi, veniva rappresentato in fatto e diritto quanto segue.
I ricorrenti espongono di rivestire rispettivamente la qualità di usufruttuari e di nuda proprietaria di un immobile sito nel Comune di Belpasso, compendio immobiliare interessato dalla procedura espropriativa oggetto del presente giudizio.
Veniva evidenziato che il compendio in questione risultava composto da quattro distinte unità abitative, corredate da pertinenziale giardino e da area destinata a parcheggio, così da configurare una struttura residenziale unitaria.
Veniva rilevato che, con sentenza n. 4061/2024, il Tribunale territorialmente competente aveva annullato gli atti afferenti alla procedura espropriativa, in ragione della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, con conseguente violazione delle garanzie partecipative riconosciute agli interessati dagli articoli 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, successivamente alla pronuncia giudiziale sopra menzionata, l’Amministrazione procedeva alla notificazione di una nuova comunicazione di avvio del procedimento. Tuttavia, tale atto – secondo la prospettazione dei ricorrenti – eludeva il dictum giudiziale, in quanto non assicurava una effettiva riapertura del contraddittorio procedimentale, limitandosi ad annunciare il deposito del progetto definitivo, con ciò degradando la partecipazione dei cittadini a un mero adempimento formale e privo di reale incidenza.
Veniva rappresentato che le osservazioni trasmesse a mezzo posta elettronica certificata in data 25 febbraio 2025, con cui si segnalava l’assenza di adeguati accertamenti tecnici preliminari al progetto, rimanevano prive di riscontro da parte dell’Amministrazione procedente, integrando un ulteriore vulnus al principio del contraddittorio procedimentale.
Veniva ulteriormente rappresentato che, a seguito dell’avvio di scavi condotti a distanza di circa trenta metri dall’edificio, si verificavano lesioni strutturali, quali crepe e fessurazioni, sugli immobili di proprietà dei ricorrenti. Per tale motivo, gli stessi, con formale diffida del 6 marzo 2025, richiedevano la sospensione immediata dei lavori in corso.
Veniva evidenziato che l’autorità espropriante, con nota del 10 marzo 2025, disponeva la richiesta di chiarimenti alla ditta esecutrice delle opere e contestualmente invitava i ricorrenti a concordare un sopralluogo da effettuarsi in contraddittorio. Tale sopralluogo si svolgeva in data 17 marzo 2025, con la partecipazione delle parti interessate.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, oltre alla palese violazione del giudicato, si profilava l’irragionevolezza della scelta progettuale, atteso che l’opera pubblica risultava localizzata a una distanza estremamente ridotta dal fabbricato (pari a soli 2-3 metri), in assenza di adeguati studi tecnici e senza l’espletamento di opportune indagini geologiche preliminari.
Per i ricorrenti, tale ravvicinata collocazione dell’intervento determinava un concreto rischio di instabilità dell’immobile, rendendolo di fatto inidoneo all’uso abitativo, come documentalmente comprovato dalle relazioni tecniche agli atti del procedimento.
Veniva altresì denunciato non solo un evidente difetto di istruttoria, ma anche un'insufficiente motivazione degli atti adottati, nonché il mancato bilanciamento tra l’interesse pubblico perseguito e i diritti fondamentali dei soggetti privati incisi, in violazione del principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, risultavano inoltre lesi i principi di proporzionalità ed economicità, che devono informare l’attività della Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente.
Infine, si contestava la determinazione assunta dall’Amministrazione di procedere ad una forma di occupazione temporanea, in luogo dell’esproprio definitivo dell’immobile, evidenziandosi come tale opzione non comportasse un reale risparmio per l’Erario. Al contrario, essa avrebbe potuto determinare un aggravio economico per la collettività, a causa dei danni potenzialmente arrecati agli immobili e delle relative richieste risarcitorie.
Con memoria depositata in data 1 maggio 2025, l’Amministrazione intimata esponeva articolate difese, volte a confutare le doglianze formulate dai ricorrenti e a sostenere la legittimità dell’azione amministrativa intrapresa.
Veniva anzitutto eccepito l’inammissibilità di alcune delle censure sollevate nel ricorso introduttivo, in quanto ritenute affette da genericità ovvero proposte oltre i termini decadenziali di legge.
Secondo la prospettazione dell’Amministrazione, anche laddove considerate ammissibili, le doglianze relative alla presunta omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 sarebbero risultate comunque infondate nel merito, atteso che tale comunicazione era stata regolarmente effettuata nelle forme semplificate previste dalla norma stessa nei casi in cui il numero dei destinatari fosse superiore a cinquanta soggetti.
Veniva altresì rappresentato che l’Amministrazione aveva correttamente provveduto alla riattivazione del procedimento espropriativo, nel pieno rispetto delle prescrizioni derivanti dalla sentenza n. 4061/2024, escludendosi pertanto qualsivoglia violazione del giudicato.
Secondo la tesi dell’Amministrazione, le censure afferenti al presunto difetto di istruttoria, alla pretesa irragionevolezza della scelta progettuale e alla paventata lesione del principio di proporzionalità, si fonderebbero esclusivamente su una consulenza tecnica di parte, la quale – in quanto tale – non sarebbe idonea a vulnerare la sfera di discrezionalità tecnica e amministrativa che compete all’Amministrazione procedente nella materia oggetto di intervento.
Veniva inoltre evidenziato che molte delle doglianze di natura tecnica riproposte dai ricorrenti risultavano già scrutinabili in occasione del primo giudizio e, all’epoca, espressamente rigettate dal giudice adito. Tali rilievi, quindi, avrebbero assunto carattere reiterativo e sostanzialmente duplicativo, in violazione del principio del ne bis in idem processuale.
In particolare, l’affermazione secondo cui non sarebbero stati eseguiti studi tecnici preliminari veniva recisamente smentita dall’Amministrazione sulla base della documentazione progettuale agli atti, che dimostrerebbe l’esistenza e la sufficienza degli approfondimenti tecnici effettuati in fase istruttoria.
Secondo la prospettazione dell’Amministrazione, infine, le richieste formulate dai ricorrenti volte a ottenere la modifica del tracciato dell’opera pubblica, oltre a risultare inammissibili in quanto eccedenti l’oggetto del giudizio, sarebbero state da ritenersi anche tecnicamente irrealizzabili, per motivi legati alla conformazione dei luoghi e alla funzionalità complessiva dell’intervento infrastrutturale.
Con memoria depositata in data 15 maggio 2025, i ricorrenti ribadivano sostanzialmente le difese già spiegate con il ricorso introduttivo.
All’udienza del 5 giugno 2025, il Collegio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a. sottoponeva alle parti la questione della natura endoprocedimentale dell'atto impugnato con conseguente possibile inammissibilità del ricorso; dopo la discussione, la causa viene trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001, si configura, secondo il granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, quale atto avente natura meramente endoprocedimentale, privo di autonoma lesività e, pertanto, non immediatamente impugnabile in sede giurisdizionale.
La comunicazione ex art. 16 del D.P.R. n. 327/2001, infatti, non produce effetti vincolanti né determina un’immediata lesione della sfera giuridica del destinatario, ma si limita a rendere edotto il soggetto dell’avvio del procedimento amministrativo, consentendogli di esercitare il proprio diritto alla partecipazione mediante la presentazione di osservazioni, memorie o documentazione integrativa.
In tal senso, la comunicazione stessa non solo non contiene prescrizioni suscettibili di incidere in modo diretto e concreto sulle posizioni soggettive del privato, ma ha la funzione di garantire il contraddittorio procedimentale, stimolando l’intervento attivo del cittadino nel procedimento che lo riguarda.
A nulla rileva, in contrario, che, nella fattispecie in esame, la comunicazione rechi l’indicazione dell’avvenuto deposito del progetto definitivo, posto che tale richiamo non è sufficiente a mutarne la natura giuridica, né ad anticipare il momento dell’effettiva lesione, che resta circoscritto all’approvazione del progetto medesimo, atto quest’ultimo dotato di effetti lesivi concreti e pertanto autonomamente impugnabile.
Ne consegue, alla luce di quanto sopra, che il ricorso proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento debba essere dichiarato inammissibile per difetto del presupposto della lesività immediata richiesto dall’art. 41, comma 2, c.p.a., in quanto diretto contro un atto non definitivo, inserito in un contesto procedimentale non ancora concluso e privo di effetti pregiudizievoli attuali per il ricorrente.
Il Collegio ritiene equo, in ragione della peculiarità della fattispecie e del tipo di pronuncia, di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO