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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro LO H. LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13898.2023 R.A.C.L., promossa da:
AT GR
con il proc. avv. Centonze dom.
CONTRO
CP_ avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 13.12.23, questo Decidente chiedendo annullarsi l'indebito per CP_ cui è causa con condanna di alla restituzione di quanto trattenuto;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo lamenta come, titolare di pensione di reversibilità e di assegno sociale derivante da CP_ pensione inv. civ., abbia lamentato un indebito sulla pensione inv. civ. per il periodo 1\12.22; CP_ come correttamente abbia revocato l'assegno sociale a seguito del riconoscimento della pensione di reversibilità ma come, in violazione del legittimo affidamento, abbia revocato anche i ratei erogati per il periodo antecedente al decesso del coniuge benchè la prestazione assistenziale sia revocabile solo per il periodo successivo al venir meno delle condizioni di legge.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso.
Evidenzia come la trattenuta pensionistica per il recupero dell'indebito sia stata richiesta dalla ricorrente con pec del febbraio 2023. Ebbene, nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito [Cassazione civile , sez. lav., 30 gennaio 2006 , n. 2032, Cass. SS.UU.
4.8.10 n.18046; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 16/07/2024, n. 19561].
Principio questo che ben può trovare applicazione anche nel presente giudizio.
Ebbene, in tema di liquidazione e ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. a) e b), del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, rileva quindi il reddito dell'anno solare precedente, eccezion fatta per le prestazioni per cui sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati, ove assume valore il reddito percepito nello stesso anno [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 01/03/2017, n. 5271. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come “L'interpretazione offerta dalla Corte non risulta censurabile in quanto basata sulla lettera della norma dalla quale non è in alcun modo desumibile, invece, la distinzione proposta dalla ricorrente tra redditi per prestazioni, per i quali il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, e redditi diversi, per i quali varrebbe la regola generale del reddito dell'anno precedente. Di tale distinzione non vi è traccia nella norma e, dunque l'interpretazione offerta da parte ricorrente non trova adeguato supporto in alcuna norma”].
Pertanto, deve ritenersi la sussistenza dell'indebito, siccome peraltro evidenziato dalla stessa parte ricorrente che ha ritenuto legittima la revoca della prestazione assistenziale.
Pacifica quindi la natura indebita della prestazione, la lite verte in punto di ripetibilità.
Nella specie per quanto concerna il periodo antecedente il decesso del coniuge , non è dato CP_ ravvisare alcun errore di e la richiesta di ripetizione è la conseguenza fisiologica dell'avvenuta concessione a domanda della pensione di reversibilità e della misura del reddito annuale conseguito.
Tuttavia, la ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile
[Cass.,Sez. L - , Ordinanza n. 17396 del 28/06/2025].
Che è quanto deve ripetersi nella fattispecie in esame. Si deve pertanto annullare l'indebito nella parte relativa al periodo antecedente il decesso del coniuge del ricorrente.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
annulla l'indebito per cui è causa nella parte relativa al periodo antecedente il decesso del coniuge CP_ del ricorrente e per l'effetto condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo, oltre accessori.
Spese compensate.
Lecce, 07/10/2025
LO LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro LO H. LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13898.2023 R.A.C.L., promossa da:
AT GR
con il proc. avv. Centonze dom.
CONTRO
CP_ avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 13.12.23, questo Decidente chiedendo annullarsi l'indebito per CP_ cui è causa con condanna di alla restituzione di quanto trattenuto;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo lamenta come, titolare di pensione di reversibilità e di assegno sociale derivante da CP_ pensione inv. civ., abbia lamentato un indebito sulla pensione inv. civ. per il periodo 1\12.22; CP_ come correttamente abbia revocato l'assegno sociale a seguito del riconoscimento della pensione di reversibilità ma come, in violazione del legittimo affidamento, abbia revocato anche i ratei erogati per il periodo antecedente al decesso del coniuge benchè la prestazione assistenziale sia revocabile solo per il periodo successivo al venir meno delle condizioni di legge.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso.
Evidenzia come la trattenuta pensionistica per il recupero dell'indebito sia stata richiesta dalla ricorrente con pec del febbraio 2023. Ebbene, nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito [Cassazione civile , sez. lav., 30 gennaio 2006 , n. 2032, Cass. SS.UU.
4.8.10 n.18046; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 16/07/2024, n. 19561].
Principio questo che ben può trovare applicazione anche nel presente giudizio.
Ebbene, in tema di liquidazione e ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. a) e b), del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, rileva quindi il reddito dell'anno solare precedente, eccezion fatta per le prestazioni per cui sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati, ove assume valore il reddito percepito nello stesso anno [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 01/03/2017, n. 5271. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come “L'interpretazione offerta dalla Corte non risulta censurabile in quanto basata sulla lettera della norma dalla quale non è in alcun modo desumibile, invece, la distinzione proposta dalla ricorrente tra redditi per prestazioni, per i quali il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, e redditi diversi, per i quali varrebbe la regola generale del reddito dell'anno precedente. Di tale distinzione non vi è traccia nella norma e, dunque l'interpretazione offerta da parte ricorrente non trova adeguato supporto in alcuna norma”].
Pertanto, deve ritenersi la sussistenza dell'indebito, siccome peraltro evidenziato dalla stessa parte ricorrente che ha ritenuto legittima la revoca della prestazione assistenziale.
Pacifica quindi la natura indebita della prestazione, la lite verte in punto di ripetibilità.
Nella specie per quanto concerna il periodo antecedente il decesso del coniuge , non è dato CP_ ravvisare alcun errore di e la richiesta di ripetizione è la conseguenza fisiologica dell'avvenuta concessione a domanda della pensione di reversibilità e della misura del reddito annuale conseguito.
Tuttavia, la ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile
[Cass.,Sez. L - , Ordinanza n. 17396 del 28/06/2025].
Che è quanto deve ripetersi nella fattispecie in esame. Si deve pertanto annullare l'indebito nella parte relativa al periodo antecedente il decesso del coniuge del ricorrente.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
annulla l'indebito per cui è causa nella parte relativa al periodo antecedente il decesso del coniuge CP_ del ricorrente e per l'effetto condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo, oltre accessori.
Spese compensate.
Lecce, 07/10/2025
LO LL