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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/06/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13078/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13078/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli Avv.ti LAZZARINI MARIO MARCO e PERLI MARINA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. PASINI ISIDE
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Con note scritte del 13/2/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “il sig. entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, Parte_1 corrisponderà alla signora a mezzo bonifico bancario, la somma di € 2.000,00 Controparte_1
(duemila/00 euro) a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 legge
898/1970. Voglia il Tribunale di Brescia dare atto della definizione di ogni rapporto patrimoniale tra le parti e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1 [...]
, ordinandosi all'ufficiale dello stato civile del comune di Gavardo l'annotazione Parte_1 dell'emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio tenuto presso quel Comune per l'anno
1989 Parte II Serie A n. 20; spese, diritti e onorari di lite compensate”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Gavardo (BS), in data 20/5/1989, trascritto al n. 20, parte
II, serie A, anno 1989, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, unione dalla quale è nata la figlia (n. 11/3/1997). Per_1
La separazione è stata pronunciata giusta sentenza n. 1824/2021 pubblicata il 6/7/2021, passata in giudicato.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, domanda alla quale parte resistente ha aderito restando controverse le ulteriori questioni.
Dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti in esito alla celebrazione dell'udienza presidenziale, il disaccordo sulle restanti domande è stato superato dinanzi al Giudice istruttore, sicché le parti, con note scritte del 13/2/2025, hanno precisato le conclusioni in forma congiunta trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
- a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale (i.e. 7/2/2017);
- il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge 898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
Si dà atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della Camera di Consiglio del giorno 5/6/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13078/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli Avv.ti LAZZARINI MARIO MARCO e PERLI MARINA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. PASINI ISIDE
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Con note scritte del 13/2/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “il sig. entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, Parte_1 corrisponderà alla signora a mezzo bonifico bancario, la somma di € 2.000,00 Controparte_1
(duemila/00 euro) a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 legge
898/1970. Voglia il Tribunale di Brescia dare atto della definizione di ogni rapporto patrimoniale tra le parti e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1 [...]
, ordinandosi all'ufficiale dello stato civile del comune di Gavardo l'annotazione Parte_1 dell'emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio tenuto presso quel Comune per l'anno
1989 Parte II Serie A n. 20; spese, diritti e onorari di lite compensate”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Gavardo (BS), in data 20/5/1989, trascritto al n. 20, parte
II, serie A, anno 1989, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, unione dalla quale è nata la figlia (n. 11/3/1997). Per_1
La separazione è stata pronunciata giusta sentenza n. 1824/2021 pubblicata il 6/7/2021, passata in giudicato.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, domanda alla quale parte resistente ha aderito restando controverse le ulteriori questioni.
Dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti in esito alla celebrazione dell'udienza presidenziale, il disaccordo sulle restanti domande è stato superato dinanzi al Giudice istruttore, sicché le parti, con note scritte del 13/2/2025, hanno precisato le conclusioni in forma congiunta trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
- a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale (i.e. 7/2/2017);
- il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge 898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
Si dà atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della Camera di Consiglio del giorno 5/6/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
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