Sentenza 8 maggio 2023
Massime • 3
Il titolare del diritto all'assegno mensile di mantenimento, riconosciuto per il coniuge o per i figli minori non autosufficienti con provvedimenti giudiziali emessi nel giudizio di separazione o di scioglimento del matrimonio, non può pretenderne il pagamento in unica soluzione dal debitore gravato, sotto forma di capitalizzazione del relativo corrispettivo economico in sede esecutiva, trattandosi di credito che matura periodicamente (di regola, di mese in mese), né il giudice dell'esecuzione (o quello dell'opposizione) può provvedere direttamente a detta capitalizzazione.
In tema di assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile, l'iscrizione di ipoteca sui beni dell'obbligato fino alla concorrenza di una somma corrispondente all'importo della capitalizzazione del suddetto assegno, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 898 del 1970, consente al creditore, nell'espropriazione forzata dei beni ipotecati, di far valere il suo credito soltanto nei limiti dei ratei già maturati alla data dell'intervento nella procedura e, comunque, non oltre il momento in cui il processo si chiude con la distribuzione del ricavato.
Il credito relativo all'assegno mensile di mantenimento (riconosciuto nel giudizio di separazione o di divorzio) matura periodicamente e non è un credito unico ripartito in ratei con diverse e successive scadenze; perciò, i ratei non ancora maturati non costituiscono crediti attualmente esistenti, ma inesigibili in quanto sottoposti a termine di scadenza, bensì crediti futuri ed eventuali (in quanto non ancora venuti ad esistenza), sicché non sono configurabili i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1186 c.c. in tema di decadenza dal beneficio del termine.
Commentari • 3
- 1. La tutela ipotecaria del credito da mantenimentoGiorgia Perzia · https://www.filodiritto.com/ · 13 gennaio 2024
La Riforma Cartabia, D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, ha introdotto all'interno del titolo IV-bis del Codice di Procedura Civile, «Norme per il procedimento in materie di persone, minorenni e famiglie», nella specifica sezione dedicata all'attuazione dei provvedimenti, l'art. 473bis.36 c.p.c. rubricato “Garanzie a tutela del credito”. Interessante approfondire l'ambito e le modalità di applicazione del primo comma di detta norma, che dispone che “I provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale”. L'iscrizione da provvedimenti temporanei …
Leggi di più… - 2. Guida al diritto (20/2023)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 8 giugno 2023
- 3. La titolare dell’assegno divorzile ha un limitato intervento nella procedura esecutiva dell’exAccesso limitatoSara Guoli · https://www.altalex.com/ · 29 maggio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2023, n. 12216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12216 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 3 Num. 12216 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 08/05/2023 Ric. n. 16798/2020 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 2 di 9 uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. ssa Anna IA Soldi, che ha concluso per l’acco- glimento del ricorso, come da requisitoria scritta già in atti;
l’avvocato Angelo Bertoncini, per la società ricorrente;
l’avvocato Lariana Sagrini, per la controricorrente. Fatti di causa IA NA ON e la Banca Farnese S.p.A. (oggi Banca Cen- tropadana Credito Cooperativo Società Cooperativa) hanno pi- gnorato un cespite immobiliare in danno di NE ES RR. Effettuata la vendita, sono sorte contestazioni tra i cre- ditori in ordine alla distribuzione del ricavato. Avverso l’ordi- nanza del giudice dell’esecuzione che ha deciso in ordine a tali contestazioni, la ON ha proposto opposizione agli atti esecu- tivi ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c.. L’opposizione è stata in un primo tempo dichiarata improcedi- bile dal Tribunale di Brescia, con sentenza cassata da questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20018 del 06/10/2016, Rv. 642609 – 01). All’esito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Brescia ha accolto l’opposizione, disponendo la modifica del piano di riparto nel senso richiesto dall’opponente e condannando la banca opposta a restituire a quest’ultima l’importo ritenuto indebitamente per- cepito, pari ad € 85.943,36. Ricorre Banca Centropadana Credito Cooperativo Società Coo- perativa, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la ON. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. È stata disposta ed effettuata la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo all’intimato NE ES RR. Ragioni della decisione Ric. n. 16798/2020 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 3 di 9 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. nonché art. 8 II° comma legge 898/1970 e art. 2808 c.c., in relazione al motivo di cui al comma 1 n. 3, dell’art. 360 c.p.c.». La società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, modificando il progetto di distribuzione predisposto dal giudice dell’esecuzione, ha attribuito all’opponente ON anche l’importo (capitalizzato) dei ratei dell’assegno di mantenimento alla stessa riconosciuto in sede di divorzio, a carico del debitore, ma non ancora maturati al momento dell’approvazione del pro- getto stesso. Il motivo è fondato. 1.1 Emerge dagli atti che la ON, titolare di un credito avente ad oggetto l’assegno mensile di mantenimento in favore del fi- glio AN RR sulla base di sentenza di scioglimento del suo matrimonio con il debitore, credito garantito da ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 8 della legge n. 898 del 1970, dopo aver pro- ceduto al pignoramento per i ratei di tale assegno fino a quel momento maturati, aveva proposto un ulteriore intervento nella procedura esecutiva, facendo valere la pretesa alla capi- talizzazione dei ratei futuri e maturandi del medesimo. Il giudice dell’esecuzione le aveva originariamente attribuito, in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita, esclusivamente l’importo dei ratei dell’assegno maturati fino al momento del riparto. Con la sentenza impugnata le è stato invece integralmente ri- conosciuto il diritto di credito fatto valere con l’intervento. 1.2 Si premette che la decisione impugnata è caratterizzata da una motivazione di ardua intelligibilità, dalla quale emerge con scarsa chiarezza finanche l’effettiva ratio decidendi della statui- zione finale. Inoltre, il tribunale, avendo accolto l’opposizione, non si è limitato, come avrebbe dovuto, a dichiarare l’illegitti- mità del provvedimento impugnato e a indicare le ragioni di tale Ric. n. 16798/2020 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 4 di 9 illegittimità affinché si potesse procedere nel modo corretto in sede esecutiva, ma ha disposto direttamente la modifica del progetto di distribuzione, attività riservata invece al giudice dell’esecuzione, in tal modo eccedendo dalle attribuzioni del giudice del merito dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., rimedio a carattere esclusivamente rescin- dente. In ogni caso, ai fini della presente impugnazione risulta decisivo ed assorbente il rilievo della manifesta fondatezza della censura con la quale si contesta l’erroneità, in diritto, del riconoscimento e dell’attribuzione alla creditrice, in sede di distribuzione con- seguente ad esecuzione forzata, degli importi richiesti con il suo intervento a titolo di capitalizzazione dei ratei non ancora ma- turati dell’assegno divorzile. 1.3 A seguito delle modificazioni operate dal legislatore, con le riforme del 2005, in relazione alle disposizioni in precedenza dettate dagli artt. 499, 525, 551 e 563 c.p.c. in tema di inter- vento dei creditori nell’esecuzione forzata, , si discute se attual- mente sia possibile l’intervento nel processo esecutivo per espropriazione, in virtù di crediti non ancora esigibili, e se ciò sia eventualmente possibile anche a prescindere dalla sussi- stenza di un titolo esecutivo, eventualmente mediante il proce- dimento per il riconoscimento di siffatti crediti, oggi previsto dall’art. 499 c.p.c.. Tali questioni di diritto non assumono, peraltro, concreta rile- vanza nella fattispecie che ha dato luogo alla presente
contro
- versia, dal momento che la ON non ha in realtà fatto sempli- cemente valere un credito non ancora esigibile, né ha proposto intervento per un credito attualmente esistente ma non assi- stito da titolo esecutivo: la pretesa fatta valere con il suo inter- vento è costituita, infatti, dai ratei futuri (cd. “maturandi”) dell’assegno divorzile, cioè da un credito non ancora attual- mente esistente, in quanto non ancora maturato (non, quindi, Ric. n. 16798/2020 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 5 di 9 semplicemente un credito esistente ma non ancora esigibile); anzi, ancora più precisamente, la pretesa fatta valere con l’in- tervento (per quanto emerge dagli atti) è quella avente ad og- getto il pagamento in unica soluzione dell’assegno divorzile, mediante attualizzazione, nella forma della capitalizzazione, del credito, futuro ed eventuale, relativo ai ratei di detto assegno non ancora maturati. Così dovendosi individuare l’oggetto e il titolo del credito fatto valere dalla ON in sede di intervento nel processo esecutivo, risulta evidente che si tratta di una pretesa radicalmente insus- sistente in diritto, in quanto la legge non consente affatto al titolare di un assegno mensile di mantenimento (per sé o per i figli minori non autosufficienti) riconosciuto con provvedimenti giudiziali emessi nel corso di un giudizio di separazione coniu- gale o scioglimento del matrimonio, cioè al titolare di un credito che matura periodicamente (di mese in mese, di regola), di pretendere dal coniuge gravato il pagamento in unica soluzione, sotto forma di capitalizzazione del relativo corrispettivo econo- mico: la corresponsione dell’assegno può avvenire “in unica so- luzione”, ai sensi dell’art. 5 della legge sul divorzio n. 898 del 1970, solo su accordo delle parti e se tale soluzione sia ritenuta equa dal tribunale, vale a dire dietro esplicito riconoscimento giudiziale in tal senso: il che, ovviamente, esclude altresì che sussista un diritto dell’avente diritto alla capitalizzazione dei ra- tei “maturandi” se tanto non gli è stato accordato dal giudice del merito che pronuncia il titolo esecutivo, giammai potendo allora provvedervi direttamente quello dell’esecuzione o dell’opposizione a quest’ultima. La radicale insussistenza della pretesa creditoria fatta valere con l’intervento nel processo esecutivo, così come, d’altronde, anche la mera corretta qualificazione di quelli relativi ai ratei non ancora maturati dell’assegno divorzile come crediti non at- tuali e non come crediti attualmente esistenti ma inesigibili in Ric. n. 16798/2020 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 6 di 9 quanto sottoposti a scadenza, esclude altresì la rilevanza delle considerazioni svolte dalla controricorrente nella memoria de- positata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con riguardo alla pretesa decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c., poiché la fattispecie per cui è causa non può minimamente sussumersi nel paradigma di tale disposizione. Trattandosi, cioè, di credito a maturazione periodica, non di credito unico ripartito in ratei con diverse e successive sca- denze, non potrebbero ritenersi in nessun caso sussistenti i pre- supposti per l’applicabilità delle disposizioni richiamate, in tema di decadenza dal beneficio del termine. Si tratta, comunque, di argomentazioni tardive, in quanto non viene chiarito in che sede ed in che termini tale questione (che presupporrebbe an- che accertamenti in fatto) era stata eventualmente sollevata nel corso del giudizio di merito. È, infine, opportuno osservare che non può avere rilievo, a so- stegno delle pretese della ON, l’avvenuta iscrizione di ipoteca per un importo corrispondente al credito per cui ha ottenuto l’assegnazione, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 898 del 1970: l’indicata prelazione, benché la sua costituzione sia effettiva- mente possibile, in caso di inadempienza del debitore, fino a concorrenza di una somma in sostanza corrispondente all’im- porto della capitalizzazione dell’assegno, può poi essere fatta valere in concreto esclusivamente nei limiti dei ratei dell’asse- gno stesso già maturati al momento in cui – con la distribuzione del ricavato – l’azionato processo esecutivo si chiude e non pure per quelli di futura (ed eventuale) maturazione, secondo l’indi- rizzo di questa stessa Corte, cui va certamente data continuità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 679 del 29/01/1980, Rv. 404103 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12309 del 06/07/2004, Rv. 574168 - 01), coerentemente con quanto fin qui esposto in diritto. L’esclusione, dall’attribuzione disposta in sede di riparto, dei ra- tei dell’assegno successivi a quelli già maturati al momento del Ric. n. 16798/2020 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 7 di 9 riparto stesso (i quali possono essere riconosciuti, a seguito di intervento o di suoi equipollenti: v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22645 del 11/12/2012, Rv. 624690 - 01) deve, pertanto, rite- nersi correttamente operata dal giudice dell’esecuzione. E tanto in applicazione dei seguenti principi di diritto: «il titolare del diritto alla corresponsione di un assegno mensile di mantenimento (per sé o per i figli minori non autosufficienti) riconosciuto con provvedimenti giudiziali emessi nel corso di un giudizio di separazione coniugale o scioglimento del matrimo- nio, trattandosi di credito che matura periodicamente (di re- gola: di mese in mese), non può pretenderne direttamente in sede esecutiva il pagamento in unica soluzione, sotto forma di capitalizzazione del relativo corrispettivo economico, alla quale non può in nessun caso provvedere direttamente né il giudice dell’esecuzione, né quello adito in sede di opposizione a quest’ultima; i ratei non ancora maturati dell’assegno di separazione o divor- zio non costituiscono crediti attualmente esistenti e semplice- mente inesigibili in quanto sottoposti a termine di scadenza, trattandosi invece di crediti futuri ed eventuali, non ancora ve- nuti ad esistenza, il che esclude che con riguardo al mancato pagamento degli stessi possa invocarsi la decadenza del debi- tore dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c.; anche laddove il coniuge titolare del diritto alla corresponsione di un assegno mensile di mantenimento (per sé o per i figli mi- nori non autosufficienti) abbia iscritto ipoteca sui beni dell’ob- bligato, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 898 del 1970, fino a concorrenza di una somma corrispondente all’importo della ca- pitalizzazione del suddetto assegno, in sede di esecuzione for- zata egli può far valere il suo diritto – anche sui beni ipotecati – esclusivamente nei limiti dei ratei dell’assegno stesso già ma- turati fino al momento dell’intervento nel processo esecutivo e, comunque e nelle forme di legge, fino a non oltre quello in cui Ric. n. 16798/2020 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 8 di 9 – con la distribuzione del ricavato – tale processo si chiude, non pure per quelli di successiva ed eventuale maturazione». Ne consegue che la decisione impugnata, che ha statuito in senso contrario ai principi di diritto sin qui esposti, va senz’altro cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla ON, siccome la ragione da costei dispiegata contro l’or- dinanza del giudice dell’esecuzione è qui – e in via definitiva – riconosciuta infondata: ed a tanto, per la natura soltanto re- scindente dell’opposizione formale, va limitata la pronuncia. 2. Con il secondo motivo, avanzato in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento del primo, si denunzia «viola- zione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al comma 1 n. 4, dell’art. 360 c.p.c.». Il motivo resta assorbito, in quanto condizionato, in conse- guenza dell’accoglimento di quello precedente. 3. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l’op- posizione agli atti esecutivi proposta dalla ON è rigettata. Le spese dell’intero giudizio (di merito e di legittimità) possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendone i presupposti di legge in relazione, tra l’altro, all’alterno anda- mento del giudizio stesso. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: Ric. n. 16798/2020 – Sez.
3 - Ud. 18 aprile 2023 – Sentenza – Pagina 9 di 9 - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, rigetta l’opposizione agli atti esecutivi proposta da IA NA ON;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio (di merito e di legittimità). Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-