TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/10/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. RG 1814 /2024 tra le parti:
Attore intimante: in persona del Controparte_1
l.r.p.t., (p.iva: , domiciliato a VIA MANIN P.IVA_1
32 51016 MONTECATINI TERME, rappresentato e difeso dall'avv. CALISTRI ALFREDO
Convenuto intimato: in persona del Controparte_2
l.r.p.t., ( p. iva: , domiciliato a VIA P.IVA_2
PISANA 396 50143 FIRENZE, rappresentato e difeso dall'avv. BOTTARU MADDALENA,
Chiamato in causa contumace: ( c.f. Parte_1
) residente a [...]
Boccherini n. 19
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
Decisa a Prato in data 21/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore intimante: come da note scritte depositate
Convenuto intimato: come da note scritte depositate
Chiamato in causa: non costituito in giudizio
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato per pec era chiamato in giudizio il convenuto per sentire convalidare lo sfratto per morosità con riguardo all'immobile situato a Montemurlo (PO) in via Amalfi n. 61 condotto in locazione con contratto regolarmente registrato con il canone di locazione concordato in €. 67.200,00 annui da pagarsi in rate mensili anticipate di €. 5.600,00 cadauna oltre iva ( cfr. doc. in atti); chiedeva la convalida dello sfratto e l?emissione del D.I. con vittoria della spese di lite;
la parte attrice deduceva che il conduttore non aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione per il periodo di cui all'accordo transattivo intervenuto tra le parti in data 19.12.2023 e quindi per il periodo da gennaio 2024 a luglio 2024 per la somma di €. 122.208,51; la parte convenuta intimata svolgeva opposizione alla convalida contestando la somma intimata e chiedeva il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese.
Era emessa l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. con fissazione di udienza ex art. 420 c.p.c. previa assegnazione del termine per la presentazione della procedura di mediazione e con previsione dei termini per il deposito delle rituali memorie integrative e con fissazione della data di rilascio dell'immobile.
La causa era istruita con la sola produzione documentale delle parti.
All'udienza del 03.03.2025 si prendeva atto che l'immobile era stato restituito in data 09.01.2025 come emergeva dalla memoria integrativa della convenuta.
Dai documenti in atti emerge che tra le parti era intervenuto un accordo transattivo nel dicembre 2023, in parte per il pagamento dei canoni di locazione pregressi e non pagati e, in parte, per le spese anticipate;
quindi la parte attrice ha dato la prova che le incombeva con riferimento
2 alla esistenza della fonte negoziale e alla eccezione di inadempimento;
non è stata data invece nel corso del giudizio la prova dell'avvenuto pagamento da parte della conduttrice qui convenuta intimata né dei canoni né del rimborso della polizza assicurativa né di quello dell'imposta di registro.
Non vi sono dubbi che la parte convenuta abbia omesso di corrispondere la somma di €. 183.277,70 derivante dalle seguenti voci:
€. 57.427,70 per canoni di locazione a dicembre 2023 come da atto transattivo;
€. 85.349,79 oltre iva per i canoni di locazione da gennaio 2024 a gennaio
2025 compresi, considerando l'aggiornamento istat per i mesi da novembre 2024 in poi;
€. 9.475,70 a titolo di rimborso delle spese sostenute per dotare il capannone di energia elettrica nella misura del 65% della complessiva somma di €. 14.578,00 come da atto transattivo;
€. 28.096,00 a titolo di spese anticipate per allaccio alla rete del gas come da atto transattivo;
€. 1.278,00 per imposta di registro;
€. 1.650,00 a titolo di rimborso del pagamento della polizza assicurativa.
Dalla somma complessiva di €. 183.277,70 va detratta la somma di €.
22.000,00 versati dalla convenuta intimata a titolo di acconto da gennaio
2024 a giugno 2024 e quindi si giunge alla somma suindicata di €.
161.277,70 oltre iva di legge sui canoni insoluti da dicembre 2023 a gennaio 2025.
A parere del giudicante si reputa che la parte intimata sia del tutto decaduta dal beneficio del termine per le rate ancora a scadere dell'atto transattivo.
Lo stato di insolvenza a cui si riferisce l'art. 1186 c.c. ai fini della decadenza dal termine, infatti, non deve assumere i caratteri della gravità
3 e della irreversibilità ma può conseguire anche a una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile e temporanea, purché la stessa sia idonea a peggiorare le garanzie patrimoniali offerte dal debitore ( cfr., fra le tante: Cass. 24430/2011 e Cass. 20042/2020).
Nel caso di specie vi è una evidente situazione di difficoltà economica dato il debito cospicuo accumulato dalla parte convenuta intimata e il protrarsi nel tempo della predetta situazione come, peraltro, ammesso dalla stessa parte convenuta nella memoria di costituzione;
tale situazione appare fornire idonea giustificazione alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine per le rate non ancora scadute dell'atto transattivo del dicembre del 2023.
Si ritiene quindi che, in accoglimento della domanda attorea, vada risolto il contratto di locazione intervenuto tra le parti per grave inadempimento della convenuta intimata prendendo atto dell'avvenuto rilascio al
09.01.2025 ( cfr. ricevuta della consegna delle chiavi in atti).
La parte convenuta intimata, quindi, previa decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. va condannata, in solido con il socio accomandatario terzo chiamato rimasto contumace Parte_1
nel presente giudizio, al pagamento, in favore della parte attrice intimante, della somma di €. 161.277,70 oltre iva sui canoni insoluti da dicembre 2023 a Gennaio 2025 e interessi dalla scadenza dei relativi importi all'effettivo saldo;
si rigettano le domande della convenuta intimata perché infondate
La soccombenza della parte convenuta intimata determina la regolazione delle spese ex art. 91 c.p.c. ponendo a carico della stessa la refusione delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte attrice intimante per la complessiva somma, ex d.m. 147/2022, visto il valore della causa, di €.
9.325,00 per compensi ( di cui €. 6.301,00 per il giudizio di convalida e di merito atteso che quest'ultimo era di natura documentale ed €. 3.024,00
4 per la mediazione nelle fasi di introduzione e di negoziazione) oltre alle spese vive pari a €. 406.50 e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie le domande attoree e per gli effetti, dichiara risolto il contratto di locazione intervenuto tra le parti per grave inadempimento della convenuta intimata prendendo atto dell' avvenuto rilascio dell'immobile al 09.01.2025; condanna la parte convenuta intimata, previa decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e in solido con il socio accomandatario terzo chiamato contumace, al pagamento, in favore Parte_1
della parte attrice intimante, della somma di €. 161.277,70 oltre iva sui canoni insoluti da dicembre 2023 a gennaio 2025 e interessi dalla scadenza dei relativi importi all'effettivo saldo;
rigetta le domande della parte convenuta intimata;
condanna altresì, ex art. 91 c.p.c., la parte convenuta intimata e il terzo chiamato, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte attrice intimante che liquida in € 9.325,00 per compensi, meglio specificati nella parte motivazionale, oltre alle spese vive pari a €. 406.50 e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Prato, 21/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Micaela Lunghi
5