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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 03/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 117/2023 r.g. sez. lav., vertente tra
, , n.q. di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'Avv. e con la stessa
[...] Parte_3
elettivamente domiciliati in Boscoreale (Na) Via Panoramica 33
Appellante
e
, in persona del rappresentata e difesa dall'Avv.to SICILIANO Controparte_1 C.F._1
ROSA MARIA, elettivamente domiciliata in CASTELLAMMARE DI STABIA VIA A. DE
GASPERI 167
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato in data 14.01.2023, , , Parte_1 Parte_2
n.q. di eredi di agivano in riassunzione, a seguito di Parte_3 Parte_4
rinvio dalla Corte di Cassazione innanzi alla Corte di Appello di Napoli al fine di sentir:
“dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della superiore qualifica di Dirigente per il periodo considerato e, per l'effetto, riconoscere in suo favore, per il periodo indicato in premessa e per le dette causali, la complessiva somma di E 97.452,49 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con vittoria di spese”
1 Il giudizio veniva ab origine instaurato con due distinti ricorsi ex art. 414 cpc, depositati innanzi al Tribunale di Torre Annunziata sez. lavoro, mediante i quali il de cuius Parte_4
richiedeva:
1) la condanna dell' al pagamento di emolumenti variabili relativi allo stipendio Parte_5
di posizione previsti per il personale dirigenziale del ruolo amministrativo per i periodi dal 2003 al 2007, per la complessiva somma di euro 6.427,64.
La causa (R.G. n. 5518/09) veniva decisa con sentenza di rigetto avverso la quale il Parte_3
proponeva appello R.G. n. 9172/11.
2) il riconoscimento della superiore qualifica di dirigente per il periodo dall'1.5.1995 al
30.6.2004, e per l'effetto, la condanna dell' al pagamento della complessiva Parte_5
somma di euro 97.452,49.
La causa (R.G.5517/09) veniva decisa con sentenza di rigetto n. 2966/11, avverso la quale il proponeva appello R.G. n. 9173/11. Parte_3
I giudizi, promossi innanzi alla Corte di Appello di Napoli, venivano riuniti e la causa decisa con sentenza n. 214/16 che rigettava il gravame.
proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronunzia, affidato a due Parte_4
motivi, decidendo il quale la Suprema Corte, con ordinanza n. 30842/2022, così statuiva: “Il primo motivo di ricorso, che in ragione del contenuto dello stesso, deve essere riqualificato come prospettazione del vizio di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., è fondato e va accolto.
La motivazione della sentenza di appello fa riferimento a persona diversa dal lavoratore ricorrente (tale ) e ciò si riverbera sulla effettiva sussistenza di una pur succinta Per_1
esposizione delle ragioni di diritto della decisione impugnata, di talché non è possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, con conseguente nullità della stessa (cfr. Cass., 29721 del 2019).
2. All'accoglimento del primo motivo di ricorso segue l'assorbimento del secondo motivo.
3. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. la sentenza CP_2
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla
Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.”
Sulla base di tale pronunzia veniva instaurato il presente giudizio di rinvio con il quale gli eredi del rassegnavano le conclusioni sopra trascritte. Parte_3
Ricostituito il contraddittorio, l' eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne Parte_5
chiedeva, pertanto, il rigetto.
2 All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
****
1. In via preliminare, giova precisare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19701 del 17 settembre
2010, che il rinvio cd. prosecutorio o proprio consiste in un completamento del giudizio di cassazione ai fini della decisione sul merito della domanda. Tale fase, pur dotata di autonomia, non dà vita ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario.
Va osservato che, nella presente fattispecie, la cassazione della pronunzia d'appello non è stata determinata da una violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc, sicchè non è stato dettato dalla Suprema Corte un principio di diritto vincolante per questo giudice del rinvio.
Ciò si riflette sull'ambito oggettivo del presente giudizio.
In proposito, la Corte di Cassazione ha rilevato che: “I limiti dei poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia…nella prima ipotesi, il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c. al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, della preclusioni e decadenze già verificatesi”. (Cass. n. 27337/2019)
Analogamente, anche nell'ipotesi sub iudice in cui l'annullamento della sentenza è derivato da un vizio di nullità della sentenza e, quindi, non è stato emesso alcun principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio, è demandato a questa Corte riesaminare i fatti oggetto di discussione ai fini di un nuovo apprezzamento complessivo, rimanendo altresì possibile accertare nuovi fatti e decidere la controversia anche in base a diversi presupposti oggettivi.
2. Ebbene, sulla scorta di quanto osservato al punto che precede, occorre procedere all'esame dell'appello originariamente proposto dal . Parte_3
Va, tuttavia, precisato che le conclusioni rassegnate nel ricorso in riassunzione concernono la sola domanda proposta nel giudizio rg. n. 5517/2009, decisa con la sentenza n. 2966/2011,
3 sicchè va dato atto che, nel presente giudizio di rinvio – che, come detto, costituisce una prosecuzione dell'originario gravame - deve intendersi rinunciata dagli appellanti la domanda formulata nell'originario giudizio rg. n. 5518/2009 ed, inizialmente, reiterata in appello.
Difatti, nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. (Cass. Sezioni Unite, sentenza 7 febbraio 2024, n. 3453).
Ciò premesso, si rileva che il , con il gravame proposto avverso la sentenza n. Parte_3
2966/2011, lamentava l'erronea valutazione della questione relativa al difetto di giurisdizione del GO in relazione alle pretese maturate sino al 30 giugno 1998 e - richiamata la normativa di riferimento, atta a fondare il diritto alle differenze retributive derivanti dall'esercizio di mansioni superiori di tipo dirigenziale – il contestava il malgoverno istruttorio per Parte_3
avere il Giudice di prime cure erroneamente valutato il quadro probatorio, costituito dalla
Parte documentazione in atti (in particolare quella inerente la pianta organica dell' la delibera n. 712/1995, gli attestati di servizio, gli atti di conferimento degli incarichi di sostituzione) nonché dalla prova testimoniale.
2.1 Innanzitutto, va vagliata la preliminare questione della giurisdizione.
Il decreto legislativo n. 80/98, devolvendo la materia del pubblico impiego alla giurisdizione ordinaria, ha stabilito che sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e andavano proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 (art. 45 co. 17 d. lgs. 80/98, oggi art. 69 comma 7 D.Lgs. 165/2001).
Diverse pronunce della Suprema Corte hanno interpretato tale normativa al fine di individuare le condizioni necessarie, perché una controversia possa considerarsi relativa a questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998. La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha riguardo al momento in cui la fattispecie dedotta in giudizio si è perfezionata, ossia al momento in cui si sono verificati tutti i fatti costitutivi del diritto azionato ovvero i fatti che hanno originato la lesione lamentata dal ricorrente ( Cass. Sez. Un. 17 luglio 2001 n. 9650/
Sez. Un. 24 febbraio 2000 n.41).
4 Al quadro testè tracciato restano da aggiungere le fattispecie, per una parte, svoltesi in data anteriore al 30.6.1998 e per l'altra protrattesi in epoca successiva.
Proprio in tale ambito ricade la fattispecie sottoposta all'attenzione di questa Corte.
Orbene, al riguardo, sono intervenute le SS.UU della Cassazione (sent. n 10401/2013; n.
142/2013) affermando che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno l998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia.”
Deve, pertanto, ritenersi che in caso di fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e fattuale, la protrazione della vicenda anche oltre il 30/6/1998 radica la giurisdizione dell'AGO pure per il periodo precedente, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi con conseguente possibilità di risposte differenti ad un'identica domanda di giustizia.
Il divieto di frammentazione della giurisdizione è stato richiamato dalla Suprema Corte anche in relazione al diritto alla retribuzione per mansioni superiori (Sentenza n. 8520 del
29/05/2012): “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 69, comma 7, del
d.lgs. n. 165 del 2001, interpretato secondo i principi di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione in ordine all'attribuzione del trattamento economico corrispondente ad una determinata qualifica o posizione professionale, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia.”
Pertanto, in applicazione del predetto orientamento, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sull'intero periodo di causa, diversamente da quanto affermato in I grado.
3. Passando all'esame dei motivi di merito del gravame, è stato dedotto il malgoverno istruttorio in relazione all'accertamento dello svolgimento da parte del delle mansioni superiori Parte_3
5 di dirigente amministrativo sin dal 1995, a dispetto dell'inquadramento formale nel profilo di
Collaboratore amministrativo, categoria DS.
3.1. Va preliminarmente ribadito che - come correttamente statuito in I grado - non può esser riconosciuto il diritto al superiore inquadramento nel pubblico impiego, potendo il dipendente, se del caso, accedere al solo trattamento economico corrispondente.
Nel pubblico impiego, infatti, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad avanzamenti automatici.
Al riguardo, l'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 - in continuità con l'art. 56 d. lgs. 29/1993 come modificato dall'art. 25 D. L.vo n. 80/1998 e, successivamente, dall'art. 15 D.L.vo 387/1998
(in parte applicabile, ratione temporis) - dispone: “L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”
3.2. L'unico diritto spettante, invece, è quello alle differenze di retribuzione ove ricorrano le condizioni di legge ed, in particolare, laddove i compiti propri delle mansioni superiori siano stati attribuiti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
In tal caso, l'art. 56 del decreto legislativo n. 28/1993, come novellato, aveva previsto, per il periodo di effettiva adibizione a mansioni superiori, il diritto del dipendente al corrispondente trattamento economico sia nel caso di assegnazione legittima, prevista dalla stessa norma, sia nei casi di assegnazione nulla, perché fuori dalle ipotesi contemplate. Inoltre, aveva rimesso ai contratti collettivi la individuazione della decorrenza delle nuove disposizioni, stabilendo, nella formulazione originaria del d. L.vo 80/1998, che fino a tale data lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza non comportasse in alcun caso il diritto a differenze retributive od ad avanzamenti automatici. L'art. 15 D. Lvo 387/1998 ha soppresso, nel testo della norma, l'inciso del rinvio della decorrenza del diritto“a differenze retributive” ed ha in tal guisa infine determinato la immeditata applicazione delle disposizioni sul trattamento economico.
Per il periodo successivo all'entrata in vigore del d. lgs.165/2001, l'art. 52 ha conservato la medesima disciplina.
3.4. Né osta al riconoscimento del diritto retributivo, l'assenza o l'irregolarità del provvedimento formale.
In proposito va richiamata e fatta propria dal Collegio la giurisprudenza che (cfr. Cass.
n.22470/2016, che richiama Cass. S.U. 11.12 2007 n. 25837), sulla base dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, ha rilevato come l'obbligo di integrare il trattamento economico del
6 dipendente nella misura della qualità del lavoro effettivamente prestato prescinda dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione formale a mansioni superiori e come il mantenere, da parte della pubblica amministrazione, l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determini una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto, ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost.
Le uniche ipotesi in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore devono essere circoscritte ai casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente (invito o proibente domino) oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente (cfr. Cass. n. 27887 del 2099), o, infine, qualora la prestazione sia stata resa in violazione di principi basilari pubblicistici dell'ordinamento ( Cass. 29.11.2016 n. 24266), ma dette ipotesi, pacificamente, qui non ricorrono.
3.5. Per quanto detto, la doglianza della parte appellante relativa al non corretto accertamento, da parte del giudice di prime cure, dello svolgimento di mansioni dirigenziali sin dal 1995 può esser esaminata ai soli dini della domanda di differenze retributive.
Dunque, occorre accertare quali siano state le mansioni svolte dal in modo prevalente, Parte_3
sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale;
compararle con quelle disciplinate dal contratto collettivo di categoria al fine di verificare se risultino tipiche del livello superiore e non, invece, della categoria assegnata e se, in particolare, siano riconducibili al livello dirigenziale.
Nelle declaratorie allegate al contratto del Comparto Sanità del 7.4.99 si legge, in relazione alla cat. D, che:
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, di base, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
“Appartengono altresì a questa categoria – nel livello economico D super (DS) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni
7 di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Il CCNL, inoltre, elenca esemplificativamente i profili professionali riconducibili ad entrambi i livelli in esame che si differenziano sol perchè quelli appartenenti al livello DS sono tutti qualificati come di “esperto”.
Nel caso di specie, il ha dedotto di essere stato nominato dal 27.4.1995 responsabile Parte_3 del Settore “Convenzionati esterni e case di cura”, incarico espletato anche oltre il 30.6.2004.
Ha asserito di dover disbrigare “compiti impegnativi …con assunzione diretta di elevata responsabilità ed autonomia, subordinate solo a quelle del capo servizio”.
Siffatta allegazione si presenta innanzitutto lacunosa, difettando la descrizione contenutistica delle responsabilità affidate al e del potere di iniziativa di cui avrebbe disposto. Nulla Parte_3
aggiunge sul punto la circostanza che, nella scala gerarchica, nessun altro si interponesse tra il ricorrente ed il capo servizio.
3.6. Anche prescindendo dalla lacuna anzidetta ed esaminando i documenti prodotti - dai si
Parte evince quale fosse, in concreto, l'attività demandata dall' al de cuius e da questi espletata
– l'appello appare destituito di fondamento.
Il direttore del servizio Affari Generali, con nota 1248/77, affidava al la responsabilità Parte_3 del settore “Convenzionati esterni e case di cura”, attribuendogli i seguenti compiti relativi alle strutture autorizzate: “modifica di denominazione o ragione sociale, istruttoria attinente al cambio dello staff sanitario/amministrativo, concessione autorizzazioni, verifica incompatibilità, istruttoria nuovi convenzionamenti”; le medesime incombenze vengono poi richiamate, nella proposta organizzativa redatta dal direttore del servizio, dr. , n. Per_2
Parte 1547/1995, approvata con delibera 742/1995, per essere confermate in capo al personale che già le esplicava, tra cui per l'appunto il . Questi ivi viene espressamente Parte_3 identificato come “collaboratore amm.vo”. Parte Non v'è dubbio che i detti compiti – assegnati al su disposizione dell' – abbiano Parte_3 mero contenuto istruttorio, siano di tipo strettamente amministrativo, richiedano un'autonomia di natura operativa e, pertanto, siano perfettamente riconducibili alla declaratoria della categoria
D sopra trascritta (ed, in particolare, al profilo professionale di collaboratore amministrativo esperto) e ben lontani dall'integrare i tratti tipici delle funzioni dirigenziali.
Infatti, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del D.lvo 165/2001 spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; la gestione finanziaria mediante autonomi poteri di spesa, l'organizzazione delle risorse umane,
8 strumentali e poteri di controllo. Al contempo, sul dirigente devono ricadere le corrispondenti responsabilità anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi.
La dimostrazione della titolarità da parte del di simili poteri e connesse responsabilità Parte_3
manca del tutto ed è, anzi, sconfessata documentalmente come sopra precisato.
3.7. Parte appellante pone l'accento, quale argomento presuntivo della natura dirigenziale delle mansioni svolte, sulla dotazione organica del Servizio Affari Generali di cui alla delibera n.
661/1997 ed, in particolare, evidenzia che tale atto ne prevedeva l'articolazione in n. 7 settori
(tra cui il settore “diretto” dal ) e contemplava la presenza di n. 7 dirigenti oltre il Parte_3
Direttore Responsabile del Servizio;
da tale dato e considerato che nessun dirigente reggeva il settore “Convenzionati esterni e case di cura” e che il era sottordinato al solo Direttore Parte_3
Responsabile, gli appellanti vorrebbero inferire che, necessariamente, i compiti del loro de cuius dovessero essere “dirigenziali”.
Il ragionamento non è affatto risolutivo né fondato.
Difatti, analizzando l'atto di dotazione organica, si rileva che prevede non solo n. 8 dirigenti, ma altresì n. 8 collaboratori amministrativi sicchè le mansioni del ben trovano una Parte_3
corrispondente posizione in pianta organica.
Inoltre, la mera previsione in organico di una posizione dirigenziale per un dato settore non significa che, in assenza di nomina del dirigente, i relativi compiti dovessero automaticamente esser espletati dal collaboratore amministrativo a capo del settore, ben potendo invece rimanere in capo al Direttore del Servizio in cui il settore si inscrive, proprio in quanto avente funzioni dirigenziali.
D'altro canto, è la stessa proposta organizzativa redatta dal direttore del servizio Affari generali, Parte dr. , n. 1547/1995, approvata con delibera 742/1995 che attesta che ben 4 settori - Per_2
sui 7 che componevano il Servizio Affari Generali - erano assegnati alla “responsabilità” di collaboratori amministrativi e non, quindi, necessariamente ai dirigenti.
3.8. Infine, sempre in ordine alla prova documentale, gli appellanti si dolgono che il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare gli atti con i quali il de cuius veniva incaricato di funzioni vicarie del direttore del Servizio.
Il vizio non sussiste: in sentenza è stata rilevata, innanzitutto, la carente deduzione circa le concrete attività svolte durante la sostituzione e gli effettivi periodi di assenza del direttore in cui tale incombenza sarebbe stata espletata dal . Parte_3
Del resto, la disposizione di servizio n. 8354 del novembre 2003 prevede il conferimento delle funzioni vicarie, ma testualmente ne prevede l'esercizio solo eventuale ovverosia “in tutti i casi di assenza o impedimento” del direttore.
9 Ed, altresì, del tutto correttamente il giudice ha anche evidenziato che nessuna prova sull'effettività dell'espletamento delle sostituzioni è stata né offerta né fornita.
In ordine all'incarico di direzione del Servizio Affari Generali di cui alla disposizione prot. n.
18949/2003, invocata dall'appellante, va rilevato che trattasi di incarico espressamente definito come “temporaneo e provvisorio”, assegnato nelle more dell'assegnazione di altro dirigente.
Dunque, al fine di ottenere le differenze retributive inerenti le mansioni superiori, la parte avrebbe dovuto dimostrare la prevalenza qualitativa e quantitativa delle predette funzioni, ai sensi dell'art 52 d. lgs. 165/2001 e la durata del periodo di esercizio. Nulla, invece, ha nemmeno dedotto sul punto.
4. A non diverse conclusioni conduce anche l'istruttoria orale assunta in I grado.
A differenza di quanto sostiene l'appellante, la valutazione delle deposizioni rese dai testi e non è stata né superficiale né confusa. Testimone_1 Testimone_2
I due testi escussi - entrambi direttori, in periodi diversi, del Servizio Affari Generali - hanno confermato che gli atti a rilevanza esterna del settore cui era assegnato il dovevano Parte_3
esser necessariamente controfirmati da essi stessi, nella loro qualità di direttori del Servizio, sicchè è evidente che la firma ivi pur apposta dal non era sufficiente all'adozione Parte_3 dell'atto né attribuiva a quest'ultimo la responsabilità dello stesso che, invece, rimaneva esclusivamente in capo al direttore.
E' altresì emerso (cfr. teste ) che il dipendente si limitasse a svolgere un'attività Per_2
istruttoria relativa ai requisiti che i soggetti convenzionati dovevano possedere per conseguire o conservare il convenzionamento e per la fissazione dei tetti di prestazioni erogabili dalle strutture.
E' stato, dunque, chiaramente accertato che il eseguisse solo un'attività preparatoria Parte_3 per l'adozione degli atti finali, di appannaggio esclusivo del dirigente, unico legittimato alla scelta finale sulla base di quanto risultante dalla relazione del dipendente.
Del resto, i provvedimenti in atti di liquidazione delle spettanze in favore dei soggetti accreditati consistono in determine dirigenziali adottate dal “direttore funzione centrale AA.GG”, che viene espressamente indicato quale soggetto “abilitato all'adozione del presente provvedimento”.
5. Conclusivamente, l'appello va rigettato.
6. Le spese si regolano secondo il principio dell'esito globale della lite che vede gli appellanti integralmente soccombenti, nonostante l'accoglimento del ricorso per cassazione (Cass.
Sez. U - , Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022); pertanto, essi devono esser condannati al pagamento delle spese del grado d'appello e del presente giudizio di rinvio, costituendo
10 l'accoglimento del ricorso per cassazione, invece, una circostanza atta a giustificare la compensazione delle sole spese del relativo grado.
Le spese si liquidano in dispositivo secondo i minimi di cui al DM 55/2014 e ss.mm., attesa la notorietà delle questioni trattate.
PQM
La Corte, quale Giudice del rinvio, così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna gli appellanti alla refusione delle spese del grado d'appello e del presente giudizio di rinvio che liquida in complessivi euro 14.320,00, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 03/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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