CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 883/24 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, Sig. CF: , nato a Parte_2 C.F._1
Catania il 29/06/1977 e residente in [...], con sede legale in Siracusa, V. Necropoli Grotticelle n. 24/A, elettivamente domiciliata in Viale Santa Panagia 136/m, Siracusa, presso e nello Studio dell'Avv. Simona Gambera (CF: ) che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellante-
CONTRO
con sede legale in Roma, Via Arcinazzo Romano 18 , CP_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Catania, alla via Caronda, n.207, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Barbagallo, C.F. , che la C.F._3
rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellata -
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 18/3/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 302/2017 emesso il 28/01/2017 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
dal Tribunale Civile di Siracusa, depositato il 03/02/2017 e notificato il
27/02/2017 con il quale la ingiungeva il pagamento della Parte_1 somma complessiva di €. 37.813,90 a titolo di corrispettivo per servizi di pubblicità resi, oltre interessi, spese e compensi della procedura.
L'opponente eccepiva l'inesistenza del credito ingiunto, nonché
l'inadempimento contrattuale, e svolgeva domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti a causa dell'asserito inadempimento di controparte.
Cont Si costituiva parte opposta, contestando gli assunti della , chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Istruita, pertanto, la causa, a mezzo produzione documentale e prova per testi con sentenza n.1034/2024, pubblicata in data 29.04.2024, il Tribunale di
Siracusa così statuiva:” in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale condanna al pagamento a titolo di Parte_1 risarcimento del danno in favore di della somma di €. CP_1
7.280,13 oltre interessi legali dalla domanda.
Condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in €. 7.616,00 oltre spese generali (15%), CP_1 iva e c.p.a. come per legge”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 21/6/24, proponeva
CP appello deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, Parte_1
chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto integrale dell'opposizione e con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame del quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 18/3/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame, articolato su tre motivi, l'appellante deduce:
a) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1460 e 1495 cc)
b) erronea valutazione delle prove raccolte (art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c.); Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
c) erronea condanna alle spese di lite;
1.1) I motivi, che ben possono essere unitamente trattati in quanto strettamente connessi, sono fondati per le argomentazioni che seguono.
Il consolidato orientamento della Suprema Corte chiarisce che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore il quale può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.
E' infatti onere dell'opponente prendere posizione sui fatti posti a fonda- mento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti speci- fiche dimostrazioni.
Inoltre, è onere dell'opposto, in caso di contestazione circa l'esatto adempi- mento contrattuale, dimostrare il corretto e integrale adempimento del con- tratto (tra le più recenti in tal senso Cass. Ord. 16/5/19 n. 13240) .
Nel caso che ci occupa è, pertanto, onere della provare Parte_1
l'esatto adempimento dei vari contratti posti in essere con l'odierna appellata.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le odierne parti in causa con scrittura del 28/04/2015 concordavano che il servizio fornito dalla
“consiste nel richiedere e prenotare spazi espositivi (70x100 Parte_1
– 100x140 – 140x200 a seconda delle disponibilità effettive) presso i comuni
Siciliani come da vostro elenco. A prenotazione avvenuta, stabilito l'importo dovuto a ciascun comune, sarà mia premura comunicarvelo per ricevere da parte della il bonifico bancario della relativa somma in CP_1
modo da provvedere la pagamento. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
Seguirà la stampa e la spedizione dei suddetti manifesti pubblicitari”.
In sede di opposizione la lamenta il ritardo nell'affissione CP_1
dei manifesti commissionati, ma nessuna contestazione, la stessa, ha mai posto in essere in tal senso, a seguito della prenotazione dei relativi spazi da parte della . Parte_1
Risulta, in atti, che l'appellante, effettuata la prenotazione degli spazi pubblicitari presso i relativi comuni, una volta ricevuto il pagamento delle relative somme, dall'odierna appellata, ha sempre tempestivamente provveduto al pagamento di tutti i diritti di affissione comunale.
Inoltre, risulta dai contratti versati in atti, che quelli relativi alle affissioni pubblicitarie si sono succeduti nel tempo, svariate volte, e, peraltro, non si comprende il motivo, ove effettivamente non fossero stati rispettati i tempi concordati, per cui l'appellata avrebbe commissionato all'appellante ulteriori affissioni.
Stesso discorso valga anche per le commissioni relative ai poster e pannelli, per i quali mai nessuna contestazione, anche in merito al montaggio degli stessi, risulta essere stata avanzata da parte dell'appellata, la quale, con lettera del 28/07/2015 delegava (responsabile Persona_1 dell'amministrazione della ) “al disbrigo delle pratiche e alla Parte_1
firma dei documenti per il proseguimento del posizionamento dei TOTEM
”, senza alcuna contestazione né delle fatture ricevute ( CP_1 del 22/6,1/7,6/7, 8/7 e 13/7) né sul lavoro svolto dall'appellante; inoltre, il
31/7/15 ha commissionato all'appellante ulteriori 6 pannelli pubblicitari da affiggere a Taormina, e, contraddittoriamente, asserisce di avere inviato, in pari data, una mail ( per la quale non vi è alcuna prova di avvenuta ricezione) di contestazione delle fatture fino a quel momento ricevute.
In merito alle contestazioni delle suddette fatture, effettuate dall'odierna appellata, in sede di opposizione, vi è da dire che le stesse appaiono regolari e
Cont corrispondenti alle commissioni effettuate dalla .
Alla luce di quanto fin qui esposto l'appellante ha provato di avere esattamente adempiuto sia gli accordi presi con la scrittura del 28/4/15, che le successive commissioni, atteso che, in atti, vi è prova che a seguito Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
dell'emissione di ciascuna fattura azionata con il D.I. opposto, l'appellata non solo non ha effettuato alcuna contestazione in ordine all'esatto adempimento contrattuale dell'appellante, ma ha proseguito a effettuare ulteriori commissioni alla . Parte_1
Per quanto fin qui esposto errata appare la sentenza impugnata che deve essere riformata con il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e, quindi, anche della domanda riconvenzionale ( di risarcimento danni) proposta da . CP_1
3) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in considerazione del valore della controversia (€. 37.813,90) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, e i relativi parametri (medi per tutte le fasi del primo grado e, per il secondo grado, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria) (Cass. n.
19989/21).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1034/2024, pubblicata
[...]
in data 29.04.2024, e in riforma della stessa, così statuisce: rigetta l'opposizione proposta da , avverso il D.I. decreto CP_1
ingiuntivo n. 302/2017 emesso dal Tribunale di Siracusa il 28/01/2017; rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
condanna, l'appellata alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, in favore dell'appellante, che, liquida, in complessivi €. 7.616,00, di cui €.
1.701,00 fase di studio, €.1.204,00 fase introduttiva, €. 1.806,00 fase istruttoria ed €. 2.905,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
condanna, l'appellata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellante, che, liquida, in complessivi €. 9.273,00, di cui
€.804,00 per spese, €. 2.058,00 fase di studio, €.1.418,00 fase introduttiva, €. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
1.523,00 fase istruttoria ed €. 3.470,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
Così deciso in Catania il giorno 25 marzo 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 883/24 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, Sig. CF: , nato a Parte_2 C.F._1
Catania il 29/06/1977 e residente in [...], con sede legale in Siracusa, V. Necropoli Grotticelle n. 24/A, elettivamente domiciliata in Viale Santa Panagia 136/m, Siracusa, presso e nello Studio dell'Avv. Simona Gambera (CF: ) che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellante-
CONTRO
con sede legale in Roma, Via Arcinazzo Romano 18 , CP_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Catania, alla via Caronda, n.207, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Barbagallo, C.F. , che la C.F._3
rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Appellata -
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 18/3/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 302/2017 emesso il 28/01/2017 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
dal Tribunale Civile di Siracusa, depositato il 03/02/2017 e notificato il
27/02/2017 con il quale la ingiungeva il pagamento della Parte_1 somma complessiva di €. 37.813,90 a titolo di corrispettivo per servizi di pubblicità resi, oltre interessi, spese e compensi della procedura.
L'opponente eccepiva l'inesistenza del credito ingiunto, nonché
l'inadempimento contrattuale, e svolgeva domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti a causa dell'asserito inadempimento di controparte.
Cont Si costituiva parte opposta, contestando gli assunti della , chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Istruita, pertanto, la causa, a mezzo produzione documentale e prova per testi con sentenza n.1034/2024, pubblicata in data 29.04.2024, il Tribunale di
Siracusa così statuiva:” in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale condanna al pagamento a titolo di Parte_1 risarcimento del danno in favore di della somma di €. CP_1
7.280,13 oltre interessi legali dalla domanda.
Condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in €. 7.616,00 oltre spese generali (15%), CP_1 iva e c.p.a. come per legge”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 21/6/24, proponeva
CP appello deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, Parte_1
chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto integrale dell'opposizione e con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame del quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 18/3/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame, articolato su tre motivi, l'appellante deduce:
a) violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1460 e 1495 cc)
b) erronea valutazione delle prove raccolte (art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c.); Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
c) erronea condanna alle spese di lite;
1.1) I motivi, che ben possono essere unitamente trattati in quanto strettamente connessi, sono fondati per le argomentazioni che seguono.
Il consolidato orientamento della Suprema Corte chiarisce che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore il quale può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.
E' infatti onere dell'opponente prendere posizione sui fatti posti a fonda- mento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti speci- fiche dimostrazioni.
Inoltre, è onere dell'opposto, in caso di contestazione circa l'esatto adempi- mento contrattuale, dimostrare il corretto e integrale adempimento del con- tratto (tra le più recenti in tal senso Cass. Ord. 16/5/19 n. 13240) .
Nel caso che ci occupa è, pertanto, onere della provare Parte_1
l'esatto adempimento dei vari contratti posti in essere con l'odierna appellata.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le odierne parti in causa con scrittura del 28/04/2015 concordavano che il servizio fornito dalla
“consiste nel richiedere e prenotare spazi espositivi (70x100 Parte_1
– 100x140 – 140x200 a seconda delle disponibilità effettive) presso i comuni
Siciliani come da vostro elenco. A prenotazione avvenuta, stabilito l'importo dovuto a ciascun comune, sarà mia premura comunicarvelo per ricevere da parte della il bonifico bancario della relativa somma in CP_1
modo da provvedere la pagamento. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
Seguirà la stampa e la spedizione dei suddetti manifesti pubblicitari”.
In sede di opposizione la lamenta il ritardo nell'affissione CP_1
dei manifesti commissionati, ma nessuna contestazione, la stessa, ha mai posto in essere in tal senso, a seguito della prenotazione dei relativi spazi da parte della . Parte_1
Risulta, in atti, che l'appellante, effettuata la prenotazione degli spazi pubblicitari presso i relativi comuni, una volta ricevuto il pagamento delle relative somme, dall'odierna appellata, ha sempre tempestivamente provveduto al pagamento di tutti i diritti di affissione comunale.
Inoltre, risulta dai contratti versati in atti, che quelli relativi alle affissioni pubblicitarie si sono succeduti nel tempo, svariate volte, e, peraltro, non si comprende il motivo, ove effettivamente non fossero stati rispettati i tempi concordati, per cui l'appellata avrebbe commissionato all'appellante ulteriori affissioni.
Stesso discorso valga anche per le commissioni relative ai poster e pannelli, per i quali mai nessuna contestazione, anche in merito al montaggio degli stessi, risulta essere stata avanzata da parte dell'appellata, la quale, con lettera del 28/07/2015 delegava (responsabile Persona_1 dell'amministrazione della ) “al disbrigo delle pratiche e alla Parte_1
firma dei documenti per il proseguimento del posizionamento dei TOTEM
”, senza alcuna contestazione né delle fatture ricevute ( CP_1 del 22/6,1/7,6/7, 8/7 e 13/7) né sul lavoro svolto dall'appellante; inoltre, il
31/7/15 ha commissionato all'appellante ulteriori 6 pannelli pubblicitari da affiggere a Taormina, e, contraddittoriamente, asserisce di avere inviato, in pari data, una mail ( per la quale non vi è alcuna prova di avvenuta ricezione) di contestazione delle fatture fino a quel momento ricevute.
In merito alle contestazioni delle suddette fatture, effettuate dall'odierna appellata, in sede di opposizione, vi è da dire che le stesse appaiono regolari e
Cont corrispondenti alle commissioni effettuate dalla .
Alla luce di quanto fin qui esposto l'appellante ha provato di avere esattamente adempiuto sia gli accordi presi con la scrittura del 28/4/15, che le successive commissioni, atteso che, in atti, vi è prova che a seguito Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
dell'emissione di ciascuna fattura azionata con il D.I. opposto, l'appellata non solo non ha effettuato alcuna contestazione in ordine all'esatto adempimento contrattuale dell'appellante, ma ha proseguito a effettuare ulteriori commissioni alla . Parte_1
Per quanto fin qui esposto errata appare la sentenza impugnata che deve essere riformata con il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e, quindi, anche della domanda riconvenzionale ( di risarcimento danni) proposta da . CP_1
3) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in considerazione del valore della controversia (€. 37.813,90) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, e i relativi parametri (medi per tutte le fasi del primo grado e, per il secondo grado, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria) (Cass. n.
19989/21).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1034/2024, pubblicata
[...]
in data 29.04.2024, e in riforma della stessa, così statuisce: rigetta l'opposizione proposta da , avverso il D.I. decreto CP_1
ingiuntivo n. 302/2017 emesso dal Tribunale di Siracusa il 28/01/2017; rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
condanna, l'appellata alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, in favore dell'appellante, che, liquida, in complessivi €. 7.616,00, di cui €.
1.701,00 fase di studio, €.1.204,00 fase introduttiva, €. 1.806,00 fase istruttoria ed €. 2.905,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
condanna, l'appellata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellante, che, liquida, in complessivi €. 9.273,00, di cui
€.804,00 per spese, €. 2.058,00 fase di studio, €.1.418,00 fase introduttiva, €. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
1.523,00 fase istruttoria ed €. 3.470,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
Così deciso in Catania il giorno 25 marzo 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro