Articolo 25 della Legge 25 giugno 1982, n. 419
Articolo 24Articolo 26
Versione
23 luglio 1982
Art. 25. Le spese correnti, in conto capitale e per
rimborso di prestiti del bilancio dell'Ammi-
nistrazione predetta, comprese quelle delle
gestioni speciali, impegnate nell'esercizio
finanziario 1978 per la competenza propria
dell'esercizio stesso, risultano stabilite in L. 685.769.202.787 delle quali furono pagate . . . . . . . . . . " 523.404.775.907
---------------------- e rimasero da pagare. . . . . . . . . . . . . L. 162.364.426.880 ======================
Entrata in vigore il 23 luglio 1982