Versione
20 maggio 1971
20 maggio 1971
Art. 8. Mezzi per il conseguimento delle finalit a')
Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stanziati annualmente i fondi occorrenti per l'assegnazione all'ufficio centrale di una somma fissa di lire 15 milioni, oltre un contributo variabile in ragione di lire 750 per ogni dipendente risultante iscritto al dopolavoro all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello nel quale sono determinati i detti fondi da stanziare.
A favore dell'ufficio centrale e', inoltre, assegnata una quota non inferiore al 60 per cento dei proventi netti derivanti dalla pubblicita' eseguita a mezzo degli involucri dei generi di monopolio e dei fiammiferi, di cui all' articolo 1 della legge 1 maggio 1930, n.
610 .
Oltre alle entrate di cui ai precedenti commi, sono destinati a vantaggio del dopolavoro dei monopoli di Stato tutti quei proventi che possano derivargli dal tesseramento ed ogni altra entrata inerente allo svolgimento delle attivita' dell'ufficio centrale e delle sezioni.
Compatibilmente con le esigenze inerenti allo svolgimento dei propri servizi d'istituto, l'Amministrazione dei monopoli di Stato puo' cedere al Dopolavoro, in uso precario ed a titolo gratuito, immobili per il funzionamento delle colonie climatiche, locali per le attivita' delle sezioni, nonche' arredi che non siano necessari per i servizi dell'amministrazione stessa. A tal fine l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata a comprendere nei propri programmi di investimento patrimoniale lavori di costruzione, miglioramento ed ammodernamento delle sedi e degli impianti dopolavoristici e delle relative attrezzature.
L'Amministrazione dei monopoli di Stato puo', inoltre, accordare al dopolavoro, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, eventuali prestazioni di personale occorrenti per la regolare amministrazione delle piu' importanti istituzioni dopolavoristiche, nonche' altre concessioni o prestazioni accessorie, che si rendessero necessarie.
Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stanziati annualmente i fondi occorrenti per l'assegnazione all'ufficio centrale di una somma fissa di lire 15 milioni, oltre un contributo variabile in ragione di lire 750 per ogni dipendente risultante iscritto al dopolavoro all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello nel quale sono determinati i detti fondi da stanziare.
A favore dell'ufficio centrale e', inoltre, assegnata una quota non inferiore al 60 per cento dei proventi netti derivanti dalla pubblicita' eseguita a mezzo degli involucri dei generi di monopolio e dei fiammiferi, di cui all' articolo 1 della legge 1 maggio 1930, n.
610 .
Oltre alle entrate di cui ai precedenti commi, sono destinati a vantaggio del dopolavoro dei monopoli di Stato tutti quei proventi che possano derivargli dal tesseramento ed ogni altra entrata inerente allo svolgimento delle attivita' dell'ufficio centrale e delle sezioni.
Compatibilmente con le esigenze inerenti allo svolgimento dei propri servizi d'istituto, l'Amministrazione dei monopoli di Stato puo' cedere al Dopolavoro, in uso precario ed a titolo gratuito, immobili per il funzionamento delle colonie climatiche, locali per le attivita' delle sezioni, nonche' arredi che non siano necessari per i servizi dell'amministrazione stessa. A tal fine l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata a comprendere nei propri programmi di investimento patrimoniale lavori di costruzione, miglioramento ed ammodernamento delle sedi e degli impianti dopolavoristici e delle relative attrezzature.
L'Amministrazione dei monopoli di Stato puo', inoltre, accordare al dopolavoro, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, eventuali prestazioni di personale occorrenti per la regolare amministrazione delle piu' importanti istituzioni dopolavoristiche, nonche' altre concessioni o prestazioni accessorie, che si rendessero necessarie.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2015, n. 6094Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio - Presidente - Dott. CARLEO Giovanni - rel. Consigliere - Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - Dott. SESTINI Danilo - Consigliere - Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 23968-2011 proposto da: LO EN [...](RICORSO NON DEPOSITATO AL 20/10/2011); - ricorrente - contro LÌ CE UT MA [...], elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE N. 22 C/O ST. ANDREA RICCIO, presso lo studio dell'avvocato MILITERNI INNOCENZO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - e contro TT TE [...], CA AD [...], CONTE AF …Leggi di più...
- presupposti·
- conseguenze·
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- onere della prova·
- esercizio del diritto di prelazione·
- autonomia strutturale, funzionale e produttiva delle quote·
- vendita di quota di fondo indiviso·
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- contratti agrari