Articolo 8 della Legge 1 aprile 1971, n. 217
Articolo 7Articolo 9
Versione
20 maggio 1971
Art. 8. Mezzi per il conseguimento delle finalit a')

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stanziati annualmente i fondi occorrenti per l'assegnazione all'ufficio centrale di una somma fissa di lire 15 milioni, oltre un contributo variabile in ragione di lire 750 per ogni dipendente risultante iscritto al dopolavoro all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello nel quale sono determinati i detti fondi da stanziare.
A favore dell'ufficio centrale e', inoltre, assegnata una quota non inferiore al 60 per cento dei proventi netti derivanti dalla pubblicita' eseguita a mezzo degli involucri dei generi di monopolio e dei fiammiferi, di cui all' articolo 1 della legge 1 maggio 1930, n.
610 .
Oltre alle entrate di cui ai precedenti commi, sono destinati a vantaggio del dopolavoro dei monopoli di Stato tutti quei proventi che possano derivargli dal tesseramento ed ogni altra entrata inerente allo svolgimento delle attivita' dell'ufficio centrale e delle sezioni.
Compatibilmente con le esigenze inerenti allo svolgimento dei propri servizi d'istituto, l'Amministrazione dei monopoli di Stato puo' cedere al Dopolavoro, in uso precario ed a titolo gratuito, immobili per il funzionamento delle colonie climatiche, locali per le attivita' delle sezioni, nonche' arredi che non siano necessari per i servizi dell'amministrazione stessa. A tal fine l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata a comprendere nei propri programmi di investimento patrimoniale lavori di costruzione, miglioramento ed ammodernamento delle sedi e degli impianti dopolavoristici e delle relative attrezzature.
L'Amministrazione dei monopoli di Stato puo', inoltre, accordare al dopolavoro, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, eventuali prestazioni di personale occorrenti per la regolare amministrazione delle piu' importanti istituzioni dopolavoristiche, nonche' altre concessioni o prestazioni accessorie, che si rendessero necessarie.
Entrata in vigore il 20 maggio 1971
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