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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/03/2025, n. 4023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4023 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale Civile di Roma, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cristina Pigozzo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 54009 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, promossa da
Avv. ON NI, in proprio, ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei
Gozzadini n.30, presso il proprio studio
ATTORE nei confronti di
(c.f./p.iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata telematicamente presso l'indirizzo pec dell'avv. Lucio Ghia ( PEC: ), Email_1
che la rappresentata e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
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Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità dell'odierna convenuta per tutte le suesposte motivazioni e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento di € 150.000,00 in favore dell'avv. ON
NI quale risarcimento del danno subito o la maggiore o minore somme che risulterà di giustizia, all'esito del prudente apprezzamento del giudicante, anche secondo equità.
Oltre la ripetizione delle maggior somme corrisposte per effetto dell'applicazione anatocistica di interessi e di commissioni non concordate.
In tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda ed istanza, per tutti i motivi esposti in narrativa che si intendono richiamati:
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente la domanda spiegata dall'Avv.
NI in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
- in ogni caso, condannare l'Avv. NI, al pagamento, in favore della CP_1
delle spese e dei compensi del presente giudizio.”.
POSIZIONE DELLE PARTI e FATTI DI CAUSA:
Con atto di citazione ritualmente notificato, ON NI adiva il Tribunale di
Roma al fine di accertare la condotta illegittima di nei Controparte_1
propri confronti.
Contr A supporto delle proprie richieste, esponeva che gli aveva concesso un fido bancario di 50.000 euro, insieme a una carta di credito GO (n. 4555619952440913), valida fino al 10/2021 e con un limite di fido di 10.000 euro.
Le condizioni di utilizzo della carta di credito BNL GO stabilivano che l'addebito degli importi dovuti fosse effettuato 15 giorni dopo la data di estratto conto. Secondo
Contr una comunicazione della del 24 aprile 2018, la chiusura mensile dell'estratto conto avveniva il 16° giorno di ogni mese;
quindi, l'addebito sarebbe dovuto avvenire il 31 marzo 2018 (sabato), con posticipo al primo giorno lavorativo successivo, ossia martedì
3 aprile 2018. Contr Tuttavia, in data 30.03.2018, aveva addebitato – in maniera arbitraria ed
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illegittima - l'importo di euro 7.960,67, anticipando l'addebito di valuta e cagionando di conseguenza un grave pregiudizio economico a parte attrice, in quanto era stato così privato della disponibilità di liquidità sul proprio conto corrente personale nei limiti di fido concesso.
Con raccomandata del 31 Marzo 2018 l'attore diffidava pertanto l'istituto a stornare immediatamente il predetto importo per provvedere a addebitarlo nuovamente alla data corretta;
tuttavia, la diffida rimaneva inevasa.
Contr Nelle more con un sms inviato sull'utenza del NI (n. 331.1239580) comunicava, per motivi di sicurezza, che la predetta Carta sarebbe stata bloccata, privando così il correntista della disponibilità mensile di euro 10.000,00 da Aprile 2018 fino alla data odierna;
In data 12 Luglio l'attore richiedeva pertanto copia dei contratti di conto corrente, copia del contratto di finanziamento, del piano di ammortamento e di tutti i versamenti eseguiti in favore dell'Istituto di Creduto dalla stipula sin a quel momento, anche al fine di verificare l'esatta applicazione degli interessi trimestrali e delle competenze su tutti i summenzionati conti;
anche tale richiesta rimaneva inevasa.
Il NI avviava quindi il procedimento di mediazione civile n. 2183/2019 il 26 giugno 2019, ma l'Istituto di Credito non partecipava all'incontro fissato dal mediatore.
Alla luce di quanto esposto, risultava evidente la responsabilità della Controparte_1
per inadempimento contrattuale, che comportava il diritto al risarcimento
[...]
del danno, stimato in 150.000 euro, pari alla disponibilità mensile della carta di credito illegittimamente bloccata (10.000 euro) per ogni mese di indisponibilità (15 mesi, da aprile 2018 fino ad oggi).
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Contr Si costituiva con autonoma comparsa chiedendo il rigetto di quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provato, non avendo l'Avv. NI allegato alcunché a sostegno delle proprie tesi difensive.
In particolare, pur facendo riferimento alla comunicazione della banca del 24 aprile
2018, tale documento non risultava nel fascicolo telematico, né era stato prodotto alcun estratto conto che comprovasse quanto sostenuto dalla parte avversa.
Sull'Avv. NI gravava infatti l'onere di produrre tutta la documentazione idonea a dimostrare la presunta anticipazione dell'addebito sul conto corrente al 30 marzo
2018 in luogo del 31 marzo 2018. Gravava sull'attore, inoltre, l'onere di dimostrare che
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la non avrebbe potuto effettuare, in forza di un contratto e/o di un accordo, tale CP_1
addebito che a dire di controparte sarebbe avvenuto in data 30 marzo 2018.
Dalla lettura della scarna documentazione avversaria, per stessa ammissione dell'Avv.
NI, la Banca aveva dato preavviso e comunicato il blocco della carta di credito, tanto è vero che, la stessa controparte a mezzo comunicazione e-mail del 30 marzo Contr 2018, chiedeva informazioni in merito all'SMS ricevuto dalla che lo avvertiva del blocco della carta di credito gold.
Circa la richiesta di documentazione, questa era irrilevante rispetto alla causa, in quanto la domanda avversaria si limitava alla richiesta del risarcimento del danno, non richiedendo o rilevando nulla in merito alla documentazione contabile.
Infine, veniva dedotta l'infondatezza e la genericità della domanda di risarcimento in quanto l'Avv. NI si era limitato ad effettuare un mero conteggio sulla base della disponibilità mensile della carta di credito gold, non contestando alcuna specifica responsabilità della tale da giustificare la richiesta della somma di Euro CP_1
150.000,00.
***
Alla prima udienza del 3 marzo 2020 l'Avv. NI si riportava al proprio scritto di Contr causa mentre come già fatto con la comparsa di costituzione e risposta, rilevava che le domande avversarie non risultavano in alcun modo provate. All'esito della discussione il Giudice concedeva i termini ex art. 183 VI comma, c.p.c..
L'avv. NI non depositava la prima memoria assertiva, rinunciando a precisare ed a modificare la domanda. Con la seconda memoria, articolava prova per testi e chiedeva l'ammissione di una Consulenza contabile, sia di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla il deposito di tutta la documentazione del conto corrente. CP_1
La si opponeva alle richieste istruttorie formulate da controparte. CP_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, rinviava la causa all'udienza del 21 maggio 2024.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande formulate dall'attore non meritano accoglimento per i motivi che seguono.
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Delimitazione del thema decidendum e onere della prova
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la parte attrice, titolare della carta di credito n.4555619952440913, sul conto corrente CP_3
personale n. 255, ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare la
Contr responsabilità di e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno, nonché alla ripetizione delle maggior somme corrisposte per effetto dell'applicazione anatocistica di interessi e di commissioni non concordate. Per contro, la convenuta ha CP_1 eccepito la assoluta genericità ed infondatezza delle doglianze contenute nell'atto di citazione.
***
Devesi preliminarmente ricordare in ordine alla domanda di ripetizione delle maggiori somme per effetto di applicazione anatocistica di interessi e commissioni non concordate che, nei giudizi promossi dal “cliente” –correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla in applicazione delle clausole CP_1 nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del
14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare
l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
Nel caso concreto, il riferimento agli interessi anatocistici illegittimamente applicati ed alla ripetizione dell'indebito per gli stessi e per le competenze indebite scaturenti a
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commissioni non concordate si ritrova unicamente nelle conclusioni dell'atto di citazione che, in prima battuta richiede la condanna al pagamento del danno di
€150.000 in relazione all'asserito indebito blocco della carta di credito a causa di un illegittima asserita antergazione dell'addebito della carta di credito.
Manca, quindi, qualsivoglia specifica allegazione in ordine alle dedotte competenze indebitamente trattenute della CP_1
In primo luogo, quindi, in relazione alla domanda di ripetizione, la domanda manca di specificità, nulla deducendo parte attrice.
In secondo luogo, comunque, l'avv. NI non produce il conto corrente né gli estratti conto dai quali evincere le condizioni contrattuali e l'eventuale applicazione di competenze indebite.
Né, per esonerare dalle conseguenze processuali parte attrice, vale asserire l'impossibilità per lo stesso di produrre tale documentazione.
Infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.
Invero, la disciplina di cui all'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992, è stata confermata ed ampliata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo
Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla
Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con
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l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.
In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni realizzate nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119
TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
Esame delle allegazioni attoree e della documentazione prodotta
Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, la parte attrice –pur non avendo prodotto i contratti di conto corrente né la totalità dei relativi estratti conto - ha sollecitato l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica di quanto genericamente lamentato, ed ha chiesto ordinarsi alla banca convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la produzione dei documenti necessari per l'indagine tecnica da affidare all'ausiliare del giudice.
Senonché, è certo noto che, anche nei procedimenti come quello in esame, il rimedio di cui al citato art. 210 c.p.c. è fruibile non certo per sollevare la parte istante dall'onere della prova, ma solo per l'acquisizione di documenti che non siano nella disponibilità dell'istante e che questi non poteva procurarsi in altro modo.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. integra uno strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto in presenza di due requisiti: quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass. sent. n. 14968 del 7.7.2011). In particolare, con riferimento al primo requisito, la Suprema Corte ha ritenuto che non possa essere ordinata l'esibizione di quei documenti di cui gli interessati possano di loro iniziativa acquisire copia, senza alcuna indispensabilità, pertanto, dell'esercizio del potere del giudice, (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14656 del 11/06/2013, Rv. 626589, con riferimento alla cartella clinica). Inoltre, con riferimento al secondo requisito, la
Suprema Corte ha precisato che l'ordine di esibizione deve avere ad oggetto un documento almeno individuabile, se non individuato, che presuppone un fatto specifico
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da provare e non già l'ipotetica o generica esistenza di questo, da acclarare o identificare mediante il documento richiesto, (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4363 del
16/05/1997, Rv. 504433). Sicchè, deve ritenersi esplorativa la richiesta di ordine di esibizione, allorquando la parte istante non deduca neppure elementi sulla effettiva esistenza del documento e del suo contenuto per verificarne la rilevanza nel giudizio,
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23120 del 16/11/2010, Rv. 615361).
Per le ragioni sopra menzionate, la richiesta ex art. 210 c.p.c. avanzata dalla parte attrice è stata correttamente rigettata, in quanto non vi è prova che i contratti e gli estratti conto relativi al suddetto rapporto siano stati richiesti alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB prima dell'instaurazione del giudizio. Si deve, infatti, sottolineare che la documentazione prodotta da parte attrice è inidonea a provare una richiesta ex art. 119 Contr TUB. Invero, i due moduli per la richiesta di documentazione intestati risultano privi di data e con timbro illeggibile, senza che si possa concludere che gli stessi siano stati recapitati e ricevuti brevi manu dalla banca che non avrebbe evaso dette richieste.
Egualmente, la missiva sottoscritta dall'avv. NI, pur datata 12.08.2018, presenta un timbro non leggibile che non puà essere ricondotto con certezza alla banca.
Peraltro, le prove orali richieste non vertevano sulla prova del recapito brevi manu alla banca della documentazione contrattuale e contabile ma su altre circostanze (la data dell'addebito, la circostanza che il blocco della carta avrebbe privato della disponibilità economica del plafond e delle conseguenze sullo svolgimento della sua attività di studio).
Si deve, poi, mettere in luce che lo stesso attore dichiarava, nella comunicazione alla
Contr banca PEC del 30 marzo 2018 inviata a (all. 2 parte attrice) che lo stesso, già a tale data, era in possesso degli estratti conto "forniti dalla , di tal ché non si CP_1
comprende per quale ragione lo stesso non li abbia depositati.
Ne consegue che non poteva essere ammessa la CTU contabile in assenza della documentazione che parte attrice non ha prodotto né ha provato di avere ritualmente richiesto alla banca, pur essendo già in possesso.
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Alla luce di quanto sopra esposto, nonché a seguito della lettura dell'atto introduttivo e dell'esame della documentazione in atti, non si può ritenere che parte attrice abbia adeguatamente adempiuto agli oneri assertivi e probatori a suo carico.
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Ed invero, la totale genericità delle allegazioni contenute negli atti difensivi rendono inattendibile la posizione della parte attrice.
Il NI, infatti, non ha fornito né l'estratto conto da cui risulterebbe l'addebito, né il contratto di conto corrente dal quale dedurre la periodicità degli estratti conto.
Invero, dalle condizioni generali della carta di credito in atti (doc. 1) si desume che l'estratto conto è mensile e riepiloga tutte le operazioni effettuate nel periodo e l'addebito sul c/c è effettuato dopo 15 giorni della data di emissione dell'estratto conto, per cui non si comprende l'assunto dedotto da parte attrice che sia stato operato l'addebito in data 30 marzo 2018 invece che in data 3 aprile 2018 (dopo le festività pasquali), posto che detto addebito difficilmente potrebbe riguardare l'importo della carta di credito che registra la propria annotazione al 15° giorno del mese successivo alla chiusura dell'estratto conto del mese precedente.
Parimenti, parte attrice sostiene di non essere stata informata del blocco della carta, ma tale affermazione, anche in tal caso, risulta smentita dalla stessa documentazione depositata dalla parte allorché si deve richiamare l'email inviata alla Banca in data
30.03.2018 ore 18.13 nella quale lo stesso Avv. NI dà atto di avere ricevuto
SMS ricevuto dalla Banca di blocco della carta e diffida la stessa di agire per il risarcimento del danno ove non riattivata nel termine di giorni 5.
Sul risarcimento del danno
Di conseguenza, non risulta provata la condotta inadempiente della banca né in relazione al blocco della carta di credito né in relazione alle eventuali competenze indebite di cui a clausole anatocistiche o non concordate e ciò preclude ogni disamina della quantificazione del danno.
Sulla sanzione della condotta processuale di parte attrice
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
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l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cfr Cassazione civile sez. un., 13/09/2018, n.22405).
Come si è potuto rilevare, la domanda risarcitoria non prevedeva una chiara allegazione dei fatti, in particolare in ordine alla pretesa sussistenza di indebita capitalizzazione di interessi anatocistici e competenze non pattuite, non depositava il corredo minimale in ordine alla prova di quanto dedotto, risultando che lo stesso aveva chiesto un ordine di esibizione ed una CTU pur essendo in possesso almeno in parte della documentazione necessaria. Quantificava il danno pari al plafond di apertura di credito per tutti i mesi di blocco della carta, dimenticando che il plafond mese per mese dovesse avere un'adeguata copertura, essendo il massimale limitato a €10.000 mensili.
Pertanto, deve essere disposto la condanna sanzionatoria dell'Avv. NI nell'importo equitativamente determinato della metà delle spese di lite.
Conclusioni
Alla luce delle precedenti considerazioni, non avendo parte attrice assolto ai propri oneri probatori, la domanda proposta deve essere integralmente rigettata.
Le spese della presente procedura seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento al parametro minimo, oltre alla condanna per lite temeraria.
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande proposte dall'avv. ON NI;
2) CONDANNA ON NI alla refusione in favore della Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in €8000, oltre 15% spese generali, CPA e
[...]
Iva se dovuta;
3) CONDANNA ON NI a versare alla Controparte_1
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l'importo di €4000 ai sensi dell'art. 96 cp.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 15.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa
Cristina Pigozzo
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