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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/09/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5969/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. Giulia Gucci che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. CP_1
Paola Foti che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero. pagina 1 di 3 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.5.2025, ha adito il Tribunale di Firenze Parte_1 per sentir pronunciare lo scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio contratto il 24.4.1982 in Scandicci (FI) con , dalla cui unione CP_1 erano nate le figlie , e Giulia, rispettivamente il 17.9.1982, il Per_1 Per_2 Per_3
9.12.1984, il 21.4.1986, ed il 18.4.1987- A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che le parti si erano separate consensualmente con decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Firenze il 9.12.2022, e da allora i coniugi non si erano più riconciliati.
Costituitasi in giudizio , nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo CP_1 status, ha chiesto altresì il riconoscimento a proprio favore di un assegno divorzile di €
500,00 mensili.
All'udienza del 16.9.2025, in seguito al tentativo di conciliazione, le parti hanno concordato per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni accessorie e la causa è stata rimessa in decisione.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che le parti risultano consensualmente separate con decreto di omologa emesso il 7-9.12.22- Pertanto, alla data del deposito del ricorso (13.5.2025) erano già trascorsi ben oltre i sei mesi dalla comparizione dei coniugi in udienza presidenziale, richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Le spese vengono interamente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pagina 2 di 3 visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24.4.1982 in Scandicci
(FI) tra nato a [...] l'[...], e nata a Parte_1 CP_1
Firenze il 5.8.1960, trascritto nei Registri del Comune di Scandicci (FI) nell'anno 1982, parte 2, serie A, atto n. 24;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa fra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
La Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5969/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. Giulia Gucci che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. CP_1
Paola Foti che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero. pagina 1 di 3 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.5.2025, ha adito il Tribunale di Firenze Parte_1 per sentir pronunciare lo scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio contratto il 24.4.1982 in Scandicci (FI) con , dalla cui unione CP_1 erano nate le figlie , e Giulia, rispettivamente il 17.9.1982, il Per_1 Per_2 Per_3
9.12.1984, il 21.4.1986, ed il 18.4.1987- A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che le parti si erano separate consensualmente con decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Firenze il 9.12.2022, e da allora i coniugi non si erano più riconciliati.
Costituitasi in giudizio , nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo CP_1 status, ha chiesto altresì il riconoscimento a proprio favore di un assegno divorzile di €
500,00 mensili.
All'udienza del 16.9.2025, in seguito al tentativo di conciliazione, le parti hanno concordato per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni accessorie e la causa è stata rimessa in decisione.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che le parti risultano consensualmente separate con decreto di omologa emesso il 7-9.12.22- Pertanto, alla data del deposito del ricorso (13.5.2025) erano già trascorsi ben oltre i sei mesi dalla comparizione dei coniugi in udienza presidenziale, richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Le spese vengono interamente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pagina 2 di 3 visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24.4.1982 in Scandicci
(FI) tra nato a [...] l'[...], e nata a Parte_1 CP_1
Firenze il 5.8.1960, trascritto nei Registri del Comune di Scandicci (FI) nell'anno 1982, parte 2, serie A, atto n. 24;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa fra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
La Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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