Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00319/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2025, proposto da:
SA LI DA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Ida Mendicino, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’ottemperanza
al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Castrovillari n.1446/2023, pubblicata il 20/09/2023 e resa nel giudizio n. 3615/2022, con la quale il Tribunale Ordinario di Castrovillari, sez. Lavoro, ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il MIM alla attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, e dunque, per l’importo nominale di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse per cessazione della materia del contendere resa il 10 febbraio 2026 dal ricorrente;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa LE MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
con dichiarazione, resa il 10 febbraio 2026, parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell’integrale adempimento da parte dell’Amministrazione resistente, avvenuto successivamente alla proposizione del ricorso;
l’amministrazione si è costituita;
Ritenuto che:
può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere visto l’integrale adempimento;
sussiste la soccombenza virtuale, in considerazione dell’adempimento successivo alla proposizione del giudizio, con conseguente condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite che liquida in € 828,00, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA AN, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
LE MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE MI | RA AN |
IL SEGRETARIO