Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 4888/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 4888/2021 R.G., avente ad oggetto
“Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni sanitarie”,
fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 6.11.2024, ed alla stessa riservato in decisione, vertente
TRA
, c.f. e P.IVA. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del Direttore Generale, Dott. c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_1
quale legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Stefano Vanorio, c.f.
[...]
, dall'Avv. Francesco Paura, c.f. , C.F._2 CodiceFiscale_3
dall'Avv. Gemma Maresca, c.f. , dall'Avv. Marco CodiceFiscale_4
Alois, c.f. , dall'Avv. Antonia Sarro, c.f. CodiceFiscale_5 [...]
, e dall'Avv. Daniela Lumaca, c.f. , in C.F._6 CodiceFiscale_7
sostituzione del precedente procuratore Avv. Pierpaolo Pesce, trasferito ad altro incarico, in virtù di procura allegata in forma telematica ex art. 83 terzo comma c.p.c. alla comparsa depositata in data 11.10.2022, tutti elettivamente domiciliati in - 81100 - alla Via Unità Italiana n. 28, sede legale Pt_1
dell'Ente. I suddetti procuratori dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazioni al telefax n. 0823/445104 o all'indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
P.IVA - c.f. , con sede in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
San Giuseppe Vesuviano, alla Via Perillo n. 34, in persona del legale rappresentante pro - tempore sig. , c.f. Controparte_2 C.F._8
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di
[...]
costituzione, dall'Avv. Francesco Picazio, c.f. con CodiceFiscale_9
studio in , alla Piazza Matteotti n. 67, elettivamente domiciliati presso Pt_1
il proprio indirizzo telematico PEC ove dichiara di Email_2
voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione, anche ai sensi dell'art. 176 c.p.c..
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante , in persona del legale rapp.te pro – Parte_3
tempore, come da note depositate il 28.10.2024 e, quindi, riportandosi all'atto 3
di appello ed alle conclusioni precedentemente formulate come di seguito indicato:
“Voglia la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, n. 3380/2021 pubblicata il 18/10/2021 (nella causa R.G. n.
986/2017), non notificata:
1) nel merito, annullare, revocare e/o riformare integralmente la impugnata sentenza in accoglimento dei motivi di gravame formulati con accertamento e declaratoria della prescrizione e/o comunque della non debenza e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese di lite;
2) in ogni caso con condanna della società appellata alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
3) vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali e oneri riflessi (sostitutivi di IVA e CPA) come per legge”.
Per l'appellata in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore, come da note depositate in data 30.10.2024 ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 6.11.2024 e, quindi, riportandosi al proprio atto di costituzione in giudizio ed alla documentazione di primo grado depositata,
nonché ai verbali di udienza;
insistendo per il rigetto dell'appello per le motivazioni indicate in atti, e per la consequenziale conferma della sentenza n. 3380/21 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con condanna 4
della alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_3
con attribuzione al difensore anticipatario.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata a mezzo PEC in data 30.11.2021, l'
[...]
, in persona del legale rappresentante Parte_4
pro - tempore, proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 3380/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18.10.2021 con la quale,
decidendo ex art. 281-sexies c.p.c. sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702bis depositato il 30.1.2017 dalla da ottenere il Controparte_3
pagamento degli interessi ex D.lgs. 231/2002 per i rispettivi giorni di ritardo
Parte nei pagamenti effettuati a fronte della fornitura in favore della predetta di dispositivi medici nel periodo 1.4.2006/31.8.2009 - come da nota di debito n.000009/B del 10.01.2015, emessa per € 50.154,66 - detto giudice così
provvedeva:
“1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in
[...]
favore di parte attrice della somma pari a euro € 49.364,23 a titolo di interessi ex D.lgs. 231/2002, oltre ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda al soddisfo;
2) condanna l' , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 259,00 per spese ed € 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso totale, oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione al 5
procuratore antistatario avv.to Picazio Francesco;
3) pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di ctu”.
L' , in persona del legale Parte_4
rappresentante pro – tempore, conveniva pertanto innanzi all'intestata Corte
di Appello la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
– tempore, chiedendo, in riforma della gravata decisione e per le ragioni meglio esposte nell'atto introduttivo, accogliersi le conclusioni sopra riportate.
Con comparsa del 4.7.2022 si costituiva l'appellata CP_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, eccependo
[...]
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342bis c.p.c.,
prospettando lo stesso anche circostanze che in primo grado non erano state oggetto di chiarimenti e precisazioni da parte di essa appellante;
contestava comunque la fondatezza dello stesso per le ragioni ivi meglio esplicitate,
chiedendo quindi confermarsi la gravata decisione, con vittoria di spese e distrazione in favore del difensore anticipatario.
All'esito della trattazione, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni ed alla prefissata udienza del 6.11.2024, per la quale veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. la
Corte si riservava la decisione, assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità 6
dell'appello, come sollevata da parte dell'appellata Controparte_1
all'atto della propria costituzione in giudizio.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma, come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello non è fondato e va rigettato, con conseguente riforma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Con il primo motivo di censura, l'appellante ha contestato la gravata decisione nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata, e a suo dire documentata, da parte della convenuta . Parte_3
Ed invero, con la propria comparsa di costituzione innanzi al Tribunale
del 16.5.2017, la deduceva che la veva Parte_3 Controparte_1 7
ricevuto nel corso dell'anno 2016 due mandati di pagamento, dell'importo rispettivamente di € 20.000,00 in data 18.4.2016 e di € 20.809,46 in data
3.05.2016; detti pagamenti erano stati effettuati a seguito di una procedura di espropriazione presso terzi azionata dalla parte ricorrente a fronte di forniture non pagate, ed essa comparente eccepiva l'importo in compensazione.
Inoltre, l'odierna appellante eccepiva anche la prescrizione ordinaria quinquennale del credito, atteso che l'importo richiesto si riferiva a fatture risalenti ad un periodo anteriore al quinquennio per cui, in assenza di tempestivi atti interruttivi, il credito azionato doveva ritenersi prescritto.
Orbene, il primo giudice osservava sul punto quanto segue:
“…2. Il rilievo formulato in ordine alla presunta applicabilità della prescrizione relativa alle fatture inerenti il periodo di erogazione dal 1.4.2006
ed il 31.8.2009 non è condivisibile e va pertanto disatteso.
Occorre premettere che, sorgendo la prestazione nell'alveo della responsabilità contrattuale, ne deriva anzitutto l'applicazione del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Ed invero, trattandosi di debito derivante da rapporto contrattuale, il termine prescrizionale per il pagamento di somme è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.; orbene, essendo il credito sorto nell'anno 2006
ed avendo la struttura accreditata provveduto alla messa in mora mediante lettera raccomandata a/r ricevuta in data 2.2.2010, il nuovo decorso temporale ai sensi dell'art. 2945 c.c. non era, alla data di instaurazione della presente procedura (specificamente, nel 2017), ancora spirato.
E' appena il caso di ricordare, infatti, che quella della prescrizione quinquennale rappresenta un'eccezione alla regola ordinaria della 8
prescrizione decennale, che nella specie, non trova applicazione.
In particolare, si osserva che sebbene oggetto dell'ingiunzione sia il più ampio arco temporale che va dal 2006 all'anno 2009, l'art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di cinque anni per gli interessi, non opera in materia;
si osserva sul punto in giurisprudenza che “gli interessi moratori da ritardato pagamento previsti dal d.lg. 231/02 non si corrispondono ad anno o in termini più brevi poiché il d.lg. 231/02 stabilisce solo che a decorrere da una certa scadenza siano dovuti interessi nella misura stabilita da tale normativa, ciò esclude che possa trovare applicazione il disposto sulla prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., del resto gli stessi non seguono neanche la periodicità della prestazione poiché tra i due vi è completa autonomia,
posto che altro è la prestazione del servizio, con la propria fatturazione periodica, e altro è il ritardo nei pagamenti dovuti, da cui consegue l'obbligo di corrispondere gli interessi a decorrere da una certa scadenza fissata dalla norma e fino al soddisfo” (cfr. Tribunale Foggia sez. I , 13 novembre 2014)”.
L'appellante ha censurato tale motivazione, ritenendo errata la motivazione secondo la quale il termine di prescrizione dei crediti da interessi moratori sarebbe decennale tout court, con acritico recepimento di una massima del Tribunale di Foggia (sez. I del 13 novembre 2014).
Orbene, il pagamento degli interessi costituisce l'obbligo normativamente gravante a carico di colui che si è avvantaggiato per la liquidità monetaria della quale ha usufruito per il ritardo nella restituzione o nel pagamento di una somma di denaro;
ossia un'obbligazione che sorge tutte le volte in cui il pagamento di una somma avvenga in un momento posteriore alla sua esigibilità, in relazione al tempo di cui ne è ritardato il pagamento o 9
la restituzione.
Da ciò consegue che gli interessi (a prescindere dalla categoria a cui appartengono) sono, per loro natura, prestazioni caratterizzate da percentualità, periodicità e accessorietà. Quest'ultima, tuttavia, si realizza solo nel momento genetico e nell'individuazione delle caratteristiche dell'interesse, ma non anche nelle vicende legate alla sua esecuzione, tanto che una volta sorta l'obbligazione di pagamento degli interessi diventa autonoma e può essere oggetto di autonomi atti giuridici (ad esempio l'interruzione della prescrizione rispetto al debito principale non impedisce che la prescrizione continui a decorrere anche rispetto agli interessi che vi accedono).
Con riferimento alla prescrizione del diritto al pagamento degli interessi l'art. 2948 n. 4 c.c. prevede che “Gli interessi e, in generale, tutto ciò
che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” si prescrive in cinque anni.
Ciò posto, osserva la Corte che sull'interpretazione di tale norma, con specifico riferimento agli interessi, sono emersi due indirizzi interpretativi.
Un primo, sostenuto prevalentemente dalla sezione tributaria della
Suprema Corte, nonché avallato anche da alcune pronunce delle sezioni civili
(cfr. Cass. n. 27055/2022; Cass. n. 13258/2022; Cass. n. 31283/2021; Cass. n.
22351/2020; Cass. n. 20955/2020; Cass. n. 30901/2019; Cass. n. 17020/2014;
Cass. n. 5954/2007; Cass. n. 14049/2006; in termini analoghi si vedano,
altresì, Cass. n. 7127/2013 e Cass. n. 25047/2009), il quale facendo leva sul dato letterale della norma e sulle caratteristiche dell'obbligazione degli interessi sopra sintetizzata, ritiene che tutte le relative tipologie, per il 10
riferimento letterale alla categoria, si prescrivono in cinque anni, atteso che
“La norma relativa alla prescrizione degli interessi è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi. La rilevanza di una disciplina unitaria della prescrizione dell'obbligazione di interessi appare significativa, in considerazione del fatto che il codice civile conosce diverse categorie di interessi, quali gli interessi corrispettivi, dovuti in caso di debiti liquidi ed esigibili (Cass. n. 11655 del 16/06/2020), gli interessi moratori,
quale corrispettivo del ritardato adempimento (Cass. n. 14214 del
05/05/2022) e gli interessi compensativi, diretti a compensare il pregiudizio subito dal creditore per mancato godimento di beni o servizi (Cass. n. 28930
del 05/10/2022), quali quelli previsti dall'art. 1499 cod. civ. (Cass. n. 11605
del 14/05/2018)… Deve, pertanto, ritenersi che il legislatore non abbia adottato (a livello di principio) una disciplina selettiva della prescrizione dell'obbligazione di interessi, introducendone una disciplina unitaria applicabile alle diverse categorie di interessi (corrispettivi, propri del diritto commerciale, e moratori, quelli del tradizionale diritto civile),
indipendentemente dalla fonte e dalla natura degli stessi…La generalizzata applicazione della disciplina della prescrizione quinquennale agli interessi risponde, peraltro, a una più risalente ragione storica (e di più antica codificazione) - come osservatosi in dottrina - che era quella di sganciare la riscossione dell'obbligazione “accessoria” degli interessi da quella del capitale. Benché le due prestazioni (capitale e interessi) appaiano omogenee
(entrambe essendo prestazioni pecuniarie) e benché la prestazione degli 11
interessi scaturisca dall'obbligazione pecuniaria, l'obbligazione di interessi si aggiunge alla originaria prestazione in sorte capitale e aggrava la posizione del debitore…Del tutto avulso dalla giurisprudenza di questa Corte
appare, inoltre, l'ulteriore assunto del ricorrente, secondo cui la prescrizione dell'obbligazione degli interessi risulterebbe agganciata a quella dell'obbligazione in sorte capitale. Questa Corte ritiene - in conformità a quanto osservatosi in dottrina - che il carattere dell'accessorietà
dell'obbligazione degli interessi attiene unicamente all'aspetto genetico di tale obbligazione, la quale sorge unitamente all'obbligazione principale e,
conseguentemente, cessa con l'estinzione dell'obbligazione principale stessa.
Peraltro, una volta sorta l'obbligazione di interessi (per effetto del sorgere dell'obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione;
man mano che maturano, gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti,
per cui possono essere suscettibili «di autonome vicende rispetto all'obbligazione tributaria configurata a carico del contribuente» (in termini,
Cass. S.U. n. 22281 del 2022, cit.; conf. Cass. n. 8892 del 18/03/2022; Cass.
n. 24295 del 30/09/2019; Cass. n. 17020 del 2014, cit.; Cass. n. 4554 del
22/03/2012; Cass. n. 13080 del 15/06/2011; Cass. n. 5954 del 2007, cit.; Cass.
n. 16123 del 18/08/2004)… La formulazione della norma di cui all'art. 2948,
n. 4, cod. civ. evidenzia, invero, come la prescrizione dell'obbligazione degli interessi sia affiancata a quella delle altre prestazioni di cui alla medesima disposizione («gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»), ma non sia sovrapponibile a 12
queste ultime. L'utilizzo della congiunzione «e» lascia intendere come la disciplina della prescrizione quinquennale riguarda gli interessi in quanto tali e viene ad affiancarsi a quella delle prestazioni periodiche, con la quale non può essere confusa…” (in termini da ultimo Cass., 13781/2023 e Cass.,
2095/2023).
Secondo altro orientamento, ribadito di recente dalla pronuncia n.
11125/2024 (in tema di interessi maturati per la cambiale con azione cartolare prescritta), invece, la prescrizione quinquennale non si applica a tutti gli interessi, ma solo a quelli che condividono il carattere della periodicità, o per avere in tal senso espressamente previsto la convenzione tra le parti o perché
tale carattere riveste l'obbligazione principale a cui accedono, come di seguito esplicitato:
“La ragione per cui l'art. 2948, n. 4, c.c. non si applica agli interessi moratori è la mancanza del requisito della periodicità, a meno che non sussistano specifici patti che assegnino autonomia al debito di interessi,
conferendo loro la detta periodicità.
Va richiamata sul punto la pronuncia di questa Corte, secondo cui l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sull'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annale od infrannale, e,
pertanto, ove accedano ad un debito principale da regolarsi in unica soluzione (nella specie, prezzo di vendita), l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità (Cass.,
sez. 2, 11 gennaio 1986, n. 103). In particolare, si chiarisce in detta pronuncia 13
che l'art. 2948 c.c. accomuna vari istituti, per i quali si dettano regole comuni,
sicché la periodicità rappresenta il carattere comune ai crediti elencati nei primi tre numeri (annualità delle rendite;
annualità delle pensioni alimentari;
pigioni delle case, fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni)…
con la precisazione - di grande rilievo - per cui, solo in presenza di
«un'apposita clausola contrattuale […] che originariamente prevedeva una forma rateale di pagamento del debito principale» si applicava la prescrizione quinquennale (Cass., n. 103 del 1986)…
Ciò spiega la ragione per cui si applica la prescrizione decennale agli interessi di mora previsti dalla legge nella disciplina dei contratti pubblici. Si
tratta, infatti, di interessi moratori di fonte legale, dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 33 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962, «per i quali difetta il requisito della periodicità»
(Cass., sez. 3, 21 marzo 2013, n. 7127; anche Cass., sez. 1, 3 novembre 2016,
n. 22276; Cass., sez. 1, 9 ottobre 2012, n. 17197; Cass., sez. 2, 23 settembre
2011, n. 19487; Cass., 10 settembre 2010, n. 19291; Cass., 6 novembre 2006,
n. 23670; Cass., n. 14080 del 2005).
Resta nel solco di tale orientamento anche la costante affermazione di questa Corte, per cui, laddove l'obbligazione per il debito di interessi attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di «un'unica obbligazione principale», quando nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, si ha identità della causa debendi tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito 14
principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale (Cass., 21 marzo 2013, n. 7127; Cass., n. 25047 del
2009; Cass., n. 9695 del 2011).
Sempre nella stessa direzione si è ritenuto che la rateizzazione in più
versamenti periodici dell'unico debito nascente da un «mutuo bancario» non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori…” (in termini analoghi Cass., 4232/2023 che, con riferimento agli interessi sulle somme mutuate, da intendersi quale debito unico frazionato solo nell'adempimento dell'obbligo restitutorio, àncora il termine di prescrizione degli interessi a quello periodico o meno dell'obbligazione principale a cui accedono).
Così ricostruiti i termini del problema, ritiene la Corte che, soprattutto alla luce della specifica tipologia dell'obbligazione principale di pagamento,
vada senz'altro condiviso l'orientamento riportato dal giudice di primo grado per il quale, gli interessi cd. “commerciali” di cui al D.lgs 231/2002, aventi carattere moratorio in quanto legati al ritardato pagamento, non si corrispondono ad anno o in termini più brevi poiché l'indicata normativa prevede solo che, a decorrere da una certa scadenza, siano dovuti interessi nella misura stabilita;
ciò esclude che possa trovare applicazione il disposto sulla prescrizione di cui all'art. 2948 c.c.
Detti interessi, peraltro, non seguono neanche nella specie una eventuale periodicità della prestazione principale, posto che si tratta di singole specifiche obbligazioni di pagamento, risultanti da rapporti di fornitura di volta in volta nascenti da singoli provvedimenti di aggiudicazione - in atti allegati - e, quindi, del tutto autonome.
In conclusione, l'assunto di parte appellante per il quale il credito 15
vantato dalla sarebbe prescritto, stante l'applicabilità Controparte_1
nella specie - trattandosi di obbligazione di pagamento relativa agli interessi -
- del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.p.c., non può essere condiviso, dovendosi ritenere infondata la relativa censura;
resta quindi assorbita ogni questione in ordine alla validità o meno - ai fini dell'interruzione di un eventuale termine quinquennale di prescrizione -
dell'atto di costituzione in mora prodotto dall'appellata, anch'esso oggetto di
Parte contestazione da parte della
Con il secondo motivo di censura quest'ultima lamenta ancora che avrebbe errato il primo giudice nel rigettare la propria eccezione di pagamento;
infatti, come sopra precisato, l' Parte_1
, nel costituirsi nel giudizio di primo grado rilevava che la domanda
[...]
giudiziale era stata quantificata senza tener conto dei pagamenti effettuati nel corso dell'anno 2016, mediante dell'importo due mandati di pagamento,
rispettivamente da essa effettuati in data 18.04.2016, per € 20.000,00, ed in data 3.5.2016, per € 20.809,46, come di seguito indicato:
“…4. Come detto, parte convenuta ha prospettato che il credito azionato sia stato pagato in virtù di mandati di pagamento depositati.
La prospettazione non è condivisibile.
Deve osservarsi, infatti che: “Il mandato di pagamento - ossia l'ordine, impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso - costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e, pertanto, la 16
sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio” (cfr. Cass.
SS.UU. n. 2627/89).
La pronuncia, pur risalente ma emessa a Sezioni Unite dalla Suprema
Corte, precisa nella motivazione che “che il mandato di pagamento è un ordine amministrativo del competente organo della Pubblica
Amministrazione diretto ad un soggetto, il tesoriere, legato da un rapporto di servizio, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di danaro ad uno o più creditori dello Stato. Un tale ordine non esaurisce però la sua efficacia all'interno della amministrazione,
ma la estende anche nei confronti del terzo creditore, al quale dev'essere pertanto comunicata la sua emissione, mediante l'avviso di pagamento, così
che egli sia in condizioni di provvedere alla riscossione. Sicché, trattandosi di un atto unilaterale, preordinato all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria della Pubblica Amministrazione, il mandato di pagamento,
contrariamente all'assunto del ricorrente, non concreta, per il fatto stesso della sua emissione, un adempimento liberatorio”.
Come chiarisce altresì la Cassazione in altra più recente pronuncia
(Cass. n. 23084/05), l'ente locale esegue i propri pagamenti mediante il proprio tesoriere e nella sede di questo, attraverso la liquidazione della spesa,
l'emissione e trasmissione del mandato di pagamento al tesoriere (artt. 28 e
29 D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77), che provvede ad estinguerlo, nei modi previsti dagli artt. 59 e 60, ricevendo la quietanza del creditore cui è eseguito il versamento o è accreditata la somma corrispondente e, mentre nessuna norma prevede che al creditore debba essere trasmessa copia del mandato,
della emissione e trasmissione del mandato deve essere dato avviso al 17
creditore perché possa provvedere alla sua riscossione (cfr. la già citata Cass.
SS.UU. n. 2627/89).
Ne consegue che quando, come nel caso di specie, si contesta che sia poi effettivamente intervenuto il pagamento, ciò impedisce, in mancanza di ulteriore prova (ad es. quietanza rilasciata dal creditore o bonifico) di ritenere che il credito sia stato soddisfatto.
Part A fronte di ciò nulla ha replicato l' che non ha fornito alcuna documentazione che dimostri l'effettuazione dei pagamenti.
Deve escludersi, quindi, che sia stata fornita la prova sufficiente e certa dell'intervenuto pagamento.
Quanto detto trova sostegno nelle risultanze della espletata ctu la quale, in relazione alla eccezione di avvenuto parziale adempimento mediante i n. 2 mandati di pagamento prodotti da parte convenuta, ha attestato “che in questa sede non è stato possibile, per il sottoscritto, verificare se
Part all'assegnazione disposta con i due mandati dell' sia seguita la reale manifestazione finanziaria - tramite l'emissione di assegni circolari,
disposizione di bonifici, emissione di altro mezzo di pagamento etc. - stante la totale assenza documentazione prodotta in tal senso, da ambo le parti” (cfr.
pag. 8 della ctu); dunque, non vi è agli atti dimostrazione che gli importi stanziati con i due mandati di pagamento dell' , siano stati Pt_5
effettivamente corrisposti, tramite l'emissione di un strumento di pagamento idoneo, alla società istante.
A seguito della ricostruzione effettuata dal tecnico nominato, immune da censure e quindi pienamente condivisibile, ritiene il Tribunale che non si possa tener conto dell'importo asseritamente corrisposto dall' con i Pt_5 18
due mandati di pagamento, in assenza di prova certa e tranquillizzante che alla emissione dei mandati di pagamento abbia fatto seguito la riscossione delle somme;
pertanto, risulta un credito in favore della attrice pari a €
49.364,23 (cfr. pag. 12 della ctu).
Va infatti dato atto che il ritardato pagamento non è stato oggetto di contestazione;
può dunque trovare applicazione il principio di non contestazione che impone alle parti di prendere posizione sulle singole circostanze dedotte dalle controparti e di contestarle specificamente al fine di evitare che, in mancanza di specifica contestazione, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Tale principio, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel
2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte
di Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale. Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n. 5356/2009:
“L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice,
che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”
(cfr. anche Cass. n. 10031/04, n. 13079/08, n. 5191/08 e n. 25516/10).
In una recente pronuncia la Suprema Corte è giunta finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione: “L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge 19
se sia contestato (…) Se tanto non sia avvenuto, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato” (Cass. n.
22837/10). Tale principio è stato affermato dalla Cassazione con riferimento ad un giudizio di risarcimento danni per mancata informazione da parte dei sanitari circa i rischi connessi ad una gravidanza. Non vi è dubbio alcuno,
pertanto, che il principio di non contestazione possa operare in giudizi, come il presente, che hanno ad oggetto diritti di contenuto prettamente patrimoniale.
Applicando tali principi al caso di specie deve osservarsi che appare fondata la pretesa di pagamento della somma ingiunta a titolo di interessi moratori previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come da conteggio depositato dal nella propria costituzione, oltre successivi interessi di Pt_6
mora maturati sino all'effettivo pagamento.
Alla luce di ciò, tenuto conto di quanto appena prospettato in ordine alla rilevanza probatoria della documentazione del ricorrente, essendosi formata prova certa e tranquillizzante in ordine ai fatti dedotti da quest'ultimo e quindi della esecuzione della prestazione, le domande della opposta creditrice appaiono dunque fondate.
Part Alla luce di ciò la va condannata al pagamento della somma di €
49.364,23 (come calcolata a pag. 12 della ctu)”.
Orbene, osserva l'appellante che il Tribunale, senza coordinare e
Part congiuntamente valutare l'intera documentazione depositata dalla aveva omesso di considerare che la prova del pagamento delle somme indicate dai mandati di pagamento risultava in atti e ciò, anche in virtù del principio di non contestazione. 20
Infatti, sarebbe stato sufficiente allo scopo l'esame del documento prodotto dall' e denominato “Scambio email tra le parti”, per Parte_3
accertare che la ricorrente, odierna appellata, non solo aveva regolarmente ricevuto gli importi sopra menzionati ma ne aveva anche regolarmente accusato il pagamento, al punto da chiedere all' la possibilità di Parte_3
procedere ad una compensazione proprio sull'asserito maggior avere sulla nota di debito 9/b del 10.01.15, che è proprio quella oggetto del giudizio di primo grado.
Part In realtà, come correttamente deduce parte appellata, l' in primo grado ha solamente indicato dell'esistenza di nr.2 mandati di pagamento, ma non ha mai fatto riferimento a diversa documentazione dalla quale potesse evincersi, peraltro attraverso un ragionamento deduttivo, l'effettivo pagamento del credito della si tratta quindi di censura Controparte_1
del tutto inammissibile, in quanto riguardante un aspetto della controversia non dedotto in primo grado e, quindi, non oggetto di esame da parte del primo giudice.
Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata sentenza n. 3380/2021 del
18.10.2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Le spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, e si liquidano
[...]
di ufficio in favore dell'appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: 21
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base all'importo in contestazione (da € 26.001,00 ad € 52.000,00),
nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate. Nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., va inoltre disposta la distrazione di dette spese e competenze di lite in favore dell'Avv. Francesco Picazio, dichiaratosi anticipatario.
Devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante , in persona del Parte_4
legale rappresentante pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione del 30.11.2021 dalla , in persona del Parte_3
legale rapp.te pro – tempore, nei confronti della in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, ed avverso la sentenza n. 3380/2021
del 18.10.2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza;
2) Condanna la , in persona del legale rapp.te pro – Parte_3
tempore, al pagamento in favore della in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, delle spese e competenze di 22
lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
4.500,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15% dei compensi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Francesco Picazio, dichiaratosi anticipatario.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante
[...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, di un ulteriore Parte_3
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, all'udienza del 5.3.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo