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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5292 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RG. 17554\2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17544\2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Umberto Del Pesce (C.F. ), in virtù di procura alle liti allegata C.F._2 all'atto di citazione in opposizione, domiciliato in Pomigliano d'Arco (NA), alla via N.
Bixio n. 1;
OPPONENTE contro
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1 essa quale procuratrice rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zurlo Controparte_2
(C.F. ), congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Ornati C.F._3
(C.F. giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta, domiciliata in La Spezia (SP), alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28.01.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato in data
7.07.2022, conveniva in giudizio la al fine di sentir revocare Parte_1 Controparte_1
1 il decreto ingiuntivo n. 5138/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 29.06.2021, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 42.068,92, oltre interessi nella misura legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto all'odierno opponente.
In particolare, formulava istanza monitoria rappresentando che in data Controparte_1
10.02.2011 stipulava un contratto di finanziamento (n. 9313280) per Parte_1
l'importo di € 27.041,00 con Compass Banca S.p.a.
Aggiungeva, poi, che il contratto di finanziamento de quo diveniva oggetto di plurime cessioni, l'ultima delle quali attribuiva la titolarità del credito alla Controparte_1
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'istituto di credito si vedeva costretto ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di € 42.068,92.
La otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti del , il quale Controparte_1 Pt_1 opponendosi istaurava il presente giudizio.
In particolare, l'opponente eccepiva, preliminarmente, la carenza della legittimazione attiva dell'odierna opposta non avendo la stessa fornito idonea prova della sussistenza in capo a sé della titolarità del diritto al pagamento delle somme portate ad ingiunzione.
Lamentava, poi, che le modalità con cui venivano conferite le procure per la riscossione del credito oggetto del giudizio violavano l'art. 106 del T.U.B.; insisteva, altresì, in ordine alla incertezza del credito e alla inidoneità della documentazione contabile non essendo certificata ai sensi dell'art. 50 T.U. succitato;
eccepiva, infine, l'incertezza del TAN e del
TAEG applicati al contratto di finanziamento.
Concludeva, quindi, chiedendo di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o illegittimo, con vittoria di spese del presente giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva (nel prosieguo, solo “ ) contestando le eccezioni Controparte_1 CP_1 sollevate da parte opponente e rilevandone l'infondatezza.
In particolare, parte opposta eccepiva la tardività dell'opposizione per cui è causa e sosteneva la (propria) titolarità del credito oggetto di ingiunzione, attesa la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti oggetto di cessione in blocco.
Rappresentava, altresì, che le eccezioni sollevate da parte opponente (relativamente alla violazione dell'art. 106 T.U.B, alla inesistente efficacia probatoria della documentazione contabile prodotta e alla presunta violazione del tasso soglia) venivano formulate in maniera eccessivamente generica e ne contestava, dunque, l'ammissibilità.
2 Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto n. 5138/2021; in subordine, dichiarare che parte opponente sia debitrice della somma di € 42.068,92 e condannare la stessa al pagamento della somma predetta, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, successivamente all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. 28/2010, in data 28.01.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione spiegata da parte opposta in ordine alla tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa, atteso che, diversamente da quanto dedotto, il decreto ingiuntivo risulta notificato a mani proprie in data 30.05.2022, per cui l'opposizione de quo , notificata in data 7.07.2022, è pacificamente tempestiva.
Ancora preliminarmente, va rilevato che l'opponente impropriamente contesta la legittimazione attiva della la quale a ben vedere attenendo alla prospettazione CP_1 della domanda si basa sulla mera allegazione di essere titolare del credito, ciò che egli in realtà eccepisce è la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria perché non esiste o non è provata la cessione in blocco dei crediti.
Ebbene passando all'esame della predetta eccezione nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta deduce l'esistenza di due vicende circolatorie, la prima in seguito a contratto di cessione in blocco stipulato da Compassa Banca S.p.a. con Banca Ifis S.p.a.; la seconda in seguito a contratto di cessione in blocco stipulato tra Banca Ifis S.p.a. e in data 16.01.2017. Controparte_1
L'opponente contesta la riconducibilità del credito azionato in via monitoria alle categorie generali indicate nella Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto la seconda operazione di cessione in blocco prodotta agli atti del giudizio, in particolare deduce che “non ha CP_1 depositato alcun documento utile a provare tutte le cessioni succedutesi nel tempo…cessioni di cui non esiste neanche la prova dell'avviso in G.U.” (v. atto di citazione pag. 3).
Ebbene se è vero che “ in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ( laddove non sia contestata l'esistenza della cessione come nel caso di specie) è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent.
3 n. 15884/2019) e dunque non è necessario che l'avviso rechi una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze dei crediti ricompresi nella cessione (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019), è altresì vero che laddove il debitore ceduto contesti tale inclusione è onere della cessionaria dimostrare la riconducibilità del credito a quello oggetto di cessione in blocco.
Ciò premesso in diritto, nel caso de quo l'opposta ai fini della prova della titolarità del credito e della inclusione del credito ceduto nelle categorie generali indicate in Gazzetta ufficiale ha depositato sia il contratto di cessione intervenuto con Banca Ifis S.p.a. in data
16.01.2017( sebbene l'esistenza di tale contratto non sia stata contestata), sia la Gazzetta
Ufficiale Parte Seconda n. 21 del 18.02.2017, sia la lista dei debitori ceduti (omissata); ciò non di meno non può ritenersi raggiunta la prova che il credito azionato in via monitoria rientri tra quelli oggetto della prima vicenda circolatoria, mancando la produzione del contratto di cessione contenete l'elencazione dei crediti ceduti ed anche la G.U. relativa alla prima cessione né a tale mancanza (che di fatto non consente di verificare quali sia stato l'oggetto della cessione) è possibile sopperire con la produzione della lista dei debitori ceduti oggetto della seconda cessione.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie tanto il contratto di cessione del 16.01.2017 ( ovvero la seconda cessione in blocco) quanto la Gazzetta Ufficiale ai fini della individuazione della categoria dei crediti oggetto di tale vicenda circolatoria adopera quale categoria generale la seguente specificazione “crediti acquistati da Banca Ifis s.p.a. mediante i seguenti contratti di cessione intercorsi con COMPASS BANCA: 16/04/2013, 26/09/2013,
18/12/2013, 22/05/2014, 20/08/2014, 11/11/2014, 13/11/2014, 11/12/2014,
09/01/2015, 20/01/2015, 10/02/2015, 06/03/2015, 11/03/2015, 10/04/2015,
13/04/2015, 12/05/2015, 13/05/2015, 05/06/2015, 10/06/2015, 11/06/2015,
12/06/2015, 08/07/2015, 06/08/2015, 07/08/2015, 11/08/2015, 11/09/2015,
14/09/2015, 08/10/2015, 12/10/2015, 13/10/2015, 11/11/2015, 12/11/2015,
11/12/2015, 17/12/2015, 18/12/2015, 12/01/2016, 14/01/2016, 09/02/2016,
11/02/2016, 12/02/2016, 09/03/2016, 10/03/2016, 07/04/2016, 08/04/2016,
11/04/2016, 19/05/2016”, ebbene la mancata produzione dei predetti contratti di cessione, ovvero, anche solo della Gazzetta Ufficiale che di tali cessioni in blocco ha recato la pubblicazione per estratto, non consente di verificare se il credito derivante dal contratto di finanziamento n. 9313280 effettivamente stipulato dagli opponenti con la Compass Banca
S.p.a. (v. contratto doc. n. 03 fascicolo parte opponente) sia ricompreso nelle cessioni
4 richiamate in Gazzetta Ufficiale come criterio generale di identificazione dei crediti acquistati da Banca Ifis e poi successivamente ceduti dalla stessa ad Controparte_1
Dunque non solo non vi è prova che il credito azionato dalla cessionaria rientri CP_1 nel patrimonio della stessa in virtù della dedotta vicenda circolatoria richiamata (contratto di cessione in blocco del 16.01.2017), ma non vi è nemmeno prova che il predetto finanziamento (id est il rapporto di credito da esso derivante) fosse nel patrimonio della cedente Banca Ifis S.p.a. in virtù di uno dei contratti di cessione in blocco (16/04/2013,
26/09/2013, 18/12/2013, 22/05/2014, 20/08/2014, 11/11/2014, 13/11/2014,
11/12/2014, 09/01/2015, 20/01/2015, 10/02/2015, 06/03/2015, 11/03/2015,
10/04/2015, 13/04/2015, 12/05/2015, 13/05/2015, 05/06/2015, 10/06/2015,
11/06/2015, 12/06/2015, 08/07/2015, 06/08/2015, 07/08/2015, 11/08/2015,
11/09/2015, 14/09/2015, 08/10/2015, 12/10/2015, 13/10/2015, 11/11/2015,
12/11/2015, 11/12/2015, 17/12/2015, 18/12/2015, 12/01/2016, 14/01/2016,
09/02/2016, 11/02/2016, 12/02/2016, 09/03/2016, 10/03/2016, 07/04/2016,
08/04/2016, 11/04/2016, 19/05/2016) richiamati nella gazzetta ufficiale Parte Seconda n.
21 del 18.02.2017.
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva della società opposta in relazione al difetto di titolarità del credito fatto valere dalla con il decreto ingiuntivo n. 5138/2021. CP_1
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione del difetto di titolarità del credito in capo alla società opposta.
Risultano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione di dei valori medi, cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico della parte opposta ed in favore di parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto nei suoi confronti;
2. condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida nella misura di € 7.616,00 per compensi, il tutto oltre IVA e CPA se
5 dovuti e spese generali, con attribuzione all'Avv. Umberto Del Pesce in qualità di procuratore antistatario.
Napoli, 27.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17544\2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Umberto Del Pesce (C.F. ), in virtù di procura alle liti allegata C.F._2 all'atto di citazione in opposizione, domiciliato in Pomigliano d'Arco (NA), alla via N.
Bixio n. 1;
OPPONENTE contro
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1 essa quale procuratrice rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zurlo Controparte_2
(C.F. ), congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Ornati C.F._3
(C.F. giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta, domiciliata in La Spezia (SP), alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28.01.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato in data
7.07.2022, conveniva in giudizio la al fine di sentir revocare Parte_1 Controparte_1
1 il decreto ingiuntivo n. 5138/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 29.06.2021, con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 42.068,92, oltre interessi nella misura legale, nonché delle spese della procedura come liquidate nel decreto all'odierno opponente.
In particolare, formulava istanza monitoria rappresentando che in data Controparte_1
10.02.2011 stipulava un contratto di finanziamento (n. 9313280) per Parte_1
l'importo di € 27.041,00 con Compass Banca S.p.a.
Aggiungeva, poi, che il contratto di finanziamento de quo diveniva oggetto di plurime cessioni, l'ultima delle quali attribuiva la titolarità del credito alla Controparte_1
Nonostante le ripetute diffide finalizzate a soddisfare la pretesa creditoria, l'istituto di credito si vedeva costretto ad agire in giudizio per l'emissione del decreto ingiuntivo contenente la somma di € 42.068,92.
La otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti del , il quale Controparte_1 Pt_1 opponendosi istaurava il presente giudizio.
In particolare, l'opponente eccepiva, preliminarmente, la carenza della legittimazione attiva dell'odierna opposta non avendo la stessa fornito idonea prova della sussistenza in capo a sé della titolarità del diritto al pagamento delle somme portate ad ingiunzione.
Lamentava, poi, che le modalità con cui venivano conferite le procure per la riscossione del credito oggetto del giudizio violavano l'art. 106 del T.U.B.; insisteva, altresì, in ordine alla incertezza del credito e alla inidoneità della documentazione contabile non essendo certificata ai sensi dell'art. 50 T.U. succitato;
eccepiva, infine, l'incertezza del TAN e del
TAEG applicati al contratto di finanziamento.
Concludeva, quindi, chiedendo di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e/o illegittimo, con vittoria di spese del presente giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva (nel prosieguo, solo “ ) contestando le eccezioni Controparte_1 CP_1 sollevate da parte opponente e rilevandone l'infondatezza.
In particolare, parte opposta eccepiva la tardività dell'opposizione per cui è causa e sosteneva la (propria) titolarità del credito oggetto di ingiunzione, attesa la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti oggetto di cessione in blocco.
Rappresentava, altresì, che le eccezioni sollevate da parte opponente (relativamente alla violazione dell'art. 106 T.U.B, alla inesistente efficacia probatoria della documentazione contabile prodotta e alla presunta violazione del tasso soglia) venivano formulate in maniera eccessivamente generica e ne contestava, dunque, l'ammissibilità.
2 Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto n. 5138/2021; in subordine, dichiarare che parte opponente sia debitrice della somma di € 42.068,92 e condannare la stessa al pagamento della somma predetta, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, successivamente all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. 28/2010, in data 28.01.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione spiegata da parte opposta in ordine alla tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa, atteso che, diversamente da quanto dedotto, il decreto ingiuntivo risulta notificato a mani proprie in data 30.05.2022, per cui l'opposizione de quo , notificata in data 7.07.2022, è pacificamente tempestiva.
Ancora preliminarmente, va rilevato che l'opponente impropriamente contesta la legittimazione attiva della la quale a ben vedere attenendo alla prospettazione CP_1 della domanda si basa sulla mera allegazione di essere titolare del credito, ciò che egli in realtà eccepisce è la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria perché non esiste o non è provata la cessione in blocco dei crediti.
Ebbene passando all'esame della predetta eccezione nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta deduce l'esistenza di due vicende circolatorie, la prima in seguito a contratto di cessione in blocco stipulato da Compassa Banca S.p.a. con Banca Ifis S.p.a.; la seconda in seguito a contratto di cessione in blocco stipulato tra Banca Ifis S.p.a. e in data 16.01.2017. Controparte_1
L'opponente contesta la riconducibilità del credito azionato in via monitoria alle categorie generali indicate nella Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto la seconda operazione di cessione in blocco prodotta agli atti del giudizio, in particolare deduce che “non ha CP_1 depositato alcun documento utile a provare tutte le cessioni succedutesi nel tempo…cessioni di cui non esiste neanche la prova dell'avviso in G.U.” (v. atto di citazione pag. 3).
Ebbene se è vero che “ in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ( laddove non sia contestata l'esistenza della cessione come nel caso di specie) è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent.
3 n. 15884/2019) e dunque non è necessario che l'avviso rechi una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze dei crediti ricompresi nella cessione (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019), è altresì vero che laddove il debitore ceduto contesti tale inclusione è onere della cessionaria dimostrare la riconducibilità del credito a quello oggetto di cessione in blocco.
Ciò premesso in diritto, nel caso de quo l'opposta ai fini della prova della titolarità del credito e della inclusione del credito ceduto nelle categorie generali indicate in Gazzetta ufficiale ha depositato sia il contratto di cessione intervenuto con Banca Ifis S.p.a. in data
16.01.2017( sebbene l'esistenza di tale contratto non sia stata contestata), sia la Gazzetta
Ufficiale Parte Seconda n. 21 del 18.02.2017, sia la lista dei debitori ceduti (omissata); ciò non di meno non può ritenersi raggiunta la prova che il credito azionato in via monitoria rientri tra quelli oggetto della prima vicenda circolatoria, mancando la produzione del contratto di cessione contenete l'elencazione dei crediti ceduti ed anche la G.U. relativa alla prima cessione né a tale mancanza (che di fatto non consente di verificare quali sia stato l'oggetto della cessione) è possibile sopperire con la produzione della lista dei debitori ceduti oggetto della seconda cessione.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie tanto il contratto di cessione del 16.01.2017 ( ovvero la seconda cessione in blocco) quanto la Gazzetta Ufficiale ai fini della individuazione della categoria dei crediti oggetto di tale vicenda circolatoria adopera quale categoria generale la seguente specificazione “crediti acquistati da Banca Ifis s.p.a. mediante i seguenti contratti di cessione intercorsi con COMPASS BANCA: 16/04/2013, 26/09/2013,
18/12/2013, 22/05/2014, 20/08/2014, 11/11/2014, 13/11/2014, 11/12/2014,
09/01/2015, 20/01/2015, 10/02/2015, 06/03/2015, 11/03/2015, 10/04/2015,
13/04/2015, 12/05/2015, 13/05/2015, 05/06/2015, 10/06/2015, 11/06/2015,
12/06/2015, 08/07/2015, 06/08/2015, 07/08/2015, 11/08/2015, 11/09/2015,
14/09/2015, 08/10/2015, 12/10/2015, 13/10/2015, 11/11/2015, 12/11/2015,
11/12/2015, 17/12/2015, 18/12/2015, 12/01/2016, 14/01/2016, 09/02/2016,
11/02/2016, 12/02/2016, 09/03/2016, 10/03/2016, 07/04/2016, 08/04/2016,
11/04/2016, 19/05/2016”, ebbene la mancata produzione dei predetti contratti di cessione, ovvero, anche solo della Gazzetta Ufficiale che di tali cessioni in blocco ha recato la pubblicazione per estratto, non consente di verificare se il credito derivante dal contratto di finanziamento n. 9313280 effettivamente stipulato dagli opponenti con la Compass Banca
S.p.a. (v. contratto doc. n. 03 fascicolo parte opponente) sia ricompreso nelle cessioni
4 richiamate in Gazzetta Ufficiale come criterio generale di identificazione dei crediti acquistati da Banca Ifis e poi successivamente ceduti dalla stessa ad Controparte_1
Dunque non solo non vi è prova che il credito azionato dalla cessionaria rientri CP_1 nel patrimonio della stessa in virtù della dedotta vicenda circolatoria richiamata (contratto di cessione in blocco del 16.01.2017), ma non vi è nemmeno prova che il predetto finanziamento (id est il rapporto di credito da esso derivante) fosse nel patrimonio della cedente Banca Ifis S.p.a. in virtù di uno dei contratti di cessione in blocco (16/04/2013,
26/09/2013, 18/12/2013, 22/05/2014, 20/08/2014, 11/11/2014, 13/11/2014,
11/12/2014, 09/01/2015, 20/01/2015, 10/02/2015, 06/03/2015, 11/03/2015,
10/04/2015, 13/04/2015, 12/05/2015, 13/05/2015, 05/06/2015, 10/06/2015,
11/06/2015, 12/06/2015, 08/07/2015, 06/08/2015, 07/08/2015, 11/08/2015,
11/09/2015, 14/09/2015, 08/10/2015, 12/10/2015, 13/10/2015, 11/11/2015,
12/11/2015, 11/12/2015, 17/12/2015, 18/12/2015, 12/01/2016, 14/01/2016,
09/02/2016, 11/02/2016, 12/02/2016, 09/03/2016, 10/03/2016, 07/04/2016,
08/04/2016, 11/04/2016, 19/05/2016) richiamati nella gazzetta ufficiale Parte Seconda n.
21 del 18.02.2017.
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva della società opposta in relazione al difetto di titolarità del credito fatto valere dalla con il decreto ingiuntivo n. 5138/2021. CP_1
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione del difetto di titolarità del credito in capo alla società opposta.
Risultano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione di dei valori medi, cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico della parte opposta ed in favore di parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto nei suoi confronti;
2. condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida nella misura di € 7.616,00 per compensi, il tutto oltre IVA e CPA se
5 dovuti e spese generali, con attribuzione all'Avv. Umberto Del Pesce in qualità di procuratore antistatario.
Napoli, 27.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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