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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/05/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 5422/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dagli C.F._2
avv.ti Giovanna Florio (c.f. ) - indirizzo pec: CodiceFiscale_3
e Stefano Matetich (c.f. ) - indirizzo Email_1 C.F._4
pec: presso il cui studio, in Avellino, alla via Email_2
Dante n. 50, sono elett.te domiciliati.
OPPONENTI
E
Controparte_1
[...]
(P.IVA: [...]; C.F: , in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Michela Pelosi (c.f.
) - indirizzo pec: presso C.F._5 Email_3
il cui studio, in Serino(AV), alla via Terminio n. 72, è elett.te domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1153/2019, emesso dal
Tribunale di Avellino in data 14.08.2019 e notificato in data 25.10.2019. Il decreto ingiuntivo contiene ingiunzione di pagamento, in favore della
[...]
(poi incorporata per fusione nella Controparte_1 Controparte_1
) della somma di € 56.423,83, oltre interessi convenzionali
[...]
di mora sulle distinte sorti capitali dal 31.12.2018 al soddisfo e spese della procedura monitoria.
L'ingiunzione trova fondamento nei contratti con cui gli opponenti hanno garantito l'adempimento della (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Parte_3
Avellino n. 37/2018 del 21.10.2018) rispetto alle obbligazioni assunte nel contratto di mutuo chirografario n. 357126, dell'importo di € 110.000,00 stipulato dalla predetta società in data 11.09.2015, nonché con l'apertura di conto corrente n. 107783 in data
1.04.2016. La si era resa debitrice della somma di € 19.511,47, Parte_3
relativa per il mancato pagamento delle rate del mutuo, e della somma di € 36.912,36, per lo scoperto del conto corrente.
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti deducevano: 1) la nullità dei contratti di fideiussione per la violazione della normativa Antitrust e la liberazione dall'obbligazione di garanzia per la mancata proposizione dell'istanza di ammissione al passivo del fallimento della debitrice principale nei termini di cui all'art. 1957 c.c.; -2)
l'inesistenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.c. e 50 T.U.B; -3) la nullità delle clausole del contratto di mutuo chirografario per violazione della legge 108/1996.
Gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, spiegavano domanda riconvenzionale al fine di accertare il minor saldo, eliminati gli interessi usurari relativamente al contratto di mutuo, con condanna della CP_1
convenuta alla restituzione, previa compensazione dei reciproci crediti, delle maggiori somme illegittimamente addebitate.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio la
[...]
, la quale eccepiva: 1) l' Controparte_1 improcedibilità dell'opposizione per il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010; - 2) la validità dei contratti di fideiussione, che dovevano essere qualificati come contratti autonomi di garanzia;
-3) la piena legittimità dei tassi di interesse applicati e dei criteri di rimborso pattuiti;
-4) la carenza di legittimazione ad agire degli opponenti quali garanti;
-5) l'intervenuta estinzione per prescrizione dell'eventuale diritto di credito degli opponenti.
pag. 2/8 L'opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata per la condanna degli opponenti, in solido, al pagamento della somma dovute all'esito dell'eventuale istruttoria.
Il Giudice, con ordinanza, rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
indi, istruita la causa tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e CTU contabile, precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevato che la domanda è procedibile, atteso che è documentalmente provato che è stata espletata la procedura di mediazione obbligatoria a seguito dell'ordinanza del Giudice (cfr. verbale negativo di mediazione allegato ai fascicoli di parte).
Passando all'esame del merito, va rilevato che il principale motivo di opposizione attiene alla nullità assoluta dei contratti di fideiussione stipulati con la convenuta. CP_1
Gli opponenti assumono che i predetti contratti riprodurrebbero, nelle clausole di cui agli artt. 1 e 5, le clausole n.ri 2), 6) e 8) dello schema ABI del 2002 (clausola di reviviscenza, deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. e clausola di sopravvivenza), qualificate illegittime con Provvedimento della Banca d'LI n. 55 del 2/05/2005 per contrasto con la normativa Antitrust (art. 2 lett. A della Legge n. 287/1990).
Orbene, tale motivo è infondato.
Va, innanzitutto, precisato che le parti hanno stipulato due contratti di finanziamento in favore della uno, in relazione al contratto di Parte_3 mutuo chirografario n. 357126, dell'11.09.2015 (dell'importo di € 110,000,00, con tasso annuo del 7%, da estinguersi mediante il rimborso di n. 70 rate) ed un altro in relazione all' apertura di conto corrente n. 107783 in data 1.04.2016.
Ciò posto, va detto che il motivo di opposizione può in astratto essere riferito, soltanto, alla fideiussione omnibus sottoscritta in relazione all'apertura del conto corrente in data 1.04.2016 e non anche alla fideiussione specifica finalizzata a garantire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento chirografario sottoscritto in data 11.09.2015.
pag. 3/8 Invero, la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI postula che il contratto sia qualificabile come fideiussione omnibus (Cass. n. 19401/2024).
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Tribunale, il tenore letterale della statuizione della Banca d'LI è chiaro ed inequivoco nel senso che la censura non concerne in alcun modo le fideiussioni specifiche, avendo l'Autorità di vigilanza operato un espresso richiamo alle sole fideiussioni omnibus.
Va, poi, chiarito che del tutto ininfluenti sono le contestazioni dell'opposta in ordine alla mancanza della qualità di “consumatore” degli opponenti atteso che la normativa invocata dagli opponenti ai fini della dedotta nullità dei contratti di finanziamento, non è quella a tutela del consumatore di cui agli artt. 1341 c.c., 33 e 36
Codice del Consumo, quanto piuttosto quella Antitrust.
Gli opponenti lamentano che i contratti di fideiussione sarebbero, in sostanza, applicazione "a valle" di un'intesa vietata e già dichiarata illecita ed illegittima "a monte" con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'LI.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente avuto modo di affermare, a partire da una risalente decisione delle Sezioni Unite del 2005 (cfr. Cass. civ., SS. UU.,
4 febbraio 2005, n. 2207), che la legge antitrust del 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti (cfr. Cass. civ., sez. I, 26/09/2019, n. 24044).
Tanto chiarito, va rilevato che gli opponenti non hanno assolto all'onere probatorio da cui erano gravati.
Giova rilevare, in punto di diritto, che la nullità delle clausole per la violazione della normativa concorrenziale non è automatica. Essa consegue solamente alla dimostrazione reale della condotta anticoncorrenziale della banca, laddove la stessa sia pag. 4/8 fatta valere nei confronti di contratti fideiussori sottoscritti molto tempo dopo lo schema
ABI esaminato (e censurato) dalla Banca d'LI nel 2005 (la cui istruttoria ha coperto l'arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio 2005). Grava sull'attore, che intenda farla valere in giudizio, l'onere della prova della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale della banca.
Nessun indizio di intesa anticoncorrenziale può essere desunto dal solo fatto che nella singola fideiussione siano inserite le medesime clausole sanzionate da Banca d'LI nel
2005. Chi intende fare valere l'eccezione deve dimostrare, in concreto, l'esistenza di detta intesa, con la produzione, oltre che del modello ABI censurato da Banca d'LI e della fideiussione contestata, anche di un considerevole numero di testi fideiussori assimilabili a quello oggetto di contestazione. La mera presenza delle clausole incriminate nel singolo contratto di fideiussione non appare di per sé idonea a poter tacciare lo stesso di nullità.
A ogni buon conto, poi, la nullità lamentata potrebbe al più essere parziale, relativa alla singola clausola e non potrebbe, pertanto, porre nel nulla l'intero regolamento contrattuale (Cass. Sezioni Unite, 41994/2021).
Orbene, gli opponenti non hanno provato che, in mancanza delle clausole n.ri
1 e 5, non avrebbero stipulato il contratto (Cass. Civ. 12.12.2017 n. 29810). Anzi, risulta che essi, quali soci della debitrice principale, avevano un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia.
Inoltre, non vi è prova delle conseguenze pregiudizievoli che la caducazione delle tre clausole avrebbe avuto sulla pretesa vantata dalla Banca.
In senso contrario, l'opposta ha documentalmente provato che, dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale, aveva proposto istanza di insinuazione al passivo in data 19.02.2019, cioè, nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1957, primo comma, c.c. (cfr. istanza di ammissione al passivo del 14.02.2019, con relative ricevute di accettazione e consegna pec della Sezione Fallimentare del 19.02.2019, allegata alla II memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. dell'opposta).
Giova evidenziare che, in caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55, secondo comma, legge fall., alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che da questa data decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le pag. 5/8 sue istanze contro il debitore ai sensi dell'art. 1957 co. 1 c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore (Cass. sent. n. 24295/2017).
È pertanto evidente l'infondatezza del primo motivo di opposizione.
Parimenti privi di pregio sono i restanti motivi di opposizione.
E', poi, inammissibile, per carenza di legittimazione ad agire, la domanda riconvenzionale degli opponenti, finalizzata a sentir condannare l'opposta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate.
Orbene, è pacifico che il garante non è titolare di un autonomo diritto di credito e non è il destinatario di un'eventuale restituzione delle somme ex art. 2033 c.c. qualora non vi sia prova, come nella fattispecie, dell'effettivo esborso di somme (Cass. Sezioni Unite, sent. n. 41994/2021). Il garante può unicamente far valere, per effetto dell'accertata nullità, la compensazione del credito restitutorio con quello eventualmente spettante all'istituto di credito;
è legittimato alla contestazione della sussistenza e dell'entità del credito nei limiti dell'impegno fideiussorio assunto, ma non può avanzare pretese restitutorie di sorta.
Attesa l'inammissibilità della domanda, i medesimi fatti vanno esclusivamente valutati avuto riguardo all'eccezione di compensazione.
Orbene, anche sotto tale profilo, l'opposizione è infondata.
Ritiene il Tribunale che l'opposta abbia fornito idonea prova del credito.
Innanzitutto, gli opponenti non hanno sollevato contestazioni in riferimento allo scoperto di conto corrente, per cui va ritenuto provato che la è creditrice, nei loro CP_1 confronti, della somma di € 36.912,36 (di cui € 30.853,40, per sorta capitale ed €
6.058,96, per interessi).
Quanto, invece, al contratto di mutuo, a seguito di CTU contabile, è emerso che l'opposta ha prodotto tutta la documentazione necessaria a tal fine, ovvero: 1) copia del contratto di mutuo;
2) copia del documento di sintesi coevo al contratto di mutuo, con in calce il relativo piano di ammortamento;
3) copia della fideiussione omnibus e della fideiussione specifica;
4) estratti conto integrali del rapporto di conto corrente;
dal
31.12.2015 al 28.02.2018; 5) attestazione ex art. 50 D.lgs. 385/93. La ha anche CP_1 provato l'effettiva erogazione delle somme oggetto di mutuo e l'accredito dell'importo finanziato in data 11.11.2015 (cfr. estratto conto n. 107783).
pag. 6/8 Sulla scorta di tale documentazione, il CTU nominato ha accertato: 1) all'esito dell'indagine svolta sul TEG contrattuale, che le parti hanno validamente pattuito la misura del tasso di interesse, tanto per gli interessi corrispettivi, quanto per gli interessi di mora;
-2) non vi è stata violazione della disciplina antiusura sia in fase di pattuizione che in fase di esecuzione del contratto e che le condizioni economiche concordate sono state rispettate. Sia con riferimento agli interessi corrispettivi che a quelli moratori, il tasso effettivo globale (TEG), calcolato alla data di sottoscrizione del contratto
(11.11.2015), è inferiore al tasso soglia vigente per la categoria applicabile (“Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”).
Orbene, il Tribunale fa proprie le conclusioni del CTU, in quanto basate su motivazione esaustiva e priva di vizi logici, nonché su metodologie di calcolo coerenti con il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia bancaria come da quesiti conferiti.
Si condividono anche le risposte del CTU alle osservazioni delle parti, quanto, ad esempio, alla categoria creditizia prescelta (n. 10 “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”), non potendo applicarsi la categoria 7. Ciò in quanto si tratta di un contratto di mutuo chirografario, con scadenza a 5 anni, non assistito da garanzia ipotecaria.
Invero, le Istruzioni della Banca d'LI per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura (secondo cui le operazioni di finanziamento oggetto di rilevazione ai fini della legge sull'usura vadano classificate all'interno di specifiche categorie creditizie) prevedono che debbano rientrare nella categoria n. 7 i contratti di finanziamento che abbiano durata superiore a cinque anni, siano assistiti da garanzia ipotecaria e prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale ed interessi.
Nessun rilievo ha la circostanza che il prestito abbia usufruito della garanzia a parziale copertura del rischio di inadempimento del mutuatario rilasciata dal “Fondo di garanzia per le PMI”.
Dunque, il credito dell'opposta relativo al contratto di mutuo è pari a €
19.511,47 (di cui € 13.071,94, per capitale, € 2.169,25, per interessi corrispettivi ed €
4.270,28, per interessi di mora), oltre interessi dal 31.12.2018 al soddisfo.
pag. 7/8 Invero, l'opposta ha ritualmente depositato l'estratto conto certificato ex art. 50 D.lgs.
385/93 (cfr. allegato al fascicolo monitorio) e tale documento non è stato rinvenuto dal
CTU per errore di consultazione del fascicolo telematico.
Dunque, può ritenersi provato che la mutuataria aveva corrisposto n. 22 rate del muto e che il credito vantato dalla alla data del 19.02.2018, ammontava a complessivi € CP_1
76.421,36 (di cui € 74.065,19, per quota capitale, € 2.169,25, per interessi corrispettivi ed € 186,92, per interessi di mora). Inoltre, in data 12.09.2018, veniva detratta dall'esposizione debitoria la somma di € 60.993,25, ricevuta dal Mediocredito Centrale in seguito all'escussione della garanzia.
In definitiva, l'opposizione e la domanda riconvenzionale vanno rigettate.
Le spese- comprese quelle di CTU- seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli opponenti nella misura determinata in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 147/22, valori tra minimi e medi dello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Florio Giovanna., ogni contraria istanza ed Parte_1
eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. rigetta la domanda riconvenzionale degli opponenti;
3. per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
4. condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in € 10.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico degli opponenti, che hanno l'obbligo di rimborsare all'opposta quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso in Avellino in data 26.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 8/8