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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 2219/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2219 dell'anno
2020, vertente tra
(c.f. ), in qualità di erede di , nonché Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), nella qualità di eredi di , rappresentate e difese dall'avv. Vittorio C.F._4 Persona_1
Torre e dall'avv. Emanuela Napolitano.
-ATTRICI IN RIASSUNZIONE-
e
(c.f. e p.iva. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. IC PR.
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - nonché
e . Controparte_3 CP_4 Controparte_5
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE- contumaci-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(in qualità di erede di ), , e (tutte Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 queste ultime nella qualità di eredi di ), hanno convenuto in giudizio, con atto di riassunzione Persona_1 ai sensi dell'art. 392 c.p.c. (a seguito di annullamento con rinvio, con sentenza n. 8277/2019, da parte della Suprema Corte di Cassazione, della sentenza n.710/2013 di questa Corte), l Controparte_2 nonché , e , rassegnando le seguenti conclusioni: “…nuovamente Controparte_5 Controparte_3 CP_4 provvedere, a seguito del rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione n° 8277/19, sull'appello proposto dalla
[...]
(oggi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n° 2665/2007 del 28 febbraio Parte_5 Controparte_2
2007, pubblicata in data 8 marzo 2007, e confermare per tutti motivi esposti il rigetto dell'impugnazione in oggetto, con la condanna della appellante alla rimozione dei n. 5 pali installati a ridosso della proprietà delle ricorrenti in conformità delle indicazioni del Ctu. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione ai sottoscritti avvocati per anticipo fattone.”.
Iscritta la causa al n. 2219/2020 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
3.11.2020, l rassegnando le seguenti conclusioni: “…1.rigettare tutte le domande Controparte_2 attoree, siccome inammissibili, improcedibili, nonché infondate, con conseguente integrale riforma della sentenza n. 2655/2007 del
Tribunale di Napoli;
2. in subordine, previa rinnovazione delle operazioni peritali, per tutti i motivi esposti nel presente atto, qui da intendersi per integralmente ripetuti e Firmato Da: IC PR Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 6cb3ae 34 trascritti, rigettare egualmente tutte le domande attoree, siccome inammissibili, improcedibili, nonché infondate, con conseguente integrale riforma della sentenza n. 2655/2007 del Tribunale di Napoli. Con vittoria di spese, compensi professionali, maggiorati di spese generali, ex D.M. 55/2014, oltre C.p.a. ed IVA come per legge.”.
Non si sono costituiti in giudizio , e (le prime due sono state Controparte_5 CP_4 Controparte_3 dichiarate contumaci con ordinanza del 15.6.2021 e il terzo con ordinanza del 17.4.2024).
Disposto, con ordinanza del 17.4.2024, un supplemento di indagine peritale (nominando, poi, al riguardo, l'ing.
), con ordinanza del 19.9.2024 è stata fissata per il prosieguo della causa (esame ctu e precisazione Persona_2 delle conclusioni) l'udienza del 21.1.2025, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con le note di trattazione scritta depositate il 20.1.2025 sia dalla difesa di , , Parte_1 Parte_2
e , che dalla difesa dell le parti costituite hanno chiesto (in Parte_3 Parte_4 Controparte_2 seguito alla rinuncia agli atti da parte delle prime seguita da accettazione dell'Ente convenuto in riassunzione) la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
****
In virtù della rinuncia agli atti del giudizio da parte delle attrici in riassunzione e dell'accettazione dell'unica parte convenuta in riassunzione costituita, va dichiarato estinto il presente giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 306
c.p.c., con compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
Quanto, infine, alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, ex art. 307, ultimo comma, ultimo inciso, c.p.c., attesa anche l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2219/2020 R.G.A.C., così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Compensa integralmente le spese del giudizio di rinvio tra le parti costituite.
Napoli, 21.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2219 dell'anno
2020, vertente tra
(c.f. ), in qualità di erede di , nonché Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), nella qualità di eredi di , rappresentate e difese dall'avv. Vittorio C.F._4 Persona_1
Torre e dall'avv. Emanuela Napolitano.
-ATTRICI IN RIASSUNZIONE-
e
(c.f. e p.iva. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. IC PR.
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - nonché
e . Controparte_3 CP_4 Controparte_5
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE- contumaci-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(in qualità di erede di ), , e (tutte Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 queste ultime nella qualità di eredi di ), hanno convenuto in giudizio, con atto di riassunzione Persona_1 ai sensi dell'art. 392 c.p.c. (a seguito di annullamento con rinvio, con sentenza n. 8277/2019, da parte della Suprema Corte di Cassazione, della sentenza n.710/2013 di questa Corte), l Controparte_2 nonché , e , rassegnando le seguenti conclusioni: “…nuovamente Controparte_5 Controparte_3 CP_4 provvedere, a seguito del rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione n° 8277/19, sull'appello proposto dalla
[...]
(oggi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n° 2665/2007 del 28 febbraio Parte_5 Controparte_2
2007, pubblicata in data 8 marzo 2007, e confermare per tutti motivi esposti il rigetto dell'impugnazione in oggetto, con la condanna della appellante alla rimozione dei n. 5 pali installati a ridosso della proprietà delle ricorrenti in conformità delle indicazioni del Ctu. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione ai sottoscritti avvocati per anticipo fattone.”.
Iscritta la causa al n. 2219/2020 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
3.11.2020, l rassegnando le seguenti conclusioni: “…1.rigettare tutte le domande Controparte_2 attoree, siccome inammissibili, improcedibili, nonché infondate, con conseguente integrale riforma della sentenza n. 2655/2007 del
Tribunale di Napoli;
2. in subordine, previa rinnovazione delle operazioni peritali, per tutti i motivi esposti nel presente atto, qui da intendersi per integralmente ripetuti e Firmato Da: IC PR Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 6cb3ae 34 trascritti, rigettare egualmente tutte le domande attoree, siccome inammissibili, improcedibili, nonché infondate, con conseguente integrale riforma della sentenza n. 2655/2007 del Tribunale di Napoli. Con vittoria di spese, compensi professionali, maggiorati di spese generali, ex D.M. 55/2014, oltre C.p.a. ed IVA come per legge.”.
Non si sono costituiti in giudizio , e (le prime due sono state Controparte_5 CP_4 Controparte_3 dichiarate contumaci con ordinanza del 15.6.2021 e il terzo con ordinanza del 17.4.2024).
Disposto, con ordinanza del 17.4.2024, un supplemento di indagine peritale (nominando, poi, al riguardo, l'ing.
), con ordinanza del 19.9.2024 è stata fissata per il prosieguo della causa (esame ctu e precisazione Persona_2 delle conclusioni) l'udienza del 21.1.2025, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con le note di trattazione scritta depositate il 20.1.2025 sia dalla difesa di , , Parte_1 Parte_2
e , che dalla difesa dell le parti costituite hanno chiesto (in Parte_3 Parte_4 Controparte_2 seguito alla rinuncia agli atti da parte delle prime seguita da accettazione dell'Ente convenuto in riassunzione) la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
****
In virtù della rinuncia agli atti del giudizio da parte delle attrici in riassunzione e dell'accettazione dell'unica parte convenuta in riassunzione costituita, va dichiarato estinto il presente giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 306
c.p.c., con compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
Quanto, infine, alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, ex art. 307, ultimo comma, ultimo inciso, c.p.c., attesa anche l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2219/2020 R.G.A.C., così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Compensa integralmente le spese del giudizio di rinvio tra le parti costituite.
Napoli, 21.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini