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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 199 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
, con l'avv. Luca Procopio, che la rappresenta e Parte_1 ta al ricorso in appello, presso il cui studio, sito in Davoli Marina, alla via Largo Fratelli Bandiera s.n.c., è elettivamente domiciliata appellante
E
, con l'avv. Turano Giuseppina Angela, che la rappresenta e difende CP_1 cura in calce alla memoria di costituzione del giudizio di primo grado, presso il cui studio, sito in Cosenza, al Viale Trieste n. 50, è elettivamente domiciliata appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive per lavoro a tempo pieno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… 1. Accertare e dichiarare l'esistenza inter-partes nel periodo compreso dal 17.05.2018 al 10.09.2019, o in quello diverso risultante dall'istruttoria di causa, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno;
2. Condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 44.952,14 a titolo di differenze retributive, o quella maggiore o minore accertata in corso di causa;
3. Condannare la convenuta al versamento in favore della ricorrente degli omessi oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno;
4. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio…>>; per l'appellato: < perché L'ECC.MA CORTE D'APPELLO ADITA, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia così provvedere: o ACCERTARE,
1 DICHIARARE E RIGETTARE integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto con totale conferma della Sentenza n. 1673/2023 resa dal Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro – DOTT.SSA SILVANA D. FERRENTINO, o CONDANNARE: la Sig.ra Parte_1
al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado di
[...] ttribuzione al procuratore antistatario…>>.
FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, il 15.12.2021, – premesso che: dal Parte_1
17.05.2018 al 10.09.2019 Cosenza (CS) alla Via XXIV Maggio n. 55, alle dipendenze della “ ”, con la Controparte_2 qualifica di commessa da banco, livello A aziende di generi alimentari;
è stata assunta, con contratto part-time (a tempo parziale orizzontale), per un totale di 16 ore settimanali;
- esponeva che: in realtà, ha prestato lavoro per non meno di quindici ore giornaliere, contrariamente a quanto pattuito tra le parti;
i turni di lavoro effettuati in concreto, infatti, erano dalle ore 7:00 alle 22:00 dal lunedì al sabato, per sei giorni settimanali;
tali fatti venivano confermati dall'accertamento ispettivo dell'ispettorato territoriale di Cosenza (doc. 1); purtuttavia, la Ditta non CP_2 CP_1 corrispondeva lo stipendio per la parte ecce d e dal contratto;
in data 10.09.2019 rassegnava dimissioni volontarie presso il patronato, anche in considerazione delle condizioni contrattuali non corrispondenti al vero;
è creditrice delle seguenti voci: TFR, per complessivi € 3.331,02; differenze per paga oraria pari ad € 23.323,45; tredicesima mensilità pari ad € 1.967,27; quattordicesima mensilità pari ad € 491,82; ferie per € 387,59; permessi per € 318,40; mancato preavviso per € 851,22; straordinario diurno (30%) pari ad € 23.005,93; per un totale di € 44.952,14, come confermato dallo storico lavorativo predisposto dalla NF – ED Italiana Autonoma Lavoratori (cfr. doc. 3). Concludeva chiedendo di: <
1. Accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti in ricorso l'esistenza inter-partes nel periodo compreso dal 17.05.2018 al 10.09.2019,
o in quello diverso che verrà accertato in corso di causa, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno;
2. condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 44.952,14 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, tfr, ferie non godute, tredicesima, quattordicesima, permessi non goduti, indennità di mancato preavviso, o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
3. condannare la convenuta al versamento in favore della ricorrente degli omessi oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno;
4. con rivalutazione
2 monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento>> Si costituiva la società eccependo la nullità del ricorso e nel merito rilevando l'infondatezza della domanda.
§2.1 Escussi i testi, il Tribunale rigettava il ricorso, con compensazione delle spese di lite, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<Preliminarmente, va rilevato che il ricorso appare sufficientemente esaustivo – ai fini della valutazione del profilo di nullità invocato da parte ricorrente – negli elementi esposti. Invero, è giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c., a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto, quegli elementi e quelle ragioni, ne' quindi possibile identificare la stessa pretesa dedotta in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenuto apprestare una propria compiuta difesa (v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n. 6501, 13 novembre 2001 n. 14090, 18 giugno 2002 n. 8839). Dal che la Corte ha pure tratto la conseguenza che la suddetta nullità deve essere "esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici" (così Cass. n. 16855/2003, n.817/1999, n.11318/1994). Ebbene, nel caso di specie, il ricorso introduttivo del giudizio, volto ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive sulla scorta di un maggior orario di lavoro indica il periodo di lavoro, l'orario svolto, la qualifica attribuita: il ricorso non risulta, pertanto, carente della esposizione dei necessari elementi di fatto su cui la domanda giudiziale di condanna al pagamento di differenze retributive si fonda né delle ragioni di diritto poste alla base della richiesta di declaratoria di condanna del datore di lavoro. Va rammentato, invero, che ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., il ricorso è nullo se è completamente omesso il petitum, se risulta assolutamente incerto, ovvero se manca completamente l'esposizione dei fatti costitutivi della pretesa. Come detto, nel caso di specie, il petitum e la causa petendi sono stati sufficientemente esposti. Nel merito il ricorso va rigettato. Ed invero va osservato come parte ricorrente deduce di aver lavorato per un numero di ore superiore a quello indicato nel contratto di assunzione e che quindi il rapporto doveva considerarsi full time. Come è noto, in materia di lavoro straordinario, l'onere probatorio dell'assolvimento di prestazioni per un monte orario eccedente quello ordinario grava sul lavoratore;
è quest'ultimo che deve fornire la prova dell'esecuzione della prestazione oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Ciò in conformità ai principi espressi in tema dalla giurisprudenza di legittimità, per cui:
“a carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro
3 straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (v. Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 4408/2021). ..." Nel caso di specie l'assunto attoreo non è stato supportato dall'istruttoria testimoniale. I testi escussi infatti hanno reso delle dichiarazioni del tutto contrastanti. Il teste
di parte ricorrente,e collega di lavoro della nel periodo in Tes_1 Parte_1 contestazione ha infatti dichiarato di aver lavorato fino alle 16,00 e di aver appreso dalla ricorrente della prosecuzione della sua prestazione lavorativa ma di non averla mai vista lavorare. Il teste , di parte ricorrente, riferisce di essersi recata nell'esercizio Tes_2 commerciale del , nel periodo in contestazione, 2/3 volte la settimana, a CP_1 volte di mattina di pomeriggio e di aver visto la ricorrente all'interno dell'esercizio. Il teste , di parte resistente, titolare di un bar posto a fianco Tes_3 dell'esercizio commer l dal febbraio del 2019 e frequentatore dello CP_1 stesso anche da prima riferisce di aver visto la ricorrente all'interno della panetteria solo di mattina e di aver visto nel pomeriggio altre persone lavorare all'interno. Il teste , titolare di un panificio che forniva il pane all'esercizio Tes_4 commerciale da p 0 anni ha riferito di ivi recarsi sia di mattina che di pomeriggio, di aver visto la ricorrente tra il 2018 e il 2019 o di mattina o di pomeriggio. Trattasi di testi che hanno una medesima attendibilità. Ne consegue che essendovi un insanabile contrasto tra le deposizioni, detto contrasto determina il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla ricorrente. Ed invero qualora, infatti, il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass.27-1-2015 n. 1547, 15-2-2010 n. 3468; Cass. 5- 5-2003 n. 6760). La domanda va dunque rigettata mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite>>
§3 La sentenza è gravata d'appello dalla sig.ra che lamenta l'errata Parte_1 valutazione delle prove testimoniali e l'omessa valutazione della prova documentale costituita dall'esito dell'accertamento ispettivo. Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra CP_1 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 4 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
4 §4 L'appello non si presta ad essere accolto.
§4.1 Occorre prendere le mosse dalla disamina delle deposizioni dei testi escussi in primo grado:
(udienza del 24.6.2022): <… Ho lavorato presso la Testimone_5
o 2018 per circa sette mesi. Ho lavorato nel panificio sito in via delle medaglie d'oro. Che io sappia era l'unico esercizio commerciale del sig. . La ricorrente la conosco, l'ho trovata nel panificio quando ho CP_1 iniziato are. Io, la mattina aprivo il panificio alle 7:00 di mattina e provvedevo ad infornare i prodotti per i vari distributori. La ricorrente arrivava anche lei più o meno arrivava verso le 7:00-7:30. La ricorrente preparava alcuni prodotti come le pizze rustiche ed altre cose che diceva il sig. , il quale CP_1 arrivava dopo che io avevo aperto. Io andavo via intorn :00. La ricorrente mi riferiva che lei andava via a volte alle 22:00. Io non l'ho vista lavorare fino alle 22:00 perché andavo via prima. Lavoravamo tutti i giorni dal lunedì al sabato. Io non chiudevo il negozio. Io percepivo 700€. Credo che anche la ricorrente percepisse la stessa somma. Venivamo pagati singolarmente. ADR: l'esercizio commerciale è sito nei pressi della Casa del Libro presso l'autostazione dei pullman. ADR: io non ero assunta regolarmente. ADR: non mi sono recata al negozio per esigenze personali dopo che andavo via. ADR: la è rimasta quando io sono andata via, almeno così mi pare di ricordare. Parte_1 ronte l'esercizio commerciale c'era “Carglass” ed una fruttivendola>>
(udienza del 24.6.22): <<… Sono una cliente del panificio. Persona_1
vicino l'esercizio commerciale della resistente. Mio figlio da 2 anni non abita più lì. Io mi recavo da mio figlio 2/3 volte la settimana negli orari più diversi, e mi fermavo al panificio per comprare vari prodotti. Ho avuto modo di vedere la ricorrente. Era lei che mi serviva. Non ricordo se pagassi a lei o ad altri. Non so se ci fosse il sig. , perché non conosco il sig. . Non ho CP_1 CP_1 mai visto la teste che mi ha preceduto all'interno del panificio. Mio figlio ha cominciato ad abitare lì circa 5 anni fa. Io frequento via XXIV Maggio a prescindere da mio figlio, perché vado a prendere il pullman, ed anche in queste occasioni ero solita fermarmi al panificio. ADR avv. Procopio: verso le 17:00- 18:00 mi è capitato di recarmi al panificio e la sig.ra era presente>> Parte_1
(di parte resistente, udienza dell'11.11.23) Persona_2
a Via XXIV Maggio 51. A fianco la panetteria di
. Ho tale attività dal febbraio 2019. Prima l'attività era gestita dalla CP_1
a da 20 anni. Io comunque frequentavo il bar. Io mi reco nella panetteria del sig. spesso perché siamo vicini. Nel periodo 2018-2019 CP_1 quando andavo, v sig.ra Io rimango al bar fino alle 14,00. Poi Parte_1 rientro alle 16,00 16,30 sino all irca. Vedevo la ricorrente la mattina. Nel pomeriggio non la vedevo quasi mai. Il panificio fa orario continuato, ma io il pomeriggio vedevo altre persone. Mi risulta che il si è sempre CP_1 comportato così con i dipendenti nel senso che alcuni l di mattina ed alcuni il pomeriggio. Io apro il bar alle 6,15 di mattina. Quando io aprivo, il
5 panificio era chiuso. È capitato infatti che spesso il latte che doveva essere consegnato al panificio, veniva lasciato da noi. Il panificio chiudeva alle 20,00 circa. Sono a conoscenza di tale circostanza perché spesso andavo a prendere una teglia di pizza abitando vicino alla panetteria. ADR: quando andavo al panificio capitava che al banco trovavo la ricorrente. Quando portavo il caffè all'ingresso del laboratorio, vedevo la ricorrente. Di pomeriggio quando mi recavo al panificio, non vedevo mai la ricorrente. ADR: io di pomeriggio non andavo mai nel retro-bancone. ADR: Quando io andavo di pomeriggio vedevo un'altra ragazza.
(di parte resistente, udienza dell'11.11.2023): << sono titolare Per_3 io e fornisco il pane al sig. da moltissimi anni, anche più di CP_1
10. Negli ultimi anni sono io che porto il pane al sig. Prima mi avvalevo CP_1 di altri collaboratori. Andavo sia di mattina che di pomeriggio, ma non avevo un orario prestabilito. Ho visto la ricorrente nel periodo 2018-2019. La vedevo o di mattina o di pomeriggio. Quando la trovavo la mattina, di pomeriggio trovavo il e la moglie. Io mi fermavo giusto il tempo della consegna e di prenderci CP_1 un caffè. Io parlavo con la ricorrente, ma non abbiamo mai avuto conversazioni al di là del semplice saluto. Il mi diceva che apriva alle 8,00 di mattina e CP_1 che chiudeva alle 20,00>>.
§4.2 Ai fini della valutazione del compendio probatorio, occorre tenere conto del fatto che nella memoria costitutiva di primo grado, il convenuto deduce che la propria attività commerciale, finalizzata alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari, resta aperta al pubblico dalle ore 08:00 alle ore 20:00 “orario rigorosamente rispettato anche dai dipendenti i quali non sono mai stati chiamati a fermarsi all'interno del locale oltre il canonico orario di apertura al pubblico”; aggiunge che la ricorrente svolgeva il suo lavoro nella turnazione che alla stessa veniva assegnata settimanalmente e secondo le esigenze lavorative che il punto vendita presentava.
§4.3 Ciò posto, rileva il Collegio che la teste viene smentita dal teste Tes_1 Tes_3 quanto all'orario di chiusura del panific é sulla presenza della ric di pomeriggio;
inoltre, la medesima riferisce che l'orario di lavoro Tes_1 osservato dalla sig.ra era dalle 7.30 alle 22, ma, sul punto, è Parte_1 contraddetta dagli altri testi, che dicono o di averla vista solo di mattina o al mattino/al pomeriggio in alternativa con il datore di lavoro e la di lui moglie;
inoltre l'attendibilità della teste è minata dal fatto che l'altra teste di Tes_1 parte ricorrente ha riferito di la mai vista all'interno del panificio, anche quando andava di mattina (che è l'orario lavorativo che ella afferma di avere osservato). L'accertamento ispettivo non aggiunge alcunché, perché nel verbale di accertamento prodotto in primo grado da parte ricorrente (doc 1), scaturito dalla richiesta di intervento della lavoratrice, si arriva alle conclusioni dell'espletamento di lavoro full time, sulla base di elementi acquisiti nel corso
6 dell'ispezione, ma non si dice quali siano questi elementi, né si producono atti compiuti nel corso dell'ispezione a supporto delle rassegnate conclusioni.
§5 In definitiva, l'appellante non ha provato di avere prestato l'attività lavorativa nella quantità da lei descritta nell'atto introduttivo – ossia la deduzione su cui si fonda la pretesa azionata – sicché il gravame va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, integratane la motivazione nel senso che precede. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso in data 26 febbraio 2024, avverso la sentenza Parte_1 enza, giudice del lavoro, n. 1673/2023, resa in data 25 ottobre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 4996,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 12 marzo 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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