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9 settembre 2010
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9 settembre 2021
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Art. 62. (Nomina degli esaminatori) 1. L'esame fmale del corso di formazione di cui all'articolo 183, comma 2, del Codice, tende ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico della procedura di opposizione. La frequenza al corso e' considerata assolta con una frequenza pari ai quattro quinti delle ore di lezione. L'esame consiste in: 1) una prova pratica di decisione su un'opposizione; 2) una prova orale in merito alla procedura di opposizione. L'esame e' superato con il raggiungimento del punteggio minimo di sei decimi in ciascuna prova. ((Non possono presentare domanda di partecipazione al corso di formazione coloro che non abbiano superato l'esame nella precedente sessione.)) 2. Sono nominati con precedenza i funzionari che prestano servizio presso ((la Divisione competente dell'Ufficio italiano brevetti e marchi)) . 3. A parita' di punteggio, costituisce titolo di precedenza la ((piu' giovane)) eta'. 4. L'Ufficio organizza il corso ogni due anni dopo aver verificato il numero di opposizioni pervenute, la vacanza di posti di esaminatori e la disponibilita' di idonei ai corsi precedenti. 5. Gli esaminatori esterni, nominati ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice, devono dichiarare di non essere soggetti alle cause d'incompatibilita' previste dall'articolo 205, comma 1, del Codice, o da altre norme vigenti in materia. Gli avvocati ed i consulenti a qualsiasi titolo, se nominati esaminatori esterni, devono astenersi nei casi di opposizioni in cui vi e' conflitto d'interesse, anche indiretto. 6. Il decreto di nomina degli esaminatori e' rinnovabile alla scadenza su proposta del dirigente responsabile ((della Divisione competente dell'Ufficio)) .
Commentari • 10
- 1. La riforma “organica” delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza: un’analisi tassonomica (con particolare riguardo agli accordi di ristrutturazione…Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 8 maggio 2018 · 40.642162
[…] Premessa – Inquadramento della riforma Con pochi giorni di anticipo rispetto alla firma del decreto presidenziale del 28 dicembre 2017 che ha formalizzato la fine della XVII legislatura, in data 22 dicembre 2017 sono stati consegnati al Ministro della Giustizia, dal Presidente della Commissione ministeriale appositamente costituita, Dottor Renato Rordorf, gli schemi di due decreti legislativi integranti l'attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante la “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”[1]. […]
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Giurisprudenza • 27
- 1. CGUE, n. C-550/18, Sentenza della Corte, Commissione europea contro Irlanda, 16/07/2020Provvedimento: […] «Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Mancata trasposizione e/o comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria»Leggi di più...
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