Art. 62. (Nomina degli esaminatori) 1. L'esame fmale del corso di formazione di cui all'articolo 183, comma 2, del Codice, tende ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico della procedura di opposizione. La frequenza al corso e' considerata assolta con una frequenza pari ai quattro quinti delle ore di lezione. L'esame consiste in: 1) una prova pratica di decisione su un'opposizione; 2) una prova orale in merito alla procedura di opposizione. L'esame e' superato con il raggiungimento del punteggio minimo di sei decimi in ciascuna prova. ((Non possono presentare domanda di partecipazione al corso di formazione coloro che non abbiano superato l'esame nella precedente sessione.)) 2. Sono nominati con precedenza i funzionari che prestano servizio presso ((la Divisione competente dell'Ufficio italiano brevetti e marchi)) . 3. A parita' di punteggio, costituisce titolo di precedenza la ((piu' giovane)) eta'. 4. L'Ufficio organizza il corso ogni due anni dopo aver verificato il numero di opposizioni pervenute, la vacanza di posti di esaminatori e la disponibilita' di idonei ai corsi precedenti. 5. Gli esaminatori esterni, nominati ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice, devono dichiarare di non essere soggetti alle cause d'incompatibilita' previste dall'articolo 205, comma 1, del Codice, o da altre norme vigenti in materia. Gli avvocati ed i consulenti a qualsiasi titolo, se nominati esaminatori esterni, devono astenersi nei casi di opposizioni in cui vi e' conflitto d'interesse, anche indiretto. 6. Il decreto di nomina degli esaminatori e' rinnovabile alla scadenza su proposta del dirigente responsabile ((della Divisione competente dell'Ufficio)) .
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9 settembre 2010
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9 settembre 2021
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Commentari • 10
- 1. Banca d’Italia: in consultazione il “nuovo” procedimento sanzionatorioDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 5 aprile 2018
[…] Le modifiche che il documento in consultazione intende adottare sono principalmente volte a recepire le novità introdotte con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 [c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”] relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”, il quale ha modificato integralmente, senza abrogarlo, […]
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Giurisprudenza • 24
- 1. CGUE, n. C-550/18, Sentenza della Corte, Commissione europea contro Irlanda, 16/07/2020Provvedimento: […] «Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Mancata trasposizione e/o comunicazione delle misure di attuazione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria»Leggi di più...
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