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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 213/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 213/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RACHELE Parte_1 C.F._1
BONACINA
e
NN RI US (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
RACHELE BONACINA con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
Che l'Ill.mo Tribunale adito, in totale revisione della sentenza n. 793/2012, voglia disporre:
A) la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e NN MA MU, di cui alla sentenza 793/2012, alle Parte_1 condizioni di seguito riportate: 1) I signori e NN MA MU Parte_1 continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) I signori
[...]
e NN MA MU confermano di essere economicamente indipendenti l'uno Pt_1 dall'altra e viceversa, di aver già risolto ogni pendenza di qual-siasi natura eventualmente insorta tra le parti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa, sia in ordine al mantenimento ordinario (compresa l'annuale rivaluta-zione ISTAT) sia alle spese straordinarie delle figlie;
3) Le spese del presente procedimento sono a carico del signor
Parte_1
B) la revoca della trattenuta mensile dalla busta paga del signor in favore Parte_1 della signora NN MA MU relativa all'assegno di mantenimento delle figlie non più dovuto, ordinando al datore di svincolare la relativa somma con decorrenza dal mese di febbraio 2025.” RAGIONI DELLA DECISIONE
NN RI US hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1
Lecco il 12/06/1993 e dalla loro unione sono nate due figlie: nata a [...] il [...] e Per_1
nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 793/2012 depositata in cancelleria in data 20/11/2012, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12/02/2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio in relazione al contributo al mantenimento in favore delle figlie, dando atto del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle stesse, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., è stata data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, in assenza di figli minori o economicamente non indipendenti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 793/2012 depositata in cancelleria in data 20/11/2012 del Tribunale di Lecco, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 1 aprile 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 213/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RACHELE Parte_1 C.F._1
BONACINA
e
NN RI US (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
RACHELE BONACINA con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
Che l'Ill.mo Tribunale adito, in totale revisione della sentenza n. 793/2012, voglia disporre:
A) la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e NN MA MU, di cui alla sentenza 793/2012, alle Parte_1 condizioni di seguito riportate: 1) I signori e NN MA MU Parte_1 continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) I signori
[...]
e NN MA MU confermano di essere economicamente indipendenti l'uno Pt_1 dall'altra e viceversa, di aver già risolto ogni pendenza di qual-siasi natura eventualmente insorta tra le parti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra e viceversa, sia in ordine al mantenimento ordinario (compresa l'annuale rivaluta-zione ISTAT) sia alle spese straordinarie delle figlie;
3) Le spese del presente procedimento sono a carico del signor
Parte_1
B) la revoca della trattenuta mensile dalla busta paga del signor in favore Parte_1 della signora NN MA MU relativa all'assegno di mantenimento delle figlie non più dovuto, ordinando al datore di svincolare la relativa somma con decorrenza dal mese di febbraio 2025.” RAGIONI DELLA DECISIONE
NN RI US hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1
Lecco il 12/06/1993 e dalla loro unione sono nate due figlie: nata a [...] il [...] e Per_1
nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 793/2012 depositata in cancelleria in data 20/11/2012, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12/02/2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio in relazione al contributo al mantenimento in favore delle figlie, dando atto del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle stesse, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., è stata data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, in assenza di figli minori o economicamente non indipendenti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 793/2012 depositata in cancelleria in data 20/11/2012 del Tribunale di Lecco, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 1 aprile 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada