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Sentenza 3 febbraio 2024
Sentenza 3 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/02/2024, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3143/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3143 /2023, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. ), nt. a NAPOLI (NA) il 05/06/1973 e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nt. a MILANO (MI) il 30/08/1970, Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BRAVETTI FABIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto il
[...]
15.5.2006 a Napoli (ivi iscritto come atto n. 52 parte II serie C sez. A) alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, sono nati i figli: (18.3.04) e Persona_1
(19.6.07). Persona_2
I coniugi si sono separati verbale ex art. 711 c.p.c. del 12.09.2017 omologato con decreto del Tribunale di Lodi n. 11473/2017 in data 15-19.09.2017
Pag. 1 Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare (note del
12.1.2024, ordinanza di rimessione in decisione del 26.1.2024).
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Le condizioni sono state adeguate, con le note scritte, ai rilievi del giudice relatore, sul presupposto che il figlio maggiorenne dev'essere libero di autodeterminarsi nei rapporti con i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA sciolto il matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
a Napoli il 15.05.2006, atto di matrimonio iscritto presso lo Stato Civile del
[...]
Comune di Napoli, atto n. 52 parte II serie C sez. A;
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) La casa coniugale sita in San Giuliano Milanese, Via Gorky n. 20, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla moglie con tutto quanto l'arreda; Per_
2) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) il padre terrà con sé la figlia durante la settimana un giorno previamente concordato con la madre, compatibilmente con gli impegni della ragazza (senza pernottamento, dal Per_ pomeriggio fino alle ore 22.30). trascorrerà il fine settimana con ciascun genitore in
Pag. 2 modo alternato. Il padre nei week end di sua pertinenza preleverà i figli venerdì sera alle ore 23.30 per riaccompagnarli la domenica sera alle ore 23.00. Per_ 4) per le vacanze natalizie, trascorrerà per l'anno 2023 la vigilia con il padre ed il 25 con la madre, oltre ad un periodo di vacanza di una settimana con ciascun genitore da concordare tra gli ex coniugi;
per gli anni successivi sarà adottato il criterio dell'alternanza:
5) Per le vacanze pasquali vigerà il criterio dell'alternanza. Per quanto concerne l'anno
2024 la ragazza trascorrerà tale periodo con il padre.
6) per quanto concerne le vacanze estive, si osserverà la seguente calendarizzazione da stabilirsi entro il 30 marzo di ogni anno: 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre;
7) il signor corrisponderà alla NO , a mezzo bonifico bancario, entro il Pt_1 Pt_2 giorno 27 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , maggiorenne Per_1 Per_ ma economicamente non autosufficiente ed , minorenne, la somma di € 350,00 per ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione aprile
2024).
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle Per_ esigenze ordinarie di vita di e e devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo Per_1 esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Per_ 8) Le scelte di istruzione, educazione e salute relative alla figlia minore devono essere sempre concordate dai genitori. ;
9) L'assegno unico e le eventuali future forme di sostentamento economico erogate dallo
Stato alle famiglie, verranno percepite al 100% dalla NO . Pt_2
10) Le spese cd extra assegno verranno suddivise tra gli ex coniugi al 50%, così come al
50% verranno scaricate dalle tasse. Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità
(requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o a voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento al 50% delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data
14 novembre 2017
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non Organizzazione_1 cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Organizzazione_2
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
[...] ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_1
Pag. 3 ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese Organizzazione_1 scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11) I signori si impegnano a contribuire al pagamento delle rate residue del Parte_3 mutuo della casa coniugale, di proprietà di entrambi, del mutuo n. 70100047557 contratto con , nella misura del 50% e fino all'estinzione, nonché al pagamento delle Org_3 spese straordinarie relative alla casa coniugale al 50%. Le spese ordinarie per la casa coniugale verranno sostenute dalla NO . Il box annesso alla casa coniugale Pt_2 continuerà ad essere utilizzato in via esclusiva dalla NO fino a quando resterà Pt_2 assegnataria dell'immobile.
12) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di aver già provveduto alla definizione di tutti i rapporti economici tra gli stessi intercorrenti e di non aver quindi null'altro a pretendere reciprocamente, a qualsiasi titolo, natura o ragione;
13) Le spese legali sono compensate tra le Parti.
Pag. 4 ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del 30 gen. 2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3143 /2023, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. ), nt. a NAPOLI (NA) il 05/06/1973 e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nt. a MILANO (MI) il 30/08/1970, Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BRAVETTI FABIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
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Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al tribunale lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto il
[...]
15.5.2006 a Napoli (ivi iscritto come atto n. 52 parte II serie C sez. A) alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, sono nati i figli: (18.3.04) e Persona_1
(19.6.07). Persona_2
I coniugi si sono separati verbale ex art. 711 c.p.c. del 12.09.2017 omologato con decreto del Tribunale di Lodi n. 11473/2017 in data 15-19.09.2017
Pag. 1 Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare (note del
12.1.2024, ordinanza di rimessione in decisione del 26.1.2024).
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Le condizioni sono state adeguate, con le note scritte, ai rilievi del giudice relatore, sul presupposto che il figlio maggiorenne dev'essere libero di autodeterminarsi nei rapporti con i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA sciolto il matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
a Napoli il 15.05.2006, atto di matrimonio iscritto presso lo Stato Civile del
[...]
Comune di Napoli, atto n. 52 parte II serie C sez. A;
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) La casa coniugale sita in San Giuliano Milanese, Via Gorky n. 20, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla moglie con tutto quanto l'arreda; Per_
2) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) il padre terrà con sé la figlia durante la settimana un giorno previamente concordato con la madre, compatibilmente con gli impegni della ragazza (senza pernottamento, dal Per_ pomeriggio fino alle ore 22.30). trascorrerà il fine settimana con ciascun genitore in
Pag. 2 modo alternato. Il padre nei week end di sua pertinenza preleverà i figli venerdì sera alle ore 23.30 per riaccompagnarli la domenica sera alle ore 23.00. Per_ 4) per le vacanze natalizie, trascorrerà per l'anno 2023 la vigilia con il padre ed il 25 con la madre, oltre ad un periodo di vacanza di una settimana con ciascun genitore da concordare tra gli ex coniugi;
per gli anni successivi sarà adottato il criterio dell'alternanza:
5) Per le vacanze pasquali vigerà il criterio dell'alternanza. Per quanto concerne l'anno
2024 la ragazza trascorrerà tale periodo con il padre.
6) per quanto concerne le vacanze estive, si osserverà la seguente calendarizzazione da stabilirsi entro il 30 marzo di ogni anno: 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre;
7) il signor corrisponderà alla NO , a mezzo bonifico bancario, entro il Pt_1 Pt_2 giorno 27 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , maggiorenne Per_1 Per_ ma economicamente non autosufficiente ed , minorenne, la somma di € 350,00 per ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione aprile
2024).
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle Per_ esigenze ordinarie di vita di e e devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo Per_1 esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Per_ 8) Le scelte di istruzione, educazione e salute relative alla figlia minore devono essere sempre concordate dai genitori. ;
9) L'assegno unico e le eventuali future forme di sostentamento economico erogate dallo
Stato alle famiglie, verranno percepite al 100% dalla NO . Pt_2
10) Le spese cd extra assegno verranno suddivise tra gli ex coniugi al 50%, così come al
50% verranno scaricate dalle tasse. Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità
(requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o a voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento al 50% delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data
14 novembre 2017
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non Organizzazione_1 cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Organizzazione_2
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
[...] ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_1
Pag. 3 ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese Organizzazione_1 scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11) I signori si impegnano a contribuire al pagamento delle rate residue del Parte_3 mutuo della casa coniugale, di proprietà di entrambi, del mutuo n. 70100047557 contratto con , nella misura del 50% e fino all'estinzione, nonché al pagamento delle Org_3 spese straordinarie relative alla casa coniugale al 50%. Le spese ordinarie per la casa coniugale verranno sostenute dalla NO . Il box annesso alla casa coniugale Pt_2 continuerà ad essere utilizzato in via esclusiva dalla NO fino a quando resterà Pt_2 assegnataria dell'immobile.
12) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di aver già provveduto alla definizione di tutti i rapporti economici tra gli stessi intercorrenti e di non aver quindi null'altro a pretendere reciprocamente, a qualsiasi titolo, natura o ragione;
13) Le spese legali sono compensate tra le Parti.
Pag. 4 ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del 30 gen. 2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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