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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G.1579/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.02.2025 da
Parte_1
nata il [...] a [...], cod.fisc. , C.F._1
residente a [...], cittadina italiana, titolo di studio laurea lingue straniere, giornalista rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Carattoni di Milano, cod.fisc. , C.F._2
presso cui ha eletto domicilio telematico
e
Parte_2
nato il [...] a [...], cod.fisc. , C.F._3
residente a [...], cittadino italiano, titolo di studio diploma liceo scientifico, quadro, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Travi del foro di Bergamo cod. fisc. , C.F._4
presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile il 18.03.2010 iscritto a Milano (anno 2010, n. 0201, reg.1 parte 1, serie.), in separazione dei beni, con un figlio
, nato il [...] a [...], minorenne Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale di proprietà della signora sita in Milano via Sebenico 16 con tutti gli Parte_1
arredi ivi contenuti che restano in definitiva proprietà della stessa, resterà assegnata alla stessa, che continuerà a viverci con il figlio.
2) Il marito, che ha già rilasciato la casa coniugale e si è trasferito provvisoriamente in Milano, via
Lucini 19, comunicherà eventuale nuovo domicilio
3) Il figlio minorenne (n.24.04.2011 a Milano) che frequenta la terza media e che il Per_1
prossimo anno frequenterà il liceo scientifico, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con residenza e collocazione abitativa prevalente presso la madre. I genitori concorderanno le decisioni relative all'educazione, istruzione e di salute del minore. continuerà il percorso di supporto Per_1
psicologico già iniziato.
4) Salvo diverso accordo, il padre terrà con sé il figlio minore il mercoledì dall'uscita di scuola sino a quando lo riaccompagnerà a scuola il giovedì, e durante i fine settimana alterni dal venerdì prima di cena alla domenica prima di cena.
5) trascorrerà le festività con i genitori ad anni alterni: nel 2025 la prima settimana di Per_1
vacanza natalizia con il padre, la seconda settimana di vacanza natalizia con la madre;
le intere vacanze di Pasqua con la madre. E così alternativamente l'anno successivo. Trascorrerà poi con i genitori in modo alternato le altre giornate di vacanze (i cd. ponti). In ogni caso i genitori cercheranno di rispettare i desideri del figlio.
6) Durante le vacanze estive starà in località di vacanza per due settimane consecutive con Per_1
il padre e due settimane consecutive con la madre per il periodo che i genitori concorderanno entro il
20 aprile di ogni anno, in base alle rispettive ferie lavorative, nonché in base alle volontà ed agli impegni extrascolastici del figlio. In mancanza di accordo il figlio starà con la madre le prime due di agosto e con il padre le due successive negli anni dispari e viceversa negli anni pari. Potrà comunque trascorrere un altro periodo con i nonni materni.
7) Il marito verserà in via anticipata entro il 5 di ogni mese alla moglie 500,00 euro per il mantenimento del figlio tramite bonifico bancario, con rivalutazione Istat annuale. (indici base febbraio 2025, prima rivalutazione marzo 2026) oltre all'intero importo dell'assegno unico. Il marito pagherà per intero le spese relative alla scherma praticata da Per_1
8) Salvo quanto previsto al punto 7, I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie del figlio, ciascuno in misura del 50%, secondo le “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Milano
e dalla Corte d'appello di Milano il 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
9) In merito al box intestato alla moglie adiacente alla casa coniugale in via Sebenico 16, venduto a gennaio 2025 i coniugi hanno concordato di ripartire i proventi di questa vendita per 2/3 al marito e 1/3 alla moglie.
10) L'autorimessa di via Confalonieri 1, cointestata al 50% tra i coniugi, comperata con risparmi del marito, verrà concessa in locazione a terzi e il marito percepirà l'intero importo del canone al netto delle imposte. Salvo diverso accordo, i coniugi si impegnano a non vendere il box sino alla maggiore età del figlio e concordano che nel momento in cui l'immobile verrà venduto, il ricavato sarà versato unicamente a favore del signor Parte_2
11) Le parti prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio il 18.03.2010 a Milano (anno 2010, n.0201, reg.1 parte 1, serie.)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.02.2025 da
Parte_1
nata il [...] a [...], cod.fisc. , C.F._1
residente a [...], cittadina italiana, titolo di studio laurea lingue straniere, giornalista rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Carattoni di Milano, cod.fisc. , C.F._2
presso cui ha eletto domicilio telematico
e
Parte_2
nato il [...] a [...], cod.fisc. , C.F._3
residente a [...], cittadino italiano, titolo di studio diploma liceo scientifico, quadro, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Travi del foro di Bergamo cod. fisc. , C.F._4
presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile il 18.03.2010 iscritto a Milano (anno 2010, n. 0201, reg.1 parte 1, serie.), in separazione dei beni, con un figlio
, nato il [...] a [...], minorenne Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale di proprietà della signora sita in Milano via Sebenico 16 con tutti gli Parte_1
arredi ivi contenuti che restano in definitiva proprietà della stessa, resterà assegnata alla stessa, che continuerà a viverci con il figlio.
2) Il marito, che ha già rilasciato la casa coniugale e si è trasferito provvisoriamente in Milano, via
Lucini 19, comunicherà eventuale nuovo domicilio
3) Il figlio minorenne (n.24.04.2011 a Milano) che frequenta la terza media e che il Per_1
prossimo anno frequenterà il liceo scientifico, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con residenza e collocazione abitativa prevalente presso la madre. I genitori concorderanno le decisioni relative all'educazione, istruzione e di salute del minore. continuerà il percorso di supporto Per_1
psicologico già iniziato.
4) Salvo diverso accordo, il padre terrà con sé il figlio minore il mercoledì dall'uscita di scuola sino a quando lo riaccompagnerà a scuola il giovedì, e durante i fine settimana alterni dal venerdì prima di cena alla domenica prima di cena.
5) trascorrerà le festività con i genitori ad anni alterni: nel 2025 la prima settimana di Per_1
vacanza natalizia con il padre, la seconda settimana di vacanza natalizia con la madre;
le intere vacanze di Pasqua con la madre. E così alternativamente l'anno successivo. Trascorrerà poi con i genitori in modo alternato le altre giornate di vacanze (i cd. ponti). In ogni caso i genitori cercheranno di rispettare i desideri del figlio.
6) Durante le vacanze estive starà in località di vacanza per due settimane consecutive con Per_1
il padre e due settimane consecutive con la madre per il periodo che i genitori concorderanno entro il
20 aprile di ogni anno, in base alle rispettive ferie lavorative, nonché in base alle volontà ed agli impegni extrascolastici del figlio. In mancanza di accordo il figlio starà con la madre le prime due di agosto e con il padre le due successive negli anni dispari e viceversa negli anni pari. Potrà comunque trascorrere un altro periodo con i nonni materni.
7) Il marito verserà in via anticipata entro il 5 di ogni mese alla moglie 500,00 euro per il mantenimento del figlio tramite bonifico bancario, con rivalutazione Istat annuale. (indici base febbraio 2025, prima rivalutazione marzo 2026) oltre all'intero importo dell'assegno unico. Il marito pagherà per intero le spese relative alla scherma praticata da Per_1
8) Salvo quanto previsto al punto 7, I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie del figlio, ciascuno in misura del 50%, secondo le “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Milano
e dalla Corte d'appello di Milano il 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
9) In merito al box intestato alla moglie adiacente alla casa coniugale in via Sebenico 16, venduto a gennaio 2025 i coniugi hanno concordato di ripartire i proventi di questa vendita per 2/3 al marito e 1/3 alla moglie.
10) L'autorimessa di via Confalonieri 1, cointestata al 50% tra i coniugi, comperata con risparmi del marito, verrà concessa in locazione a terzi e il marito percepirà l'intero importo del canone al netto delle imposte. Salvo diverso accordo, i coniugi si impegnano a non vendere il box sino alla maggiore età del figlio e concordano che nel momento in cui l'immobile verrà venduto, il ricavato sarà versato unicamente a favore del signor Parte_2
11) Le parti prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio il 18.03.2010 a Milano (anno 2010, n.0201, reg.1 parte 1, serie.)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG