Articolo 15 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Articolo 14Articolo 16
Versione
4 febbraio 1979
Art. 15. Elezione del consiglio provinciale

Il consiglio provinciale e' eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non piu' dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio provinciale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1979
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