TRIB
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2024, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, nella causa iscritta al N. 368/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. Sterli)
CONTRO
CP_1
(Avv. F. Azzola)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., esaminate le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno della domanda, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentirla CP_1 condannare al pagamento della somma di €
10.613,47 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di essere stato dipendente della convenuta dal 24.6.2011 all'1.4.2019, con inquadramento al 5° livello CCNL metalmeccanici artigiani, e deduceva di non aver percepito, alla cessazione del rapporto, il trattamento di fine rapporto.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La convenuta si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La dava atto di aver pagato CP_1 il trattamento di fine rapporto in costanza di rapporto, a seguito di richieste del dipendente, con anticipazioni in busta paga.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa con separato dispositivo all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente è stato dipendente della convenuta dal 24.6.2011 all'1.4.2019, con inquadramento al 5° livello CCNL metalmeccanici artigiani, e lamenta il mancato pagamento, al termine del rapporto, del trattamento di fine rapporto.
E' pacifico che il nel ricorso Pt_1 introduttivo del giudizio, non abbia contestato il mancato pagamento delle retribuzioni mensili.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio ha depositato la CU ed i cedolini, in cui compare la voce "anticipaz. indenn anzianità" che corrisponde alla vecchia denominazione del TFR.
Il ricorrente, all'esito della costituzione in giudizio della non ha CP_1 contestato il pagamento degli importi di cui ai cedolini depositati (che ha riconosciuto di aver sempre ricevuto), precisando, nel corso del libero interrogatorio, che questi contemplavano la sola retribuzione (v. libero interrogatorio).
In pratica, il ha sostenuto di aver Pt_1 concordato con la datrice di lavoro una paga oraria di circa € 10.00 orarie, per cui l'importo dei cedolini, indipendentemente dall'imputazione delle varie voci, corrispondeva alla retribuzione maturata in base alle ore svolte nel mese (v. libero interrogatorio).
Fatta questa premessa, le buste paga non consentono di ricostruire la situazione e la reale sostanza degli accordi intercorsi tra le parti. Ad esempio, nelle buste paga risultano svariati acconti, anche per titoli diversi dalla voce "anticipaz. indenn anzianità", mai conguagliati dalla resistente, per cui poteva anche trattarsi della retribuzione per ore di lavoro straordinario (v. buste paga in atti).
In ogni caso, il ricorrente ha domandato il pagamento del trattamento di fine rapporto, che tuttavia risulta anticipato nelle buste paga, che il lavoratore ha ammesso di aver ricevuto, analogamente al pagamento degli importi di cui alle medesime buste paga.
Di conseguenza, sarebbe stato onere del dimostrare l'assunto (introdotto Pt_2 peraltro solo nel libero interrogatorio) secondo cui gli importi di cui alle buste paga riguardavano solo ore di lavoro ordinarie e/o straordinarie, ma su tale circostanza non è stata dedotta alcuna richiesta istruttoria, neppure dopo la costituzione in giudizio della resistente.
Pertanto, il ricorso non può essere accolto, ravvisandosi comprovate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la peculiarietà della situazione, visto che dall'esame delle buste paga emerge certamente un'anomala gestione del rapporto di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 368/24 R.G.
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Bergamo, 12 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, nella causa iscritta al N. 368/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. Sterli)
CONTRO
CP_1
(Avv. F. Azzola)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., esaminate le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno della domanda, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentirla CP_1 condannare al pagamento della somma di €
10.613,47 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di essere stato dipendente della convenuta dal 24.6.2011 all'1.4.2019, con inquadramento al 5° livello CCNL metalmeccanici artigiani, e deduceva di non aver percepito, alla cessazione del rapporto, il trattamento di fine rapporto.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La convenuta si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La dava atto di aver pagato CP_1 il trattamento di fine rapporto in costanza di rapporto, a seguito di richieste del dipendente, con anticipazioni in busta paga.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa con separato dispositivo all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente è stato dipendente della convenuta dal 24.6.2011 all'1.4.2019, con inquadramento al 5° livello CCNL metalmeccanici artigiani, e lamenta il mancato pagamento, al termine del rapporto, del trattamento di fine rapporto.
E' pacifico che il nel ricorso Pt_1 introduttivo del giudizio, non abbia contestato il mancato pagamento delle retribuzioni mensili.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio ha depositato la CU ed i cedolini, in cui compare la voce "anticipaz. indenn anzianità" che corrisponde alla vecchia denominazione del TFR.
Il ricorrente, all'esito della costituzione in giudizio della non ha CP_1 contestato il pagamento degli importi di cui ai cedolini depositati (che ha riconosciuto di aver sempre ricevuto), precisando, nel corso del libero interrogatorio, che questi contemplavano la sola retribuzione (v. libero interrogatorio).
In pratica, il ha sostenuto di aver Pt_1 concordato con la datrice di lavoro una paga oraria di circa € 10.00 orarie, per cui l'importo dei cedolini, indipendentemente dall'imputazione delle varie voci, corrispondeva alla retribuzione maturata in base alle ore svolte nel mese (v. libero interrogatorio).
Fatta questa premessa, le buste paga non consentono di ricostruire la situazione e la reale sostanza degli accordi intercorsi tra le parti. Ad esempio, nelle buste paga risultano svariati acconti, anche per titoli diversi dalla voce "anticipaz. indenn anzianità", mai conguagliati dalla resistente, per cui poteva anche trattarsi della retribuzione per ore di lavoro straordinario (v. buste paga in atti).
In ogni caso, il ricorrente ha domandato il pagamento del trattamento di fine rapporto, che tuttavia risulta anticipato nelle buste paga, che il lavoratore ha ammesso di aver ricevuto, analogamente al pagamento degli importi di cui alle medesime buste paga.
Di conseguenza, sarebbe stato onere del dimostrare l'assunto (introdotto Pt_2 peraltro solo nel libero interrogatorio) secondo cui gli importi di cui alle buste paga riguardavano solo ore di lavoro ordinarie e/o straordinarie, ma su tale circostanza non è stata dedotta alcuna richiesta istruttoria, neppure dopo la costituzione in giudizio della resistente.
Pertanto, il ricorso non può essere accolto, ravvisandosi comprovate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la peculiarietà della situazione, visto che dall'esame delle buste paga emerge certamente un'anomala gestione del rapporto di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 368/24 R.G.
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Bergamo, 12 dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini