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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/03/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile
composto dai magistrati:
- Dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- Dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- Dott. Edoardo Sirza Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 9.1.2025 al R.G. n. 2-1/2025 Procedimento Unitario,
promosso d a
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), tutti e tre con CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
procc. e domm. gli avv.ti Gianfranco Carbone e Lorenza Guglielmoni del Foro di Trieste,
con studio in Trieste, via Coroneo 33 PEC – Email_1
; Emai_2 Email_3
RICORRENTI
n e i c o n f r o n t i d i
1
n. 3, avente come legale rappresentante p.t. il sig. , irreperibile, con ultima CP_2
residenza nota in Trieste, via Carpison n. 3.
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di presentato congiuntamente da ed CP_3 Parte_4 [...]
Parte_3
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale e tempestiva notifica (eseguita e perfezionatasi ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8 dell'art. 40 CCII) di ricorso e decreto di fissazione d'udienza,
tenutasi il 4 marzo 2025, cui la società resistente, risultata non reperibile presso la sede indicata in Camera di Commercio, non è comparsa (parimenti non reperibile è risultato il legale rappresentante p.t., notiziato quindi ai sensi dell'art. 143 c.p.c.);
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente, operante nel settore della conduzione, manutenzione e montaggio di impianti di riscaldamento condizionamento e idrosanitari, ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex
artt. 1, 2 e 121 CCII;
premesso;
- che i ricorrenti, tutti e tre ex dipendenti della Società resistente, vantano un credito,
esigibile, portato da titolo giudiziale (decreti ingiuntivi non opposti), a titolo di pag. 2 di 7 trattamento di fine rapporto, il cui ammontare, al lordo di rivalutazione, interessi e spese, risulta indicato nei rispettivi precetti notificati a novembre 2024 nella misura di complessivi 8.991,10 euro, quanto al creditore di complessivi 3.835,15 euro Parte_1
quanto al creditore e di complessivi di 7.302,86 euro, quanto all'istante Parte_2
oltre interessi successivi;
Parte_3
ritenuto che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte;
in tal senso depongono la considerazione per cui non si è potuto procedere a pignoramenti né diretti ne presso terzi perché la società non ha più sede nell'indirizzo dichiarato la PEC non risulta attiva e il legale rappresentante (tale CP_2
risulta sconosciuto all'indirizzo di residenza dichiarato e non ritira gli atti;
vi è poi da considerare che la società non ha depositato i bilanci (l'ultimo risale al 2015);
rilevato che non sussistono elementi per considerare che la società debitrice sia una
“impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma 1,
lett.d), CCI;
rammentato che il possesso congiunto di tali requisiti costituisce un tema la cui prova,
come sancito dall'art. 121 CCII, costituisce onere del debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;
rilevato in particolare che oggettivamente la Società, costituita in data 6.5.2014 e avente come oggetto sociale l'attività di costruzione, restauro, manutenzione,
compravendita e gestione di fabbricati ad uso civile, commerciale e industriale, non ha depositato in CCIAA alcun bilancio di esercizio nell'ultimo triennio;
pag. 3 di 7 rilevata inoltre la manifesta sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49, co. 5, CCI, alla luce dell'entità dei crediti, indiscutibili, dei lavoratori istanti e dell'evidenza degli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione
(da cui emergono (ulteriori) debiti attuali della Società nella misura di circa 134.000
euro);
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f. Controparte_1
) con sede in 34139 Trieste, via Giuseppe Sinico n. 3, avente come legale P.IVA_1
rappresentante p.t. irreperibile, con ultima residenza residente in CP_2
Trieste, via Carpison n. 3;
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. comm. che alla luce CP_4 Parte_5
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex
art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI,
con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
pag. 4 di 7 il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.
att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali,
le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE
il giorno 8 luglio 2025, ad ore 10:20, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
pag. 5 di 7 ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo,
ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI
mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co.
3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
pag. 6 di 7 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
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